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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.02.2001 39.2000.45

February 23, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,919 words·~20 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2000.00045   rs/sc

Lugano 23 febbraio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 giugno 2000 di

__________, 

contro  

la decisione del 25 maggio 2000 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 27 gennaio 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha attribuito a __________, a favore del figlio __________, un assegno integrativo di fr. 463.-- mensili con effetto dal 1° gennaio 1998.

                                         Il 5 novembre 1998 è nato il figlio __________.

                                         Pertanto, a partire dal 1° novembre 1998, l'importo dell'assegno integrativo è stato aumentato a fr. 925.-- mensili e dal 1° gennaio 1999 a fr. 935.--.

                               1.2.   In occasione dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa cantonale per gli assegni familiari con decisione 21 aprile 2000 ha ordinato a __________ di restituire l'importo di fr. 11'282.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° marzo 1998 al 31 dicembre 1999. A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:

"  (…)

In data 25 ottobre 1999 le abbiamo trasmesso il formulario per la revisione degli assegni di famiglia (AFI/API) anno 1999 che ci viene ritornato nel corso del mese di dicembre. Dallo stesso rileviamo che suo marito dal 1° marzo 1998 al 31 ottobre 1999 era alle dipendenze della __________ con un salario mensile lordo di fr. 2785.‑ e che dal mese di novembre 1999 avrebbe potuto nuovamente essere al beneficio dell'indennità giornaliera di disoccupazione.

L'articolo 41 LAF dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.

Ne consegue che per il periodo 1 . marzo 1998 ‑ 31 dicembre 1999 ha percepito a torto l'importo di fr. 11'282.‑ ." (Doc. _ agli atti dell'amministrazione)

                               1.3.   In data 13 maggio 2000 l'interessata ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa, sostenendo la propria buona fede e una situazione economica precaria (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Con decisione 25 maggio 2000 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in particolare, ha osservato:

"  Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).

Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.

La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della presta­zione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'istruzione o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.

La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.

Sulle nostre decisioni del 27 gennaio 1998 e 18 novembre 1998 citiamo:

"                                                                             Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella deci­sione deve essere annunciato immediatamente all'Istituto delle assicurazioni sociali,

Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).

In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni inde­bitamente percepite."

Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché non ci ha annunciato tempestivamente l'inizio dell'attività lucrativa del marito presso la __________ in data 1. marzo 1998.

Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave." (Doc. _)

                               1.4.   Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso nel quale si è così espressa:

"  ho fatto ricorso il 13 maggio 2000 all'Istituto delle assicura­zioni sociali per chiedere il condono di fr. 11 282.

Tale importo è stato da loro calcolato dopo aver fatto una re­visione degli assegni integrativi e ritengono che io li ho per­cepiti in torto.

Il mio ricorso è stato respinto in quanto sostengono che non ero in buona fede e quindi non tengono in considerazione la mia situazione economica attuale, la quale non mi permette di poter restituire tale cifra.

Quando mio marito ha iniziato a lavorare l'ho comunicato alla Cassa competente come pure quando è nato il secondo figlio.

Ho consegnato allo sportello dell'Ufficio AVS di Lugano il certificato di salario assieme al certificato di nascita.

Quindi io non ho mai nascosto che mio marito lavorava.

Ritengo pertanto di aver agito con correttezza e onestà.

Quindi chiedo gentilmente che la mia domanda di condono venga da voi riesaminata e confido nella vostra comprensione." (Doc. _)

                               1.5.   Nella sua risposta del 7 agosto 2000 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:

"  Con decisione del 27 gennaio 1998 la nostra Cassa riconobbe alla ricorrente un assegno integrativo di fr. 463.‑ (=massimo erogabile) a contare dal 1° gennaio 1998. Tale assegno era dovuto in particolare per il fatto che il marito si trovava in disoccupazione e la famiglia, composta allora da 3 persone, disponeva di redditi insufficienti. Va osservato che dal documento dell'assicurazione disoccupazione era rilevabile un termine quadro d'indennizzazione iniziato il 1° novembre 1997 e valido al 31 ottobre 1999.

Nel mese di novembre 1998 la Cassa fu informata della nascita di Sebastiano mediante la quale veniva richiesto un adeguamento dell'assegno, da allora erogabile per 2 figli ed una famiglia di 4 persone. La relativa decisione fu intimata ancora nel mese di novembre 1998 e attestava un diritto a fr. 925.‑ mensili.

In questa importante occasione la Cassa non fu informata della ripresa lavorativa del marito e nemmeno vi fu una reazione dopo la notifica della decisione che contemplava ancora il reddito relativo all'indennità giornaliera di disoccupazione.

Solo in occasione della revisione periodica dell'assegno integrativo, avviata dalla Cassa il 25 ottobre 1999 e richiamata il 17 dicembre 1999, fummo finalmente informati che il marito della ricorrente aveva iniziato un'attività lucrativa il 1. marzo 1998, lavorando fino al 31 ottobre 1999 per poi tornare in disoccupazione nel novembre 1999. Da ciò risultò un indebito versamento di fr. 11'282.‑ per il periodo dal 1° marzo 1998 al 31 dicembre 1999.

Visto quanto precede, soprattutto il tardivo annuncio della ripresa lavorativa sebbene questo obbligo è indicato espressamente nelle decisioni della Cassa, la Cassa non ritiene giustificato il riconoscimento della buona fede (…)"

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è il condono della restituzione di prestazioni presumibilmente percepite a torto da __________ a titolo di assegni integrativi per il periodo dal 1° marzo 1998 al 31 dicembre 1999.

                                         L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

  a) ha la custodia del figlio;

  b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta 

      dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

      alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle

      prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha  

  diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 34 RegLAF).

                               2.2.   Per l’art. 29 LAF

"  1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.

  2 Il regolamento disciplina i particolari.

  3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.

  4 La riduzione o la soppressione interviene:

a)   se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b)   se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."

                                         In proposito l’art. 35 RegLAF precisa che

"  1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.

  2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.

  3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."

                                         Secondo l’art. 36 RegLAF inoltre

"  L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."

                               2.3.   Secondo l’art. 41 LAF

"  Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."

                                         In proposito l'art. 70 del RegLaf precisa che

"  Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:

a)   ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;

b)   ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."

                                         Anche secondo l'art. 42 LAF

"  Il titolare del diritto il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."

                               2.4.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che

"  1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.

  2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.

  3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."

                                         Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).

                                         Per l’art. 76 RegLAF

"  1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.

2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."

                                         Secondo l’art. 47 LAF, infine,

"  Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."

                               2.5.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

                                         E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

                                         Nel caso in esame, a giusto titolo, l'assicurata non ha contestato l'obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa con decisione formale del 21 aprile 2000.

                                         Dagli atti di causa risulta, infatti, che il marito della ricorrente ha lavorato dal 1° marzo 1998 al 31 ottobre 1999 presso l'Hotel __________ in qualità di portiere con uno stipendio mensile netto (salario lordo - oneri sociali) di circa fr. 2'516.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), pari a circa fr. 32'758.-- annui comprensivi della tredicesima.

                                         E' pacifico, pertanto, che le entrate annue della famiglia __________ dal mese di marzo 1998 erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno integrativo (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), la quale si era basata su quanto il marito della ricorrente percepiva dall'assicurazione contro la disoccupazione, ovvero fr. 23'839.-- annui a titolo di indennità giornaliere.

                                         Di conseguenza, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori (cfr. art. 35 RegLAF), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

                                         In simili condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente una parte degli assegni integrativi che le sono stati erogati a favore del figlio __________ in un primo tempo e di entrambi i figli dopo la nascita di __________. Essi vanno così restituiti.

                               2.6.   Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che, a proposito della buona fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso in cui vi è mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa e dall'altro quello invece a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126).

                                         La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'as­sicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481).

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

"  nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

                                         Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

                               2.7.   Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

                                         Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

                               2.8.   Nel caso in esame la Cassa rimprovera all'assicurata di non aver notificato tempestivamente l'inizio dell'attività lavorativa del marito dal 1° marzo 1998. Questa circostanza avrebbe permesso di procedere all'adeguamento dell'assegno integrativo alla nuova situazione.

                                         L'interessata sostiene invece la propria buona fede, adducendo di avere tempestivamente comunicato all'Ufficio AVS di Lugano il nuovo impiego del marito e di avere consegnato il relativo certificato di salario con l'atto di nascita del secondo figlio (cfr. consid. 1.4.).

                               2.9.   Come menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere comunicato tempestivamente alla Cassa competente.

                                         Inoltre l'art. 70 RegLAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.

                                         Nell'evenienza concreta la richiesta per gli assegni di famiglia del 16 gennaio 1998 era indirizzata alla Cassa cantonale, nonostante fosse stata consegnata all'agenzia AVS di Lugano (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Inoltre e soprattutto la decisione del 27 gennaio 1998 trasmessa alla ricorrente, con la quale veniva accordato a __________ l'assegno integrativo a favore del figlio __________, è stata emanata dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari. Tale decisione contiene espressamente la seguente avvertenza:

"  Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica

Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente alla:

                                      Istituto delle assicurazioni sociali

                                      Cassa cantonale per gli assegni familiari

                                      Servizio prestazioni complementari

                                      E assegni familiari

                                      Casella postale 2121

                                      6501 Bellinzona

In particolare quanto segue:

- il cambiamento di indirizzo;

- il cambiamento di domicilio;

- la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio;

- il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo;

- l'inizio, la fine o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o

  l'interruzione della formazione scolastica;

- l'inizio o la fine di una attività lucrativa;

- l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per

  esempio: eredità, donazioni, rendite,pensioni, ecc.);

- la vendita di beni immobiliari;

- l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o

  da un'assicurazione privata.

In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione)

                                         L'assicurata, applicando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, avrebbe dunque dovuto comprendere, fin dall'inizio della procedura, che competente in materia di assegni integrativi è la Cassa cantonale per gli assegni familiari (cfr. art. 54 LAF).

                                         Successivamente, dopo aver ricevuto la decisione relativa all'assegno integrativo a favore del figlio _________ l'assicurata avrebbe dovuto leggerla accuratamente. Si sarebbe così accorta che è proprio la Cassa a dovere essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno, in quanto autorità competente.

                                         La circostanza sollevata dall'assicurata, peraltro non provata, di avere informato l'Ufficio AVS di Lugano circa l'inizio della nuova occupazione del marito (cfr. consid. 1.4.) è, in questo contesto, irrilevante.

                                         Al riguardo va osservato che l'art. 26 cpv. 1 LAF, per quanto attiene alla domanda dell'assegno integrativo, enuncia:

"  Il titolare del diritto presenta una richiesta scritta alla Cassa competente."

                                         La stessa disposizione è prevista per l'assegno di prima infanzia all'art. 34 cpv. 1 LAF.

                                         Gli articoli 32 e 57 Reg.LAF precisano che:

"  La richiesta è presentata alla Cassa cantonale per gli assegni familiari sul formulario apposito, debitamente compilato, tramite l'Agenzia AVS."

                                         La prima volta, dunque, la domanda tendente all'erogazione di un assegno integrativo, rispettivamente di un assegno di prima infanzia deve essere inoltrata alla Cassa, tramite l'Agenzia comunale AVS, dopo che quest'ultima ha risposto ad alcuni quesiti prestampati sul relativo formulario e ha accertato che le dichiarazioni rilasciate dall'assicurato relative ai propri dati personali sono esatte.

                                         In seguito tuttavia, come previsto dall'art. 70 Reg.LAF (cfr. consid. 2.3.), ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno deve essere comunicato direttamente alla Cassa. Tale obbligo è del resto espressamente indicato sulle decisioni concernenti gli assegni familiari emanate dalla medesima.

                                         Inoltre, il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 30 settembre 1998 nella causa B., pubblicata in RDAT I-1999 pag. 275, pronunciandosi in merito ad un'assicurata che ha sottaciuto il fatto di essersi risposata e di conseguenza ha continuato a percepire una rendita vedovile, ha rilevato:

"  b) A rivendicazione della sua buona fede B. adduce in sostanza di aver ritenuto che la Cassa cantonale di compensazione dovesse essere a conoscenza del suo matrimonio dal momento che lo stesso era noto all'autorità tributaria e a quella preposta alle affiliazioni all'AVS, quest'ultima avendo in effetti provveduto ad assegnarle un nuovo numero AVS, a dipendenza del cambiamento di stato civile e di cognome, quando fu informata dal suo datore di lavoro che aveva ripreso un'attività lavorativa nel giugno 1989.

Ora, come hanno già concluso i giudici cantonali, simili argomentazioni non ravvisano l'esistenza di validi motivi per rendere scusabile l'omessa notifica all'autorità competente per la concessione della rendita vedovile.

Innanzitutto, l'assunto ricorsuale s'appalesa manifestamente pretestuoso ove si consideri che la ricorrente, anche successivamente al giugno 1989, ha continuato a ricevere i versamenti delle prestazioni e le comunicazioni di servizio da parte dell'opponente sempre indirizzati e intestati con il suo cognome da vedova e il relativo - vecchio- numero d'affiliazione. Ora, in simili circostanze non si vede veramente come le potesse sfuggire che l'amministrazione ancora la reputava non risposata e che, di conseguenza, l'erogazione della rendita avveniva sulla base di tale, errata, presunzione (sentenza non pubblicata 27.8.1973 in re Z., H 28/73).

Ma a prescindere da queste costatazioni, correttamente il primo Tribunale ha osservato che se alla Cassa di compensazione è certo fatto obbligo di tener conto degli elementi che potrebbero casualmente pervenirle da altre amministrazioni, non si può tuttavia esigere dalla stessa, amministrazione di massa, di spontaneamente cerziorarsi presso organi amministrativi non direttamente partecipanti all'erogazione delle prestazioni circa l'esistenza di eventuali elementi suscettibili di influire sui diritti di un assicurato. L'opposta conclusione, oltre a minacciare seriamente l'efficienza dell'amministrazione, svuoterebbe di ogni portata e significato la ricordata prescrizione concernente l'obbligo per l'assicurato di informare l'autorità competente (cfr. VSI 1994 pag. 127 consid. 4, sentenze non pubblicate 24 luglio 1990 in re B., P 11/90, 20 ottobre 1989 in re B., P 20/88, 16 giugno 1989 in re T., H 263/87."(cfr. RDAT I-1999 pag. 277-278)

                                         L'assicurata, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 RegLAF, non ha dunque comunicato tempestivamente l'inizio dell'attività lucrativa del marito all'organo amministrativo realmente competente, e cioè la Cassa cantonale per gli assegni familiari. Essa ha quindi senz'altro violato il proprio obbligo di informare l'amministrazione.

                                         A mente di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, considerando anche il fatto che la Cassa l'aveva avvisata in modo chiaro ed esplicito circa il suo obbligo di informare l'organo competente, configura una negligenza grave.

                                         L'invocata buona fede non può dunque essere ammessa.

                                         Non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, questo Tribunale deve, di conseguenza, confermare la decisione del 25 maggio 2000 della Cassa cantonale per gli assegni familiari e respingere il ricorso.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                  1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2000.45 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.02.2001 39.2000.45 — Swissrulings