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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.04.2001 39.2000.87

April 9, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·390 words·~2 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2000.00087   rs

Lugano 9 aprile 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 3 novembre 2000 interposto da

__________, 

contro  

la decisione del 12 ottobre 2000 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 22 dicembre 2000 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame (cfr. doc. _);

ricordato che giusta l'art. 27 cpv. 2 LAF l'importo dell'assegno integrativo non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto e che esso corrisponde all'ammontare minimo del fabbisogno vitale dei figli sancito dall'art. 3b LPC dedotto l'importo dell'assegno di base effettivamente percepito (cfr. messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 16-17 e 51; art. 27 cpv.1 LAF; STCA del 28 aprile 1999 nella causa A.S.; STCA del 24 aprile 1999 nella causa S.B.);

constatato inoltre che con l'aumento dell'importo degli assegni di base versati a un assicurato la somma massima erogabile quale assegno integrativo diminuisce;

considerato che giusta l'art. 11b della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, applicabile alle procedura in materia di assegni di famiglia in virtù dell'art. 68 LAF, le conclusioni delle parti non vincolano il Tribunale, il quale può riformare la decisione a detrimento del ricorrente o concedergli più di quanto egli abbia domandato, tuttavia dopo aver dato alle parti la possibilità di pronunciarsi in merito;

osservato infine che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, se il Giudice prevede la possibilità di una "reformatio in pejus" deve dare alle parti l'occasione di prendere posizione su questa eventualità e rendere esplicitamente attento il ricorrente circa la possibilità di ritirare il ricorso (cfr. DTF 122 V 166);

visto lo scritto del 6 aprile 2001 dell'insorgente che dichiara, sentite le spiegazioni della vicecancelliera, di ritirare il ricorso;

rilevato che la causa è di conseguenza divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli:

                                         2.   non si prelevano né tasse né spese;

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Daniele Cattaneo

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