Raccomandata
Incarto n. 38.2019.52 DC/sc
Lugano 12 dicembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 agosto 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 giugno 2019 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 24 giugno 2019 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione dell’8 aprile 2019 (cfr. doc. 61-66) ed ha negato a RI 1, iscrittosi in disoccupazione dal 14 gennaio 2019, il diritto alle indennità argomentando:
" (…) Nell'evenienza concreta emerge come il qui opponente abbia presentato alla Cassa una domanda d'indennità di disoccupazione a decorrere dal 14 gennaio 2019. Il Signor RI 1 ha dichiarato d'aver prestato la propria attività lavorativa presso la società __________ dal 01 settembre 2015 al 31 agosto 2018. Si rileva come fino al 31 maggio 2018 il Signor RI 1 fosse amministratore unico della società, successivamente membro del Consiglio d'amministrazione e da gennaio 2019 al 25 aprile 2019 azionista della società.
La Cassa prende atto come, anche in sede di opposizione, non siano emersi elementi che possano modificare il precedente giudizio. Infatti il signor RI 1, malgrado le dimissioni da amministratore unico e successivamente dal Consiglio d'amministrazione, ha detenuto fino al 25 aprile 2019 oltre il 30% del pacchetto azionario della società.
La Cassa ha riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione dal 26 aprile 2019, data in cui anche le azioni sono state vendute. (…)” (Doc. B)
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore chiede che il diritto alle indennità di disoccupazione sia da subito riconosciuto:
" (…)
8. Occorre fare tuttavia le seguenti precisazioni:
- da oltre un anno il ricorrente non ha alcuna influenza sulla società, con la quale è in lite per il pagamento degli stipendi da febbraio 2018 a dicembre 2018;
- da oltre un anno egli è stato escluso dal Consiglio di amministrazione e a dicembre gli è stata revocata la carica, a testimonianza del fatto del progressivo allontanamento dalla società, che di fatto lo ha per finire escluso da ogni presa di decisione in merito all'attività della stessa;
- le azioni da lui ancora attualmente detenute non hanno alcun valore commerciale e non gli consentono di avere alcuna concreta influenza sulle decisioni societarie.
Prove: richiamo dell'intero incarto presso la cassa cantonale di disoccupazione.
9. Come viene messo in evidenza dalla stessa Cassa nella propria decisione su opposizione, il diritto a percepire le indennità per disoccupazione di un membro dell'organo supremo di una società deve essere analizzato nel singolo caso alla luce delle circostanze concrete, al fine di comprendere la portata del potere decisionale di cui effettivamente dispone la persona interessata.
Dagli atti emerge un quadro piuttosto chiaro: il Signor RI 1 è stato progressivamente tagliato fuori da ogni attività societaria ed è tuttora coinvolto con la stessa in complicate vicende giudiziarie. Ciò testimonia come al momento della richiesta delle indennità, la portata del suo potere di decisione in seno alla società fosse di fatto azzerato.
Prove: richiamo dell'intero incarto presso la cassa cantonale di disoccupazione.
10. Ne discende che nel momento in cui ha notificato la propria richiesta di indennità, sebbene detenesse oltre il 30% del pacchetto azionario, il Signor RI 1 non aveva una posizione analoga a quella del datore di lavoro in seno alla __________.
Prove: richiamo dell'intero incarto presso la cassa cantonale di disoccupazione.
11. Si segnala in aggiunta che la Cassa ha richiesto al ricorrente della documentazione che non è in suo possesso, in quanto di pertinenza esclusiva della __________ e a cui egli non ha accesso. Si chiede dunque che questo lodevole Tribunale provveda ad ordinarne la produzione alla __________.
Trattasi in particolare dei seguenti documenti:
- copia atto di costituzione della società;
- copia dei documenti di vendita società / quote;
- copia del libro degli azionisti;
- copia dell'organigramma prima della sua uscita dalla società e dopo la sua uscita della società.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 17 settembre 2019 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
2. Nell'evenienza concreta emerge che il Sig. RI 1, nel corso del termine quadro per il periodo di contribuzione (14 gennaio 2017 – 13 gennaio 2019), ha svolto l'attività lavorativa presso la spettabile __________ dal 01 settembre 2015 al 31 agosto 2018 in qualità di direttore (rivendicando il salario fino al 31 dicembre 2018). La Cassa ha preso atto come il Sig. RI 1 fosse stato amministratore unico della società con firma individuale fino al 31 maggio 2018 e, successivamente, azionista e membro del consiglio d'amministrazione, detenendo il 33.18% delle azioni.
Dalla documentazione agli atti si è potuto evincere come il ricorrente, dimissionario dalla carica di membro del consiglio d'amministrazione, abbia tuttavia mantenuto, anche dopo il suo licenziamento, il 33.18% delle azioni e questo fino al 25 aprile 2019.
Alla luce di quanto esposto al considerando precedente, la Cassa ha ritenuto esservi un rischio di abuso e ha quindi negato il diritto alle prestazioni con la decisione qui contestata.
Orbene, la Cassa rimarca come con il ricorso, non siano stati apportati nuovi elementi atti a modificare quanto precedentemente deciso. Di fronte al possesso di pressappoco un terzo delle azioni della società, anche se il Sig. RI 1 sostiene come queste non avessero valore commerciale, la Cassa ha ritenuto che, di fatto, egli poteva ancora godere di un certo potere decisionale in seno alla società e, di fronte ad un rischio di abuso, ha ritenuto non essere realizzate le condizioni per riconoscere il diritto alle prestazioni richieste.
3. Si osserva infine come un assicurato che riveste una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, ha diritto all'ID soltanto se ha lasciato definitivamente l'azienda o se ha cessato definitivamente di occupare tale posizione. Ciò deve poter essere dimostrato in base a criteri chiari, che non lasciano sussistere alcun dubbio (ad es. la sola disdetta dei rapporti di lavoro non permette di concludere che l'assicurato non occupa più una posizione analoga a quella di un datore di lavoro).
Nel presente caso, visto che il ricorrente ha mantenuto la posizione analoga a quella di un datore di lavoro fino al 25 aprile 2019, la Cassa gli ha riconosciuto il diritto all'ID a partire dal 26 aprile 2019.
La Cassa deve tuttavia prendere atto come nel suo ricorso il Sig. RI 1, sorprendentemente, dopo averle indicato di aver venduto l'interezza del suo pacchetto azionario al fine di ottenere il diritto alle prestazioni richieste, affermi di detenere ancora delle azioni della __________.
La Cassa si riserva pertanto la possibilità di approfondire la questione e se del caso di sopprimere il diritto alle prestazioni, così come di richiedere la restituzione delle prestazioni ottenute finora.
4 Visto quanto precede, anche in sede ricorsuale, la Cassa ribadisce che il ricorrente ha mantenuto, almeno sino al 25 aprile 2019 (ed oltre, nel caso in cui non avesse realmente ceduto il pacchetto azionario), una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. (…)” (Doc. III)
1.4. Il 18 settembre 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e art. 10 LADI).
L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
I disposti relativi all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.
Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.
Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha infatti esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.
Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).
In una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi temi le seguenti considerazioni:
" (…) Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. (…)"
Questo Tribunale sottolinea che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
Questo principio è stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2. Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"
Il rischio d’abuso non esiste dunque più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni legame con la ditta.
Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).
In una sentenza 8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché, malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.
Il TF, con giudizio 8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5 pag. 132, ha stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro, continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a prestazioni LADI.
L’Alta Corte ha, in particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella di un datore di lavoro.
In una sentenza 8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione a un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito finanziariamente alla costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.
Al proposito B. Rubin, in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 99, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" Dans une Sàrl, les associés qui n’occupent pas la fonction de gérant ne sont pas d’emblée exclus du droit.
Un examen de leur pouvoir effectif d’influencer les décisions de l’entreprise est nécessaire (arrêt du 19 décembre 2006 [C 267/05] consid. 4).
26 Pour les personnes licenciées qui ne font pas formellement partie d’un organe dirigeant mais qui disposent encore d’une part sociale, leur droit ne pourra être exclu que si leur part est importante (en principe d’au moins 30%) ou si la possibilité d’influencer les décisions est considérable pour d’autres motifs, par exemple en raison de liens de parenté avec d’autres personnes jouissant d’un pouvoir décisionnel important (arrêts du 13 février 2009 [8C_1044/2008] ; 10 avril 2006 [C 61/05] ; 27 janvier 2005 [C 45/04] ; 14 mars 2003 [C 120/02].”
In una sentenza 38.2016.65 del 6 marzo 2017 il TCA ha escluso il diritto all’indennità per insolvenza nel caso di un assicurato che deteneva un terzo del capitale sociale di una Sagl, costituita da una società anonima, la quale aveva sottoscritto con il ricorrente e altri due soci a tale scopo un mandato fiduciario.
In quell’occasione il TCA si è così espresso:
" (…) Da questo documento risulta con evidenza, come sostenuto a ragione dall’amministrazione (cfr. doc. 62-63), che X. _________, attraverso la Z. _________, era di fatto compartecipe finanziario in ragione di un terzo della B. _________ (cfr. doc. 45 – 47; le affermazioni del rappresentante del ricorrente nello scritto del 1° settembre 2014 inviato al datore di lavoro nel quale evidenzia “come grazie al fondamentale apporto – finanziario lavorativo – del mio mandante la B. _________ ha potuto essere costituita e da dicembre 2013 a maggio 2014, su 38 fatture solo 2 non sono state frutto della sua intermediazione. Il tutto senza sinora essere stato retribuito come da contratto di lavoro 20 dicembre 2013.”, doc. 43 e le precisazioni dello stesso assicurato del 1° luglio 2016, “Di fatto come socio ho contribuito unicamente a versare 1/3 del capitale sociale (andato perso, visto che le quote sono detenute dalla Z. _________), e ad apporre il mio avvallo presso la banca dove abbiamo aperto il conto.”, doc. 52).
Già solo per questa importante partecipazione finanziaria superiore al 30% (cfr. Rubin op.cit. al consid. 2.4 in fine), che oltretutto non risulta esplicitamente, X. _________, anche se non era formalmente iscritto come socio gerente, non ha diritto all’indennità per insolvenza. (…)”
A proposito della partecipazione finanziaria importante come motivo per escludere il diritto alle prestazioni vedi pure STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009; STCA 38.2016.12 del 5 settembre 2016; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012; STCA 38.2008.3 del 12 marzo 2008.
2.2. Nell’evenienza concreta risulta dagli atti dell’incarto che l’assicurato è stato dipendente della __________ sino al 31 dicembre 2018 in qualità di direttore (cfr. doc. 78).
Egli è stato amministratore unico della ditta fino al 31 maggio 2018 e successivamente membro del Consiglio di amministrazione (cfr. doc. 93-94).
Fino al 25 aprile 2019 il ricorrente è poi stato azionista della ditta (cfr. doc. 40), detenendo il 33.18% delle azioni della società (146 azioni al portatore, cfr. doc. 68, su 440 azioni, cfr. doc. 93).
Alla luce di questi elementi, richiamata la giurisprudenza riprodotta al consid. 2.1 e segnatamente lo scopo della stessa che è quello di prevenire eventuali abusi, a ragione l’amministrazione ha negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione fino al momento in cui (almeno apparentemente, cfr. consid. 1.3) ha ceduto le sue azioni.
La compartecipazione finanziaria del ricorrente nella società (consistente nel possesso di più del 30% delle azioni) era infatti tale da poter influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (cfr. STCA 38.2016.65 del 6 marzo 2017 e la STCA 38.2017.10 del 31 marzo 2017 confermata dalla STF 8C_354/2017 del 27 ottobre 2017, che ha lasciato aperta questa questione; per un diverso caso vedi STCA 38.2019.2 del 18 marzo 2019 relativa ad un assicurato che aveva una partecipazione finanziaria di solo il 2,5%).
La decisione su opposizione del 24 giugno 2019 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti