RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00062 dc/gm
Lugano 19 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 12 agosto 2000 interposto da
__________,
contro
la decisione del 8 agosto 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 5 settembre 2000 presentata dalla parte convenuta;
richiamato il verbale 19 febbraio 2001 del seguente tenore:
" Il signor __________ precisa le modalità di calcolo, in particolare la questione relativa alla Cassa malati, all'affitto (che pur essendo aumentato, ha potuto essere conteggiato solo entro i limiti massimi consentiti dalla legge) e il fatto che la signora ha conseguito un reddito di fr. 4'800.- dal lavoro. Il signor __________ precisa pure che a partire dal 1.10.2000 l'assegno verrà elevato a fr. 404.mensili, e a fr. 852.- a partire dal 1.1.2001.
Preso atto di queste spiegazioni del giudice delegato, l'assicurata dichiara di ritirare il ricorso.
Il signor __________ precisa che per il futuro, il salario del marito è di fr. 42'674.- (paga conseguita durante l'anno: 39'295.80 di reddito netto + 3'378.96 di tredicesima) + 4'800 salario della moglie= 47'474.-." (cfr. Doc. _);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo