RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00033-34 DC/gm
Lugano 17 agosto 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visti i ricorsi del 4 maggio 2000 di
__________,
contro
le decisioni 11.4.2000 della
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 9.5.2000 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;
preso atto che l'amministrazione in data 25 maggio e 5 giugno 2000 ha chiesto agli assicurati di fornire della documentazione (cfr. Doc. _);
vista la lettera 18.7.2000 di __________ che comunicano il ritiro dei ricorsi, affermando in particolare:
" A seguito di novità in ambito lavorativo, e dopo colloquio telefonico con il sig. __________ (Cassa cantonale assegni famigliari, Bellinzona), è maturata la decisione personale che il ricorso da noi esposto in atto, è da ritenersi nullo."
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1. le cause sono stralciate dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo