Raccomandata
Incarto n. 38.2019.34 rs
Lugano 27 gennaio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 maggio 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 aprile 2019 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 17 maggio 2018 la Cassa __________ (in seguito: Cassa) ha chiesto ad RI 1, a seguito di una comunicazione da parte della SECO secondo cui nel periodo dal 1° giugno 2016 al 30 giugno 2017, oltre alle indennità di disoccupazione, ha percepito un reddito da attività lavorativa dal __________ di __________, la restituzione della somma di fr. 8'491.85 corrispondenti a prestazioni LADI versate indebitamente nel lasso di tempo citato (cfr. doc. 4/8).
1.2. Con decisione su opposizione del 3 aprile 2019 l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 2 agosto 2018 (cfr. doc. O=9), con cui era stata respinta la domanda di condono della somma di fr. 8'491.85 interposta dall’assicurato il 28 maggio 2018 (cfr. doc. J=4/9; 4/11), non essendo realizzato il presupposto della buona fede.
A motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha osservato:
" (…). Nel caso in esame è accertato che l'interessato non ha indicato sui formulari "Indicazioni della persona assicurata" l'attività svolta presso il __________ di __________ nel periodo dal 1. giugno 2016 al 30 giugno 2017. Per i mesi in parola il signor RI 1, per quanto riguarda la predetta attività, ha sempre risposto negativamente alla domanda n. 1 che recita: "Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?"; questo benché la semplice e chiara domanda di detto formulario non lascia alcuno spazio a dubbi o esitazioni.
Non merita tutela la tesi dell'assicurato secondo cui essendo "__________ non avrei mai pensato che dovevo notificarlo come lavoro". Infatti, già solo per il fatto che riceveva una retribuzione egli avrebbe dovuto notificarla alla Cassa, indipendentemente dalla denominazione dell'attività come volontariato. Inoltre, secondo la giurisprudenza, la circostanza che un assicurato, mentre lavora, non dichiari l'attività in questione sui rispettivi formulari IPA, costituisce una negligenza grave che esclude la buona fede nella percezione delle indennità di disoccupazione (cfr. al proposito STCA 38.2012.62 del 27 febbraio 2013 consid. 2.7. e riferimenti ivi citati). Questo vale a maggior ragione, se si pone mente al fatto che secondo la giurisprudenza, non dichiarare un'attività sugli appositi formulari costituisce una grave negligenza, indipendentemente dal fatto che venga percepito o meno uno stipendio (cfr. al riguardo: DLA 1998 N 14 pago73 consid. 4b; STCA 38.2012.62 del 27 febbraio 2013, consid. 2.7. e riferimenti ivi citati: "La circostanza che egli non abbia ricevuto il salario non è invece decisiva secondo la giurisprudenza federale").
In conclusione, determinante è il fatto che egli non ha indicato l'attività svolta nei mesi in parola sui rispettivi formulari IPA e quindi non ha permesso alla Cassa né di poter valutare se l'attività fosse accessoria o meno e nemmeno di tener conto del reddito realizzato. L'omissione in questione deve essere ritenuta una negligenza grave che, come visto, esclude quindi il riconoscimento della buona fede.
Va poi precisato che, la condizione della buona fede, nel contesto della domanda di condono, è un concetto puramente giuridico, senza nessuna implicazione di natura etica o sul valore della persona (cfr. STF 8C_408/2017 del 2 agosto 2017). (…)” (Doc. Q)
1.3. Contro la decisione su opposizione, il 20 maggio 2019 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e ha segnatamente rilevato:
" (…). Egli, nelle imposte, non ha infatti mai dichiarato come salario i suddetti introiti ma, per l'appunto, li ha sempre considerati come semplici indennità per un'attività, quella di __________, volontaria ed extra professionale. Detto altrimenti egli non riteneva che, trattandosi di introiti derivanti dalla sua attività di __________, gli stessi avrebbero dovuto essere segnalati alla Cassa __________, ciò che del resto appare manifestamente legittimo e che rappresenta oltretutto una questione che sarebbe stato interessante valutare nell'ambito di un'opposizione di merito.
(Prove: C.S., lettera __________ del 27 marzo 2018, lettera __________ del 3 aprile 2018)
(…).
Vi è però che, nella concreta evenienza, sebbene si debba ammettere che l'ignoranza della legge non sia protetta, semmai non si tratta qui di questione di ignoranza, quanto piuttosto del fatto che il signor RI 1 è stato manifestamente ingannato dal tenore del formulario che è stato chiamato a sottoscrivere, nel quale si chiede espressamente "… Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?...". Il signor RI 1, persona semplice e non di grande istruzione, ma soprattutto persona non abituata a riempire formulari e a determinarsi su aspetti che egli giudica comunque per lui complicati, non disponeva manifestamente degli strumenti che potessero permettergli di andare oltre il tenore letterale. Egli non è un milite professionista, ma un __________ che svolge la sua attività nel __________ di __________, parallelamente ad altri suoi colleghi che, a differenza sua, sono invece dei professionisti, così come capita in ogni __________ di questo Cantone. Quello che lui percepisce per il lavoro che svolge presso i __________, infatti, non è un salario, così come lo è quello dei __________, ma unicamente un'indennità per coprire le spese e il disturbo legati al fatto che, nella sua qualità di milite volontario, egli è chiamato ad intervenire ad ogni orario e 365 giorni all'anno. L'interpretazione della Sezione del lavoro del concetto di buona fede, pertanto, appare particolarmente severa. Del resto il Tribunale federale ha più volte avuto modo di esprimersi sul concetto di buona fede ex art. 9 CF (DTF 121 V 66, 119 V 307 consid. 3a, 118 la 254 consid. B, 118 V 76 consid. 7) ciò che impone in casu una ben diversa ponderazione dei fatti venuti in essere o delle circostanze in cui si inseriscono. Appare infatti evidente che il concetto di buona fede, viste le sue caratteristiche, va valutato di volta in volta, secondo le circostanze concrete, tenuto conto anche della capacità che una determinata persona ha di rendersi conto o meno del fatto che stia sbagliando. Nel caso specifico appare sin troppo evidente come il signor RI 1 non fosse in misura di comprendere esattamente il senso della domanda che gli è stata posta e come egli fosse pacificamente convinto di avere risposto conformemente alla verità ad una domanda che, per la verità, difficilmente poteva prestare il fianco ad un'interpretazione diversa rispetto a quella che ne ha dato il signor RI 1. Del resto se il signor RI 1 avesse veramente voluto fare il furbo - e ci sono anche quelli che lo fanno - avrebbe pacificamente omesso anche di dichiarare sulle imposte le indennità che percepiva e percepisce come __________. Egli ha invece sempre agito alla luce del sole in quanto era tranquillo e sereno nel suo dire, sicuro che le indennità ricevute come __________, non essendo i __________ il suo datore di lavoro e non essendo queste indennità un salario, non dovesse essere dichiarato o comunque non presupponesse di rispondere sì alla domanda sopra riportata. Appare pertanto evidente come la buona fede, contrariamente al dire della Sezione del lavoro, sia qui manifestamente data.
(Prove: c.s.) (…)” (Doc. I pag. 3, 6-7)
1.4. Nella sua risposta del 5 giugno 2019 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. Il 18 giugno 2019, il patrocinatore dell’insorgente, per conto di quest’ultimo, ha ribadito quanto già indicato nel ricorso, e meglio:
" (…) al signor RI 1, il quale evidentemente non era in misura di distinguere la differenza tra opposizione alla richiesta di restituzione e condono, è stato di fatto indotto a sottoscrivere una dichiarazione attestante il fatto che il suo reclamo in realtà debba essere considerato quale richiesta di condono e non contestazione sul merito della decisone di ritenere il suo atteggiamento quale negligenza grave. A non averne dubbio ciò ha di partenza tolto al mio mandante buona parte dei diritti che sarebbero invece stati garantiti, qualora, come era logico invece ritenere, il suo scritto fosse stato considerato quale reclamo contro la summenzionata decisione.” (Doc. V)
1.6. La parte resistente, il 26 giugno 2019, ha preso posizione al riguardo (cfr. doc. VII).
1.7. L’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha presentato ulteriori osservazioni il 9 luglio 2019 (cfr. doc. IX).
1.8. Il 14 agosto 2019 la Sezione del lavoro ha richiamato e si è riconfermata nelle conclusioni esposte nella risposta di causa e nello scritto del 26 giugno 2019 (cfr. doc. XI).
1.9. Il doc. XI è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XII).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a ragione o meno negato a RI 1 il diritto al condono della restituzione della somma di fr. 8'491.85 corrispondente a parte delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione percepite indebitamente da giugno 2016 a giugno 2017 a causa dell’omessa dichiarazione dell’attività lavorativa presso il __________ di __________.
L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59c cpv. 4.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
La giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STFA C 174/04 del 27 aprile 2005).
2.3. L'art. 4 OPGA regola il condono. Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.
2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. per le persone che vivono a casa:
quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC, quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;
c. per tutti, quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.
3 La franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4 Sono computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.”
Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.
2.4. La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.
La giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).
Si è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid. 3d).
Inoltre, la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).
2.5. Con l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".
L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.
Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 273/05 del 7 aprile 2006 consid. 2.3.2.2.; STFA C 104/01 del 25 luglio 2001, consid. 2 in fine).
Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; STF C 288/06 del 27 marzo 2007 consid. 2; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).
Il dovere di informazione costituisce una concretizzazione del principio della buona fede (cfr. STF 8C_253/2018 del 19 febbraio 2019 consid. 7.3.4.).
In una sentenza 8C_807/2007 del 18 agosto 2008 l’Alta Corte ha respinto il ricorso di un assicurato al quale era stato negato il condono della restituzione della somma di fr. 5'776.30, chiesta, in quanto era emerso che egli aveva lavorato senza annunciare tale attività.
All’assicurato è stata negata la buona fede, poiché, anche se, come da lui sostenuto, avesse effettivamente avvertito il suo consulente in merito a tale occupazione, aveva comunque risposto sempre negativamente alla domanda di sapere se esercitasse un’attività lucrativa dipendente o indipendente, ossia una questione determinante per il calcolo dell’indennità da parte della cassa di disoccupazione.
Nulla, poi, consentiva di concludere che il suo consulente gli avesse suggerito di rispondere negativamente alla domanda relativa all’esercizio di un’attività lavorativa.
L’assicurato, del resto, non poteva ragionevolmente credere che la Cassa fosse al corrente della sua attività. In assenza di attestati di guadagno intermedio o certificati di salario forniti dall’assicurato, la Cassa non poteva conoscere l’importo effettivamente conseguito, di modo che l’assicurato non aveva validi motivi per pensare che le indennità di disoccupazione versategli erano state calcolate tenendo conto del reddito in questione.
In un’altra sentenza 8C_218/2015 del 7 settembre 2015 il TF ha ricordato che la LADI non prevede lo scambio generale di informazioni tra l’URC e le varie casse di disoccupazione. Benché sia gli URC che le casse siano degli organi esecutivi dell’assicurazione contro la disoccupazione, si tratta di due autorità distinte con compiti e competenze differenti. Inoltre in quel caso di specie non si poteva dedurre dal verbale del 17 maggio 2010 che il consulente dell’URC aveva indicato all’assicurato che non occorreva segnalare i guadagni intermedi. Il consulente sapeva che l’assicurato svolgeva dei “piccoli mandati”, ma poteva partire dal presupposto che l’assicurato compilasse il formulario nel modo corretto. In assenza di un sospetto di frode, non si può esigere dagli URC che trasmettano sistematicamente alle Casse di disoccupazione tutti gli elementi di cui vengono a conoscenza durante lo svolgimento delle loro funzioni, anche se gli stessi possono far pensare che l’assicurato consegue un guadagno intermedio.
2.6. Nella concreta evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 ha lavorato presso le __________ di __________ dal 25 febbraio 2009 al 30 novembre 2015 tramite impieghi temporanei e dal 1° dicembre 2015 al 31 maggio 2016 in virtù di un contratto a tempo pieno di durata determinata (cfr. doc. 4/1; 2).
L’assicurato si è annunciato per il collocamento il 29 febbraio 2016 con effetto dal 1° giugno 2016, dichiarando di cercare un’occupazione al 100% (cfr. doc. 2/1).
La Cassa gli ha aperto un termine quadro per la riscossione di prestazioni dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2018 con un guadagno assicurato ammontante a fr. 5'000.-- (cfr. doc. Q).
Nei formulari “Indicazioni della persona assicurata” relativi ai mesi da giugno 2016 a giugno 2017 alla domanda “Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?” il ricorrente ha risposto negativamente tranne per il mese di luglio 2016 in cui ha indicato che dall’11 al 29 luglio 2016 ha lavorato per il __________ di __________ (cfr. doc. 4/2).
Da un controllo effettuato dalla SECO a fine 2017 è emerso che nell’arco di tempo giugno 2016 – giugno 2017, durante il quale ha beneficiato di indennità di disoccupazione, l’insorgente ha svolto un’attività lavorativa presso il __________ di __________ il cui guadagno sarebbe stato di fr. 10'708.60 da giugno a dicembre 2016 e di fr. 12'203.20 da gennaio a giugno 2017 (cfr. doc. 4/7).
La Cassa, ricevuta la segnalazione della SECO e dopo aver dato la possibilità all’assicurato di esprimersi al riguardo (cfr. doc. 4/7) - il quale è rimasto silente -, il 17 maggio 2018 gli ha chiesto la restituzione della somma di fr. 8'491.85, corrispondente a prestazioni LADI percepite a torto tenendo conto delle entrate conseguite in qualità di __________ (cfr. doc. 4/8; consid. 1.1.).
Il 28 maggio 2018 l’insorgente ha comunicato alla Cassa:
" (…) Io non ho mai pensato di nascondere le mie entrate che mi versavano __________, iI mio collocatore era al corrente che facevo parte del __________ di __________ e pure anche la Cassa disoccupazione.
La mia giustificazione è che facendo parte come __________ non avrei mai pensato che dovevo notificarlo come lavoro. È vero che ho percepito dei soldi, ma è anche vero che non li percepivo ogni mese, e poi sono sempre stati dichiarati, non ho mai cercato di fregare nessuno.
In merito alla vostra decisione sulla restituzione dell'importo di 8’491.85, mi pare un po’ eccessivo.
Io non ho la possibilità di versare questo importo entro 30 giorni e poi mi trovo in una situazione famigliare un po' complicata causa divorzio. Vi chiedo gentilmente di rivalutare la decisione. (Doc. 4/9)
In proposito la Cassa, il 29 maggio 2018, ha trasmesso all’assicurato il seguente scritto:
" Nella lettera del 28 maggio 2018 ci comunica il suo disaccordo circa la restituzione di fr. 8'491.85 richiesta nella decisione n. __________.
Sulla base delle disposizioni legali, la cassa è tenuta a effettuare ulteriori accertamenti. La preghiamo di comunicare se la sua lettera del 28 maggio 2018 deve essere intesa come:
- un'opposizione all'esame materiale (ciò significa che esprime il suo disaccordo circa il contenuto della decisione che, nella sua forma attuale, non giudica corretto).
oppure
- una domanda ufficiale di condono (ciò significa che si dichiara d'accordo con il contenuto della decisione, ma che non è in grado di rimborsare la restituzione).
Attendiamo la sua risposta scritta entro 5 giorni, in caso contrario tratteremo la sua lettera sulla base degli atti disponibili come nulla.
Significato di “opposizione”
Lei stesso, nonché chiunque sia direttamente toccato dalla decisione o abbia un interesse comprovabile al suo annullamento o alla sua modifica, ha la possibilità di presentare un'opposizione scritta contro tale decisione. L'opposizione deve contenere una richiesta e una motivazione e deve essere redatta in una lingua ufficiale (tedesco o francese). La procedura è esente da spese. L'istanza d'opposizione può modificare la decisione di opposizione anche a suo favore.
Significato di “domanda di condono”
Se al momento della riscossione delle prestazioni assicurative era in buona fede e un rimborso graverebbe pesantemente sulla sua situazione, può chiedere un condono totale o parziale. La richiesta scritta, comprensiva di motivazione e di tutti i giustificativi, deve essere presentata alla cassa entro un termine di 30 giorni a decorrere dal passaggio in giudicato della decisione di restituzione. La cassa presenterà poi il caso al servizio cantonale affinché sia presa una decisione.” (Doc. 4/10)
Il 4 giugno 2018 il ricorrente ha risposto:
" (…) sono d’accordo della decisione ma (n.d.r.: non) su un caso di frode o lavoro nero. Come vi ho già spiegato nella mia lettera precedente non ho voluto nascondere per nessun motivo il reddito che percepivo come __________ presso il __________ di __________ essendo che il tutto è stato dichiarato.
