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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.01.2001 39.2000.47

January 29, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,011 words·~20 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2000.00047-48   MB/nh

Lugano 29 gennaio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Michela Bürki Moreni  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 27 giugno 2000 di

__________, 

contro  

le decisioni del 29 maggio 2000 emanate da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, 1977, ha beneficiato di un assegno integrativo e di prima infanzia a favore della figlia __________, nata nel 1998, con effetto dal 1 luglio 1998 fino al 31 marzo 2000.

                                1.2   In occasione dell'usuale procedura di revisione degli assegni, avviata d'ufficio dall'amministrazione, l'assicurata ha dichiarato di convivere con il signor __________, da cui avrà un figlio.

                                         __________ è nato il 15 febbraio 2000.

                                1.3   Con decisione 17 febbraio 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha attribuito all'interessata un assegno integrativo con effetto dal 1 marzo 2000 pari a fr. 653 mensili, precisando che il calcolo non tiene conto del convivente in quanto non vi sono figli in comune.

                                         L'amministrazione ha pure chiesto all'assicurata di comunicare immediatamente la nascita del figlio rispettivamente un eventuale matrimonio.

                               1.4.   Con due decisioni 29 maggio 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha soppresso con effetto dal mese di aprile 2000 l'assegno integrativo e di prima infanzia assegnati a __________, adducendo a motivazione il fatto che, nel nuovo calcolo, è stato tenuto conto del fabbisogno e dei redditi del convivente, padre di __________.

                               1.5.   Con tempestivo ricorso 27 giugno 2000 __________  e __________ hanno impugnato le decisioni                                           dell'amministrazione con le seguenti motivazioni

"-   si riconosce l'avvenuto cambiamento dello "stato del nucleo familiare" che, con la nascita del figlio __________ ‑15 febbraio 2000‑, è passato da famiglia monoparentale a famiglia biparentale così composta: la madre __________ che convive con il signor __________, il piccolo __________, e __________ (2 anni e pochi mesi) che è figlia della madre;

‑   si comprende l'obbligo da parte del padre del piccolo __________ di sostenere anche in modo importante la famiglia venutosi a creare e si capiscono le riduzioni d'importo dei vari assegni avvenute nei mesi scorsi nei confronti della signorina __________ e della figlia __________;

‑   si capisce e si apprezza la decisione di assegnare degli assegni per figli a seguito della nascita del figlio __________;

‑   non si comprende invece come mai alla signorina ____________ e alla figlia _________ si stato negato qualsiasi tipo d'assegno ‑decisione 29 maggio 2000 allegato‑, tenuto conto del fatto che con il signor _________ non è stato contratto matrimonio e che per la figlia _________ non può essere dunque iniziata una pratica d'adozione;

‑   il signor _________, quale persona che percepisce stipendio, non può poi inoltrare richiesta d'assegni familiari per la piccola ___________, non essendo la stessa sua figlia;

‑   non si comprende quali siano gli obblighi di mantenimento da parte del signor ____________ nei confronti della piccola ___________ e quali articoli di legge li definiscano.

    Sono invece chiari i diritti che il signor _________ non ha nei confronti della piccola __________ e chiara è pure I' impossibilità di inoltrare una pratica d'adozione prima di un eventuale matrimonio.

Si chiede quindi, Lodevole Tribunale, che venga fatto chiarezza nello stabilire quali sono i doveri di mantenimento del signor ___________ nei confronti della signorina ___________ ed in particolare nei confronti della piccola _____________.

Si chiede che vengano ristabiliti, se del caso, con effetto retroattivo gli assegni di cui la signorina _____________ e la figlia hanno, e nostro parere, diritto.

Comunichiamo infine che alla signorina ___________ e alla figlia _________ "…a titolo prudenziale..." è stato sospeso il versamento di qualsiasi assegno con effetto 1 aprile 2000."

                                1.6   Con risposta di causa 4 agosto 2000 la Cassa cantonale ha proposto di respingere il gravame con le seguenti motivazioni

"  Fino al 31.03.2000 la signora _____________ percepiva un assegno integrativo di fr. 653.- ­mensili ed un assegno di prima infanzia di fr. 1'032.‑‑. L'erogazione di queste prestazioni si riferiva ad una famiglia monoparentale con una figlia, non riconosciuta dal padre naturale.

Allo scopo di procedere all'accertamento della paternità e per la salvaguardia del diritto di mantenimento era pure stata istituita una curatela (vedi decisione della Delegazione Tutoria di __________ del 28.05.1998). In data 15.02.2000 è nato un secondo figlio, ____________, riconosciuto dal padre ____________ il 21.03.2000 che risulta essere il convivente della signora ____________. Questa nuova situazione comporta una modifica del nucleo familiare, da famiglia monoparentale con una figlia a famiglia biparentale con due figli di cui uno comune alla coppia. La Cassa ha pertanto proceduto all'accertamento della situazione economica del nuovo nucleo familiare in quanto la Legge consente di erogare prestazioni a conviventi con figli comuni.

La buona situazione economica del signor ___________ impedisce l'ulteriore erogazione di assegni al nucleo familiare di quattro persone e la Cassa, considerato che i dati economici non sono contestati, chiede a codesto lodevole Tribunale Cantonale delle assicurazioni di voler respingere i ricorsi confermando le decisioni impugnate."

                                         in diritto

                                         In ordine

                                         La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.1.   Oggetto del contendere è la soppressione dell'assegno integrativo e di prima infanzia precedentemente assegnati alla ricorrente a favore della figlia __________. Secondo la Cassa la modifica dell'assegno è riconducibile al fatto che l'assicurata e il suo convivente hanno ora un figlio in comune e quindi l'ammontare degli assegni va stabilito in base al fabbisogno per coniugi e non per persone sole.

                                         L'assicurata ed il suo convivente contestano dal canto loro che quest'ultimo debba mantenere anche la figlia della ricorrente, nei cui confronti ______________ non ha alcun obbligo legale.

                                         L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

  a) ha la custodia del figlio;

  b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta 

      dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

      alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle

      prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha  

  diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 34 RegLAF).

                               2.2.   L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.

                                         L’art. 32 LAF prevede in particolare che

"  1 I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a)   hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

b)   uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne            esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del       figlio;

c)   il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di    cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, é inferiore ai             limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).

Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, é computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.

Il reddito ipotetico minimo é pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio.

Il diritto all'assegno si estingue:

a)   alla fine del mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di occupazione superiore al 50%;

b)   quando il genitore affida il figlio alle cure di una terza persona     per più di mezza giornata sull'arco di un giorno;

c)   al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di      età."

                                         Da quanto esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che il calcolo per stabilire al diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.

                                2.3   Per l’art. 29 LAF

"  1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.

  2 Il regolamento disciplina i particolari.

  3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.

  4 La riduzione o la soppressione interviene:

a)   se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b)   se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."

                                         In proposito l’art. 35 RegLAF precisa che

"  1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.

  2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.

  3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."

                                         Secondo l’art. 36 RegLAF inoltre

"  L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."

                                2.4   L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese computabili per stabilire il diritto all'assegno si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari al minimo per le persone sole, a fr. 14’690, per i coniugi, almeno 22’035 franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’745. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo.

                                         Dal 1999 il fabbisogno è di fr. 14'860, fr. 22'290 rispettivamente fr. 7'830.

                                         Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).

                                         Vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le

“a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del       

     reddito lordo dell'attività lucrativa;

b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,                    eccettuata l'assicurazione malattie;

d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono

"  b.   il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c.   un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i     beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI       15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle       prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale                              abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore                                     dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in                      considerazione quale sostanza;

  d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese           le rendite dell'AVS e dell'AI;

  e.   le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra     convenzione analoga;

  f.    gli assegni familiari

  g.   le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h.   le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                                         Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51) e consid. 2.2.

