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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.03.2020 38.2019.66

March 5, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,941 words·~30 min·3

Summary

Indennità buona uscita fissata nell'Accordo di risol. consensuale del rapporto di lavoro ha lo scopo di coprire spese, ferie non godute, salario periodo disdetta ordin. Non è prestazione atta ad aumentare GA. Ha invece effetto di rendere non computab. per un certo periodo perdita di lavoro

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 38.2019.66   DC/sc

Lugano 5 marzo 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 dicembre 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 22 novembre 2019 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1 ha lavorato presso la __________ dal 5 novembre 2017 al 31 gennaio 2019, da ultimo come Chief Risk Officer (cfr. doc. 83).

                                         Egli è stato licenziato il 24 gennaio 2019 per il 31 gennaio 2019 a seguito di ristrutturazione aziendale per motivi economici.

                                         Il salario mensile ammontava a fr. 10'000.--.

                                         Il 25 gennaio 2019 egli ha ricevuto una gratifica di fr. 50'000.-- (cfr. Attestato del datore di lavoro del 26 febbraio 2019, doc. 137-138).

                                         L’assicurato ha richiesto l’indennità di disoccupazione dal 1° febbraio 2019 precisando che è stato attuato un piano sociale (cfr. doc. 133-134).

                                         L’“Accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro” sottoscritto il 24 gennaio 2019 da __________ e RI 1 prevede in particolare che:

" (…)

1            PREMESSA

Tra il Datore di lavoro e il Dipendente è in essere un rapporto di lavoro (“Rapporto di lavoro”). Il Rapporto di lavoro è attualmente disciplinato dal Contratto di lavoro stipulato dalle Parti in da 31 marzo 2011 (“Contratto di lavoro”).

Il Rapporto di lavoro è retto dal diritto svizzero, dal Contratto di lavoro e dai regolamenti aziendali applicabili.

A seguito di un piano di ristrutturazione aziendale per motivi economici, in data 9 gennaio 2019 il Datore di lavoro ha notificato a tutti i dipendenti l’apertura della procedura di consultazione per i licenziamenti collettivi, secondo gli articoli 335d ss. Del CO.

Le Parti ritengono che è nel loro reciproco interesse regolare di comune accordo i termini e le modalità dello scioglimento del Rapporto di lavoro. Di qui la presente convenzione.

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante del presente Accordo, le Parti convengono quanto segue:

2         RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Le Parti convengono di interrompere di comune accordo il Rapporto di lavoro con effetto al 31 gennaio 2019 ("Data di risoluzione"). La scadenza concordata non potrà essere sospesa o prolungata in alcun modo.

Le Parti confermano che non esiste alcun altro rapporto di lavoro, di mandato, di agenzia o altro rapporto giuridico o contrattuale tra il Dipendente e il Datore di lavoro. Qualora, contrariamente alle aspettative delle Parti, un tale rapporto dovesse sussistere, le Parti convengono alla sua risoluzione con effetto al giorno di sottoscrizione del presente Accordo.

(…).

3.1      PRESTAZIONE LAVORATIVA

Dalla data della firma del presente Accordo fino alla data di risoluzione il Dipendente non è esonerato dal lavoro e si impegna a garantire un trapasso delle proprie mansioni lavorative ed operative ad __________ e __________ di __________.

Dopo la data di risoluzione il Dipendente per un periodo massimo di quattro mesi si impegna a rispondere occasionalmente a eventuali domande che il Datore di lavoro dovesse porgli in relazione all’attività svolta dal Dipendente fino alla Data di risoluzione.

Questo tipo di impegno non viene remunerato e non fa nascere alcun tipo di rapporto di lavoro.

3.2      REMUNERAZIONE

3.2.1   Salario

Fino alla Data di risoluzione, il Datore di lavoro corrisponderà al Dipendente lo stipendio alle usuali scadenze e secondo le attuali modalità contrattuali.

Le ferie maturate e non godute, il cui saldo ammonta a 23 giorni, saranno compensate con l'indennità di buona uscita di cui alla successiva cifra 3.2.2.

Il Dipendente, non vantare ad oggi ore supplementari e/o straordinarie.

3.2.2   Indennità di buona uscita

In considerazione del periodo di servizio del Dipendente e al fine di tacitare integralmente qualsiasi ulteriore pretesa del Dipendente (ad esempio, ma non limitatamente, a eventuali pretese per indennità per pasti, periodi di protezione, ecc.) il Datore di lavoro riconosce al Dipendente un'indennità di buona uscita straordinaria di CHF 50'000.00 lordi. Tale indennità comprende anche le ferie maturate e non godute di cui alla cifra 3.2.1, nonché la corresponsione del salario relativo al periodo di disdetta ordinario.

L'indennità di buona uscita verrà corrisposta con l'ultimo salario, vale a dire entro il 31 gennaio 2019.

3.2.3   Deduzioni

Ai pagamenti del Datore di lavoro saranno dedotti gli oneri di legge, sociali ed assicurativi abituali e, se del caso, l'imposta alla fonte. (…)” (Doc. 142-143)

                                         La Cassa ha stabilito in fr. 10'000.-- mensili il guadagno assicurato del ricorrente (cfr., ad esempio, doc. 74).

                               1.2.   La Cassa RI 1 (in seguito: Cassa), con decisione del 22 maggio 2019, ha stabilito che nel guadagno assicurato non è possibile tenere contro dell’importo di fr. 50'000.--, argomentando:

" (…)

2. Nel suo caso durante il periodo dal 05.11.2017 al 31.01.2019 ha esercitato un’attività salariata soggetta a contribuzione presso la Spettabile __________. Dall’accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si evince come, il pagamento di CHF 50'000.00, risulta essere un’indennità di buona uscita, la stessa viene considerata una prestazione volontaria da parte del datore di lavoro, non può pertanto essere presa in considerazione nel calcolo del GA. (…)” (Doc. 89)

                                         Contro la decisione citata l’assicurato ha inoltrato un’opposizione sostenendo che l’indennità di buona uscita non poteva essere considerata una prestazione volontaria dal suo ex datore di lavoro, poiché essa compensava il termine di disdetta di quattro mesi e le vacanze maturate e non godute, ed ha quindi chiesto che l’indennità fosse conteggiata come salario del mese di gennaio 2019.

                                         Nella sua decisione su opposizione del 22 novembre 2019 la Cassa ha rilevato:

" (…) Dall'opposizione inoltrata dal signor RI 1 in data 14 giugno 2019, e viste le decisioni emanate in data 31 ottobre 2019 (dec. 187B/19) e 4 novembre 2019 (OR 84/19) – con le quali è stato riconosciuto che l'indennità versata dal datore di lavoro comprendeva, oltre al pagamento delle vacanze maturate e non godute, anche 4 mesi di salario corrispondenti al termine di disdetta ordinario) – si è potuto appurare come il periodo di riferimento corretto per il calcolo del guadagno assicurato debba tener conto dei mesi di disdetta e corrisponda quindi al periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019, nel corso del quale egli ha potuto quindi comprovare la percezione di un salario mensile pari a CHF 10'000.-.

Considerato questo aspetto, la Cassa deve rivedere il periodo di calcolo del guadagno assicurato come sopraesposto. Tuttavia, detta revisione non porta ad una modifica del guadagno assicurato in quanto, la media salariale, risulta essere comunque di CHF 10’000.-. Si ribadisce che il pagamento delle vacanze non può, per giurisprudenza, essere riconosciuto nel guadagno assicurato. (…)” (Doc. I)

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede che venga aumentato il guadagno assicurato, rilevando:

" (…) In data 9.1.2019, come da documentazione fornita alla cassa, il datore di lavoro ha comunicato una notifica di licenziamento collettivo a tutti i dipendenti, compreso il sottoscritto. Il licenziamento collettivo è stato messo in atto unilateralmente per motivi economici.

Sempre alla stessa data il datore di lavoro ha aperto con le parti sociali (__________) una procedura di consultazione.

Il sottoscritto ha partecipato alla consultazione dove è stata fatta un'ampia discussione sulle opzioni possibili per gestire il rapporto di lavoro. In questo contesto è emerso che l'azienda non era in condizioni di portare avanti o trasferire il rapporto di lavoro in essere per motivi economici; non era neppure in grado di rispettare i termini di disdetta previsti dal contratto in vigore a quella data in quanto, con comunicazione del 9.1.2019 informava i dipendenti che la prevista fusione societaria con __________ "secondo le indicazioni vincolanti date da FINMA, dovrà essere perfezionata entro il 15 marzo 2019", pertanto entro il periodo di disdetta in vigore a quel momento.

L'azienda è poi in effetti stata cancellata dal registro di commercio con pubblicazione sul Foglio Ufficiale del 13.2.2019 (__________, società anonima Nr. FUSC __________ del __________, Pubbl. __________). Pertanto, nell'eventuale periodo di preavviso previsto dal contratto la Banca non era in grado di permettere lo svolgimento del periodo di preavviso con la mansione a me attribuita in quanto la stessa (in seno alla direzione generale) doveva decadere come conseguenza della fusione societaria.

Al fine di poter sanare quanta sopra e tenuto conto delle possibilità di legge, si è deciso di mettere in atto l'art. 335a cpv. 2 CO "Tuttavia, se il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro o ha manifestato l'intenzione di disdirlo per motivi economici, termini di disdetta più brevi possono essere stipulati a favore del lavoratore per accordo, contratto normale o contratto collettivo".

Bisogna tener conto del fatto che durante l'anno precedente ho iniziato a svolgere una nuova mansione (cfr. registro di commercio __________, società anonima, Nr. FUSC __________ del __________, Pubbl. __________), ma il contratto non era ancora stato adeguato alle maggiori responsabilità, esclusivamente per motivi economici. Era però pendente una trattativa di rinegoziazione.

In virtù di quanto precede, in data 24.1.2019 si è deciso di rinegoziare il contratto in essere sino a quel momento tramite un "accordo di risoluzione consensuale del rapporta di lavoro", sanando tutti i miei diritti generati dal contratto di lavoro tramite una indennità di buona uscita contrattuale. Inoltre, rinegoziare il rapporto di lavoro, concordando una nuova data di termine del rapporto di lavoro definita nel 31.1.2019, in modo che fosse sostenibile in base alle tempistiche previste dalla procedura di fusione.

Nell'accordo di risoluzione consensuale al punto 3.1 Prestazione Lavorativa viene indicato che "dalla data della firma del presente accordo fino alla data di risoluzione il dipendente non è esonerato dal lavoro" e al punto 6 Disposizioni conclusive dell'accordo di risoluzione che "questo accordo costituisce l'unico accordo in essere tra le parti ed annulla e sostituisce agni precedente contratto".

Nel periodo seguente la stipula dell'accordo, ossia tra il 24 gennaio e il 31 gennaio, entrambe le parti hanno ottemperato agli impegni come concordato, con la retribuzione da parte del datore di lavoro e con lo svolgimento delle proprie mansioni da parte del lavoratore. Il rapporto di lavoro si è concluso come da accordi in data 31.1.2019.

Alla data di iscrizione all'ufficio regionale di collocamento, il contratto a cui fa riferimento la decisione del 22.11.2019 non era più in vigore in quanto estinto in data 24.1.2019 e sostituito dal nuovo accordo con durata determinata. Il rapporto di lavoro si è concluso interamente in data 31.1.2019 senza che tra le parti sia rimasta in essere nessuna pendenza. Pertanto nella fattispecie non si può considerare uno scioglimento anticipato, in quanto il rapporto di lavoro è stato portato a termine interamente nelle tempistiche e nelle condizioni che sono state rinegoziate secondo quanta permesso dalla legge.

In data 5.5.2019 ho chiesto una revisione del calcolo relativo al guadagno assicurato chiedendo che venissero conteggiata la retribuzione di gennaio 2019 in tutte le sue componenti.

Tenuto conto di quanto esposto in precedenza, ritengo che debba essere considerato che:

•     L'art. 10h cpv. 1 OADI non trova applicazione al presente caso in quanto l'intenzione di sciogliere il rapporto di lavoro e stata comunicata unilateralmente dall'azienda in data 9.1.2019 e non può pertanto essere considerata consensuale e frutto di un puro accordo tra le parti. Tutte le negoziazioni seguenti sono intervenute nell'ambito della procedura di consultazione con le parti sociali per regolare le conseguenze giuridiche della decisione unilaterale aziendale.

•     Il datore di lavoro, nell'accordo di risoluzione, al punto 3.2.2 Indennità di buono uscita, afferma espressamente che "in considerazione del periodo di servizio e al fine di tacitare integralmente qualsiasi ulteriore pretesa del dipendente", includendo nell'indennità tutte le pendenze a favore del lavoratore generate dal rapporto di lavoro prima della firma dell'accordo di risoluzione.

•     Il termine di disdetta di 4 mesi indicato dalla Cassa nella decisione su opposizione non sussiste in quanto completamente rinegoziato.

•     L'Audit letter 2017/1 Marzo 2017 della SECO Art 23 LADI; Prassi LADI ID C2 segg. recita che "se le ore mancanti sono dovute al fatto che l'assicurato, senza colpa sua, non ha potuto svolgere il suo lavoro, il guadagno assicurato non viene ridotto". In tal senso l'unico elemento che potrebbe essere escluso dal calcolo del salario determinante sono le indennità per vacanze non godute.

Considerando in aggiunta che il "principio di sopravvenienza" è alla base dello scomputo dal calcolo del reddito assicurato delle vacanze retribuite ma non godute, ossia l'importo pagato per elementi che normalmente non avrebbero una manifestazione monetaria indipendentemente dal periodo al quale fanno riferimento o sono maturati, allo stesso tempo, al fine di evitare l'applicazione del principio in modo selettivo, non si possono escludere dal computo del guadagno assicurato elementi che avrebbero avuto una manifestazione monetaria e sarebbero stati retribuiti indipendentemente dal periodo al quale fanno riferimento o sono maturati.

Per tutto quanto precede, anche considerando la deduzione dei giorni di vacanza residui, si raggiunge un guadagno assicurato che supera l'importo massimo del guadagno assicurabile, sia ritenendo l'importo retribuito a seguito dell'accordo tra le parti la come parte del guadagno assicurato nel periodo di contribuzione, sia ritenendolo come prestazione volontaria Prassi LADI B122.

IV.   CONCLUSIONI

Per i motivi sopra esposti, chiedo che venga annullata la decisione su opposizione della Cassa CO 1 contro la disoccupazione del 22.11.2019 e che codesto lodevole Tribunale proceda alla revisione del guadagno assicurato, basandolo sul valore massimo attualmente in vigore.

In via subordinata, chiedo l'annullamento della predetta decisione e il rinvio dell'incarto alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione affinché proceda ad un nuovo calcolo del guadagno assicurato, che tenga conto delle motivazioni espresse nel presente ricorso.” (Doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta del 14 gennaio 2020 la Cassa propone di respingere il ricorso.

                                         Innanzitutto l’amministrazione ha ricordato di avere emesso le seguenti tre decisioni relative all’assicurato:

" (…)

-   la prima, datata 16 aprile 2019, riguardava una sospensione dal diritto alla prestazione ex art. 30 cpv. 1 lett. b LADI, poiché la Cassa aveva considerato come il signor RI 1 avesse rinunciato a pretese salariali, e meglio per aver firmato un accordo nel quale rinunciava al periodo di disdetta. Tuttavia, come evidenziato dall'assicurato, egli si era tutelato, ottenendo quindi un'indennità a copertura del periodo di disdetta e delle vacanze arretrate e non godute. Pertanto, con decisione su opposizione del 6 novembre 2019, la Cassa ha accolto l'opposizione e annullato la sanzione.

-   con la seconda, datata 11 novembre 2019, proprio in ragione dei motivi addotti dal signor RI 1 e meglio di aver effettivamente tutelato i suoi interessi salariali fino al 31 maggio 2019, la Cassa ha chiesto, in applicazione degli art. 10h cpv. 1 OADI e 11 cpv. 3 LADI, in restituzione le prestazioni riconosciutigli nel periodo 1. febbraio 2019 - 31 maggio 2019. Avverso detta decisione egli è insorto con opposizione del 19 novembre 2019. La procedura non contenziosa è quindi ancora pendente.

-   infine, con la terza decisione del 22 novembre 2019, oggetto del presente ricorso, sempre ritenendo che il signor RI 1 avesse tutelato i suoi interessi salariali fino al 31 maggio 2019, la Cassa ha riconosciuto quale periodo di calcolo per determinare il guadagno assicurato quello dal 1. giugno 2018 al 31 maggio 2019, anziché solo fino al 31 gennaio 2019, comportando un parziale accoglimento della sua opposizione, nel senso di riconoscere il principio del computo dell'indennità di buona uscita ricevuta, secondo le normative applicabili in materia, tuttavia, senza che questa manovra comportasse una reale modifica del guadagno assicurato. (…)” (Doc. III pag. 3-4)

                                         L’amministrazione dopo avere negato che il 24 gennaio 2019 sia stato concluso tra le parti un contratto di durata determinata di 8 giorni, ha sottolineato quanto segue:

" (…)

8.6.   Nell'opposizione presentata il 14 giugno 2019 contro la decisione del 22 maggio 2019 della Cassa, nella quale non veniva riconosciuto il computo dell'indennità di buona uscita nel guadagno assicurato, il ricorrente ha riferito che l'accordo di risoluzione prevedeva esplicitamente che detto importo, versato nel mese di gennaio 2019, era a compensazione del periodo di preavviso (di 4 mesi), così come dei giorni di vacanza non goduti. Il ricorrente ha inoltre indicato che questo importo era dovuto dalla banca contrattualmente e che non poteva quindi essere considerato compre prestazione volontaria dal datore di lavoro. Il ricorrente ha pure indicato che con la decisione di procedere in tempi brevi ad una fusione societaria, il suo ex datore di lavoro si era messo nella condizione di non poter espletare a pieno e nelle tempistiche necessarie i propri obblighi contrattuali e che non poteva essergli addebitata alcuna penalizzazione in merito al calcolo del guadagno assicurato, e con riferimento alla decisione del 16 aprile 2019, neppure di giorni di sospensione dal diritto alle prestazioni.

9.      Si può dunque concludere che, a seguito della fusione avvenuta tra la __________ e __________, l'ex datore di lavoro del ricorrente si è visto costretto a licenziare parte dei suoi dipendenti, avviando quindi una procedura di consultazione ex art. 335d ss CO nell'intento di raggiungere accordi come quello stipulato con il ricorrente. La disdetta non può quindi essere imputabile al signor RI 1, e non si può neppure ritenere che egli abbia rinunciato alle pretese salariali derivanti dal suo contratto di lavoro sottoscrivendo l'accordo del 24 gennaio 2019, proprio perché egli ha così garantito il versamento del salario per ulteriori 4 mesi, corrispondenti al suo termine di disdetta.

10.    Ai sensi dell'art. 10h cpv. 1 dell'OADI in rapporto con l'art. 11 cpv. 3 LADI, se il rapporto di lavoro è sciolto anticipatamente di comune intesa, la perdita di lavoro, durante il periodo corrispondente al termine di disdetta o fino alla scadenza del temine contrattuale per i contratti di durata determinata, non è computata finché le prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di reddito per tale periodo.

Nella presente fattispecie si deve quindi ritenere che il rapporto è stato sciolto anticipatamente di comune intesa tra il ricorrente e il suo ex datore di lavoro, e che pertanto, le prestazioni dell'ex datore di lavoro hanno coperto la perdita di reddito per il periodo contrattuale di disdetta.

Come evidenziato nella decisione qui contestata, la Cassa ha quindi rivisto il calcolo del guadagno assicurato del ricorrente e computato l'importo corrispondente al periodo di disdetta, non ottenendo tuttavia una modifica dello stesso. Infatti la Cassa ha computato ulteriori 4 mesi di salario corrispondenti a CHF 10'000.00 (lordi) mensili, tuttavia questo non ha comportato una modifica del guadagno assicurato, ritenuto come lo stesso già corrispondesse a CHF 10'000.00 lordi mensili. Si evidenzia che, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza, non è stato possibile computare l'indennizzo delle vacanze non godute (DTF 123 V 70). (…)” (Doc. III pag. 7-8)

                               1.5.   Il 15 gennaio 2020 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventualmente altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

                                         in diritto

                               2.1.   L’art. 11 cpv. 3 LADI prevede che non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

                                         Secondo l’art. 11a cpv. 1 LADI “La perdita di lavoro non è computabile, finché prestazioni volontarie del datore di lavoro coprono la perdita di guadagno risultante dallo scioglimento del rapporto di lavoro (art. 11a cpv. 1 LADI). Le prestazioni volontarie del datore di lavoro sono considerate in quanto superano l’importo massimo di cui all’art. 3 cpv. 2 LADI, ossia fr. 148'200.- (art. 11a cpv. 2 LADI). Il Consiglio federale disciplina le eccezioni se le prestazioni volontarie sono destinate alla previdenza professionale (art. 11a cpv. 3 LADI).”.

                                         L’art. 10h OADI stabilisce quanto segue:

" 1Se il rapporto di lavoro è sciolto anticipatamente di comune intesa, la perdita di lavoro, durante il periodo corrispondente al termine di disdetta o fino alla scadenza del termine contrattuale per i contratti di durata determinata, non è computata finché le prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di reddito per tale periodo.

2Se le prestazioni del datore di lavoro superano l’importo del salario dovuto all’assicurato fino alla cessazione ordinaria del rapporto di lavoro, sono applicabili le disposizioni relative alle prestazioni volontarie del datore di lavoro di cui all’articolo 11a LADI.”

                                         In una sentenza 8C_595/2018 del 29 novembre 2018 il Tribunale federale si è così espresso:

" (…)

3.5. Il résulte en résumé de ce qui précède que certaines pertes de gain qui surviennent à la fin des rapports de travail n'en sont pas réellement si l'assuré peut récupérer les sommes perdues auprès de l'employeur (art. 11 al. 3 LACI et art. 10h OACI). Il s'agit d'inciter le salarié à faire valoir ses prétentions auprès de l'employeur et à empêcher ainsi que celui-ci ne fasse supporter à l'assurance-chômage les salaires ou indemnités qu'il est tenu de payer (RUBIN, op. cit, n. 2 ad art. 11 LACI). La perte de travail n'est pas non plus prise en considération si des prestations volontaires couvrent une perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail. Il s'agit, en particulier, d'éviter une indemnisation à double. Les prestations ne sont cependant prises en compte qu'à partir d'un certain seuil, afin de ne pas dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux (RUBIN, op. cit., n. 2 ad art. 11a LACI; VINCENT CARRON, Fin des rapports de travail et droit aux indemnité de chômage; retraite anticipée et prestations volontaires de l'employeur, in: Panorama en droit du travail, Rémy Wyler [éd.], 2009, p. 679).  

4.  

4.1. Dans sa décision sur opposition du 26 août 2016, la caisse de chômage a considéré que le délai contractuel de congé de six mois n'avait pas été respecté par l'employeur en tant qu'il avait résilié les rapports de travail avec effet immédiat au 29 février 2016. Toutefois l'assurée ayant accepté que l'employeur lui alloue une indemnité de 30'000 fr. pour solde de tout compte et bien que la somme allouée, correspondant plus ou moins à trois salaires nets, ne recouvre pas entièrement le salaire dû jusqu'à la fin du délai contractuel de congé, la caisse de chômage est d'avis que ce montant constitue une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail au sens de l'art. 11 al. 3 LACI, ce qui a pour effet de reporter le début du délai-cadre d'indemnisation de trois mois, soit au 1 er juin 2016.  

4.2. De son côté la cour cantonale a considéré que le paiement par l'employeur de la somme de 30'000 fr. était indépendant de toute procédure judiciaire et consistait en une indemnité exceptionnelle, allouée à bien plaire afin de soutenir la famille de l'assurée. Ainsi la nature du licenciement avec effet immédiat n'a pas été modifiée par cette allocation et l'employeur n'a reconnu aucune responsabilité en relation avec la résiliation des rapports de travail. En outre la lettre de résiliation indique que les droits des parties sont réservées, ce qui permet d'admettre que les parties ne se sont pas engagées à renoncer à agir en justice. Etant donné la formulation de l'engagement contenu dans la lettre, il n'est pas établi que l'employeur aurait refusé de payer l'indemnité promise si l'assurée avait contesté son licenciement. C'est pourquoi la cour cantonale a retenu que l'indemnité en question est une prestation volontaire au sens de l'art. 11a LACI. Etant donné la limite maximum de 148'200 fr. (art. 3 al. 2 LACI en corrélation avec l'art. 22 al. 1 OLAA), l'indemnité de 30'000 fr. ne pouvait être prise en compte pour couvrir une perte de revenu ni ouvrir un délai de carence et la juridiction précédente est d'avis que le délai-cadre relatif à la période d'indemnisation a commencé à courir le 1 er mars 2016 au lieu du 1 er juin suivant.  

5.  

5.1. En l'occurrence le montant litigieux versé par l'employeur ne peut être qualifié d'indemnité à laquelle a droit un travailleur licencié de façon immédiate et en l'absence de justes motifs au sens de l'art. 337c al. 1 CO. D'ailleurs la recourante ne le prétend pas. En particulier, la décision de l'employeur de verser l'indemnité de 30'000 fr., non remboursable, au titre de soutien à la famille de l'assurée, dans l'attente d'une nouvelle activité, ne permet pas d'inférer que le congé avec effet immédiat n'était pas justifié. Cela étant, le versement litigieux ne peut être assimilé à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail ayant pour effet de compenser en partie le salaire que l'intimée aurait perçu si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé de six mois (cf. art. 337c al. 1 CO).  

5.2. Par ailleurs, on ne saurait partager le point de vue de la caisse recourante, selon lequel le congé avec effet immédiat constitue une résiliation anticipée des rapports de travail par commun accord, ce qui impliquerait que pendant la période correspondant au délai de congé contractuel de six mois, la perte de travail ne devrait pas être prise en considération tant que les prestations de l'employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période (cf. art. 10h al. 1 OACI). D'une part, en effet, la signature apposée par l'assurée sur la lettre de congé du 29 février 2016 était un simple accusé de réception et ne signifie pas que l'intéressée entendait donner son accord à la résiliation anticipée des rapports de travail par l'employeur. D'autre part, la renonciation de l'assurée à contester le licenciement avec effet immédiat ne peut pas être interprétée comme un consentement à la résiliation anticipée du contrat. Il apparaît en effet qu'elle est en relation avec l'avertissement de l'employeur d'entamer une procédure en réparation du dommage économique imputé à l'intéressée du fait des manquements graves à ses obligations contractuelles.  

5.3. Vu ce qui précède, l'indemnité litigieuse n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 11 al. 3 LACI ni dans celui de l'art. 10h OACI et doit être qualifiée de prestation volontaire de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI. Comme elle n'atteint de loin pas le seuil requis de 148'200 fr. pour ouvrir un délai de carence avant le paiement de l'indemnité de chômage, son versement ne reporte pas la naissance du droit aux prestations de l'assurance-chômage. Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.  (…)”

                                         In un’altra sentenza 8C_674/2018 del 3 giugno 2019 l’Alta Corte ha rilevato:

" (…)

La dottrina sottolinea che l'art. 10f OADI e l'art. 10h OADI comprende due situazioni relative ai contributi volontari del datore di lavoro. Esse sono considerate come occupazioni soggette a contributi, che si estendono oltre il periodo temporale di validità del rapporto di lavoro.

Esse compensano in un certo senso la computabilità differita

secondo l'art. 11a LADI della perdita di lavoro (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, nota marginale 229, pag. 2333). L'art. 11a LADI è finalizzato a evitare un doppio indennizzo, a incitare in qualche maniera al versamento di prestazioni volontarie e a incoraggiare la destinazione di questi importi alla previdenza professionale (BORIS RUBIN, Commentaire de loi sur l'assurance-chômage, nota marginale 2 ad art. 11a LADI, pag. 115). Tali prestazioni volontarie sono quindi determinanti sia per il periodo di contribuzione sia per il calcolo del guadagno assicurato (ALFRED BLESI, Abgangsentschädigungen des Arbeitgebers: Ungereimtheiten im Arbeitslosenverischerungsrecht in: ARV/DTA 2006 pag. 88). (…)” (consid. 3.5)  

                               2.2.   L’art. 23 LADI, a proposito del guadagno assicurato, precisa che:

" 1È considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

2Per gli assicurati che riscuotono un’indennità di disoccupazione dopo il compimento del tirocinio e per le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione, il Consiglio federale stabilisce importi forfetari quale guadagno assicurato. Esso tiene conto in particolare dell’età, del livello di formazione nonché delle circostanze che hanno indotto l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 14).

2bisSe persone che sono state esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno esercitato un’attività soggetta a contribuzione per almeno 12 mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione, il guadagno assicurato è calcolato in base al salario percepito e all’importo forfetario ridotto proporzionalmente al tasso di occupazione.

3Il guadagno accessorio non è assicurato. È considerato tale ogni guadagno che un assicurato trae da un’attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da un’attività esercitata fuori del quadro ordinario di un’attività lucrativa indipendente.

3bisIl guadagno conseguito partecipando a un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall’ente pubblico non è assicurato. Sono fatti salvi i provvedimenti di cui agli articoli 65 e 66a.”

                               2.3.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno stabilito in fr. 10'000.-il guadagno assicurato del ricorrente.

                                         Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

                                         In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

                                         Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

                                         Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

                                         Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).

                                         Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

                                         L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.

                               2.4.   Nella presente fattispecie l’assicurato è stato sentito in data 6 agosto 2019 da __________ e __________ della Cassa ed ha sottoscritto un verbale del seguente tenore:

" (…)

In data odierna il signor RI 1 è presente nei nostri uffici per essere ascoltato in merito alle opposizioni presentate riguardanti le decisioni 187/19 e 248/19.

Lo stesso si è annunciato presso la nostra Cassa di disoccupazione rivendicando il diritto ad indennità di disoccupazione in seguito alla sottoscrizione di un accordo di uscita siglato in data 24.01.2019. La Cassa, ha sanzionato, per 45 indennità, l'assicurato per aver rinunciato al periodo legale di disdetta; tale decisione di sanzione viene recisamente contestata da parte del signor RI 1 in quanto lo stesso ritiene di essersi tutelato nei confronti dell'assicurazione disoccupazione. Lo stesso fa rilevare che, con la firma di tale accordo, gli è stata versata un'indennità di buona uscita pari a CHF 50’000.-, la stessa comprende 4 mesi di disdetta e 23 giorni di vacanza non goduti (vd. accordo stesso).

Nello stesso tempo il signor RI 1 ha chiesto una decisione formale in merito al guadagno assicurato; decisione emanata dalla Cassa in data 22 maggio 2019 e contestata dall'assicurato in data 14 giugno 2019.

Il signor RI 1 con le due opposizioni presentate desidera:

1.   Che la decisione di sanzione di 45 giorni sia annullata in quanto, con l'incasso di CHF 50'000.- a fine rapporto di lavoro il signor RI 1 ritiene di non aver rinunciato ad alcunché, infatti compreso in tale cifra vi è il periodo legale di disdetta e i giorni di vacanza non usufruiti

2.   Desidera che, l'indennità di buona uscita ricevuta, sia calcolata all'interno del suo guadagno assicurato.

Signor RI 1, quanto indicato fin ora risulta corretto?

No, vorrei specificare che nei 50'000.- sono inclusi i 4 mesi di salario e le ferie ma non vi un conteggio dettagliato che permette definire il corretto pagamento di queste mensilità.

È corretto affermare che sono stati riconosciuti e pagati i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2019?

No, in quanto non vi sono le buste paga.

L'importo di CHF 50'000.- a cosa corrisponde?

Ad un insieme di spettanze.

Cosa intende per spettanze?

Non posso comunicarvi nulla di differente, di quanto indicato nell'accordo ai punti 3.2.1 e seguenti.

A suo parere i CHF 50'000.- dovrebbero essere calcolati e suddivisi nella media dei 6/12 mesi di guadagno?

Sì, esatto.

Ha ulteriori osservazioni?

Vorrei specificare che con la decisione di effettuare una fusione per incorporazione da parte dell'azienda, la mia funzione come membro di direzione generale non poteva più essere mantenuta e, doveva essere rimossa immediatamente per poter rispettare i tempi necessari per la fusione.

A tale proposito allego copia dello scritto del 9.01.2018 (recte 2019).” (Doc. 65-66)

                                         In precedenza, il 15 marzo 2019, l’assicurato aveva fornito alla Cassa le seguenti indicazioni:

" (…)

Di seguito la spiegazione delle condizioni che hanno portato alla rescissione immediata del rapporto di lavoro.

L’accordo si è reso necessario il quanto l’azienda, in seguito alla decisione di fusione societaria con conseguente messa in pratica delle modifiche societarie e predisposizione del piano sociale, non sarebbe stata in grado di permettermi di svolgere il periodo di disdetta, nè con le mie mansioni contrattuali e neanche nelle tempistiche necessarie.

A supporto di questo si può verificare come a registro di commercio la società sia stata cancellata in data 04.03.2019, entro il mio periodo di disdetta, con conseguente decadenza di tutti gli organi di direzione dei quali facevo parte. Inoltre nella società acquisente la mia funzione non era ricollocabile in quanto già coperta.

La messa in atto del periodo di disdetta avrebbe reso necessaria una serie di revisioni contrattuali e rinegoziazioni che non erano previste nel piano di fusione, si è reso pertanto necessario il raggiungimento dell’accordo sottoscritto.” (Doc. 112)

                                         Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non può che confermare la decisione della Cassa di non considerare l’importo di fr. 50'000.- per fissare il guadagno assicurato di RI 1.

                                         Infatti l’indennità di buona uscita prevista al punto 3.2.2 dell’Accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ha lo scopo di coprire diverse spese (indennità per pasti, periodi di protezione), le “ferie maturate e non godute” e soprattutto “la corresponsione del salario relativo al periodo di disdetta ordinario”.

                                         Non si tratta dunque di una prestazione atta ad aumentare il guadagno assicurato, ai sensi dell’art. 23 LADI (cfr. consid. 2.2).

                                         Essa, a differenza del caso deciso dal Tribunale federale con la STF 8C_595/2018 del 29 novembre 2018, ha invece l’effetto di rendere non computabile per un certo periodo la perdita di lavoro subita dell’assicurato in applicazione dell’art. 10h OADI (cfr. consid. 2.1).

                                         La decisione su opposizione del 22 novembre 2019 deve pertanto essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

38.2019.66 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.03.2020 38.2019.66 — Swissrulings