RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00017-18 MB/sc
Lugano 6 novembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 3 aprile 2000 di
__________,
contro
le decisioni del 28 marzo 2000 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. In data 9 febbraio 2000 __________, coniugata con __________ e madre di __________, 1994, __________, 1995 e _________, 1997, ha presentato istanza alla Cassa cantonale per gli assegni familiari tendente all'assegnazione di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia.
Con decisione 28 marzo 2000, con effetto dal 1. febbraio 2000, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha respinto la richiesta di assegno di prima infanzia, adducendo a motivazione il fatto che i redditi superano il fabbisogno e, in particolare, che le spese per manutenzione fabbricati e gli interessi ipotecari sono riconosciuti fino a concorrenza del reddito lordo dell'immobile.
Con una decisione di medesima data l'amministrazione ha respinto anche la domanda di assegno integrativo adducendo le medesime motivazioni.
1.2. Con tempestivo ricorso 3 aprile 2000, pervenuto al TCA il 5 aprile, __________ ha impugnato le decisioni dell’amministrazione, adducendo le seguenti motivazioni:
" (…)
In effetti la decisione non corrisponde alla domanda presentata e precisamente.
- Il salario deve corrispondere al salario effettivo e non calcolare gli ultimi mesi che mio marito ha dovuto fare i picchetti per poter vivere.
- Non siamo d'accordo e non capiamo come avete fatto a calcolare il punto per le spese conseguimento reddito.
- Valore pigione lorda annua sbagliato di conseguenza sbagliati anche interessi ipotecari.
- Avete calcolato un prestito come ipoteca.
- Non troviamo le deduzioni AVS-AI-IPG-AD-LPP.
- Assicurazione vita solo sulla sostanza e nessuna deduzione nelle spese.
- Non sappiamo cosa sono 15'000.-- altri fattori della sostanza.
Per questi motivi e altro chiediamo un appuntamento onde poter discutere ed argomentare la vertenza." (Doc. _)
1.3. La Cassa, con risposta 3 luglio 2000, ha proposto di respingere il gravame, dopo aver preso posizione come segue, sulle censure sollevate dall'assicurata:
" (…)
Giova innanzitutto sapere che la Cassa ha dato alla ricorrente l'occasione di essere sentita. Non è stato possibile un appuntamento presso gli uffici della Cassa perché la signora ____________ , dovendo provvedere a 3 bambini, ne è stata materialmente impedita. In occasione di una telefonata con la quale la ricorrente ci comunicava questo impedimento, le sono state date tutte le informazioni sui meccanismi di calcolo che hanno portato al rifiuto delle prestazioni. In particolare riferimento agli elementi di calcolo contestati si è precisato quanto segue:
a) per il computo del reddito del lavoro e delle spese per il suo conseguimento la Cassa ha ribadito di aver tenuto conto del reddito conseguito nell'intero anno 1999, ammontante a fr. 72'360.‑ e comprensivo anche dei picchetti svolti dal marito della ricorrente. Questo reddito lordo, dedotti i contributi sociali e fr. 8'100.‑ di spese per il suo conseguimento (= importo riconosciuto dal fisco), danno i fr. 56'217.‑ computati dalla Cassa;
b) per il computo del reddito lordo dell'immobile si è tenuto conto, mancando ancora i dati fiscali, del 5 % del valore di stima dell'abitazione dopo averlo ridotto del 30 %, ossia fr. 4725.‑ (5 % di fr. 135'000.‑ per 70/100). Gli interessi ipotecari passivi e le spese di manutenzione possono essere dedotti fino a concorrenza del reddito lordo dell'immobile (cfr. art. 3b cpv. 3 lett. b) I‑PC);
c) l'assicurazione sulla vita può soltanto essere ritenuta per il calcolo della sostanza mentre la legge sulle prestazioni complementari ne esclude la deducibilità del premio;
d) fr. 15'000.‑ riguardano il valore dell'automobile come alla notifica d'imposta 1999/2000: va comunque rilevato che la sostanza intera non influisce il calcolo in quanto completamente azzerata dall'ammontare dei debiti che la gravano." (Doc. _)
1.4. Nessuna delle parti ha trasmesso in causa nuovi mezzi di prova.
Questa Corte ha dal canto suo chiesto alcuni chiarimenti all'Ufficio stima. Le risultanze istruttorie sono state trasmesse alle parti.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è l’assegnazione a __________ di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia a favore dei suoi tre figli.
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che
" Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”.
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 RegLAF).
2.3. L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32 LAF prevede in particolare che:
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, é inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, é computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico minimo é pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio.
Il diritto all'assegno si estingue:
a) alla fine del mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di occupazione superiore al 50%;
b) quando il genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza giornata sull'arco di un giorno;
c) al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età."
Da quanto esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che il calcolo per stabilire al diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
2.4. L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari al minimo per le persone sole, a fr. 14’690, per i coniugi, almeno 22’035 franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’745. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo.
Dal 1999 il fabbisogno è di fr. 14'860, fr. 22'290 rispettivamente fr. 7'830.
Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le
"a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il calcolo della PC e, quindi, dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono
" b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51) e consid. 2.2.
2.5. L'assicurata sostiene in particolare che il reddito da attività lavorativa è stato stabilito tenendo conto solo del salario conseguito negli ultimi mesi, comprensivo delle remunerazioni per i picchetti, censura la mancata deduzione delle spese per il conseguimento del reddito, il valore della pigione lorda e gli interessi ipotecari. Contesta infine la mancata deduzione dei premi sull'assicurazione sulla vita e il computo di fr. 15'000 a titolo di sostanza.
2.6. Per quanto riguarda in primo luogo il reddito lordo da attività lucrativa si rileva che, secondo l'art. 23 OPC AVS-AI, applicabile per analogia alla LAF, di regola, per il calcolo della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui é assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non é subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
In concreto dagli atti emerge che la Cassa, come da lei indicato in risposta (cfr. consid. 1.3), si è correttamente fondata sul reddito conseguito dal marito dell'interessata durante tutto il 1999 e, quindi, non soltanto sulle entrate conseguite nei mesi in cui egli ha eseguito dei picchetti. Del resto dai certificati di salario risulta che i picchetti vengono effettuati dall'assicurato piuttosto regolarmente, in pratica mensilmente.
Non va inoltre dimenticato che in ambito LAF dev'essere tenuto conto integralmente delle entrate degli assicurati, proprio perché il diritto agli assegni integrativi i si fonda sulla situazione finanziaria della famiglia e quindi deve tener conto della situazione finanziaria globale di cui essa beneficia (consid. 2.4 infine).
Da un esame dei certificati di salario del 1999, prodotti agli atti dall'assicurata, risulta che l'ammontare del reddito lordo computato dalla Cassa e indicato anche nella risposta di causa è, quindi, corretto.
Da questo punto di vista la censura sollevata dall'assicurata è infondata.
2.7. Per quanto concerne le spese per il conseguimento del reddito va precisato che per l’art. 3 cpv. 4 lett. a LPC, applicabile alla LAF per il rinvio previsto dalla legge stessa, dal reddito sono dedotte le spese per il suo conseguimento, fino a concorrenza del reddito lordo dell’attività lucrativa.
L’art. 11a OPC precisa inoltre che
" il reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito.”
Secondo la giurisprudenza le spese per il conseguimento del reddito sono costituite dai costi insorti in relazione con l'esercizio di una professione e che sono direttamente legate alla realizzazione del reddito lordo o alla sua conservazione. Le spese che non sono in relazione con il conseguimento di un reddito o che hanno solo un rapporto indiretto con tale realizzazione non sono considerate tali (STFA dell'11 dicembre 1997 in re T. I; DTF 111 V 128; DTF 108 V 221 consid. 3b; RCC 1990 p. 127 consid. 3a).
A titolo di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari dovute al fatto di dover consumare i pasti fuori casa (RCC 1980 p. 138 consid. 3b; 1968 p. 113; A. Rumo Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, p. 52).
Costituiscono spese per il conseguimento del reddito anche i costi per le trasferte (“Fahrspesen”; RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c). A questo titolo possono essere dedotte le spese per l’utilizzo di un mezzo pubblico. I costi di un autoveicolo privato entrano in linea di conto se non vi sono mezzi pubblici a disposizione oppure l’utilizzo non è ammissibile, ad esempio, per la lontananza della prossima fermata (RCC 1980 p. 125, 127, 128 consid. 3c; A. Rumo Jungo, op. cit., p. 52 e 53).
Secondo l'art. 23 OPC AVS-AI succitato, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non é subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Nel Canton Ticino, per accertare la deducibilità delle spese di trasferta l'autorità fiscale si appoggia sul decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 27 ottobre 1998 (RDAT II 1993 no. s6t p. 401).
Secondo l'art. 2 del citato decreto esecutivo
" il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo”
Per l’art. 3 cpv. 1 lett. a
" sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso dei mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva.”
" Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico é a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) é ammessa una deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc, targa di controllo con fondo bianco) e fino a 60 cts. il km per le automobili (cpv. 2)."
" La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 13.-- al giorno o fr. 2800.-- l'anno; cpv. 3)."
Secondo l’art. 4
" sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione é ammessa se il luogo di lavoro é a notevole distanza da quello di domicilio oppure quanto, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti é tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio”.
La deduzione é stabilita come segue:
a) se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa: fr. 13.-- il giorno o fr. 2800.-- l'anno se i pasti di mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa;
b) se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 13.--, vale a dire fr. 26.-- il giorno o fr. 5600.-- l'anno se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno."
(cfr. art. 25 cpv. 1 lett. c LT, RDAT II 1992, no. 12t p. 198).
Oltre alla lunghezza del percorso entrano in considerazione anche altri motivi: per esempio orari irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa breve che non consente il rientro a casa (RDAT II 1992 no. 12t p. 198).
Secondo la prassi della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello la citata deduzione può essere negata solo se la pausa di mezzogiorno é di durata sufficiente da consentire il viaggio di andata e ritorno dal posto di lavoro al domicilio con una sosta di una certa durata per prendere il pasto. La deduzione é negata se il contribuente ha la possibilità di optare per un orario che gli permette di pranzare a casa (RTT 1987 p. 645). Tipico é il caso dei contribuenti che beneficiano dell'orario flessibile e che per motivi personali optano per una breve pausa che non consente loro di rientrare al domicilio per la pausa di mezzogiorno. Una sosta di mezz'ora non é sufficiente.
In genere se le spese di trasferta sono deducibili in ragione della lontananza del posto di lavoro, lo sono anche quelle per il pasto fuori casa, in quanto il criterio per concedere la deduzione per pasti presi fuori casa é identico (Sentenza del TA no. 360 del 22.11.89 in re S.). Se, tuttavia, accordando la deduzione delle spese di trasferta per la pausa di mezzodì, é data la possibilità di avere almeno un'ora per consumare il pasto la deduzione non é concessa (Sentenza del TA no. 47 del 20.2.85).
Infine dev'essere ancora rilevato che sia in ambito LPC che LAF, a titolo di spese per il conseguimento del reddito si possono dedurre le spese supplementari per i pasti fuori casa (RCC 1968 p. 113). Le spese usuali, per contro, dovute al fatto di consumare i pasti fuori casa, sono già comprese nel fabbisogno. Le spese per il vitto, comprese nel fabbisogno minimo, sono in particolare calcolate in virtù dell'art. 11 cpv. 2 OAVS (art. 11 OPC) e sono pari a fr. 8 (STFA dell'11 dicembre 1997 nella causa T.I., P 28/95).
Di conseguenza, poiché l'importo computato a titolo di fabbiso- gno tiene già conto dei pasti consumati dalla famiglia, solo le spese supplementari vanno considerate spese per pasti fuori casa. Queste spese sono di fr. 5.-- al giorno (fr. 13.-- - fr. 8.--).
2.8. In virtù dell'art. 23 OPC AVS AI, per stabilire l'ammontare delle spese per il conseguimento del reddito, si dovrebbe poter far capo a quanto stabilito in sede fiscale, come ha fatto la Cassa.
Dagli atti fiscali relativi al biennio 1999/2000 risulta in particolare che sono state riconosciute spese di trasporto per fr. 8'100 e spese per doppia economia domestica di fr. 2'800.
L'importo di fr. 8'100 è stato riconosciuto anche dalla Cassa di compensazione, non tuttavia l'importo di fr. 2'800, che in ogni caso, ai sensi della giurisprudenza succitata, andrebbe ridotto a fr. 5 giornalieri (consid. 2.7)
Dagli atti risulta però che nel biennio 1997/1998 l'assicurato lavorava a __________, mentre dal 1999 svolge la propria attività lucrativa a __________ presso l'__________.
In simili condizioni la situazione posta alla base del calcolo delle imposte 1999/2000, non coincide con quella esistente nel 1999, che va considerata per il calcolo della LAF.
Su questo punto il ricorso dev'essere accolto e l'incarto rinviato alla Cassa affinché stabilisca l'ammontare delle spese di trasferta. L'amministrazione dovrà in particolare considerare che abitando a __________ e lavorando all'__________ a __________ l'assicurato ben difficilmente potrà far capo ai mezzi pubblici. Pertanto andranno calcolati i chilometri giornalmente percorsi con un mezzo privato (art. 3 cpv. 1 lett. a cpv. 2 del decreto fiscale citato al consid. 2.7).
La Cassa terrà pure conto di spese per i pasti fuori casa - da __________ l'assicurato non può senz'altro ritornare a casa a mezzogiorno - per un importo di fr. 5.-al giorno (cfr. anche STCA del in re Z.Z).
2.9. Per quanto concerne gli oneri sociali, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Cassa ha correttamente dedotto i contributi AVS/AI, AD, LPP, IPG e LAINF, quali premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione (cfr. art. 3b cpv. 3 lett. c LPC citato al consid. 2.4), come si evince dai certificati di salario agli atti (cfr. doc. _ atti amm.).
La censura è quindi respinta.
2.10. Per quanto riguarda il valore della sostanza computabile, secondo l'art. 17 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore dal 1 gennaio 1999, applicabile alla LAF
" La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (cpv. 1)."
" La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari deve essere computata al valore corrente (cpv. 2)."
" In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale é determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non é applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore (cpv. 5)."
" Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale (cpv. 6)."
La modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.
2.11. Se la sostanza immobiliare, come nel caso di specie, serve da abitazione dell'assicurato, fa quindi stato il cpv. 1 dell'art. 17 OPC, secondo cui la sostanza computabile deve essere valutata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
La norma in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare (RCC 1991 pag. 422).
Secondo la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere, di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).
A norma dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti per il valore di stima ufficiale.
Ne consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT I-1993, pag. 232).
Nel caso in esame dagli atti emerge che alla fine del 1999 gli assicurati hanno comprato un immobile sito nel comune di __________, il cui valore di stima è pari a fr. 165'717, ridotto del 30% (doc. _).
A titolo di sostanza immobiliare la Cassa ha computato questo importo, pari a fr. 116'001.90.
Da accertamenti esperiti da questa Corte risulta inoltre che sull'immobile non sono stati fatti lavori di ristrutturazione, come invece sembrava lasciar intendere l'assicurata. Di conseguenza l'importo relativo alla sostanza immobiliare computato dall'amministrazione rimane invariato (X).
2.12. Pure contestato è il reddito della sostanza computato dalla Cassa.
Secondo l'art. 12 OPC AVS-AI il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario è valutato secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio e, se tali criteri non esistono, secondo quelli in materia di imposta federale diretta.
Giusta l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT 1993 II, 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997:
" il valore locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima dei fabbricati. Il tasso (che converte la stima in valore locativo da tassare) è regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Esso è calcolato in funzione dell'obbiettivo di conseguire un valore locativo che si situi mediamente attorno al 70% del valore medio delle pigioni di mercato. Questo metodo di calcolo si applica per determinare il valore locativo delle abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, come pure degli appartamenti in condominio (PPP) e delle case a schiera (PPP orizzontali). Se l'applicazione di questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere al valore delle pigioni di mercato prudenzialmente ridotte (mediamente al 70%) è possibile ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi adeguatamente ridotti, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).
Quando ai fini del valore locativo si fa riferimento al valore delle pigioni di mercato, è tuttavia applicato un valore prudenziale che si situa al 70% circa del valore effettivo della pigione."
Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore verrà stabilito, di massima, nel 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1. gennaio 1991.
Nei comuni in cui la revisione generale delle stime è entrata in vigore prima del 1. gennaio 1991, si applicherà il valore succitato per i fabbricati nuovi la cui stima è entrata in vigore dal 1 gennaio 1991 e il contribuente ha presentato la domanda di ridurre il valore di stima.
Le istruzioni 1999/200 per la determinazione del valore locativo precisano inoltre che
"2.2. per i fabbricati riattati la cui stima, dopo il riattamento, è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha presentato, all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del valore di stima
2.2.1. nel caso in cui il nuovo valore locativo dopo il riattamento è già stato tassato nel periodo fiscale 1997/98 si applica:
- la medesima percentuale di calcolo (5, 6.5 o 7.25%) applicata per la tassazione 1997/98 alla (parte) di stima ufficiale prima del riattamento (parte vecchia del fabbricato)
e
- il 6.25% all'aumento della stima ufficiale ridotto del 30%.
Attenzione: se il calcolo è eseguito in modo corretto ne deve in ogni caso risultare un valore locativo ridotto rispetto a quello tassato nel periodo fiscale 1997/98.
…
2.3. per tutti gli altri fabbricati (sono compresi nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi che non sono stato oggetto di una richiesta di riduzione della stima all'Ufficio stima) si applicano le usuali disposizioni cioè:
- il 7.25 per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.85 o precedentemente;
- il 6.5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore fra il 01.01.86 e il 01.01.89;
- il 5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.90 o successivamente."
Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
2.13. Nel caso in esame il valore di stima dei fabbricati (abitazione e autorimessa, doc. _ atti amm; doc. _), che va posto alla base del calcolo per stabilire il valore locativo dell'immobile, è pari a fr. 144'000, che ridotto del 30% ammonta a fr. 100'800.
Poiché la revisione generale delle stime nel comune di __________ è entrata in vigore il 1. gennaio 1993, la percentuale applicabile secondo la giurisprudenza e le direttive succitate è del 6.25%.
Su questo punto l'incarto va quindi rinviato alla Cassa affinché stabilisca il reddito immobiliare computabile in base ai succitati criteri.
2.14. Controversa è pure la deduzione dell'ammontare degli interessi ipotecari e delle spese per manutenzione fabbricati a cui deve far fronte la famiglia.
In proposito si rileva che, in virtù del rinvio previsto dall’art. 28 LAF, le spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari si considerano fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile (consid. 2.3).
Se, quindi, questo reddito è inferiore alla somma degli interessi ipotecari e delle spese per manutenzione fabbricati, questi costi non possono essere considerati integralmente.
Ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 OPC le spese di manutenzione dei fabbricati sono dedotte in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissata dal Cantone di domicilio.
Per l'art. 30 cpv. 1 LT, in linea di principio vanno riconosciute le spese effettive di manutenzione, gestione e amministrazione sostenute nel biennio di computo. tuttavia, per semplificare l'accertamento e per evitare al contribuente la raccolta e la presentazione della documentazione, è lecito concedere la deduzione forfettaria delle spese (cfr. CDT n° 282 del 30 ottobre 1992 in re J.P., CDT n° 316 del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC del 15 gennaio 1985; Epiney-Colombo RDAT 1991 II p. 310; Rivier, L'imposition du revenu et de la fortune, Ed. Ides et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122).
In base alla circolare n° 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza della CDT, la deduzione forfettaria è del 15% del valore locativo se l'immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell'inizio del periodo fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25%.
2.15. In concreto la Cassa ha computato fr. 3'543 a titolo di interessi ipotecari e fr. 1'182 (pari al 25% del valore locativo considerato dalla Cassa) a titolo di spese per manutezione fabbricati, per un importo totale di fr. 4'725, pari al valore computato quale reddito immobiliare.
Dagli atti non risulta tuttavia se l'immobile è stato costruito da oltre dieci anni oppure no. Di conseguenza non è possibile stabilire l'ammontare preciso delle spese per manutenzione fabbricati computabile.
Lo stesso vale per gli interessi ipotecari il cui ammontare non risulta chiaramente dagli atti.
Per questi motivi su questo punto il ricorso dev'essere accolto e l'incarto rinviato alla Cassa affinché stabilisca l'ammontare delle spese per manutenzione fabbricati e interessi ipotecari tenendo conto di un valore locativo calcolato in base ai criteri indicati da questo TCA al consid. 2.13.
2.16. Per quanto riguarda poi la mancata deduzione dei premi relativi all'assicurazione sulla vita si rileva che essi non possono essere dedotti, in quanto non elencati nella lista esaustiva di spese deducibili prevista all'art. 3b cpv. 3 LPC, a cui rinvia la LAF.
I premi deducibili secondo questa disposizione sono quelli versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, di cui l'assicurazione vita privata non fa parte, essendo un'assicurazione privata.
2.17. Nel ricorso l'assicurata ha pure chiesto un appuntamento per poter discutere ed argomentare la vertenza.
Conformemente alla più recente giurisprudenza del TFA, una domanda di pubblici dibattimenti, secondo l'art. 6 CEDU, deve sussistere in maniera chiara e inequivocabile: se un assicurato presenta ai giudici di prime cure soltanto un'istanza di audizione personale o d'interrogatorio di parte o di testimoni, oppure una domanda d'effettuare un sopralluogo, detti atti costituiscono delle semplice richieste di assunzione di prove, non suscettibili di fondare l'ordinamento di un pubblico dibattimento (SVR 1996 UV Nr. 57 p. 191 consid. 5; SVR 1996 KV Nr. 85 p. 271 consid. 4; RAMI 4-5/1996 p. 160 consid. 4d; STFA non pubbl del 4 giugno 1996 in re V.P. consid. 1b e STFA non ancora pubbl. del 5 febbraio 1996 in re F.).
La pubblicità nei confronti delle parti, contrariamente alla pubblicità nei dibattimenti va al di là della semplice presenza al procedimento e pure della possibilità di cui dispongono le parti di vedersi accordare la parola. Il diritto di essere sentito personalmente è dato solo se la presenza personale o l'audizione orale è d'immediata importanza per la decisione (SVR 1996 UV Nr. 57 p.189).
2.18. Poiché nel caso in esame l'assicurata ha presentato una domanda di audizione personale e questa non è ritenuta necessaria ai fini dell'esito della vertenza, l'istanza dev'essere respinta.
In proposito va rilevato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292).
2.19. In conclusione quindi il ricorso è parzialmente accolto e le decisioni impugnate sono annullate. L'incarto è rinviato alla Cassa affinché si pronunci nuovamente sul diritto all'assegno integrativo e di prima infanzia di __________, con effetto dal 1 febbraio 2000, dopo aver stabilito l'ammontare delle spese per manutenzione fabbricati e degli interessi ipotecari (cfr. consid. 2.16), l'importo delle spese di trasferta (consid. 2.8) e computato a titolo di spese per i pasti fr. 5 giornalieri (consid. 2.8) e di reddito immobiliare calcolato secondo i criteri indicati al consid. 2.13.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi sono parzialmente accolti.
§ Le decisioni impugnate sono annullate.
§§ L'incarto è rinviato alla Cassa affinché, effettuati i necessari accertamenti indicati, si pronunci nuovamente sul diritto all'assegno integrativo e di prima infanzia di __________, con effetto dal 1 febbraio 2000, tenuto conto di quanto indicato al consid. 2.20.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti