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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.09.2000 39.2000.16

September 18, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,756 words·~19 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2000.00016   ZA/DC/sc

Lugano 18 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi

redattore:

Zaccaria Akbas

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 marzo 2000 di

__________, 

contro  

la decisione del 3 marzo 2000 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 3 marzo 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha respinto la domanda di assegno integrativo presentata da __________ argomentando:

"  Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAF il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno integrativo per il figlio, se cumulativamente:

a)   ha la custodia del figlio;

b)   ha il domicilio nel Cantone dal almeno 3 anni;

c)   il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta. Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza nel Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno. In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di dover inoltrare una nuova richiesta (cfr. art. 29 Reg. LAF).

Nel presente caso risulta che risiede nel Canton Ticino solo dal 1. settembre 1998 proveniente dal Canton Zurigo.

La richiesta di assegno integrativo è respinta poiché le condizioni previste dagli articoli citati non sono pertanto adempiute." (Doc. _)

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale così si esprime:

"  (…)

-   la domanda di assegno integrativo è stata respinta poiché io "risiedo" nel Cantone solo dal 1° settembre 1998, per cui la condizione b) non è adempiuta. Ora, mi chiedo se questa legge è così riduttiva da non tener conto del fatto che io sono nata nel Cantone Ticino e nello stesso sono stata domiciliata per più di trent'anni. Ho spostato il mio domicilio nel Canton Zurigo unicamente per motivi famigliari e se non fossi stata costretta, l'avrei certamente evitato. E' possibile che l'articolo 29 Reg. LAF non preveda l'eccezione temporale dell'accumulo degli anni per una persona che è partita ma che è stata domiciliata nel Cantone per un periodo così lungo?

-   mi trovo in questa situazione economicamente difficile da diversi mesi poiché già prima della sentenza di divorzio (avvenuta in settembre 1999) i contributi versati dal mio ex‑marito sommati a quelli del mio salario (di dipendente a tempo parziale) non bastano. Ho due bambini piccoli (di 3 e 5 anni) e sono riuscita a cavarmela per alcuni mesi ma ora sono in difficoltà. Non ho intenzione di ricorrere all'assistenza sociale e spero di trovare un lavoro al più presto. Ho chiesto aiuto come ultima risorsa: ne ho bisogno ora, mentre fra tre anni potrei aver trovato un lavoro che mi permetta di sopravvivere.

-   se la condizione b) (vedi notifica), ossia il "domicilio nel Cantone da almeno 3 anni" è veramente così restrittiva, mi chiedo come mai alcune persone residenti nel cantone quindi straniere, hanno ottenuto l'aiuto che a me viene negato ...

                                                                           Il mio scopo non è quello di fare polemica però trovo profondamente ingiusta una legge che penalizza il/la cittadino/a svizzero/a che ha vissuto e ha avuto il domicilio nel Cantone per un lasso di tempo considerevole se non per quasi tutta la vita, che lascia questo Cantone (anche solo per tre mesi) per motivi famigliari o di lavoro è che al suo rientro perde ogni speranza di aiuto e questo per tre anni di seguito. Anche il buon senso direbbe che una legge del genere è sicuramente asociale se non assurda." (Doc. _)

                               1.3.   Nella sua risposta del 15 maggio 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari propone di respingere il ricorso e osserva:

"  (…)

In sede ricorsuale la Cassa ha chiesto alla ricorrente per quanto tempo aveva trasferito il proprio domicilio nel Canton Zurigo. La risposta fu che il domicilio ad __________ nel Canton Zurigo durò dal 1. ottobre 1996 al 31 agosto 1998.

Da quanto precede risulta che il domicilio nel Canton Ticino è stato interrotto per quasi 2 anni e che in questo periodo la ricorrente viveva con suo marito e con i figli in Svizzera interna. La ricostituzione del domicilio nel Canton Ticino dal 1. settembre 1998 è dovuta alla separazione intervenuta nella coppia, poi sfociata nel divorzio del 7 settembre 1999.

Visto quanto precede la Cassa chiede quindi a codesto lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso non essendo chiaramente adempiuta la condizione prevista dall'articolo 24 cpv. 1 lett. b) LAF." (Doc. _)

                               1.4.   Con scritto 16 giugno 2000 questo TCA ha chiesto all'assicurata di indicare i motivi per cui ha trasferito per un certo periodo il suo domicilio nel Canton Zurigo:

"  Rispondo volentieri alla sua lettera del 16 giugno scorso, e le confermo che ho rinunciato al mio domicilio in Ticino poiché ho seguito mio marito a __________, città nella quale aveva da poco trovato lavoro. A quell'epoca (settembre 1996) io non esercitavo nessuna attività lavorativa e quindi ho dovuto trasferire il mio domicilio a __________. Non credo avessi altra scelta purtroppo." (Doc. _)

                                         in diritto

                               2.1.   Il 1° luglio 1997 sono entrate in vigore alcune norme della nuova Legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF) dell'11 giugno 1996 e fra queste gli articoli da 24 a 37 che regolano l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia.

L'art. 24 LAF fissa le condizioni per poter beneficiare dell'assegno  integrativo e stabilisce quanto segue:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

  a) ha la custodia del figlio;

  b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale            assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è       inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni                                complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         Il Regolamento della legge sugli assegni di famiglia (Reg. LAF),  adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede all'art. 28 cpv. 1 che "è considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente".

                                         Il cpv. 2 dell'art. 28 Reg. LAF precisa poi che "si considera domiciliato il titolare del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in possesso del permesso di domicilio (permesso C)".

                                         In diverse sentenze (cfr. per tutte la STCA del 5 marzo 1998 nella causa E. e Z.B. pubblicata in RDAT II-1998 pag. 28 seg.) questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che il cpv. 2 dell'art. 28 Reg. LAF nella misura in cui definisce il concetto di domicilio degli assicurati stranieri con riferimento al permesso di polizia (di tipo C) è contrario alla legge.

                                         L'art. 29 del Reg. LAF stabilisce che:

"  Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.

  Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno.

  In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta."

                                         L'art. 30 del Reg. LAF stabilisce che:

"  Il diritto corrente all'assegno integrativo non decade in caso di soggiorno all'estero per un periodo non superiore ai tre mesi sull'arco di un anno, in particolare per infortunio, malattia o visite.

L'anno inizia a decorrere dalla prima assenza.

Il diritto corrente all'assegno integrativo non decade in caso di soggiorno in altro Cantone per malattia, infortunio, servizio militare o servizio civile."

                               2.2.   Nella presente fattispecie, non è contestato che la ricorrente è domiciliata nel Cantone ai sensi degli art. 24 cpv. 1 lett. b e 31 lett. a LAF (1a condizione).

                                    Per poter adempiere il presupposto di questi articoli l’assicurata deve tuttavia anche avere avuto la residenza abituale in Ticino durante i tre anni precedenti la domanda di assegno.

                                     Infatti, come si è visto (cfr. consid. 2.2.), il titolare del diritto deve dimostrare "di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta" (art. 29 cpv. 1 Reg. LAF).

                                    Il domicilio "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi" (art. 29 cpv. 2 Reg. LAF).

                                    A proposito di questo termine di tre mesi va ricordato che, ad esempio, in materia di prestazioni complementari sull'AVS/AI, secondo la giurisprudenza, per determinare la durata di un soggiorno all'estero che non interrompe il termine legale di dieci  anni (termine di attesa, cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a LPC e RDAT II-1998 pag. 37), sono determinanti, se del caso, le regole relative al diritto di assicurati stranieri a rendite straordinarie dell'AVS/AI, contenute nelle Convenzioni internazionali (RCC 1985, pag. 135 consid. 3a).

                                     Si considera che il termine di attesa di dieci anni (precedentemente: quindici anni) per gli stranieri e quello di cinque anni per i rifugiati e gli apolidi è stato interrotto quando l'interessato lascia la Svizzera per più di tre mesi; sono riservati i casi di superamento di questa durata per malattia o per altre ragioni di forza maggiore (cfr. DTF 110 V 172 consid. 3a con rinvii, RCC 1985 pag. 136 consid. 3b; RDAT II 1993 pag. 185seg; RCC 1992 pag. 38 consid. 2a; RCC 1986 pag. 431 consid. 5a; RCC 1982 pag. 404 consid. 3a).

                               2.3.   Il Tribunale federale, in una sentenza dell'11 dicembre 1995 pubblicata in RDAT II 1996 pag. 237, ha negato che esistessero motivi atti a giustificare un'interruzione della dimora in Svizzera superiore ai tre mesi nel caso di un'assicurata che si era recata in Italia in due occasioni, ogni volta durante due anni, per assistere la madre malata.

                                     La nostra Massima istanza si è al proposito così espressa:

"  L'Ufficio ricorrente contesta il parere dell'autorità giudiziaria cantonale.

  Ricordato che, secondo la giurisprudenza, il soggiorno all'estero di un assicurato domiciliato in Svizzera non comporta l'estinzione del diritto alla prestazione se la necessità di un trattamento medico ha motivato la scelta del luogo di soggiorno (DTF 110 V 173 consid. 3b con rinvii), ha assunto che deve però trattarsi di un caso di forza maggiore, presupposto che non può essere ammesso nella presente fattispecie.

  Il parere dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è pertinente. Infatti, come risulta dalla summenzionata sentenza, per non essere interruttivo del periodo di dimora nella Svizzera, un soggiorno all'estero di oltre tre mesi deve, almeno dal profilo dell'imprevedibilità e delle sue conseguenze, essere paragonabile a un caso di forza maggiore. Ora, tale requisito non è dato in concreto. Inoltre, come rileva il ricorrente, in un caso analogo alla vertenza in esame, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di giudicare che l'esistenza di un caso di forza maggiore doveva essere negato nei confronti di un assicurato jugoslavo che motivava la sua assenza prolungata dalla Svizzera invocando le cure da prestare alla madre infortunata (sentenza inedita 4 gennaio 1995 in re L.). Orbene, se la dimora ininterrotta per 15 anni è stata negata laddove la convenzione vigente tra la Svizzera e la Jugoslavia contempla esplicitamente l'eccezione della forza maggiore ai fini dell'ammissione di un periodo di assenza dalla Svizzera superiore a tre mesi (art. 9 del protocollo finale della Convenzione jugoslavo-svizzera), una soluzione più liberale non è certo ammissibile nell'ambito del disciplinamento convenzionale italo-svizzero, il quale non prevede simile eccezione (art. 10 del protocollo finale della Convenzione italo-svizzera)." (pag. 237-238)

                                         In un'altra sentenza del 19 aprile 1999 nella causa J.M., non pubblicata (P. 44/97), il TFA ha pure negato l'esistenza di motivi di forza maggiore, argomentando:

"  Nella fattispecie, si tratta di accertare se l'assenza dell'assicurato dalla Svizzera, dal gennaio al dicembre del 1991, sia stata interruttiva del periodo di 15 anni che - come s'è visto - secondo legge deve essere ininterrotto perchè possano essere riconosciute prestazioni complementari.

  In sostanza la lite verte solo sulla questione a sapere se nelle condizioni psichiche dell'interessato a seguito della separazione dalla moglie potesse essere ravvisata una situazione di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza ricordata in precedenza.

  b) Ora, il giudizio cantonale, ai cui motivi può essere fatto riferimento, deve essere confermato.

  Se in effetti dagli atti emerge che il ricorrente si è trovato all'epoca in questione in una situazione psichica particolare, non sono comunque dati i requisiti della forza maggiore. A prescindere dal tema di sapere se si sia effettivamente trattato di malattia, è lecito affermare che non ci si trovi al cospetto di una situazione richiedente una permanenza in Francia. L'assicurato si è recato in quel paese per trovare presso famigliari quel sostegno che non trovava in Svizzera. Da simile ricerca di appoggi in Patria dev'essere dedotta la volontà dell'interessato, per quel limitato periodo, di trasferire il centro dei propri interessi, il semplice legame con il figlio in Ticino nulla mutando al riguardo.

  Per quel che concerne poi il particolare argomento secondo cui l'assicurato non sarebbe rimasto in Svizzera perchè le cure richieste non sarebbero state prese a carico dall'assicurazione contro le malattie, esso non è di rilievo. In questa circostanza si ravvisa semmai un elemento indicante che non si è trattato di una situazione seria o comunque d'urgenza, elemento corroborante pertanto l'inadempimento dei requisiti della forza maggiore."

                               2.4.   Oltre all'art. 29 Reg. LAF, già citato, va ricordato che, secondo l'art. 30 cpv. 1 Reg. LAF, "il diritto corrente all'assegno integrativo non decade in caso di soggiorno all'estero per un periodo non superiore ai tre mesi sull'arco di un anno, in particolare per infortunio, malattia o visite". L'anno inizia a decorrere dalla prima assenza (art. 30 cpv. 2 LAF). Il cpv. 3 dell'art. 30 Reg. LAF precisa poi che "il diritto corrente all'assegno integrativo non decade in caso di soggiorno in altro Cantone per malattia, infortunio, servizio militare o servizio civile".

                                         Il TCA ha stabilito che il periodo di carenza di tre anni, ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, non si considera interrotto anche nel caso in cui lo spostamento del domicilio o della residenza effettiva per più di tre mesi in un anno è provocato da motivi di forza maggiore (D. Cattaneo, La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti, in "Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio", RDAT I -2000, pag. 130 e segg (131)).

                                         Questo criterio, ripreso dalla giurisprudenza del TFA in materia di prestazioni complementari e di rendite straordinarie dell'AVS (cfr. D. Cattaneo, op. cit., in RDAT I - 2000, sentenze citate alla nota 47, pag. 131), è stato ad esempio riconosciuto nel caso di assicurate che si sono assentate dal Ticino per cercare di ricostituire un legame con il padre del loro figlio (cfr. STCA del 9 marzo 1998 nella causa J.W. e STCA del 9 marzo 1998 nella causa PC non pubblicate, entrambe menzionate in D. Cattaneo, op. cit., RDAT I -2000, pag. 131) o nel caso di una famiglia assente dal Ticino per complessivi 8 mesi in quanto il marito aveva trovato un impiego fuori Cantone (cfr. STCA dell'8 febbraio 2000 nella causa S e NP non pubblicata, citata in RDAT I - 2000, pag. 131).

                                         In quest'ultimo caso il TCA ha in particolare rilevato:

"  Nel caso concreto risulta dagli atti che S. P. ha risieduto ad Olten dal 1° ottobre 1996 al 31 maggio 1997.

Successivamente è rientrata in Ticino, dove aveva sempre vissuto (cfr. doc. _).

La famiglia P. ha deciso di trasferire il proprio domicilio civile (cfr. consid. 2.3 e la sentenza commentata in PJA 1999 pag. 611 seg.) a Olten in quel periodo, dove peraltro il marito lavorava rientrando settimanalmente al in Ticino, anche a seguito della nascita della figlia il 16 aprile 1996 (cfr. doc. _).

La famiglia P. è dunque stata sempre domiciliata ed ha risieduto effettivamente in Ticino salvo gli otto mesi durante i quali si è trasferita nel Canton Soletta per ragioni di lavoro del marito.

In simili condizioni, visto il motivo addotto per il trasferimento fuori Cantone e ritenuto inoltre che, secondo gli art. 29 cpv. 2 e 46 cpv. 2 Reg. LAF, "il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi sull'arco di un anno" (in questo caso 3 mesi nel 1996 e 3 mesi nel 1997), questo Tribunale ritiene che sarebbe eccessivamente rigoroso negare alla famiglia il diritto agli assegni solo per i due mesi supplementari di interruzione del domicilio, per di più con valide giustificazioni.

Il presupposto degli art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF nel caso concreto è dunque realizzato.

Gli atti vanno così ritrasmessi all'amministrazione affinché esamini gli altri presupposti per il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia."

                                         Il criterio della forza maggiore non è stato invece ammesso nel caso di un assicurato che si era trasferito in un altro Cantone a seguito di divergenze con i suoi genitori (cfr. RDAT II-1998 pag. 50-51) o trattandosi di assicurate che sono rientrate in Ticino dopo aver divorziato dal coniuge, lasciando il Cantone nel quale avevano trasferito il domicilio al momento del matrimonio (cfr. STCA del 5 luglio 1999 nella causa C.D.-L. e STCA del 21 gennaio 2000 nella causa J.M. non pubblicate, entrambe citate in D. Cattaneo, op. cit., RDAT I - 2000 pag. 131).

                                         Più precisamente il TCA si è così espresso:

"  Nel caso concreto  J. M. ha trasferito il proprio domicilio civile nel Canton Vaud dal mese di luglio 1997 fino al mese di gennaio 1999 (cfr.  doc. _,consid. 2.3 e la sentenza commentata in PSA 1999 pag. 611 seg.).

Essa non adempie il presupposto di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino, prima della domanda.

L’assicurata ha infatti  interrotto il periodo di carenza di tre anni per più di tre mesi (cfr. art. 42 cpv. 2 Reg. LAF).

D'altra parte, i motivi invocati dalla ricorrente (cfr. consid. 1.4.) non possono essere ritenuti di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3.), visto che essa si è trasferita nel Canton Vaud  con il marito e  padre di sua figlia (nata nel maggio 1997 ).

Ora, secondo le disposizioni del Reg. LAF citate (cfr. consid. 2.2.), in caso di interruzione, rispettivamente in caso di decadenza del diritto all'assegno, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta.

Il nuovo periodo di carenza di tre anni ha iniziato a decorrere nel gennaio  1999  e non era dunque ancora trascorso al momento della  presentazione della domanda.

In simili condizioni le decisioni della Cassa cantonale con le quali è stato rifiutato all'assicurata il diritto all'assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia devono essere  confermate.

(cfr. STCA del 21 gennaio 2000 J. M., consid. 2.5., non pubblicata)

                               2.5.   Riguardo alle nozioni di domicilio e di residenza abituale, in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa S.G., non pubblicata (39.98.109-110) il TCA ha precisato:

"  Nella presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF.

  Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.

  Infatti, da una parte, vista la durata del soggiorno in Francia dell'assicurata per motivi di studio e considerato che essa vive a Parigi con il suo compagno e sua figlia ed ha quindi in quella città il centro dei suoi interessi familiari, si può ritenere che essa abbia costituito il suo domicilio civile in Francia (cfr., per un caso analogo, proprio in materia di assegni familiari RVJ 1999 pag. 108-100).

  Inoltre e soprattutto, anche volendo ammettere per ipotesi, che S. G. è tuttora domiciliata in Ticino, comunque l'assicurata non vi risiede effettivamente (cfr. STFA del 30 settembre 1998 nella causa S.P., H 144/97) per ben 8 mesi all’anno ogni anno. Questa assenza dal nostro Cantone è di gran lunga superiore rispetto a quella ammessa dall’art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo cui il domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi".

  Non esistono del resto in concreto motivi di forza maggiore atti a giustificare un'interruzione superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella causa J.M., P 44/97).

  A regione la Cassa ha quindi rifiutato all'assicurata l'assegno integrativo.

  Anche l’assegno di prima infanzia è stato giustamente rifiutato dall’amministrazione, visto che secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere ottenere questa prestazione, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni."

                               2.6.   Nel caso concreto __________ ha trasferito il proprio  domicilio civile nel Canton Zurigo dal mese di ottobre 1996 fino al mese di agosto 1998 (cfr. doc. _,consid. 2.3 e la sentenza commentata in PJA 1999 pag. 611 seg.).

                                         Essa non adempie il presupposto di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino, prima della domanda.

                                         L’assicurata ha infatti  interrotto il periodo di carenza di tre anni per più di tre mesi (cfr. art. 42 cpv. 2 Reg. LAF).

                                         D'altra parte, i motivi invocati dalla ricorrente (cfr. consid. 1.2. e 1.4) non possono essere ritenuti di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3., 2.4., 2.5.), visto che essa si è trasferita nel Canton Zurigo con il marito e padre dei suoi due figli (nati nel febbraio 1995 e ottobre 1996).

                                         Ora, secondo le disposizioni del Reg. LAF citate (cfr. consid. 2.1, 2.2. e 2.4), in caso di interruzione, l'assicurato deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta.

                                         Il nuovo periodo di carenza di tre anni ha così iniziato a decorrere nel settembre 1998 e non era dunque ancora trascorso al momento della  presentazione della domanda.

                                         In simili condizioni le decisioni della Cassa cantonale con le quali è stato rifiutato all'assicurata il diritto all'assegno deve essere confermata.

Sta al legislatore, se ritiene opportuno, trovare una diversa soluzione riguardo al periodo di carenza, per le persone come l'assicurata, da sempre domiciliate in Ticino ed assentatesi dal Cantone durante alcuni anni per motivi familiari (consid. 1.3 e RDAT II-1998 pag. 43-48 sulle ragione che hanno portato il Gran Consiglio a introdurre un periodo di carenza di tre anni).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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