Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.11.2019 38.2019.51

November 11, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,904 words·~50 min·3

Summary

Negato dt a ID poiché ass.non risiede in CH ai sensi dell'art. 8 cpv.1 lett.c LADI.Già dubbi circa resid.effettiva.Il centro delle relaz.pers.è c.que in Italia.Nemmeno secondo dt internaz.dt a ID.Vera frontaliera.Anche conbsiderando non rientro settim.in Italia,non va qualificata come front.falsa

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 38.2019.51   rs

Lugano 11 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 agosto 2019 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 2 agosto 2019 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 2 agosto 2019 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 29 aprile 2019 (cfr. doc. 16=M) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità di disoccupazione a far tempo dal 10 dicembre 2018, in quanto, da una parte, l’assicurata non risiede in Svizzera, dall’altra, deve essere considerata una vera lavoratrice frontaliera.

                                         L’amministrazione ha pure respinto la domanda dell’assicurata tendente all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura di opposizione, poiché “la vertenza appariva d’acchito destinata all’insuccesso” (cfr. doc. B).

                               1.2.   Contro questa decisione RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa e il conseguente riconoscimento delle indennità di disoccupazione dal 10 dicembre 2018.

                                         La parte ricorrente ha, inoltre, postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.

                                         L’insorgente, dopo aver precisato, tramite il proprio patrocinatore, di avere comunicato la propria partenza dalla Svizzera a far tempo dal 1° luglio 2019 e aver così limitato la domanda di indennità di disoccupazione al periodo 10 dicembre 2018 – 30 giugno 2019, a sostegno delle proprie pretese ricorsuali, ha segnatamente addotto:

" (…) RI 1, a dispetto di quanto indicato nelle precedenti sedi di giudizio, ha - ovvero aveva - la sua residenza effettiva (condizione oggettiva) e l’intenzione di stabilirsi durevolmente (condizione soggettiva) a __________, dove si trova il suo centro degli interessi. Infatti, fino al momento in cui non ha lasciato, come descritto in precedenza, la Svizzera con effetto allo luglio 2019 (doc. N)

-       risiedeva effettivamente in __________ a __________, sulla base di un permesso di dimora B "UE AELS" (doc. O); permesso che, preme evidenziarlo, ai sensi dell'art. 61 cpv. 2 LStr, dà comunque il diritto allo straniero di assentarsi dalla Svizzera per un massimo di 6 mesi, prima di essere considerato decaduto;

-       era iscritta all'A.I.R.E. a far tempo dal 15.05.2018 come residente appunto a Lugano (doc. P); per quanto attiene poi al Comune di __________, nel quale l'Ufficio resistente sottende risiedere la ricorrente, esso certifica che "gli effetti giuridici di tale iscrizione (all'AIRE, ndr) decorrono dal 15/05/2018" (doc. P);

-       i genitori della stessa confermano entrambi che la ricorrente passava da loro solo di tanto in tanto (avendo peraltro la stessa confermato in occasione del suo verbale dell'n aprile 2019 trattarsi comunque solo per lo più della domenica per pranzo), trascorrendo la stragrande maggioranza del tempo a Lugano, e che solo durante il periodo di malattia è rientrata da loro per essere - giustamente - supportata psicologicamente (doc. Q), essendo peraltro stata, come accennato in precedenza, pesantemente ingiuriata ed avendo tentato anche l'atto estremo (dovendo dunque a maggior ragione fare astrazione da precedenti giurisprudenziali, trovandoci di fronte ad una fatti specie particolare); urge evidenziare come, così come confermato dai di lei genitori (ibidem), la ricorrente avrebbe avuto un contratto di locazione ad ella intestato, se solo non avesse perso il suo lavoro presso __________ a qualche settimana dall'inizio dello stesso (trovandosi infatti ancora purtroppo nel periodo di prova: doc. D);

-       l'inquilina dell'appartamento dove ella ha vissuto (doc. R, con l'avallo della proprietà, doc. S), così come un terzo disinteressato (doc. T), hanno confermato che la ricorrente passava la maggior parte del tempo a __________, dove risiedeva con l'intenzione di rimanervi, essendo alla ricerca di un'altra occupazione lavorativa a tempo indeterminato; a proposito di tale sistemazione, la stessa non può essere considerata precaria e provvisoria ai fini della sua intenzione di risiedere stabilmente in Svizzera, poiché va ribadito che fosse intesa a titolo gratuito proprio a motivo del fatto che la Signora RI 1 aveva appena perso il lavoro e si era ritrovata, con soli 7 giorni di preavviso, senza alcuna entrata finanziaria (così come del resto confermato dalla Signora __________, doc. R);

-       nei diversi social network cui la stessa è iscritta, aveva espressamente indicato di vivere in Ticino, a __________ (doc. U);

-       aveva un interesse ricreativo nella Regione, avendo giocato, finché non si è infortunata prima e ammalata poi a seguito del suo primo licenziamento, a pallavolo presso la palestra dell'Istituto Scolastico in __________ a __________, ogni giovedì sera dalle 20.00 alle 22.00 (i Signori __________ e __________ possono se del caso confermarlo); naturalmente non è l'unico interesse ricreativo, avendo nel tempo costruito altri rapporti d'amicizia con altre persone della Regione;

-       aveva un interesse finanziario nella Regione, detenendo un conto postale dal mese di novembre 2017 (doc. V);

-       aveva una polizza di cassa malati che pagava regolarmente (doc. W).

Per quanto concerne l'automobile, se è vero che la stessa si trovava a __________ presso la casa dei genitori, va anche precisato (cosa che alla ricorrente non è stato possibile fare nel suo verbale 11aprile 2019) che a seguito dei fatti che hanno condotto al licenziamento della Signora RI 1 da __________ nel corso del mese di novembre 2018, qualche tempo dopo la stessa si è ritrovata proprio la vettura (parcheggiata di fronte all'abitazione di __________ a __________) completamente vandalizzata, per cui, l'ha portata presso il suo carrozziere di fiducia in Italia, dove è rimasta, non potendo sostenere le spese di sdoganamento, non essendo nemmeno certa di trovare un altro lavoro, a maggior ragione dopo essere stata licenziata per la seconda volta. Proprio per l'impossibilità di utilizzare la sua auto in quel periodo, avendo meno possibilità di muoversi da sola e rientrare a casa dell'amica, è rimasta un po' più spesso presso i suoi genitori. Si precisa comunque che la maggior parte del tempo la trascorreva comunque sempre a __________.

(…) preme evidenziare come la stessa, nel periodo in cui è stata iscritta alla disoccupazione, e fino alla sua partenza dalla Svizzera, sia rimasta nel nostro Paese inoltrando innumerevoli ricerche d'impiego e consegnandole sempre puntualmente al suo consulente dell'Ufficio regionale di collocamento (il già citato Signor __________).

(…)” (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 10 settembre 2019 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.4.   L’11 settembre 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se RI 1 abbia diritto oppure no a indennità di disoccupazione tutt’al più (il 31 gennaio 2019 il suo nominativo è stato annullato dalla banca dati COLSTA a seguito di una prolungata inabilità lavorativa al 100%; cfr. doc. 2/3. La reiscrizione all’Ufficio regionale di collocamento di __________ ha avuto luogo a decorrere dal 1° aprile 2019; cfr. doc. 3/2) per il lasso di tempo dal 10 dicembre 2018 alla fine di giugno 2019.

                                         In effetti il 26 giugno 2019 la ricorrente ha iniziato un’attività lavorativa a tempo pieno per la società __________ a __________ e dal 1° luglio 2019 l’assicurata ha dichiarato di essere rientrata in Italia (cfr. doc. 21/1; 21; N).

                               2.2.   Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

                                         L'art. 12 LADI precisa che "in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".

                                         Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

                                         In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).

                                         In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale pure per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quel caso di specie, l’assicurato non risiedeva in Svizzera e non soddisfaceva quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non era della Confederazione.

                                         In una sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato che:

" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.”

                                         In una sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera dove viveva sua madre e dove i figli andavano a scuola, aveva la residenza effettiva in Francia dove con la moglie è proprietario di una villa.

                                         In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, rilevando:

" (…) che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”

                                         In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.  

                                         L’Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) 

5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 già citata sopra, STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.

                               2.3.   Nella presente evenienza questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.2.).

                                         RI 1 (__________ 1989), di nazionalità italiana (cfr. doc. 3) e laureata in ingegneria gestionale presso il __________ di __________ (cfr. doc. 6), nel novembre 2017 ha ottenuto un permesso B UE/AELS (cfr. doc. 7).

                                         Dal 1° novembre 2017 l’insorgente è stata assunta a tempo indeterminato dalla __________ in qualità di __________ al 100%. Il contratto di lavoro prevedeva che “nell’ambito delle proprie mansioni il collaboratore potrà essere incaricato di svolgere attività per terzi (imprese acquisitrici) nella forma del prestito di personale” (cfr. doc. 4).

                                         L’assicurata ha, infatti, lavorato come consulente esterna presso __________ (cfr. doc. B; 6).

                                         Il 12 novembre 2018 RI 1 ha concluso direttamente con __________ un contratto di lavoro a tempo pieno di durata indeterminata (“the employment contract is permanent”; doc. 5). Il rapporto di impiego è stato disdetto il 30 novembre 2018 per il 7 dicembre 2018 (cfr. doc. 5/1).

                                         La ricorrente si è iscritta in disoccupazione il 1° dicembre 2018 con effetto dall’8 dicembre 2018 (cfr. doc. 2/2).

                                         Il 31 gennaio 2019 il suo nominativo è stato annullato dalla banca dati COLSTA a seguito di prolungata inabilità al lavoro del 100% (cfr. doc. 2/3).

                                         La __________ ha assunto nuovamente l’insorgente dal 25 febbraio 2019 mediante un contratto di durata indeterminata al 100% (cfr. doc. 4/1) che è stato rescisso il 18 marzo 2019 con effetto da fine marzo 2019 (cfr. doc. 4/2).

                                         Il 22 marzo 2019 l’assicurata si è riannunciata per il collocamento a partire dal 1° aprile 2019 (cfr. doc. 3/2).

                                         La Cassa cantonale di disoccupazione (Cassa), il 28 marzo 2019, ha sottoposto il caso della ricorrente alla Sezione del lavoro per decisione, in particolare per stabilire se era residente in Svizzera, osservando:

" La persona in oggetto si è annunciata presso la nostra cassa disoccupazione a decorrere dal 10 dicembre 2018. La stessa è in possesso di un permesso B a decorrere dal 1° novembre 2017.

Al momento del suo annuncio in disoccupazione la signora era residente a __________ e viveva sola, a decorrere invece dal 1° gennaio 2019 l’assicurata vive presso la famiglia __________, la famiglia vive in un appartamento di 4 locali e che, a dire dell’assicurata, la ospita gratuitamente facendola dormire nella camera di uno dei figli.

Da un controllo con l’Ufficio regionale di collocamento si evince che, compilando i loro documenti, la signora dichiara ancora adesso di vivere sola.

L’assicurata, sentita personalmente presso la Cassa, ha dichiarato di recarsi in Italia tutte le domeniche dalla famiglia per il pranzo domenicale.

L’assicurata ha anche dichiarato di essere proprietaria di un’autovettura che lascia in Italia presso l’abitazione dei genitori e di effettuare i suoi spostamenti in Ticino a piedi o con l’auto prestatale dal fratello.” (Doc. 10)

                                         La Sezione del lavoro ha, quindi, convocato l’assicurata per l’11 aprile 2019 perché fornisse alcune precisazioni in merito alla sua situazione personale (cfr. doc. 11).

                                         Dal relativo verbale emerge segnatamente che dal 1° novembre 2017 al 31 dicembre 2018 la ricorrente ha abitato a __________ in un bilocale su due piani, in una casa in costruzione ma abitabile, messole a disposizione da un amico, __________, senza contratto di locazione e alcuna spesa. In quel periodo quale recapito forniva, però, l’indirizzo di __________ a __________ presso un’amica, __________, che non abita in Ticino ma è proprietaria di case.

                                         La ricorrente ha indicato che il 1° gennaio 2019 era andata ad abitare presso un’altra amica, __________, conosciuta tramite una sua amica di quando lavorava presso __________, in __________ a __________. L’appartamento della signora __________, in cui abitava con i figli di 9 e 22 anni (il marito in quel periodo non risiedeva lì) era composto di quattro locali, oltre alla cucina separata, i servizi e un piccolo locale. L’assicurata ha precisato che non pagava alcuna pigione, che in quel periodo era aiutata finanziariamente da suo padre e che le sue masserie, nonché gli effetti personali si trovavano tutti da sua madre a __________ vicino a __________, dove i genitori erano proprietari di un appartamento in cui vivevano anche suo fratello e sua sorella (cfr. doc. 10/5).

                                         La medesima durante l’audizione davanti alla parte resistente ha asserito che prima della disoccupazione si recava in Italia presso la sua famiglia una volta alla settimana la domenica per il pranzo e che successivamente all’annuncio per il collocamento stava più a casa sua - dove pernottava anche alcuni giorni - che a casa di Sabra, come in particolare nei periodi di inabilità lavorativa.

                                         L’insorgente, alla domanda “Dove si reca nel tempo libero?”, ha risposto che “non esco di casa e sto a casa. In precedenza uscivo il giovedì sera, giocavo a pallavolo con una squadra di __________. Se parliamo di una serata con i miei amici, la trascorrevo a __________” (cfr. doc. 12).

                                         Il 12 aprile 2019 l’assicurata, tramite un messaggio di posta elettronica, ha specificato segnatamente, da un lato, che le sue masserizie si trovavano a __________, perché il posto da __________ era solo momentaneo e reperito all’ultimo momento non immaginando di perdere l’impiego. Dall’altro, che la signora __________ non è una sua amica, bensì un contatto avuto tramite un’amica che le ha concesso di mettere il suo nome al posto del suo sulla buca delle lettere in __________ a __________ (cfr. doc. 13).

                               2.4.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia preliminarmente che nell'ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).

                                         In concreto la ricorrente - nata nel 1989, nubile, senza figli e che ha indicato di essersi trasferita in Svizzera nel novembre 2017, poiché aveva reperito l’impiego presso __________ (cfr. doc. 12) -, non ha mai avuto in Ticino una situazione alloggiativa stabile.

                                         In effetti, come visto sopra, la medesima avrebbe dapprima - nel 2017/2018 - avuto a disposizione da parte di un amico un bilocale in costruzione a __________, avendo comunque quale recapito per la posta un indirizzo di __________ (__________) concessole da un contatto ricevuto da un’amica.

                                         Nel gennaio 2019 sarebbe poi stata ospitata da __________ gratuitamente nel suo appartamento di __________. L’assicurata stessa ha in ogni caso affermato che i suoi effetti personali e le masserizie si trovavano a __________ dove vivono i suoi genitori, suo fratello e sua sorella (cfr. doc. 10/5) e dove, dopo l’iscrizione in disoccupazione, pernottava anche per alcuni giorni, come nel periodo di inabilità lavorativa a dicembre 2018 e inizio 2019.

                                         La medesima, in occasione dell’audizione con la Sezione del lavoro ha sì indicato che in Ticino giocava a pallavolo, ma ha precisato che se per tempo libero si intendeva una serata con i suoi amici, allora la trascorreva a __________ (cfr. doc. 12).

                                         L’assicurata, inoltre, ha asserito di disporre di un’automobile intestata a lei che si trovava a __________ presso la casa dei suoi genitori e che aveva intenzione di immatricolare in Svizzera ma che il tutto si era arenato con il licenziamento (cfr. doc. 12). Nel ricorso la stessa ha specificato di avere portato l’auto dal suo carrozziere di fiducia in Italia dopo averla trovata vandalizzata a __________ e che poi è rimasta in Italia non potendo sostenere le spese di sdoganamento (cfr. doc. I pag. 8).

                                         Visti gli elementi appena analizzati, questa Corte ritiene che esistano già dubbi sulla residenza effettiva in Svizzera dell’assicurata (cfr. consid. 2.2.).

                                         In ogni caso, il TCA deve concludere che nel periodo in questione (dicembre 2018 – giugno 2019), anche volendo ammettere che l’insorgente risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ha continuato a essere in Italia, e meglio a __________ dove i suoi genitori con suo fratello e sua sorella abitano in un appartamento di loro proprietà.

                                         L’insorgente non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), la quale esige come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).

                                         Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata.

                                         La ricorrente stessa, del resto, in un foglio manoscritto del 12 febbraio 2019 indirizzato alla Cassa ha indicato che “sono legata alla Svizzera solo per il lavoro” (cfr.doc. 10/4).

                                         La medesima, anche davanti alla Sezione del lavoro l’11 aprile 2019, ha dichiarato che, essendo un ingegnere, non accettava occupazioni non qualificate con stipendio inferiore a fr. 70'000.-- annui e che senza tali condizioni se ne sarebbe ritornata in Italia (cfr. doc. 12).

                                         Ciò è stato confermato nel messaggio di posta elettronica del 12 aprile 2019 all’amministrazione, in cui l’insorgente ha puntualizzato che “...non sono disponibile a coprire impieghi al di sotto delle mie competenze e della mia professionalità. Ma, avendo scelto il Ticino solo come Paese per poter meglio crescere nella mia professione e anche con un compenso sicuramente più motivante che in Italia, se non potessi più godere di questa possibilità che mi era stata data, ma che mi ero guadagnata (e tanto sudata, credetemi!), tornerei in Italia a fare il mio lavoro piuttosto che stare qui a farne uno che mi “sminuirebbe” e, quindi, non vi sarebbe più alcuna ragione di rimanere in Ticino.” (Doc. 13)”

                                         L’assicurata ha peraltro lasciato definitivamente la Svizzera a fine giugno 2019 quando ha reperito un’occupazione in Italia a tempo pieno e di durata indeterminata (cfr. doc. N; doc. 21/1).

                                         Per quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (ai sensi dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe e censimento degli italiani all'estero” i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf; www.conslugano. esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe), è utile osservare che la stessa è un indizio che va valutato congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato ha oppure no costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.).

                                         L’iscrizione all’AIRE, pertanto, di per sé non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese.

                                         Ininfluente ai fini della presente vertenza risulta, poi, la circostanza fatta valere dalla parte ricorrente secondo cui l’assicurata disponesse di un permesso B il quale consente di assentarsi dalla Svizzera per un massimo di sei mesi prima di essere considerato scaduto (cfr. doc. I pag. 7).

                                         È vero che l’art. 61 cpv. 2 LStr prevede che se lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di soggiorno di breve durata decade dopo tre mesi e il permesso di dimora e il permesso di domicilio dopo sei mesi. Il permesso di domicilio può, su richiesta, essere mantenuto per quattro anni.

                                         È altrettanto vero, tuttavia, che la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue in particolare dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri. Il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle decisioni rese in materia di diritto degli stranieri. La concessione di un determinato permesso è soltanto un elemento, che deve essere corroborato però da altri elementi oggettivi concordanti (cfr. consid. 2.2.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1. e 4.4.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).

                                         A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 2 agosto 2019 la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI, così come definito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 dl 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376).

                               2.5.   Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurata possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions Romandes, 2014, pag. 683 n. 24).

                                         Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).

                                         Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

                                         Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

                                         Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

                                         Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

                                         L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).

                                         Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.

                                         Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

                                         In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

                                         Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).

                                         Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

                                         Nella STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).  

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia - dove aveva acquistato una casa- - che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”.).

                                         In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.

                                         Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana.

                                         Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.

                                         Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.

                                         In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana.

                                         Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato, oltre che su di un Rapporto della Polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.

                                         Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato e osservando:

" (…) È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”

                                         In un’altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha stabilito che “un ricorrente, titolare di un permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreti agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 38.2015.47 del 20 gennaio 2016; STCA 38.2015.5 del 3 febbraio 2016; STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016; STCA 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016.

                                         Infine in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata sopra, il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando:

" (…)

Nella misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo, indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.   

7.7. Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). (…)”

                               2.6.   Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede, inoltre, all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).

                                         Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.

                                         Questi assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

                                         Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).

                                         Lo statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere.

                                         Inoltre con giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro proprietà.

                                         Anche con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo Stato di residenza.

                                         In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.

                                         Neppure è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.

                                         Questa Corte non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti la tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i rientri sporadici nel suo Paese di residenza - falso frontaliere, poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77). Il Presidente del TCA, nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni caso citato le sentenze cantonali da cui emerge un’interpretazione restrittiva della nozione di falso frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015).

                                         In tale contesto è utile ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione ammnistrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012).

                                         In una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016 questo Tribunale ha innanzitutto negato che l’assicurato che lavorava in Svizzera presso una ditta di impieghi temporanei fosse un vero frontaliere, in quanto il medesimo ha sempre dichiarato di rientrare in Italia una volta al mese e che a volte lavorava anche il sabato e la domenica.                 

                                         Il TCA ha poi concluso che si trattava di un falso frontaliere, poiché la situazione del ricorrente (al beneficio presso X. di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali.

                                         In una sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 questa Corte ha, invece, concluso che non si era in presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).

                               2.7.   Nella presente fattispecie l’insorgente, il 12 febbraio 2019, ha dichiarato alla Cassa di recarsi a __________ “almeno 4 volte al mese” (cfr. doc. 10/4).

                                         Il 28 febbraio 2019, alla domanda della Cassa di specificare nel dettaglio la frequenza e se quando si recava in Italia pernottava lì, l’assicurata ha risposto che “intendo che la domenica vado a mangiare regolarmente a casa dei miei genitori a __________, parto la mattina e torno la sera” (cfr.doc. 10/5).

                                         Sentita dalla Sezione del lavoro l’11 aprile 2019, la ricorrente ha indicato che precedentemente all’iscrizione in disoccupazione andava dalla sua famiglia una volta alla settimana, la domenica a pranzo, mentre successivamente “sto più a casa mia” - dove peraltro aveva tutte le sue masserizie e gli effetti personali anche pernottando. In tale occasione la medesima ha, inoltre, affermato di essere disponibile al collocamento al 100% dal lunedì al venerdì, in quanto nei fine settimana “vorrei poter andare dai miei genitori” (cfr. doc. 12).

                                         Non va, d’altronde, dimenticato che la situazione alloggiativa dell’insorgente in Ticino è sempre stata precaria (cfr. consid. 2.4.).

                                         Anche __________, presso cui l’assicurata ha indicato alloggiare dal gennaio 2019, nel maggio 2019 ha asserito che RI 1 “per il week-end si recava spesso dai suoi genitori a __________ (...)” (cfr.doc. R)

                                         Ne discende che dal profilo del diritto internazionale l’insorgente, applicando il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. consid. 2.4.), deve essere considerata una frontaliera vera con diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.

                                         Va, infine, rilevato che, anche volendo ammettere che il rientro in Italia non avveniva ogni settimana, la conclusione non sarebbe quella auspicata dalla parte ricorrente.

                                         L’insorgente, infatti, visto, da un lato, che __________ è situata non lontano dal confine svizzero (www.it.viamichelin.ch), dall’altro, che disponeva sia presso __________ sia presso __________ di un contratto di durata indeterminata (cfr. consid. 2.3.) ed era occupata professionalmente nei giorni feriali - ritenuto che si recava dalla famiglia in Italia la domenica (cfr. doc. 12) -, non può essere qualificata, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. 16=M), come falsa frontaliera, analogamente a quanto deciso da questa Corte nelle STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2017.77 del 12 marzo 2018; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017 consid. 2.5.; STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e diversamente da quanto deciso nelle STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016 e STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016 consid. 2.11. (cfr. consid. 2.6.).

                                         In ogni caso l’insorgente, anche volendola considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 4.2.2.; STCA 38.2018.3 del 27 agosto 2018 consid. 2.6.).

                                         Anche da questo profilo, dunque, va negato all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione.

                               2.8.   Alla luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 2 agosto 2019, che ha avallato la precedente decisione del 29 aprile 2019 e negato alla ricorrente il diritto all’indennità di disoccupazione dal 10 dicembre 2018 (cfr. consid. 1.1.), deve essere confermata.

                               2.9.   Deve ancora essere verificato se la ricorrente possa essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

                                         In realtà la domanda dell’insorgente deve essere intesa solo come richiesta di assunzione delle spese di patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione contro la disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 61 lett. a LPGA; art. 29 cpv. 1 Lptca).

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

                                         L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

                                         Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

                                         Il TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_291/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 6; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

                                         Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. DTF 140 V 521 consid. 9.1.; STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

                                         A tale proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 140 V 521 consid. 9.1.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

                                         Nel caso concreto, alla luce in particolare della LADI, del Regolamento (CE) n. 883/2004, della giurisprudenza pubblicata nella Raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale, nel sito www.bger.ch, rispettivamente www.sentenze.ti.ch, nonché nella Rivista ticinese di diritto, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

                                         In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti emerge in modo indubbio che il presupposto del centro degli interessi personali in Svizzera non è adempiuto e che nemmeno dal profilo del diritto internazionale la ricorrente ha diritto alle prestazioni LADI (cfr. consid. 2.4.; 2.7.).

                                         Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 42.2017.31 del 25 settembre 2017; STCA 42.2016.16 del 5 aprile 2017; STCA 42.2015.10 del 16 marzo 2016; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

                             2.10.   Siccome l’insorgente ha ricorso contro la decisione su opposizione del 2 agosto 2019 con la quale la parte resistente, oltre a confermare il proprio provvedimento del 29 aprile 2019 (cfr. doc. B; 16=M), le ha negato il gratuito patrocinio per la procedura amministrativa, chiedendo l’assistenza giudiziaria nell’estensione massima possibile (cfr. doc. B; I; consid. 1.1.; 1.2.), il TCA esamina pure la correttezza del provvedimento emesso dalla Sezione del lavoro il 2 agosto 2019 da quest’ultimo profilo.

                                         In proposito è utile, per inciso, osservare che per i provvedimenti incidentali, quali quelli relativi all'assistenza giudiziaria, non va applicata la procedura di opposizione (cfr. art. 52 cpv. 1 LPGA; STCA 39.2004.4 del 10 dicembre 2004 consid. 2.25.).

                                         L'art. 37 LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti all'assicuratore, applicabile in virtù del rinvio di cui agli art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps, prevede:

" La parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)

L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)

Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)

Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"

                                         Qualora, dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).

                                         Al riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer 1/05 pag. 70-71; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.

                                         In casu, alla luce di quanto esposto al considerando precedente in merito al fatto che il procedimento non avesse probabilità di esito favorevole, correttamente la Sezione del lavoro ha negato alla ricorrente il gratuito patrocinio per la procedura di opposizione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

38.2019.51 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.11.2019 38.2019.51 — Swissrulings