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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.07.2001 39.2000.98

July 10, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,959 words·~25 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2000.00098-99   rs/nh

Lugano 10 luglio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 14 dicembre 2000 di

__________, 

contro  

le decisioni del 15 novembre 2000 emanate da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con due decisioni 15 novembre 2000, con effetto dal 1° giugno 2000, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di __________, tendente all'assegnazione di un assegno integrativo a favore delle figlie __________ (18 marzo 1992) ed __________ (28 luglio 1997) e di un assegno di prima infanzia.

                                         A motivazione delle proprie decisioni l'amministrazione ha precisato che i redditi determinanti superano le spese riconosciute.

                               1.2.   Con tempestivo ricorso 14 dicembre 2000 l'interessata ha impugnato le decisioni della Cassa, chiedendo l'erogazione dei due tipi di assegno. Essa si è così espressa:

"  (…)

Vi espongo qui di seguito le mie contestazioni:

P.to no 111 " Pigione lorda annua"

Mi è stata calcolata una pigione mensile di Fr. 870.‑‑ (Fr. 800.‑ affitto effettivo e Fr. 70.‑ spese accessorie). La documentazione allegata alla mia richiesta comprovava invece che le spese accessorie (riscaldamento, acqua, fognatura) ammontavano a Fr. 180.‑‑ e non Fr. 70.‑‑. E' infatti alquanto impossibile che una famiglia di 3 persone spenda solamente Fr. 840.-- annui anche solo considerando le spese di riscaldamento.

P.to no 105 "contributo assicurazione malattia"

Non è stata calcolata la franchigia annua che ci permette di mantenere i premi bassi ma che comporta il pagamento senza rimborso di spese mediche intervenute durante l'anno il cui ammontare non ha raggiunto la somma totale della franchigia. Per questo tipo di spesa avevo calcolato nella mia richiesta un ammontare di Fr. 1'000.‑‑ all'anno per tutta la famiglia.

"spese per il conseguimento del reddito"

Mi è stata calcolata la spesa per il trasporto casa‑lavoro ma non la spesa che mensilmente devo sostenere, Fr. 450.‑‑, per la cura delle mie bambine durante il tempo in cui lavoro. Tengo a precisare che vivendo sola con 2 bambine mi è d'obbligo sostenere l'economia famigliare intraprendendo un'attività lavorativa. Senza quest'ultima possibilità mi vedrei costretta a fare richiesta di assistenza sociale visto che il mio ex‑marito è in condizioni finanziarie più precarie delle mie.

Vorrei inoltre chiedervi di informarmi riguardo alle spese che potrebbero intervenire a questo mio ricorso. Non sono infatti in grado di sostenere delle spese amministrative del vostro lodevole tribunale, ritengo quindi importante esserne informata prima di qualsiasi vostra presa di posizione."  (Doc. _)

                               1.3.   Con risposta 6 marzo 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame con le seguenti motivazioni:

"  (…)

Dalla lettura dei ricorsi emergono sostanzialmente tre contestazioni che riguardano la determinazione della pigione lorda annua, dei contributi all'assicurazione malattia e delle spese per il conseguimento del reddito.

In ordine alle tre contestazioni la Cassa precisa quanto segue:

a)   la pigione lorda annua è stata considerata in ragione di fr. 10'440.‑ suddivisibili in fr. 9'600.‑ di affitto netto ai quali sono stati aggiunti fr. 840.‑ di spese di riscaldamento (= forfait per le spese di riscaldamento quando il loro pagamento non è previsto dal contratto): la ricorrente indica spese accessorie per fr. 180.­- mensili senza tuttavia documentarle;

b)   i costi di copertura della franchigia annua a carico degli assicurati secondo la LAMal non rientrano fra le spese riconosciute nell'ambito della LAF. Sono deducibili per contro i premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, dedotto l'importo dei sussidi: nel caso della signora __________ è stato tenuto conto dell'importo totale pagato alla __________ senza alcuna deduzione perché non beneficia di sussidi;

c)   a titolo di spese per il conseguimento del reddito la Cassa ha tenuto conto di fr. 4'620.‑ di spese di trasporto generate dall'uso dell'automobile per il tragitto domicilio-luogo di lavoro, è stato accertato che la ricorrente percorre giornalmente 35 Km per recarsi e tornare dal lavoro, ciò comporta la spesa di fr. 4'620.­all'anno (Km 35 x 220 giorni x 0.60 fr./Km). Le spese per la cura dei figli fatturate dall'Associazione Luganese __________ non sono state riconosciute dal momento che non risultano deducibili secondo la legge tributaria e secondo le disposizioni vigenti in materia di prestazioni complementari.

Per concludere si fa notare che anche nell'ipotesi di un riconoscimento di fr. 180.­- mensili di spese accessorie dell'affitto, il diritto ai due tipi di assegno non è dato.

Da ultimo, e questo è un elemento nuovo scaturito in sede ricorsuale, si precisa che la ricorrente dal 01.11.2000 (le nostre decisioni hanno effetto dal 01.06.2000) ha incrementato il suo grado d'occupazione (dal 50% al 70%) percependo un salario lordo mensile di fr. 4'200.‑ contro i fr. 3'060.‑ delle decisioni contestate. Questa modifica è tale da rendere impossibile il riconoscimento delle due prestazioni dopo il 01.11.2000.

Si chiede pertanto a codesto lodevole Tribunale di voler respingere i ricorsi confermando il rifiuto delle prestazioni dal 01.06.2000 e, a maggior ragione, dal 01.11.2000."  (Doc. _)

                               1.4.   Il TCA, in data 19 aprile 2001, ha posto all'assicurata il seguente quesito con la preghiera di trasmettere pure la documentazione probatoria:

"-   a quanto ammontano annualmente questi costi, in particolare le spese per l'acqua potabile, rispettivamente per la fognatura e per le altre eventuali spese a cui deve far fronte?"  (Doc. _)

                                         Con scritto 30 aprile 2001 l'interessata ha risposto:

"  (…) in allegato vi invio la documentazione richiesta riguardo alle spese non comprese nella pigione dell'anno 2000:

Azienda acqua Potabile                 124.60

Azienda elettrica

1. Semestre                                   429.30

Acconto 2. Semestre                     161.25

Saldo 2. Semestre                         252.10

Tassa fognatura                              69.60

Rifiuti                                              182.75

Riscaldamento a legna                 1'390.--*

Assicurazione RC domestica        237.--

Totale spesa annua                   2'777.--

* La casa in cui vivo è dotata di riscaldamento centrale a legna. Le ricevute allegate comprovano l'acquisto in data 1.3.2000 e 20.12.2000. Ad inizio settembre 2000 ho acquistato una fornitura per i primi mesi invernali di Fr. 560.‑ purtroppo però non trovo più la ricevuta. Se vi è necessaria ne chiederò una copia al Signor __________, rivenditore di legna.

Tengo inoltre a sottolineare il mio disappunto per il fatto che l'Istituto delle assicurazioni sociali non tenga conto della spesa che mensilmente devo sostenere per la cura delle bambine (presso le __________, vedi copia pagamenti nell'anno 2000 allegata).

Senza la possibilità di lasciare in custodia le bambine presso una famiglia diurna non potrei intraprendere un'attività lavorativa e questo richiederebbe sicuramente una richiesta più alta del sussidio cantonale.

Con la mia raccomandata del 14 dicembre 2000 vi chiedevo informazioni riguardo alle spese che potrebbero intervenire al mio ricorso presso il vostro Lodevole Tribunale. Non avendo ricevuto una risposta vorrei chiedervi d'informarmi nel caso in cui ci fossero delle spese amministrative a mio carico."  (Doc. _)

                               1.5.   La Cassa, il 15 maggio 2001, ha osservato:

"a)  i costi relativi al consumo dell'elettricità per l'economia domestica della signora __________ non rientrano nell'ambito delle spese accessorie della locazione secondo le disposizioni vigenti in materia di prestazioni complementari;

 b)  per le fatture dell'acqua potabile (fr. 124.60), per la tassa uso fognatura (fr. 69.60) e per la tassa raccolta rifiuti (fr. 128.75) non ci opponiamo al loro computo;

 c)  per l'acquisto di legna (casa dotata di riscaldamento centrale a legna) la signora __________ afferma d'aver speso complessivamente fr. 1'390.‑ (documentati fr. 830.‑). La legna acquistata dovrebbe coprire i bisogni che vanno oltre l'anno (parzialmente l'inverno 1999/2000 e probabilmente tutto l'inverno 2000/2001) dal momento che la terza fornitura è stata fatta il 20.12.2000; ci sembra pertanto equo tener conto di due forniture all'anno per complessivi fr. 830.‑;

 d)  le spese per l'assicurazione dell'economia domestica non sono riconoscibili (fr. 395.80).

In conclusione il computo delle spese accessorie potrebbe avvenire nella misura di fr. 1'206.95 (arrotondati a fr. 1'207.‑) anziché i fr. 840.‑ computati dalla Cassa.

Ne risulterebbe una decisione ancora negativa circa il diritto all'assegno integrativo."  (Doc. _)

                               1.6.   Il doc. _ è stato sottoposto all'assicurata, alla quale è stata data la possibilità di esprimersi in merito (cfr. doc. _). Nonostante il sollecito (cfr. doc. _), essa è tuttavia rimasta silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il calcolo effettuato dalla Cassa per stabilire se __________ può avvalersi di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia.

                                         La ricorrente chiede in particolare che venga tenuto conto delle spese effettive, e meglio delle spese accessorie (riscaldamento, acqua, fognatura) alla pigione, della franchigia della cassa malati e della retta versata all'Associazione __________ per la cura delle proprie bambine nelle ore di lavoro (cfr. consid. 1.2.).

                               2.3.   L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

  a)   ha la custodia del figlio;

  b)   ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c)   il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta         dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi                     alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione                                       sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazione nel calcolo.”

                                         L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che

"  Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie."

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 34 LAF).

                               2.4.   L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.

                                         L’art. 32 LAF prevede in particolare che

"  1 I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

  a)   hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  b)   uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne            esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del       figlio;

  c)   il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di    cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai             limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).

  2 Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.

  3 Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

                                         Da quanto esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.

                                         L'art. 33 LAF sancisce:

"  1 Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio.

  2 Il diritto all'assegno si estingue:

  a)   alla fine del mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di occupazione superiore al 50%;

  b)   quando il genitore affida il figlio alle cure di una terza persona     per più di mezza giornata sull'arco di un giorno;

  c)   al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di      età."

                                         Da quanto esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.

                               2.5.   L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--, per i coniugi, almeno 22’290.-- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).

                                         Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).

                                         Poiché la decisione impugnata è stata emessa nel 2000 alla presente vertenza si applicano i limiti citati validi fino al 31 dicembre 2000. In concreto quindi il fabbisogno vitale della famiglia della ricorrente, formata dalla madre e dalle due figlie, è pari a fr. 30'025.--, come indicato dalla Cassa.

                                         Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).

                                         Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione (comprese le spese accessorie) fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                                         Dal 1° gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).

                               2.6.   Per stabilire l'ammontare degli assegni vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le

"  a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del

       reddito lordo dell'attività lucrativa;

b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,                    eccettuata l'assicurazione malattie;

d. ….

e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         A differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.3.).

                                         Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono

"  b.   il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c.   un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i     beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI       15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle       prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale                              abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore                                     dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in                      considerazione quale sostanza;

  d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese           le rendite dell'AVS e dell'AI;

  e.   le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra     convenzione analoga;

  f.    gli assegni familiari

  g.   le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h.   le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                                         Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).

                               2.7.   Nell'atto di ricorso la ricorrente sostiene di dover far fronte annualmente ad alcune spese non computate dalla Cassa, più precisamente a delle spese accessorie alla pigione più elevate rispetto a quelle considerate nel calcolo relativo agli assegni di famiglia, alla franchigia della cassa malati e alla retta versata all'associazione ___________ per la cura delle sue due figlie nelle ore di lavoro (cfr. consid. 1.2.).

                                         Nel caso di specie la Cassa ha tenuto conto, a titolo di pigione, dell'importo di fr. 10'440.--.

                                         Dal contratto di locazione emerge che la pigione annua è di fr. 9'600.-- e che le spese accessorie per il riscaldamento, l'acqua potabile, la fognatura, l'illuminazione dei vani comuni ecc. non sono comprese nella pigione (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 OPC AVS/AI,

"  Oltre alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di riscaldamento è concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'articolo 257b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO).

L'ammontare annuo del forfait è uguale alla metà dell'ammontare di cui all'articolo 16a."

                                         Poiché l’importo previsto all’art. 16a OPC AVS/AI è di fr. 1’680.--, l'ammontare deducibile a titolo di spese di riscaldamento è di fr. 840.--.

                                         L'importo computato dalla Cassa a titolo di pigione annua tiene quindi conto delle spese forfettarie di riscaldamento, come chiesto dalla ricorrente.

                                         Non può pertanto essere dato seguito a quanto asserito dall'amministrazione nelle sue osservazioni del 15 maggio 2001 (cfr. consid. 1.5.), circa il fatto che sembra equo considerare l'importo di fr. 830.-- a titolo di spese per l'acquisto di legna.

                                         Infatti è corretto l'importo di fr. 840.-- contenuto nella decisione impugnata e nella risposta di causa (cfr. doc. _).

                               2.8.   Pendente causa questa Corte ha inoltre chiesto all'assicurata di quantificare le spese per l'allacciamento alla fognatura, per l'acqua potabile e per gli eventuali costi posti a carico dell'inquilino a titolo di spese accessorie nel contratto di locazione e, quindi, non comprese nella pigione (cfr. consid. 1.4.).

                                         Per l'art. 257a cpv. 1 CO

"  le spese accessorie sono la remunerazione dovuta per le prestazioni fornite dal locatore o da un terzo in relazione all'uso della cosa.

                                         Per il capoverso 2 esse sono a carico del conduttore solo se specialmente pattuito.

                                         In virtù della succitata norma il proprietario può fatturare solo i costi che sono stati convenuti. In mancanza di una convenzione, essi sono compresi nel canone di locazione (DTF 121 III 142 e dottrina citata; Lachat, op. cit. p. 222 N 1.5; T. Oberle, op.cit. p. 33).

                                         Per l'art. 257b CO

"  nel caso di locali d'abitazione e commerciali le spese accessorie sono la remunerazione per i costi effettivamente sostenuti dal locatore per prestazioni connesse con l'uso quali i costi di riscaldamento e di acqua calda e analoghe spese d'esercizio, come pure i tributi pubblici a carico della cosa".

                                         Le disposizioni sono di diritto imperativo (D. Lachat, Le bail a Loyer, Losanna 1997 p. 222; T. Oberle, Nebenkosten, Heizkosten, Zurigo 1995 p. 32)

                               2.9.   In data 30 aprile 2001 l'assicurata ha trasmesso il giustificativo della tassa per l'acqua potabile, fatturata al proprietario dell'immobile in cui vive la ricorrente, pari a fr. 124.60 (cfr. doc. _). Questo importo può essere riconosciuto a titolo di spese accessorie (consid. 2.14 di STCA del 18 aprile 2000 nella causa G.M cresciuta in giudicato e giurisprudenza citata) e pertanto aggiunto alla pigione e alle spese di riscaldamento.

L'assicurata ha pure trasmesso i giustificativi relativi alla tassa per la raccolta dei rifiuti, indirizzata all'inquilina, pari a fr. 182.75 annui (cfr. doc. _) e alla tassa per l'uso della fognatura di fr. 69.60 annui (cfr. doc. _), oltre alla fattura per la fornitura di energia elettrica pari, per l'anno 2000, a fr. 831.40 (cfr. doc. _).

Al riguardo va rilevato che il TCA ha già stabilito che la tassa per i rifiuti e quella per l'uso della fognatura vanno considerate quali spese accessorie e quindi riconosciute (consid. 2.14 di STCA del 18 aprile 2000 nella causa G.M cresciuta in giudicato e giurisprudenza citata).

                                         Le spese per la fornitura di energia elettrica, per contro, vanno considerate costi accessori alla pigione, solo se si riferiscono all'illuminazione dei locali comuni, al funzionamento della macchina da lavare, dei ventilatori (Oberle, op. cit. p. 20).

                                         Nel caso in cui invece derivano dall'utilizzo dell'energia per esclusivo uso proprio dell'inquilino non vanno considerati tali (i cosiddetti "Verbraucherkosten", cfr. Oberle, op. cit. p. 19 e dottrina citata). Costi di questa natura sono per esempio quelli relativi all'allacciamento telefonico, la tassa per la concessione radiotelevisiva, e appunto i costi per la fornitura dell'energia elettrica per uso personale dell'inquilino. Essi vengono di regola fatturati direttamente all'inquilino (Oberle, op. cit. p. 19; 37) e, non essendo costi accessori, vanno posti a carico di quest'ultimo, senza che sia necessaria una pattuizione secondo l'art. 257a cpv. 2 CO.

                                         Nell'evenienza concreta le fatture dell'elettricità si riferiscono al consumo di elettricità per l'abitazione, per cui esse non possono essere computate quali spese accessorie alla pigione.

                                         Va segnalato che a tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire mediante l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).

                                         Per cui nella fattispecie l'assicurata deve sopperire alle spese per l'elettricità, come ai costi relativi all'assicurazione RC domestica (cfr. consid. 1.4.), tramite l'ammontare finalizzato a coprire il fabbisogno vitale.

                                         Riassumendo quindi, a titolo di spese accessorie supplementari a quelle di riscaldamento, già considerate dalla Cassa nella decisione impugnata, vanno computati fr. 377.-- (fr. 124.60 + fr. 182.75 + fr. 69.60).

                                         Di conseguenza nel conteggio relativo agli assegni di famiglia, quale pigione lorda, deve essere considerato l'importo di fr. 10'817.-- (fr. 9'600.-- + fr. 840.-- + fr. 377.--). Tale ammontare è infatti inferiore al massimo computabile fino al 31 dicembre 2000 di fr. 13'800.-- (cfr. consid. 2.5.).

                             2.10.   Per quanto riguarda il pagamento della franchigia prevista dall’assicurazione malattia si rileva che, secondo l’art. 28 cpv. 3 seconda frase LAF,

"  Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazione”.

                                         Poiché la franchigia ai sensi della LAMal è quella porzione di spese di cura e malattia che è a carico dell’assicurato (cfr. il rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36 che ha introdotto la citata disposizione), essa non può venire considerata ai fini del calcolo dell’assegno integrativo.

                             2.11.   L'assicurata chiede inoltre che sia dedotta dal reddito da attività dipendente, oltre alle spese di trasporto, la retta versata dall'assicurata all'Associazione __________ per la cura delle due bambine mentre essa lavora, a titolo di spesa per il conseguimento del reddito.

                                         L'art. 11a OPC, al quale la LAF rinvia (cfr. art. 28 cpv. 1 LAF), prevede che:

"  il reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito.”

                                         Secondo la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108 V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).

                                         A titolo di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980 p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, p. 52).

                                         Costituiscono spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte (“Fahrspesen”; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un autoveicolo entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a disposizione oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo, op. cit., p. 52 e 53).

                                         Inoltre possono essere dedotte le spese per gli abiti professionali (cfr. Direttive sulle prestazioni complementari, n. 2083).

                                         Le spese per la cura dei figli, per contro, non sono riconosciute quale deduzione dal reddito. Del resto anche la legislazione fiscale federale e quella cantonale non prevedono nella loro lista esaustiva di deduzioni tale spesa (cfr. art. 26 LIFD; art. 25 LT).

                                         Pertanto a giusta ragione l'amministrazione ha computato quale spesa per il conseguimento del reddito unicamente i costi di trasporto sostenuti dall'assicurata.

                             2.12.   Per quanto concerne gli assegni di base, nelle decisioni impugnate è stato computato un assegno di base annuale intero (cfr. doc. _).

                                         Tuttavia la ricorrente fino al mese di novembre 2000 ha lavorato presso la _________ (__________) al 50% (cfr. doc. _).

                                         Perlomeno fino al mese di novembre 2000, quando ha iniziato a lavorare al 70% (cfr. doc. _), essa ha dunque percepito un assegno di base per ciascuna figlia di un importo mensile pari alla metà dell'ammontare massimo erogabile, corrispondente a fr. 183.-- mensili (cfr. art. 16 cpv. 1 LAF), ovvero fr. 91.50.

                                         Infatti giusta l'art. 18 cpv. 1 LAF la persona che esercita solo accessoriamente o parzialmente un'attività salariata ha diritto ad un assegno calcolato in proporzione alla durata effettiva delle prestazioni lavorative prestate.

                                         D'altronde ciò emerge pure dal certificato di salario del datore di lavoro dell'assicurata (cfr. doc. _).

                                         Di conseguenza la Cassa a torto ha computato a titolo di assegno di base l'importo di fr. 4'392.--, corrispondente alla somma annuale di due assegni di base interi.

                                         L'amministrazione avrebbe dovuto tenere conto di un ammontare di fr. 2'196.--.

                             2.13.   L'art. 27 cpv. 3 LAF prevede che l'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio.

                                         Benché dunque la censura sollevata dall'assicurata relativa alle spese accessorie alla pigione sia parzialmente fondata (cfr. consid. 2.9.) e l'ammontare dell'assegno di base effettivamente percepito dalla ricorrente sia la metà di quello computato dalla Cassa (cfr. consid. 2.12.), all'assicurata non può essere versato né un assegno integrativo, né un assegno di prima infanzia.

                                         Infatti il reddito complessivo determinante ammonterebbe, apportata la modifica concernente l'importo dell'assegno di base, a fr. 44'221.--, a fronte di un fabbisogno di fr. 44'270.--.

                                         La differenza annua tra il reddito e le spese riconosciute corrisponderebbe di conseguenza a fr. 49.--.

                                         Quest'ultimo importo è chiaramente inferiore all'ammontare mensile dell'assegno di base per un figlio pari a fr. 183.-- (cfr. art. 16 LAF).

                                         In simili condizioni pertanto il TCA non può che confermare le decisioni impugnate.

                             2.14.   Giova comunque ribadire che l'assegno di prima infanzia è erogato unicamente al genitore che si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una in misura non superiore al 50% (cfr. art. 31 lett.b LAF). Inoltre esso garantisce un reddito minimo durante al massimo i primi tre anni di vita del figlio (cfr. art. 33 cpv. 2 lett. c LAF; consid. 2.4.).

                                         Nella fattispecie la prima figlia dell'assicurata, __________, è nata il 18 marzo 1992 (cfr. doc. _), per cui avendo più di tre anni, non dà diritto al percepimento di un assegno di prima infanzia.

                                         Per contro __________ è nata il 28 luglio 1997 (cfr. doc. _). Essa ha dunque compiuto i tre anni il 28 luglio 2000, quindi anche se i presupposti economici fossero stati realizzati (ciò che non è il caso, cfr. consid. 2.13.) avrebbe avuto diritto all'assegno di prima infanzia solo fino al 31 luglio 2000.

                             2.15.   A titolo abbondanziale va comunque segnalato che risulta dagli atti che l'assicurata, come testé esposto, dal 1° novembre 2000, ha aumentato la percentuale di impiego presso la __________ (__________) dal 50% al 70% (cfr. doc. _). Da questa data essa percepisce dunque uno stipendio mensile più elevato, e meglio essa guadagna fr. 4'200.-- lordi, invece dei precedenti fr. 3'000.-- (cfr. doc. _).

                                         Inoltre avendo aumentato la percentuale di attività, l'importo dell'assegno di base percepito è più elevato (cfr. art. 18 cpv. 1 LAF).

                                         Essendo aumentati complessivamente i redditi determinanti dell'assicurata, essa beneficia, dal 1° novembre 2000, dopo aver fatto fronte al pagamento delle diverse spese riconosciute, di un importo disponibile più elevato rispetto ai mesi precedenti.

                                         Tale ammontare può essere dunque utilizzato per sostenere parte dei costi non computabili nel calcolo dell'assegno integrativo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi sono respinti.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2000.98 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.07.2001 39.2000.98 — Swissrulings