RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00041 rs/DC/nh
Lugano 26 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2000 di
__________,
contro
la decisione del 25 maggio 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con effetto dal 1° novembre 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha attribuito a __________, allora __________, a favore della figlia __________, un assegno integrativo di fr. 646.-- mensili.
Dal 1° gennaio 1999 l'importo dell'assegno integrativo è stato quantificato in fr. 653.--.
L'11 maggio 1999 è nato il figlio __________, il quale è stato riconosciuto dal padre, __________, già prima della nascita.
L'assicurata e il padre di __________ si sono uniti in matrimonio il 9 luglio 1999.
1.2. Solo a seguito della lettera del 27 dicembre 1999 della Cassa, con la quale quest'ultima ha trasmesso all'interessata la tabella di calcolo valida dal 1° gennaio 2000, l'assicurata l'ha informata, tramite un fax del 30 dicembre 1999, del cambiamento del suo stato civile.
L'11 aprile 2000 la Cassa ha soppresso, a partire dal 1° febbraio 2000, l'assegno integrativo a favore di __________ e ha rifiutato l'assegno di prima infanzia.
1.3. Con decisione 11 aprile 2000 la Cassa ha pure ordinato a __________ di restituire fr. 5'877.--, percepiti indebitamente a titolo di assegni familiari dal 1° maggio 1999 al 31 gennaio 2000. A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
" Con decisione del 14 gennaio 1999 la nostra Cassa le ha accordato un assegno integrativo di fr. 646.‑ mensili a decorrere dal l. novembre 1998, aumentato in seguito a fr. 653.-.
In quell'occasione la Cassa ha determinato il diritto all'assegno integrativo considerando un fabbisogno e il reddito di una famiglia monoparentale con 1 figlio.
Con fax del 30 dicembre 1999 ci comunica di aver cambiato cognome. Da accertamenti effettuati rileviamo che in data 11 maggio 1999 è nato __________, riconosciuto dal padre signor __________ e che in data 9 luglio 1999 si è sposata.
Questa circostanza impone il ricalcolo del diritto dell'assegno integrativo e prima infanzia mediante il computo del reddito dell'attività lucrativa del signor __________ come pure il riconoscimento di un fabbisogno riferito ad una famiglia biparentale con 2 figli.
L'articolo 41 LAF dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo 01.05.1999 ‑ 31.01.2000 ha percepito a torto l'importo di fr. 5'877.‑ come da seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.05.1999 al 31.01.2000 9 mesi a fr. 653.- fr. 5'877.-
Assegno integrativo di diritto (cfr. tabella allegata):
dal 01.05.1999 al 31.01.2000 9 mesi a fr. 0.- fr. 0.-
Totale assegno integrativo a nostro favore fr. 5'877.- "
(Doc. _)
1.4. In data 8 maggio 2000 l'interessata ha presentato domanda di condono alla Cassa, sostenendo la propria buona fede.
Con decisione 25 maggio 2000 la Cassa ha respinto la domanda di condono e ha osservato:
" GIi assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'istruzione o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni del 14 e 15 gennaio 1999 citiamo:
" Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente all'istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite".
Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché non ci ha comunicato tempestivamente la nascita di __________ (11 maggio 1999) e di essersi sposata in data 9 luglio 1999 con il signor __________.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave."
(Doc. _)
1.5. Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:
" (…) Mi prendo tutta la responsabilità per aver avvisato "tardi" il mio cambiamento di stato civile.
Tutto questo è successo per buona fede!
Io ho sempre pensato che l'assegno fosse destinato a mia figlia __________ e che avesse 1 anno di durata (tipo contratto), questo ve lo posso giurare!
Purtroppo adesso mi ritrovo con il dovere di restituire una somma ingente.
Chiedo la possibilità di poter usufruire di un eventuale aiuto, sono disposta a pagare una penale, se poss. rateale!" (Doc. _)
1.6. Con risposta 10 luglio 2000 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha rilevato che:
" Dalla documentazione agli atti si evince quanto segue:
a) la signora __________ era da noi conosciuta come signora __________ ed era beneficiaria di un assegno integrativo dal 1. novembre 1998 (fr. 646.‑ mensili dal 1. novembre 1998 al 31 dicembre 1998 e fr. 653.- mensili al 1. gennaio 1999);
b) il caso riguardava pertanto una famiglia monoparentale con un figlio (la signora risultava divorziata dal 20 ottobre 1996);
c) in data 3 gennaio 2000 la Cassa riceveva un fax del 30 dicembre 1999 con il quale veniva a conoscenza della nascita di __________ l'11 maggio 1999 e del matrimonio con il signor __________, celebrato il 9 luglio 1999;
d) il figlio __________ è stato riconosciuto dal marito dell'assicurata.
Da quanto precede risulta intervenuto un cambiamento importante del nucleo familiare: da famiglia monoparentale con un figlio il caso diventa famiglia biparentale con due figli.
La mancata tempestiva comunicazione di questo importante cambiamento ha provocato l'indebito percepimento di prestazioni assicurative per un importo di fr. 5'877.-. Sulle decisioni di assegno integrativo, la Cassa menziona l'obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica. Nella presente fattispecie sono state sottaciute tre importanti informazioni ossia la nascita di __________, il matrimonio con il signor __________ e la mutata situazione economica.
La cassa non ritiene il comportamento della ricorrente compatibile con la buona fede: essa ha commesso una negligenza grave per cui non le può essere riconosciuta la condizione della buona fede."
(Doc. _)
1.7. Con scritto 25 luglio 2000 l'assicurata ha osservato:
" Non ho nessun mezzo di prova, l'unica è quella della buona fede!
Assolutamente non volevo approfittare del vs. aiuto economico.
Dopo essere diventata mamma di __________, ero molto impegnata!
E devo dire la verità non ho assolutamente pensato che l'assegno fam. fosse per me e __________.
Io avevo capito fosse __________ l'unica beneficiaria!
Se questo non può giustificare il mio errore vorrà dire che dovrò "pagare".
Chiedo di poter beneficiare di rateazioni.
Perché non ho la possibilità di versare tutto in contanti subito (rate da max 300.-).
Farò un versamento permanente tramite posta." (Doc. _)
1.8. L'amministrazione, il 26 settembre 2000, ha dichiarato di essere disponibile a ricercare soluzioni concernenti le modalità del rimborso che siano adeguate alle esigenze della controparte (cfr. doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è il condono della restituzione di prestazioni presumibilmente percepite a torto da __________ a titolo di assegni integrativi per il periodo dal 1° maggio 1999 al 31 gennaio 2000.
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 RegLAF).
2.3. Per l’art. 29 LAF
" 1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
" 1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo l’art. 36 RegLAF inoltre
" L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.4. Secondo l’art. 41 LAF
" Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."
In proposito l'art. 70 del RegLaf precisa che
" Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche secondo l'art. 42 LAF
" Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."
2.5. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che
" 1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."
Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).
Per l’art. 76 RegLAF
" 1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo l’art. 47 LAF, infine,
" Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."
2.6. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
2.7. Nel caso in esame, a giusto titolo, l'assicurata non ha contestato l'obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa.
Preliminarmente va rilevato che nelle assicurazioni sociali della Confederazione la convivenza non è parificata al matrimonio.
In proposito questo Tribunale in STCA del 15 aprile 1996 nella causa M.M non pubbl., cresciuta in giudicato ha precisato che:
" Relativamente al concetto di famiglia il TFA ha già statuito che le assicurazioni sociali presuppongono il diritto di famiglia, di conseguenza quest’ultimo ha la precedenza. Perciò, secondo prassi costante, il legislatore, quando stabilisce delle disposizioni connesse a fattispecie relative al diritto di famiglia, si riferisce agli istituti di questa legislazione e solo a quelli, salvo disposizione contraria (AJP 1995 p. 1080 consid. 2c)aa), DTF 119 V 429 consid. 5b; e 430 consid. 6, DTF 117 V 292 consid. 3c; DTF 112 V 102; DTF 102 V 37 con riferimenti). Il TFA ha inoltre aggiunto che ha sempre tenuto conto di tale circostanza nella sua giurisprudenza e quindi non vi è motivo di derogare da tale prassi (AJP 1995 p. 1080 consid. 2c)aa); DTF 119 V 491 e giurisprudenza ivi citata) .
In concreto l’Alta Corte, relativamente al concetto di famiglia, ha precisato che il Codice civile svizzero si fonda sull’istituto del matrimonio e sulla parentela formata dai figli comuni (anche adottivi o affiliati).
Il concubinato per contro non è regolato dal Codice civile ed entra in contatto con il diritto di famiglia solo tramite eventuali figli ed il rapporto di filiazione, che non è tuttavia comune. Neppure il fidanzamento, seppur previsto dal Codice civile, è ritenuto costitutivo di una famiglia.
Questo concetto di famiglia, che presuppone il matrimonio, è vincolante per le assicurazioni sociali. I concubini non possono quindi essere considerati membri della famiglia, se ciò non è previsto espressamente (AJP 1995 p. 1080/ 1081 consid. 2c)cc))".
Nella succitata sentenza il TCA ha, quindi, concluso che, in virtù del concetto di famiglia, valido nelle assicurazioni sociali (cfr. SZS 2000 pag. 536; DTF 126 V 155; DTF 126 V 87-88), non è possibile derogare al testo chiaro della legge ed applicare, nella PC, ai concubini il limite di reddito per i coniugi. In tal caso, invece, si applica il limite di reddito per persone sole, a cui va aggiunto quello dei figli.
2.8. Quanto sopra esposto per le assicurazioni sociali federali non vale però in materia di assegni familiari cantonali in virtù della LAF. Dal rapporto di maggioranza della Commissione della gestione del 23 maggio 1996 sul messaggio relativo alla nuova LAF risulta infatti quanto segue:
" La Commissione della gestione ha posto l'accento anche sull'art. 33 cpv. 3 del disegno di legge (messaggio) che recita: "I conviventi sono equiparati ai coniugi."
Su richiesta della sottocommissione, il Servizio giuridico dell'IAS ha rilasciato un parere in merito all'interpretazione di questo capoverso.
In effetti, come si può rilevare l'art. 33 LAF prevede che l'assegno di prima infanzia venga riconosciuto anche ai conviventi: nel disegno di legge non esiste una norma analoga per l'assegno integrativo, ciò che sembra quindi lasciar supporre - a prima vista - che quest'ultimo debba essere ammesso soltanto per i coniugi. Vi è da chiedersi se questa interpretazione sia corretta e sostenibile dal punto di vista giuridico, nonché opportuna dal profilo sociale.
Tra le condizioni per l'ottenimento dell'assegno integrativo e per l'ottenimento di quello di prima infanzia vi sono alcune differenze rilevanti; di seguito le più importanti:
- l'AI non può superare il limite legale di reddito del/dei figli per il/i
quale/i esso è riconosciuto (art. 27 cpv. 2 dis LAF allegato al presente rapporto); per l'API questo plafond non esiste: vi potrebbero quindi essere situazioni nelle quali viene erogato un API mensile di un importo rilevante;
- l'AI, con la citata limitazione, viene erogato fino ai 15 anni del figlio (art. 25 LAF), mentre l'API arriva soltanto fino ai 3 anni (Art. 33 cpv. 2 lett. c).
Lo scopo dei due assegni, ossia quello di garantire un reddito minimo completivo per il figlio (per l'AI), risp. per la famiglia (per l'API), in caso di condizioni economiche modeste (cfr. messaggio, pag. 8) è quindi, nella sostanza, analogo: vi è quindi da chiedersi se sia giuridicamente corretto limitare il diritto all'assegno integrativo ai soli coniugi, con l'esclusione dei conviventi.
Secondo l'avviso del servizio giuridico dell'IAS, la questione deve essere risolta negativamente e i due tipi di assegno riconosciuti in entrambe le varianti (matrimonio o convivenza), in caso di situazione economica modesta. Ritenuto che il disegno LAF intende essere innovativo, esso dovrebbe esserlo anche nel riconoscere - e non penalizzare le nuove forme di aggregazione domestica diverse dal matrimonio (cfr. messaggio, pag. 10).
Riconoscere il diritto a qualsiasi forma di assegno di famiglia unicamente all'interno di un nucleo familiare in senso tradizionale, che origina cioè da una situazione giuridicamente codificata (il matrimonio), sembrerebbe semplificare le cose: i genitori che vivono con il figlio hanno diritto all'assegno per lo stesso figlio. Si dimentica però che già all'interno dell'istituto matrimoniale vi sono forme di disgregazione quali, ad esempio, la separazione o il divorzio: sarebbe dunque corretto riconoscere - a parità di condizioni economiche - alla madre separata il diritto all'assegno integrativo e negarlo alla madre che convive?
In sostanza, entrambi gli assegni (integrativo e di prima infanzia) dovrebbero essere garantiti, indipendentemente dal genere di aggregazione domestica che i genitori hanno adottato.
Il cpv. 3 dell'art. 33 LAF deve pertanto essere stralciato in quanto giuridicamente insostenibile e socialmente inopportuno.
11.3 Il concetto di "genitore"
Secondo il Servizio giuridico dell'IAS, l'accento deve essere posto non tanto sul genere di aggregazione (matrimonio), risp. disgregazione domestica (divorzio, convivenza), ma piuttosto sul concetto di genitore, così come inteso dal disegno di legge. L'art. 2 del disegno LAF prevede che il titolare del diritto all'assegno sia il genitore naturale, adottivo o affiliante.
Per il diritto civile è necessario che vi sia - tra genitore e figlio - un vincolo di filiazione.
Dal profilo giuridico per la madre il rapporto di filiazione sorge automaticamente con la nascita ("mater semper certa est"), indipendentemente dal fatto che ella sia o meno sposata, o tramite adozione.
Fra padre e figlio il vincolo di filiazione risulta invece - secondo il Codice civile svizzero - dal matrimonio con la madre, per riconoscimento, per sentenza giudiziale o ancora tramite adozione. Con l'accezione "genitore naturale" il disegno di legge intende quindi quel genitore che ha con il figlio un rapporto di tipo sia biologico che sociale, che deriva, per la madre dalla nascita e per il padre dal matrimonio con la madre, dal riconoscimento o da una sentenza giudiziale; per il genitore adottivo il disegno di legge richiama invece il concetto di adozione illustrato più sopra.
Se il campo di applicazione della legge fosse limitato al genitore naturale, al genitore adottivo o al genitore affiliante il rischio potrebbe essere quello di disattendere delle possibili realtà, erogando quindi l'assegno integrativo o di prima infanzia laddove il diritto non dovrebbe sussistere (la sottolineatura è nostra).
Ipotizziamo in effetti la seguente situazione per l'assegno di prima infanzia: la madre è casalinga, rispettivamente ha un'attività lucrativa che non supera il 50%; il convivente è il padre biologico, ma non ha un vincolo di filiazione in senso giuridico; ai sensi della legge (così come esposta nel disegno) egli non può essere considerato genitore. Nella determinazione del diritto all'assegno il convivente non deve quindi essere preso in considerazione. Nel caso in cui questo convivente eserciti un'attività lucrativa con un reddito molto elevato, lo stesso non potrebbe essere considerato nella determinazione del diritto all'assegno (egli non è infatti "genitore" ai sensi della legge, in quanto non ha un vincolo di filiazione in senso giuridico); la madre riceverebbe quindi un assegno al quale non avrebbe, in realtà, diritto.
Per coprire realtà di questo e altro genere, il servizio giuridico dell'IAS ritiene opportuno introdurre nel disegno di legge il termine di "genitore biologico", intendendo con ciò quel genitore che, de facto, è il padre del bambino (il problema si pone in effetti in pratica soltanto per il padre e non per la madre, giacché "mater semper certa est"), ma, de jure, non ha un vincolo di filiazione in senso giuridico. Nel regolamento di applicazione dovranno poi essere definite le modalità di accertamento di questo vincolo di paternità.
Richiamandosi al concetto di "genitore", (pur ammettendo che il disegno LAF allarga il campo di applicazione al "genitore" affiliante, che in senso stretto non è un vero e proprio genitore, né biologico, né naturale, né adottivo: cfr. art. 294 CCS), il disegno di legge non necessita di distinguere le varie forme di aggregazione domestica per fissare il diritto all'assegno integrativo o di prima infanzia: tale diritto dovrà essere determinato tenendo conto dell'esistenza del rapporto genitore/figlio, indipendentemente dal genere di convivenza che i genitori hanno adottato (la sottolineatura è nostra)".
La volontà del legislatore è poi stata ancorata all'art. 2 cpv. 2 LAF, secondo cui
" È considerato genitore dalla legge il genitore naturale, adottivo, affiliante e biologico"
Il legislatore cantonale ha dunque stabilito, da una parte, che anche le coppie conviventi possono beneficiare degli assegni integrativi e degli assegni di prima infanzia e che il termine genitore deve essere inteso nel senso più ampio possibile.
2.9. Da quanto appena esposto risulta chiaramente che nella presente fattispecie, essendo il convivente dell'assicurata pure il padre biologico e naturale di __________ il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto già dopo la nascita del bambino, avvenuta l'11 maggio 1999.
Dalla nascita del figlio, come precisato dalla Cassa, il calcolo dell'assegno andava quindi calcolato in base al fabbisogno per "coniugi", poiché la famiglia a questo momento era costituita dall'assicurata, dal padre del figlio comune, __________, da quest'ultimo e da __________.
A maggior ragione, poi, il conteggio doveva essere modificato perlomeno dopo il matrimonio della ricorrente con il padre di __________, celebrato il 9 luglio 1999, quando in altre parole ha avuto luogo il cambiamento di stato civile dell'assicurata.
In simili condizioni il TCA deve, pertanto, concludere che effettivamente l'assicurata ha percepito assegni integrativi a torto a favore di __________ dal mese di maggio 1999 al mese di gennaio 2000. Essi vanno quindi restituiti.
2.10. Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che, a proposito della buona fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso in cui vi è mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa e dall'altro quello invece a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126).
La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.11. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.12. Nel caso in esame la Cassa rimprovera all'assicurata di non aver notificato tempestivamente la nascita del figlio __________, riconosciuto dal padre, suo convivente e il matrimonio con il medesimo. Queste circostanze avrebbero permesso di considerare la famiglia biparentale e, quindi, di adeguare l'assegno integrativo alla nuova situazione.
L'interessata sostiene invece la propria buona fede, adducendo di aver pensato che l'assegno fosse destinato unicamente a ___________ (cfr. consid. 1.5.; 1.7.).
In concreto dagli atti emerge che l'assicurata è stata coniugata con __________ fino al 12 luglio 1996 (cfr. doc. _: sentenza di divorzio, agli atti dell'amministrazione). Dall'unione è nata, l'11 ottobre 1991, __________.
Quando è stata inoltrata la "Richiesta per gli assegni familiari" nel mese di novembre 1998 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), l'interessata conviveva già con __________ e l'ha pure dichiarato all'amministrazione (cfr. Doc. _, domanda 5: "Vive in concubinato?" "Sì"). In data 11 maggio 1999 dalla relazione è nato __________, che è stato riconosciuto dal convivente prima della nascita il 16 febbraio 1999 (cfr. doc. _; agli atti dell'amministrazione). Il 9 luglio 1999 l'assicurata e il padre di __________ si sono sposati (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione) .
Il 30 dicembre 1999 la nuova situazione familiare è stata comunicata alla Cassa cantonale per gli assegni familiari (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
2.13. L'assicurata, contrariamente a quanto previsto all' art. 29 cpv. 1 LAF e alle disposizioni del regolamento, non ha comunicato tempestivamente la nascita del figlio __________ e quindi ha senz'altro violato il proprio obbligo di informare l'amministrazione. Il fatto non è del resto contestato (cfr. consid. 1.5.; 1.7.; doc. _: domanda di condono, agli atti dell'amministrazione).
A mente di questa Corte, tuttavia, nelle circostanze concrete la violazione deve essere considerata di lieve entità.
Al riguardo va rilevato che l'aumento del numero di figli produce, di regola, un aumento e non una riduzione dell'assegno, in quanto il nuovo nato provoca un aumento delle spese del nucleo familiare. Di conseguenza l'interessata poteva ritenere che ai sensi dell'art. 41 LAF e delle disposizioni esecutive del regolamento (consid. 2.3), il cambiamento non era rilevante per il diritto all'assegno.
Non va dimenticato che dal punto di vista dell'assicurata la convivenza non aveva avuto alcuna rilevanza sul calcolo del contributo. Infatti essa, già nel mese di novembre 1998, aveva informato l'autorità competente, tramite il formulario relativo alla "Richiesta per gli assegni familiari" (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), della convivenza con il __________.
Inoltre dato che l'assegno integrativo era a favore di __________, la quale non è figlia dell'attuale marito dell'assicurata, e che quest'ultimo avrebbe in ogni caso provveduto al sostentamento di __________, la ricorrente poteva ritenere che con la nascita di un figlio in comune le modalità di calcolo non sarebbero cambiate.
In simili condizioni occorre concludere che l'assicurata poteva ritenere irrilevante per la Cassa la nascita di __________ visto che l'assegno continuava ad essere versato soltanto a favore di __________. A mente della ricorrente dunque la situazione non era cambiata rispetto al momento in cui era stato richiesto l'assegno la prima volta. Va ribadito, infatti, che in quell'occasione essa aveva già annunciato alla Cassa la convivenza con il __________ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Diversa sarebbe stata la soluzione se la Cassa avesse informato l'assicurata delle conseguenze, riguardo alle modalità di calcolo dell'assegno, della nascita di un figlio durante la convivenza.
Ciò che qui non è avvenuto.
In simili condizioni non si può senz'altro ritenere che la notifica tardiva della nascita del figlio da parte della ricorrente sia da ricondurre ad una grave negligenza. Infatti nelle circostanze concrete l'assicurata non poteva né doveva infatti ritenere che così facendo avrebbe ricevuto a torto prestazioni fondate sulla LAF. Al massimo all'assicurata può essere rimproverata negligenza: di conseguenza essa per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 1999 va considerata di buona fede (per un caso analogo cfr. STCA del 24 luglio 2000 nella causa A.I., inc. 39.1999.00069).
2.14. Differente, per contro, deve essere il giudizio relativo all'omissione della tempestiva notifica del matrimonio dell'assicurata con il padre di __________.
Nell'evenienza concreta va, infatti, rilevato che sia con la decisione del 14 gennaio 1999 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), sia con la decisione del 15 gennaio 1999 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), entrambe trasmesse alla ricorrente e con le quali le è stato accordato l'assegno integrativo a favore della figlia __________, la Cassa cantonale per gli assegni familiari aveva segnalato espressamente quanto segue:
" Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto delle assicurazioni sociali
Cassa cantonale per gli assegni familiari
Servizio prestazioni complementari
E assegni familiari
Casella postale 2121
6501 Bellinzona
In particolare quanto segue:
- il cambiamento di indirizzo;
- il cambiamento di domicilio;
- la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio;
- il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo;
- l'inizio, la fine o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
- l'inizio o la fine di una attività lucrativa;
- l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per
esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
- la vendita di beni immobiliari;
- l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o
da un'assicurazione privata.
In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione)
Pertanto l'assicurata, applicando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto comprendere che un cambiamento rilevante come un nuovo matrimonio, peraltro espressamente indicato dalle decisioni stesse, doveva essere comunicato immediatamente all'autorità competente.
L'assicurata, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 RegLAF, non ha annunciato tempestivamente alla Cassa le sue nozze con il suo convivente, padre di _________, avvenute il 9 luglio 1999, quindi ha senz'altro violato il proprio obbligo di informare la Cassa.
A mente di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, in quanto la Cassa l'ha avvisata in modo chiaro ed esplicito circa il suo obbligo di informare l'organo competente, configura inoltre una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa per il periodo dal 1° luglio 1999 al 31 gennaio 2000.
2.15. In simili condizioni il TCA deve concludere che l'assicurata non ha tempestivamente notificato in buona fede unicamente la nascita del figlio __________. Di conseguenza un eventuale condono può concernere solamente gli assegni percepiti indebitamente dal 1° maggio al 30 giugno 1999, ovverosia nel periodo tra la nascita del bambino e la celebrazione del nuovo matrimonio.
L'incarto va, pertanto, rinviato alla Cassa affinché esamini se sono dati i presupposti dell'onere troppo grave e possa così essere condonata la somma fr. 1'306.--, corrispondenti agli assegni percepiti a torto nei mesi di maggio e giugno 1999.
Per quanto attiene all'importo di fr. 4'571.-- (fr- 5'877.-- - fr. 1'306.--), esso dovrà in ogni caso essere restituito, dal momento che relativamente all'omessa comunicazione del nuovo matrimonio non può essere riconosciuta la buona fede della ricorrente, primo presupposto per ottenere il condono.
Va segnalato che comunque la Cassa si è dichiarata disposta a trovare soluzioni confacenti alle esigenze dell'assicurata (cfr. consid. 1.8.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
2.- E' riconosciuta la buona fede di __________ per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 1999.
Di conseguenza l'incarto è rinviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari affinché esamini il presupposto dell'onere troppo grave concernente la restituzione dell'importo di fr. 1'306.-- e pronunci una nuova decisione.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti