RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00076 dc/gm
Lugano 19 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 6 ottobre 2000 interposto da
__________,
contro
la decisione del 12 settembre 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 24 novembre 2000 della parte convenuta;
richiamato il verbale 19 febbraio 2001 del seguente tenore:
" in particolare riguardo alle spese per pigione il signor __________ precisa che la cassa ha preso atto delle spese effettive indicate dall'assicurata in sede ricorsuale ed ha così ridotto l'importo a fr. 8'906.-. Per quel che riguarda il libretto di risparmio, l'assicurata si impegna a fare pervenire alla Cassa documentazione comprovante che questa sostanza non esiste più o si è ridotta. In riguardo agli alimenti, essi sono stati ridotti da 9'600.- a 6'420.- franchi a seguito di una decisione della Pretura di __________. Riguardo all'assegno di base, il signor __________ precisa che l'importo di 2'396.- franchi è quello corretto. Esso corrisponde al 52,11% di 4'598.- franchi che è l'importo pieno attribuito dalle __________ per 2 figli. Il giudice delegato invita la Cassa a riesaminare la decisione anche per il passato, visto che l'importo di fr. 4'392.- era comunque errato.
Il giudice delegato invita il signor __________ ad illustrare le modalità di calcolo di reddito da attività dipendente. Il funzionario risponde così:
- Fr. 21'152.- reddito conseguito nel 1998
- Fr. 23'488.- reddito conseguito nel 1999
Il giudice delegato propone di mantenere il reddito del lavoro di fr. 23'488.- anche per il 2000 e di rivedere il calcolo per il periodo successivo.
Alla luce di questi elementi, l'Amministrazione viene invitata a rivedere il calcolo dell'assegno integrativo spettante a __________ a partire dal 1° agosto 2000. Le parti accettano seduta stante questa proposta, per cui la causa verrà stralciata dai ruoli." (cfr. Doc. _);
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo