Raccomandata
Incarto n. 38.2020.27 rs
Lugano 24 settembre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 aprile 2020 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 2 aprile 2020 la Cassa cantonale di disoccupazione (in seguito: Cassa) ha confermato il precedente provvedimento del 17 febbraio 2020 (cfr. allegato A6 a doc. I) con cui, da un lato, aveva respinto la richiesta dell’assicurato, in disoccupazione dal 1° luglio 2019, di aumento del proprio guadagno assicurato stabilito in fr. 4’009.--, dall’altro, aveva precisato che l’attività che stava ancora svolgendo per __________ doveva essere decurtata dal suo diritto secondo il principio del guadagno intermedio.
La Cassa ha così motivato la decisione su opposizione:
" (…)
2. Nel presente caso occorre valutare se al qui opponente possa essere modificato il guadagno assicurato.
Il calcolo del guadagno assicurato è stato stabilito considerando i salari percepiti dalle tre attività svolte dal Sig. RI 1 (__________) e, in applicazione dell’art. 37 OADI, applicando la media degli ultimi 6 mesi a lui più favorevole. Il salario medio ammontava a CHF 5'250.00 pari ad un grado di occupazione del 55%. Preso atto come sia al beneficio di una rendita d’invalidità con un grado del 58% ed un residuo di idoneità al collocamento del 42%, il guadagno assicurato è stato proporzionalmente ridotto. (…)” (Doc. A1).
1.2. Contro la citata decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato al TCA un ricorso tempestivo (tenuto conto della sospensione termini dal 21 marzo al 19 aprile 2020 decretata in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19; cfr. Decreto esecutivo concernente l’operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 emesso il 20 marzo 2020 dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino; Ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19) emanata il 20 marzo 2020 dal Consiglio federale).
Egli ha chiesto che la Cassa venga condannata a ricalcolare le indennità di disoccupazione fondandosi su parametri base corretti e conseguentemente a versargli gli arretrati con interessi di mora (cfr. doc. l pag. 3).
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali egli ha addotto:
" (…)
2.1. Nell’ambito mia nuova triste situazione parziale AD oggetto presente ricorso a partire da inizio luglio 2019 con parallelo guadagno intermedio da impresa __________ che purtroppo a causa covid-19 con maggio 2020 (vedi Allegato 3), secondo legge vigente e inoltre considerata età avanzata più tanti problemi da ormai 15 anni che cerca con tutte le forze affrontare il sottoscritto NON era ed è corretto applicare articolo legge "Guadagno intermedio" (vedi Allegato 4).
2.2. Nella somma stipendi per stabilire esatto importo "Guadagno assicurato" medio mensile, NON dovrebbero essere anche considerati e sommati gli importi dei rimborsi spese forfait e gli importi rateali tredicesima entrambi oggetto da legge a calcolo e/o trattenuta oneri sociali (vedi Allegato 5 + 6)?
2.3. Sulla base grado occupazione - con tra l'altro formali precisazioni indicate sia nei contratti di lavoro come pure sia in tutta la corrispondenza precedente a stesura e sottoscrizione degli stessi - a suo tempo discusse e stabilite, è secondo legge e di buon senso ritenere un grado del 22,5% presso __________ e un grado mediano del 27,5% presso __________ con totale grado 50%?
2.4. E da ultimo la situazione che di fatto e in realtà più mi ha creato e mi sta tuttora creando molta incazzatura ed enorme incredulità + insoddisfazione + smarrimento + tanto altro verso la mia Svizzera! Infatti ritengo sia assurdo che la legge in materia vigente oltre a NON concedermi diritto rendita AI 75% per solo 2 punti percentuali tra 58 e 60%, addirittura NON riconoscendomi nulla per quel 8% oltre il 50% che di fatto mio grado e rendita AI percepita, adesso in ambito calcolo indennità giornaliere AD mi viene considerato un lasso di tempo giornaliero nel quale NON ho NESSUN + QUALSIASI DIRITTO! (Doc. I)
1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa esprimendo in buona sostanza le medesime argomentazioni fatte valere nella decisione su opposizione (cfr. doc. III).
1.4. Il 30 maggio, il 1° e l’11 giugno 2020 il ricorrente ha fatto valere tra l’altro che nel suo caso l’indennità giornaliera dovrebbe essere l’80% del guadagno assicurato e non il 75,77%, come invece calcolato dalla Cassa. Egli ha pure precisato di non aver capito per quali motivi, da un lato, benché si sia annunciato il 13 giugno 2019, la sua parziale disoccupazione è stata fatta partire dal 1° luglio 2019. Dall’altro, gli sono stati applicati nel mese di luglio 2019 10 giorni di attesa. Egli ha, altresì, prodotto della documentazione (cfr. doc. V+1/9; VI+1/3; VIII+1/2).
1.5. La Cassa, il 15 giugno 2020, ha comunicato:
" (…) Il ricorrente afferma come la Cassa debba considerare l'importo di CHF 2'150.00 mensili per la ditta __________, la tredicesima pro rata per la società __________ e rivedere il relativo grado occupazionale. Oltre a ciò richiede il riconoscimento delle indennità nella misura dell'80%.
Per quanto concerne il riconoscimento dell'indennità nella misura dell'80% la Cassa ha proceduto alla rettifica dei conteggi, come da documenti allegati, comunicando il proprio rincrescimento per il disguido.
Dal contratto di lavoro sottoscritto tra il qui ricorrente e la ditta individuale __________ si constata un grado occupazionale pari al 25% ed un salario mensile lordo di CHF 2'000.00 (doc. 309/310), oltre ad un rimborso spese forfettario di CHF 150.00 mensili. Dal riepilogo salari dell'anno 2018 e conteggi successivi il salario lordo soggetto a contribuzione ammontava a CHF 2'000.00, rettificato poi successivamente, pertanto integrando l'importo di CHF 150.00.
Dal contratto di lavoro sottoscritto tra il qui ricorrente e la ditta __________ si constata un grado occupazionale pari al 30% ed un salario mensile lordo di CHF 3'250.00 per tredici mensilità (doc.
374/375), oltre ad un rimborso spese forfettario di CHF 100.00 mensili. Dalla documentazione agli atti non si evince il versamento della tredicesima pro rata, motivo per cui la stessa non è stata conteggiata nel calcolo del guadagno assicurato.
La Cassa ha allestito una nuova tabella del calcolo del guadagno assicurato che trasmettiamo a codesto lodevole Tribunale. (…)” (Doc. X)
La parte resistente ha allegato i nuovi conteggi del 12 giugno 2020 delle indennità di disoccupazione da luglio 2019 a maggio 2020 nei quali l’indennità giornaliera è stata calcolata tenendo conto dell’80 del guadagno assicurato, ottenendo l’importo di fr. 147.80 (cfr. doc. X5-X15), invece di fr. 140.-- conteggiati considerando il 75,77% del guadagno assicurato (cfr. allegato 6 a doc. V).
1.6. Il 19 giugno 2020 l’insorgente ha indicato di avere ricevuto da parte della Cassa i nuovi conteggi di cui sopra senza alcuna lettera accompagnatoria (cfr. doc. XI+1/11).
Con lettera consegnata a mano al TCA il 23 giugno 2020 il medesimo ha presentato ulteriori osservazioni (cfr. doc. XIV).
1.7. Il 26 giugno 2020 è pervenuto a questo Tribunale uno scritto in cui la Cassa ha specificato:
" (…) Il diritto è stato concesso a decorrere dal 1 luglio 2019 in quanto il qui ricorrente, fino al 30 giugno 2019, era contrattualmente vincolato e non vi era pertanto una perdita di guadagno. La disdetta è stata infatti inoltrata in data 10 maggio 2019 per il 30 giugno 2019 (doc. 365-367).
Per quanto concerne i giorni d’attesa, la Cassa ha applicato l’art. 18 cpv. 1 LADI e art. 6 OADI. (…)” (Doc. XVI)
Inoltre la parte resistente, il 2 luglio 2020, ha precisato che i pagamenti delle indennità sono stati effettuati secondo l’art. 24 LADI e art. 41a OADI e ha presentato il seguente esempio di calcolo nel caso di 22 giorni controllabili:
" Guadagno assicurato CHF 4'009.--
Guadagno determinante CHF 4'064.40 (CHF 4009/21.7*22)
Guadagno intermedio CHF 2'150.--
Perdita di guadagno CHF 1'914.40
Indennità compensativa CHF 1'531.50 (CHF 1'914.40*80/100)
Numero Indennità 10.36 (CHF 1'531.50/147.80
-id giornaliera-)”
(Doc. XVII)
1.8. Il ricorrente si è espresso nuovamente in merito alla fattispecie il 3 e il 24 luglio 2020 (cfr. doc. XVIII + 1/2; XX+1/3).
1.9. Pendente causa il TCA ha interpellato la Cassa come segue:
" (…) dalla decisione su opposizione del 2 aprile 2020 si evince che il guadagno assicurato di fr. 4'009.-- è stato così determinato: “il salario medio ammontava a CHF 5'250.00 pari ad un grado di occupazione del 55%. Preso atto come sia al beneficio di una rendita d’invalidità con un grado del 58% ed un residuo di idoneità al collocamento del 42% , il guadagno assicurato è stato proporzionalmente ridotto”.
Vogliate, per cortesia, confermare se avete proceduto a tale calcolo riportando la somma di fr. 5'250.-- (grado di occupazione del 55%) a un grado di occupazione del 100%, decurtandola poi del grado di invalidità del 58%.
dalla tabella allegata al vostro scritto del 15 giugno 2020 risulta sui 6 mesi un guadagno medio di fr. 5'400.-- con un grado di occupazione al 55%, invece di fr. 5'250.-- tenuti conto nel provvedimento impugnato.
Come si modifica conseguentemente il guadagno assicurato del ricorrente?” (Doc. XIX)
Il 30 luglio 2020 l’amministrazione ha risposto:
" (…) La Cassa ha stabilito inizialmente un guadagno assicurato pari a CHF 5'250.00, ridotto proporzionalmente al grado d'idoneità al collocamento pari al 42%.
Successivamente la Cassa ha proceduto a rettificare il calcolo del guadagno assicurato integrando anche il rimborso spese forfettario di CHF 150.00, come da tabella del guadagno assicurato trasmessa alla vostra attenzione in data 15 giugno 2020. La proposta di guadagno assicurato ammonta a CHF 5'400.00, da ridurre proporzionalmente al grado di idoneità al collocamento pari al 42%. (…)” (Doc. XXI)
1.10 L’insorgente, il 7 settembre 2020, ha inviato alcuni documenti, fra cui l’estratto del suo conto individuale AVS (cfr. doc. XXV+1/4).
1.11. Il doc. XXV e i relativi allegati, oltre ai doc. XVIII+1/2 e XX+1/3, nonché ai doc. XXVIII+1-5 e XXIX+1, sono stati inviati alla parte resistente per conoscenza (cfr. doc. XXVI; XXX).
1.12. Il doc. XXVII è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XXXI).
in diritto
in ordine
2.1. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella presente fattispecie la decisione su opposizione del 2 aprile 2020 riguarda esclusivamente i parametri per il calcolo dell’indennità di disoccupazione, in particolare l’entità del guadagno assicurato (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
Ogni altra questione, in particolare concernente un eventuale risarcimento per torto morale e altri danni (cfr. doc. I), esula dalla presente causa.
Di conseguenza questa Corte non può chinarsi su tale problematica.
nel merito
2.2. L’art. 22 cpv. 1 LADI stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.
Giusta il cpv. 2 della disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:
a. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli;
b. beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo
supera i 140 franchi; e
c. non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente
almeno a un grado di invalidità del 40 per cento
Il Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS (art. 22 cpv. 3 LADI).
2.3. L'art. 23 cpv. 1 LADI stabilisce che è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In una sentenza 8C_72/2015 del 14 dicembre 2015, pubblicata in SVR 2016 ALV Nr. 5 pag. 13 e RtiD II-2016 N. 64 pag. 309 segg., l’Alta Corte. In relazione alle voci da considerare nel guadagno assicurato, ha indicato:
" (…) occorre ricordare che la LADI è finalizzata a garantire un'indennità solamente per la perdita di una normale e usuale attività lavorativa (DTF 129 V 105 consid. 3 pag. 107 segg. con riferimenti). Non sono di conseguenza computati nel guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione indennità per lavoro o ore straordinarie (DTF 116 V 281; come il maggior onere lavorativo di un insegnante segnatamente per escursioni: sentenza C 27/99 del 12 luglio 2001 consid. 3), i supplementi per il lavoro a squadre (DTF 115 V 326), assegni familiari (sentenza C 29/87 del 14 settembre 1988 consid. 3b, in ARV 1988 Nr. 15 pag. 118), un assegno unico di nascita previsto dal diritto cantonale (sentenza C 65/92 del 29 aprile 1993, in RJJ, 1993 pag. 162), indennità per rimborsi spese (sentenza C 118/87 del 2 maggio 1988 consid. 1b) o pasti (sentenza C 220/00 del 3 maggio 2001 consid. 3) e il guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3 LADI).
4.3. Le indennità pattuite contrattualmente e versate regolarmente - diversamente dai rimborsi di spesa a norma dell'art. 327a CO - fanno quindi parte del guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione, nella misura in cui non siano indennità per inconvenienti (DTF 115 V 326 consid. 4 pag. 330 con riferimenti). Con questa formulazione nella legge si è inteso sottolineare, che fra queste indennità vi siano anche quelle che - benché siano trattate quale reddito determinante secondo l'AVS - vadano escluse dal guadagno assicurato, perché la ragione d'essere del loro versamento viene a cadere con l'inizio della disoccupazione (DTF 122 V 362 consid. 4b pag. 364 con riferimenti; sentenza citata C 27/99 consid. 3b). Criterio distintivo a sapere se un'indennità, la quale costituisce dal profilo del contratto di lavoro una componente del salario, sia da considerare o no nel calcolo del guadagno assicurato, è il suo versamento regolare anche durante le vacanze (DTF 115 V 326 consid. 5b pag. 331 seg.; cfr. anche sentenza 8C_370/2008 del 29 agosto 2008 consid. 3.2).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_226/2019 del 15 novembre 2019 consid. 3.2.
A proposito della differenza tra salario determinante (cfr. art. 5 LAVS) e guadagno assicurato (cfr. art. 23 LADI), B. Rubin (in Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014 pag. 248 rileva del resto:
" Salaire AVS «obtenu normalement». – Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail (art. 23 al. 1 LACI 1er phrase). Le salaire pris en compte comme gain assuré se rapproche de la notion de salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS mais ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, ce qui ressort de la formulation «normalement» du texte légal. Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à cotisation, n'entrent pas en considération dans le calcul du gain assuré au sens de l'art. 23 al. 1 LACI (DTA 2006 p. 305 consid. 4.1 p. 307)."
2.4. In virtù e nell’ambito della delega legislativa di cui all’art. 23 cpv. 1 in fine (cfr. consid. 2.3.), in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).
Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
È altresì utile rilevare che l’art. 9 cpv. 1 LADI enuncia che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti. Giusta il cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione. Il cpv. 3 prevede che il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.
2.5. L'art. 40b OADI prevede che nel caso di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato di salute, una menomazione della loro capacità lucrativa durante la disoccupazione o immediatamente prima, è determinante il guadagno che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente.
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza C 67/04 del 9 giugno 2006, pubblicata in DTF 132 V 357, ha stabilito che, per quanto attiene al guadagno assicurato di persone invalide, punto di partenza è il salario effettivamente conseguito durante un certo periodo prima della diminuzione della capacità di guadagno dovuta a un danno alla salute. Questo dato, in virtù dell’art. 40b OADI, dev'essere moltiplicato per il fattore risultante dalla differenza tra 100% e il grado d'invalidità. Con riguardo alla pluriennale prassi amministrativa e giudiziaria, non determinante è il reddito (ipotetico) d'invalido.
L’Alta Corte, con giudizio C 79/06 del 18 luglio 2007, pubblicato in DTF 133 V 524, ha poi deciso che, contrariamente alla ratio legis definita in maniera restrittiva nella sentenza DTF 132 V 357, l'art. 40b OADI regola non soltanto il coordinamento delle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e dell'assicurazione invalidità, ma anche - in maniera più generale - la delimitazione di competenza tra assicurazione disoccupazione ed altri assicuratori in funzione della capacità lucrativa, ragione per cui una correzione del guadagno assicurato ai sensi del disposto di ordinanza deve di principio avere luogo anche in caso di invalidità non pensionabile.
Al riguardo la nostra Massima Istanza, in una sentenza 8C_104/2011 del 2 dicembre 2011, ha precisato quanto segue:
" (…)
3.3
3.3.1 Selon la jurisprudence, l'art. 40b OACI prescrit la correction du gain assuré lorsque celui-ci est fondé sur un salaire que l'assuré n'est plus en mesure de réaliser au moment de la survenance du chômage, en raison d'une invalidité survenue entre-temps (ATF 133 V 530 consid. 4.1.2 p. 534 s.). Cette correction se justifie également lorsque le taux d'invalidité constaté n'ouvre pas droit à une rente (ATF 133 V 524 consid. 5.2 et 5.3 p. 527 s.). En revanche, la situation est différente lorsque l'assuré est déjà atteint dans sa capacité de gain bien avant le début du chômage. Dans ce cas, l'art. 40b OACI ne s'applique pas et le gain assuré est calculé sur la base du dernier salaire, lequel correspond à la capacité de gain résiduelle inchangée (arrêt C 314/02 du 4 mars 2005, consid. 2.2.1; BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 317 n. 4.6.12).
Il ressort de ce qui précède que le gain assuré doit être corrigé conformément à l'art. 40b OACI lorsque l'assuré n'est plus en mesure, au moment de la survenance du chômage, de réaliser un salaire équivalent au salaire retenu pour le calcul du gain assuré, en raison d'une invalidité survenue entre-temps. A cet égard, il est sans importance que celui-ci ait été calculé en fonction du salaire réalisé durant une période de référence conformément à l'art. 37 OACI ou sur la base du salaire normalement obtenu au sens de l'art. 39 OACI en relation avec l'art. 13 al. 2 let. c LACI.
3.3.2 En règle générale, le gain assuré est fixé compte tenu du salaire réalisé durant une période de référence conformément à l'art. 37 OACI (cf. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2ème éd. 2007, p. 2292 s. n. 380 ss; BORIS RUBIN, op. cit., p. 312 ss n. 4.6.7). Toutefois, lorsque, durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI en liaison avec l'art. 9 al. 3 LACI), l'assuré est partie à un rapport de travail mais qu'il ne perçoit pas de salaire parce qu'il est malade ou victime d'un accident, le salaire déterminant est celui que l'intéressé aurait normalement obtenu (art. 39 OACI en relation avec l'art. 13 al. 2 let. c LACI; cf. consid. 3.1).”
Con sentenza 8C_86/2016 del 6 luglio 2016, pubblicata in DTF 142 V 380 e in DLA 2016 N. 11 pag. 233, l’Alta Corte ha stabilito che di principio, solo la decisione (non ancora in giudicato) dell'assicurazione invalidità o di un'altra assicurazione sociale costituisce la base sufficiente per adattare il guadagno assicurato.
In proposito cfr. pure STF 8C_138/2020 del 24 aprile 2020 e STF 8C_794/2019 del 29 aprile 2020.
2.6. La SECO, nella Prassi LADI ID ai punti B256a – B256f e C26, ha, del resto, enunciato che:
" B256a L’art. 40b OADI stabilisce che, nel caso di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato di salute, una menomazione della loro capacità lucrativa durante la disoccupazione o immediatamente prima, è determinante il guadagno che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente. Per «menomazione della capacità lucrativa» si intende l’invalidità constatata dall’Ufficio AI.
B256b Il senso e lo scopo dell’art. 40b OADI consistono nel limitare l’obbligo dell’AD di versare le prestazioni a una percentuale che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente della persona assicurata per l’intera durata della sua disoccupazione.
B256c Eventuali cali di rendimento dovuti allo stato di salute possono naturalmente ripercuotersi sul salario soltanto se non si sono verificati immediatamente prima o addirittura durante la disoccupazione. In altri termini: se una menomazione della capacità lucrativa dovuta a motivi di salute si verifica immediatamente prima o durante la disoccupazione, l’attuale capacità produttiva non corrisponde più a quella esistente prima della disoccupazione, che rappresentava la base del salario. Siccome però il salario ricevuto prima dell’inizio della disoccupazione costituisce la base di calcolo del guadagno assicurato, in questi casi occorre effettuare un adeguamento secondo l’art. 40b OADI.
Pertanto, se il guadagno assicurato è calcolato sulla base di un salario che l’assicurato non potrebbe più ricevere durante la disoccupazione a causa di un’invalidità verificatasi nel frattempo, esso deve essere ricalcolato conformemente all’art. 40b OADI. Si ritiene che la menomazione della capacità lucrativa per motivi di salute si è verificata immediatamente prima della disoccupazione ai sensi dell’art. 40b OADI se essa non si è (ancora) ripercossa sul salario che, secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI congiuntamente all’art. 37 OADI, costituisce la base di calcolo del guadagno assicurato.
(…)
Esempi
- L’AI e l’AD non sono assicurazioni complementari, ossia l’assicurato non può fare indistintamente ricorso sia all’una che all’altra. La riscossione di una rendita AI intera non implica necessariamente l’inidoneità al collocamento. Anche un assicurato che percepisce una rendita AI intera, che può già essere concessa a partire da un grado AI del 70 %, conserva una capacità lucrativa residua che può conferirgli un diritto alle prestazioni dell’AD.
- Se l’AI stabilisce un grado AI del 58 %, la cassa calcola l’importo del rimborso basandosi su una capacità lucrativa rimanente del 42 % e quindi su una riduzione corrispondente del guadagno assicurato su cui si fondavano inizialmente le indennità giornaliere.
Giurisprudenza
DTFA C 140/05 dell’1.2.2006 (Dato che nel calcolo del guadagno assicurato si prende in considerazione l’invalidità, non si deve procedere a un’ulteriore riduzione delle indennità giornaliere a causa della disponibilità limitata ad un’attività del 50 %)
DTF 8C_276/2009 del 2.11.2009 (L’AI e l’AD non sono assicurazioni complementari; con numerosi riferimenti alla giurisprudenza)”
(…)
Guadagno assicurato delle persone con handicap
art. 40b OADI
C26 Nel caso di persone la cui capacità lucrativa è durevolmente ridotta per ragioni di salute è determinante il guadagno che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente. Si tratta in questo caso di persone riconosciute invalide da un’altra assicurazione sociale. L’assicurazione contro la disoccupazione si limita a coprire la perdita di guadagno corrispondente alla capacità lucrativa rimanente. Determinante per la cassa è il guadagno che l’assicurato aveva ottenuto prima di subire un danno alla salute (salario prima dell’invalidità) e non il reddito, stabilito dall’AI, che l’assicurato potrebbe ipoteticamente ancora realizzare tenendo conto della sua invalidità. (…)”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35 seg.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.7. Secondo l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
In virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI, il cui tenore non è stato modificato a far tempo dal 1° aprile 2011, è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione e il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Il guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.3.; STCA 38.2005.52 dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).
In una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg., in DTF 127 V 479; 122 V 433; 120 V 233 seg. e in 8C_721/2010, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr. consid. 2.5.).
In tale contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro (in effetti una perdita di lavoro senza perdita di guadagno non dà diritto a indennità di disoccupazione; cfr. STF 8C_150/2020 dell’8 aprile 2020 consid. 4; commentata da Patricia Usinger-Egger in SZS/RSAS 4/2020), la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.
Pertanto, secondo il TFA, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. ad esempio SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47).
In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo è inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.
Sul tema cfr. pure STFA C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005.
2.8. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che l’assicurato, ingegnere civile STS (cfr. STCA 38.2013.58 del 14 novembre 2013 consid. 2.7.), è al benefico di una rendita di invalidità AI del 50% con grado di invalidità del 58% dal 2015 (cfr. doc. A7; 199; 271; STCA 38.2019.14 dell’11 giugno 2019 consid. 2.5.; decreto 32.2015.87 emesso dal TCA il 4 agosto 2015; STCA 38.2013.58 del 14 novembre 2013 consid. 2.7.; STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.6.).
Nel corso degli anni egli ha aperto cinque termini quadro per la riscossione di prestazioni, e meglio dal 9 febbraio 2010 all’8 febbraio 2012, dal 9 febbraio 2012 all’8 febbraio 2014, dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2016, dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2018 e dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021 (cfr. X5 segg.; STCA 38.2019.14 dell’11 giugno 2019 consid. 2.5.).
Nel termine quadro dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021 il suo grado di disponibilità lavorativa era del 50% (cfr. doc. VIII1; 303).
Nei due anni antecedenti l’iscrizione in disoccupazione dell’estate 2019 (dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2019) egli ha lavorato alle dipendenze di tre datori di lavoro, e meglio presso __________, dove è stato attivo dal 1° giugno 2017 al 30 agosto 2018, presso __________ al 10 settembre 2019 a tuttora e presso __________ dal 10 gennaio al 30 giugno 2019 (cfr. allegato A6 a doc. I).
L’11 giugno (poi corretto a mano in agosto) 2018 l’assicurato e la “ditta individuale e/o Impresa __________” hanno concluso un “contratto di lavoro a tempo indeterminato bozza fino a formale OK finale Commissione __________” a tempo parziale al 25% a decorrere dal 3 settembre 2018 con stipendio pari a fr. 2'000.-- lordi al mese per 12 mensilità, oltre a fr. 150.-- mensili quale rimborso spese generali (spostamenti e cellulare, cfr. doc. 309).
Il 18 gennaio 2019 è stato concluso un nuovo contratto di lavoro con la Ditta individuale __________, denominato “Contratto di lavoro 2 a tempo indeterminato” analogo al precedente, da cui emerge, però, che il grado di occupazione lavorativa a tempo parziale è del 22,5% e che il giorno di inizio formale era lunedì 2 novembre 2018 (cfr. doc. 314).
Dal contratto di lavoro a tempo indeterminato concluso il 30 dicembre 2018 con la __________ di __________ emerge che l’assicurato è stato assunto “con grado circa 30%” dal gennaio 2019 quale direttore generale tecnico. Lo stipendio ammontava a fr. 3'250.-- mensili lordi per tredici mensilità. Inoltre il contratto prevedeva il riconoscimento di un importo forfait di rimborso spese generali (spostamenti e cellulare) di fr. 100.-- che sarebbero stati versati mensilmente con il salario (cfr. doc. 374=allegato 4 a doc. V).
La Cassa, il 21 e il 27 novembre 2019, ha emesso in conteggi relativi ai mesi da luglio a novembre 2019, nei quali ha determinato il guadagno assicurato del ricorrente in fr. 4'009.-- e l’indennità giornaliera - applicando al guadagno assicurato la percentuale del 75,77% e dividendo per 21,7 (giorni di lavoro medi) - in fr.140.--. L’amministrazione ha indicato che “nel caso volesse contestare il contenuto del presente conteggio, può richiedere per iscritto una decisione entro 90 giorni” (cfr. allegato 6 a doc. V).
Il ricorrente, il 6 febbraio 2020, ha censurato l’ammontare del guadagno assicurato stabilito dalla Cassa, l’applicazione di 10 giorni di attesa in relazione al mese di luglio 2019, la deduzione dal suo diritto alle indennità mensili dello stipendio percepito presso __________, evidenziando trattarsi dell’impresa per la quale lavora dal settembre 2018 con grado del 22,5% (cfr. doc. A6).
La parte resistente, con decisione del 17 febbraio 2020, ha confermato il calcolo del guadagno assicurato di fr. 4'009.-- e ha specificato che l’attività per __________, che continua a svolgere, deve essere decurtata dal suo diritto secondo il principio del guadagno intermedio (cfr. doc. A6; consid. 1.1.).
Con decisione su opposizione del 2 aprile 2020 la Cassa ha respinto l’opposizione interposta dall’insorgente (cfr. doc. A6), rilevando di avere determinato il guadagno assicurato in applicazione dell’art. 37 OADI, tenendo conto della media degli stipendi degli ultimi 6 mesi, più favorevole all’assicurato. È stato altresì precisato che il salario medio ammontava a fr. 5'250.00 - corrispondente a un grado di occupazione del 55% - e che, beneficiando di una rendita d’invalidità con un grado del 58% (con un residuo di idoneità al collocamento del 42%), il guadagno assicurato è stato proporzionalmente ridotto (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
Il ricorrente ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione, e meglio che nel calcolo del guadagno assicurato non è stato tenuto conto del rimborso delle spese e della tredicesima, che il suo grado di occupazione complessivo presso __________ e __________ è stato considerato del 55% invece che del 50%, che per un 8% (grado di invalidità del 58% ma diritto a una rendita AI del 50%) del suo tempo non gli è stato riconosciuto dall’assicurazione disoccupazione alcun diritto, che per determinare l’importo dell’indennità giornaliera è stato applicato il tasso del 75,77% invece dell’80%, che il nuovo termine quadro è stato fatto iniziare dal 1° luglio 2019 allorché si è presentato all’URC il 13 giugno 2019 e che gli è stato dedotto un periodo di attesa di 10 giorni (cfr. doc. I; V; VIII; XX).
2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte, rileva innanzitutto che il ricorrente ha censurato l’atteggiamento della Cassa che, a seguito di sue domande in relazione alle basi di calcolo delle proprie indennità giornaliere, il 26 giugno 2020, gli ha comunicato che “essendo pendente un ricorso presso il Tribunale delle assicurazioni sociali non possiamo esprimerci in merito alla sua richiesta sottostante; sarà direttamente il Tribunale a fornirle le nostre risposte agli scritti da lei inviati e ad esprimersi in merito” (cfr. doc. XVIII; XVIII1).
Egli ha, inoltre, affermato:
" (…) non riesco a capire i reali motivi alla base di questa risposta con anche nessuna spiegazione come sempre in merito malgrado molte richieste, e appunto con la quale sembrerebbe che voi Giudici TCA siete sempre e regolarmente in diretto contatto dirigenti __________ consigliando e dando direttive agli stessi in merito modalità e procedure per sanare gestione aggiornamenti+correttivi mia pratica.
(…)” (Doc. XVIII)
Al riguardo il TCA si limita a osservare che la Cassa, nel mese di giugno 2020, ha indicato all’assicurato che sarebbe stato questo Tribunale a rispondere ai suoi quesiti non perché quest’ultimo consigli l’amministrazione, bensì in virtù dell’effetto devolutivo del ricorso (cfr. STF 8C_284/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.2.2.; DTF 127 V 228 consid. 2.b.aa; STFA C 325/00 del 28 marzo 2002). In effetti a quel momento presso questa Corte era pendente la presente vertenza relativa all’impugnativa del 10 maggio 2020 inoltrata dal ricorrente contro la decisione su opposizione del 2 aprile 2020 con cui la parte resistente ha confermato la determinazione dell’indennità giornaliera sulla base di un guadagno assicurato di fr. 4'009.-- e tenendo conto del guadagno intermedio conseguito presso __________ (cfr. consid 1.1.; 1.2.).
2.10. L’assicurato si è annunciato per il collocamento il 13 giugno 2019 chiedendo l’attribuzione di indennità di disoccupazione a partire da tale data (cfr. doc. VIII1; 303).
La Cassa gli ha invece riconosciuto il diritto a prestazioni dal 1° luglio 2019, aprendogli il 5° termine quadro per la riscossione delle prestazioni (cfr. consid. 2.8.).
Il ricorrente ha contestato la data di inizio della disoccupazione (cfr. doc. VIII).
Tale tema non è prettamente oggetto della presente lite (cfr. consid. 2.1.), tuttavia giova osservare che, come rettamente precisato dalla Cassa (cfr. doc. XVI; consid. 1.7.), fino al 30 giugno 2019 vigeva il contratto di lavoro con la __________ (cfr. consid. 2.8.; doc. 365) e non vi era pertanto una perdita di guadagno (art. 8 cpv. 1 lett. b; 11 LADI) e l’assicurato non era idoneo al collocamento (art. 8 cpv. 1 lett. f; 15 LADI).
Ne discende che a ragione il diritto alle indennità LADI è stato riconosciuto a decorrere dal 1° luglio 2019.
2.11. L’amministrazione ha, poi, stabilito il guadagno assicurato - che ridotto proporzionalmente in virtù del grado di invalidità del 58% è stato fissato in fr. 4'009.-- (cfr. consid. 2.8.) - in applicazione dell’art. 37 cpv. 1 OADI, e meglio in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione iniziato il 1° luglio 2019 (da gennaio a giugno 2019) conseguito con attività lavorative per un grado complessivo del 55%, corrispondente a fr. 5'250.-- (fr. 2000.-mensili lordi presso __________ al 25% + fr. 3'250.-- mensili lordi presso __________ al 30%; cfr. consid. 2.8.).
La Cassa, in proposito, ha indicato che questa è la soluzione più favorevole all’insorgente (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
Infatti, se si fosse considerato il salario medio degli ultimi dodici mesi (da luglio 2018 a giugno 2019; art. 37 cpv. 2 OADI), esso sarebbe inferiore all’ammontare di fr. 5'250.--, siccome presso la __________, nei mesi di luglio e agosto 2018, l’assicurato ha percepito fr. 2000.-- lordi al mese (cfr. doc. 389; STCA 38.2019.14 dell’11 giugno 2019 consid. 2.6.) e nei mesi da settembre a dicembre 2018 ha guadagnato soltanto fr. 2'000.-- presso __________ (cfr. consid. 2.8.).
L’assicurato ha fatto valere che per calcolare il guadagno assicurato la Cassa avrebbe dovuto tenere conto, oltre che degli stipendi, anche dei rimborsi spese forfettari e degli importi rateali della tredicesima (cfr. doc. I; V).
Per quanto riguarda il rimborso spese, nella sentenza 8C_72/2015 del 14 dicembre 2015, pubblicata in SVR 2016 ALV Nr. 5 pag. 13 e RtiD II-2016 N. 64 pag. 309 segg., citata al consid. 2.3., l’Alta Corte ha rilevato che le indennità pattuite contrattualmente e versate regolarmente - diversamente dai rimborsi di spesa a norma dell'art. 327a CO fanno parte del guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione, nella misura in cui non siano indennità per inconvenienti (cfr. art. 23 cpv. 1 LADI). Con questa formulazione nella legge si è inteso sottolineare, che fra queste indennità vi siano anche quelle che - benché siano trattate quale reddito determinante secondo l'AVS - vadano escluse dal guadagno assicurato, perché la ragione d'essere del loro versamento viene a cadere con l'inizio della disoccupazione.
In concreto la Cassa, nel giugno 2020, ha trasmesso a questo Tribunale dei nuovi conteggi da cui risulta che nel calcolo del guadagno assicurato sono state computate le “spese” di fr. 150.-- percepite presso __________ (cfr. consid.2.8.), ottenendo un guadagno assicurato, con attività lavorativa complessiva al 55%, di fr. 5'400.-- (cfr. doc. X; X1; X4; consid. 1.5.).
La parte resistente ha giustificato il proprio agire, specificando che dal riepilogo salari dell'anno 2018 e conteggi successivi il salario lordo soggetto a contribuzione ammontava a fr. 2'000.--, rettificato poi successivamente, integrando l'importo di fr 150.-- (cfr. doc. X; consid. 1.5.).
Il TCA non ha motivi per non aderire al nuovo calcolo dell’amministrazione.
Le spese forfettarie di fr. 100.-- al mese contemplate nel contratto di lavoro con la __________ relative ai costi generati dagli spostamenti e dal cellulare non risultano essere integrate nel salario (cfr. allegato 5 a doc. V; 376 segg.). Del resto dal conto individuale AVS si evince un guadagno presso la __________ per il 2019 di fr. 19'500.--, ossia il salario di fr. 3'250.-- considerato dalla Cassa moltiplicato per 6 mesi (cfr. doc. XXV3).
Di conseguenza non presta il fianco a critica alcuna il fatto di non avere considerato ai fini del conteggio del guadagno assicurato il rimborso spese relativo all’occupazione presso __________.
Il contratto di lavoro con __________ non prevedeva la tredicesima (cfr. doc. 309; 314), per cui nulla va conteggiato a tale titolo.
Il contratto di lavoro con la __________, invece, contemplava il pagamento del salario di fr. 3'250 per tredici mensilità (cfr. doc. 374=allegato 4 a doc. V), tuttavia dai fogli stipendio concernenti il periodo gennaio-giugno 2019 non risulta il versamento della quota parte di tredicesima (cfr. doc. 376-381). Come visto, anche dal conto individuale AVS emerge che la ditta in questione, nel lasso di tempo gennaio-giugno 2019, ha corrisposto al ricorrente la somma di fr. 19'500.--, corrispondente a sei salari di fr. 3'250.- (cfr. doc. XXV3).
Ritenuto che la tredicesima rientra nel guadagno assicurato nella misura in cui è stata effettivamente riscossa (cfr. DTF 144 V 195; Prassi LADI ID p.to C2), in casu, come stabilito dalla Cassa (cfr. doc. X), non va tenuto conto di alcuna quota parte di tredicesima.
Da quanto precede va concluso che per determinare il guadagno assicurato del ricorrente nel nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni iniziato il 1° luglio 2019 deve essere considerato l’importo di fr. 5'400.-- e non di fr. 5'250.-- come per contro stabilito nella decisione su opposizione impugnata.
2.12. Nel caso di specie l’insorgente è al beneficio di una mezza rendita AI per un grado di invalidità del 58% (cfr. consid. 2.8.). La sua capacità lucrativa rimanente è pari quindi al 42%
Qualora la capacità lucrativa di un assicurato sia durevolmente ridotta per ragioni di salute, ai fini del calcolo del guadagno assicurato, è determinante il guadagno che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente (cfr. consid. 2.5.-2.6.).
In concreto, dunque, il guadagno di fr. 5'400.--, dopo essere riportato a un grado di occupazione del 100%, va ridotto proporzionalmente al grado di capacità lucrativa rimanente del ricorrente del 42% (cfr. doc. XIX; XXI; consid. 1.9.).
A tale scopo determinante è dapprima sapere se l’importo di fr. 5'400.-- (salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione precedenti il 1° luglio 2019) corrisponde a un grado di attività lavorativa del 55% come stabilito dalla Cassa (25% presso __________ e 30% presso __________; cfr. consid. 2.8.; 2.11.) oppure del 50% come preteso dall’assicurato (cfr. doc. I; consid. 1.2; 2.7.).
Per quanto attiene all’impiego presso __________ è vero che il contratto di lavoro dell’11 giugno (corretto in agosto) 2018 contemplava un grado di occupazione del 25% (cfr. doc. 309).
È altrettanto vero, però, che il 18 gennaio 2019 nel nuovo contratto lo stesso è stato diminuito al 22,5% (cfr. doc. 314).
Inoltre dal modulo “Azione di reinserimento” emerge che in occasione del primo colloquio di consulenza del 3 luglio 2019 è stato rilevato che l’insorgente “continua il guadagno intermedio al 22,5% presso la __________ di __________” (cfr. doc. VIII2).
In simili condizioni, il grado di occupazione da considerare per tale attività è del 22,5%.
In relazione all’impiego presso __________, invece, il contratto di impiego del 30 dicembre 2018 prevede un grado di occupazione di “circa 30%” (cfr. allegato 4 a doc. V).
Nei fogli stipendio relativi ai mesi da gennaio a giugno 2019 è sì stato specificato “grado occupazione: Vedi necessità ma in media 20/30% in questa FASE 1” (cfr. allegato 5 a doc. V), ma non risultano minimamente attestate le percentuali di attività mensile. Non va d’altronde dimenticato che la paga percepita presso __________ era di fr. 3'250.-- lordi al mese che corrisponde meglio a un’attività del 30% (fr. 10'833.-- riportato al 100%) piuttosto che a una del 25% (fr. 13'000.-riportato al 100%).
Occorre, perciò, concludere che il guadagno di fr. 5'400.-- si riferisce a un grado di attività lavorativa del 52,5% (22,5 presso __________ + 30% presso __________).
Il guadagno assicurato del ricorrente che presenta una capacità lucrativa rimanente del 42% ammonta di conseguenza a fr. 4'320.-- [42% di fr. 10'286.-- (ottenuto riportando al 100% la somma di fr. 5'400.-- corrispondenti a un grado di occupazione del 52,5%)].
2.13. Per stabilire l’importo dell’indennità giornaliera spettante al ricorrente dal mese di luglio 2019, la Cassa, nei conteggi iniziali poi confermati dalla decisione del 17 febbraio 2020 e dalla decisione su opposizione del 2 aprile 2020 ha applicato il tasso del 75,77% (cfr. doc. allegato 6 a doc. V; consid. 1.1.; 2.8.).
L’insorgente, già nell’opposizione e pendente causa, ha censurato il tasso del 75,77%, asserendo che nel suo caso torni applicabile l’80% (cfr. doc. A6; V; VI; consid. 1.4.).
L’art. 22 cpv. 1 LADI enuncia in particolare che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. Giusta il cpv. 2 ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:
" a. non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni;
b. beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e
c. non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.” (cfr. consid. 2.2.)
L’assicurato, percependo una mezza rendita AI per un grado di invalidità del 58%, non rientra nei casi di cui all’art. 22 cpv. 2 LADI, bensì gli deve essere applicato il tasso dell’80%.
La parte resistente, in effetti, il 15 giugno 2020, ha riconosciuto che all’assicurato va erogata un’indennità nella misura dell’80% (cfr. doc. X; consid. 1.5.).
2.14. Come è emerso dalle carte processuali, l’assicurato ha continuato, anche successivamente all’iscrizione in disoccupazione del giugno 2019, a lavorare per __________ al 22,5% (cfr. doc. VIII2; consid. 2.12.).
Il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente ottenuto entro un periodo di controllo e il cui importo è inferiore all’indennità di disoccupazione cui ha diritto va considerato guadagno intermedio ai sensi dell’art. 24 LADI (cfr. consid. 2.7.; Prassi LADI p.to C123).
In effetti se un assicurato che svolge varie attività a tempo parziale ne perde una, i redditi degli impieghi rimanenti sono considerati guadagno intermedio. Il guadagno assicurato va calcolato sulla totalità dei redditi che l’assicurato percepiva prima di essere parzialmente disoccupato (cfr. Prassi LADI ID p.to C 124).
In casu, quindi, a buona ragione la Cassa nei conteggi relativi alle indennità di disoccupazione spettanti al ricorrente a decorrere dal luglio 2019 ha computato un guadagno intermedio lordo di fr. 2'150.-- mensili (cfr. allegato 6 a doc. 5; XI1 segg.).
2.15. Alla luce di tutto quanto esposto, l’insorgente, a far tempo dal 1° luglio 2019, ha diritto a indennità di disoccupazione che devono essere calcolate tenendo conto, da una parte, dell’80% (cfr. consid. 2.13.) del guadagno assicurato di fr. 4'320.-- (cfr. consid. 2.12.), dall’altra, del guadagno intermedio conseguito presso __________ di fr. 2'150.-- lordi al mese (cfr. consid. 2.14.).
Al riguardo giova ad ogni modo evidenziare che il 12 giugno 2020 la Cassa ha emesso dei nuovi conteggi delle indennità giornaliere da luglio 2019 a maggio 2020 nei quali, applicando al guadagno assicurato (di però fr. 4'009.--) il tasso dell’80% (cfr. doc. XI1-XI11), invece del 75,77% (cfr. allegato 6 a doc. V), ha già riconosciuto al ricorrente dei pagamenti complementari.
Questi ultimi andranno considerati ai fini della determinazione degli importi aggiuntivi da corrispondergli.
La Cassa, alla quale gli atti vanno rinviati per procedere ai calcoli di cui sopra, verificherà altresì la correttezza del periodo di attesa di 10 giorni alla luce degli art. 18 LADI cpv. 1 lett. a LADI (il diritto all’indennità inizia dopo un periodo di attesa di cinque giorni di disoccupazione controllata. Per le persone che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni il periodo di attesa è differenziato ed è di 10 giorni per un guadagno assicurato compreso tra 60 001 e 90 000 franchi) e 6a cpv. 3 OADI (“Gli assicurati il cui guadagno assicurato è compreso tra 36 001 e 60 000 franchi all’anno che hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni non devono compiere il periodo di attesa generale”), dopo aver accertato se l’assicurato, nel periodo a far tempo dal 1° luglio 2019, aveva obblighi di mantenimento nei confronti di sua figlia __________, nata il __________ 1995 (cfr. doc. 453).
2.16. Infine, relativamente alla richiesta ricorsuale di interessi di mora (cfr. doc. I pag. 3), va osservato che la Cassa non ha avuto modo di pronunciarsi mediante una decisione vincolante (cfr. consid. 2.1.).
È in ogni caso utile rilevare che l'art. 26 cpv. 1 prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Secondo il cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.
Nel caso di specie il diritto dell’insorgente alle indennità di disoccupazione fatto valere nel mese di giugno 2019 è nato il 1° luglio 2019.
Considerando che è possibile beneficiare degli interessi non prima che sia trascorso il lasso di tempo di 24 mesi a far tempo dalla nascita del diritto alle prestazioni, l’assicurato non ha diritto a interessi moratori sulle indennità LADI arretrate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione del 2 aprile 2020 è annullata.
§§ Il guadagno assicurato del ricorrente dal 1° gennaio 2019 ammonta a fr. 4'320.--.
§§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa affinché calcoli nuovamente l’importo dell’indennità di disoccupazione dovuta all’insorgente a decorrere dal 1° luglio 2019 sulla base di quanto indicato al consid. 2.15.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti