Raccomandata
Incarto n. 38.2020.55 dc/gm
Lugano 21 dicembre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2020 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 settembre 2020 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione dell’8 settembre 2020 (cfr. doc. B) la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 21 agosto 2020 (cfr. doc. D) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, per non avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno, in quanto ella non ha rivendicato i propri crediti salariali in modo sufficientemente tempestivo.
L’amministrazione ha così motivato la propria decisione su opposizione:
" (…).
1. In data 22 luglio 2020 l'opponente ha presentato alla Cassa una domanda di indennità per insolvenza a far tempo dal 18 febbraio 2019.
Ella dichiara d'aver prestato la propria attività lavorativa presso la Signora __________ di __________ in qualità di venditrice dal 01 ottobre 2018 al 29 luglio 2019; rivendica così indennità per insolvenza pari a CHF 6'668.75.
(…).
5. La Signora RI 1, come si evince agli atti, sin dall'inizio dell'attività lavorativa non ha mai percepito un salario completo, per cui per tutto il rapporto lavorativo (10 mesi compreso il periodo di disdetta) vantava dei crediti salariali. In data 07 agosto 2019 ha fatto spiccare un precetto esecutivo, a cui l'ex datrice di lavoro non ha fatto opposizione e l'iter è continuato fino alla comminatoria di fallimento del 10 ottobre 2019. L'istanza di fallimento è stata inoltrata in data 05 giugno 2020 alla Pretura del distretto di __________.
A mente della Cassa, malgrado i mancati versamenti dei salari arretrati (da ottobre 2018 a giugno 2019, oltre che alla mensilità di luglio 2019 quale periodo di disdetta) ed al fatto che i solleciti di pagamento siano rimasti inevasi durante tutto il rapporto lavorativo (per altro unicamente verbali), la Signora RI 1 ha atteso oltre 7 mesi prima di inoltrare l'istanza di fallimento. (…)” Doc. B)
1.2. Contro la citata decisione su opposizione RI 1 ha fatto inoltrato un tempestivo ricorso al TCA. La sua patrocinatrice chiede il riconoscimento del diritto ad indennità per insolvenza in relazione al periodo febbraio-giugno 2019, sostenendo che l’assicurata ha fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per tutelare i suoi interessi salariali e al riguardo rileva:
" (…)
1) La signora RI 1 è stata assunta dalla datrice di lavoro nell'ottobre del 2018, con un contratto ad ore. Le parti si erano accordate nella seguente maniera: la signora RI 1 ogni giorno lavorato avrebbe recuperato dalla cassa giornaliera fr. 100.-; alla fine del mese sarebbe stata redatta una busta paga indicante gli acconti e la differenza da versare. Purtroppo tale saldo non è mai stato integralmente versato.
2) La dipendente ha ripetutamente sollecitato verbalmente il versamento del saldo, e dopo l'ennesima vana richiesta si è rivolta al Sindacato RA 1. Nel frattempo era intercorsa una malattia e una lettera di disdetta ritenuta poi nulla, in seguito all'intervento del Sindacato stesso, il quale è riuscito a recuperare un ulteriore acconto pari a fr. 1856.- netti. Dopo una successiva messa in mora scritta, il rapporto di lavoro si è interrotto in data 29.07.2019, a causa dell'insolvenza del datore di lavoro.
3) Il Sindacato ha poi compiuto la regolare procedura, atta al recupero delle spettanze salariali, come si vedrà in seguito.
A seguito del fallimento della datrice di lavoro decretato il 07 luglio 2020, l'iter si è poi concluso il 21 luglio 2020 con una domanda di indennità di insolvenza (doc. C), tramite la quale si rivendicavano le spettanze salariali indennizzabili a lei dovute. Nella fattispecie, le mensilità 18.02.2019 - 20.06.2019, comprensive di quota parte 13°, indennità vacanze e supplementi, per un totale di 6'668.75 fr. lordi.
(…).
1. La signora RI 1 dopo un periodo difficile ha trovato lavoro presso la sig.ra __________, come venditrice. Come già riportato nella premessa, inizialmente vi era un rapporto di fiducia, che però si è incrinato dopo qualche mese, in cui il saldo delle buste pogo non veniva versato. La signora ha più volte sollecitato il versamento dello stesso, ma non osava insistere troppo perché aveva bisogno di quel lavoro, che seppur poco le forniva una piccola entrata.
Par dunque evidente che la signora __________ ha sfruttato lo stato di bisogno della signora RI 1, che si è trovata "incastrata" in questa brutta situazione.
Nel momento in cui la situazione è sfociata in una malattia, la signora RI 1 si è rivolta al suo Sindacato, per un aiuto. Quest'ultimo è intervenuto presso l'assicurazione IPG malattia, per ottenere il versamento diretto alla signora (in questo modo la sig.ra __________ non avrebbe potuto trattenersi indebitamente le IPG, come capitato nel primo mese di inabilità), per tentare di ridurre il danno. Parallelamente il Sindacato ha contestato una disdetta notificata nel periodo di protezione, e ha messo in mora il datore di lavoro.
Il rapporto di lavoro si è dunque sciolto in data 29.07.2019, a causa dell'insolvenza del datore di lavoro. Da quel momento, ha preso il via la procedura esecutiva.
Di conseguenza, la signora RI 1 si è attivata per cercare di recuperare le differenze già durante il contratto, e dopo il termine di disdetta la procedura si è intensificata e sono stati compiuti tutti i passi necessari; il criterio di riduzione del danno è di per sé già soddisfatto.
(…).
3. In relazione a quanto sopra, riportiamo i passi effettuati dal momento del termine del
• rapporto di lavoro avvenuto in data 29.07.2019; si specifica che la questione era già stata ampiamente trattata nell'opposizione, alla quale rimandiamo (doc. E):
• 29.07.2019 - Termine del rapporto di lavoro
• 07.08.2019 - Precetto esecutivo
• 16.09.2019 - Nessuna opposizione al PE
• 17.09.2019 - Richiesta di continuazione dell'esecuzione
• 10.10.2019 - Emissione della comminatoria di fallimento
• 11.11.2019 - Timbro Ufficio di Esecuzione della comminatoria di
fallimento
• 12.11.2019 ricezione comminatoria di fallimento timbrata
• 12.11.2019 - 17.12.2019: contatti con il comune per verifica
nuova attività __________
• 18.12.2019 - 02.01.2020: Ferie giudiziarie
• 17.01.2020 - 14.02.2020 circa: ricerche di contatto con __________ e
suo avvocato
• 17.02.2020 circa - inizio problematiche pandemia
• 16.03.2020 inizio lockdown e chiusura delle preture
• 20.04.2020 riapertura preture, RA 1 in lavoro ridotto
• 31.05.2020 fine lavoro ridotto assistenza giuridica RA 1
• 05.06.2020 istanza di fallimento
Occorre riportare alcune osservazioni in merito all'iter seguito:
1. A cavallo tra il 2019 e il 2020, siamo venuti a conoscenza che la signora __________ aveva riaperto una nuova attività; pertanto la situazione economica della signora doveva essere cambiata e poteva esserci della liquidità a cui attingere. La volontà era quella di evitare una nuova richiesta alla Cassa CO 1, che è diventata una facile "via di fuga" per gli "imprenditori della domenica", che amano aprire e chiudere società ripetutamente lasciando una scia di debiti. Ci siamo dunque mossi per cercare quale fosse la nuova attività della signora (cfr. ditta individuale __________, ora già cancellata dal FUSC, ma attiva dal 13.03.2019 al 03.04.2020), per poterla contattare direttamente (e tramite il suo avvocato, che si è dimostrato irreperibile) e ricercare il recupero del saldo. Come detto, sembra un passo necessario da compiere, al fine di porre il debitore di fronte al proprio debito, e proprio in ottica di riduzione del danno.
2. In seguito, il problema della pandemia è esploso, cosa che ha indotto quasi la totalità dei luoghi di lavoro, compresi gli uffici e le preture, a chiudere. Il sindacato stesso ha chiuso i battenti e ha ripreso solo a fine aprile, in orario ridotto: in quel periodo gli sforzi erano indirizzati verso le urgenti misure di lavoro ridotto, gli effetti delle numerose nuove ordinanze e la serie di innumerevoli licenziamenti notificati in quel periodo.
C'è da sottolineare il fatto che, dopo la riapertura, solo parziale, degli uffici statali e delle preture, ogni e qualsiasi richiesta di proroga dei termini veniva accolta di buon grado, proprio riconoscendo la situazione precaria e di estrema emergenza del momento. In relazione a ciò, mal si comprende, in un'ottica di conformità e di parità di trattamento, perché l'unico servizio statale che ha ignorato l'eccezionalità della situazione attuando una politica così rigida dei termini risulta essere proprio quello della Cassa CO 1 (la cui parte principale, legata alla disoccupazione, accordava anch'essa una dilazione di termini quadro e l'affievolimento significativo delle ricerche di lavoro).
4. Parlando di termini, sappiamo che, per prassi interna non scritta della resistente, il lavoratore deve compiere ogni azione con una tempistica massima di 3 mesi tra un passo e l'altro. Nel caso di specie, ogni passo è stato effettuato con una scadenza ottimale (non si è mai atteso più di una settimana); è indubbio che la tempistica sarebbe stata rispettata largamente fino in fondo, se non fosse intervenuta la pandemia mondiale, che ha bloccato il normale andamento del lavoro.
Ad ogni modo, si contesta questa "prassi interna non scritta", poiché è un'indicazione che non ha alcuna valenza legale, tanto che non è riportata né nella prassi LADI, né dalla giurisprudenza.
L'unico termine preciso riscontrato, è riportato all'art. 166 cpv. 1 LEF, che prevede una tempistica massima di 15 mesi dalla notifica del PE, al momento della domanda di fallimento. Tale termine è stato ampiamente osservato.
A sostegno di quanto sopra, se il Sindacato avesse lavorato con più agio, ma secondo "la regola non scritta" della resistente, si sarebbe potuta avere la situazione seguente:
• 29.07.2019 disdetta immediata
• 28.10.2019 - Precetto esecutivo
• 16.11.2019 (circa) - Nessuna opposizione al PE
• 15.02.2020 - Richiesta di continuazione dell'esecuzione
• 15.03.2020 (circa) - Emissione della comminatoria di fallimento
• 16.04.2020 - Timbro Ufficio di Esecuzione della comminatoria di
fallimento
• 17.04.2020 ricezione comminatoria di fallimento timbrata
• 16.07.2020 istanza di fallimento
In un caso simile la "regola dei tre mesi" è rispettata, ma l'istanza di fallimento sarebbe stata inoltrata ad una data ancora posteriore a quella effettivamente accertata. Non crediamo sia necessario commentare oltre l'assurdità di tale situazione.
A titolo abbondanziale, facciamo presente un fatto aggiuntivo, di cui siamo venuti a conoscenza. Dopo aver inviato la domanda di fallimento della ricorrente in data 05.06.2020, il Sindacato è stato avvisato dal pretore in data 7 agosto 2020 (doc. F) che il fallimento della signora RI 1 era stato decretato un mese prima (07.07.2020). Una rapida ricerca ci ha permesso di apprendere che la domanda di fallimento relativa a questa decisione era stata depositata in pretura il 21.01.2020! Questo comprova, per atti concludenti, che, anche nel caso in cui la domanda di fallimento fosse stata inoltrata in seguito alle ferie giudiziarie natalizie, la tempistica giudiziaria non avrebbe subito alcuna modifica rispetto a quanto avvenuto realmente.
Come dimostrato, le tesi della resistente appaiono inconsistenti e fini a se stesse, poiché nulla nel caso di specie sarebbe cambiato depositando l'istanza antecedentemente. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 15 ottobre 2020 la Cassa propone di respingere il ricorso e sottolinea quanto segue:
" (…).
2.
Nel presente caso occorre esaminare se la ricorrente abbia sufficientemente tutelato i suoi interessi, e di riflesso ottemperato all'obbligo di ridurre il danno, per poter vantare un diritto alle indennità per insolvenza.
La Cassa non ritiene che sia questo il caso e considera che la ricorrente avrebbe dovuto intervenire in maniera più incisiva nei confronti del suo ormai ex datore di lavoro.
3.
Sin dall'inizio della propria attività la signora RI 1 non ha mai percepito un salario completo, per cui per tutto il rapporto lavorativo (10 mesi compreso il periodo di disdetta) vantava dei crediti salariali, maturando un importante credito nei confronti della datrice di lavoro. In questo lungo periodo a dire dell'assicurata vi sarebbero stati dei solleciti verbali. Di tutta evidenza tale circostanza non risulta comprovata. Soltanto il 29 aprile 2019 tramite lo stesso Sindacato avrebbe rivendicato lo scoperto a suo favore.
Dopo la fine del rapporto di lavoro l'assicurata ha avviato la procedura esecutiva giungendo sino alla comminatoria di fallimento del 10 ottobre 2019.
Dopodiché nulla ha più intentato se non introducendo l'istanza di fallimento il 5 giugno 2020. Siamo quindi di fronte ad un'inattività di oltre 7 mesi che non può essere tutelata in considerazione della copiosa giurisprudenza emanata in tale ambito e che la Cassa nella propria decisione su opposizione ha richiamato citando due sentenze del Tribunale Federale.
4.
La ricorrente, senza tuttavia apportare alcuna prova a sostegno delle proprie dichiarazioni afferma che da ottobre fino alla chiusura degli uffici a seguito del lockdown dovuto alla pandemia Covid-19 avrebbe cercato di recuperare il saldo scoperto dalla ex datrice di lavoro.
Ora, va detto che non vi è agli atti traccia di documentazione atta a comprovare in particolare "i contatti con il Comune per verifica nuova attività __________" e le "ricerche di contatto con __________ e suo avvocato".
Neppure può tornare a sostegno e tutela della propria inattività la questione legata alla pandemia da Covid-19 a partire da marzo 2020.
Da ottobre 2019 a metà marzo 2020 sono trascorsi 5 mesi durante i quali l'assicurata avrebbe avuto il necessario tempo per poter avviare la procedura di fallimento, cosa che non ha tuttavia fatto.
Non viene nemmeno in aiuto della ricorrente - al contrario (sic!) - l'affermazione secondo cui il fallimento della società sarebbe stato dichiarato il 7 luglio 2020 a seguito di una domanda di fallimento presentata da un altro creditore il 21 gennaio 2020!
In altri termini poco importa la tempistica giudiziaria, ciò che conta è l'agire dell'assicurata indipendentemente da tale circostanza, soprattutto considerando il periodo di inattività di quasi 5 mesi tra ottobre 2019 e marzo 2020. (…)” (Doc. III)
1.4. Il 19 ottobre 2020 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza.
L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:
" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."
In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.
A proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro, l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:
" 2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)
In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage”).
Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) »).
In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.
In una sentenza 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno (DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro (sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)”
In una sentenza 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in che circostanze l’assicurato deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati salariali già durante il rapporto di lavoro, richiamando una precedente sentenza nella quale l’Alta Corte aveva sottolineato che
" (…) L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du travailleur pour récuperer tout ou partie de son salaire avant la fin des rapports de travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On n'exige pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre ce dernier." (sentenza C 367/01 vom 12. April 2002 E. 1b)
In una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:
" (…)
4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017, dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio 2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è relativamente contenuto (art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni (anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.
4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”
In una sentenza 8C_408/2020 del 7 ottobre 2020 il Tribunale federale ha concluso che non aveva commesso una grave negligenza un assicurato che aveva rivendicato in particolare il versamento del salario tramite WhatsApp ed il cui ex datore di lavoro aveva richiesto l’apertura del fallimento.
Al riguardo l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
5.1. Der Beschwerdeführer rügt, das kantonale Gericht habe den massgeblichen Sachverhalt rechtsfehlerhaft festgestellt, indem es nicht berücksichtigt habe, dass die Arbeitgeberin am 3. Dezember 2018 nicht bloss eine Überschuldungsanzeige gemacht, sondern gleichzeitig um Eröffnung des Konkurses ersucht habe, was vom Gericht am 6. Dezember 2018 bestätigt und ein Kostenvorschuss eingefordert worden sei. Diese mangelhafte Sachverhaltsfeststellung könne zudem entscheidend für den Ausgang des Verfahrens sein.
Dem ist beizupflichten. Der Beschwerdeführer hat diesen Umstand schon in seiner Einsprache vom 29. April 2019 und erneut in seiner vorinstanzlichen Beschwerde unter Beilage der entsprechenden Unterlagen geltend gemacht. Die Vorinstanz äussert sich in keiner Weise dazu, obwohl sie ihm in der Folge vorwirft, er habe in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14. Dezember 2018 mit seinem Arbeitgeber nicht mehr die ausstehenden Lohnzahlungen, sondern nur noch andere Dinge wie den Konkurs thematisiert. Diese Ausserachtlassung ist im vorliegenden Kontext unbegründet und damit als willkürlich und rechtsfehlerhaft im Sinne von Art. 95 lit. a BGG zu bezeichnen. Die rechtliche Beurteilung des vorliegenden Streites hat somit unter Einbezug der Diskussionen und der Unterlagen über den Verlauf des Konkurses der Arbeitgeberin zu erfolgen.
5.2. Weiter macht der Beschwerdeführer geltend, sein Vorgehen sei vergleichbar mit jenem gemäss Urteil 8C_124/2012 vom 27. August 2012, wo das Verhalten der versicherten Person vom Bundesgericht als vorbildlich bezeichnet worden sei. Zudem seien WhatsApp-Nachrichten als rechtsgenüglich zu betrachten, da ansonsten gegen das Legalitätsprinzip (Art. 5 Abs. 1 BV) und gegen das Verbot des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1 BV) verstossen würde. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei keine Untätigkeit gegeben, die ein mangelndes Interesse an den Lohnzahlungen manifestieren würde.
Nach der Rechtsprechung wird von der versicherten Person nicht verlangt, dass sie sich juristisch fehlerlos verhält; verlangt ist ein Verhalten, das einem vernünftigen Menschen unter den gegebenen Umständen des Einzelfalls als selbstverständlich erscheint (vgl. statt vieler ARV 2007 S. 51 E. 3.2, C 231/06). Im hier zu beurteilenden Fall hatte der Beschwerdeführer seine Arbeitgeberin schon mehrfach aufgefordert, den ausstehenden Lohn zu begleichen. Weiter war ihm bekannt, dass seine Arbeitgeberin am 3. Dezember 2018 eine Überschuldungsanzeige und gleichzeitig das Gesuch um Konkurseröffnung eingereicht hatte, was vom zuständigen Gericht am 6. Dezember 2018 verbunden mit der Aufforderung zur Einreichung des Kostenvorschusses bestätigt wurde. Dass er sich bei dieser Sachlage am 10. und 22. Januar 2019 über den Stand der Konkursverfahrens erkundigte und nicht explizit die Lohnzahlung forderte, ist nachvollziehbar. So hat er denn auch, als die Konkurseröffnung weiter auf sich warten liess, am 13. Februar 2019 die Arbeitgeberin betrieben. Mehr kann von einem juristischen Laien nicht verlangt werden. Der Beschwerdeführer erfüllt mit seinem Vorgehen die Anforderungen an die Schadenminderungspflicht. Daran ändert nichts, dass die Kommunikation mit der Arbeitgeberin mehrheitlich per WhatsApp stattfand, anerkennt doch die Rechtsprechung auch telefonische Nachfragen als Handlungen zur Erfüllung der Schadenminderungspflicht (vgl. etwa ARV 2007 S. 51 E. 3.2, C 231/06, oder SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4, wo mündliche Nachfragen als ausreichend anerkannt wurden). Anders als bei telefonischen Nachfragen ist bei WhatsApp-Nachrichten zudem der Inhalt der Kommunikation belegbar.
Selbst wenn dem Beschwerdeführer ein qualitativ ungenügendes Fordern der Lohnzahlung in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14. Dezember 2018 vorgeworfen werden könnte, ist die Zeitspanne des angeblichen Untätigbleibens von zwei Monaten (14. Dezember 2018 - 13. Februar 2019) jedenfalls nicht so lange, dass dies als schweres Verschulden zu werten wäre. So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte. Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4). Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)”
2.2. Nella presente fattispecie, risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato come venditrice per __________ dal 1° ottobre 2018 al 29 luglio 2019 per un salario orario di fr. 18.45 (cfr. doc. 22).
Sin dall’inizio dell’attività lavorativa il salario non è stato integralmente versato (cfr. doc. 31, notifica di credito del 10 luglio 2020 per un totale di fr. 13'767.65 da ottobre 2018 a luglio 2019).
Il 29 aprile 2019 la rappresentante dell’assicurata ha contestato la lettera di disdetta del 16 aprile 2019 (cfr. doc. 39), considerata nulla poiché ricevuta in un periodo di malattia, ed ha pure segnalato alla datrice di lavoro “una differenza mai versata fra gli acconti versati (100.- alla giornata lavorativa) e il salario da percepire”, assegnando a __________ un termine scadente il 10 maggio 2019 per versare le differenze salariali e l’indennità di malattia sul conto corrente bancario dell’assicurata (cfr. doc. 119).
Il 19 luglio 2020 la patrocinatrice dell’assicurata ha inviato al rappresentante della datrice di lavoro uno scritto del seguente tenore:
" (…) Abbiamo purtroppo appreso dalla signora RI 1 che, malgrado le nostre comunicazioni precedenti, nel frattempo vi è stato dalla sua assistita un unico versamento pari a 1'856.00 fr. netti.
Capirà sicuramente che tale piccolo acconto non è sufficiente per coprire tutti gli arretrati maturati, che ammontano a fine giugno a fr. 10'447.55 netti (conteggio in allegato), né a fornire garanzie per gli stipendi futuri.
Ricordiamo inoltre che la disdetta notificato in data 16.04.2019 era nulla, poiché inoltrata in un periodo di protezione (art. 336c CO); di conseguenza il rapporta di lavoro con la signora RI 1 è tuttora in essere. La stessa, infatti è ancora in attesa di conoscere le modalità di rientro. Chiaramente, essendo lei a disposizione, ma impedita nello svolgere l'attività lavorativa a causa della latitanza della datrice di lavoro, quest'ultima è tenuto al pagamento del salario, senza che la signora RI 1 debba ulteriormente prestare il suo servizio (art. 624 CO).
In relazione a quanto sopra esposto, in base all'articolo 337a del CO, concediamo alla sua assistita un ultimo ed inderogabile termine di 7 giorni per regolare tutte le pendenze sopra elencate, e fornire fondate garanzie finanziarie affinché l'attività lavorativa abbia a continuare.
In caso contrario, la signora RI 1 recederà immediatamente il contratto di lavoro e senza ulteriori comunicazioni adiremo le vie legali per l'incasso delle spettanze salariali. (…)” (Doc 48)
Il 29 luglio 2019 RI 1 ha disdetto il rapporto di lavoro, sottolineando che:
" (…) Con la presente, richiamando le lettere raccomandate inviate dal mio sindacato in data 29.04.2019, rispettivamente del 19 luglio 2019, nonché alcune telefonate con il suo avvocato, ho potuto con rammarico constatare che ad oggi alcun versamento è stato effettuato.
Di conseguenza, non avendo alcuna garanzia per gli stipendi futuri, né tantomento per la copertura di quelli passati, mi vedo costretta, come già comunicatovi, a disdire il rapporto di lavoro con effetto immediato, e adire le vie legali per l'incasso delle mie spettanze. (…)” (Doc. 50).
Subito dopo la conclusione del rapporto di lavoro, il 7 agosto 2019, l’assicurata ha fatto spiccare un precetto esecutivo (cfr. Doc. 69: “per arretrati salariali Bottega di Brione - Irina Beutler”, per un importo di fr. 13'767.95 con interessi del 5% dal 1° agosto 2019) che è stato notificato il 2 settembre 2019.
Il 10 ottobre 2019 è poi stata notificata la Comminatoria di fallimento, nella quale viene precisato che “decorso il termine di 20 giorni senza che i crediti in questione e le spese di esecuzione siano stati pagati, il creditore può chiedere al giudice il fallimento del debitore” (cfr. doc. 68).
Il 5 giugno 2020 la patrocinatrice dell’assicurata ha inoltrato presso la Pretura del Distretto di __________ l’istanza di fallimento di __________ sottolineando che “nonostante la domanda di proseguire l’esecuzione del 17.9.2019, non ha mai proceduto a versare nemmeno un acconto” (doc. 67).
Nel corso dell’udienza davanti al Pretore aggiunto della Pretura di __________ tenutasi l’8 luglio 2010 (cfr. doc. 145), la ricorrente e la sua patrocinatrice sono state informate che “a far tempo dal 7 luglio 2020, nell’ambito di un’altra procedura è stato pronunciato il fallimento di __________” per cui la procedura è divenuta priva di oggetto (cfr. doc. 77).
2.3. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che gli sforzi compiuti da RI 1 per ottenere quanto dovutole da __________ siano insufficienti e che quindi la Cassa abbia correttamente negato alla ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.
Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13 dicembre 2005).
Ora, nel caso concreto, l’assicurata, che non ha ricevuto il salario intero sin dall’inizio dell’attività lavorativa durata 10 mesi, ha rivendicato correttamente ed inutilmente quanto spettantele durante il rapporto di lavoro.
La ricorrente ha poi sciolto con effetto immediato il contratto di lavoro il 29 luglio 2019 ed ha subito fatto spiccare un precetto esecutivo.
Tuttavia, dopo la comminatoria di fallimento del 10 ottobre 2019, nel quale figurava esplicitamente l’indicazione che se il debitore non avesse versato quanto dovuto entro 20 giorni l’assicurata avrebbe potuto chiedere il fallimento al giudice, ella ha atteso sette mesi (fino al 5 giugno 2020) prima di inoltrare l’istanza in Pretura.
Alla luce degli avvenimenti precedenti, tale istanza avrebbe invece dovuto essere inoltrata immediatamente, cioè entro la fine del 2019 o all’inizio del 2020 e quindi prima dello scoppio della pandemia COVID-19 (sul tema cfr. Ordinanza sui provvedimenti in materia di insolvenza per superare la crisi connessa al coronavirus – Ordinanza COVID-19 insolvenza – del 16 aprile 2020, in vigore dal 20 aprile 2020 [RU 2020 1233], la quale prevede all’art. 19 che, “a complemento dell’articolo 58 della legge del 25 giugno 198214 sull’assicurazione contro la disoccupazione, le disposizioni di quest’ultima sull’indennità per insolvenza (capitolo 5 del titolo terzo) si applicano per analogia anche alla moratoria COVID-19”. L’art. 58 LADI stabilisce che “in caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia”).
Questo Tribunale ritiene così che l’assicurata abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2121; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).
In tale contesto va infine ricordato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).
La decisione su opposizione dell’8 settembre 2020 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti