RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00023-24 dc/gm
Lugano 5 ottobre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visti i ricorsi del 25 aprile 2000 interposti da
__________,
contro
le decisioni del 19 aprile 2000 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
vista la lettera 11 agosto 2000 della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 10/11 agosto 2000 due nuove decisioni (cfr. Doc. _) con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni degli atti di ricorso e vengono annullate le precedenti decisioni qui impugnate;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque, anche i ricorrenti, con scritto 10 agosto 2000 (cfr. Doc. _), hanno comunicano il ritiro dei ricorsi aderendo alle nuove decisioni della cassa,
rilevato che di conseguenza i gravami sono divenuti privi di oggetto;
decreta 1. le cause sono stralciate dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo