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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.10.2019 38.2019.35

October 9, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,254 words·~26 min·5

Summary

Inidoneità al collocamento di un'assicurata che seguiva un percorso formativo. Il suo impegno di formazione rendeva estremamente limitate le possibilità d'impiego.Esaminata la situazione secondo criteri oggettivi, il TCA ritiene che l'assic.non fosse disposta ad abbandonare la formazione

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 38.2019.35   dc/gm

Lugano 9 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 maggio 2019 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 2 maggio 2019 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                      in fatto

                          1.1.  RI 1, nata nel 1962, si è iscritta in disoccupazione nel settembre 2016 e le è stato aperto un termine quadro (il terzo) dal 3 ottobre 2016 al 2 ottobre 2018, con un guadagno assicurato di fr. 6'513.

                                  L’assicurata ha dichiarato una disponibilità al lavoro all’80% ed era alla ricerca di un impiego a tempo parziale in qualità di educatrice di persone diversamente abili (ultima professione esercitata), operatrice sociosanitaria, curatrice, assistente sociale, docente di scuola elementare ed ogni altra occupazione adeguata.

                                  Mediante una “Richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento”, il 25 ottobre 2018 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sottoposto all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro per esame e decisione la pratica dell’assicurata, essendo sorti dei dubbi riguardanti la sua idoneità al collocamento, in relazione al percorso formativo iniziato il 3 settembre 2018 per il conseguimento del diploma di __________ presso il Centro __________ di __________.

                          1.2.  Con decisione su opposizione del 2 maggio 2019 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 20 novembre 2018 (cfr. Doc. 8) con la quale l’assicurata è stata ritenuta inidonea al collocamento dal 3 settembre 2018 in quanto “la concreta disponibilità residua della signora RI 1 è, in sintesi, a tal punto limitata e condizionata, in termini di possibilità organizzative rispetto agli impegni scolastici e professionali, da rendere estremamente incerto il reperimento di un altro impiego.” (cfr. doc. A).

                          1.3.  Contro la citata decisione su opposizione, l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore chiede che RI 1 venga ritenuta idonea al collocamento, in quanto l’assicurata è disponibile in ogni momento ad interrompere la formazione intrapresa qualora le fosse proposto un posto di lavoro (cfr. doc. I).

                          1.4.  Nella sua risposta di causa del 13 giugno 2019 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso in quanto, da una parte, la frequentazione di un corso a tempo pieno esclude l’accettazione di un’attività lucrativa e, d’altra parte, non vi sono elementi oggettivi che depongano a favore della disponibilità ad interrompere il ciclo formativo intrapreso (cfr. doc. III).

                          1.5.  Il 14 giugno 2019 questo Tribunale ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. Doc. IV). Il patrocinatore dell’assicurata, il 26 giugno 2019, ha inviato al TCA uno scritto nel quale ha sottolineato che:

" (…)

      La signora RI 1 ha sempre chiaramente espresso e ribadisce ancora oggi la sua più assoluta e incondizionata volontà e disponibilità ad accettare in qualsiasi momento un'occupazione, interrompendo l'attuale formazione (scolastica e professionale).

2.   La signora RI 1 è pertanto stupita - per usare un eufemismo - dai motivi addotti dalla Sezione del lavoro a giustificazione della sua asserita inidoneità al collocamento, che altro non sono che semplici congetture e forzature non supportate da riscontri oggettivi. (…)” (doc. V)

                                  Il 28 giugno 2019 la Sezione del lavoro si è riconfermata nelle considerazioni e conclusioni di cui alla risposta al ricorso del 13 giugno 2019 (cfr. doc. VII).

                          1.6.  Il 12 settembre 2019 il Presidente del TCA ha posto i seguenti quesiti alla giurista della Sezione del lavoro:

" (…) al fine di evadere il ricorso citato, mi occorre sapere:

1.   se l’assicurata è ancora iscritta per il collocamento;

2.   se l’assicurata ha reperito un nuovo impiego;

3.   se l’assicurata sta tuttora seguendo la formazione triennale iniziata il 3 settembre 2018 oppure se l’ha abbandonata.”

(Doc. IX)

                                  La giurista __________ della Sezione del lavoro ha così risposto il 13 settembre 2019:

" 1.   L’assicurata è tuttora iscritta al collocamento senza diritto alle

indennità, con un nuovo termine quadro (3.10.2018 – 2.10.2020), in quanto per decisione della Cassa __________ del 15 novembre 2018, l’interessata non ha assolto il periodo contributivo necessario al riconoscimento delle indennità.

2.   No, in base ai dati aggiornati al 27 agosto 2019, a COLSTA non risulta che l’assicurata abbia reperito un nuovo impiego.

3.   In base all’ultimo colloquio effettuato il 27 agosto 2019 presso l’URC, risulta che l’assicurata abbia terminato il primo anno di formazione e che ad agosto 2019 fossero previsti diversi esami. Dalle annotazioni della consulente dell’URC nel sistema COLSTA, non risulta alcuna indicazione relativa ad un eventuale abbandono della formazione.” (Doc. X)

                                  Invitato dal TCA a formulare osservazioni scritte, il patrocinatore della ricorrente il 18 settembre 2019 si è così espresso:

" (…) vi comunico che quanto indicato dall’Ufficio del lavoro con scritto 13 settembre 2019 in risposta alla vostra richiesta di delucidazioni del 12 settembre 2019 è corretto, con la precisazione che la signora RI 1 ha iniziato il secondo anno scolastico.” (Doc. XII)

                                  in diritto

                          2.1.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Sezione del lavoro ha correttamente ritenuto l’assicurata inidonea al collocamento dal 3 settembre 2018, momento in cui ha iniziato a frequentare il corso per il diploma di specialista in attivazione.

                                  Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI).

                                  L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.1.)

                                  Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosenversicherung", Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                  Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019; STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

                                  L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

                                  Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                  Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

                                  L’Alta Corte ha pure stabilito che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

                                  O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019, DTF 143 V 168 consid. 2 pag. 177; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

                                  È dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un’occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).

                                  Infine è utile evidenziare che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 3; STF 8C_921/2009 dell’11 dicembre 2009; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25).

                          2.2.  In una decisione pubblicata in DLA 2001 N. 29 pag. 230 la nostra Massima Istanza si è confermata nella giurisprudenza pubblicata in DTF 122 V 265 e DLA 1990 N. 22 pag. 139, ribadendo che un assicurato che frequenta un corso che non soddisfa le condizioni previste all’articolo 59 segg. LADI ha comunque diritto all’indennità di disoccupazione se adempie i presupposti del diritto secondo l’art. 8 LADI.

                                  In particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto ad interrompere senza indugio il corso che ha finanziato personalmente se si presenta un’opportunità d’impiego. In caso contrario, egli non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro, per cui l’idoneità al collocamento deve essere negata.

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 2.2.

                                  Con sentenza C 126/05 del 10 ottobre 2005 l’Alta Corte ha confermato il giudizio con cui il TCA aveva tutelato l’operato dell’amministrazione che aveva ritenuto un assicurato inidoneo al collocamento dal settembre 2003 per avere intrapreso a partire dal 1° settembre 2003 una formazione di tecnico in radiologia a tempo pieno che gli impediva di garantire la sufficiente disponibilità sul mercato del lavoro.

In una sentenza 8C_126/2014 dell’8 luglio 2014 consid. 3.2 la nostra Massima istanza ha ricordato, da un lato, che la disponibilità di un assicurato ad abbandonare un corso per assumere un’attività lavorativa deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi. Dall’altro, che le dichiarazioni di volontà dell’assicurato di per sé non sono sufficienti a dimostrare la sua disponibilità in tal senso e che quest’ultima, nonché la sua flessibilità vanno esaminate sulla scorta di esigenze più severe.

In proposito cfr. pure STF 8C_246/2014 del 24 giugno 2014 consid. 2.

In una sentenza 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 il Tribunale federale ha confermato l’inidoneità al collocamento di un assicurato dal 1° novembre 2017 (quando ha rivendicato le indennità di disoccupazione) in quanto dal 1° marzo 2017 aveva intrapreso una formazione, per diventare naturopata, prevista dal marzo 2017 all’ottobre 2019 (consid. 3.3.2), che non gli permetteva di svolgere un lavoro a tempo pieno e che non era oggettivamente disposto ad abbandonare.

                          2.3.  In una sentenza 38.2014.35 del 25 agosto 2014, questa Corte ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso di un assicurato dopo aver accertato che lo stesso, alla ricerca di un impiego a tempo pieno quale specialista in informatica, ha iniziato il 16 settembre 2013 a frequentare a tempo pieno i corsi per l'ottenimento di un “Bachelor of science in ingegneria informatica TP” presso la SUPSI. Per quanto attiene invece al successivo periodo dal 17 febbraio al 14 settembre 2014, il TCA ha invece accertato che il ricorrente necessitava solo di ottenere ancora 18 crediti ECTS dei 30 crediti ECTS previsti dal programma di studio, equivalente al 60% e quindi ammesso un'idoneità al collocamento con una disponibilità del 40%, escludendo la rilevanza ai fini del giudizio di un'attività svolta in quel periodo poiché non è stata apportata la prova che questa attività è stata esercitata in misura superiore al 40%.

                                   La Massima istanza, con giudizio 8C_704/2014 dell’8 gennaio 2015, ha respinto il ricorso inoltrato contro la sentenza appena esposta.

                                  In proposito cfr. pure STF 8C_289/2015 del 12 ottobre 2015.

Questa Corte in una sentenza 38.2014.14 del 16 febbraio 2015, ha considerato inidoneo al collocamento, e quindi non più normalmente disponibile sul mercato del lavoro, un assicurato che aveva sottoscritto un contratto di lavoro e parallelamente iniziato una formazione necessaria per svolgere la sua professione. L’assicurato aveva chiesto di essere ritenuto idoneo al collocamento nella misura del 50% per un periodo limitato nel tempo, affermando di essersi accordato con il datore di lavoro al momento della firma del contratto per poter lavorare a tempo ridotto.

Il TCA ha deciso in questo senso anche in una successiva sentenza 38.2015.33 del 14 settembre 2015 considerando idoneo al collocamento per un'attività all'80% un assicurato che non era totalmente disponibile per il mercato del lavoro avendo iniziato presso la SUPSI di Manno una formazione della durata di quattro anni denominata "Bachelor of Science in Ingegneria informatica".

In una sentenza 38.2016.45 del 9 gennaio 2017, il TCA ha considerato inidonea al collocamento per un periodo limitato nel tempo un’assicurata che non si poteva considerare a disposizione del mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste, visto l’impegno assunto dalla medesima concernente una formazione di sei anni tesa all’ottenimento della laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca.

In una sentenza 38.2017.70 del 26 febbraio 2018, il TCA ha confermato la decisione di inidoneità al collocamento nel caso di  un’assicurata che non era a disposizione del mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste, visto l’impegno da lei assunto per svolgere un Master in Economics and International Policies all’USI di Lugano.

                                  Infine in una sentenza 38.2017.69 del 1° marzo 2018 il TCA ha concluso che, a ragione, l’amministrazione aveva ritenuto un assicurato idoneo al collocamento, tranne nei giorni in cui ha effettivamente frequentato il Corso di preparazione all’esame per l’ottenimento del diploma cantonale di esercente organizzato dalla Gastroticino, e in quelli nei quali ha sostenuto i relativi esami (i giorni di corsi e di esami si sono svolti complessivamente dal 18 gennaio al 10 aprile 2017).

                                  Il TCA ha pure ritenuto non credibile alla luce dell’insieme delle circostanze del caso, che l’assicurato avrebbe interrotto la formazione se avesse reperito un nuovo impiego.

                          2.4.   Nell’evenienza concreta, dalla documentazione agli atti, emerge che nel mese di settembre 2018 (e quindi un mese prima della conclusione del terzo termine quadro per la riscossione delle prestazioni) l’assicurata ha iniziato una formazione quale __________ presso il Centro __________ di __________ della durata di 3 anni.

                                  Tale corso viene offerto in parallelo all’esercizio della professione e comprende 3’600 ore di cui 1’440 di teoria a scuola, 1’440 di pratica e 720 di lavoro derivanti da 3 anni al 50%, per un totale di 900 ore all’anno.

                                  Il primo anno sono previsti 2 giorni di scuola per settimana, il secondo 1,5 giorni e il terzo 1 giorno.

                                  Il primo anno sono previste due mezze giornate (8 ore) di pratica per settimana, il secondo anno 12 ore (tre mezze giornate) e il terzo anno 16 ore (quattro mezze giornate).

                                  Viene prelevata una tassa di CHF 900.-- per ciascun semestre di formazione oltre a CHF 800.-- complessivi per l’intera formazione (cfr. doc. 8).

                                  Il 25 ottobre 2018 l’URC di __________ ha chiesto all’UG di verificare l’idoneità al collocamento della ricorrente, rilevando:

" La Signora è iscritta in disoccupazione dal 01.10.2016 con termine quadro che è scaduto al 01.10.2018.

Disponibilità al collocamento nella misura del 80% da sabato a giovedì dalle 06.00 alle 22.00.

Dal 03.09.2018 ha iniziato un lavoro in stage presso la __________ ad __________ nella misura del 50% e per il restante 50% ha iniziato la scuola di specialista in attivazione.” (Doc. 5)

                                  Il 9 novembre 2018 l’assicurata è stata sentita da un ispettore dell’UG. In quell’occasione è stato allestito un verbale, firmato dall’assicurata, del seguente tenore:

" (…)

D1:   Descriva la sua situazione famigliare.

R1:   Sono sposata dal 1998 con __________ e non abbiamo figli.

D2:   Suo marito lavora?

R2:   Mio marito lavora.

D3:   Prima di arrivare in Svizzera dove abitava?

R3:   Prima abitavamo negli __________ e siamo arrivati in Svizzera all'inizio del 2006.

D4:   Prima di arrivare in Svizzera che attività professionale esercitava?

R4:   Ho lavorato negli __________ come volontaria. ln precedenza ho lavorato anche in Svizzera, nel Canton __________, come educatrice e sempre nell'ambito sociale.

D5:   La residenza di __________ è di proprietà oppure in affitto?

R5:   Abitiamo in una casa e non in un appartamento.

D6:   Oltre alla residenza di __________, possiede un'altra soluzione abitativa in Svizzera? All'estero?

R6:   No.

D7:   Possiede un'autovettura e/o motoveicolo intestata a suo nome in Svizzera? Se si, da quando? All'estero?

R7:   Si ho una __________.

D8:   Descriva le sue esperienze professionali

R8:   Come predetto ho lavorato nell'ambito sociale, ho conseguito un diploma di assistente sociale.

D9:   Quali sono le sue aspettative professionali?

R9:   Mi piacerebbe tornare dal mio precedente datore di lavoro e mi piacerebbe tornare a fare l'educatrice oppure animatrice.

D10: Come esegue le ricerche di lavoro? In quali settori professionali ricerca?

R10: Ho provato un po' tutti i metodi, ho partecipato a concorsi, oppure candidature spontanee: in forma scritta oppure presentandomi di persona. Ho utilizzato le mie conoscenze ed il "passaparola".

D11: Dalla documentazione in nostro possesso risulta aver esaurito le indennità di disoccupazione. Quali sono le sue intenzioni nei confronti della Cassa disoccupazione ed Ufficio regionale di collocamento?

R11: II mio obiettivo è quello di reinserirmi al più presto nel mondo del lavoro, ho scelto di continuare la mia formazione come specialista __________, sempre nel settore-sociale, in quanto ritengo questa formazione un trampolino di lancio per un nuovo inserimento professionale. Desidero rimanere iscritta in disoccupazione e se verrà stabilito il mio diritto, continuare a poter beneficiare delle indennità di disoccupazione.

D12: Dalla documentazione in nostro possesso risulta aver iniziato, da poco, una nuova attività professionale di fatto uno stage, corretto? Di cosa si tratta?

R12: Presso la casa per anziani di __________ mi occupo di una prima valutazione delle risorse de residenti ed in seguito stabilisco un percorso di attivazione, vale a dire cerco di coinvolgerli in attività psicofisiche. Per ora, essendo al primo anno, seguo una persona (a titolo di pratica), solo ogni tanto lavoro con un gruppo, questo solo per il primo anno.

D13: Dalla documentazione in nostro possesso risulta aver iniziato anche un percorso di formazione, corretto? Di cosa si tratta?

R13: Questa è la parte teorica che si svolge presso la sede di __________ (__________). La formazione avviene di martedì dalle 08.30 fino alle 16:15 ed il secondo giorno il giovedì dalle 14:00 alle 21:00. Questa è la parte teorica comprensiva di compiti e studi.

D14: Per quale ragione ha deciso d'iscriversi al corso quale "specialista in attivazione" presso la __________ di __________?

R14: In quanto penso che questa ulteriore formazione mi permetta di agevolare il mio rinserimento nel mondo del lavoro.

D15: Il percorso formativo presso la __________ è articolato sulla durata di 3 anni, corretto? Come organizzata la frequenza ai corsi? Vi è obbligo di frequenza?

R15: Esatto, la formazione è obbligatoria (penso che bisogna avere una frequenza non inferiore - 70-80% per ottenere il diploma).

D16: Quali sono gli oneri finanziari derivanti dalla frequenza al predetto corso? (__________)

R16: Pago 900.- franchi a semestre, vale a dire 1800.- all'anno.

D17: II percorso formativo quale "specialista in attivazione" può essere interrotto/sospeso per poi essere riattivato? Se si, vi sono delle conseguenze finanziarie?

R17: Non sono sicura ma penso sia possibile. Non sono a conoscenza di eventuali costi e/o possibilità di rimborsi

D18: Tenuto debitamente conto dei suoi impegni al corso __________ di __________ e delle ore di lavoro presso la __________ di __________, com'è organizzata la sua settimana? Concretamente, quanto tempo rimane a disposizione per il collocamento?

R18: Il lunedì ed il mercoledì vado a scuola (formazione teorica) e solo ogni tanto (di norma 1 week-end al mese) abbiamo corsi di formazione. Come già detto il martedì ed il giovedì lavoro; di fatto solo il venerdì sono completamente libera dagli impegni.

D19: Nel caso non le venissero riconosciute le indennità di disoccupazione, chi provvederà al suo sostentamento durante gli studi?

R19: Il mio desiderio è quello di poter essere indipendente economicamente e sempre perseguirò questo obiettivo. Ma nel caso non potessi essere posta al beneficio delle indennità, continuerei la formazione e ci sarebbe mio marito che mi aiuta finanziariamente.

D20: Può confermare che da quando è iscritta in disoccupazione ha sempre dichiarato all'URC ed alla Cassa disoccupazione tutte le attività professionali che ha esercitato?

R20: Assolutamente si.

D21: Può confermare che da quando è iscritto in disoccupazione ha sempre dichiarato alla Cassa disoccupazione tutte le sue entrate finanziarie?

R21: Si certo.

D22: Tra gli obblighi delle persone iscritte in disoccupazione vi è l'obbligo di cercare personalmente un'occupazione adeguata, se necessario anche fuori della professione precedentemente svolta. La persona in cerca d'occupazione deve poter comprovare tale impegno, segnatamente attraverso il formulario "Prova degli sforzi personali per trovare lavoro". È disposta ad ottemperare a quest'obbligo?

R22: Certamente si.

D23: Tra gli obblighi delle persone iscritte in disoccupazione vi è l'Obbligo di accettare qualsiasi occupazione ritenuta adeguata. È disposta ad ottemperare a quest'obbligo?

R23: Certo che si.

R24: Tra gli obblighi delle persone iscritte in disoccupazione vi è l'obbligo di partecipare ai provvedimenti di reintegrazione (segnatamente programmi occupazionali e altri provvedimenti del mercato di lavoro). È disposta ad ottemperare a quest'obbligo?

R24: Certo che si, anzi ritengo che quanto svolto fino ad ora è stato molto utile.

D25: Tra gli obblighi delle persone iscritte in disoccupazione vi è l'obbligo di autorizzare tutte le persone e i Servizi (datore di lavoro, medici, assicurazioni, organi ufficiali ecc...) a fornire, nel singolo caso, tutte le informazioni necessarie per accertare i diritti e per stabilire le prestazioni assicurative; devono altresì collaborare agli accertamenti richiesti da parte dell'autorità esaminante (art. 28 e art. 46 LPGA). Premesso quanto esposto, autorizza l'Ufficio giuridico a compiere tutti gli accertamenti del caso, ritenuti pertinenti, ed a raccogliere tutte le informazioni di cui ha bisogno, presso terzi, in merito alla sua situazione personale/professionale al fine di stabilire il suo diritto?

R25: Assolutamente si.

D26: Vuole aggiungere qualche cosa?

R26: Il mio obbiettivo è quello di trovare al più presto un nuovo lavoro che permetta di essere indipendente. (…)” (Doc. 6/1)

                                  Il 7 febbraio 2019 __________, responsabile della formazione di __________ presso il __________ di __________ ha dichiarato:

" Con la presente si certifica che l'occupazione della signora RI 1 presso la __________ si suddivide in due parti:

-   La prima intesa come lavoro in parallelo alla formazione nella misura del 50%, vale a dire 2.5 giorni la settimana (960 ore/annue);

-   La seconda nella forma di pratica professionale su consegne definite dalla scuola. I tempi di questa pratica professionale corrispondono di regola a 2 mezze giornate durante il primo anno, 3 mezze giornate durante il secondo anno e 4 mezze giornate nel corso del terzo anno. Per quanto concerne la parte della pratica professionale, talvolta queste consegne non vengono svolte nella casa per anziani in quanto è più indicato altrove: a scuola, a casa o in un'istituzione di una compagna di scuola. Gli studenti hanno la facoltà di organizzare liberamente queste pratiche secondo quanto risulta maggiormente opportuno.” (Doc. 13/1)

                                  Il 1° marzo 2019 la Sezione del lavoro ha posto i seguenti quesiti a __________:

" (…)

AI fine di poter evadere la pratica pendente presso il nostro Ufficio, vista l'autorizzazione sottoscritta /dal legale della signora RI 1, avv. RA 1, a fornire informazioni da parte vostra (qui allegata in copia), la preghiamo di voler rispondere, con cortese sollecitudine, alle seguenti domande:

1.  In base alla vostra dichiarazione del 7 febbraio 2019 (pure allegata), l'occupazione della signora RI 1 presso la __________ di __________ si suddivide in un 50% di "lavoro in parallelo alla formazione", rispettivamente in una "pratica professionale" quantificabile in due mezze giornate il primo anno.

    1.1. Può specificare se si tratti di due mezze giornate a settimana?

    1.3. Nel caso della signora RI 1, può indicarci in quale/i giorno/i si tengono queste due mezze giornate di "pratica professionale"?

2. La signora RI 1 ha pure sottoscritto una "Convenzione" (qui allegata) con l'Istituzione __________ e con il __________, per dei momenti formativi quantificati in 12 mezze giornate nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2019.

Può indicarci in quale/i giorno/i si svolgono tali momenti formativi e con quale frequenza?

3. Durante il primo anno di formazione, tenuto conto del calendario scolastico e degli impegni summenzionati, sarebbe a vostro parere fattibile l'esercizio di un'ulteriore attività lavorativa il venerdì, e/o ci sarebbero delle limitazioni?

4. Nel caso (ipotetico) in cui dovesse interrompere il ciclo di studi, quali sarebbero le conseguenze finanziarie per la signora RI 1? La preghiamo di indicare l'ammontare delle quote d'iscrizione già versate, come pure altri costi di formazione (materiale scolastico, ecc.) non rifondibile.” Doc. 16)

                                  Il responsabile di formazione del __________ ha così risposto il 6 marzo 2019:

" (…)

1.1    La parte della pratica professionale, nel corso del primo anno di formazione, corrisponde a 2 mezze giornate a settimana, che le persone in formazione sono libere di collocare quando è più opportuno (secondo le necessità della struttura e del tipo di pratica richiesta), tranne nei momenti di scuola.

1.3   Non conosco i giorni in cui la signora RI 1 svolge la pratica professionale, ma questo potrebbe variare nelle settimane anche a dipendenza della consegna da svolgere per la pratica.

2       Lo stage in questione viene svolto durante il tempo della pratica a seconda disponibilità anche della struttura in cui la signora RI 1 si reca. La frequenza delle 12 ½ giornate da gennaio ad aprile potrebbe essere di una ½ giornata a settimana o 1 giorno ogni 2 settimane o un mix delle due varianti.

3.      Un'ulteriore attività lavorativa il venerdì sarebbe tecnicamente possibile nel caso la signora RI 1 spostasse i momenti di pratica alla sera o nel corso del fine settimana. Tuttavia, considerando l'onere richiesto per seguire con profitto questa formazione che impegna per 5 giorni e una sera a settimana, ritengo alquanto difficile e oltremodo rischioso caricarsi di altri impegni oltre a quelli richiesti dallo studio.

4       Nel caso la signora RI 1 dovesse sfortunatamente interrompere o non poter proseguire la formazione non ci sarebbero delle conseguenze finanziarie per lei in forma di penali o multe.

Ad oggi lei ha pagato 900. - CHF per la prima tassa scolastica e 50. - CHF per il materiale scolastico. Ora dovrebbe pagare altri 900. - CHF per la seconda tassa scolastica del primo anno. Nel caso dovesse interrompere prima della fine dell'anno scolastico, le verrebbe restituita soltanto una quota parte.” (Doc. 17)

                                  L’8 marzo 2019 la Sezione del lavoro ha posto alcune domande anche alla __________:

" (…)

1.     Dal mese di settembre 2018 ad oggi, come sono state ripartite le 20 ore settimanali previste dal contratto del 23 agosto: 2018 stipulato con la signora RI 1? Si prega di indicare la data di ogni giorno lavorato e relativo orario del turno.

2.     La signora RI 1 può concordare con il vostro istituto, i giorni e gli orari del suo impegno lavorativo (ad esempio la sera e/o i fine settimana), oppure la pianificazione avviene in base alle esigenze dell'Istituto?

ln particolare, i turni della signora RI 1 possono essere spezzati e/o eseguiti durante il fine settimana o la sera?

3.   Lo stipendio della signora RI 1, previsto nel contratto, è di CHF 1'372.- ("Stipendio annuo lordo"). L'importo "annuo" è corretto o si tratta di stipendio "mensile"?” (Doc. 18)

                                  Il 13 marzo 2019 l’economo responsabile, __________, ha così risposto:

" (…)

1.     Ripartizione 20 ore settimanali previste dal contratto del 23 agosto 2018, dal mese di settembre 2018 ad oggi: vedi piani mensili allegati (giorni e orario).

2.     - Per quanto riguarda i giorni e gli orari del suo impegno lavorativo, la pianificazione avviene in base alle esigenze della nostra Struttura, ma la signora RI 1 può concordare con il nostro Istituto 3 giorni di libero desiderato al mese.

- I turni della signora RI 1 non sono spezzati, in quanto il turno per il servizio di attivazione si svol9e dalle 9.00 alle 18.00 con una pausa pranzo della durata di un'ora tra le 13.00 e le 14.00. È possibile che i turni vengano eseguiti nel fine settimana in base al piano mensile.

3.   L'importo non è annuo, infatti lo stipendio della signora RI 1 corrisponde a 1'372.- mensili per il primo anno di scuola, 1'472.- mensili per il secondo anno e 1'572.- mensili per il terzo anno di formazione.” (Doc. 19/1)

                                  Chiamato ora a pronunciarsi, alla luce di quanto appena esposto e della documentazione contenuta nell’incarto, il TCA deve concludere che, a ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurata inidonea al collocamento.

                                  Da una parte infatti, la formazione intrapresa dalla ricorrente, della durata di tre anni, sia per quanto riguarda gli aspetti lavorativi (50% in parallelo alla formazione) sia per quelli di pura riformazione (teorica e pratica) la impegnano in misura tale da rendere estremamente limitate le sue possibilità di reperire un’altra occupazione (cfr. l’esposizione dettagliata della Sezione del lavoro, doc. A punto 4).

                                  Rispondendo alla domanda n. 18 (cfr. doc. 6/1), la stessa assicurata ha del resto affermato di andare a scuola il lunedì e il mercoledì, di lavorare il martedì e il giovedì e di essere libera da impegni il venerdì. Questo giorno però in realtà, secondo quanto dichiarato dal responsabile di formazione, dovrebbe essere dedicato allo studio. Inoltre la Sezione del lavoro ha accertato che venerdì 30 novembre 2018 e venerdì 7 dicembre 2018 la ricorrente è stata impiegata presso la __________ (cfr. doc. 19.2).

                                  D’altra parte, esaminata la situazione secondo criteri oggettivi (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 2.2), questo Tribunale ritiene che l’assicurata non era disposta ad abbandonare la sua formazione in caso di reperimento di una nuova occupazione.

                                  Significativa in questo contesto è la risposta alla domanda n.19 nella quale la ricorrente ha affermato che il suo desiderio è quello di poter essere indipendente economicamente e che, nel caso non potesse essere posta al beneficio dell’indennità, continuerebbe la formazione e verrebbe aiutata finanziariamente dal marito.

                                  Rispondendo alla domanda n. 11 la ricorrente aveva inoltre precisato di avere scelto d’intraprendere la formazione come __________, quale trampolino di lancio per un nuovo inserimento professionale. Questa scelta, peraltro comprensibile alla conclusione del terzo periodo quadro di disoccupazione, è stata confermata dal recente accertamento effettuato dal TCA dal quale è emerso che la ricorrente ha iniziato il secondo anno scolastico (cfr. consid. 1.6).

                                  Alla luce di quanto appena esposto, la decisione su opposizione del 2 maggio 2019 deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

38.2019.35 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.10.2019 38.2019.35 — Swissrulings