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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.2020 38.2020.8

June 2, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,881 words·~34 min·4

Summary

Assic. giurista disp. a lavorare al 20% ritenuta idonea al colloc.. Sogg. volontà trovare lavoro. Ogg. medico posto import.limit. Considerate formaz./esperienza prof./possib. oggi di lavorare pure al domic., non si può però concludere assenza di DL disposti ad assunz.(es.:insegnam.,ricerca,traduz.)

Full text

Incarto n. 38.2020.8   DC/sc

Lugano 2 giugno 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2020 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 7 gennaio 2020 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel 1964, di professione giurista, si è iscritta in disoccupazione dal 1° luglio 2019 dichiarandosi disposta a lavorare a tempo parziale in misura del 20% di un’occupazione a tempo pieno, in ragione di 1,36 ore giornaliere (cfr. doc. E).

                                         In precedenza aveva lavorato presso il __________ a __________ dal 1° luglio 2013 come collaboratrice giuridica al 70% e dal 1° novembre 2014 al 90% come segretaria specializzata.

                                         Il contratto di lavoro è stato sciolto il 9 febbraio 2019 per il 31 maggio 2019 (cfr. doc. 2).

                                         Nel modulo Informazioni integrative per la registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC) l’assicurata ha indicato di avere problemi di salute e che sono in corso accertamenti AI (cfr. doc. 5, punto 2.1).

                                         Il guadagno assicurato è stato fissato in fr. 8'977.-- (cfr. doc. 3).

                                         Il __________ ha indicato sull'Attestato del datore di lavoro che RI 1 ha lavorato dal 1° ottobre 2013 al 31 maggio 2019, che l’assicurata è stata inabile al lavoro dall’8 marzo 2017 al 31 maggio 2019 e che l’ultimo salario ammontava a fr. 8'286.-- mensili (cfr. doc. 11).

                                         RI 1 è stata totalmente inabile al lavoro fino al 31 luglio 2019 e dal 1° agosto 2019 è abile al lavoro al 20% (cfr. doc. 10 e 13).

                               1.2.   Il 7 ottobre 2019 la Sezione del lavoro ha inviato all’assicurata uno scritto del seguente tenore:

" (…) Tenuto conto di quanto sopra, le domandiamo di specificarci la sua esatta disponibilità al mercato del lavoro (ad esempio in quale giorno della settimana lei è disponibile o se intende ripartire il 20% su più giorni la settimana, specificare la disponibilità oraria esatta). Tale dichiarazione dovrà essere poi attestata da un certificato medico (redatto in lingua italiana) con l'aggiunta di quali impieghi può svolgere concretamente e di quali attività non può invece svolgere.

La invitiamo a formulare eventuali osservazioni scritte entro il 21.10.2019 dal ricevimento della presente, allegando il suddetto certificato medico.; non ricevendo alcuna risposta entro il termine fissato procederemo all'emissione di una decisione in base agli atti in nostro possesso.

Attiriamo la sua attenzione sul fatto che, durante il periodo di verifica dell'idoneità al collocamento, la sua cassa di disoccupazione non effettuerà nessun pagamento delle indennità giornaliere e die i suoi obblighi di controllo (p.es. colloqui con il suo consulente del personale e ricerche di lavoro) rimangono invariati.” (Doc. 14)

                                         Il 20 ottobre 2019 l’assicurata ha mandato alla Sezione del lavoro “il certificato richiesto e redatto / tradotto in lingua italiana, che risponde pure alle domande da lei formulate” (cfr. doc. 15).

                                         Il certificato del dr. __________, psichiatra e psicoterapeutica di __________, reputa l’assicurata abile al lavoro all’80% dal 1° agosto 2019 “fino a nuovo avviso” e precisa che ella può ancora svolgere la seguente attività:

" (…) Semplici attività d’ufficio come giurista, senza ansia di prestazione e pressione di scadenza e in ambiente calmo, mass. 20% ripartito su 5 giorni.” (Doc. 15/1)

                                         Il 28 ottobre 2019 la Sezione del lavoro ha ritenuto RI 1 inidonea al collocamento, rilevando:

" (…) Con tale attestazione, di fatto, la signora RI 1 ha ribadito quanto da lei indicato nel succitato formulario "Domanda di indennità di disoccupazione", nel quale ha specificato di essere disponibile (in aggiunta a tutte le limitazioni sopra esposte), per 1 ora e 36 minuti al giorno.

Tenuto conto del profilo della persona in cerca di impiego (laureata in giurisprudenza all'Università di __________), del tipo di impiego da lei ricercato (come giurista) e delle limitazioni apposte dal medico, si ritiene che la disponibilità offerta dalla signora RI 1 non sia in grado di permetterle di reperire un'occupazione adeguata, quantomeno sulla base della verosimiglianza preponderante, come indicato al punto. 2 della presente decisione. (…)” (Doc. 16)

                               1.3.   Con decisione su opposizione del 7 gennaio 2020 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione.

                                         L’amministrazione ha innanzitutto sottolineato che una disponibilità temporale ridotta accompagnata da una rigidità per quanto riguarda l’orario della disponibilità comporta di principio un’idoneità al collocamento.

                                         La Sezione del lavoro ha poi aggiunto:

" (…) Inoltre, anche volendo seguire le meno rigida disposizione oraria indicata nell'opposizione, si sottolinea che, altre a non essere comunque usuali nell'ambito professionale ricercato, le limitazioni legate allo stato di salute dell'assicurata, segnatamente "semplici attività d'ufficio come giurista, senza ansia di prestazione e pressione di scadenza, e in ambiente calmo", non rendono plausibile che vi sia un numero sufficiente di datori di lavoro disposti ad assumere l'assicurata, considerato che non esiste praticamente nessuna professione che sia priva di pressioni, ansia o scadenze. Infatti, anche le postulazioni allegate all'opposizione non rispecchiano le condizioni poste dal certificato medico 15 ottobre 2019. In alcuni casi (facoltà di __________, assistente di diritto penale, assistente in diritto privato) la percentuale di lavoro richiesta è del 50% e 25% e dunque  

superiore all'abilità lavorativa attestata dal certificato medico del 15 ottobre 2019, in altri casi, come per la __________, l'interessata non possiede il profilo richiesto dall'offerta di lavoro, ovvero la formazione/perfezionamento nel diritto fiscale. In ogni caso, le offerte di lavoro in parola non sono certamente prive di scadenze o richieste urgenti che potrebbero provocare una certa ansia. A questo si aggiunge anche il fatto che, come detto, oggigiorno non vi è un'attività priva di scadenze o pressioni. Infatti, anche in un segretariato vi sono delle scadenze, dettate proprio dalle esigenze che possono nascere sul momento e pertanto non appare ragionevolmente possibile che possa sussistere un mercato sufficientemente ampio che permette di assumere la signora RI 1 alle condizioni desiderate.

L'attività descritta dal dr. med. __________ nel certificato medico del 15 ottobre 2019 appare piuttosto simile ad un'attività che può essere svolta unicamente in un laboratorio protetto. A questo

proposito, si sottolinea che una persona che può lavorare unicamente in un laboratorio protetto è inidoneo al collocamento (BORIS RUBIN, op. cit., N.86 ad art. 1 5 LADI). (…)” (Doc. B)

                                         Neppure la circostanza che l’assicurata abbia pendente una domanda di prestazioni di invalidità permette, secondo la Sezione del lavoro, di riconoscere il diritto alle prestazioni della LADI in quanto l’assicurata è manifestamente inidonea al collocamento (cfr. doc. B).

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

                                         Il suo patrocinatore, dopo avere ricordato che secondo la giurisprudenza federale e le direttive della SECO il concetto di idoneità al collocamento non è graduabile e che una disponibilità ad assumere un lavoro nella misura del 20% di un’occupazione a tempo pieno è sufficiente per riconoscere l’idoneità al collocamento, ritiene che nel caso concreto questa condizione sia adempiuta.

                                         Al riguardo egli così enumera i titoli di studio e le esperienze professionali dell’assicurata:

" (…)

-   ha conseguito la laurea in diritto a __________ a pieni voti

-   ha svolto un complemento di formazione informatica e ha regolarmente frequentato corsi di perfezionamento in vari settori del diritto

-   parla e scrive tedesco, francese, italiano e inglese

-   ha lavorato come giurista in vari ambiti dell'amministrazione federale (__________), nel settore universitario (__________) e nel settore privato (__________)

-   ha lavorato in ambito giuridico in vari cantoni, in tedesco, italiano e francese

- …

Si tratta di una persona, con titolo accademico e ottime qualifiche, volonterosa e lavoratrice, che dispone di una formazione (giurista) e estesa esperienza ampiamente spendibile, che le permette di collocarsi in un ampio spettro di attività (dall'amministrazione pubblica federale, cantonale, ma anche comunale, nonché in assicurazioni private ecc.) oltre a un'ampia esperienza.

La signora RI 1 è in grado di collocarsi, grazie alla sua esperienza e flessibilità professionale, in tutta la Svizzera per impieghi in tedesco, francese o italiano, in vari settori e tipologie di attività. (…)” (Doc. I pag.8)

                                         Il patrocinatore di RI 1 sottolinea inoltre che decisiva è la disponibilità a lavorare 8 ore settimanali cioè in misura del 20%, e da dicembre 2019 al 30% (cfr. doc. R, certificato medico del dr. __________ 3 dicembre 2019), di modo che esistono sufficienti possibilità d’impiego come sarebbe dimostrato dalle ricerche di lavoro da lei compiute:

" (…) L'attività non dovrebbe essere caratterizzata da costanti scadenze, quindi la signora RI 1 ben si collocherebbe in molti impieghi giuridico amministrativi, di ricerca o di insegnamento. Giova qui evidenziare un aspetto evidente e cioè che una laurea in diritto, tre lingue nazionali parlate e scritte e l'ampia esperienza lavorativa dell'assicurata rendono accessibili molti impieghi.

Si osserva che, per le sue qualità di apprendimento e variegate qualifiche, la signora RI 1 è anche stata invitata a trasmettere la sua candidatura per posizioni non limitate al settore finora svolto (ad esempio per un impiego come content manager presso la __________).

Per le sue capacità, anche al 20%, sul mercato esistono in concreto varie possibilità reali e per esempio l'assicurata ha presentato la propria candidatura per i seguenti impieghi a concorso

-   collaboratrice scientifica __________, __________ (doc. G),

-   __________ al 15-20% (doc. H),

-   __________ al 15-20% (doc. l),

-   assistente presso __________ di __________, __________, al 20-50% (doc. L),

-   giurista presso il Servizio giuridico __________ al 30-50% (doc. M),

ed esistono in concreto varie ulteriori attività idonee per esempio

-   __________ al 10-15% (doc. N),

-   __________ in Ticino, 30-50% (doc. 0),

-   sottoassistente __________, 11 h/s (doc. P),

-   … (…)” (Doc. I pag. 9-10)

                               1.5.   Nella sua risposta del 9 marzo 2020 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso.

                                         Innanzitutto, a proposito della disponibilità dell’assicurata a suddividere il 20% sui cinque giorni settimanali, l’amministrazione rileva che occorre fondarsi sulle sue dichiarazioni e sul primo certificato medico prodotto con la domanda:

" (…) Innanzitutto si sottolinea che l'assicurata, sulla domanda d'indennità di disoccupazione del 3 luglio 2019, ha chiaramente indicato come le 8 ore di lavoro settimanale dovevano essere ripartite giornalmente, segnatamente 1.36 ore giornaliere (doc. 7). Questa indicazione apposta dalla medesima in occasione della compilazione del surriferito documento, riflette la chiara volontà dell'assicurata su come desiderava suddividere le ore di lavoro nell'arco della settimana. A seguito della richiesta dell'amministrazione 7 ottobre 2019 (doc. 14) tale volontà è stata successivamente confermata tramite attestazione medica 15 ottobre 2019 rilasciata dal dr. med. __________, nella quale veniva indicato che “(...) min. 20% ripartito su 5 giorni". Solo con il presente gravame, l'interessata produce una dichiarazione dello specialista del 24 gennaio 2020 (doc. Q), con la quale si tenta di attenuare il chiaro significato dell'attestazione medica 15 ottobre 2019 e della volontà dell'assicurata espressa nella domanda d'indennità di disoccupazione. La ripartizione oraria settimanale contenuta nel certificato medico 15 ottobre 2019 sembra avere il chiaro scopo di ridurre al massimo qualsiasi stress per la signora RI 1; al riguardo ci si chiede come sia possibile, tenuto conto del precitato certificato medico, considerare la distribuzione oraria paventata con l'ultima dichiarazione dello specialista (disponibilità oraria può essere distribuita su meno giorni). Già solo distribuire il 20% su due mezze giornate è in contrasto con quanto indicato nel certificato medico 15 ottobre 2019.

La dichiarazione medica 24 gennaio 2020 appare una costruzione volte all'ottenimento delle indennità di disoccupazione e non corrisponde né a quanto indicato nella certificazione medica 15 ottobre 2019 e nemmeno alla prima espressione della volontà dell'assicurata dichiarata nella domanda d'indennità di disoccupazione. E questo a maggior ragione se si pone mente al fatto che l'interessata, in occasione del colloquio telefonico 18 novembre 2019 e quindi dopo aver ricevuto la querelata decisione, ha dichiarato alla consulente di riferimento quanto segue: "(...) La PCI dice che il medico avrebbe riferito che si può rivedere la disponibilità al collocamento: non di un 20% ripartito su 5 giorni, visto che la CP CAD si basa sull'impossibilità di reperire una tale tipologia di lavoro (...)" (doc. 9). Analogamente ad una dichiarazione rilasciata in un secondo momento, anche la dichiarazione medica 24 gennaio 2020 appare meno credibile. Pertanto, richiamato il principio della priorità della dichiarazione della prima ora, secondo cui le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. al proposito STCA 38.2018.40 del 5 novembre 2018 consid. 2.5 riferimento ivi citati), si osserva come la versione addotta con il ricorso non risulti credibile e non meriti tutela.

Visto quanto appena esposto, è necessario concludere che, in relazione alla disponibilità così come indicata dell'assicurata durante la procedura amministrativa, non appare possibile che vi sia un numero di datori di lavoro sufficiente disposto ad assumerla, tenuto anche conto dell'ambito professionale ricercato (giuridico) dove una presenza inferiore alla mezza giornata non appare concretamente praticabile. Al riguardo si rammenta che una disponibilità temporale ridotta (in concreto al massimo del 20%) accompagnata da una rigidità per quanto riguarda l'orario della disponibilità, comporta di principio un'inidoneità al collocamento (BORIS RUBIN, Commentaire sur la loi sur l'assurance-chômage, Gèneve Zurich Bâle 2014, N. 31 ad art. 15). (…)” (Doc. V pag. 2-3)

                                         Secondo l’amministrazione non esistono poi in ambito giuridico lavori che rispecchiano le considerazioni poste dall’assicurata:

" (…) le limitazioni legate allo stato di salute dell'assicurata nella ricerca di un lavoro, segnatamente attività prive di costanti scadenze o stress, non rendono in concreto possibile che vi sia un numero sufficiente di datori di lavoro disposti ad assumerla. Per quanto - riguarda le ricerche di lavoro si rinvia a quanto espresso nella querelata decisione (cfr. p.to e inoltre, sebbene superiore all'abilità lavorativa attestata con le certificazioni mediche agli atti, si evidenzia che ella si sarebbe candidata per un'occupazione a tempo pieno (doc. P). È altresì importante ribadire che quasi nessuna attività è oggigiorno priva di scadenze o pressioni. Come rilevato con la querelata decisione, anche in un segretariato vi sono delle scadenze, dettate proprio dalle esigenze che possono nascere sul momento e pertanto non appare ragionevolmente possibile che possa sussistere un mercato sufficientemente ampio che permette di assumere la signora RI 1 alle condizioni desiderate.

L'attività descritta dal dr. med. __________ nel certificato medico del 15 ottobre 2019 appare piuttosto simile ad un'attività che può essere svolta unicamente in un laboratorio protetto. A questo proposito, si sottolinea che una persona che può lavorare unicamente in un laboratorio protetto inidoneo al collocamento (BORIS RUBIN, op. cit., N.86 ad art. 15 LADI). (Doc. V pag. 3)

                               1.6.   Il 10 marzo 2020 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI).

                                         Su sua richiesta (cfr. doc. VII) il TCA ha prorogato al patrocinatore della ricorrente fino al 20 aprile 2020 il termine per presentare nuove prove (cfr. doc. VIII).

                                         Il 17 aprile 2020 il rappresentante dell’assicurata si è così espresso:

" (…) Si deve evidenziare che, come concretamente dimostrano le ricerche e le candidature della signora RI 1, contrariamente a quanto sostiene la resistente, in ambito giuridico vi sono sufficienti e molteplici attività lavorative, anche per attività al 20% dove non viene richiesto che si tratti necessariamente di 1/2 giornate intere.

Si evidenzia, in secondo luogo, che la signora RI 1 è sempre stata flessibile e si è candidata con flessibilità e senza limitazioni per impieghi al 20 - 30%.

Inoltre, essa si è anche interessata per posizioni in ambito di traduzione e interpretariato, nonché insegnamento, che nella loro natura non prevedono necessariamente una presenza prolungata sull'arco della giornata, rispettivamente che permettono di gestire in modo molto autonomo le risorse lavorative.

A ciò si aggiunge che per posizioni selezionate, dopo aver verificato che il datore di lavoro in questione non era avverso a considerare la possibilità di uno jobsharing per due candidati favoriti per l'attività messa a concorso, ha esteso in modo proattivo le ricerche anche ad attività con una % superiore, come ad esempio nel caso di un concorso per un'attività al 80% la disposizione ad effettuare uno sharing ai 20-60 oppure 30-50%.

Essa in concreto si è resa quindi disponibile in tale misura per il mercato del lavoro.

Esistono quindi concrete attività adeguate nel mondo del lavoro e non, come ha valutato la resistente, solo in un laboratorio protetto.

In sostanza i fatti dimostrando la reale ed effettiva volontà e disponibilità dell'assicurata di impiegarsi in un’attività lavorativa idonea e concretamente esistente, e quindi la decisione impugnata, che valuta la signora non idonea al collocamento, non è corretta.

Infine, conviene rammentare che dal 2017 è pendente una domanda Al e quindi il caso in oggetto rientra nel sistema della prestazione anticipata conformemente all'art. 70 cpv. 1 e 2 lett. b LPGA e sotto sta alle regole ivi previste (vedi messaggio del CF del 2 luglio 1980 Ill 469).

Inoltre la signora RI 1, per il suo danno alla salute aveva fatto domanda d'invalidità (come anche segnalato all'assicurazione disoccupazione, cfr. Decisione su opposizione 7 gennaio 2020, pag. 3) e, come indica l'art. 15 cpv. 3 OADI, un impedito fisico o psichico, che, in caso di condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato all'assicurazione-invalidità o a un'altra assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino alla decisione dell'altra assicurazione. Tale considerazione non incide affatto sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al lavoro o al guadagno. Anche in tal senso sono dovute alla signora RI 1 le prestazioni di disoccupazione.

Si evidenzia poi che, giusta l'art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA, l'assicurazione contro la disoccupazione è tenuta a versare prestazioni anticipate per le prestazioni la cui assunzione da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione contro le malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità contestata.

Per questi motivi si conferma il diritto alle prestazioni di disoccupazione della ricorrente e si chiede l'accoglimento del ricorso.” (Doc. IX)

                                         Il 5 maggio 2020 la Sezione del lavoro ha rilevato:

" (…) con riferimento al vostro scritto 27 aprile 2020 e alla lettera della controparte (doc. IX), rileviamo quanto segue.

A seguito dello scritto 3 aprile 2020 dell'insorgente trasmesso alla Cassa, allo scopo di ottenere il riconoscimento delle indennità di disoccupazione in ragione dell'asserito aumento della capacità lavorativa dal 1. dicembre 2019 (dal 20% al 30%), in data 14/15 aprile, la Cassa ha sottoposto all'UG la seguente comunicazione: "(...) Con lettera del 03.04.2020 l'avvocato RA 1 richiede il pagamento indennità a decorrere da dicembre 2019, in quanto da tale data l'assicurata risulta abile al 30%, informazione annunciata con l'invio del formulario "indicazione della persona assicurata per dicembre 2019" e certificato medico in data 10.02.2020. La Cassa disoccupazione non ha ricevuto alcuna modifica di iscrizione da parte dell'ufficio regionale di collocamento. Questioni che devono formare oggetto di decisione:

1. L'assicurato può essere ritenuto idoneo al collocamento? In caso affermativo in quale misura? A decorrere da quale data?"

Considerato che tale richiesta della Cassa riguarda anche il periodo preso in esame nella presente vertenza, l'amministrazione, visto l'effetto devolutivo, non può prendere una decisione né per il periodo fino alla decisione su opposizione (7 gennaio 2020) e nemmeno per il periodo successivo (cfr. STF 130V 138 del 2004 e STF 125V 413).

In ogni caso, tale certificato che nulla indica riguardo ad un cambiamento delle caratteristiche della tipologia di lavoro che l'assicurata può svolgere, non è dunque idoneo a modificare la conclusione cui è giunta l'amministrazione, considerato che, i motivi per cui è stata dichiarata inidonea al collocamento sono legati alle caratteristiche del lavoro ricercato (privo di stress, senza pressione) e per la ripartizione delle ore giornaliere lavorative. Inoltre, pur essendo già stato redatto il 3 dicembre 2019, esso è stato trasmesso alla Cassa disoccupazione unicamente il 10 febbraio 2020 (doc. 28) e all'URC - peraltro su richiesta di quest'ultimo (doc. 29) - è pervenuto il 20 aprile 2020 (doc. 30). Oltre a ciò, sia nell'opposizione 27 novembre 2019, che nel ricorso 7 febbraio 2020, l'assicurata ha dichiarato di avere una disponibilità lavorativa nella misura del 20% (cfr. doc. 20, pag. 4: "nel suo stato di salute attuale, svolga unicamente semplici attività di ufficio come giurista, senza ansia da prestazione e pressione di scadenze e in un ambiente calmo, per un massimo del 20% ripartito su 5 giorni" e doc. I, pag. 11 penultima frase: "(...) Era disponibile per il mercato de/lavoro a/20%'). Da notare che tale documento, pur essendo già stato redatto il 3 dicembre 2019, non è stato trasmesso nemmeno all'UG prima dell'emissione della querelata decisione.

Per quanto riguarda la lettera della controparte (doc. IX), riconfermandoci integralmente nelle conclusioni esposte in sede di risposta di causa e nella querelata decisione, ci si limita a sottolineare quanto segue.

Riguardo al fatto di avere inoltrato candidature per posizioni superiori alla percentuale lavorativa attestata dalle certificazioni mediche agli atti, in quanto la ricorrente avrebbe verificato con il potenziale datore di lavoro "la possibilità di uno jobsharing per due candidati", si rileva che essa è una semplice allegazione di parte, non essendo suffragata da alcuna prova.

Visto quanto precede, ribadiamo la proposta di reiezione del ricorso in esame e la conferma della decisione impugnata. (…)” (Doc. XI)

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente oppure no la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurata inidonea al collocamento dal 1° luglio 2019.

                               2.2.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI).

                                         Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato le condizioni necessarie per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

                                         Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

                                         Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:

" Art. 15 Idoneità al collocamento

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. È pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato.

È quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)." (cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002)

                                         L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.1.)

                                         Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosenversicherung", Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                         Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

                                         L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

                                         Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                         Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento.

Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

                                         In una sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale federale dal 1° gennaio 2007), in proposito ha rilevato che per l’idoneità al collocamento sono determinanti le prospettive concrete di un’assunzione in condizioni equilibrate del mercato del lavoro. In questo contesto bisogna tener conto della disponibilità temporale, delle circostanze congiunturali e di tutte le altre circostanze, segnatamente del tipo d’attività. Le possibilità reali d’assunzione sono da valutare unicamente considerando assunzioni ragionevoli per la persona assicurata in questione.

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_714/2014 del 26 marzo 2015 consid. 2.2.

                                         L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

                                         Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

                                         Il TFA ha pure stabilito che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

                                         O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

                                         È dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un’occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).

2.3.  Secondo l’art. 15 cpv. 2 LADI:

" Gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizioni equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere loro assegnata un’occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con l’assicurazione per l’invalidità.”

                                         Anche le persone handicappate fisicamente o psichicamente in misura durevole e rilevante, a determinate condizioni, possono essere dunque considerate idonee al collocamento. Al proposito va rilevato che l’handicap non deve forzatamente essere invalidante ai sensi dell’assicurazione invalidità (DLA 1991 pag. 95).

                                         Inoltre, anche l’assegnazione di una rendita intera dell’AI non esclude l’idoneità al collocamento (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 95, DLA 1995 Nr. 30 pag. 173 consid. 3).

         Va pure precisato che la fattispecie di cui all’art. 15 cpv. 2 LADI non dev’essere confusa con quella di cui all’art. 28 LADI, che si riferisce ad una capacità lavorativa ridotta o inesistente da un punto di vista soltanto passeggero (cfr. STFA C 286/05 del 24 gennaio 2006; DTF 128 V 149 consid. 3b = SVR 2003 KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001 pag. 165 consid. 6b; STFA C 303/02 del 14 aprile 2001).

                                         In tale ipotesi il diritto all’indennità giornaliera decade completamente se il disoccupato ha esaurito il suo diritto all’indennità in virtù dell’art. 28 LADI e se la sua incapacità al lavoro supera il 50%.

                                         Per contro una persona impedita fisicamente e psichicamente, la cui capacità al lavoro è ridotta, rimane idonea al collocamento nell’ambito dell’art. 15 cpv. 2 LADI ed è indennizzabile, se adempie gli altri presupposti del diritto all’indennità (DLA 1995 pag. 172).

                                         L’art. 15 OADI precisa inoltre che:

" Per stabilire l’idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici, i servizi cantonali e le casse cooperano con gli organi competenti dell’assicurazione-invalidità. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) disciplina i particolari d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno (cpv. 1).

Il capoverso 1 è parimente applicabile, qualora all’esame del diritto all’indennità o al collocamento degli impediti fisici o psichici partecipino organi dell’assicurazione-infortuni obbligatoria, dell’assicurazione-malattie, dell’assicurazione militare o della previdenza professionale (cpv. 2).

Un impedito fisico o psichico, che, in caso di condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato all’assicurazione-invalidità o a un'altra assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino alla decisione dell’altra assicurazione. Tale considerazione non incide affatto sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al lavoro o al guadagno (cpv. 3).”

                                         L’art. 15 cpv. 3 OADI prevede così che una persona, qualora non sia manifestamente inidonea al collocamento e si annunci all’assicurazione invalidità, è considerata idonea al collocamento fino a quando quest’ultima assicurazione emette una decisione.

         La presa a carico provvisoria da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione di un assicurato che si è annunciato all’assicurazione invalidità ha lo scopo di evitare che il medesimo si trovi privato di prestazioni assicurative nel periodo di carenza di un anno ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e più in generale durante il tempo necessario all’assicurazione invalidità per decidere in merito alla domanda di prestazioni dell’assicurato (cfr. STF 8C_968/2012 del 18 novembre 2013 consid. 3.2.; DTF 127 V 484 consid. 2a).

                                         In tal senso giusta l’art. 70 cpv. 1 e 2 lett. b LPGA l’avente diritto può chiedere di riscuotere una prestazione anticipata se un evento assicurato fonda il diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali ma sussiste un dubbio quanto al debitore delle suddette prestazioni (cpv. 1).

                                         Sono tenute a versare prestazioni anticipate per le prestazioni la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione contro le malattie, dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità è contestata: l’assicurazione contro la disoccupazione (cpv. 2 lett. b).

                                         Al riguardo cfr. STF 8C_187/2010 del 3 dicembre 2010 consid. 3.2.; STFA C 23/05 del 21 dicembre 2005 consid. 2.1.

                                         In particolare con sentenza 8C_5/2009 del 2 marzo 2010, pubblicata in DTF 136 V 95, il Tribunale federale ha stabilito che una persona che si è annunciata all’assicurazione invalidità per la riscossione di prestazioni e che, pur essendo abile al lavoro solo a tempo parziale per motivi di salute, è integralmente disoccupata, in virtù dell’obbligo di anticipare le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione ha diritto a una piena indennità giornaliera di disoccupazione se è disposta ad accettare un impiego nella misura della sua capacità lavorativa medicalmente attestata.

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_651/2019 del 24 marzo 2010.

         In una sentenza 8C_242/2019 del 5 marzo 2020 nella quale ha confermato l’idoneità al collocamento, dal profilo soggettivo, di un assicurato che presentava problemi di salute ed aveva inoltrato una domanda di prestazioni all’AI, il Tribunale federale ha rilevato al consid. 2.:

" (…)

Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions relatives à l'aptitude au placement des assurés qui se sont annoncés à une assurance qui couvre l'invalidité ainsi qu'à la prise en charge provisoire des prestations par l'assurance-chômage (art. 15 al. 2, 2e phrase, LACI [RS 837.0]; art. 15 al. 3 OACI [RS 837.02]; art. 70 al. 2 let. b LPGA [RS 830.1]). 

On rappellera que dans ce contexte, les exigences d'aptitude au placement de l'art. 15 al. 1 LACI - lesquelles comprennent, d'une part, la capacité de travailler (condition objective) et, d'autre part, la disposition à accepter un travail (condition subjective) - s'apprécient avec davantage de souplesse. Ainsi, l'aptitude au placement ne peut être niée que si l'assuré est manifestement inapte au placement. La réduction des exigences ne touche cependant que l'un des éléments de l'aptitude au placement, à savoir la condition de la capacité de travailler, non celle de la volonté de réintégrer le marché du travail (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, n. 279 p. 2351; voir également BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 88 ss ad art. 15 al. 2 LACI). La disponibilité sur le marché du travail doit toujours exister durant la période d'attente de la décision de l'office AI. Il faut que le chômeur handicapé soit disposé à accepter un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu'il recherche effectivement un tel emploi. S'il n'est pas disposé à accepter un tel emploi ou s'estime totalement incapable de travailler, il est inapte au placement et ne peut prétendre à l'avance des prestations par l'assurance-chômage (arrêt 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.1 et les références). (…)”

                                         Nel Commentario citato nella sentenza federale appena riprodotta, B. Rubin ha rilevato:

" (…)

88  Aptitude au placement des assurés qui se sont annoncés à une assurance qui couvre l'invalidité (art. 15 al. 3 OACI). - L'aptitude au placement des personnes qui se sont annoncées à une assurance sociale qui couvre les conséquences économiques de l'invalidité s'examine avec encore davantage de souplesse que pour les personnes handicapées au sens de l'art. 15 al. 2 LACI, 1re phrase. Selon l'art. 15 al. 3 OACI, lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'art. 15 al. 2 OACI, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette disposition vise, d'une part, à assurer une coordination entre assurance-chômage et AI et, d'autre part, à éviter une lacune de couverture perte de gain avant que la décision de l’AI n'ait été rendue. Elle institue une prise en charge provisoire de la perte de gain par l'assurance-chômage (v. aussi l'art. 70 al. 2 let. b LPGA).

89  La négation de l'aptitude au placement n'est possible, dans l'hypothèse visée par l'art. 15 al. 3 OACI, que lorsque l'assuré est manifestement inapte au placement. L'indemnité de chômage n'est toutefois pas accordée sans réserve jusqu'à ce que l’AI statue. L'assuré doit être non seulement objectivement capable de travailler, mais encore, subjectivement, disposé à le faire, en fonction des circonstances inhérentes à sa personne, et ce durant les heures habituelles de travail (DTA 2004 p. 124).

90  Si l'inaptitude au placement ressort clairement des déclarations de l'assuré, de celles des médecins ou d'autres intervenants socio-médicaux, l'assuré est inapte au placement (DTA 1999 p. 104). Lorsque des certificats médicaux sont contradictoires, l'inaptitude au placement ne peut être considérée comme manifeste (DTA 2002 p. 238 consid. 4 p. 242).

91  L'inaptitude au placement «manifeste» au sens de l'art. 15 al. 3 OACI comprend notamment les situations où, malgré une capacité résiduelle de travail suffisante, le chômeur n'effectue pas assez de recherches de travail dans l'attente de la décision de l’AI (DTA 2000 p. 156) ou lorsqu'il se considère, à tort ou à raison, comme étant en incapacité de mettre en valeur sa force de travail et, en conséquence, n'effectue pas de recherches d'emploi ou ne les effectue que pour la forme (arrêts du 18 mai 2011 [8C_406/2010] consid. 5.1 et 5.2; 4 août 2008 [8C_497/2008]). Tant qu'un assuré ne cesse pas d'accomplir ses obligations de chômeur, il demeurera en principe apte au placement. Dans le cas de recherches insuffisantes ou de mauvaise qualité, des sanctions devront être prononcées préalablement à une éventuelle décision d'inaptitude au placement (arrêt du 3 septembre 2008 [8C_749/2007]). (…)” (pag. 173-174)

                               2.4.   Nella presente fattispecie, l’assicurata si è iscritta in disoccupazione dal 1° agosto 2019 dichiarando una disponibilità al lavoro al 20% (cfr. doc. E) dopo essere stata totalmente inabile al lavoro dall’8 marzo 2017 al 31 luglio 2019.

                                         RI 1 ha indicato di cercare lavoro quale “giurista” (cfr. Doc. 5 punto 8.1).

                                         La ricorrente ha indicato che intende ripartire il lavoro sul’arco dell’intera settimana (“1:36 giornalieri”, cfr. doc. E) e il suo specialista curante ha precisato che il 20% di disponibilità va “ripartito su 5 giorni” inoltre deve trattarsi di “semplici attività d’ufficio come giurista, senza ansia di prestazione o pressione di scadenza e in ambiente calmo”.

                                         Tali affermazioni rivestono per il TCA un’importanza decisiva in applicazione del principio della priorità delle dichiarazioni della prima ora (cfr. STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017 consid. 4.3.2.; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.), valida per analogia anche per i certificati medici (cfr. il certificato del dr. __________ del 24 gennaio 2020 di tenore diverso) per quel che riguarda l’entità delle ore giornaliere massime di lavoro (cfr. doc. Q).

                                         Il medico curante specialista ha successivamente accertato un’abilità lavorativa del 30% dal 1° dicembre 2019 (cfr. doc. R) attraverso un certificato medico del 3 dicembre 2019 e che deve dunque essere preso in considerazione da questa Corte in quanto precedente il momento in cui è stata emessa la decisione su opposizione impugnata del 7 gennaio 2020 (cfr. STF 9C_181/2020 del 15 aprile 2020; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220).

                                         Avendo RI 1 inoltrato una domanda di rendita d’invalidità il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. f LADI può essere negato soltanto se l’assicurata è manifestamente inidonea al collocamento, come ricordato al considerando precedente.

                                         Il TCA constata che, dal profilo soggettivo, l’assicurata effettuando regolari ricerche di lavoro ha dimostrato la sua volontà di trovare una nuova occupazione durante il periodo di attesa della decisione in ambito di assicurazione per l’invalidità (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1).

                                         D’altra parte, dal profilo oggettivo, le limitazioni poste dal medico curante e consistenti nello svolgere un’attività lucrativa di 2 ore al giorno ripartita su cinque giorni settimanali in un ambiente senza “ansia di prestazione e in ambiente calmo”, onde evitare un nuovo burnout, sono effettivamente importanti.

                                         Tenuto conto della formazione dell’assicurata (giurista) e della sua esperienza professionale (già attiva nel settore pubblico e privato, si è occupata di tematiche relative a diversi settori del diritto, possiede conoscenze linguistiche approfondite nelle tre lingue nazionali e in inglese; cfr. per i dettagli consid. 1.4 e 1.6), considerate inoltre le possibilità oggi esistenti di lavorare anche al proprio domicilio, non è comunque possibile concludere che non vi siano sul mercato del lavoro potenziali datori di lavoro disposti ad assumerla (ad esempio anche nei settori dell’insegnamento, della ricerca o per effettuare traduzioni).

                                         Secondo questo Tribunale, RI 1 non è dunque manifestamente inidonea al collocamento. La decisione su opposizione del 7 gennaio 2020 deve di conseguenza essere annullata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 7 gennaio 2020 è annullata.

                                         § RI 1 adempie il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. f LADI.

2.    Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                         La Sezione del lavoro verserà all’assicurata l’importo di fr. 2'000.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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