RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00067 rs/sc
Lugano 22 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2000 di
__________,
contro
la decisione del 17 agosto 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisioni 14 luglio 1999 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________ un assegno integrativo di fr. 470.-mensili a favore del figlio __________ e un assegno di prima infanzia di fr. 600.-- mensili, entrambi con effetto dal 1° giugno 1999.
1.2. A seguito dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con decisione 13 luglio 2000 ha ordinato a ___________ di restituire l'importo di fr. 10'700.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° settembre 1999 al 30 giugno 2000. A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
" (…)
In data 25 aprile 2000 le abbiamo trasmesso il formulario per la revisione degli assegni familiari (AFI/API) anno 2000 che ci viene ritornato il 6 giugno 2000. Dallo stesso si evince che suo marito svolge un attività lucrativa.
In data 6 giugno 2000 le abbiamo chiesto copia del certificato di salario come pure copia del saldo postale a lei intestato, alla quale lei risponde in data 05 luglio 2000.
Da ulteriori accertamenti esperiti dalla Cassa presso la ditta ____________, risulta che l'attività lucrativa del marito ha avuto inizio il 9 agosto 1999
L'articolo 41 LAF dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo 1° settembre 1999 al 30 giugno 2000 ha percepito a torto l'importo di fr. 10'700.‑- (…)" (Doc. _)
1.3. In data 25 luglio 2000 l'assicurata e il marito, ___________, hanno inoltrato al TCA una domanda di condono. Con sentenza 8 agosto 2000 il TCA ha dichiarato il gravame irricevibile e ha ritrasmesso gli atti alla Cassa affinché emanasse una decisione formale in merito alla richiesta di condono (cfr. inc. 39.2000.00058).
Con decisione 17 agosto 2000 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in particolare, ha osservato:
" Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'istruzione o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
In data 21.06.1999 ha inoltrato una richiesta per assegni di famiglia (assegno integrativo e assegno di prima infanzia) indicando quale unica entrata l'indennità di disoccupazione del marito.
In data 25 aprile 2000 le abbiamo trasmesso il formulario per la revisione degli assegni familiari (AFI/API) anno 2000 che ci viene ritornato il 06.06.2000. Dallo stesso si evince che suo marito a partire dal mese di agosto 1999 esercita un'attività lucrativa.
Sulle nostre decisioni citiamo:
" Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente all'istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Beliinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite."
Nel presente caso non ha agito in buona fede in quanto non ci è stato comunicato l'inizio dell'attività lucrativa di suo marito.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave." (Doc. _)
1.4. Contro questa decisione il signor __________ ha inoltrato il 29 agosto 2000 un tempestivo ricorso nel quale si è così espresso:
" (…)
Consapevole di notificare ogni cambiamento finanziario, con il mio stipendio non ero in grado di poter provvedere alla mia famiglia ed ai pagamenti mensili.
Tutto ebbe inizio, quando a causa del corso di ripetizione militare rimasi senza lavoro. Il mensile dell'assicurazione disoccupazione di ___________ non mi permetteva di far fronte alle spese.
Disperato mi rivolsi all'Ufficio dell'assistenza sociale di Bellinzona, alla signora ________, rifiutandomi dopo un paio di mesi l'aiuto con l'assurda scusa che se possedevo l'automobile avrei potuto provvedere da solo, alla mia famiglia e ai pagamenti. Preciso che l'acquisto di quest'ultima risale ad un periodo positivo nel campo lavorativo.
Non credo assolutamente di aver abusato in nessun modo di questo aiuto datomi fino al mese scorso. Ho agito sempre in buona fede e ho pensato a far mangiare il mio bimbo tutti i giorni o a fare i pagamenti.
Per tutto ciò chiedo che il Tribunale verifichi l'operato della cassa e che la decisione venga annullata.
Siccome la situazione è complicata sono a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti." (Doc. _)
1.5. Con risposta 5 settembre 2000 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
" Nel periodo 01.09.1999 / 30.06.2000 i ricorrenti hanno percepito assegni integrativi e di prima infanzia per il fatto che il signor ___________ risultava disoccupato. Questa sua condizione gli permetteva di ottenere un reddito annuo di fr. 35'697.‑‑ a fronte di un fabbisogno di fr. 48'530.‑‑.
In data 06.06.2000 la Cassa fu informata che il signor __________ aveva ripreso un'attività lucrativa il 09.08.1999 presso la ditta ____________.
Dalla ripresa lavorativa scaturiva il conseguimento di redditi ben più elevati in rapporto all'indennità di disoccupazione, e tali da non consentire più il riconoscimento dei 2 tipi di assegno.
Le decisioni di assegno integrativo e di prima infanzia menzionano l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni cambiamento della situazione personale o economica, precisano pure quali sono le conseguenze dell'inosservanza di questo obbligo.
Ai ricorrenti non poteva sfuggire il fatto che la ripresa lavorativa avrebbe avuto influsso sui loro diritti. La mancata tempestiva comunicazione ha prodotto l'indebito.
A parere della Casa tale comportamento è incompatibile con il riconoscimento della buona fede." (Doc. _)
1.6. Con lo scritto del 20 settembre 2000 il ricorrente ha precisato che:
" Altri mezzi di prova a mio favore non ne ho.
Mi sembra che nelle precedenti 2 lettere, ho già spiegato sinteticamente la situazione. Il mio errore, è stato quello di pagare tutti i richiami pervenutomi, a quanto pare.
Per questo, non sono d'accordo di essere messo in condizione di essere stato giudicato con un comportamento -"non in buona fede"!
Per ritornare questi soldi alla cassa cantonale, dovrei trovare un secondo lavoro in nero; secondo la legge Svizzera; mi risulta sia truffa.
Io sono a vostra disposizione per un colloquio eventuale; per chiarire definitivamente questo problema creatosi ingiustificatamente."
(Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è il condono della restituzione di prestazioni presumibilmente percepite a torto da ________ e ___________ a titolo di assegni integrativi e assegni di prima infanzia per il periodo dal 1° settembre 1999 al 30 giugno 2000.
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 RegLAF).
2.3. L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32 LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio.
Da quanto esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
2.4. Per l’art. 29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
La stessa disposizione è prevista per l'assegno di prima infanzia all'art. 37 LAF.
In proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo l’art. 36 RegLAF inoltre
" L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.5. Secondo l’art. 41 LAF concernente le disposizioni comuni
" Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."
In proposito l'art. 70 del RegLaf precisa che
" Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche secondo l'art. 42 LAF
" Il titolare del diritto il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."
2.6. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF delle disposizioni comuni prevede che
" 1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."
Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).
Per l’art. 76 RegLAF
" 1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo l’art. 47 LAF, infine,
" Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.7. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
2.8. Nel caso in esame, a giusto titolo, gli assicurati non hanno contestato l'obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa.
Dagli atti di causa risulta, infatti, che il ricorrente ha iniziato a lavorare il 9 agosto 1999 presso la ditta Graniti ___________ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione) con uno stipendio annuo al netto dei contributi sociali (AVS 5,05%, AD 1,5%, inf. non prof. 1,99% e Cassa pensione) di circa fr. 47'574.-- comprensivi della tredicesima (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
E' pacifico, pertanto, che le entrate annue della famiglia ___________ dal mese di agosto 1999 erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), la quale si era basata su quanto il ricorrente percepiva dall'assicurazione contro la disoccupazione a titolo di indennità giornaliere, ovverosia fr. 33'501.-- annui.
Di conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori (cfr. art. 35 RegLAF), il calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
In simili condizioni, dunque, gli assicurati hanno effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi e di prima infanzia che sono stati erogati loro. Essi vanno così restituiti.
2.9. Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che, a proposito della buona fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso in cui vi è mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa e dall'altro quello invece a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126).
La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.10. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.11. Nella fattispecie la Cassa rimprovera agli assicurati di non aver notificato tempestivamente l'inizio dell'attività lavorativa del marito che ha avuto luogo il 9 agosto 1999. Questa circostanza avrebbe permesso di procedere alla soppressione del versamento sia dell'assegno integrativo, sia dell'assegno di prima infanzia.
Gli interessati sostengono invece la propria buona fede, adducendo che essi hanno utilizzato gli importi degli assegni per provvedere al sostentamento del loro bimbo e per pagare le fatture, in quanto lo stipendio del marito non era sufficiente per far fronte a tutte le spese. Essi ritengono infatti che, nonostante l'inizio dell'attività lavorativa del marito, le loro condizioni economiche non fossero migliorate, pertanto benché consapevoli di dover notificare ogni cambiamento finanziario, hanno omesso di comunicare alla Cassa il nuovo impiego (cfr. consid. 1.4.; 1.6.).
2.12. Come menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere comunicato tempestivamente alla Cassa competente.
Inoltre l'art. 70 RegLAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.
Nell'evenienza concreta va rilevato che con le due decisioni 14 luglio 1999, con le quali veniva accordato loro l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha avvertito gli assicurati espressamente di quanto segue:
" Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto delle assicurazioni sociali
Cassa cantonale per gli assegni familiari
Servizio prestazioni complementari
e assegni familiari
Casella postale 2121
6501 Bellinzona
In particolare quanto segue:
- il cambiamento di indirizzo;
- il cambiamento di domicilio;
- la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio;
- il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo;
- l'inizio, la fine o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
- l'inizio o la fine di una attività lucrativa;
- l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per
esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
- la vendita di beni immobiliari;
- l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o
da un'assicurazione privata.
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione)
Pertanto i ricorrenti, dopo aver ricevuto le decisioni relative all'assegno integrativo a favore del figlio __________ e all'assegno di prima infanzia, avrebbero dovuto leggerle accuratamente e constatare che la Cassa, in quanto autorità competente, deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno.
Sul formulario è peraltro chiaramente indicato che l'inizio di un'attività lucrativa deve essere comunicato. Gli assicurati avrebbero dunque dovuto annunciare al più presto che il marito aveva cominciato a lavorare presso la Graniti ___________, indipendentemente dagli effetti concreti del percepimento del salario sulle finanze della famiglia. In effetti le conseguenze dell'inizio dell'attività lavorativa sul diritto agli assegni sarebbero state stabilite in un secondo tempo dalla Cassa.
2.13. Va, inoltre osservato che il TFA ha precisato che, la percezione di un nuovo reddito, nel caso di una persona che vive in una situazione finanziaria difficile, ha evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC 1990 pag. 162).
In una sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E.G, pubblicata in Pratique VSI 1994 pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare questa circostanza non può essere qualificata come un'infrazione leggera. La Massima Istanza al riguardo ha precisato:
" (…)
Le dossier permet de conclure que l'intimée devait être consciente de l'importance d'une modification d'un élément particulier du revenu ou des dépenses sur le montant de la PC ou aurait au moins dû la discerner en faisant preuve d'un minimum d'attention. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le passé, elle fut parfaitement en mesure de signaler à la caisse soit une augmentation d'un poste de "dépenses", soit une erreur de calcul PC à son avantage. L'omission d'annoncer un fait aussi élémentaire que l'augmentation rétroactive de la rente de vieillesse ne saurait par conséquent, au regard des circonstances, être qualifiée d'infraction légère à l'obligation d'annoncer." (cfr. Pratique VSI 1994 pag. 129)
Nel caso di specie l'aumento mensile di reddito con l'inizio dell'attività lavorativa del marito è stato rilevante. Esso è pari a circa fr. 1'174.--.
Di conseguenza i ricorrenti avrebbero dovuto, applicando l'attenzione da essi ragionevolmente esigibile, riconoscere l'irregolarità giuridica commessa. Per di più dal mese di agosto 1999 le entrate della famiglia __________ erano aumentate di un importo superiore all'ammontare degli assegni che corrispondeva a fr. 1'070.--. Pertanto gli assicurati avrebbero dovuto rendersi conto che il calcolo dell'assegno andava rivisto: l'aumento del reddito disponibile di una famiglia, deve infatti essere utilizzato per le necessità primarie e permettere, di conseguenza, la riduzione o eventualmente la soppressione degli assegni di famiglia a carico del Cantone.
2.14. Nell'atto ricorsuale e nello scritto del 20 settembre 2000 il ricorrente ha dichiarato di essere a disposizione per un colloquio (cfr. consid. 1.4. e 1.6.).
Il TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 4 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, del ricorrente.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99 Ws, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 Cost. (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
In concreto la fattispecie deve essere considerata sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto, per cui questo Tribunale rinuncia all’audizione personale del ricorrente.
2.15. Gli assicurati, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 RegLAF, non hanno dunque comunicato tempestivamente l'inizio dell'attività lucrativa del marito all'organo amministrativo competente, per cui hanno senz'altro violato il proprio obbligo di informare la Cassa.
A mente di questa Corte la violazione commessa dai signori ___________, avendo la Cassa avvisato in modo chiaro ed esplicito questi ultimi circa il loro obbligo di informare l'organo competente (cfr. consid. 2.11.), configura inoltre una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa.
Non potendo riconoscere la buona fede degli assicurati, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, questo Tribunale deve, di conseguenza, confermare la decisione del 17 agosto 2000 della Cassa cantonale per gli assegni familiari e respingere il ricorso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti