Raccomandata
Incarto n. 38.2025.56 rs
Lugano 16 febbraio 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2025 di
RI1, ______
contro
la decisione su opposizione del 17 luglio 2025 emanata da
Cassa CO1, ______
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 17 luglio 2025 la Cassa CO1 (in seguito: Cassa) ha confermato il proprio provvedimento dell’11 marzo 2025 (cfr. doc. 55) con il quale ha negato a RI1 (__.__.1966), annunciatasi per il collocamento il 16 gennaio 2025 con effetto dal 1° febbraio 2025 (cfr. doc. 160), il diritto a indennità di disoccupazione, poiché “nel suo caso dal 2018 al 31 gennaio 2025 ha esercitato un’attività indipendente (attività principale a tempo pieno) e quindi nei 4 anni precedenti la sua iscrizione non è in grado di comprovare almeno 12 mesi di attività dipendente o un motivo di esonero. L’attività svolta presso ______ non dà diritto alle indennità in quanto è ritenuta accessoria (svolta oltre il 100% del tempo di lavoro)”.
Dalla decisione su opposizione, in relazione all’attività presso ______, emerge:
" (…)
4. In conclusione, nel caso concreto esiste un’attività principale chiaramente identificabile e attiva nel periodo determinante, mentre l’attività svolta presso ______ può essere qualificata come attività accessoria ai sensi dell’art. 23 cpv. 3 LADI, in quanto:
- È stata esercitata parallelamente a un’attività principale indipendente regolare e continuativa;
- Era a tempo parziale, a contratto determinato e con reddito contenuto.
Pertanto, il guadagno derivante dall’attività presso ______ non è da considerare quale guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 LADI. (…)" (Doc. A)
1.2. L’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del seguente tenore:
" (…)
Richiamo allo scopo della legge.
Secondo l'art. 1a LADI, lo scopo dell'assicurazione contro la disoccupazione è di compensare la perdita di guadagno dovuta alla disoccupazione e di favorire il reinserimento nel mercato del lavoro.
Situazione personale
Nel mio caso, l'attività indipendente (______) non mi garantiva alcun reddito fisso o regolare e non mi permetteva nemmeno di coprire le spese di gestione. Per evitare di cadere in debiti troppo profondi, ho cercato un altro impiego come dipendente. L'unica fonte di guadagno sicuro e soggetto a contributi AD era infatti il lavoro dipendente svolto presso ______. Di conseguenza, la mia reale "attività principale" sotto il profilo economico era proprio quella dipendente.
Contraddizione della decisione
La decisione della Cassa qualifica l'attività indipendente come principale unicamente sulla base del tempo investito e della mia posizione di titolare, senza però considerare l'assenza di un guadagno effettivo e il fatto che l'attività generava perdite. Così facendo, si ignora lo spirito della legge: sostenere chi perde il proprio reddito.
Conclusione
Alla luce di quanto esposto, chiedo che venga riconosciuto il mio diritto alle indennità di disoccupazione, considerando che:
- l'unica attività che mi garantiva un reddito effettivo era quella dipendente,
- ho versato regolarmente i contributi AD su tale reddito,
- lo scopo della LADI è tutelare chi ha perso il proprio guadagno,
- la mia attività indipendente non solo non mi dava reddito, ma comportava perdite e rischi finanziari.
In subordine, qualora non si ritenga di poter accogliere la mia richiesta principale, chiedo che la pratica venga trasmessa all'autorità competente per l'esame dell'indennità straordinaria per ex-indipendenti ai sensi dell'art. 71a LADI. (…)" (Doc. I)
1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà per quanto occorra nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.4. Il 15 ottobre 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Esse sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa abbia, a ragione o meno, negato alla ricorrente il diritto alle indennità di disoccupazione da inizio febbraio 2025 fino al 16 marzo 2025.
Il nominativo dell’assicurata è stato, infatti, annullato dalla banca dati COLSTA quale persona in cerca di impiego dal 17 marzo 2025, avendo la medesima reperito un’occupazione presso la ______ da tale data (cfr. doc. 48; 17; 54).
2.2. Un assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno dodici mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è, dunque, ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
2.3. L’art. 9 cpv. 1 LADI enuncia che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.
Giusta il cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il cpv. 3 prevede che il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.
Secondo il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato pretende di nuovo l’indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.
L’art. 9a LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, regola i “Termini quadro dopo l’avvio di un’attività indipendente senza l’aiuto dell’assicurazione contro la disoccupazione”.
Secondo il primo capoverso, il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di un assicurato che ha intrapreso un’attività lucrativa indipendente senza aver ricevuto le prestazioni previste negli articoli 71a - 71d è prolungato di due anni se:
a. l’assicurato intraprende l’attività lucrativa indipendente durante un termine quadro; e
b. al momento in cui cessa l’attività lucrativa indipendente e a causa di questa attività, l’assicurato non adempie i presupposti di un periodo di contribuzione sufficiente.
(cfr. art. 9a cpv. 1 LADI).
Il termine quadro per il periodo di contribuzione di un assicurato che ha intrapreso un’attività lucrativa indipendente senza aver ricevuto prestazioni è prolungato della durata dell’attività indipendente, ma al massimo di due anni (cfr. art. 9a cpv. 2).
Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell’articolo 27 (cfr. art. 9a cpv. 3).
Con l’adozione dell’art. 9a LADI il legislatore ha voluto estendere la protezione, allungando il termine quadro a coloro che hanno effettivamente esercitato un'attività lucrativa indipendente e che in assenza di ciò, non potrebbero beneficiare del diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. STCA 38.2013.44 del 12 febbraio 2014 consid. 2.3.; STCA 38.2004.80 del 23 maggio 2005 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2005 N. 59 pag. 266 segg.).
Con la sentenza 38.2004.80 del 23 maggio 2005 consid. 2.8., pubblicata in RtiD II-2005 N. 59 pag. 266 segg., appena citata, questa Corte ha stabilito che, visti il testo della norma, i lavori preparatori, lo scopo della disposizione legale (tenere conto dei maggiori rischi assunti dalle persone esercitanti un’attività indipendente) e ritenuta la distinzione che risulta da altre norme della LADI tra la fase di progettazione e quella di esercizio dell'attività lucrativa, l’art. 9a LADI deve essere interpretato nel senso che esso va applicato solo nel caso in cui l’assicurato inizia e intraprende effettivamente l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente.
Tale interpretazione permette, peraltro, un'applicazione della norma sulla base di dati oggettivi, ciò che non sarebbe il caso se si volesse estenderne il campo d’applicazione anche alla fase preparatoria, visto oltretutto che quest'ultima può avere una durata estremamente variabile.
In un giudizio 8C_367/2015 del 27 agosto 2015 il Tribunale federale, al consid. 3.5., ha precisato che il prolungamento del termine quadro per il periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 9a cpv. 2 LADI presuppone, tra l’altro, una cessazione definitiva dell’attività indipendente, la quale va valutata secondo i criteri sviluppati in DTF 123 V 234. Al riguardo l’Alta Corte ha ricordato di aver precisato, in una sentenza 8C_925/2012 del 28 marzo 2013, pubblicata in DLA 2013 N. 4 pag. 343 segg., che la possibilità, di fatto sempre presente, di aumentare la percentuale lavorativa dell’attività indipendente esercitata a titolo accessorio cela un rischio di abuso nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione, per cui il declassamento di un’attività indipendente in un’attività accessoria non è sufficiente per ottenere il prolungamento del termine quadro.
2.4. L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 1 che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:
a. formazione scolastica, riqualificazione professionale, formazione e formazione continua, a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;
b. malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;
c. soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.
Il cpv. 2 enuncia che sono parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente. Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera.
In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
Contestualmente la nostra Massima Istanza ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero.
Cfr. pure STF 8C_143/2023 del 24 agosto 2023 consid. 4.3.2., pubblicata in DLA 2023 N. 13 pag. 386 e SVR 2024 Nr. 8 pag. 29; STF 8C_232/2021 dell’8 giugno 2021; 8C_812/2017 del 23 agosto 2018 consid. 2.1.; DTF 141 V 674; STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22 novembre 2007.
2.5. L’art. 22 cpv. 1 e 2 LADI stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato, rispettivamente al 70 per cento del guadagno assicurato se gli assicurati a. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli (lett. a), beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi (lett. b) e non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento (lett. c).
Il Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS (art. 22 cpv. 3 LADI).
Per quanto concerne il guadagno assicurato, l'art. 23 cpv. 1 LADI enuncia che è considerato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
Ai sensi dell’art. 23 cpv. 3 LADI il guadagno accessorio non è assicurato. È considerato tale ogni guadagno che un assicurato trae da un’attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da un’attività esercitata fuori del quadro ordinario di un’attività lucrativa indipendente.
2.6. Nel caso di specie dalle carte processuali si evince che l’assicurata ha svolto un’attività lucrativa indipendente gestendo il ______ di ______ da maggio 2018 fino alla cessazione dell’attività avvenuta nel mese di gennaio 2025 (cfr. doc. A pag. 4; 21-24; 38).
Nel maggio 2018, al momento della richiesta di affiliazione quale indipendente alla Cassa ______, la medesima ha specificato trattarsi di un’attività principale (cfr. doc. 22).
Il 16 gennaio 2025 la ricorrente si è annunciata per il collocamento a far tempo dal 1° febbraio 2025 (cfr. doc. 160).
Alla Cassa, il 6 marzo 2025, è pervenuto uno scritto dell’insorgente in cui, rispondendo ad alcuni quesiti postile il 27 febbraio 2025 riguardo all’attività indipendente (cfr. doc. 67), ha indicato che presenziava nel bar 6 giorni alla settimana, più o meno per complessive 45 ore (cfr. doc. 66).
Il 7 aprile 2025 l’assicurata ha affermato che “negli ultimi otto anni ho gestito una piccola attività, un bar che ospitava anche un’agenzia postale. Purtroppo, tre anni fa, abbiamo dovuto chiudere il servizio postale a causa di problemi della Posta di non eseguire i pagamenti. Da allora, abbiamo continuato solo con il bar, ma le entrate non erano sufficienti per garantirmi uno stipendio dignitoso”.
Ella ha aggiunto che “per questo motivo, negli ultimi tre anni ho lavorato anche alla sera presso il ______ di ______, per cercare di garantirmi un minimo reddito. (…)” (cfr. doc. 33).
La ricorrente, il 18 maggio 2025, ha precisato che la sua attività indipendente presso il ______ si svolgeva dalle ore 7:00 alle ore 14:00, senza generare uno stipendio fisso, che era l’unica persona ad occuparsi dell’esercizio pubblico, che la gestione contabile e fiscale era affidata a una fiduciaria e che, poiché l’attività non garantiva un’entrata stabile, svolgeva un lavoro accessorio come extra presso la ______ di ______ (cfr. doc. 25).
Con la Cassa ______ l’assicurata ha, in effetti, concluso un contratto di impiego di durata determinata nel maggio 2022 quale “allrounder gestione” dal 16 maggio al 18 novembre 2022 con un grado di occupazione del 50% e una retribuzione di fr. 2'192.30 per tredici mesi (cfr. doc. 101).
Nel mese di febbraio 2023 con ______ è stato stipulato un nuovo contratto dal 1 ° aprile al 31 ottobre 2023. Il grado di occupazione era del 30% (circa 13 ore alla settimana come indicato nell’Attestato del datore di lavoro del 21 febbraio 2025; cfr. doc. 105-106) e la retribuzione oraria di fr. 30.29, comprensivi di indennità vacanze, indennità per festività e quota tredicesima (cfr. doc. 99).
Nel contratto valido dal 1° marzo al 3 novembre 2024 è stato pattuito un salario orario di fr. 30.89 per un lavoro su chiamata (cfr. doc. 97).
Nei conteggi di salario dei mesi da marzo a ottobre 2024 ______ ha indicato un grado di occupazione del 15% (cfr. doc. 140-147).
2.7. La parte resistente ha negato all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione, in considerazione, da un lato, dell’attività indipendente principale a tempo pieno che non può essere tenuta conto ai fini dell’adempimento del periodo di contribuzione, rispettivamente dell’assenza di motivi di esonero, dall’altro, dell’impiego presso ______, che, in quanto accessorio, non dà diritto a prestazioni LADI (cfr. doc. 55-56; A; V; consid. 1.1.).
Per quanto riguarda l’attività indipendente quale gerente del ______ di ______, il TCA evidenzia che ai fini dell’adempimento del periodo di contribuzione vale unicamente l’attività salariata ai sensi della LAVS (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 4.1., pubblicata in DLA 2023 Nr. 1 pag. 92).
Finalità dell’assicurazione contro la disoccupazione è quella di garantire un’adeguata compensazione della perdita di guadagno, segnatamente, in caso di disoccupazione ai salariati (cfr. art. 1a LADI; 10 LPGA), ma non di farsi carico del rischio imprenditoriale (vedi al riguardo l’art. 114 cpv. 2 lett. c Cost. fed., secondo cui chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente, il quale non è ancora stato concretizzato dal legislatore, cfr. STF 8C_311/2011 del 12 dicembre 2011 consid. 4.4., pubblicata in DTF 138 V 50; STF 8C_921/2013 del 15 aprile 2014; STCA 38.2022.67 del 14 dicembre 2022 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_64/2023 del 22 febbraio 2023; STCA 38.2024.20 del 22 luglio 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2022.91 del 22 maggio 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2011.3. del 5 settembre 2011 consid. 2.5.; D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social ? Ed. Stämpli SA, Berna 2009 pag. 67 seg.,110).
Pertanto da questo profilo non risulta ossequiato il periodo minimo di contribuzione di dodici mesi (cfr. consid. 2.2.), né emergono motivi che permettono un esonero (cfr. consid. 2.4.).
Per completezza è utile, in ogni caso, segnalare che il 12 marzo 2020 il consigliere nazionale Andri Silberschmidt ha presentato l’iniziativa parlamentare «Gli imprenditori che pagano i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione devono anche essere assicurati contro la disoccupazione», in cui chiedeva di adeguare la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, (LADI) in modo che le persone in una posizione analoga a quella dei datori di lavoro e che pagano i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione (AD) abbiano diritto all’ID come tutti gli altri dipendenti (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200406).
In risposta all’iniziativa parlamentare Silberschmidt la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N), il 3 luglio 2023, ha adottato un progetto preliminare che prevede di modificare la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione in tal senso (LADI; cfr. https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/MM-SGK-N-2023-08-18.aspx?lang=1040https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/MM-SGK-N-2023-08-18.aspx?lang=1040).
Il Consiglio federale, il 10 aprile 2024, ha però espresso il suo favore al mantenimento dello status quo, indicando che la LADI permette già oggi a una persona in posizione analoga a quella di datore di lavoro di beneficiare dell'indennità di disoccupazione qualora abbia definitivamente abbandonato questa posizione (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-100660.html).
Il 13 giugno 2024 il Consiglio nazionale ha, per contro, approvato la revisione legislativa della LADI, precisando che “sono comunque previsti dei paletti per ridurre il rischio di abusi. Per ricevere le indennità gli interessati non devono essere membri del consiglio di amministrazione e devono aver lavorato per l'azienda per almeno due anni. Un'eccezione a questo limite temporale è prevista per le persone che lavorano in professioni in cui i cambiamenti o gli incarichi di durata limitata sono comuni, come nel settore culturale. Le persone che beneficiano dell'estensione del diritto alla disoccupazione e che sono nuovamente assunte nella stessa azienda entro il termine quadro per la riscossione della prestazione o nei tre anni successivi saranno tuttavia chiamate a rimborsare le indennità ricevute. Anche in questo caso si è formulata una eccezione per i lavoratori del settore culturale”. (cfr. https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2024/20240613113800060194158159026_bsi082.aspx).
Il 16 settembre 2024 il Consiglio degli Stati ha deciso che il disegno di legge deve essere rivisto alla luce dei possibili abusi e delle ripercussioni finanziarie. Il dossier è stato rinviato alla sua commissione preparatoria (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=65436; https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2024/20240916164606612194158159026_bsi0135.aspx).
Il 27 gennaio 2026 la Commissione del Consiglio degli Stati ha approvato una modifica della LADI. Nel relativo Comunicato Stampa figurano le seguenti indicazioni:
" (…) La nuova proposta subordina a condizioni diverse il versamento dell’indennità di disoccupazione alle persone che ricoprono una posizione analoga a quella dei datori di lavoro, distinguendo il caso dell’azienda in liquidazione da quello dell’azienda che non lo è. La Commissione ha inoltre modificato alcuni aspetti della soluzione proposta nell’ambito dell’AIR. Allineandosi al Consiglio nazionale, propone di introdurre per le persone in posizione analoga a quella dei datori di lavoro un periodo di attesa supplementare di 20 giorni. Per semplificare l’esecuzione, prevede inoltre che, come per gli altri assicurati, l’indennità giornaliera ammonti al 70 per cento del guadagno assicurato o all’80 per cento nel caso degli assicurati che hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli. Prima di pronunciarsi sulla nuova soluzione, la Commissione ha esaminato approfonditamente le questioni legate alla sua applicazione e agli eventuali abusi che potrebbe determinare, sentendo in merito rappresentanti dei Cantoni, degli organi d’esecuzione e degli uffici d’esecuzione e fallimento. Il progetto sarà esaminato dalla Camera nel corso della sessione primaverile. (…)” (cfr. https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-s-2026-01-27.aspx?lang=1040)
Il Consiglio federale, inoltre, in un rapporto del 6 dicembre 2024 realizzato in adempimento del postulato 20.4141 “Ottimizzare la copertura sociale dei lavoratori indipendenti” depositato il 24 settembre 2020 dal consigliere nazionale Benjamin Roduit, ha sì constatato che i lavoratori indipendenti non godono della medesima protezione sociale dei salariati, tuttavia l’introduzione di un obbligo assicurativo per migliorare la loro copertura sociale non sarebbe praticamente attuabile né da un punto di vista tecnico né tantomeno finanziario. Il CF è favorevole piuttosto a iniziative private che sostengono gli indipendenti nella costituzione di riserve (cfr. https://www.kbob.admin.ch/it/nsb?id=103401).
2.8. La ricorrente, come visto, si è iscritta in disoccupazione a inizio febbraio 2025 (cfr. doc. 160; 155).
La Cassa, nella decisione su opposizione del 17 luglio 2025, ha fatto riferimento a un termine quadro per il periodo di contribuzione dal 3 febbraio 2023 al 2 febbraio 2025 (cfr. doc. A pag. 2).
Dalla decisione formale dell’11 marzo 2025 emerge, per contro, che “nel suo caso dal 2018 al 31 gennaio 2025 ha esercitato un’attività indipendente (principale a tempo pieno) e quindi nei 4 anni precedenti la sua iscrizione non è possibile comprovare almeno 12 mesi di attività dipendente o un motivo di esonero” (cfr. doc. 55).
Occorrerebbe, pertanto, chiedersi se in concreto torni applicabile o meno l’art. 9a cpv. 2 LADI e quindi se il termine quadro di contribuzione dell’assicurato possa essere prolungato di due anni (cfr. consid. 2.3.) oppure no.
Tale questione, tuttavia, non merita di particolari approfondimenti, poiché un eventuale prolungamento del termine quadro non sarebbe ad ogni modo di ausilio alla ricorrente (cfr. consid. 2.9.).
2.9. Per quanto attiene all’impiego alle dipendenze di ______, la Cassa l’ha considerato quale attività accessoria, essendo stato esercitato parallelamente a un’attività principale indipendente regolare e continuativa ed essendo a tempo parziale, a contratto determinato e con reddito contenuto (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
Giusta l’art. 23 cpv. 3 LADI, come visto, il guadagno accessorio non è assicurato. È considerato tale ogni guadagno che un assicurato trae da un’attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da un’attività esercitata fuori del quadro ordinario di un’attività lucrativa indipendente.
Dagli atti emerge, in effetti, che l’attività indipendente svolta a ______ è stata indicata al fine dell’affiliazione alla Cassa di compensazione quale attività principale e generatrice di un utile netto annuale di fr. 95'000.-- e occupante l’assicurata per più di 40 ore alla settimana (cfr. doc. 21-23; consid. 2.6.).
È vero, da una parte, che l’insorgente ha dichiarato che negli ultimi tre anni prima dell’iscrizione in disoccupazione – da quando aveva chiuso l’agenzia postale presso il suo esercizio pubblico (cfr. doc. 33; consid. 2.6.) – gli introiti conseguiti tramite l’attività indipendente non erano stabili e non le garantivano entrate dignitose (cfr. doc. 25; 33; consid. 2.5.). Tale attività è, d’altronde, cessata a fine gennaio 2025 (cfr. consid. 2.6.).
Dall’altra, che gli stipendi ottenuti lavorando quale dipendente per ______ nel 2023 (da aprile a ottobre 2023) al 30% (cfr. consid. 2.5.) corrispondono a un minimo di fr. 1'253.05 netti nel mese di ottobre 2023 (cfr. doc. 132) e a un massimo di fr. 2'285.45 netti nel mese di aprile 2023 (cfr. doc. 139).
I salari del 2024 sono, invece, di molto inferiori, pari a un minimo fr. 151.10 netti nel mese di agosto 2024 (cfr. doc. 142) e a un massimo di fr. 908.70 netti nel mese di luglio 2024 (cfr. doc. 143).
È altrettanto vero, tuttavia, che l’assicurata stessa ha dichiarato di essere stata attiva presso il ______ 6 giorni alla settimana per 45 ore complessive, rispettivamente dalle ore 7:00 alle ore 14:00, ossia per 42 ore settimanali (7 ore al giorno x 6 giorni) e di essere stata l’unica persona attiva in seno all’esercizio pubblico, oltre a una contabile fiduciaria che ne gestiva la parte amministrativa e fiscale (cfr. doc. 25).
Ne discende, tenuto conto che la giurisprudenza ha precisato che il guadagno assicurato comprende esclusivamente il reddito proveniente dall'attività salariata normale, quand'anche l'interessato consegua nell'esercizio di un'attività accessoria redditi proporzionalmente più elevati di quelli ottenuti nell'occupazione principale, come pure che determinante per definire un’attività accessoria è il totale delle ore prestate settimanalmente nell’attività principale e non il tempo giornaliero, ovvero non è dirimente quando le ore vengono prestate giornalmente (cfr. STF 8C_86/2017 del 19 maggio 2017 consid. 5.2.; DTF 125 V 475 consid. 5a-5c), che in concreto l’impiego presso ______ era accessorio - ritenuta l’attività indipendente esercitata parallelamente a tempo pieno - e non consente, pertanto, il riconoscimento di un diritto alle indennità di disoccupazione-
Differente è la situazione - non realizzata nel caso di specie - in cui deve essere valutato se un determinato guadagno sia accessorio o meno ai fini del computo di un guadagno intermedio per una persona che si trova in disoccupazione. In quel caso la nozione di accessorio riferita al guadagno deve essere intesa in rapporto a quello che deriva da un’attività principale. Per non rientrare nel calcolo delle indennità di disoccupazione, il guadagno accessorio deve restare in un rapporto di proporzione debole con il reddito dell’attività principale. Se il guadagno accessorio regolarmente si avvicina o supera il guadagno principale, l’attività non è più accessoria, così come il relativo guadagno che va dunque computato come guadagno intermedio (cfr. DTF 125 V 475 consid. 6; STCA 38.2022.49 del 26 settembre 2022 e STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 2.2: “(…) Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante (art. 23 al. 3, seconde phrase, LACI). La notion d'accessoire du gain doit être comprise par rapport à celui provenant d'une activité principale. Comme tel et parce qu'il n'est pas soumis à cotisation et qu'il n'entre pas dans le calcul des indemnités de chômage, ce gain ne peut demeurer que dans un rapport de proportion faible avec le revenu de l'activité principale. A défaut de quoi, si ce gain venait régulièrement à se rapprocher ou dépasser le gain principal, l'activité ne pourrait plus être accessoire et le gain ne le serait pas davantage. C'est pourquoi une augmentation sensible du gain accessoire doit être considérée comme un gain intermédiaire et être prise en compte dans cette mesure dans le calcul de l'indemnité de chômage (ATF 123 V 230 consid. 3c p. 233; DTA 2014 p. 215, 8C_265/2014, consid. 2; DTA 2008 p. 154, C 252/06, consid. 3.3.1). (…)”).
2.10. In relazione alla richiesta di indennità straordinarie di disoccupazione per indipendenti (cfr. doc. I), va osservato che l’art. 11 cpv. 1 e 2 della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc), nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2016, relativo al sostegno ai lavoratori indipendenti disoccupati, prevede che:
" Ai disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al massimo un’attività indipendente e non hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può versare indennità straordinarie interamente a carico del Cantone. (cpv. 1)
Può beneficiare di tali indennità chi:
a) è idoneo al collocamento;
b) ha dimostrato di aver fatto il possibile per evitare o abbreviare la disoccupazione;
c) non riceve rendite AVS o AI intere;
d) soddisfa i requisiti della Legge sull’ armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) (cpv. 2). (…)"
L’art. 12 cpv. 1 L-rilocc enuncia che richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’indennità straordinaria è pari alla differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi della Laps.
Ai sensi del cpv. 2 possono essere concesse al massimo 120 indennità giornaliere intere sull’arco di un anno.
Ex art. 2b lett. e del Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (RL-rilocc) l’autorità competente è l’Ufficio delle misure attive.
Gli atti vanno, quindi, trasmessi a tale Ufficio per esaminare la domanda della ricorrente.
2.11. RI1 ha dichiarato di restare a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o documenti (cfr. doc. I).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_206/2025 del 20 agosto 2025 consid. 3.2.; STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_402/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 2.2.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel caso di specie l’insorgente contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza.
La medesima, del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che, come esposto sopra, gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).
Il diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Al riguardo cfr. STCA 38.2025.28 del 14 luglio 2025 consid. 2.12.; STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nella presente fattispecie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione dell’assicurata non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Si prescinde, pertanto, dal sentire la ricorrente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.31 del 30 ottobre 2025 consid. 2.13.; STCA 38.2025.25 del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.42 del 9 dicembre 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Gli atti sono trasmessi alla Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, per procedere come indicato al consid. 2.10.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti