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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.09.2001 39.2000.97

September 24, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,845 words·~29 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2000.00097   rs/nh

Lugano 24 settembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2000 di

__________, 

contro  

la decisione del 29 novembre 2000 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con due decisioni del 29 novembre 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di __________, tendente all'assegnazione di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia.

                                         A motivazione del rifiuto dell'assegno di prima infanzia l'amministrazione ha precisato che l'assicurata non adempiva la condizione dell'art. 31 lett. b) LAF il quale prevede che il genitore ha diritto all'assegno di prima infanzia se si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una in misura non superiore al 50% (cfr. doc. _).

                                         Con ulteriore decisione del 15 dicembre 2000 la Cassa ha erogato all'interessata un assegno integrativo di fr. 653.--, limitatamente al mese di giugno 2000. Tale provvedimento è stato impugnato ed è oggetto di un incarto separato (cfr. inc. 39.01.3).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso del 13 dicembre 2000 __________ ha impugnato la decisione del 29 novembre 2000 della Cassa concernente il rifiuto dell'assegno di prima infanzia. Essa si è così espressa:

"  La richiesta dell'assegno di prima infanzia mi è stata respinta, perché mancava la condizione dell'art. 31 della LAF lett. b) , "si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure

ne esercita una in misura non superiore al 50% (mezza giornata al giorno). "

La motivazione del non diritto è: FREQUENZA Di UNA SCUOLA A TEMPO PIENO.

Vorrei quindi elencare i motivi per i quali ritengo che la decisione sia ingiusta ed immotivata:

1.   nell'Articolo di cui sopra, si parla di attività lucrativa, che contrasta nettamente con la motivazione. Frequentare una scuola non è sicuramente un'attività lucrativa.

2.   Dal 6.5.00, giorno del parto e nascita di __________, la mia presenza a scuola durante la fine del terzo ed ultimo anno di architettura d'interni è stata molto inferiore del 50% dovendo allattare (come tuttora), ho unicamente frequentato per gli esami di alcune materie, altri esami ho cercato di farli in settembre. Facendo la mamma al 100% non sono riuscita a superare l'anno per alcune materie. Mi ritrovo così a ripetere l'anno e rifare il semestre perso nell'anno 2000. A questo proposito allego una dichiarazione della scuola, che dimostra che frequenterò la scuola dal 05.03.01 ovvero il VI semestre

Tutto questo a dimostrare che la nascita di mio figlio mi ha occupato totalmente.

Ritengo quindi di avere tutti i presupposti per poter disporre di questo assegno."  (Doc. _)

                               1.3.   In data 11 gennaio 2001 la Cassa ha emanato una nuova decisione con la quale ha annullato il provvedimento del 29 novembre 2000. Il tenore di tale decisione è il seguente:

"  Con la citata nostra decisione vi abbiamo respinto il riconoscimento dell'assegno di prima infanzia per inadempimento del requisito posto dall'art. 31, lett. b, LAF.

Dal vostro ricorso del 13.12.2000 emergono elementi convincenti che attestano una vostra presenza a scuola inferiore al 50% dopo la nascita di vostro figlio. Questa situazione vi ha condotto a dover rifare il sesto semestre che inizierà il 05.03.2001.

Visto quanto precede la Cassa decide di annullare la decisione contestata del 29.11.2000.

Cogliamo tuttavia l'occasione per riconfermarvi la bontà della decisione relativa all'assegno integrativo notificatavi il 29.11.2000 e vi segnaliamo l'invio, nei prossimi giorni, di una decisione per l'assegno di prima infanzia con esame della vostra situazione economica.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere motivato e presentato in forma scritta. Esso va indirizzato al TRIBUNALE CANTONALE DELLE ASSICURAZIONI - Sezione del Tribunale d'Appello ‑ 6900 Lugano."  (Doc. _)

                               1.4.   Il TCA, l'11 aprile 2001, ha ordinato all'amministrazione di insinuare la risposta di causa entro un ultimo termine perentorio di 10 giorni, con l'avvertenza che trascorso infruttuoso tale termine, il Tribunale avrebbe proceduto all'emanazione del giudizio sulla base degli atti contenuti nell'incarto (cfr. doc. _).

                                         Con scritto del 13 aprile 2001 la Cassa ha proposto lo stralcio dai ruoli della causa, più precisamente ha rilevato:

"  Visto l'annessa decisione del 11.01.2001 che accoglie integralmente le conclusioni dell'atto di ricorso e annulla e sostituisce quella del 29.11.2000, proponiamo lo stralcio del ricorso a norma della giurisprudenza del TFA nella causa P. SA del 22 settembre 1977 e meglio come alle istruzioni contenute nel bollettino AVS no. 81 del 9 febbraio 1978 pub­blicato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali."  (Doc. _)

                               1.5.   Il 20 aprile 2001 questa Corte ha invitato l'assicurata a comunicare se, a seguito dell'emanazione della nuova decisione dell'11 gennaio 2001, manteneva o ritirava il ricorso (cfr. doc. _).

                                         L'interessata, il 26 aprile 2001, ha risposto:

"  Con riferimento all'incarto n° 39.00.97, in risposta alla vostra lettera del 20 aprile 2001, vi informo che non intendo ritirare il mio ricorso del 13.12.2000 contro la decisione del 9.11.2000 in materia di rifiuto dell'assegno di prima infanzia.

Infatti la "nuova decisione del 11.1.2001" è per me incomprensibile.

Chiedo che il Tribunale proceda a verificare il calcolo posto alla base della decisione del 29.11.2000, tenendo conto dei documenti da me inviati con la mia lettera del 20 aprile 2001.

Chiedo ancora che questa causa n° 39.00.97 sia congiunta al n° 39.2001.3 che concerne il ricorso del 15.1.2001 contro la decisione del 15.12.2000 della Cassa degli Assegni Familiari.

Anche per questa seconda causa chiedo che il Tribunale proceda a controllare il calcolo fatto dalla Cassa e posto alla base della decisione 15.12.2000." (Doc. _)

                               1.6.   Il 30 aprile 2001 il TCA ha nuovamente assegnato un termine di 10 giorni alla Cassa per presentare la risposta di causa (cfr. doc. _).

                                         L'amministrazione, l'11 maggio 2001, ha presentato le seguenti considerazioni:

"a)    con il ricorso no. 39.2000.00097 la signora __________ ha inteso contestare il rifiuto del riconoscimento dell'assegno di prima infanzia. Alla base del rifiuto non vi era un calcolo economico ma l'adempimento della condizione posta dall'art. 31, lett. b, LAF;

b)   con nuova decisone dell'11.01.2001, di cui avete ricevuto copia con l'invito a stralciare il ricorso, la Cassa ha accolto il ricorso annullando la decisione contestata del 29.11.2000;

c)   la nuova decisione dell'11.01.2001 rende privo d'oggetto il ricorso datato 13.12.2000 per cui non riteniamo che da parte della Cassa si debba procedere alla presentazione della risposta di causa."

(Doc. _)

                               1.7.   La Cassa, il 23 maggio 2001, ha trasmesso al TCA la decisione emessa dall'amministrazione con la quale ha assegnato all'assicurata un assegno di prima infanzia di fr. 2'347.-- relativamente al solo mese di giugno 2000. Inoltre la Cassa ha osservato:

"  (…) Con tale decisione la Cassa ha riconosciuto il diritto ad un importo di fr. 2'347.- di assegno di prima infanzia, limitatamente al mese di giugno 2000; tale riconoscimento si giustificava perché il convivente della ricorrente aveva chiesto ed ottenuto un congedo non pagato per l'intero mese di giugno 2000.

La citata decisione non è stata contestata dalla signora __________ che invece ha contestato la decisione relativa all'assegno integrativo notificatale il 15.12.2000. Su questo ricorso (no. 39.2001.00003), dopo ulteriori accertamenti, abbiamo presentato la nostra risposta di causa il 15.05.2001. Attendiamo l'esito di questo ricorso prima di emanare una ulteriore decisione per l'assegno di prima infanzia, valida dal 01.07.2000. Possiamo già anticiparvi che anche questa decisione, non ancora emessa, sarà negativa circa il diritto all'assegno di prima infanzia, considerata la ripresa lavorativa del convivente della signora __________.

Ribadiamo la nostra convinzione, già espressavi con lettera del 11.05.2001, di non ritenere necessaria una risposta di causa sul ricorso no. 39.2000.00097 in quanto divenuta priva d'oggetto dopo il nostro annullamento del 11.01.2001 e lettera al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 15.04.2001."  (Doc. _)

                                         Il 7 giugno 2001, su richiesta di questo Tribunale (cfr. doc. _), la Cassa ha inviato copia della decisione emanata il medesimo giorno, con la quale viene rifiutata l'erogazione dell'assegno di prima infanzia a partire dal 1° luglio 2000, in quanto il reddito determinante supera le spese riconosciute (cfr. doc. _).

                               1.8.   Il TCA, il 20 giugno 2001, ha richiesto all'amministrazione di trasmettere la documentazione relativa al calcolo dell'assegno di prima infanzia (cfr. doc. _), la quale è pervenuta a questa Corte il 4 luglio 2001 (cfr. doc. _).

                               1.9.   I doc. _ e _ sono stati sottoposti a __________, alla quale è stato pure assegnato un termine di 10 giorni per presentare osservazioni (cfr. doc. _). Tuttavia l'assicurata è rimasta silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   Con decisione del 29 novembre 2000 la Cassa ha respinto la richiesta di __________ tendente all'assegnazione di un assegno di prima infanzia, in quanto ha ritenuto che essa non adempisse la condizione sancita dall'art. 31 lett. b LAF, la quale esige che il genitore si occupi del figlio in misura superiore al 50% (cfr. consid. 1.1.).

                                         A seguito del ricorso inoltrato dall'assicurata (cfr. consid. 1.2.), l'amministrazione ha riesaminato la fattispecie e ha concluso che effettivamente l'interessata, dopo la nascita del figlio, ha frequentato la __________ in misura inferiore al 50%. Di conseguenza, l'11 gennaio 2001, ha emesso un nuovo provvedimento che annulla la decisione impugnata del 29 novembre 2000 (cfr. consid. 1.3.).

                                         L'amministrazione, dopo l'emanazione della decisione dell'11 gennaio 2001, ha considerato il ricorso del 13 dicembre 2000 privo di oggetto e dunque ritiene che la causa debba essere stralciata dai ruoli (cfr. consid. 1.4.; 1.6.).

                                         Secondo questa Corte, per contro, la causa non va stralciata, visto che, in ogni caso, una volta appurato che il presupposto previsto all'art. 31 lett. b LAF era realizzato, andava accertato il diritto dell'assicurato alla prestazione richiesta. Andava cioè stabilito se, nel caso di specie, le ulteriori condizioni poste dall'art. 31 LAF erano adempiute, in particolare andava esaminato il fattore economico.

                                         A tale fine il TCA si è fatto trasmettere dalla Cassa la decisione formale riguardante il calcolo dell'assegno di prima infanzia (cfr. doc. _).

                                         Al riguardo va segnalato che tale provvedimento doveva essere inviato dall'amministrazione motu proprio, dopo che quest'ultima aveva constatato che il presupposto posto dall'art. 31 lett. b LAF era realizzato. Essa infatti avrebbe dovuto automaticamente analizzare le condizioni finanziarie dell'assicurata ed emettere una decisione relativa al calcolo.

                                         In simili condizioni questo Tribunale ritiene pertanto che la decisione del 7 giugno 2001 (cfr. doc. _) annulla e sostituisce la prima decisione del 29 novembre 2000.

                                         A norma dell'art. 3a cpv. 1 Legge di procedura per i ricorsi al TCA l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.

                                         Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2).

                                         Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase).

                                         Questa norma ricalca l'art. 58 della Legge federale sulla procedura amministrativa.

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha già avuto modo di dichiarare compatibile con il diritto federale il fatto che i Cantoni prevedano una procedura corrispondente all'art. 58 LPA, fondandosi su delle disposizioni esplicite o seguendo per analogia una certa prassi (RCC 1992 pag. 123 consid. 5a, DTF 103 V 109 consid. 2).

                                         Una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237; DTF 107 V 250; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

                                         L'amministrazione non può invece rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di prima istanza. Una decisione resa dopo questo termine assume il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

                                         Nella fattispecie in esame la Cassa, come visto sopra (cfr. consid. 1.4.; 1.6.), non ha emesso la risposta di causa e ha invece trasmesso al TCA, su sua esplicita richiesta, la decisione del 7 giugno 2001 relativa al calcolo dell'assegno.

                                         Tale decisione non corrisponde tuttavia integralmente alle richieste dell'assicurata, la quale ha postulato l'erogazione dell'assegno di prima infanzia.

                                         Quindi il contenzioso sussiste ancora, per cui il TCA deve entrare nel merito della vertenza.

                                         Ne consegue che oggetto del presente ricorso è la nuova decisione del 7 giugno 2001, con la quale la Cassa ha respinto la domanda della ricorrente concernente l'assegnazione di un assegno di prima infanzia, in quanto i suoi redditi determinanti superano le spese riconosciute (cfr. consid. 1.7.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è l'assegnazione a __________ di un assegno di prima infanzia.

                                         L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.

                                         L’art. 32 LAF prevede in particolare che

"  1 I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

  a)   hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  b)   uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne            esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del       figlio;

  c)   il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di    cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai             limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).

  Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.

  Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio.

                                         Da quanto esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.

                                         L'art. 24 cpv. 1 lett. c LAF stabilisce:

"  (…)

  c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta 

      dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

      alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle

      prestazioni complementari all'AVS/AI."

                                         Secondo l’art. 36 cpv. 1 a 3 LAF

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 56 Reg.LAF).

                               2.3.   L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.-, per i coniugi, almeno 22’290.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).

                                         Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).

                                         Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).

                               2.4.   Poiché la decisione del 7 giugno 2001 si riferisce al periodo dal 1° luglio 2000, alla presente vertenza si applicano i limiti citati validi fino al 31 dicembre 2000. In concreto quindi il fabbisogno della famiglia della ricorrente, formata dalla madre, dal padre e da un figlio, è pari a fr. 30'120.--, come indicato dalla Cassa.

                                         Al riguardo va segnalato infatti che, a differenza delle assicurazioni sociali federali che non parificano la convivenza al matrimonio (cfr. STCA del 15 aprile 1996 nella causa M.M.), la legge cantonale sugli assegni di famiglia prevede che anche le coppie conviventi possono beneficiare degli assegni integrativi e di prima infanzia e che il termine "genitore" deve essere inteso nel senso più ampio possibile (cfr. art. 2 cpv. 2 LAF; STCA del 24 luglio 2000 nella causa A.I.).

                                         Nella presente fattispecie, pertanto, essendo il convivente dell'assicurata pure il padre biologico del figlio _________ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione, inc. _: Richiesta per assegni di famiglia,), il conteggio dell'assegno è stato calcolato in base al fabbisogno per "coniugi".

                               2.5.   Per stabilire l'ammontare degli assegni vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le

"  a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del

       reddito lordo dell'attività lucrativa;

b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,                    eccettuata l'assicurazione malattie;

d. ….

e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         A differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.3.).

                                         Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono

"  b.   il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c.   un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i     beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI       15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle       prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale                              abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore                                     dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in                      considerazione quale sostanza;

  d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese           le rendite dell'AVS e dell'AI;

  e.   le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra     convenzione analoga;

  f.    gli assegni familiari

  g.   le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h.   le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                                         Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).

                               2.6.   Nel caso in esame risulta dagli atti che la ricorrente è proprietaria in ragione di 1/2 della part. No __________. L'altra metà del mappale è di proprietà del fratello dell'assicurata (cfr. doc. _ inc. _). Inoltre emerge che benché sia stato conferito alla madre il diritto d'usufrutto sull'abitazione (cfr. doc. _), la ricorrente vive nell'intera casa (cfr. doc. _).

                                         Dalla situazione catastale si evince che 59 mq del citato mappale sono adibiti ad abitazione. Il valore di stima dell'abitazione corrisponde a fr. 72'500.--, pertanto il valore della quota dell'assicurata è pari a fr. 36'250.-- (cfr. doc. _).

                                         A giusto titolo dunque la Cassa non ha computato nulla a titolo di sostanza immobiliare, visto che ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett.c LPC non va conteggiata alcuna sostanza fino alla quota massima, nella fattispecie, di fr. 55'000.-- (cfr. consid. 2.5.).

