RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00096 dc/nh
Lugano 9 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2000 di
__________,
contro
la decisione del 23 novembre 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
richiamata la sentenza del 2 aprile 2001 (intimata il 6 aprile 2001) con la quale il gravame è stato stralciato per intervenuta transazione;
rilevato che al punto no. 3 del dispositivo sono stati erroneamente assegnati i 30 giorni per ricorrere al Tribunale federale delle assicurazioni;
richiamato l'art. 23 LPTCA in relazione con l'art. 339 cpv. 1 CPC;
decreta 1.- Il dispositivo no. 3 della sentenza del 2 aprile 2001, intimata il
6 aprile 2001, è rettificato come segue:
" Intimazione alle parti."
2.- Invariati rimangono per contro gli altri punti del dispositivo.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo