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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.05.2001 39.2000.89

May 30, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,206 words·~6 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2000.00089   rs

Lugano 29 maggio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 novembre 2000 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 17 ottobre 2000 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

e ora sull'istanza 22 maggio 2001 tendente alla tassazione della nota d'onorario

richiamati                    -   la domanda di assistenza giudiziaria 15 novembre 2000 interposta dall'avv. __________ contestualmente al ricorso e lo scritto 1° dicembre 2000 con cui la patrocinatrice ha trasmesso il preavviso dell'autorità comunale per la concessione del gratuito patrocinio;

                                     -   il decreto 18 dicembre 2000 del Giudice delegato con cui l'assicurata è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria tramite l'avv. __________;

                                     -   la sentenza del 7 maggio 2001 del TCA che ha respinto il ricorso;

vista                             -   la lettera 22 maggio 2001 dell'avv. __________ con la quale chiede che venga tassata la sua nota professionale di fr. 1'360.65, spese e IVA incluse (cfr. doc. _);

considerato che       a)   L'art. 68 LAF dispone che contro le decisioni della Cassa cantonale per gli assegni familiari è data facoltà di ricorso al TCA.

                                         La legge di procedura per i ricorsi al TCA, che si applica agli assegni di famiglia (cfr. art. 1 lett. f), enuncia all'art. 21 che il ricorrente ha diritto di farsi patrocinare. Non prevede tuttavia nulla in merito alle condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria.

                                          L'art. 23 precisa in ogni caso che, per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il Codice cantonale di procedura civile (CPC).

                                         Secondo l'art. 155 CPC

"  Le persone fisiche che giustificano di non essere in grado di sopperire alle spese della lite possono ottenere l'assistenza giudiziaria".

I presupposti per l'ammissione all'assistenza giudiziaria del CPC sono identici a quelli previsti dal diritto federale per gli altri ambiti delle assicurazioni sociali (cfr. ad esempio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS).

                                  b)   Per quanto concerne le assicurazioni sociali federali, la regolamentazione concernente la commisurazione dell'indennità per gratuito patrocinio spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362ss; RCC 1985 pag. 175 consid. 1b, RCC 1984 pag. 279 consid. 3c; Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltlichen Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht" in SZS 1991 pag. 185; Rumo-Jungo, op.cit., p. 114; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995 p. 197).

                                         Tale principio vale dunque a più forte ragione per le vertenze fondate sulla legge cantonale sugli assegni di famiglia.

                                   c)   La legge di procedura per le cause davanti al TCA non stabilisce i criteri per la fissazione dell'ammontare dell'indennità in caso di gratuito patrocinio.

                                         Tuttavia in caso di gratuito patrocinio l'indennità si calcola secondo i medesimi criteri applicati per la fissazione delle ripetibili, se non esistono disposizioni cantonali di diverso tenore (cfr. SZS 1991 pag. 186; DTF 110 V 362-365 consid. 3b).

                                         L'art. 22 cpv. 2 dispone che l'importo delle ripetibili è determinato in relazione alla fattispecie ed alle difficoltà del processo, senza tenere conto del valore litigioso.

                                         Per inciso va rilevato che questa impostazione è peraltro contenuta nell'art. 61 cpv. 1 lett. g della Legge federale sulla parte generale del diritto della assicurazioni sociali - LPGA - (cfr.FF 2000 pag. 4393 e RAMI 1997 p. 320, adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 e non ancora entrata in vigore), la quale si applica alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale. Essa prevede infatti che l'importo delle ripetibili è determinato senza tenere conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e della complessità. In una sentenza del 9 giugno 1998 in re E. B. (inc. 19.97.00040 e pubblicata nel Rep 1998 pag. 315 e sul Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 16/dicembre 1998) il Consiglio di moderazione ha dichiarato non applicabile l'art. 30 della Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino (TOA). Tale norma, che stabilisce l'onorario normale per le cause nell'ambito delle assicurazioni sociali, rinvia infatti, tra l'altro, all'art. 9 della tariffa stessa che prevede il valore litigioso quale base di calcolo dell'onorario.

                                         Nella citata sentenza il Consiglio di moderazione ha anche precisato che

"  in sintesi la retribuzione del patrocinatore d’ufficio va determinata esclusivamente, o per diritto federale (LAINF; LAM, LAMal) o - nella misura in cui il diritto federale lascia ancora spazio al diritto cantonale - per l’art. 22 cpv. 2 della legge di procedura per le cause davanti al   TCA, in base ai seguenti criteri

- importanza del caso

- difficoltà del processo

- lavoro svolto dal legale e

- tempo richiesto dalla pratica a un avvocato diligente

non sono criteri pertinenti invece:

- il valore litigioso né

- il fatto che il ricorso non presentasse probabilità di buon esito."

                                  d)   Per quanto riguarda l’ammontare concreto dell’indennità, in una sentenza pubblicata in RAMI 1996 p. 261 e 262, il TFA ha stabilito che l’importo di fr. 2’000 (spese incluse), attribuito a titolo di ripetibili per una procedura davanti al TFA all’assicurato assistito legalmente, è applicabile anche nell’ambito

                                         dell’assistenza giudiziaria gratuita. Sono riservati i casi complessi per i quali si sono resi necessari sforzi importanti (cfr. RAMI 1997 p. 322, in cui la nostra massima istanza ha ritenuto insufficiente un’indennità per ripetibili di fr. 2’500).

                                  e)   Per quel che concerne la valutazione del lavoro svolto dal legale, essa avviene prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto delle assicurazioni sociali (Leuzinger-Näf, op. cit., SZS 1991 pag. 183).

                                         Gli elementi da considerare nel calcolo dell’indennità non si limitano tuttavia all’attività svolta nei confronti del Tribunale, bensì anche agli atti preparatori, quali le visite e le conferenze con il cliente, la stesura del ricorso e i preparativi necessari relativi alla redazione dello stesso (DTF 117 Ia 25/26 consid. 4c.; DTF 120 Ia 17 consid. 3f; Favre, L’assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse 1989, p. 137).

                                  g)   Nel caso concreto dalla nota professionale risulta che l'avv. ___________ ha quantificato in circa 7 ore lavorative l'attività di patrocinio svolta dopo l'emissione della decisione contestata. Per quanto attiene alle spese ha fatturato un importo di fr. 347.60.

                                         Per la fattispecie in esame, di non particolare difficoltà per un avvocato versato nelle assicurazioni sociali, il legale ha steso un ricorso di 4 pagine (domanda di assistenza giudiziaria e richieste di mezzi di prova da assumere incluse). La patrocinatrice ha poi inviato al TCA il certificato municipale di preavviso. Inoltre essa è comparsa dinanzi al Presidente del TCA in occasione di due udienze indette di fini di esaminare due testi (cfr. doc. _).

                                         In queste circostanze, richiamata la giurisprudenza federale riportata nel consid. d), tenuto conto anche del principio indagatorio vigente nelle assicurazioni sociali, che solleva il lavoro del patrocinatore (cfr. DTF 114 V 87 consid. 4b), appare giustificato riconoscere integralmente la nota d'onorario presentata, ammontante a fr. 1'360.65, spese e IVA al 7,6% inclusi.

Per questi motivi

decreta

                                 1.-   La nota professionale 22 maggio 2001 dell'avv. __________ è tassata in fr. 1'360.60 IVA inclusa.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Contro l'ammontare dell'onorario la patrocinatrice e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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