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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.09.2000 39.2000.31

September 27, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,371 words·~17 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2000.00031   rs/tf

Lugano 27 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 aprile 2000 di

__________, 

contro  

la decisione del 3 aprile 2000 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 3 aprile 2000, con effetto dal 1° aprile 2000, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha ridotto da fr. 1'305.-- a fr. 22.-- mensili l'assegno integrativo erogato a __________ a favore dei figli __________ e __________. La prestazione è stata adeguata in seguito al computo del reddito da attività lavorativa dipendente conseguito dall'assicurata.

                               1.2.   Con tempestivo ricorso 25 aprile 2000, indirizzato al TCA, l'interessata ha impugnato la decisione dell'amministrazione, precisando quanto segue:

"  A marzo di quest'anno sono stati versati fr. 22.-- sul mio conto in banca invece dei 1305.-- mensili; la cosa mi ha lasciato veramente perplessa. Ho così telefonato al funzionario incaricato signora __________, la quale mi disse in malo modo che siccome non avevo annunciato l'inizio dell'impiego presso la __________, non avevo più il diritto, o meglio, ero tenuta a rimborsare fr. 2566.-- al fondo di compensazione.

Questi sono i fatti. Ora però vorrei spiegare alcune cose, sperando nella vostra comprensione.

Negli anni passati sono stata molto a lungo in assistenza per diversi motivi; durante tutto questo tempo avevo un'assistente sociale (prima __________, __________ poi Sig. __________), i quali sbrigavano tutte le faccende amministrative a mio nome, pagamenti, rinnovo sussidi ecc., cosicché non sono mai stata tenuta di preoccuparmi di tali faccende. La medesima cosa mi è capitata con l'assegno per gli alimenti per i miei due figli, ma dopo alcune spiegazioni e chiarimenti hanno capito la situazione e mi sono venuti incontro.

Non è stata mia intenzione raggirarvi o derubarvi, è stato un errore che non si ripeterà mai più. Confido ora nella vostra comprensione, sono sola con due bambini non saprei dove andare a prendere 2566.- franchi da ritornare al fondo di compensazione AFI.

Non comprendo inoltre perché la somma di fr. 1305.-- mi viene versata in banca quando non sono beneficiaria?  E perché non sono stati "tolti" quando lavoravo presso l'albergo __________? O quando ero in disoccupazione? Anche qui non avevo avvisato nessuno del cambiamento." (Doc. _)

                                         Con scritto del 30 aprile 2000 l'assicurata ha inoltre precisato:

"  (…) faccio ricorso contro la decisione del 3 aprile 2000, in quanto la somma che percepivo ogni mese sotto forma di assegno integrativo, mi viene ridotta da fr. 1305.-- mensili a fr. 22.-- mensili (soldi di cui sono beneficiari i miei figli __________ e __________).

Tutto questo, come già spiegato nella lettera del 25.04.00 perché non ho avvisato l'istituto delle assicurazioni sociali che iniziavo un lavoro il 03.01.00 presso la __________. Vorrei di nuovo sottolineare che lavoro dall'anno scorso, lavoro ripreso (prima all'albergo __________, dopo disoccupazione, poi __________).

Dopo un lungo periodo passato facendomi mantenere dall'assistenza sociale, perché sola con due figli.

Mi sono veramente impegnata, per non dover più dipendere dal servizio sociale, ed ora, con questo "errore", con il mio stipendio ed i miei due figli da mantenere, mi ritrovo a dovermi rivolgere all'assistenza, e questo non lo vorrei proprio! Non dopo tanta fatica! Non vorrei ripetermi, ma non ho mai dovuto occuparmi delle mie faccende amministrative, avevo un assistente sociale del servizio di patronato (signora __________, signor __________) e non ero al corrente che dovevo riinoltrare domanda per l'assegno di anno in anno. Questo malinteso, se così si può chiamare, mi è capitato pure con l'assegno per gli alimenti, ma dopo aver spiegato hanno capito il caso, venendomi incontro.

Inoltre volevo informarvi che mentre lavoro, i miei figli sono custoditi, (dopo l'asilo) presso parenti, dormono fuori casa, ed anche questo non mi viene regalato, devo pagare ogni mese!

Gentili Signori, capisco la situazione intricata che ho provocato, non saprei dove prendere 2566.-- da rimborsare all'istituto delle assicurazioni sociali." (Doc. _ )

                                         Al riguardo va rilevato che la Cassa sempre il 3 aprile 2000 ha trasmesso all'assicurata un ordine di restituzione concernente gli assegni percepiti dal mese di gennaio al mese di marzo 2000, contro il quale è stato interposto ricorso.

                                         Tale gravame è oggetto di un incarto separato, per cui al riguardo il TCA emanerà un'ulteriore decisione.

                               1.3.   Con risposta 15 maggio 2000 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con le seguenti motivazioni:

"  L'erogazione dell'assegno integrativo dipende dalla situazione economica del nucleo familiare che lo rivendica. Fino al momento in cui la Cassa ha avviato la revisione periodica del diritto all'assegno (25 febbraio 2000), il versamento di fr. 1'305.-- mensili si giustificava per il fatto che la signora __________ a fronte di un fabbisogno totale di fr. 44'065.-- disponeva di un reddito di fr. 12'360.--, rappresentato dagli alimenti dovutigli dall'ex-coniuge. L'importo di fr. 1'305.-- mensili (fr. 15'660.-- annui) rappresenta il massimo erogabile quale assegno  integrativo per una famiglia monoparentale con 2 figli.

Nel mese di marzo 2000 la Casa è stata informata per la prima volta che la ricorrente svolgeva un'attività lucrativa presso la __________: questo elemento era di natura tale da modificare le basi di calcolo del diritto all'assegno per cui la Cassa, onde evitare l'erogazione indebita di prestazioni ha sospeso il versamento dell'assegno per il 31 marzo 2000 ed ha proceduto all'intimazione della decisione contestata dal 1. aprile 2000. Il nuovo calcolo, non contestato nei suoi elementi quantificativi, congloba il reddito netto dell'attività lucrativa e gli assegni familiari di base corrisposti alla ricorrente nell'arco di un anno. I redditi passano dai precedenti fr. 12'360.-a fr. 44'185.-- e il fabbisogno aumenta da fr. 44'065.-- a fr. 44'447.-- per effetto dell'aumento della cassa malati per l'anno 2000 (+ fr. 382.--), ciò determina il diritto ad un assegno integrativo di soli fr. 22.-- mensili dal 1. aprile 2000." (Doc. _)

                               1.4.   Pendente causa il TCA ha chiesto alla Cassa i motivi per i quali nel calcolo non si era tenuto conto delle spese di trasferta a cui verosimilmente l'assicurata deve far fronte per recarsi al posto di lavoro (cfr. doc. _).

                                         La Cassa ha inviato alla ricorrente la richiesta di comprovare eventuali spese di trasferta. Essa, però, è rimasta silente (cfr. doc. _).

                                         Questo Tribunale ha ulteriormente sollecitato l'assicurata in data 31 agosto 2000, affinché essa indicasse eventuali costi sopportati per recarsi da casa al luogo di lavoro (cfr. doc. _), tuttavia essa non ha preso posizione in merito.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la riduzione a fr. 22.-- mensili, con effetto dal 1° aprile 2000, dell’assegno integrativo erogato a __________.

                                         A motivazione della riduzione la Cassa adduce il conseguimento da parte dell'assicurata di un reddito da attività lucrativa dipendente.

                                         Secondo l'art. 24 LAF

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), a) per il figlio, se cumulativamente:

  b) ha la custodia del figlio;

  c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  d) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta

      dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

      alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle

      prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         L’art. 27 LAF prevede altresì che

"  1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.

   2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.

   3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che

"  Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”.

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 34 RegLAF).

                               2.3.   Nel caso in esame il calcolo dell’assegno integrativo è stato effettuato in maniera corretta. In effetti l’amministrazione ha tenuto conto del fabbisogno minimo e delle spese di tutta la famiglia, compresi i due figli gemelli di quasi 6 anni (nati il 20 giugno 1994), che dunque, ai sensi dell’art. 34 LAF, al momento della pronuncia della decisione non avevano ancora compiuto diciotto anni.

                               2.4.   A proposito dell’ammontare del fabbisogno si rileva che l’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), entrato in vigore con la terza revisione della Legge il 1° gennaio 1998, e al quale rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF prevede che, per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari al minimo per le persone sole, a fr. 14’860, per i coniugi, almeno 22’290 franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo. (fr. 2'610.--).

                                         Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).

                                         Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo di fr. 13'800 per coniugi e le persone con figli.

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                               2.5.   In concreto quindi il fabbisogno vitale della famiglia __________, formata dalla madre e dai due figli __________ e __________, è pari a fr. 30'520.-- come indicato dalla Cassa.

                                         La pigione, comprensiva delle spese accessorie, pagata mensilmente dalla ricorrente ammonta a fr. 1'027.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Il canone annuo è pari, pertanto, a fr. 12'324.--, per cui, essendo tale somma inferiore al massimo riconosciuto, la Cassa ha correttamente computato l'importo lordo della pigione effettiva.

                               2.6.   Per stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC, le

"  a) spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b) spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c) premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d) importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure           medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al    premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure                  medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

  e) pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono

"  b) il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c) un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale   sostanza;

d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

  e) le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

  f)  gli assegni familiari

  g) le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h) le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                                         Per quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).

                               2.7.   Per quanto attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si rileva che la Cassa ha agito conformemente alle disposizioni della LAF e del relativo regolamento.

                                         Come indicato al consid. 2.6, ai fini del calcolo della PC viene computato unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi l’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).

                                         Gli eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).

                                         Inoltre, per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale, non sono rilevanti per il calcolo degli assegni familiari.

                                         Infine va evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa infatti che va tenuto conto del premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36).

                                         Nella fattispecie la Cassa ha dichiarato in proposito che il premio netto computabile è pari a fr. 1'603.--.

                                         Il premio di base, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammonta a circa fr. 5'163.-annui (fr. 270.60 premio mensile per l'assicurata, fr. 79.80 premio per ciascuno dei due figli; cfr. doc. 44 agli atti dell'amministrazione).

                                         I sussidi ammontano a fr. 2'200.-- per l'assicurata, a fr. 580.-- per uno dei due gemelli e fr. 780.-- per l'altro.

                                         Il sussidio di un figlio è più elevato, poiché l'art. 44 LCAMal prevede che le famiglie sussidiate sono esonerate dal pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il secondo figlio e per quelli successivi, tuttavia ex art. 48 LCAMal solo fino all'ammontare massimo della quota media cantonale ponderata per assicurati il cui premio è inferiore a quello degli adulti, che corrisponde appunto a fr. 780.-- (cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2000). Globalmente quindi i sussidi sono di fr. 3'560.--.

                                         In simili condizioni il premio annuo a carico della ricorrente ammonta a fr. 1'603.--, come indicato dalla Cassa.

                               2.8.   L'assicurata ha iniziato un'attività lucrativa nel mese di gennaio 2000 presso la __________, come peraltro ammesso nei suoi scritti (cfr. consid. 1.2.). Lo stipendio lordo ammonta a fr. 2'300.-- mensili (cfr. doc. 46 agli atti dell'amministrazione).

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 4 lett. a LPC dal reddito sono dedotte le spese per il suo conseguimento, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa.

                                         L’art. 11a OPC precisa inoltre che

"  il reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito.”

                                         Secondo la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108 V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).

                                         A titolo di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980 p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, p. 52).

                                         Costituiscono spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte (“Fahrspesen”; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un autoveicolo entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a disposizione oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo, op. cit., p. 52 e 53).

                                         Nel caso di specie l'assicurata non ha allegato, né comprovato di dover far fronte a delle spese supplementari, benché le sia stata data l'opportunità, dall'amministrazione prima e dal TCA in un secondo tempo, di avvalersi dei costi di trasferta sopportati.

                                         La Cassa, sulla base della legislazione sopra menzionata, ha dunque correttamente tenuto conto del reddito al netto dei contributi sociali (AVS 5,05%, AD 1,5%, inf. non prof. 1,7%), conseguito dalla ricorrente, il quale corrisponde a fr. 27'433.-annui, tredicesima compresa, (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Tale importo deve sommarsi agli assegni di base percepiti dall'assicurata dall'inizio dell'attività lavorativa. Mensilmente, infatti, le viene erogato un assegno di fr. 183.-- per figlio (cfr. art. 16 LAF), che corrisponde all'importo di fr. 4'392.-- annui.

                                         Inoltre devono essere computati gli alimenti che il padre dei due bambini si è obbligato a versare in virtù del "Contratto per l'obbligo del mantenimento di minori" stipulato il 5 settembre 1994 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         La pensione alimentare corrisponde a fr. 500.-- mensili per figlio fino al compimento del 6° anno di età ed è adeguata all'indice del costo della vita. Pertanto gli alimenti per __________ e __________ corrispondono oggi a fr. 1'030.-- mensili.

                                         La somma computata dalla Cassa di fr. 12'360.-- appare corretta; essa corrisponde d'altronde all'importo che è stato considerato nel conteggio dell'assegno integrativo degli anni passati e che la ricorrente non ha mai contestato (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                               2.9.   Alla luce di quanto esposto occorre concludere che il calcolo effettuato dalla Cassa è incensurabile e dunque la differenza tra il fabbisogno della famiglia della ricorrente di fr. 44'447.-- e il reddito disponibile di fr. 44'185.-- è pari a fr. 262.--.

                                         Di conseguenza all'assicurata può essere erogato unicamente un assegno integrativo a favore dei figli __________ e __________ di fr. 22.-- mensili, come stabilito dalla Cassa.

                                         Il ricorso deve essere pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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