RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00084-85 FP/sc
Lugano 26 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Francesca Pozzi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 23 ottobre 2000 di
__________,
contro
le decisioni del 29 settembre 2000 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 luglio 2000 __________, nubile, madre di __________, 1999, ha presentato istanza alla Cassa cantonale per gli assegni familiari tendente all'assegnazione di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia (doc_).
Il 29 settembre 2000, con due decisioni, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha respinto sia la richiesta di un assegno di prima infanzia sia quella di un assegno integrativo. In entrambi i casi l'amministrazione ha ritenuto non adempiuta la condizione di domicilio nel Cantone da almeno 3 anni posta dalla LAF, in quanto:
" (…) Nella fattispecie, lei è residente nel canton Ticino dal 01.08.2000 proveniente da __________." (cfr. doc. _).
1.2. In data 23 ottobre 2000 l'assicurata ha tempestivamente impugnato le decisioni dell'amministrazione, adducendo le seguenti motivazioni:
" (…) Riguardante l'art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, preciso che ho risieduto nel comune di __________ dal 1.9.1995 fino al 31.7.2000 portando il domicilio per motivi di lavoro. Preciso che nel canton Ticino sono nata nel 1969 e sono sempre stata domiciliata versando dalla maggiore età i relativi contributi d'imposte. Per cui la residenza di pochi anni in un altro cantone non dovrebbe incidere essenzialmente pregiudicando la mia richiesta sopracitata.
Perciò chiedo un riesame da parte vostra. …" (doc. _).
1.3. La Cassa, con risposta 7 novembre 2000, ha proposto di respingere il gravame, dopo aver preso posizione come segue sulle censure sollevate dall'assicurata:
" (…) Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i seguenti punti: a. la ricorrente è nubile con un figlio nato l'8.12.1999; b. dal 01.09.1995 aveva trasferito il suo domicilio nel Canton Grigioni.
Gli articoli 24, cpv. 1, lett. b e 31, lett. a LAF subordinano l'erogazione degli assegni alla condizione di avere il proprio domicilio nel Canton Ticino da almeno tre anni.
La ricorrente non adempie questa condizione avendo trasferito il suo domicilio nei Grigioni dal 01.09.1995 al 31.07.2000.
Il domicilio per quasi cinque anni fuori dal Canton Ticino è elemento determinante ai fini del diritto; ininfluente è il fatto di aver sempre risieduto nel Canton Ticino dalla nascita al 31.08.1995. …" (doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
2.2. L'art. 72 del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA, prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:
a) quando sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad altro giudice per ragione di materia; b) quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o atto giuridico.
Nell'evenienza concreta, visto che i ricorsi sono diretti contro delle decisioni derivanti dal medesimo fatto giuridico e concernono la medesima persona, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale, le due procedure ricorsuali sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STFA del 16 ottobre 2000 nella causa K. K., Ö. K. S., P. S., (K 52/00, K 53/00, 54/00) consid. 1; STFA del 29 settembre 1998 nella causa L. B., (H 139+142/97), consid. 1).
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è l'assegnazione a ____________ di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia a favore del figlio _________.
Il 1. luglio 1997 sono entrate in vigore alcune norme della nuova Legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF) dell'11 giugno 1996. Fra queste gli articoli da 24 a 37 regolano l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia.
L'art. 24 LAF fissa le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo e stabilisce quanto segue:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Il Regolamento della legge sugli assegni di famiglia (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede all'art. 28 cpv. 1 che "è considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente".
Il cpv. 2 dell'art. 28 Reg. LAF precisa poi che "si considera domiciliato il titolare del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in possesso del permesso di domicilio (permesso C)".
In diverse sentenze (cfr. per tutte la STCA del 5 marzo 1998 nella causa E. e Z.B. pubblicata in RDAT II-1998 pag. 28 seg.) questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che il cpv. 2 dell'art. 28 Reg. LAF nella misura in cui definisce il concetto di domicilio degli assicurati stranieri con riferimento al permesso di polizia (di tipo C) è contrario alla legge.
L'art. 29 del Reg. LAF stabilisce che:
" Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.
Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno.
In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta."
L'art. 30 del Reg. LAF stabilisce che:
" Il diritto corrente all'assegno integrativo non decade in caso di soggiorno all'estero per un periodo non superiore ai tre mesi sull'arco di un anno, in particolare per infortunio, malattia o visite.
L'anno inizia a decorrere dalla prima assenza.
Il diritto corrente all'assegno integrativo non decade in caso di soggiorno in altro Cantone per malattia, infortunio, servizio militare o servizio civile."
2.4. Gli art. 31 e 32 cpv. 1 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell'assegno di prima infanzia.
L'art. 31, relativo alla famiglia monoparentale, prevede che:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;
b) si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una in misura non superiore al 50%;
c) il reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge nonché gli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c)."
L'art. 32, che si riferisce alla famiglia biparentale, stabilisce quanto segue:
" I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI)."
Il Reg. LAF, relativo alla famiglia momparentale, prevede all'art. 41 cpv. 1 che "è considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirsi durevolmente".
Il cpv. 2 dell'art. 41 Reg. LAF precisa poi che "si considera domiciliato il titolare del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in possesso del permesso di domicilio (permesso C)".
Anche quest'ultima disposizione del Regolamento è già stata ritenuta dal TCA contraria alla legge (cfr. la sentenza citata al consid. 2.2.).
Secondo l'art. 42 del Reg. LAF:
" Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.
Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno.
In caso di decadenza nel diritto all'assegno, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta."
2.5. Nella presente fattispecie, non è contestato che la ricorrente è domiciliata nel Cantone ai sensi degli art. 24 cpv. 1 lett. b e 31 lett. a LAF (1a condizione).
Per poter adempiere il presupposto di questi articoli l’assicurata deve tuttavia anche avere avuto la residenza abituale in Ticino durante i tre anni precedenti la domanda di assegno.
Infatti, come si è visto (cfr. consid. 2.2. e 2.3.), il titolare del diritto deve dimostrare "di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta" (art. 29 cpv. 1 e art. 42 cpv. 1 Reg. LAF).
Il domicilio "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi" (art. 29 cpv. 2 e art. 42 cpv. 2 Reg. LAF).
A proposito di questo termine di tre mesi va ricordato che, ad esempio, in materia di prestazioni complementari sull'AVS/AI, secondo la giurisprudenza, per determinare la durata di un soggiorno all'estero che non interrompe il termine legale di dieci anni (termine di attesa, cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a LPC e RDAT II-1998 pag. 37), sono determinanti, se del caso, le regole relative al diritto di assicurati stranieri a rendite straordinarie dell'AVS/AI, contenute nelle Convenzioni internazionali (RCC 1985, pag. 135 consid. 3a).
Si considera che il termine di attesa di dieci anni (precedentemente: quindici anni) per gli stranieri e quello di cinque anni per i rifugiati e gli apolidi è stato interrotto quando l'interessato lascia la Svizzera per più di tre mesi; sono riservati i casi di superamento di questa durata per malattia o per altre ragioni di forza maggiore (cfr. DTF 110 V 172 consid. 3a con rinvii, RCC 1985 pag. 136 consid. 3b; RDAT II 1993 pag. 185seg; RCC 1992 pag. 38 consid. 2a; RCC 1986 pag. 431 consid. 5a; RCC 1982 pag. 404 consid. 3a).
2.6. Il Tribunale federale, in una sentenza dell'11 dicembre 1995 pubblicata in RDAT II 1996 pag. 237, ha negato che esistessero motivi atti a giustificare un'interruzione della dimora in Svizzera superiore ai tre mesi nel caso di un'assicurata che si era recata in Italia in due occasioni, ogni volta durante due anni, per assistere la madre malata.
La nostra Massima istanza si è al proposito così espressa:
" L'Ufficio ricorrente contesta il parere dell'autorità giudiziaria cantonale.
Ricordato che, secondo la giurisprudenza, il soggiorno all'estero di un assicurato domiciliato in Svizzera non comporta l'estinzione del diritto alla prestazione se la necessità di un trattamento medico ha motivato la scelta del luogo di soggiorno (DTF 110 V 173 consid. 3b con rinvii), ha assunto che deve però trattarsi di un caso di forza maggiore, presupposto che non può essere ammesso nella presente fattispecie.
Il parere dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è pertinente. Infatti, come risulta dalla summenzionata sentenza, per non essere interruttivo del periodo di dimora nella Svizzera, un soggiorno all'estero di oltre tre mesi deve, almeno dal profilo dell'imprevedibilità e delle sue conseguenze, essere paragonabile a un caso di forza maggiore. Ora, tale requisito non è dato in concreto. Inoltre, come rileva il ricorrente, in un caso analogo alla vertenza in esame, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di giudicare che l'esistenza di un caso di forza maggiore doveva essere negato nei confronti di un assicurato jugoslavo che motivava la sua assenza prolungata dalla Svizzera invocando le cure da prestare alla madre infortunata (sentenza inedita 4 gennaio 1995 in re L.). Orbene, se la dimora ininterrotta per 15 anni è stata negata laddove la convenzione vigente tra la Svizzera e la Jugoslavia contempla esplicitamente l'eccezione della forza maggiore ai fini dell'ammissione di un periodo di assenza dalla Svizzera superiore a tre mesi (art. 9 del protocollo finale della Convenzione jugoslavo-svizzera), una soluzione più liberale non è certo ammissibile nell'ambito del disciplinamento convenzionale italo-svizzero, il quale non prevede simile eccezione (art. 10 del protocollo finale della Convenzione italo-svizzera)." (pag. 237-238)
In un'altra sentenza del 19 aprile 1999 nella causa J.M., non pubblicata (P. 44/97), il TFA ha pure negato l'esistenza di motivi di forza maggiore, argomentando:
" Nella fattispecie, si tratta di accertare se l'assenza dell'assicurato dalla Svizzera, dal gennaio al dicembre del 1991, sia stata interruttiva del periodo di 15 anni che - come s'è visto - secondo legge deve essere ininterrotto perchè possano essere riconosciute prestazioni complementari.
In sostanza la lite verte solo sulla questione a sapere se nelle condizioni psichiche dell'interessato a seguito della separazione dalla moglie potesse essere ravvisata una situazione di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza ricordata in precedenza.
b) Ora, il giudizio cantonale, ai cui motivi può essere fatto riferimento, deve essere confermato.
Se in effetti dagli atti emerge che il ricorrente si è trovato all'epoca in questione in una situazione psichica particolare, non sono comunque dati i requisiti della forza maggiore. A prescindere dal tema di sapere se si sia effettivamente trattato di malattia, è lecito affermare che non ci si trovi al cospetto di una situazione richiedente una permanenza in Francia. L'assicurato si è recato in quel paese per trovare presso famigliari quel sostegno che non trovava in Svizzera. Da simile ricerca di appoggi in Patria dev'essere dedotta la volontà dell'interessato, per quel limitato periodo, di trasferire il centro dei propri interessi, il semplice legame con il figlio in Ticino nulla mutando al riguardo.
Per quel che concerne poi il particolare argomento secondo cui l'assicurato non sarebbe rimasto in Svizzera perchè le cure richieste non sarebbero state prese a carico dall'assicurazione contro le malattie, esso non è di rilievo. In questa circostanza si ravvisa semmai un elemento indicante che non si è trattato di una situazione seria o comunque d'urgenza, elemento corroborante pertanto l'inadempimento dei requisiti della forza maggiore."
2.7. Oltre agli art. 29 e 42 Reg. LAF, già citati, va ricordato che, secondo l'art. 30 cpv. 1 e l'art. 44 cpv. 1 Reg. LAF, il diritto corrente all'assegno non decade in caso di soggiorno all'estero per un periodo non superiore ai tre mesi sull'arco di un anno, in particolare per infortunio, malattia o visite. L'anno inizia a decorrere dalla prima assenza (art. 30 cpv. 2 e art. 44 cpv. 2 Reg. LAF). Inoltre, il diritto corrente all'assegno, sia a quello integrativo che a quello di prima infanzia, non decade in caso di soggiorno in altro Cantone per malattia, infortunio, servizio militare o servizio civile (cpv. 3 dell'art. 30 e dell'art. 44 Reg. LAF).
Il TCA ha stabilito che il periodo di carenza di tre anni, ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 e dell'art. 42 cpv. 2 Reg. LAF, non si considera interrotto anche nel caso in cui lo spostamento del domicilio o della residenza effettiva per più di tre mesi in un anno è provocato da motivi di forza maggiore (D. Cattaneo, La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti, in "Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio", RDAT I -2000, pag. 130 e segg (131)).
Questo criterio, ripreso dalla giurisprudenza del TFA in materia di prestazioni complementari e di rendite straordinarie dell'AVS (cfr. D. Cattaneo, op. cit., in RDAT I - 2000, sentenze citate alla nota 47, pag. 131), è stato ad esempio riconosciuto nel caso di assicurate che si sono assentate dal Ticino per cercare di ricostituire un legame con il padre del loro figlio (cfr. STCA del 9 marzo 1998 nella causa J.W. e STCA del 9 marzo 1998 nella causa PC non pubblicate, entrambe menzionate in D. Cattaneo, op. cit., RDAT I -2000, pag. 131) o nel caso di una famiglia assente dal Ticino per complessivi 8 mesi in quanto il marito aveva trovato un impiego fuori Cantone (cfr. STCA dell'8 febbraio 2000 nella causa S. e N.P. non pubblicata, citata in RDAT I - 2000, pag. 131).
In quest'ultimo caso il TCA ha in particolare rilevato:
" Nel caso concreto risulta dagli atti che S. P. ha risieduto ad Olten dal 1° ottobre 1996 al 31 maggio 1997.
Successivamente è rientrata in Ticino, dove aveva sempre vissuto (cfr. doc. _).
La famiglia P. ha deciso di trasferire il proprio domicilio civile (cfr. consid. 2.3 e la sentenza commentata in PJA 1999 pag. 611 seg.) a Olten in quel periodo, dove peraltro il marito lavorava rientrando settimanalmente al in Ticino, anche a seguito della nascita della figlia il 16 aprile 1996 (cfr. doc. _).
La famiglia P. è dunque stata sempre domiciliata ed ha risieduto effettivamente in Ticino salvo gli otto mesi durante i quali si è trasferita nel Canton Soletta per ragioni di lavoro del marito.
In simili condizioni, visto il motivo addotto per il trasferimento fuori Cantone e ritenuto inoltre che, secondo gli art. 29 cpv. 2 e 46 cpv. 2 Reg. LAF, "il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi sull'arco di un anno" (in questo caso 3 mesi nel 1996 e 3 mesi nel 1997), questo Tribunale ritiene che sarebbe eccessivamente rigoroso negare alla famiglia il diritto agli assegni solo per i due mesi supplementari di interruzione del domicilio, per di più con valide giustificazioni.
Il presupposto degli art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF nel caso concreto è dunque realizzato.
Gli atti vanno così ritrasmessi all'amministrazione affinché esamini gli altri presupposti per il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia."
Il criterio della forza maggiore non è stato invece ammesso nel caso di un assicurato che si era trasferito in un altro Cantone a seguito di divergenze con i suoi genitori (cfr. RDAT II-1998 pag. 50-51) o trattandosi di assicurate che sono rientrate in Ticino dopo aver divorziato dal coniuge, lasciando il Cantone nel quale avevano trasferito il domicilio al momento del matrimonio (cfr. STCA del 5 luglio 1999 nella causa C.D.-L. e STCA del 21 gennaio 2000 nella causa J.M. non pubblicate, entrambe citate in D. Cattaneo, op. cit., RDAT I - 2000 pag. 131).
Più precisamente il TCA si è così espresso:
" Nel caso concreto J. M. ha trasferito il proprio domicilio civile nel Canton Vaud dal mese di luglio 1997 fino al mese di gennaio 1999 (cfr. doc. _,consid. 2.3 e la sentenza commentata in PSA 1999 pag. 611 seg.).
Essa non adempie il presupposto di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino, prima della domanda.
L’assicurata ha infatti interrotto il periodo di carenza di tre anni per più di tre mesi (cfr. art. 42 cpv. 2 Reg. LAF).
D'altra parte, i motivi invocati dalla ricorrente (cfr. consid. 1.4.) non possono essere ritenuti di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3.), visto che essa si è trasferita nel Canton Vaud con il marito e padre di sua figlia (nata nel maggio 1997 ).
Ora, secondo le disposizioni del Reg. LAF citate (cfr. consid. 2.2.), in caso di interruzione, rispettivamente in caso di decadenza del diritto all'assegno, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta.
Il nuovo periodo di carenza di tre anni ha iniziato a decorrere nel gennaio 1999 e non era dunque ancora trascorso al momento della presentazione della domanda.
In simili condizioni le decisioni della Cassa cantonale con le quali è stato rifiutato all'assicurata il diritto all'assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia devono essere confermate.
(cfr. STCA del 21 gennaio 2000 J. M., consid. 2.5., non pubblicata)
2.8. Riguardo alle nozioni di domicilio e di residenza abituale, in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa S.G., non pubblicata (39.98.109-110) il TCA ha precisato:
" Nella presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF.
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.
Infatti, da una parte, vista la durata del soggiorno in Francia dell'assicurata per motivi di studio e considerato che essa vive a Parigi con il suo compagno e sua figlia ed ha quindi in quella città il centro dei suoi interessi familiari, si può ritenere che essa abbia costituito il suo domicilio civile in Francia (cfr., per un caso analogo, proprio in materia di assegni familiari RVJ 1999 pag. 108-100).
Inoltre e soprattutto, anche volendo ammettere per ipotesi, che S. G. è tuttora domiciliata in Ticino, comunque l'assicurata non vi risiede effettivamente (cfr. STFA del 30 settembre 1998 nella causa S.P., H 144/97) per ben 8 mesi all’anno ogni anno. Questa assenza dal nostro Cantone è di gran lunga superiore rispetto a quella ammessa dall’art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo cui il domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi".
Non esistono del resto in concreto motivi di forza maggiore atti a giustificare un'interruzione superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella causa J.M., P 44/97).
A regione la Cassa ha quindi rifiutato all'assicurata l'assegno integrativo.
Anche l’assegno di prima infanzia è stato giustamente rifiutato dall’amministrazione, visto che secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere ottenere questa prestazione, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni."
2.9. Nel caso concreto, __________ ha trasferito il proprio domicilio civile nel Canton Grigioni dal mese di settembre 1995 fino al mese di luglio 2000 (cfr. doc. _), e quindi per quasi cinque anni.
Essa non adempie il presupposto di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino richiesto dalla legge sia per l'erogazione dell'assegno integrativo che di quello di prima infanzia - prima della domanda.
L’assicurata ha infatti interrotto il periodo di carenza di tre anni per più di tre mesi (cfr. art. 29 cpv. 2 e art. 42 cpv. 2 Reg. LAF).
D'altra parte, i motivi invocati dalla ricorrente (cfr. consid. 1.2.) non possono essere ritenuti di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5., 2.6., 2.7.), visto che essa si è trasferita nel Canton Grigioni dove risiede il padre di suo figlio e dove il figlio è nato in data 8 dicembre 1999 - per motivi di lavoro (doc. _).
Ora, secondo le disposizioni del Reg. LAF citate (cfr. consid. 2.2, 2.3. e 2.6.), in caso di interruzione, l'assicurato deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta.
Il nuovo periodo di carenza di tre anni ha così iniziato a decorrere nell'agosto 2000 e non era dunque ancora trascorso al momento della presentazione della domanda.
In simili condizioni le decisioni della Cassa cantonale con le quali è stato rifiutato all'assicurata il diritto agli assegni devono essere confermate.
Sta al legislatore, se lo ritiene opportuno, trovare una diversa soluzione riguardo al periodo di carenza, per le persone come l'assicurata, da sempre domiciliate in Ticino ed assentatesi dal Cantone durante alcuni anni per motivi familiari (consid. 1.2. e RDAT II-1998 pag. 43-48 sulle ragioni che hanno portato il Gran Consiglio a introdurre un periodo di carenza di tre anni).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi sono respinti.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti