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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.04.2000 39.2000.5

April 20, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,573 words·~13 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2000.00005   ZA/tf

Lugano 20 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattore:

Zaccaria Akbas  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2000 di

__________, 

contro  

la decisione del 7 gennaio 2000 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 7 gennaio 2000 la Cassa ha respinto la domanda di assegno integrativo presentata da __________ in data 5 gennaio 2000 (cfr. doc. _), confermando sostanzialmente quanto già deciso in data 19 novembre 1999 alla domanda del 3 marzo 1999 (cfr. doc. _), argomentando:

"  ci riferiamo alla sua lettera del 04.01.2000 con la quale ci chiede se sussiste il diritto all'assegno integrativo e di prima infanzia.

Il 12.10.1999 da parte nostra è stato richiesto all'Ufficio degli stranieri di rivedere la decisione con la quale ci comunicavano che sua moglie dal 24.03.1999 è residente nel nostro cantone, sulla base dei documenti da lei forniti.

In data 19.11.1999 lo stesso ufficio riconferma quanto comunicatoci precedentemente.

In base a quanto sopra non ci resta che confermare la nostra decisione di rifiuto." (cfr. doc. _)

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espresso:

"  mi riferisco alla lettera del 7 gennaio 2000 da parte dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali dove per la 2° volta hanno rifiutato di versare gli assegni integrativi a mia moglie. In un primo momento ci hanno spiegato che non potevano versarci questi assegni poiché (mia moglie) non risiedeva in Svizzera da 3 anni.

Mia moglie è arrivata in Svizzera il 25 novembre 1997 ed è stata subito annunciata al Comune di __________ e all'Ufficio degli stranieri di __________. Quando abbiamo riempito il formulario per ottenere il permesso B sembrava che era tutto a posto, ma per problemi d'ufficio della Sezione degli stranieri di __________, l'incartamento di mia moglie è rimasto fermo e quindi è stata mia moglie a dover aspettare fino alla data 24 marzo 1999. Quindi per concludere vorremmo sapere se la nostra facoltà di un ricorso in merito a questi assegni integrativi si possa accettare.

Io (__________) nel 1999 ho dovuto presentare una domanda AI per problemi alla schiena." (cfr. doc. _)

                               1.3.   Nella sua risposta del 9 febbraio 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari propone di respingere il ricorso e osserva:

"  Nella fattispecie trova applicazione l'art. 24 cpv. 2 LAF per cui titolare del diritto all'assegno è la madre.

Dalla documentazione agli atti, segnatamente dalle comunicazioni forniteci dalla Sezione dei permessi e dell'emigrazione risultava che la ricorrente risiede nel Ticino solo dal 24.03.1999, questa circostanza ci è stata confermata a 2 riprese dopo che da parte nostra avevamo sollevato dubbi sulla scorta di documentazione rilasciataci dal marito dell'assicurata.

Ancora una volta in sede ricorsuale abbiamo sollecitato una definitiva presa di posizione da parte della Sezione dei permessi e dell'emigrazione, ottenendo una correzione della data, non più il 24.03.1999 ma il 25.11.1997.

Questa correzione non modifica l'esito del ricorso poiché i 3 anni stabiliti dall'art. 24, cpv. 1, lett. b) LAF non risultano trascorsi.

La ricorrente potrà tuttavia già dal dicembre 2000 ripostulare il diritto all'assegno integrativo che, se le condizioni economiche lo consentono, potrà essere riconosciuto.

Si chiede pertanto a codesto lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso così come proposto dalla Cassa." (cfr. doc _)

                               1.4.   Il 10 febbraio 2000 il padre di __________, __________, ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

"  Visto la vostra decisione di respingere l'assegno integrativo alla S. __________ voglio precisare alcuni fatti:

Il marito __________ è purtroppo ammalato! Da aprile '99 a tuttora è in cura medica dal  __________ è stato visitato all'Ospedale __________ - __________ da Specialisti a __________. Tutt'ora deve recarsi ogni settimana a __________ da uno psicologo.

E' stata inoltrata la documentazione all'Ufficio invalidità Bellinzona.

Da questo Ufficio verranno prese le decisioni. O una riqualifica ch'è alquanto improbabile o una rendita. Ora percepisce la disoccupazione 1700.-- fr. al mese. La moglie lavora mezza giornata 900.-- - 1000 fr. al mese.

Sono stati aiutati dall'ufficio inserimento Bellinzona nelle spese mediche ma tuttora devono arrangiarsi da soli nella quale la situazione è alquanto precaria.

Ora io domando a Voi se nel limite possibile non si potrebbe aiutarli con l'assegno integrativo finché da parte dell'ufficio invalidità non venga presa una soluzione.

Sarebbe un'alternativa per salvare quel po' ancora che si può!

Ripeto la salute del Marito __________ è alquanto precaria, e non vorrei che il figlio ne risenta." (cfr. doc. _)

                                         Con scritto 22 febbraio 2000 la Cassa conferma quanto ribadito nella risposta di causa. (cfr. doc. _)

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° luglio 1997 sono entrate in vigore alcune norme della nuova Legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF) dell'11 giugno 1996 e fra queste gli articoli da 24 a 37 che regolano l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia.

