RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00088 rs/nh
Lugano 10 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2000 di
__________,
contro
la decisione del 19 ottobre 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 20 marzo 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito ad __________, a favore del figlio __________ (24.08.1997), un assegno integrativo di fr. 463.-- mensili con effetto dal 1° novembre 1997 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Con una decisione di medesima data la Cassa ha assegnato all'interessata un assegno di prima infanzia di fr. 459.-- a decorrere dal 1° novembre 1997 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal 1° gennaio 1999 l'importo dell'assegno integrativo è stato quantificato in fr. 470.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), mentre l'ammontare dell'assegno di prima infanzia in
fr. 263.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.2. A seguito dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa, con decisione 4 agosto 2000, ha ordinato ad __________ di restituire l'importo di fr. 6'890.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° aprile 1999 al 29 febbraio 2000. A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
" Con decisione del 20.03.1998 la nostra Cassa le ha accordato un assegno familiare (assegno integrativo e assegno di prima infanzia) di fr. 463.‑ (AFI) rispettivamente fr. 459.‑(API) mensili.
Sulla richiesta per assegni di famiglia del 13.11.1997 ci ha notificato di essere persona senza attività lucrativa. In data 24 gennaio u.s., in sede di revisione, la Cassa cantonale per gli assegni familiari è venuta a conoscenza che lei ha svolto un'attività lucrativa della durata di sei mesi quale supplente e ciò a far tempo dal 01.04.1999 al 30.09.1999.
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.
Sulla scorta dei nuovi dati l'assegno di famiglia ha poi dovuto essere ricalcolato anche per il periodo successivo (dal 01.10.1999 al 29.02.2000). Ne consegue che per il periodo dal 01.04.1999 al 29.02.2000 ha percepito a torto l'importo di fr. 6'890.‑‑." (Doc. _)
Inoltre il 2 agosto 2000 la Cassa ha emanato una nuova decisione con la quale ha attribuito un assegno integrativo di fr. 232 all'assicurata a partire dal 1° marzo 2000.
Al riguardo va precisato che il 10 febbraio 2000 l'amministrazione aveva sospeso il versamento dell'assegno con effetto dal 1° marzo 2000.
1.3. In data 28 agosto 2000 l'interessata ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa, sostenendo la propria buona fede e una situazione economica problematica (cfr. doc. _).
Con decisione19 ottobre 2000 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in particolare, ha osservato:
" Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'istruzione o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:
"Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente all'istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite".
Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché:
- Contrariamente a quanto da lei asserito nella sua richiesta di condono l'agenzia comunale AVS di __________ ci conferma di non aver mai dichiarato di non notificare il lavoro iniziato a tempo parziale. Per questa ragione e poiché non ci ha mai annunciato, se non solo durante la revisione periodica del 27.12.1999, di aver svolto un'attività lucrativa della durata di 6 mesi (dal 01.04.1999 al 30.09.1999), la sua richiesta non può essere accolta.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave."
(Doc. _)
1.4. Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato, il 6 novembre 2000, un tempestivo ricorso nel quale si è così espressa:
" Il 13.11.1997 ho fatto domanda per percepire degli assegni famigliari (assegno integrativo e assegno di prima infanzia) presso l'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona, in quanto lo stipendio di mio marito era di fr. 3200 netti al mese con a carico una moglie e un bambino di pochi mesi. La mia domanda fu accettata, e fino l'1.02.00 ho percepito una somma di circa fr. 725 al mese.
Dal settembre 1997, sono diplomata infermiera geriatrica, ma non ho potuto svolgere la mia professione per impegni famigliari. Da quando sono sposata (8.08.1997) e con la nascita del bambino, la mia situazione economica è peggiorata di molto, mio marito aveva già molti debiti prima del matrimonio, e non aiutandomi economicamente, con l'assegno riuscivo a pagare la cassa malati (mia e del bambino) i pannolini e il latte di cui aveva bisogno mio figlio.
Nel mese di marzo del 1999, mi contattò telefonicamente il direttore della casa anziani di __________ (il signor __________ lo conosco perché quando ero allieva ho fatto uno stage presso il suo istituto), dicendomi se ero disponibile a lavorare presso il suo istituto, però solo come sostituzione malattie dall'1.04.99 al 30.09.99 senza contratto e al 60%. Prima di accettare gli risposi che percepivo degli assegni famigliari e che se accettando avrei avuto delle difficoltà riguardo la percezione, ma mi rispose che, visto che l'impiego era temporaneo, non era necessario notificarlo.
Ora mi rendo conto della gravità commessa, ma allora ignoravo le conseguenze che avrei potuto incontrare in un futuro, e credo che mi serva di lezione, ma mi sembra di aver agito in buona fede senza far del male a nessuno, e accettando questo impiego, mi ha permesso di pagare alcuni debiti di mio marito, anche se alcuni non sono ancora del tutto estinti, e volevo soprattutto evitare che arrivassero dei precetti ma non sono riuscita ad evitarlo, in quanto i suoi debiti erano numerosi.
Naturalmente lo stipendio che percepivo era destinato a pagare i debiti, e come citato all'inizio, con l'assegno che percepivo riuscivo a pagare la cassa malati e a comprare il necessario per il bambino. Il mese di dicembre del 1999 ho ricevuto da Bellinzona la revisione dell'assegno per l'anno 2000.
Onde evitare sbagli nel riempire il formulario, ho preferito farlo assieme al segretario del Municipio di __________. Alla cassa di Bellinzona sono stati informati della mia attività lucrativa temporanea per 6 mesi senza un contratto dove sono state allegate le buste paga, i debiti che ha accumulato mio marito prima e dopo il matrimonio, e infine il cambiamento di domicilio a partire dall'1.02.00. Questa revisione l'ho riempita serenamente e tranquilla, senza nascondere niente a nessuno, anzi mi vergognavo per i debiti, ma il mio dovere l'ho fatto e mi sembra di aver agito in buona fede visto anche la mia onestà nell'annunciare l'attività lucrativa temporanea precedente, e quella attuale dove svolgo dal 1 luglio la mia professione presso l'ospedale psichiatrico di __________, ma purtroppo questa nuova situazione famigliare economica, non ci permette comunque di saldare tempestivamente i debiti. Siccome sono stanca di questa situazione, mi sono presa ancora una volta la responsabilità con i creditori di mio marito, di saldare i debiti ratealmente, e se tutto va bene entro giugno 2001 saranno saldati tranne il debito con la banca che scadrà nell'agosto 2002.
Il 10.02.00 ricevo sempre dalla Cassa una lettera con scritto che per revisionare l'assegno integrativo e quello di prima infanzia, hanno bisogno dei documenti che ho inviato subito, e che a titolo prudenziale hanno sospeso il versamento dell'assegno con effetto l'1.03.00.
Purtroppo da quando hanno sospeso il versamento e non sapendo ancora della loro decisione inerente la restituzione, la mia situazione economica è nuovamente peggiorata, e non mi ha permesso comunque di far fronte ai numerosi impegni finanziari, in quanto sia mio marito che io in banca non possediamo niente, mi hanno sempre aiutato economicamente la mia famiglia nel pagare alcune fatture, come pure per fare la spesa.
Il 4.08.00 ricevo una raccomandata con un ordine di restituzione per un totale di fr. 6890. Gli ho contattati telefonicamente per avere ulteriori spiegazioni sulla tabella di calcolo, in quanto la somma mi sembrava troppo elevata, visto che lavorando per 6 mesi più ricevendo a torto, come scrivono loro, fr. 725 al mese per 6 mesi, la somma da restituire dovrebbe essere di circa fr. 4350. Non mi hanno dato nessuna risposta, anzi sono stati un po' maleducati e le uniche parole che mi hanno detto sono o di fare una domanda di condono o fare ricorso al tribunale.
Il 28.08.00 ho fatto una domanda di condono spiegandogli le motivazioni che sto scrivendo a voi, che l'ho fatto in buona fede, e che non è stata mai mia intenzione rubare dei soldi, ma evidentemente alla Cassa pur venendo a conoscenza dei debiti di mio marito, e che la somma di fr. 6890 comporterebbe un ulteriore debito enorme e che per me è impossibile pagare in quanto non li ho, a loro non interessa, per loro nella lettera del 19.10.00 sono una persona non responsabile e che non l'ho fatto in buona fede.
Ora se avere dei debiti è un reato questo non lo so, ma io ritengo di averlo fatto in buona fede come ha anche dichiarato per iscritto il segretario del Municipio di __________ a Bellinzona.
Se ho sbagliato lo ammetto, ma credetemi che non è assolutamente bello vivere in questa situazione, soprattutto dipendere economicamente da estranei, e prima di scrivere a voi mi sono recata da un avvocato ma la sua quota oraria era troppo elevata, e quindi ho scritto di mia spontaneità con la speranza di un aiuto da parte vostra.
Se la somma è da restituire potrò solo iniziare a pagare dal mese di aprile 2001 dove la maggior parte dei debiti saranno definitivamente saldati, ma in rate piccole da fr. 150/200 per tot anni." (Doc. _)
1.5. Con risposta 21 novembre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
" Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i seguenti elementi:
fino al mese di febbraio 2000 l'assicurata era beneficiaria, unitamente al marito ed al figlio, di un assegno integrativo di fr. 470.‑ e di un assegno di prima infanzia di fr. 263.- mensili;
le citate prestazioni erano state accordate nel mese di marzo 1998, con decorrenza dal novembre 1997, quando nella famiglia il marito era l'unica persona a svolgere attività lucrativa;
il 24.01.2000, nell'ambito della revisione periodica degli assegni familiari, la Cassa venne per la prima volta a conoscenza che la signora __________ aveva pure svolto attività lucrativa presso una casa per anziani per la durata di 6 mesi: ulteriori accertamenti permisero di accertare che l'attività fu svolta dal 01.04.99 al 30.09.99.
Le decisioni notificate dalla Cassa indicano l'obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica.
In particolare viene precisato che la comunicazione deve essere immediata nel caso di inizio di un'attività lucrativa.
La ricorrente ci ha comunicato d'aver svolto attività lucrativa solo in occasione della revisione periodica avviata dalla Cassa. La comunicazione intempestiva ha prodotto l'erogazione di prestazioni indebite in quanto il totale dei redditi del nucleo familiare avrebbe impedito il riconoscimento dei due tipi di assegno.
In conclusione la Cassa non ritiene il comportamento della signora ____________ compatibile con il riconoscimento della buona fede. Omettendo di comunicare tempestivamente questo importante cambiamento della sua situazione economica ha commesso una negligenza grave che le ha consentito di percepire prestazioni non dovute." (Doc. _)
1.6. Con lo scritto del 3 dicembre 2000 l'assicurata ha precisato che:
" (…) prove a mio carico, oltre alla mia onestà, i debiti e i vari precetti di mio marito e la dichiarazione fatta dal segretario del Municipio di __________ a Bellinzona concernente la mia buona fede, non ce ne sono più.
Chiedo nuovamente scusa dell'errore creato alla Cassa Cantonale degli Assegni, ma come già scritto precedentemente, ritengo di averlo fatto in buona fede senza immaginare di creare problemi.
Inoltre spero che ne tenga presente, qualora la somma fosse da restituire, che potrò solo iniziare dal mese di aprile 2001 dove la maggior parte dei debiti saranno definitivamente saldati, e chiedo la possibilità di una dilazione in rate mensili da fr. 150/200 perché come già dichiarato nella mia lettera, non ho mai avuto e soprattutto non avrò mai un aiuto economicamente da mio marito, e siccome oltre alle mie spese ho anche un figlio a cui pensare, da aprile vorrei iniziare la mia situazione economica in modo soddisfacente." (Doc. _)
1.7. L'amministrazione il 21 dicembre 2000 ha rilevato:
" Per quanto attiene la lettera del 3 dicembre 2000 della signora ___________, non abbiamo nulla da aggiungere a quanto già comunicatovi con la nostra risposta di causa.
In merito alle modalità di restituzione siamo disponibili nel ricercare una soluzione che permetta alla ricorrente di far fronte ai suoi impegni, compatibilmente con i termini di prescrizione per l'incasso dell'indebito." (Doc. VII)
1.8. Il 1° gennaio 2001 l'interessata ha comunicato:
" (…) in data 30.12.00 ho ricevuto uno scritto dalla Cassa Cantonale per gli assegni famigliari di Bellinzona, inerente all'assegno integrativo mensile di fr. 303.‑ a mio favore a partire dall'1.01.2001. Mi permetto evidenziare, come potrà notare, che il loro scritto è stato intestato al precedente indirizzo, in quanto loro già dal 24.01.2000 hanno quello attuale. Sicuramente è stata una svista da parte loro, ma visto che nelle lettere ricevute precedentemente mi ricordano che devo annunciare ogni modifica delle mie condizioni personali, durante la revisione periodica dell'assegno sono state annunciate il cambiamento di indirizzo e la mia attività lucrativa precedente.
Ora non so se mi stanno prendendo in giro, ma non vedo il motivo di questa nuova somma che mi aspetta, quando mi chiedono la restituzione di ca. fr. 7000.‑ che non ho mai contestato la restituzione, anzi ho ammesso l'errore anche se mi sembra eccessiva la somma perché avendo lavorato 6 mesi al 60% e avendo ricevuto a torto come dichiarano loro fr. 705.-, calcolandoli per sei mesi la somma da restituire secondo me è più bassa, ma l'unica richiesta che ho sempre chiesto, è per una dilazione rateale minima di fr. 150/200 mensili in caso dovesse essere da restituire.
Oltre alla lettera, mi allegano la tabella di calcolo che ha consentito di verificare i redditi e le deduzioni per stabilire il nuovo importo. Ora presumo che prima di stabilire un nuovo importo, debbano richiedere delle nuove informazioni sulla situazione economica famigliare visto che è cambiata, ma loro pur sapendo dalla mia raccomandata del 28.08.2000 della mia nuova attività lucrativa al 75% presso l'Organizzazione Socio Psichiatrica di ___________, fino ad oggi non mi hanno mai richiesto né le buste paga di mio marito né tantomeno le mie, su quale conto versare la somma, in quanto il n. del conto corrente bancario dell'________ che gli avevo dato, è stato chiuso nel mese di settembre 2000.
In conclusione voglio ricordare che la mia azione è stata fatta in buona fede, in quanto mi ritengo una persona onesta e sincera, e aggiungo che se veramente mi spetta la somma di fr. 303.‑
mensili, sottolineo che non li voglio assolutamente perché mi sento presa in giro da parte della Cassa e offesa perché mi hanno considerato una persona Irresponsabile e una "ladra" e inoltre non vorrei che tra sei mesi o un anno mi richiedano di nuovo un ordine di restituzione." (Doc. _)
1.9. Con scritto 17 gennaio 2001 la Cassa ha puntualizzato:
" (…) Da accertamenti effettuati possiamo rilevare che con lettera raccomandata del 28 agosto 2000, l'assicurata informava la Cassa cantonale per gli assegni familiari che dal 1. luglio 2000 aveva iniziato un'attività lucrativa al 75% c/o Organizzazione Socio Psichiatrica di __________ (salario mensile netto di fr. 2'676.10). Con il computo del reddito conseguito dalla signora __________, l'assegno integrativo non poteva essere erogato già dal 1. luglio 2000.
Per quanto concerne l'indirizzo errato lo stesso è dovuto ad un disguido del programma.
Infine, confermiamo che l'assegno integrativo per i mesi da ottobre 2000 a gennaio 2001 è stato ritornato alla nostra Cassa in quanto il conto c/o ________ è stato chiuso nel corso del mese di settembre 2000." (Doc. _)
1.10. Pendente causa il TCA ha richiesto alla Cassa alcune precisazioni, e meglio:
" (…) vi preghiamo, entro il termine di 10 giorni, di precisare se è corretto comprendere dal vostro scritto del 17 gennaio 2001, in primo luogo, che ___________ avrebbe percepito a torto degli assegni integrativi - attribuiti all'assicurata con decisione 2 agosto 2000 - a partire dal mese di luglio 2000, quando ha iniziato la sua nuova attività lavorativa, comunicata il 28 agosto 2000 con la domanda di condono relativa all'ordine di restituzione del 4 agosto 2000.
In secondo luogo che l'assegno integrativo di fr. 232.-- le sarebbe stato versato anche dopo aver ricevuto l'informazione concernente il nuovo impiego.
Vi richiediamo inoltre di indicare se effettivamente non è stata emanata nessuna domanda di restituzione per il periodo dal 1° luglio 2000." (Doc. _)
Con scritto 6 aprile 2001 l'amministrazione ha risposto:
" (…) confermiamo che la Cassa è venuta a conoscenza dell'indebito dalla lettera del 18 agosto 2000.
L'assegno di fr. 232.‑ è stato effettivamente versato fino al mese di gennaio 2001.
Non è per contro stato notificato un ordine di restituzione dal 1. luglio 2000.
Facciamo notare che questi elementi non possono in ogni caso modificare la nostra posizione in merito al condono respinto."
(Doc. _)
1.11. Infine l'assicurata, il 10 aprile 2001, ha osservato:
" (…) è con grande rammarico che la lodevole Cassa cantonale assegni familiari non voglia riconoscere che il mio modo di agire è stato assolutamente in buona fede per diversi motivi.
Dapprima bisogna riconoscere che mi sono comunque informata presso delle persone professionali e molto più esperte di me (vedi lettera del 28.08.2000 e dichiarazione del segretario del Municipio di ___________), su che cosa avessi dovuto fare iniziando un'attività professionale e temporanea (ammetto di aver sbagliato a non informarmi direttamente presso la Cassa), ma in secondo luogo, bisogna riconoscere anche che il 24.01.2000 nell'ambito della revisione periodica degli assegni familiari ho annunciato spontaneamente un'attività professionale da me temporaneamente svolta e conclusasi il 30.09.1999 (4 mesi prima).
Per quanto riguarda il periodo da settembre 2000 a gennaio 2001, bisogna riconoscere che la Cassa cantonale abbia versato assegni a torto pur essendo a conoscenza che svolgevo un'attività lucrativa (lettera del 28.08.2000).
Mi chiedo, come possa io, infermiera geriatrica, conoscere il meccanismo (composto da una miriade di calcoli) di chi necessita a ragione o a torto dell'assegno integrativo?
Comunque dalla Cassa cantonale vorrei avere tre spiegazioni, sperando che questa volta alla prima siano in grado di rispondermi, visto che l'ultima volta quando gli ho contattati telefonicamente dopo la loro raccomandata del 4.08.2000 inerente la restituzione, non mi hanno dato nessuna risposta.
1. Come mai la somma che mi chiedono di restituire è di CHF 6'890, quando nella loro lettera del 21.11.2000 scritta a voi, vi informano che percepivo un assegno integrativo di CHF 470 e un assegno di prima infanzia di CHF 263, per un totale di CHF 733 mensili, e avendo ricevuto a torto come sostiene la Cassa questa somma mensile per 6 mesi, dovrebbe risultare un totale di CHF 4'398 e non di CHF 6'890.
La domanda che mi pongo, o per meglio dire che pongo alla Cassa, su quale base, dati, siano arrivati alla conclusione di restituire la somma di CHF 6'890, quando ho percepito l'assegno per 6 mesi a torto e cioè dal 1.04.2000 al 30.09.2000 (periodo della mia attività temporanea)?
2. Come mai la Cassa dopo essere stati informati il 28.08.00 della mia nuova attività lucrativa al 75% presso l'___________ di ___________ dal 1.07.00, il 28.12.00 mi scrivono che dal 1.01.2001 il mio assegno mensile sarà di CHF 303 (inviata copia di questa il 1.01.01 con mio scritto), quando nella loro lettera del 6 aprile 2001, vi informano che dal 1 luglio 2000 fino al mese di gennaio 2001 sono stati versati CHF 232, che ho percepito solo luglio, agosto, settembre 2000.
La domanda che pongo a loro, è su quale base la Cassa cantonale sia arrivata a questa conclusione, senza richiedere le buste paga di mio marito e le mie, sapendo che le condizioni economiche sono cambiate, e come mai a partire da gennaio 2001 se avessi continuato a percepire l'assegno, ci sarebbe stato una differenza in più di CHF 71 dall'anno 2000?
3. Come mai, dal momento che i soldi da settembre 2000 venivano rispediti regolarmente al mittente dall'__________ (il conto era stato nel frattempo da me chiuso), il responsabile c/o la Cassa cantonale non si sia mai preoccupato d'informarsi dove versarmi dei soldi che comunque dalle loro informazioni dovevano essermi versati?"
(Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è il condono della restituzione di prestazioni presumibilmente percepite a torto da ___________ a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° aprile 1999 al 29 febbraio 2000.
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 Reg.LAF).
2.3. L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32 LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio.
Da quanto esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
2.4. Per l’art. 29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
La stessa disposizione è prevista per l'assegno di prima infanzia all'art. 37 LAF.
In proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo l’art. 36 RegLAF inoltre
" L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.5. Secondo l’art. 41 LAF concernente le disposizioni comuni
" Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."
In proposito l'art. 70 del RegLaf precisa che
" Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche secondo l'art. 42 LAF
" Il titolare del diritto il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."
2.6. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF delle disposizioni comuni prevede che
" 1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."
Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).
Per l’art. 76 Reg.LAF
" 1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo l’art. 47 LAF, infine,
" Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.7. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00).
2.8. Nel caso in esame, a giusto titolo, l'assicurata non ha contestato l'obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa.
Dagli atti di causa risulta, infatti, che la ricorrente ha lavorato presso la casa per anziani _________ di _________ dal 1° aprile al 10 settembre 1999 in qualità di assistente geriatrica a tempo parziale pari al 60% (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), percependo un salario lordo base di fr. 2'288.-- al quale si aggiungono i supplementi per le ore festive e le ore notturne (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Lo stipendio del marito dell'assicurata nel corso dell'anno 1999 è pure aumentato, da fr. 39'039.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione) a fr. 42'583.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione.
E' pacifico, pertanto, che le entrate della famiglia dell'assicurata dal mese di aprile 1999 erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), la quale si era basata unicamente su quanto il marito della ricorrente percepiva nel 1997-1998 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Di conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori (cfr. art. 35 Reg.LAF), il calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
Inoltre va segnalato che dal 1° gennaio 2000 il premio relativo all'assicurazione obbligatoria contro le malattie effettivamente versato alla cassa malati è leggermente aumentato (cfr. doc. _; agli atti dell'amministrazione) e dal mese di febbraio 2000 la famiglia ___________ ha traslocato in un appartamento a pigione più moderata (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Tali cambiamenti sono emersi unicamente in sede di revisione degli assegni, più precisamente dopo che la Cassa, il 10 febbraio 2000, ha richiesto una serie di documenti alfine di riconteggiare l'importo degli assegni (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Queste modifiche hanno influito sull'ammontare del fabbisogno della famiglia ___________. Pertanto il conteggio degli assegni è stato, a giusta ragione, nuovamente rivisto sia per il mese di gennaio che per il mese di febbraio 2000 (cfr. doc. _).
In simili condizioni e considerando che l'aumento del reddito disponibile è stato importante, ha infatti provocato una modifica degli assegni di più di fr. 500.-- all'anno (cfr. consid. 2.4.), l'assicurata ha dunque effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi e di prima infanzia per un importo complessivo di fr. 6'890.--. Essi vanno così restituiti.
2.9. Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che, a proposito della buona fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso in cui vi è mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa e dall'altro quello invece a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126).
La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.10. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.11. Nella fattispecie la Cassa rimprovera all'assicurata in primo luogo di non aver notificato tempestivamente lo svolgimento di un periodo di attività lavorativa presso la casa anziani __________ di _________ dal mese di aprile al mese di settembre 1999.
In secondo luogo e indirettamente di non aver notificato l'aumento di salario del marito. Queste circostanze avrebbero permesso di procedere all'adeguamento dell'importo dell'assegno integrativo e alla soppressione del versamento dell'assegno di prima infanzia.
L'interessata sostiene invece la propria buona fede, adducendo che, quando le è stato proposto l'impiego di 6 mesi presso la casa anziani di ___________, ha chiesto al direttore se, percependo un salario, avrebbe avuto problemi con il versamento degli assegni di famiglia. Quest'ultimo le avrebbe risposto che data la temporaneità dell'attività non era necessario notificarla (cfr. consid. 1.4.). Nella domanda di condono ha pure asserito di aver posto il medesimo quesito al segretario comunale di __________ (cfr. doc. _).
Inoltre avendo contratto il marito diversi debiti lo stipendio le serviva per far fronte al pagamento di tali obblighi finanziari, mentre gli assegni familiari erano utilizzati per provvedere al sostentamento di suo figlio (cfr. consid. 1.4.)
2.12. Come menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere comunicato tempestivamente alla Cassa competente.
Inoltre l'art. 70 Reg.LAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.
Nell'evenienza concreta va rilevato che con le due decisioni 20 marzo 1998 e 23 marzo 1998, con le quali veniva accordato all'assicurata l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia, la Cassa cantonale per gli assegni familiari l'ha avvertita espressamente di quanto segue:
" Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto delle assicurazioni sociali
Cassa cantonale per gli assegni familiari
Servizio prestazioni complementari
e assegni familiari
Casella postale 2121
6501 Bellinzona
In particolare quanto segue:
- il cambiamento di indirizzo;
- il cambiamento di domicilio;
- la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio;
- il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo;
- l'inizio, la fine o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
- l'inizio o la fine di una attività lucrativa;
- l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per
esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
- la vendita di beni immobiliari;
- l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o
da un'assicurazione privata.
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione)
Pertanto la ricorrente, dopo aver ricevuto le decisioni relative all'assegno integrativo a favore del figlio _________ e all'assegno di prima infanzia, avrebbe dovuto leggerle accuratamente e constatare che la Cassa, in quanto autorità competente, deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno.
Sul formulario è peraltro chiaramente indicato che l'inizio di un'attività lucrativa deve essere comunicato. L'assicurata avrebbe dunque dovuto annunciare al più presto che aveva iniziato un periodo di lavoro della durata di 6 mesi presso la casa anziani Quiete, indipendentemente dagli effetti concreti del percepimento del salario sulle finanze della famiglia. In effetti le conseguenze dello svolgimento di un'attività lavorativa da parte dell'assicurata sul diritto agli assegni sarebbero state stabilite in un secondo tempo dalla Cassa.
Lo stesso dicasi per il mancato annuncio dell'aumento dello stipendio del marito della ricorrente.
2.13. Va, inoltre osservato che il TFA ha precisato che, la percezione di un nuovo reddito, nel caso di una persona che vive in una situazione finanziaria difficile, ha evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC 1990 pag. 162).
In una sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E.G, pubblicata in Pratique VSI 1994 pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare questa circostanza non può essere qualificata come un'infrazione leggera. La Massima Istanza al riguardo ha precisato:
" (…)
Le dossier permet de conclure que l'intimée devait être consciente de l'importance d'une modification d'un élément particulier du revenu ou des dépenses sur le montant de la PC ou aurait au moins dû la discerner en faisant preuve d'un minimum d'attention. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le passé, elle fut parfaitement en mesure de signaler à la caisse soit une augmentation d'un poste de "dépenses", soit une erreur de calcul PC à son avantage. L'omission d'annoncer un fait aussi élémentaire que l'augmentation rétroactive de la rente de vieillesse ne saurait par conséquent, au regard des circonstances, être qualifiée d'infraction légère à l'obligation d'annoncer."
(cfr. Pratique VSI 1994 pag. 129)
Nel caso di specie l'aumento mensile di reddito nel periodo in cui l'assicurata è stata attiva quale assistente geriatrica è stato rilevante (cfr. consid. 2.8. agli atti dell'amministrazione).
Di conseguenza la ricorrente avrebbe dovuto, applicando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, riconoscere l'irregolarità giuridica commessa. Inoltre dal mese di aprile al mese di settembre 1999 le entrate della famiglia ___________ erano aumentate di un importo superiore all'ammontare mensile degli assegni, che corrispondeva a fr. 733.-- (cfr. consid. 1.1.). Pertanto l'assicurata avrebbe dovuto rendersi conto che il calcolo dell'assegno andava rivisto: l'aumento del reddito disponibile di una famiglia deve infatti essere utilizzato per le necessità primarie e permettere la riduzione o eventualmente la soppressione degli assegni di famiglia a carattere selettivo e finanziati in parte tramite le imposte, quali sono gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia (cfr. D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi" in RDAT I-2000 pag. 121 segg. (124-125)).
2.14. Circa quanto sostenuto dalla ricorrente relativamente al fatto che il segretario comunale di ____________ e il direttore dalla casa anziani le avrebbero comunicato che, vista la sua attività temporanea, non era necessario informare la Cassa (cfr. doc. _ e consid. 1.4.), va osservato che il 13 ottobre 2000 l'agenzia comunale AVS di ____________, tramite il segretario comunale, ha affermato di non avere mai dichiarato all'interessata di non notificare il lavoro che aveva iniziato a tempo parziale (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Che poi il direttore della Quiete abbia effettivamente affermato quanto allegato è irrilevante al fine del presente giudizio. Infatti, come prescritto dalla legge e puntualizzato nelle decisioni della Cassa (cfr. consid. 2.5. e 2.12.), è proprio l'amministrazione che deve essere informata di ogni mutamento nella situazione personale ed economica della famiglia del beneficiario di assegni integrativi o di prima infanzia e non il datore di lavoro. Quest'ultimo deve inoltre essere avvisato dei cambiamenti rilevanti per il diritto all'assegno di base (cfr. art. 69 Reg. LAF).
2.15. L'assicurata, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 Reg.LAF, non ha dunque comunicato tempestivamente l'inizio dell'attività lucrativa del marito all'organo amministrativo competente, per cui ha senz'altro violato il proprio obbligo di informare la Cassa.
A mente di questa Corte la violazione commessa da ___________, avendo la Cassa avvisato in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di informare l'organo competente (cfr. consid. 2.12.), configura inoltre una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa.
Non potendo riconoscere la buona fede dell'assicurata, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, questo Tribunale deve, di conseguenza, confermare la decisione del 19 ottobre 2000 della Cassa cantonale per gli assegni familiari e respingere il ricorso.
Va infine osservato che la Cassa ha manifestato il suo accordo ad una restituzione rateale dell'importo (cfr. consid. 1.7.).
Questo tema non è oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene. Tuttavia il Tribunale prende atto della disponibilità dell'amministrazione a trovare una soluzione confacente alle esigenze dell'assicurata (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e)
2.16. A titolo abbondanziale va segnalato che l'assicurata il 28 agosto 2000 nella domanda di condono ha dichiarato di avere iniziato il 1° luglio 2000 a svolgere un'attività lavorativa fissa al 75% presso l'Organizzazione Socio Psichiatrica di __________, percependo fr. 2'676.-- netti mensili (cfr. doc. _; consid. 1.8.).
Nonostante tale informazione, la Cassa ha continuato a versare alla ricorrente l'assegno integrativo di fr. 232.--, attribuitole con decisione 2 agosto 2000 con effetto retroattivo al 1° marzo 2000 (cfr. consid. 1.2.; 1.10.).
Dal mese di ottobre 2000, tuttavia l'assegno mensile è stato ritornato all'amministrazione in quanto il conto bancario della ricorrente è stato chiuso (cfr. doc. _; consid. 1.8.; 1.9.; 1.11.).
A proposito dell’obbligo di informare, sancito all'art. 41 LAF (cfr. consid. 2.5.) si ricorda che il TFA, in materia di prestazioni complementari ha precisato, in un caso in cui il rappresentante dell’assicurato aveva comunicato alla Cassa che il suo tutelato avrebbe ripreso a svolgere attività lucrativa a tempo pieno, senza tuttavia indicare l’ammontare del salario, che la comunicazione era atta a mettere in discussione in modo evidente, durevole e immediato la legalità della concessione della rendita. In tali circostanze l’amministrazione, in virtù del principio inquisitorio, avrebbe dovuto stabilire l’ammontare del reddito, contattando il datore di lavoro, di cui conosceva le coordinate.
Il TFA ha inoltre precisato che, in tale evenienza, le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite fino all’istante della ricezione, da parte dell’autorità competente, della notifica tardiva dell’assunzione di un’attività lavorativa o in generale di qualsiasi altra fonte di reddito o di sostanza. Le prestazioni percepite posteriormente a tale data non vanno invece restituite (Pratique VSI 1994 p. 38).
L’Alta Corte ha dichiarato applicabile questo principio anche alla procedura di condono (Pratique VSI 1994 pag. 40 consid. 3b).
La giurisprudenza suesposta dev’essere applicata anche alla LAF, che in materia di restituzione e condono si basa sui medesimi principi delle altre assicurazioni sociali di diritto federale e vi rinvia espressamente.
In concreto l'assicurata ha informato la Cassa dell'inizio del nuovo impiego il 28 agosto 2000. Pertanto se l'amministrazione ha l'intenzione di richiedere la restituzione di eventuali importi relativi agli assegni integrativi percepiti a torto in questo periodo, in ogni caso la richiesta di restituzione può giustificarsi unicamente per i mesi di luglio e agosto 2000.
Dal mese di settembre 2000 infatti la Cassa disponeva degli elementi sufficienti atti a mettere in discussione la legalità della decisione di assegnazione degli assegni integrativi del 2 agosto 2000 e dunque avrebbe dovuto procedere a stabilire l'ammontare preciso dei nuovi redditi (per un caso analogo cfr. STCA del 24 aprile 1999 nella causa F.K.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti