RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00046 rs/DC/nh
Lugano 19 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 giugno 2000 di
__________,
contro
la decisione del 15 giugno 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 24 marzo 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________, a favore dei figli __________ e __________, un assegno integrativo di fr. 622.-- mensili con effetto dal 1° febbraio 1998.
Dal 1° gennaio 1999 l'importo dell'assegno è stato quantificato in fr. 657.--.
1.2. A seguito dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa cantonale per gli assegni familiari con decisione 12 maggio 2000 ha ordinato a ____________ di restituire l'importo di fr. 14'139.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° aprile 1998 al 31 gennaio 2000. A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
" (…)
In data 27 dicembre 1999 le abbiamo trasmesso il formulario per la revisione degli assegni familiari (AFI/API) anno 2000 che ci viene ritornato nel corso del mese di gennaio.
Dallo stesso rileviamo che suo marito dal 16 marzo 1998 è alle dipendenze della ditta __________ Sagl di __________ con un salario netto annuo di fr. 49'210.‑ e che dal 15.03.2000 è nuovamente al beneficio dell'indennità giornaliera disoccupazione (IG 166.60, TQ 15.03.00 ‑ 14.03.02).
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo 01.04.1998 ‑ 31.01.2000 ha percepito a torto l'importo di fr. 14'139.-." (Doc. _ agli atti dell'amministrazione)
1.3. In data 31 maggio 2000 l'interessata ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa, sostenendo la propria buona fede e una situazione economica problematica (cfr. doc. _).
Con decisione 15 giugno 2000 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in particolare, ha osservato:
" Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'istruzione o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulla nostra decisione del 24 marzo 1998 citiamo:
" Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente all'istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite".
Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché non ci ha annunciato tempestivamente l'inizio dell'attività lucrativa del marito presso la ldara Sagl di Lugano.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave."
(Doc. _)
1.4. Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato il 28 giugno 2000 un tempestivo ricorso nel quale si è così espressa:
" (…) Inoltro ricorso contro la decisione citata a margine (rif. sf1121/2024) dell'Istituto delle assicurazioni sociali per i motivi già menzionati nella mia lettera del 31.5.00 allo stesso Istituto.
Preciso che in data odierna mio marito ha presentato alla Cassa cantonale tutti i documenti che giustificano la mia richiesta." (Doc. I)
1.5. Con risposta 7 agosto 2000 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
" Con decisione del 24 marzo 1998 alla ricorrente fu riconosciuto il diritto ad un assegno integrativo di fr. 622.‑ mensili a contare dal 1. febbraio 1998. Tale diritto teneva conto del fatto che il marito della ricorrente, signor ___________, si trovava in disoccupazione e percepiva un'indennità giornaliera di fr. 159.30. Questi dati riflettevano quanto indicato dalla ricorrente sul formulario di richiesta in data 9 febbraio 1998 e confermato dalla Cassa di disoccupazione OCST, sezione della Magliasina. Dalla conferma della Cassa di disoccupazione era pure evincibile che il marito si trovava in disoccupazione dal 12 settembre 1996.
In data 27 dicembre 1999 la Cassa ha proceduto alla revisione periodica del diritto all'assegno inviando il relativo formulario di revisione alla ricorrente. In data 13 gennaio 2000 siamo stati informati che il marito della ricorrente aveva iniziato un'attività lucrativa ed il 9 febbraio 2000 che l'inizio della stessa risaliva al 16 marzo 1998.
Questa tardiva comunicazione ha provocato un ordine di restituzione di fr. 14'139.- per il periodo dal 1. aprile 1998 al 31 gennaio 2000.
In data 31 maggio 2000 la ricorrente ha chiesto di essere liberata dall'obbligo di restituire inoltrando la domanda di condono che ci occupa.
Nella presente fattispecie la Cassa conferma l'impossibilità di concedere il condono risultando palesemente insoddisfatto il requisito della buona fede. Dalla verifica degli atti risulta che solo dopo 8 giorni dalla ripresa dell'attività del marito, la ricorrente ricevette una decisione in cui l'assegno integrativo le era stato riconosciuto per lo stato di disoccupato del marito.
La decisione stessa indicava l'obbligo di annunciare, fra l'altro, l'inizio di un'attività lucrativa. Tale comportamento è incomprensibile al punto da renderlo incompatibile con il riconoscimento della buona fede." (Doc. _)
1.6. Con lo scritto del 16 agosto 2000 l'assicurata ha precisato che:
" (…) desidero sottolineare che più volte al telefono ho avuto assicurazioni dall'impiegato addetto agli assegni integrativi che il salario del marito era ininfluente nel calcolo dell'assegno stesso. Questo fatto mi ha tranquillizzata tanto da non pensare fosse necessaria una comunicazione ad ogni cambiamento delle condizioni di lavoro del marito.
Ribadisco quanto già espresso con la mia del 31 maggio 00, in cui chiedevo il condono del pagamento di quanto intimatomi viste le condizioni economiche molto critiche in cui versa la mia famiglia."
(Doc. _)
1.7. Il 6 settembre 2000 la Cassa ha formulato al riguardo le seguenti considerazioni:
" (…)
Possiamo confermarvi che quanto riferito è privo di fondamento e falso. Il calcolo dell'assegno integrativo teneva conto dell'indennità di disoccupazione percepita dal marito, la Cassa fu informata della ripresa lavorativa solo il 19 gennaio 2000 e soppresse il versamento dell'assegno, chiedendone in seguito la restituzione.
Non si vede come quanto riferito dalla ricorrente possa essere accaduto: appare un tentativo maldestro di scaricare le proprie responsabilità ad altri. La Cassa fa notare che l'obbligo di segnalare una ripresa lavorativa è espressamente citato sulle decisioni per assegni di famiglia." (Doc. _)
1.8. Pendente causa il TCA ha posto all'interessata le seguenti domande:
" 1. Quando hanno avuto luogo i colloqui telefonici citati nel suo scritto
16.8.2000?
2. Qual era il nome del funzionario con il quale ha parlato?" (Doc. _)
1.9. L'assicurata ha risposto il 21 settembre 2000, dichiarando:
" In riferimento alla vostra richiesta citata a margine, con la presente sono a comunicarvi che visto il tempo che è trascorso, non mi è possibile di ricordarmi le date o i nominativi dei funzionari con cui parlavo in merito alla richiesta dell'assegno.
Avessi solo avuto un dubbio, che quello che stavo facendo non era regolare, mi sarei segnata ogni cosa, non ho preso nota di niente in quanto tutto quello che ho fatto, è stato fatto con la massima buona fede.
Porto a vostra conoscenza che ho frequentato le scuole elementari, e per tanto ignoravo che la legge mi imponeva di segnalare ogni e qualsiasi cambiamento che la mia famiglia avesse." (Doc. _)
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è il condono della restituzione di prestazioni percepite a torto da ____________ a titolo di assegni integrativi per il periodo dal 1° aprile 1998 al 31 gennaio 2000.
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 RegLAF).
2.2. Per l’art. 29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo l’art. 36 RegLAF inoltre
" L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.3. Secondo l’art. 41 LAF
" Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."
In proposito l'art. 70 del RegLaf precisa che
" Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche secondo l'art. 42 LAF
" Il titolare del diritto il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."
2.4. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che
" 1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."
Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).
Per l’art. 76 RegLAF
" 1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo l’art. 47 LAF, infine,
" Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.5. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
2.6. Nel caso in esame, a giusto titolo, l'assicurata non ha contestato l'obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa.
Dagli atti di causa risulta, infatti, che il marito della ricorrente ha lavorato dal 16 marzo 1998 al 15 febbraio 2000 come muratore presso la __________ Sagl di __________ con uno stipendio annuo netto (salario lordo - oneri sociali) di circa fr. 49'210.-- comprensivi della tredicesima (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
E' pacifico, pertanto, che le entrate annue della famiglia _________ dal mese di marzo 1998 erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno integrativo (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), la quale si era basata su quanto il marito della ricorrente percepiva dall'assicurazione contro la disoccupazione a titolo di indennità giornaliere, (ovverosia fr. 36'645.-- annui).
Di conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori (cfr. art. 35 RegLAF), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
In simili condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi che le sono stati erogati a favore dei figli _________ e _________. Essi vanno così restituiti.
2.7. Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che, a proposito della buona fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso in cui vi è mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa e dall'altro quello invece a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126).
La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.8. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.9. Nel caso in esame la Cassa rimprovera all'assicurata di non avere notificato tempestivamente l'inizio dell'attività lavorativa del marito che ha avuto luogo il 16 marzo 1998. Questa circostanza avrebbe permesso di procedere all'adeguamento dell'assegno integrativo alla nuova situazione.
L'interessata sostiene invece la propria buona fede, adducendo di non aver saputo di dover comunicare tempestivamente ogni cambiamento rilevante (cfr. consid. 1.4.) e di essere stata informata da un impiegato addetto agli assegni integrativi circa l'ininfluenza dello stipendio del marito sul calcolo dell'assegno (cfr. consid. 1.6.).
2.10. Come menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere comunicato tempestivamente alla Cassa competente.
Inoltre l'art. 70 RegLAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.
Nell'evenienza concreta va rilevato che con la decisione 24 marzo 1998 trasmessa alla ricorrente, che le ha accordato l'assegno integrativo a favore dei figli ________ e _______, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha comunicato espressamente quanto segue:
" Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto delle assicurazioni sociali
Cassa cantonale per gli assegni familiari
Servizio prestazioni complementari
e assegni familiari
Casella postale 2121
6501 Bellinzona
In particolare quanto segue:
- il cambiamento di indirizzo;
- il cambiamento di domicilio;
- la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio;
- il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo;
- l'inizio, la fine o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
- l'inizio o la fine di una attività lucrativa;
- l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per
esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
- la vendita di beni immobiliari;
- l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o
da un'assicurazione privata.
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione)
Pertanto l'assicurata, applicando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto, dopo aver ricevuto la decisione relativa all'assegno integrativo a favore dei figli, leggerla accuratamente e notare che la Cassa deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno, in quanto autorità competente.
Di conseguenza l'allegazione dell'assicurata in merito al fatto di non essere stata al corrente dell'obbligo di informare non trova alcun riscontro nei fatti in esame.
Per inciso, in ogni caso, va segnalato che dall'ignoranza della legge nessuno può trarre dei benefici (cfr. DLA 2000 pag. 98; STFA del 18 gennaio 2000 nella causa N.L. contro CPCAD e TCA, C 366/99 Ws, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa), pag. 220-222 e la giurisprudenza ivi citata).
2.11. La ricorrente si avvale pure di una violazione del principio della buona fede dell'amministrato, garantito espressamente dall'art. 9 della nuova Costituzione federale, entrata in vigore il 1° gennaio 2000.
Essa adduce, infatti, di non aver informato dell'inizio dell'attività lavorativa del marito, poiché ha fatto affidamento a quanto riferitole da un impiegato addetto agli assegni integrativi, il quale le avrebbe comunicato che lo stipendio del marito non era determinante per il calcolo delle prestazioni erogate dalla Cassa (cfr. consid. 1.6.).
Di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00 WS; DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
Nel caso di specie l'assicurata non è stata in grado di dimostrare che un colloquio con un impiegato della Cassa avrebbe realmente avuto luogo, né di aver ricevuto la menzionata informazione.
Infatti, alle domande precise postele dal TCA (cfr. consid. 1.8.), essa non ha indicato né la data delle presunte telefonate intercorse con persona incaricata della Cassa, né il nome di tale persona, specificando peraltro che, visto il tempo trascorso, non poteva ricordarsi questi dati (cfr. consid. 1.9.).
Quanto sostenuto dalla ricorrente non è suffragato dunque da elementi probatori convincenti secondo il principio della probabilità preponderante (cfr. cfr. STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98 Ws, consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63). Ne deriva che, carente una delle condizioni cumulativamente richieste per tutelare la buona fede dell'assicurato, ossia quella secondo cui l'intervento dell'autorità deve avvenire in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, anche la censura di una violazione di tale principio dev'essere disattesa (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00 WS, D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 100).
2.12. L'assicurata, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 RegLAF, non ha dunque comunicato tempestivamente l'inizio dell'attività lucrativa del marito all'organo amministrativo realmente competente, per cui ha senz'altro violato il proprio obbligo di informare la Cassa.
A mente di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, avendo la Cassa avvisato in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di informare l'organo competente (cfr. consid. 2.11.), configura inoltre una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa.
Non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, questo Tribunale deve, di conseguenza, confermare la decisione del 15 giugno 2000 della Cassa cantonale per gli assegni familiari e respingere il ricorso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti