RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00052 MB
Lugano 12 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 14 luglio 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 15 giugno 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
e ora sull’istanza tendente alla rettifica del dispositivo della sentenza del TCA del 23 febbraio 2001
ritenuto in fatto che,
- con sentenza del 23 febbraio 2001, notificata il 28 febbraio seguente, il TCA ha condannato __________ a restituire alla Cassa di compensazione fr. 763 a titolo di assegni integrativi indebitamente percepiti da maggio 1999 a marzo 2000, invece di fr. 2'882 (XVIII);
- vista l’istanza presentata dalla patrocinatrice della ricorrente del 1. marzo 2001, tendente alla rettifica del dispositivo della sentenza in quanto l'importo da restituire sarebbe di fr. 748 come indicato al considerando 2.9 dello stesso giudizio;
considerato in diritto
- che in effetti dal calcolo dell'importo da restituire effettuato al consid. 2.9 della sentenza risulta chiaramente che l'importo da rendere è pari a soli fr. 748 (fr. 448 da maggio a dicembre 1999, fr. 200 - e non fr. 2'000, in quanto 2X 100 - per gennaio e febbraio 2000 e fr. 100 per marzo 2000) e non a fr. 763;
- che il punto 1 del dispositivo della sentenza del 23 febbraio 2001 si fonda quindi su una palese svista;
- che di conseguenza il dispositivo dev’essere rettificato, in virtù di un principio procedurale federale, a cui il diritto cantonale è subordinato (DTF 99 V 2ss; M. Gossweiler, Die Verfügung im Sozialversicherugsrecht, Berna 1983 p.199¸ U. Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherugs- recht, Zurigo 1996, p. 253; cfr. Art. 145 OG);
decreta
1. Il dispositivo della sentenza 23 febbraio 2001 è corretto come segue:
"1.- Il ricorso è parzialmente accolto
§ La decisione impugnata è modificata nel senso che __________ è condannata a restituire alla Cassa di compensazione, a titolo di assegni integrativi indebitamente percepiti da maggio 1999 a marzo 2000 fr. 748.
Invariati rimangono per contro gli altri punti del dispositivo.
2. Non si percepiscono né tasse né spese.
3. Intimazione alle parti.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo