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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.05.2026 38.2025.68

May 4, 2026·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,910 words·~45 min·2

Summary

A torto URC sospeso A. (10 gg) causa consegna tardiva, il 7.9.25, delle ricerche di lavoro di 8/25. Non merita approfond. questione se durante gg esenti da controllo A. debba o meno ossequiare term. di consegna (26 cpv. 2 OADI). In casu viol. dt alla consulenza (27 cpv.2 LPGA) + tutela BF

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 38.2025.68   cl/rs/gm

Lugano 4 maggio 2026     

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 novembre 2025 di

RI1, ______  

contro  

la decisione su opposizione del 8 ottobre 2025 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, ______     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  Con decisione del 17 settembre 2025 l’Ufficio regionale di collocamento di ______ (in seguito: URC) ha sospeso RI1, annunciatosi per il collocamento il 13 dicembre 2024 (primo termine quadro per la riscossione di prestazioni; cfr. doc., 10), per dieci giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, ritenendo tardiva la consegna, avvenuta domenica 7 settembre 2025, delle ricerche di lavoro relative al periodo di controllo di agosto 2025 e considerando che si trattava della “seconda volta che le ricerche sono state consegnate tardivamente” (cfr. doc. 131-132).

                                  In particolare l’amministrazione ha precisato che “le ricerche di lavoro in caso di vacanze programmate e comunicate all’assicurazione disoccupazione devono essere registrate prima della partenza, affinché possano essere notificate all’ufficio regionale di collocamento nei termini legali” (cfr. doc. 132).

                          1.2.  RI1 ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti e mediante opposizione ha fatto valere le seguenti argomentazioni:

" (…) come comunicato per mail alla mia consulente ______ ho richiesto il beneficio delle vacanze dal 22 agosto fino al 5 settembre.

La mail di conferma non riporta che avrei dovuto inviare le ricerche prima di esercitare il diritto alle vacanze e, in assenza di chiari dettami giuridici che indichino il contrario, ho ritenuto in buona fede di essere nel giusto.

La giurisprudenza cantonale (…) conferma che l’invio tardivo non comporta automaticamente sospensioni, ma va valutato caso per caso con possibilità di riduzione al minimo in presenza di attenuanti.” (cfr. doc. 130).

                          1.3.  Con decisione su opposizione dell’8 ottobre 2025 l’URC ha confermato il proprio provvedimento del 17 settembre 2025, rilevando:

" (…)

3. Abbiamo emesso una richiesta di giustificazione in data 11.09.2025 per ricerche di lavoro tardive per il mese di agosto 2025. In risposta l’assicurato ha riferito: “sono stato in vacanza fino al 5 settembre. Le ricerche sono state inserite durante il weekend affinché il primo lunedì fossero a disposizione (…)”.

L’assicurato nell’opposizione del 23 settembre 2025 riferisce: “come comunicato per mail alla mia consulente ______ ho richiesto il beneficio delle vacanze dal 22 agosto fino al 5 settembre. La mail di conferma non riporta che avrei dovuto inviare le ricerche prima di esercitare il diritto alle vacanze e, in assenza di chiari dettami giuridici che indicano il contrario, ho ritenuto in base fede di essere nel giusto. La giurisprudenza cantonale (Tribunale cantonale delle assicurazioni, cause 2021 e 2022) conferma che l’invio tardivo non comporta automaticamente sospensioni, ma va valutato caso per caso con possibilità di riduzione al minimo in presenza di attenuanti”.

Come giustamente indicato dall’assicurato non vi sono indicazioni in merito al tema sollevato nella legge proprio perché non vi sono eccezioni in merito. I giorni esenti dall’obbligo di controllo non esonerano dall’obbligo di inoltrare le ricerche di lavoro all’amministrazione, per ogni periodo di controllo, al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se questo termine non viene rispettato, in assenza di una valida giustificazione, le ricerche di lavoro prodotte tardivamente non possono più essere prese in considerazione (OADI art. 26 cpv. 2).

Il termine di consegna è indicato in tutti i formulati “prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” consegnati dall’assicurato dall’inizio del periodo di disoccupazione.

La direttiva SECO ID B262 indica: “Durante i giorni esenti dall’obbligo di controllo l’assicurato non deve necessariamente essere idoneo al collocamento ed effettuare ricerche di lavoro, ma deve adempiere agli altri presupposti da cui dipende il diritto all’indennità”.

Nel presente caso l’assicurato doveva inviare le ricerche di lavoro prima del periodo di vacanza al fine di ottemperare l’art. 26 cpv. 2 OADI.

Abbiamo verificato la data di registrazione delle ricerche nella Job Room rilevata dai formulari “prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro” (…) l’assicurato registra prevalentemente tutte le ricerche di lavoro negli ultimi giorni a ridosso del termine legale di consegna.

La piattaforma Job-Room, tramite una registrazione regolare (giornaliera o settimanale) delle ricerche di lavoro, raccoglie le informazioni e genera il formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” inviandolo automaticamente all’URC entro il termine di legge. La piattaforma Job Room è molto intuitiva e molto utile al fine di evitare ritardi nella consegna delle ricerche di lavoro.

È stata applicata la sanzione minima per questa fattispecie secondo la direttiva LADI ID / D79:

prove della ricerca di lavoro durante il periodo di controllo inoltrate oltre il termine:

1° invio oltre il termine                                     5-9 giorni

2° invio oltre il termine                                     10-19 giorni

3° invio oltre il termine: rinvio al servizio cantonale per decisione

La riduzione per giurisprudenza invocata dall’assicurato non è applicabile nel presente caso poiché si tratta della seconda consegna tardiva delle ricerche di lavoro.” (cfr. doc. A1)

                          1.4.  Con tempestivo ricorso RI1 impugna la decisione su opposizione resa nei suoi confronti chiedendo, in via principale, “l’annullamento della sanzione” e, in via subordinata, “una riduzione della sanzione a 3 giorni, in applicazione del principio di proporzionalità”.

                                  In particolare, il ricorrente sottolinea quanto segue:

" (…)

I fatti:

·        In data 11 agosto ho annunciato alla mia consulente URC (…) un periodo di vacanza dal 22 agosto al 5 settembre.

·        Tale periodo è stato confermato via e-mail (…) Nella comunicazione non era menzionata alcuna condizione particolare né l’obbligo di inviare anticipatamente le ricerche di lavoro.

·        Al mio rientro, ho inoltrato le ricerche di lavoro nella piena buona fede, ritenendo corretto il mio comportamento. Alla richiesta di chiarimenti da parte dell’URC, la mia risposta è stata semplicemente che mi trovavo in vacanza.

·        Secondo le Direttive LADI, le ricerche devono essere inoltrate entro il 5 del mese successivo, o, qualora il 5 cada in un giorno non lavorativo, il primo giorno lavorativo seguente. Nel mio caso la scadenza cadeva lunedì 8 settembre. Le ricerche sono state inviate entro tale termine.

La controversia:

·        L’URC ha considerato a posteriori i miei giorni come “giorni esenti da controllo” invece che “vacanza”, sebbene la vacanza fosse stata regolarmente annunciata e approvata.

·        La differenza non è marginale: i giorni di vacanza sono un diritto previsto dalla legge e hanno finalità diverse rispetto ai giorni esenti da controllo, che si riferiscono a eventi quali corsi di formazione o altre esigenze particolari.

·        L’URC ha inoltre fatto riferimento al fatto che i miei invii sarebbero “vicino alla scadenza”. Tale elemento non ha alcun valore giuridico; l’invio entro il termine legale è pienamente conforme agli obblighi. Non si può fondare una sanzione sull’utilizzo dell’ultimo giorno disponibile, né tanto meno trarne conseguenze di tipo “profilatorio” sull’assicurato.

Aspetti tecnici:

·        Sul portale Job-Room non è tecnicamente possibile inoltrare le ricerche prima del 27 del mese. Ne consegue che la pretesa dell’URC di un invio anticipato, prima della mia partenza per le vacanze, non trova alcun fondamento tecnico né normativo.” (cfr. doc. I).                            

                          1.5.  Nella propria risposta di causa l’URC chiede la reiezione del ricorso, facendo in particolare valere, in aggiunta a quanto già indicato nella decisione su opposizione, quanto segue:

" (…) nella decisione su opposizione non è stato indicato che si possano inviare le ricerche prima del 27 del mese bensì abbiamo segnalato di registrarle durante il mese nell’applicativo in modo che l’invio avvenga automaticamente.

Vi sono inoltre altre modalità per la consegna delle ricerche: depositando il formulario cartaceo nell’apposita buca delle lettere URC o inviando per posta. (…) Il formulario è reperibile al seguente sito internet: https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/formulare/formulare-fuer-arbeitslose.html (...)” (cfr. doc. III)

                          1.6.  Con replica del 17 novembre 2025 RI1 osserva:

" (…) non mi è mai stato spiegato che, anche durante il periodo di vacanza, avrei dovuto rispettare la scadenza del 5 settembre per la consegna delle ricerche di lavoro, né ho mai ricevuto materiale informativo chiaro che richiamasse la direttiva SECO ID B262 e gli obblighi che l’URC di ______ ritiene di desumervi.

Prima del 14 novembre, giorno in cui ho ritirato per raccomandata la risposta dell’URC destinata alla mia replica, ignoravo persino l’esistenza di tale direttiva. Un documento di oltre 300 pagine rivolto agli operatori e non agli assicurati. Pretendere che ne fossi a conoscenza appare irragionevole, anche se ciò non avrebbe comunque modificato l’interpretazione che ne avrei dato.

Nei diversi formulari destinati agli assicurati si fa esclusivamente riferimento a “vacanza”, intendendole come ferie e dunque come giorni feriali non soggetti ad obblighi da parte dell’assicurato. Da qui ho dedotto che, qualora il giorno 5 cadesse durante tali ferie, l’inoltro delle ricerche dovesse avvenire il primo giorno lavorativo disponibile.

La normativa parla invece di “giorni esenti dall’obbligo di controllo”. Pur essendo una terminologia diversa, essa è, a mio avviso, abbastanza chiara: ci si riferisce ai giorni in cui normalmente esiste un obbligo di controllo – come i colloqui con la consulente, le misure relative al mercato del lavoro o la consegna delle ricerche – dai quali l’assicurato viene temporaneamente esentato. Se così non fosse, il significato stesso dell’espressione “giorni esenti dall’obbligo di controllo” risulterebbe svuotato, con una conseguente carenza di trasparenza in contrato con i principi di buona amministrazione.

Al mio rientro dalle vacanze, l’esenzione è naturalmente decaduta e ho adempiuto a tutti gli obblighi come di consueto. Ho anzi trasmesso le ricerche già durante il weekend, senza attendere il lunedì successivo.

Se l’URC avesse ritenuto necessario ricevere le mie ricerche entro il 21 agosto, sarebbe stato ragionevole che me lo comunicasse espressamente, anche in considerazione della mia chiara indicazione relativa al periodo di vacanza e all’interpretazione da me manifestata circa la nozione di “vacanza” e di “giorni esenti dall’obbligo di controllo”.

Ritengo pertanto che la sanzione imposta non tenga adeguatamente conto della mia buona fede, della mia comunicazione preventiva e della mia assenza pianificata, e sia invece frutto di una interpretazione eccessivamente estensiva di una direttiva tecnica dall’applicazione non trasparente. (…)” (cfr. doc. V)

                          1.7. Con osservazioni del 20 novembre 2025 – trasmesse al ricorrente il giorno seguente (cfr. doc. VIII) – l’URC si è limitato a rilevare che “in base alle argomentazioni addotte” in sede di replica da RI1 “non sussistono nuovi elementi rilevanti tali da modificare la (…) decisione” resa nei confronti del medesimo (cfr. doc. VII).

considerato                 in diritto

                          2.1.  Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione, o meno, sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per dieci giorni a causa della consegna tardiva delle ricerche di lavoro del mese di agosto 2025.

                          2.2.  Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                  Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STF C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).

                                  Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                  L’art. 26 cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

                                  La LADI ha, quindi, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                  L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021, 8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003 consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

                                  Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_675/2018 del 31 ottobre 2019 consid. 2.1.; STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_194/2013 del 26 settembre 2013 consid. 2; STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STF C 221/02 del 3 agosto 2003).

                                  L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).

                          2.3.  Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                  La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

                                  La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).

                                  In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                  Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa, in relazione alle prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine, prevede una sanzione da 5 a 9 giorni per il primo invio oltre il termine, da 10 a 19 giorni per il secondo invio oltre il termine e il rinvio al servizio cantonale per decisione a seguito del terzo invio oltre il termine (cfr. SECO, Prassi LADI ID p.to D79/1.E).

                                  Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                  Anche il Tribunale federale delle assicurazioni ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_651/2022 del 18 luglio 2023 consid. 5.2.2.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; 5.5., pubblicata in DLA 2023 N. 7 pag. 197; STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019; STF 8C_758/2017 del 19 ottobre 2018; STF C 10/05 del 25 aprile 2005; STF C 210/04 del 10 dicembre 2004; STF C 275/02 del 2 maggio 2003; STF C 286/02 del 3 luglio 2003; STF C 280/01 del 23 gennaio 2003; STF C 338/01 del 6 agosto 2002).

                          2.4.  Nel caso concreto con decisione del 17 settembre 2025 l’URC ha sospeso l’assicurato per dieci giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, ritenendo che il medesimo non abbia consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di agosto 2025 entro il termine legale contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.2.) senza alcuna valida giustificazione.

                                  In una sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che l’art. 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:

" (…) Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge.

In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"

                                  Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012, ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge.

                                  In quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata inflitta dall'amministrazione, argomentando:

" (…) La juridiction cantonale a considéré que l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011. Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition - une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août 2011. De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011 (pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier 2011).

4.

4.1 L'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2 OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être déterminé avec certitude.

4.2 En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no 48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).

4.3 L'ensemble des éléments retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.

4.4 Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de l'intéressé. (…)"

                                  Con sentenza 8C_601/2012 del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la conformità dell’art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.

                                  L’Alta Corte ha precisato che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena di essere sanzionato).

                                  Inoltre il TF ha deciso che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.

                                  In proposito cfr. anche STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2. e STF 8C_555/2017 del 13 settembre 2017.

                                  In un giudizio 8C_747/2018 del 20 marzo 2019 l’Alta Corte ha annullato una sentenza della Corte delle assicurazioni sociali del Canton Vaud con la quale aveva ridotto la sospensione di 10 giorni causa della consegna tardiva di ricerche di lavoro a 5 giorni, in quanto, da un lato, gli sforzi intrapresi erano comunque sufficienti qualitativamente e quantitativamente, dall’altro, l’assicurato aveva seguito una formazione linguistica per migliorare il suo profilo.

                                  Il TF, al riguardo, ha evidenziato che tali ragioni non costituiscono dei criteri pertinenti di valutazione della gravità della colpa al fine di determinare la durata della sanzione e ha osservato che del resto la sospensione di 10 giorni applicata dall’amministrazione corrisponde alla sanzione minima prevista dalla tabella della SECO per gli assicurati che per la seconda volta non hanno effettuato ricerche durante un periodo di controllo o hanno consegnato in ritardo le stesse.

                                  In una recente sentenza 8C_483/2025 dell’11 dicembre 2025 ai consid. 3.1. e 3.2. il Tribunale federale, accogliendo il ricorso dell’Ufficio del lavoro del Cantone Zurigo inoltrato contro la riduzione da sette a cinque giorni di due sospensioni ex art. 30 cpv. 1 lett. c LADI a causa della consegna delle ricerche di impiego di luglio, rispettivamente di agosto 2024 avvenuta soltanto il 12 settembre 2024, ha ricordato, menzionando la STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023, peraltro pubblicata in DLA 2023 N. 7 pag. 197, che le ricerche di lavoro, allorché vengono consegnate tardivamente senza giustificati motivi, non possono più essere prese in considerazione. L’aspetto quantitativo e qualitativo delle stesse si rivela, pertanto ininfluente.

                                  Cfr. pure STF 8C_270/2025 del 12 gennaio 2026 consid. 4.2.; STF 8C_658/2023 del 3 novembre 2023; STF 8C_651/2022 del 18 luglio 2023, pubblicata in SVR 2024 ALV N. 2 pag. 5; STF 8C_651/2022 del 18 luglio 2023.

                          2.5.  Nella presente evenienza le ricerche d’impiego relative al periodo di controllo del mese di agosto 2025, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte da RI1 all’amministrazione al più tardi entro venerdì 5 settembre 2025 (cfr. consid. 2.2.).

                                  Egli vi ha, invece, provveduto, mediante registrazione sul portale Job-Room, domenica 7 settembre 2025 (cfr. doc. 76-77).

                                  L’assicurato, il 12 settembre 2025, dando seguito alla Richiesta di giustificazione dell’11 settembre precedente trasmessagli dall’URC (cfr. doc. 136), ha indicato di essere “stato in vacanza fino al 5 settembre” e che “le ricerche sono state inserite il weekend affinché il primo lunedì fossero a disposizione” (cfr. doc. 134).

                                  Con decisione del 17 settembre 2025 l’URC ha sospeso l’assicurato dal diritto alle prestazioni LADI per dieci giorni a causa dell’inoltro tardivo delle ricerche di lavoro inerenti il periodo di controllo di agosto 2025 (cfr. doc. 131-132; consid. 1.1.).

                                  In sede di opposizione RI1 ha, come visto (cfr. consid. 1.2.), indicato, in particolare, che, nell’accordargli per mail il diritto alle vacanze dal 22 agosto al 5 settembre 2025, la sua consulente non l’avrebbe in alcun modo avvisato circa il fatto che egli avrebbe “(…) dovuto inviare le ricerche prima di esercitare il diritto alle vacanze (…)”.

                                  Al riguardo si rileva che l’11 agosto 2025 l’assicurato ha scritto, tramite posta elettronica, alla consulente quanto segue:

" (…) Gentile signora ______,

nel nostro ultimo incontro non abbiamo parlato delle vacanze.

Ho totalizzato 10 giorni di vacanza e li userei x la fine di agosto, ossia dal 22 agosto al 5 settembre.

(…)” (cfr. doc. A2).

                                  Il giorno seguente ______ ha risposto:

" (…) prendo nota dei suoi giorni di vacanza. Dal 22 agosto al 5 di settembre, non svolga le ricerche di lavoro.

(…)” (cfr. doc. A2).

                                  Il provvedimento del 17 settembre 2025 è stato confermato con decisione su opposizione dell’8 ottobre 2025, indicando, segnatamente, che “(…) non vi sono indicazioni in merito al tema sollevato nella legge proprio perché non vi sono eccezioni in merito. I giorni esenti dall’obbligo di controllo non esonerano dall’obbligo di inoltrare le ricerche di lavoro all’amministrazione, per ogni periodo di controllo, al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. (…) Il termine di consegna è indicato in tutti i formulati “prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” consegnati dall’assicurato dall’inizio del periodo di disoccupazione” e facendo riferimento alla Direttiva SECO ID B262 (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).

                                  Sia nel ricorso che nella replica l’insorgente ha ribadito che nella conferma del periodo di vacanza da parte della consulente non era menzionata alcuna condizione particolare, né l’obbligo di inviare anticipatamente le ricerche di lavoro (cfr. doc. I; consid. 1.4.), rispettivamente che mai gli è stato spiegato che anche durante il periodo di vacanza avrebbe dovuto rispettare la scadenza del 5 settembre per la consegna delle ricerche di lavoro, come pure di mai aver ricevuto materiale informativo chiaro che richiamasse la Direttiva SECO ID B262 (cfr. doc. V; consid. 1.6.).

                          2.6.  Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale evidenzia, innanzitutto, che gli assicurati devono prestare la debita attenzione alle date degli appuntamenti con l’URC, rispettivamente dei termini per la consegna della documentazione richiesta, in particolar modo dei formulari relativi agli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione. Non va dimenticato che l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova delle ricerche di impiego svolte al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr. consid. 2.4.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2018.8 del 24 aprile 2018 consid. 2.7.; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.7.).

                                  Nel caso in esame è incontestato il fatto che il ricorrente abbia consegnato le proprie ricerche del mese di agosto 2025 il 7 settembre 2025, ossia tardivamente rispetto al termine stabilito dall’art. 26 cpv. 2 OADI (“L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. (…)”) cfr. consid. 2.2.; 2.4.).

                                  L’insorgente, conformemente a quanto esposto in precedenza, era stato, tuttavia, autorizzato dall’URC a effettuare un periodo di vacanza dal 22 agosto al 5 settembre 2025 (cfr. consid. 2.5.).

                                  Egli ha, così, beneficiato di giorni esenti dall’obbligo di controllo.

                                  Giusta l’art. 27 cpv. 1 OADI, relativo ai giorni esenti dall’obbligo di controllo, dopo 60 giorni di disoccupazione controllata durante il termine quadro, l'assicurato ha diritto a cinque giorni consecutivi senza controllo, che può scegliere liberamente. Durante i giorni esenti dall'obbligo di controllo non deve necessariamente essere idoneo al collocamento, ma deve adempiere gli altri presupposti da cui dipende il diritto all'indennità (art. 8 LADI).

                                  La Prassi LADI ID emanata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to B262, riguardante l’“Idoneità al collocamento e giorni esenti dall’obbligo di controllo art. 27 cpv. 1 OADI”, prevede sì, come indicato dall’URC (cfr. doc. A1; III), che durante i giorni esenti dall’obbligo di controllo l’assicurato non deve necessariamente essere idoneo al collocamento ed effettuare ricerche di lavoro, ma deve adempiere gli altri presupposti da cui dipende il diritto all’indennità.

                                  Tra le condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità di disoccupazione figura l’obbligo di soddisfare le prescrizioni sul controllo (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. g LADI).

                                  Giusta l’art. 17 cpv. 1 LADI, a cui l’art. 8 cpv. 1 lett. g LADI rinvia, l’assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l’aiuto dell’ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno.

                                  Secondo il cpv. 3, poi, l’assicurato è tenuto ad accettare l’occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:

                                  a.  partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;

                                  b. partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e

                                  c. fornire i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di un’occupazione.

                                  Tuttavia il p.to B320 della Prassi LADI ID enuncia che il servizio competente rinuncia alla prova degli sforzi intrapresi per trovare un lavoro, tra l’altro, nel periodo in cui l’assicurato fruisce di giorni esenti dall’obbligo di controllo.

                                  È, altresì, indicato che gli assicurati che hanno preso giorni esenti dall’obbligo di controllo neppure devono, in quel periodo, essere necessariamente disposti ad accettare qualsiasi occupazione adeguata assegnata.

                                  Il p.to D33, relativo agli art. 30 cpv. 1 lett. c LADI e 26 OADI, non prevede, invece, alcunché in relazione all’obbligo o meno di rispettare il termine per la consegna delle ricerche di impiego svolte in un determinato periodo di controllo di cui all’art. 26 cpv. 2 OADI nel caso in cui l’assicurato benefici di giorni esenti da controllo.

                                  Sulla portata delle direttive amministrative cfr. STF 8C_166/2025 del 19 gennaio 2026 consid. 2.4.; STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104.

                                  La Direttiva della SECO, contrariamente a quanto sembra affermare la parte resistente, non consente, quindi, di rispondere al quesito di sapere se durante i giorni esenti da controllo concessi dall’amministrazione un assicurato debba oppure no ossequiare comunque il termine di consegna delle ricerche di lavoro contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI.

                                  Tale problematica non merita, in concreto, di ulteriori approfondimenti (al riguardo cfr. pure STCA 38.2025.49 del 23 febbraio 2026 consid. 2.7.).

                                  In effetti, anche volendo considerare che l’obbligo di consegna entro il quinto giorno del mese seguente ex art. 26 cpv. 2 OADI degli sforzi intrapresi in un determinato periodo di controllo al fine di reperire un impiego si applichi pure agli assicurati che stanno usufruendo di giorni esenti da controllo, il modo di procedere della parte resistente non può, nel caso di specie, essere tutelato, come verrà meglio esposto nei prossimi considerandi.

                                  Si invita, ad ogni modo, l’amministrazione a volere chiarire, anche in vista di futuri casi, il tema riguardante la consegna delle ricerche di lavoro svolte prima di un periodo esente da controllo (ad esempio di vacanza) che si estende (anche) nei primi cinque giorni del mese seguente quello di riferimento, interpellando la Sezione del lavoro e la SECO.

                          2.7.  L’assicurato ha censurato l’operato dell’URC, facendo valere di non essere stato avvertito di dovere trasmettere le proprie ricerche di lavoro del mese di agosto 2025 precedentemente all’inizio dei giorni di vacanza (cfr. doc. 130; I; V; consid. 1.2.; 1.4.; 1.6.; 2.5.).

                                  L’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola le questioni dell’“Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                  L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).

                                  In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in SZS 2003 pag. 307). 

                                  Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

                                  Per quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 10 pag. 277; DLA 2007 pag. 193 segg.).

                                  La consulenza rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la persona interessata deve conoscere alfine di poter correttamente dar seguito ai propri obblighi e far valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore in un caso concreto. L'obbligo di consulenza non si estende tuttavia solamente ai fatti determinanti, ma anche alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.2; STF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.; DTF 139 V 524 consid. 2.2.; DTF 131 V 472 consid. 4.3.).

                                  Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico.

                                  Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2. = SVR 2018 IV Nr. 70 pag. 225; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2.; DLA 2007 pag. 193 segg.; FF 1999 IV 3953).

                                  Il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                  Il TF ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                  In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                  In un’altra sentenza C 157/05 del 28 ottobre 2005 la nostra Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era minacciato. Il TF ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della buona fede dell’assicurato erano adempiuti.

                                  Il ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente, accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato, nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.

                                  In proposito cfr. pure STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 10 pag. 277.

                                  Nella DTF 131 V 472 e nella STF C 157/05 del 28 ottobre 2005, appena menzionate, l’art. 27 LPGA ha trovato applicazione, perché un avviso, al momento dell’iscrizione in disoccupazione, da parte dell’autorità - ossia dell’URC nella DTF 131 V 472 e dell’URC e della Cassa nella sentenza C 157/05 del 28 ottobre 2005 - circa il fatto che un determinato comportamento futuro o comunque modificabile comprometteva il diritto a prestazioni della disoccupazione poteva essere dato e avrebbe potuto fare riflettere l’assicurato se attuare il proprio progetto o invece mantenere una determinata situazione.

                          2.8.  In una sentenza C 9/05 del 21 dicembre 2005 il TF si è, per contro, chinato sul caso di un assicurato che dopo essersi licenziato dal suo ultimo posto di lavoro ha iniziato nel mese di settembre 2002 un’attività indipendente, percependo a tale fine il capitale di libero passaggio del secondo pilastro. Il 19 maggio 2003 egli si è iscritto in disoccupazione. La Cassa ha trasmesso all’Ufficio del lavoro la fattispecie per decisione. Tramite un formulario compilato dall’assicurato nel mese di settembre 2003 l’Ufficio del lavoro è stato informato, da un lato, che se lo stesso avesse reperito un impiego, avrebbe interrotto immediatamente la sua attività indipendente. Dall’altro, che l’assicurato, mediante la sua attività, voleva comunque raggiungere economicamente e imprenditorialmente l’indipendenza, ciò che implicava un elemento di durata.

                                  L’Alta Corte ha deciso che l’Ufficio del lavoro, in simili condizioni, ha a ragione negato il diritto alle indennità di disoccupazione da maggio 2003.

                                  L’amministrazione, solo dopo aver ottenuto, nel mese di settembre 2003, queste indicazioni, era in grado di farsi un quadro della situazione professionale dell’assicurato.

                                  Pertanto in quel caso non si trattava di un comportamento futuro dell’assicurato, bensì dell’attività indipendente esercitata fino a quel momento. Non era, quindi, possibile per l’amministrazione invitare l’assicurato ai sensi dell’art. 27 LPGA a riflettere su un’azione progettata che minacciava il diritto alle prestazioni.

                                  Nel caso deciso con STF C 9/05 del 21 dicembre 2005, a differenza dei casi menzionati al considerando precedente, al momento dell’iscrizione la Cassa non era al corrente di alcuni elementi, per cui non avrebbe potuto in ogni caso rendere attento l’assicurato sui rischi in cui incorreva. Infatti l’Ufficio del lavoro interpellato dalla Cassa ha dovuto procedere a degli accertamenti per poter decidere in merito al suo diritto alle indennità di disoccupazione. L’Ufficio competente per emettere il relativo provvedimento si è basato su un periodo ormai trascorso, il che non permetteva di dare seguito all’obbligo di fornire consulenza di cui all’art. 27 LPGA. Per l’assicurato un eventuale avviso era a quel momento irrilevante, non potendo più modificare la situazione a cui era confrontato nei mesi precedenti la decisione.

                                  L’Alta Corte, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, del resto, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

                                  Dall’art. 27 LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.

                                  Al riguardo giova evidenziare che in una sentenza 8C_455/2008 del 24 ottobre 2008 consid. 3.2. il TF ha stabilito che dall’art. 27 LPGA non può essere dedotto l’obbligo per l’amministrazione di dare a un assicurato l’occasione di modificare la propria situazione, se alla luce delle circostanze del caso concreto non adempie una delle condizioni che danno diritto all’indennità di disoccupazione. Pertanto in quel caso di specie è stato deciso che l’amministrazione non aveva violato l’art. 27 LPGA non attirando l’attenzione dell’assicurato sul fatto che una disponibilità del 10% era insufficiente per riconoscergli il diritto all’indennità di disoccupazione. Il TF ha precisato che la soluzione opposta condurrebbe a degli abusi, incitando gli assicurati ad aumentare fittiziamente il proprio grado di disponibilità in modo contrario alla situazione reale.

                                  In una sentenza 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017 il TF, confermando un giudizio di questo Tribunale di inidoneità al collocamento di un assicurato impegnato in una propria attività lavorativa indipendente, ha poi ricordato che per prassi costante sulla base dell'art. 27 LPGA (informazione e consulenza) gli organi delle singole assicurazioni sociali non sono tenuti a incitare o a fare in modo che l'assicurato abbia a modificare il suo comportamento personale o professionale al fine di ottenere prestazioni, o, le maggiori indennità possibili.

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019.

                          2.9.  Nel caso in esame, per quanto attiene al diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 cpv. 1 LPGA da parte degli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione, va osservato che al momento dell’annuncio per il collocamento, nel dicembre 2024, all’assicurato è stato segnalato che nel sito internet www.lavoro.swiss sono disponibili tutti gli opuscoli editi dalla SECO per le persone disoccupate contenenti informazioni utili (cfr. consid. doc. 23).

                                  In particolare, per quanto attiene ai documenti pertinenti per la presente fattispecie, va rilevato che il capitolo 12 di “Un opuscolo per i disoccupati Disoccupazione” concerne i giorni senza obbligo di controllo e prevede che in tali giorni la persona assicurata non è tenuta a presentarsi al controllo, a cercare un lavoro o a essere idonea al collocamento.

                                  Anche l’opuscolo “Diritti e obblighi nell’assicurazione contro la disoccupazione (AD) – Promemoria per gli assicurati” enuncia che nei giorni esenti dall’obbligo di controllo l’assicurato non è tenuto a osservare le prescrizioni di controllo, cercare un lavoro o essere idoneo al collocamento.

                                  I documenti menzionati non forniscono, dunque, indicazioni particolari in merito alla consegna delle ricerche di lavoro durante i giorni esenti a controllo, limitandosi comunque ad affermare che l’assicurato, in tali giorni, non è tenuto a osservare le prescrizioni di controllo.

                                  Nel caso di specie, inoltre, alla tempestiva comunicazione del ricorrente dell’11 agosto 2025 secondo cui dal 22 agosto al 5 settembre 2025 avrebbe fatto vacanza (cfr. doc. A2; consid. 2.5.), la consulente gli ha risposto che avrebbe preso nota dei giorni di vacanza e di non svolgere ricerche di impiego in quel periodo cfr. doc. A2; consid. 2.5.).

                                  Nulla è stato specificato riguardo all’obbligo di comunque consegnare senza ritardo le ricerche di agosto 2025 entro il 5 settembre 2025.

                                  Una tale precisazione si imponeva in concreto, visto che, da un lato, l’insorgente avrebbe fruito di giorni esenti da controllo proprio fino al 5 settembre 2025, dall’altro, che le informazioni generali fornite ai disoccupati non contemplano alcunché a tale proposito.

                                  Questo Tribunale non ignora che con decisione del 25 marzo 2025 il ricorrente era stato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per due giorni a causa della consegna tardiva, il 6 marzo 2025, delle ricerche di lavoro del mese di febbraio 2025. Egli, però, in quel lasso di tempo non stava beneficiando di giorni esenti dal controllo, bensì si è avvalso, quale giustificazione - non ritenuta valida dall’URC -, di problemi di salute (cfr. doc. 163-164; 167).

                                  A seguito della sanzione menzionata l’assicurato non può, conseguentemente, avere dedotto alcunché circa un eventuale obbligo di consegnare le ricerche di lavoro anche nei giorni esenti da controllo.

                                  Tutto ben ponderato l’omissione da parte dell’URC di delucidare l’assicurato circa la tempistica della consegna delle ricerche nonostante i giorni esenti da controllo è, nel caso in esame, contraria a quanto contemplato dall’art. 27 cpv. 2 LPGA.

                                  L’art. 27 cpv. 2 LPGA implica, del resto, il dovere di informare in merito ai fatti che la persona a cui occorre consulenza deve conoscere per poter correttamente adempiere i propri doveri ed esercitare i propri diritti in una situazione concreta nei confronti dell’assicuratore. Il dovere di informazione si estende non soltanto alle circostanze di fatto determinanti, bensì anche alle questioni giuridiche (cfr. STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 5.1.). Lo scopo dell’art. 27 cpv. 2 LPGA è quello di consentire agli assicurati di adottare un comportamento i cui effetti giuridici concordano con le esigenze poste dal legislatore affinché si realizzi il diritto alla prestazione (cfr. STF C 44/05 del 19 maggio 2006 consid. 3.3.; STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.3.).

                                  In proposito cfr. pure STF 8C_184/2025 del 15 settembre 2025 consid. 3.2.

                                  Per inciso si rileva che Guy Longchamp in Commentaire romand, LPGA, ad art. 27 N. 26, enuncia, peraltro, che:

" L’obligation de conseiller inclut le devoir de contrôler les prestations en cours afin que la personne puisse se prémunir contre une réduction ou une cessation des prestations. Cela vaut en particulier dans le domaine de l’assurance-chômage”.

                        2.10.  La violazione del dovere di informazione e consulenza non implica automaticamente che all’assicurato vada riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STF C 301/05 dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.2.).

                                  La violazione dell’art. 27 LPGA va equiparata, secondo il TF, al rilascio di un’informazione errata (cfr. STF 8C_741/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 2.1.; STF 8C_369/2015 del 14 luglio 2015; consid. 3.2.; STF 8C_652/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 5.1.; DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

                                  Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

1.    Si tratta di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

                                  2.  l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

                                  3.  l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

                                  4.  l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

                                  5.  l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

                                  6.  la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

                                  7.  l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede.

                                  (cfr. STF 8C_660/2023 del 27 marzo 2024 consid. 6.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

                                  Esaminando la condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il comportamento dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale informazione l’assicurato si sarebbe comportato differentemente (cfr. STF C 344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3.bb; STF 8C_804/2010 del 76 febbraio 2011 consid. 7.1.).

                                  Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata, quindi, tutelata.

                                  L’Alta Corte non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata informazione da parte dell’autorità.

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.).

                        2.11.  Nel caso di specie, relativamente alla condizione secondo cui “l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole, va evidenziato che è vero che l’assicurato, il 5 settembre 2025 alle ore 09:47 (nell’ultimo giorno di vacanza), ha contattato la sua consulente tramite posta elettronica, chiedendole di posticipare il colloquio previsto per il 16 settembre 2025 a causa per un impegno di lavoro subentrato in quei giorni (cfr. doc. 53).

                                  È altrettanto vero, però, che il fatto di non avere inviato le ricerche in quell’occasione non gli può essere di pregiudizio, in quanto, come visto, la consulente l’aveva informato di non svolgere ricerche di lavoro nei giorni di vacanza (dal 22 agosto al 5 settembre 2025), ma nulla gli era stato indicato riguardo alla consegna degli sforzi di agosto 2025.

                                  Egli, tutto ben ponderato, era, quindi, legittimato a credere di poter consegnare tali ricerche terminato il periodo di vacanza.

                                  In effetti l’insorgente vi ha proceduto domenica 7 settembre 2025.

                                  D’altronde la consulente ha risposto al messaggio del 5 settembre 2025 soltanto il 10 settembre 2025 (cfr. doc. 51).

                                  La mancata informazione da parte dell’URC è stata causale per il comportamento del ricorrente. Non si vedono ragioni particolari per le quali, se fosse stato chiaramente edotto in merito a quanto si aspettasse da lui l’amministrazione durante giorni esenti da controllo, non avrebbe proceduto a inviare entro il 5 settembre 2025 le ricerche di agosto 2025.

                                  La buona fede dell’assicurato merita, pertanto, di essere tutelata.

                        2.12.  Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione dell’8 ottobre 2025 che ha confermato la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per dieci giorni deve essere annullata.

                        2.13.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.49 del 23 febbraio 2026 consid. 2.8.; STCA 38.2025.4 del 14 aprile 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.).

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.

                                  Si segnala, a quest’ultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.     Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione dell’8 ottobre 2025 è annullata.

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

38.2025.68 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.05.2026 38.2025.68 — Swissrulings