                                2.5   Nel caso concreto, dopo la nascita di ____________, la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito il diritto all'assegno della madre tenuto conto da un lato del fabbisogno per coniugi e delle spese di tutta la "famiglia" e dall'altro dei redditi di tutti i membri e quindi anche di _______________.

                                         In precedenza il diritto all'assegno era stato stabilito sulla base del fabbisogno per persone sole, a cui era stato aggiunto quello della figlia __________.

                                         In via preliminare va rilevato che, come indicato implicitamente dai ricorrenti, nelle assicurazioni sociali della Confederazione, la convivenza non è parificata al matrimonio.

                                         In proposito questo Tribunale, in STCA del 15 aprile 1996 in re M.M non pubbl, cresciuta in giudicato ha precisato che:

"  Relativamente al concetto di famiglia il TFA ha già statuito che le assicurazioni sociali presuppongono il diritto di famiglia, di conseguenza quest’ultimo ha la precedenza. Perciò, secondo prassi costante, il legislatore, quando stabilisce delle disposizioni connesse a fattispecie relative al diritto di famiglia, si riferisce agli istituti di questa legislazione e solo a quelli, salvo disposizione contraria (AJP 1995 p. 1080 consid. 2c)aa), DTF 119 V 429 consid. 5b; e 430 consid. 6, DTF 117 V 292 consid. 3c; DTF 112 V 102; DTF 102 V 37 con riferimenti). Il TFA ha inoltre aggiunto che ha sempre tenuto conto di tale circostanza nella sua giurisprudenza e quindi non vi è motivo di derogare da tale prassi (AJP 1995 p. 1080 consid. 2c)aa); DTF 119 V 491 e giurisprudenza ivi citata).

In concreto l’Alta Corte, relativamente al concetto di famiglia, ha precisato che il Codice civile svizzero si fonda sull’istituto del matrimonio e sulla parentela formata dai figli comuni (anche adottivi o affiliati).

Il concubinato per contro non è regolato dal Codice civile ed entra in contatto con il diritto di famiglia solo tramite eventuali figli ed il rapporto di filiazione, che non è tuttavia comune. Neppure il fidanzamento, seppur previsto dal Codice civile, è ritenuto costitutivo di una famiglia.

Questo concetto di famiglia, che presuppone il matrimonio, è vincolante per le assicurazioni sociali. I concubini non possono quindi essere considerati membri della famiglia, se ciò non è previsto espressamente (AJP 1995 p. 1080/ 1081 consid. 2c)cc))".

                                         Nella succitata sentenza il TCA ha, quindi, concluso che, in virtù del concetto di famiglia, valido nelle assicurazioni sociali, non è possibile derogare dal testo chiaro della legge ed applicare ai concubini, per il calcolo della prestazione complementare, il limite di reddito considerato per i coniugi. In tale ipotesi si applica quindi il limite di reddito per persone sole, a cui va aggiunto quello dei figli.

                               2.6.   Quanto sopra esposto per le assicurazioni sociali federali non vale però in materia di assegni familiari cantonali erogati in virtù della  Legge cantonale sugli assegni familiari (LAF), che ha scelto un'altra soluzione.

                                         In tal senso si è già pronunciato il TCA il 24 luglio 2000 nella causa A.I. (39.99.69).

                                         In proposito va rilevato che, dal rapporto di maggioranza della Commissione della gestione del 23 maggio 1996 sul messaggio relativo alla nuova LAF risulta quanto segue:

"  La Commissione della gestione ha posto l'accento anche sull'art. 33 cpv. 3 del disegno di legge (messaggio) che recita: "I conviventi sono equiparati ai coniugi."

Su richiesta della sottocommissione, il Servizio giuridico dell'IAS ha rilasciato un parere in merito all'interpretazione di questo capoverso.

In effetti, come si può rilevare l'art. 33 LAF prevede che l'assegno di prima infanzia venga riconosciuto anche ai conviventi: nel disegno di legge non esiste una norma analoga per l'assegno integrativo, ciò che sembra quindi lasciar supporre - a prima vista - che quest'ultimo debba essere ammesso soltanto per i coniugi. Vi è da chiedersi se questa interpretazione sia corretta e sostenibile dal punto di vista giuridico, nonché opportuna dal profilo sociale.

Tra le condizioni per l'ottenimento dell'assegno integrativo e per l'ottenimento di quello di prima infanzia vi sono alcune differenze rilevanti; di seguito le più importanti:

-   l'AI non può superare il limite legale di reddito del/dei figli per il/i

quale/i esso è riconosciuto (art. 27 cpv. 2 dis LAF allegato al presente rapporto); per l'API questo plafond non esiste: vi potrebbero quindi essere situazioni nelle quali viene erogato un API mensile di un importo rilevante;

-   l'AI, con la citata limitazione, viene erogato fino ai 15 anni del figlio (art. 25 LAF), mentre l'API arriva soltanto fino ai 3 anni (Art. 33 cpv. 2 lett. c).

Lo scopo dei due assegni, ossia quello di garantire un reddito minimo completivo per il figlio (per l'AI), risp. per la famiglia (per l'API), in caso di condizioni economiche modeste (cfr. messaggio, pag. 8) è quindi, nella sostanza, analogo: vi è quindi da chiedersi se sia giuridicamente corretto limitare il diritto all'assegno integrativo ai soli coniugi, con l'esclusione dei conviventi.

Secondo l'avviso del servizio giuridico dell'IAS, la questione deve essere risolta negativamente  e i due tipi di assegno riconosciuti in entrambe le varianti (matrimonio o convivenza), in caso di situazione economica modesta. Ritenuto che il disegno LAF intende essere innovativo, esso dovrebbe esserlo anche nel riconoscere - e non penalizzare le nuove forme di aggregazione domestica diverse dal matrimonio (cfr. messaggio, pag. 10).

Riconoscere il diritto a qualsiasi forma di assegno di famiglia unicamente all'interno di un nucleo familiare in senso tradizionale, che origina cioè da una situazione giuridicamente codificata (il matrimonio), sembrerebbe semplificare le cose: i genitori che vivono con il figlio hanno diritto all'assegno per lo stesso figlio. Si dimentica però che già all'interno dell'istituto matrimoniale vi sono forme di disgregazione quali, ad esempio, la separazione o il divorzio: sarebbe dunque corretto riconoscere  - a parità di condizioni economiche - alla madre separata il diritto all'assegno integrativo e negarlo alla madre che convive?

In sostanza, entrambi gli assegni (integrativo e di prima infanzia) dovrebbero essere garantiti, indipendentemente dal genere di aggregazione domestica che i genitori hanno adottato.

Il cpv. 3 dell'art. 33 LAF deve pertanto essere stralciato in quanto giuridicamente insostenibile e socialmente inopportuno.

11.3 Il concetto di "genitore"

Secondo il Servizio giuridico dell'IAS, l'accento deve essere posto non tanto sul genere di aggregazione (matrimonio), risp. disgregazione domestica (divorzio, convivenza), ma piuttosto sul concetto di genitore, così come inteso dal disegno di legge. L'art. 2 del disegno LAF prevede che il titolare del diritto all'assegno sia il genitore naturale, adottivo o affiliante.

Per il diritto civile è necessario che vi sia - tra genitore e figlio - un vincolo di filiazione.

Dal profilo giuridico per la madre il rapporto di filiazione sorge automaticamente con la nascita ("mater semper certa est"), indipendentemente dal fatto che ella sia o meno sposata, o tramite adozione.

Fra padre e figlio il vincolo di filiazione risulta invece - secondo il Codice civile svizzero - dal matrimonio con la madre, per riconoscimento, per sentenza giudiziale o ancora tramite adozione. Con l'accezione "genitore naturale" il disegno di legge intende quindi quel genitore che ha con il figlio un rapporto di tipo sia biologico che sociale, che deriva, per la madre dalla nascita e per il padre dal matrimonio con la madre, dal riconoscimento o da una sentenza giudiziale; per il genitore adottivo il disegno di legge richiama invece il concetto di adozione illustrato più sopra.

Se il campo di applicazione della legge fosse limitato al genitore naturale, al genitore adottivo o al genitore affiliante il rischio potrebbe essere quello di disattendere delle possibili realtà, erogando quindi l'assegno integrativo o di prima infanzia laddove il diritto non dovrebbe sussistere (la sottolineatura è nostra).

Ipotizziamo in effetti la seguente situazione per l'assegno di prima infanzia: la madre è casalinga, rispettivamente ha un'attività lucrativa che non supera il 50%; il convivente è il padre biologico, ma non ha un vincolo di filiazione in senso giuridico; ai sensi della legge (così come esposta nel disegno) egli non può essere considerato genitore. Nella determinazione del diritto all'assegno il convivente non deve quindi essere preso in considerazione. Nel caso in cui questo convivente eserciti un'attività lucrativa con un reddito molto elevato, lo stesso non potrebbe essere considerato nella determinazione del diritto all'assegno (egli non è infatti "genitore" ai sensi della legge, in quanto non ha un vincolo di filiazione in senso giuridico); la madre riceverebbe quindi un assegno al quale non avrebbe, in realtà, diritto.

Per coprire realtà di questo e altro genere, il servizio giuridico dell'IAS ritiene opportuno introdurre nel disegno di legge il termine di "genitore biologico", intendendo con ciò quel genitore che, de facto, è il padre del bambino (il problema si pone in effetti in pratica soltanto per il padre e non per la madre, giacché "mater semper certa est"), ma, de jure, non ha un vincolo di filiazione in senso giuridico. Nel regolamento di applicazione dovranno poi essere definite le modalità di accertamento di questo vincolo di paternità.

Richiamandosi al concetto di "genitore", (pur ammettendo che il disegno LAF allarga il campo di applicazione al "genitore" affiliante, che in senso stretto non è un vero e proprio genitore, né biologico, né naturale, né adottivo: cfr. art. 294 CCS), il disegno di legge non necessita di distinguere le varie forme di aggregazione domestica per fissare il diritto all'assegno integrativo o di prima infanzia: tale diritto dovrà essere determinato tenendo conto dell'esistenza del rapporto genitore/figlio, indipendentemente dal genere di convivenza che i genitori hanno adottato (la sottolineatura è nostra)".

                                         La volontà del legislatore è poi stata ancorata all'art. 2 cpv. 2 LAF, secondo cui

"  È considerato genitore dalla legge il genitore naturale, adottivo, affiliante e biologico"

                                         Dal tenore del rapporto di maggioranza succitato risulta quindi che il legislatore cantonale ha stabilito, da una parte, che anche le coppie di conviventi possono beneficiare degli assegni integrativi e degli assegni di prima infanzia e dall'altra che il termine genitore deve essere inteso nel senso più ampio possibile.

                                         Sulla base della volontà legislativa, nella citata sentenza del 24 luglio 2000 il TCA ha quindi concluso che, essendo il convivente dell'assicurata anche il padre biologico del bambino, il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto al momento della sua nascita. In simili condizioni l'ammontare dell'assegno andava in particolar modo calcolato in base al fabbisogno per "coniugi" e non a quello per persone sole.

                                2.7   La fattispecie in esame è identica a quella risolta dal TCA nella sentenza A.I. del 24 luglio 2000. In particolare i conviventi formano un nucleo familiare di un figlio in comune e l'altro no.

                                         Anche nel caso concreto, quindi, il calcolo effettuato dalla Cassa per stabilire il diritto all'assegno dell'assicurata, che tiene conto del fabbisogno per coniugi e dei redditi del convivente (così come delle spese) dev'essere condiviso da questa Corte, indipendentemente dal fatto che l'assicurato non abbia alcun obbligo di mantenimento nei confronti della figlia della convivente.

                                         In conclusione i ricorsi devono essere dunque respinte e le  decisioni impugnate confermate.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi sono respinti.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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