                                         L'art. 24 LAF fissa le condizioni per poter beneficiare dell'assegno  integrativo e stabilisce quanto segue:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno ,per il figlio, se cumulativamente:

  a) ha la custodia del figlio;

  b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale            assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è       inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni                                complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                     Il Regolamento della legge sugli assegni di famiglia (Reg. LAF),  adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede all'art. 28 cpv. 1 che "è considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente".

                                         Il cpv. 2 dell'art. 28 Reg. LAF precisa poi che "si considera domiciliato il titolare del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in possesso del permesso di domicilio (permesso C)".

                                         In diverse sentenze (cfr. per tutte la STCA del 5 marzo 1998 nella causa E. e Z.B.) questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che il cpv. 2 dell'art. 28 Reg. LAF nella misura in cui definisce il concetto di domicilio degli assicurati stranieri con riferimento al permesso di polizia (di tipo C) è contrario alla legge.

                                         L'art. 29 del Reg. LAF stabilisce che:

"  Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.

  Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno.

  In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta."

                               2.3.   Nella presente fattispecie la Cassa ha rifiutato all'assicurato il diritto all'assegno integrativo, fondandosi sull’ art. 24 cpv. 1 lett. b. L’amministrazione ritiene che il requisito del domicilio nel Cantone da almeno tre anni non sia realizzato in quanto la moglie del ricorrente, _____________ , non risiede da almeno tre anni nel Canton Ticino, e ciò nonostante la rettifica da parte della Sezione dei permessi e dell'emigrazione che ha stabilito la residenza nel Cantone della signora _____________ dal 25 novembre 1997. È applicabile infatti nella fattispecie l'art. 24 cpv. 2 LAF che prevede che se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, solo la madre ha diritto all'assegno.

                                         A tal proposito va ricordato che in numerose sentenze il TCA ha già dichiarato la disposizione legale in questione contraria alla Costituzione federale e a quella cantonale.

                                         In particolare nella già citata sentenza del 9 marzo 1998 nella causa E. e Z.B. questo Tribunale si è così espresso:

"  Ci si deve dunque porre il quesito se il padre può essere escluso dal diritto all'assegno.

  In particolare occorre stabilire se l'art. 24 cpv. 2 LAF, secondo cui "se entrambi i coniugi hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno" rispetta o no l'art. 4 cpv. 2 della Costituzione federale che recita:

  "Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura

  l'uguaglianza soprattutto per quanto concerne la famiglia, 

  l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a una 

  retribuzione uguale per un lavoro di pari valore."

  La  norma costituzionale citata proibisce, di principio, ai legislatori cantonali di emanare norme che contengano una disparità di trattamento fra uomo e donna: un trattamento differenziato fra uomo e donna è ammissibile soltanto se la differenza biologica o funzionale fra i due sessi esclude assolutamente una parità di trattamento (DTF 108 Ia 29 consid. 5a; DTF 114 Ia 331, ZBL 1987 pag. 170 e pag. 308 consid. 3a).

  Ogni modifica legislativa cantonale deve, dunque, tener conto di questo imperativo ancorato nell'art. 4 cpv. 2 Cost. fed.

  In ogni caso, secondo costante giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza ancorato nell'art. 4 Cost. fed. vincola il legislatore cantonale e comunale.

  Sotto questo profilo violano l'art. 4 Cost. fed. - oltre agli atti legislativi che  non hanno un motivo serio o oggettivo, o che appaiono privi di senso o scopo - quelli che fanno delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè alcuna corrispondenza nelle diversità della fattispecie che la disciplina norma­tiva vuole regolare, e quelli che - all'opposto - omettono di fare delle distinzioni, laddove la diversità delle circostanze da sottoporre alla norma impone, invece, di distinguere e che danno luogo quindi a una parificazione inammissibile (DTF 111 Ia 326 consid. 6; 109 Ia 327 consid. 4; 108 II 114 consid. 2b; 107 Ib 182 consid. 5a, 301; 100 Ia 75/76 consid. 4b).

  Per ammettere una violazione dell'art. 4 Cost., occorre tuttavia che la distinzione fatta dal legi­slatore appaia insostenibile, rispettivamente, nel caso inverso, che appaia insostenibile il rifiuto di distinguere: tra questi due estremi l'art. 4 Cost. lascia infatti al legislatore cantonale e comunale una notevole libertà, che gli consente ora di porre l'accento su tratti e su elementi comuni di due fattispecie, per trat­tarle alla stessa maniera, ora di dare peso invece agli elementi che le distinguono per sottoporle a un regime differenziato (STF 19.11.1986 in causa C.L.P., non pubbli­cata; STCA 3.1.1994 nella causa L.G.).

  Il Consiglio di Stato, nel suo Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia ha ricordato che la precedente legge sugli assegni familiari del 24 settembre 1959, secondo il Tribunale federale, era incompatibile con l'art. 4 della Costituzione federale, nella misura in cui concedeva al solo padre il diritto all'assegno.

  Per questo a cifra 9.2. esso ha sottolineato che:

  "Il disegno di legge attua il principio della parità uomo-donna".

  A commento dell'art. 12 del Disegno di legge (l'attuale art. 11 LAF che regola l'assegno di base) il Consiglio di Stato ha poi precisato:

"  Il capoverso 1 enuncia le casistiche possibili  nel caso in cui entrambi i genitori abbiano la custodia del figlio. Si evidenzia in particolare la lett. a, che concede prioritariamente il diritto all'assegno alla madre, nel caso in cui entrambi i genitori abbiano un'attività salariata a tempo pieno o a tempo parziale e con pari grado di occupazione: la norma non intende certo creare disparità di trattamento fra uomo e donna, bensì definire in modo chiaro ed univoco una delle due opzioni possibili."

    (cfr. Messaggio, pag. 46)

Questa disposizione della legge è stata dichiarata dal TCA  conforme alla Cost. fed. in una sentenza del 22 gennaio 1998 nella causa S.C. (per una diversa soluzione, cfr.: Pratique VSI 1997, pag. 275 relativa ad un Cantone in cui la legge attribuiva prioritariamente al marito il diritto all'assegno. Il Tribunale delle assicurazioni di quel Cantone ha instaurato la soluzione che prevede il  diritto di libera scelta dei coniugi).

A proposito dell'assegno integrativo, e precisamente riguardo  all'art. 24 LAF, il Consiglio di Stato ha invece categoricamente stabilito che "nel caso in cui entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, titolare del diritto all'assegno è la madre".

(cfr. Messaggio citato, pag. 50).

  Concretamente ciò significa che il padre domiciliato e con la residenza abituale nel Cantone da almeno tre anni, pur avendo la custodia del figlio o dei figli, non può (mai) avere diritto all'assegno integrativo. Al contrario la madre nelle medesime condizioni ha sempre diritto all'assegno.

  Secondo questo Tribunale l'art. 24 cpv. 2 LAF, così formulato,  viola l'art. 4 cpv. 2 della Cost. fed., in quanto riconosce alla sola madre il diritto all'assegno, senza che la disparità sancita sia giustificata da una differenza funzionale fra i due genitori che hanno in custodia il figlio.

  Visto il riserbo che il giudice, in virtù delle sue funzioni, si deve imporre (cfr. DTF 117 V 318 seg., in particolare 318-328), sta comunque al legislatore cantonale trovare una soluzione che rispetti la Costituzione federale e l'art. 7 cpv. 2 e cpv. 3 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997."

                               2.4.   Questa giurisprudenza non può che essere confermata in questa occasione: sta al legislatore trovare una soluzione adeguata al problema (cfr. STCA del 1° aprile 1999 nella causa C. B.)

                                    Il TCA si limita qui a segnalare questo passaggio di una sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni:

"  Zwar liesse sich fragen, ob diese Zurückhaltung angesichts der Schwere des durch die Verfassungswidrigkeit entstehenden Rechtsnachteils einerseits und der überlangen gesetzgeberischen Untätigkeit anderseits noch geboten sei (KÄLIN, Verfassungsgerichtsbarkeit in der Demokratie, 1987, S.168 ff.: grundlegend BIAGGINI, Verfassung und Richterrecht, Basler Diss. 1991, S. 452 ff., 464, 468 ff.). Solche Zweifel wären umso begründeter, als sich der Gesetzgeber durch einen fallbezogenen, einleuchtend begründbaren Eingriff des Richters keine wegs am Erlass einer neuen Ordnung gehindert sähe, die den Schranken der Bundesgesetzgegung und den Grundrechten ebenso Rechnung tragen würde wie den allgemeinen verfassungsrechtlichen Prinzipien (BGE 116 V 216; vgl. auch BGE 99 Ia 637), hingegen den Rechtsuchenden im streitigen Einzelfall kaum mehr zu erfassen vermöchte (ZBI 87/1986 S. 406).

  Darüber braucht hier nicht abschliessend entscheiden zu werden. Selbst wenn nämlich ein richterliches. Eingreifen nicht bereits aus Gründen verschiedener Regelungsmäglichkeiten im Verein mit den andern erwähnten Gesichtspunkten enfiele, setzt hier die beschränkte funktionelle Eignung des Richters, einen Regelungsbereich grundlegend (neu) zu normieren, eine unüberwindbare Schranke."

(DTF 117 V 326)

                                         Nel Messaggio dell’11 novembre 1998 relativo ad una modifica della legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1998, il Consiglio di Stato ha peraltro già proposto di sanare l’incostituzionalità della norma modificando l’art. 24 cpv. 2 LAF nel senso che se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, titolare del diritto è il padre o la madre.

                                         Ritenuto quindi che la signora __________ nel Canton Ticino dal 25 novembre 1997 (cfr. doc. _), il diritto all'assegno integrativo può essere rivendicato dal ricorrente solo a partire dal mese di dicembre del 2000, evidentemente se le condizioni economiche previste dalla legge lo consentono.

                                         In conclusione dunque __________ non può far valere un periodo di residenza abituale di almeno tre anni e beneficiare dell'assegno integrativo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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