                                         Per quanto concerne invece il ricavo lordo dell'immobile, che corrisponde al valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario.

                                         Ciò è stato confermato pure in una recente sentenza emanata dal TFA il 10 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 252 segg. (cfr. in particolare pag. 254 consid. 2a).

                                         Secondo l'art. 12 OPC AVS-AI, applicabile per analogia nel caso concreto, il valore locativo è valutato secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio e, se tali criteri non esistono, secondo quelli in materia di imposta federale diretta (cfr. DTF 126 V 254-256).

                                         Giusta l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.

                                         Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (cfr. DTF 126 V 255; RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993 II, 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).

                                         Secondo la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997: "il valore locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).

                                         Quando ai fini del valore locativo, si fa riferimento al valore delle pigioni di mercato, è tuttavia applicato un valore prudenziale che si situa al 70% circa del valore effettivo della pigione".

                                         Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore verrà stabilito, di massima, nel 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1. gennaio 1991 (cfr. allegato alla Circolare del 30 giugno 1999 della Divisione delle contribuzioni, N. 15/1999; Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta delle persona fisiche 1999/2000, p.to 5).

Le istruzioni 1999/2000 per la determinazione del valore locativo (cfr. allegato alla Circolare del 30 giugno 1999 della Divisione delle contribuzioni, N. 15/1999) precisano inoltre che

"2.1.      per i fabbricati nuovi la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha presentato, all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del valore di stima si applica:

             -   il 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del

                 30%.

             Importante: il calcolo del valore locativo applicando il valore di stima ridotto può essere effettuato solo in presenza della decisione favorevole dell'Ufficio stima (alla richiesta di riduzione del valore di stima presentata dal contribuente).

2.2.      per i fabbricati riattati la cui stima, dopo il riattamento, è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha presentato, all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del valore di stima

2.2.1.  nel caso in cui il nuovo valore locativo dopo il riattamento è già stato tassato nel periodo fiscale 1997/98 si applica:

           -    la medesima percentuale di calcolo (5, 6.5 o 7.25%) applicata per la tassazione 1997/98 alla (parte) di stima ufficiale prima del riattamento (parte vecchia del fabbricato)

                e

           -    il 6.25% all'aumento della stima ufficiale ridotto del 30%.

Attenzione: se il calcolo è eseguito in modo corretto ne deve in ogni caso risultare un valore locativo ridotto rispetto a quello tassato nel periodo fiscale 1997/98.

2.3.     per tutti gli altri fabbricati (sono compresi nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi che non sono stato oggetto di una richiesta di riduzione della stima all'Ufficio stima) si applicano le usuali disposizioni cioè:

           -    il 7.25 per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.85 o precedentemente;

           -    il 6.5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore fra il 01.01.86 e il 01.01.89;

           -    il 5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.90 o successivamente."

                                         Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).

                                         Nel caso in esame la revisione generale delle stime del Comune di __________ è entrata in vigore tra il 1.1.1986 e il 1.1.1989, di conseguenza per il calcolo del valore locativo si deve applicare il tasso del 6.5% al valore di stima, invece del 5% erroneamente applicato dalla Cassa.

                                         Pertanto il valore locativo dell'abitazione dell'assicurata è di fr. 2'356.-- e non di fr. 1'813.-- come considerato nella decisione impugnata.

                                         Al riguardo va rilevato che la Cassa ha riconosciuto, in relazione alla vertenza concernente l'assegno integrativo (cfr. doc. _), che nel caso di specie il tasso da applicare al valore di stima è il 6.5% e non il 5%.

                               2.7.   Nel caso di assicurati che vivono in casa propria, analogamente alla LPC, è riconosciuta quale spesa la pigione (cfr. Direttive UFAS per le prestazioni complementari, n. 3021). Ciò nella misura del valore locativo (cfr. DTF 126 V 256-257; ZAK 1968, pag. 248).

                                         In concreto la Cassa ha computato l’importo di fr. 3'493.--, composto di fr. 1'813.--, quale valore locativo dell’abitazione e fr. 1’680.-- quale forfait per spese accessorie. Quest'ultimo dato è corretto. Secondo l’art. 16a cpv. 1 OPC AVS/AI infatti nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto solo un forfait. Esso è pari a fr. 1’680.--.

                                         Va, comunque, segnalato che la somma del valore locativo dell'immobile e delle spese può essere riconosciuto al massimo fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione federale per le spese di pigione, pari per tutti i Cantoni, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 12'000.-- per le persone sole e fr. 13'800 per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita (cfr. Direttiva UFAS, n. 3026; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 87).

                                         Dal 1° gennaio 2001 tali importi sono stati aumentati a fr. 13'200.--, rispettivamente a fr. 15'000.-- per i coniugi (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).

                                         Il valore locativo dell’immobile in cui abita l'assicurata è pari a fr. 2'356.-- (cfr. consid. 2.6.), per cui l'importo computato dalla Cassa nel provvedimento impugnato a titolo di pigione annua deve essere adeguato a fr. 4'036.-- (fr. 2'356.-- + fr. 1'680.--).

                               2.8.   Per quanto concerne gli interessi ipotecari e le spese per la manutenzione dei fabbricati va evidenziato che l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC (cfr. consid. 2.5.), applicabile agli assegni di famiglia giusta l'art. 28 LAF, consente di dedurre dal reddito questi costi fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile (cfr. DTF 126 V 256).

                                         Se, quindi, questo reddito è inferiore alla somma degli interessi ipotecari e delle spese per manutenzione fabbricati, i costi effettivi non possono essere considerati integralmente.

                                         Nella sentenza del TFA del 20 luglio 2000 pubblicata in DTF 126 V 252 segg., menzionata sopra (cfr. consid. 2.6.), la nostra Alta Corte ha stabilito che il ricavo lordo dell'immobile giusta l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC non corrisponde necessariamente al valore locativo fiscale del medesimo, in quanto talvolta il valore locativo considerato dall'autorità fiscale non coincide con le pigioni di mercato, bensì di un importo inferiore.

                                         Va rilevato che ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 OPC, il quale specifica l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, le spese di manutenzione dei fabbricati sono dedotte in base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissata dal Cantone di domicilio. Non possono pertanto essere dedotte le spese effettive (Carigiet, op. cit., pag. 89 seg.; ZAK 1987 p. 309).

                                         Ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 LT, in linea di principio vanno riconosciute le spese effettive di manutenzione, gestione e amministrazione sostenute nel biennio di computo. Tuttavia, per semplificare l'accertamento e per evitare al contribuente la raccolta e la presentazione della documentazione, è lecito concedere la deduzione forfetaria delle spese (cfr. CDT n° 282 del 30 ottobre 1992 in re J.P., CDT n° 316 del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC del 15 gennaio 1985; Epiney-Colombo RDAT 1991 II p. 310; Rivier, L'imposi­tion du revenu et de la fortune, Ed. Ides et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122).

                                         In base all'art. 2 Reg. LT (cfr. pure circolare n° 7/1995 della Divisione delle Contribuzioni) la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo se l'immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell'inizio del periodo fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25%.

                                         Nel caso di specie, essendo la costruzione stata edificata sicuramente prima dell'anno 1988 (cfr. doc. _), a titolo di spese di manutenzione dei fabbricati vanno computati fr. 589.-- (25% del valore locativo).

                                         Se il ricavo lordo dell'immobile equivalesse al valore locativo, a titolo di interessi ipotecari potrebbe essere considerato l'importo di fr. 1'767.-- (fr. 2'356.-- - fr. 589.--).

                                         Alla luce della sentenza DTF 126 V 252 segg., occorre tuttavia esaminare se in Ticino il ricavo lordo dell'immobile corrisponde al valore locativo o a un importo più elevato.

                                         Dalla Circolare 30 giugno 1999 (n. 15/1999) della Divisione delle contribuzioni emerge che :

"  (…)

Quanto ai criteri per la determinazione del valore locativo l'articolo 20 capoverso 2 LT prevede che lo stesso "è stabilito tenendo conto della promozione dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale". Il legislatore cantonale ha così voluto introdurre degli elementi di moderazione del valore locativo rispetto alle pigioni di mercato anche per conseguire l'obiettivo di favorire la previdenza individuale e l'accesso alla proprietà privata.

Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale è considerato ancora conciliabile con il principio costituzionale della parità di trattamento un valore locativo che si situa tra il 60-70% delle pigioni di mercato, ritenuto comunque che il 60% rappresenta in ogni caso il limite inferiore che può ancora essere sostenuto dal profilo costituzionale (DTF 124 I 145 e 125 I 65).

(…)

Il valore locativo corrisponde di regola, ad una percentuale del valore di stima dei fabbricati. Il tasso (che converte la stima in valore locativo da tassare) è regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di stima dell'immobile. Esso è calcolato in funzione dell'obiettivo di conseguire un valore locativo che si situi mediamente attorno al 70% del valore medio delle pigioni di mercato.

(…)

Quando, ai fini del valore locativo, si fa riferimento al valore delle pigioni di mercato, è tuttavia applicato un valore prudenziale che si situa al 70% circa del valore effettivo della pigione."

                                         Da quanto appena esposto risulta evidente che il ricavo lordo dell'immobile, nell'ipotesi in cui sia maggiore del valore locativo, non può in ogni caso superare quest'ultimo di più del 30%.

                                         Nel caso di specie dunque gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione potrebbero ammontare al massimo a fr. 3'063.-- (fr. 2'356.-- + 30% di fr. 2'356.--).

                                         Nell'evenienza concreta comunque la questione a sapere se e in che misura in Ticino il ricavo lordo dell'immobile è maggiore del valore locativo può rimanere irrisolta, in quanto, come verrà esposto in seguito, la computazione nel calcolo relativo all'assegno integrativo di un importo maggiore di interessi ipotecari e di spese di manutenzione non muterebbe l'esito della vertenza (cfr. consid. 2.9.).

                               2.9.   Nell'evenienza concreta, come esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), l'assicurata è proprietaria solamente del 50% della part. _________, tuttavia essa vive nell'intera casa.

                                         Vi è da chiedersi pertanto a che titolo la ricorrente abiti la quota del 50% di proprietà del fratello.

                                         L'assicurata sostiene infatti di essersi assunta le spese relative alla casa, in particolare gli ammortamenti e gli interessi del debito ipotecario, oltre alle tasse dell'acqua potabile, della fognatura e della raccolta rifiuti (cfr. doc. _).

                                         Andrebbe così esaminato se può essere ritenuto che l'assicurata vive nella parte di abitazione di proprietà del fratello in virtù di un contratto di locazione o di un contratto misto e dunque se a titolo di pigione deve essere computato un importo più elevato.

                                         Dagli atti emerge che all'anno l'assicurata versa fr. 3'944.-- corrispondenti agli ammortamenti e agli interessi ipotecari, al cui ammontare si devono aggiungere fr. 165.70 relativi alla tassa per l'acqua potabile, fr. 122.50 concernenti la tassa per la fognatura, fr. 60.-- per la raccolta rifiuti (cfr. doc. _).

                                         Va rilevato tuttavia che l'assicurata, essendo proprietaria del 50% della particella di _________, deve comunque far fronte al pagamento della metà di questi importi, ovvero complessivamente fr. 2'146.--. Essa quindi, come controprestazione del fatto che usufruisce del 50% della casa di proprietà del fratello, si assume unicamente il pagamento di fr. 2'146.--.

                                         La questione può rimanere nel caso di specie indecisa, in quanto, anche computando a titolo di pigione un importo più elevato, e meglio fr. 6'182.-- (fr. 4'036.-- + fr. 2'146.--), tenendo conto delle modifiche da apportare a seguito del maggiore valore locativo (cfr. consid. 2.6.; 2.7.) e conteggiando a titolo di interessi ipotecari e spese di manutenzione l'ammontare massimo fr. 3'063.-- (cfr. consid. 2.8.), i redditi - costituiti dal guadagno da attività dipendente del padre di __________, dal valore locativo del 50% del mappale di __________ e dagli assegni di base - sarebbero comunque più elevati del fabbisogno (redditi fr. 45'991.-- e fabbisogno fr. 39'600.--).

                                         In simili condizioni, dunque, malgrado le modifiche intervenute nel calcolo a seguito dell'aumento del valore locativo dell'abitazione della ricorrente, il ricorso dev'essere respinto, in quanto i redditi superano le spese riconosciute.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2000.97 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.09.2001 39.2000.97 — Swissrulings