Essendo stato sempre in buonafede vi chiedo gentilmente un condono totale.
Come vi ho già annunciato nella lettera del 28 maggio non ho la possibilità economica di effettuare questo rimborso. Purtroppo anche la mia situazione famigliare non è delle migliori causa divorzio, ho anche una figlia di 8 anni.” (Doc. 4/11)
Il 21 giugno 2018 la Cassa ha sottoposto per decisione all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro la richiesta di condono dell’assicurato (cfr. doc. 5).
Con decisione del 2 agosto 2018 la parte resistente ha negato a RI 1 il condono, difettando la condizione della buona fede (cfr. doc. O=9; consid. 1.2.).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 3 aprile 2019 (cfr. doc. Q; consid. 1.2.).
2.7. Chiamata a dirimere la presente vertenza, questa Corte rileva innanzitutto che la parte ricorrente ha censurato l’agire della Cassa che avrebbe indotto l’assicurato a optare per la domanda di condono, invece di considerare il suo scritto del 28 maggio 2018 quale opposizione all’ordine di restituzione, facendolo così rinunciare senza rendersene conto al diritto di poter contestare nel merito la decisione di restituzione della Cassa di fr. 8'491.85 (cfr. doc. I p.ti 3 e 7; V; IX).
Tutto ben considerato, il TCA ritiene che la Cassa, considerando che l’assicurato avesse unicamente postulato il condono, abbia proceduto correttamente senza violare, in particolare, l’art. 27 LPGA (dovere di informazione e consulenza da parte dell’amministrazione).
In effetti già nello scritto del 28 maggio 2018 (cfr. doc. 4/9 consid. 2.6.), inviato alla Cassa a seguito dell’emissione dell’ordine di restituzione del 17 maggio 2018, l’insorgente - affermando di non avere mai pensato di nascondere le sue entrate, di non aver pensato di dover notificare l’attività di __________ quale lavoro, di aver sempre dichiarato le relative entrate non avendo mai cercato di fregare nessuno e di non avere la possibilità di versare l’importo entro 30 giorni, trovandosi in una situazione familiare un po’ complicata causa divorzio (cfr. doc. 4/9) - ha addotto motivi connessi più che altro al condono (buona fede e onere gravoso).
Egli non ha contestato in quanto tale il principio di restituzione o l’ammontare richiestogli.
La Cassa, il 29 maggio 2018, ha in ogni caso chiesto ragguagli al ricorrente, domandandogli esplicitamente se la lettera del 28 maggio 2018 andava intesa quale opposizione all’ordine di restituzione, ossia quale disaccordo con il contenuto dello stesso, oppure quale domanda di condono, precisando segnatamente che in tal caso si dichiarava d’accordo con il contenuto della decisione di restituzione ma esprimeva la propria impossibilità a rimborsare la somma richiesta (cfr. doc. 4/10).
Le spiegazioni fornite dalla Cassa il 29 maggio 2018 non risultano fuorvianti, bensì univoche.
Il TCA non ignora che la parte ricorrente sostiene che vi sia stato un contatto telefonico tra la Cassa e l’assicurato in occasione del quale sarebbe stato indotto a rispondere che la sua presa di posizione era da considerare quale condono (cfr. doc. I pag. 4; IX).
Tuttavia non è stato esplicitato, oltre al nominativo della persona con cui l’insorgente avrebbe parlato, in che modo sarebbe stato indotto a non formulare opposizione contro la decisione di restituzione. Più specificatamente l’assicurato non ha dichiarato che la Cassa gli avrebbe indicato che un’eventuale opposizione contro l’ordine di restituzione non aveva possibilità di successo, rispettivamente che la richiesta di condono sarebbe stata accolta.
Del resto il ricorrente nel seguente scritto del 4 giugno 2018 ha chiaramente indicato di essere d’accordo con la decisione di restituzione e ha ribadito di non aver voluto nascondere per nessun motivo il reddito che percepiva come __________. Egli, evidenziando di essere sempre stato in buona fede, ha così chiesto un condono totale (cfr. doc. 4/11).
Giova, infine, rilevare che il TF nella sentenza C 258/01 del 2 luglio 2003 nel contesto di indennità per lavoro ridotto ha stabilito che nel caso di una ditta che aveva tardivamente impugnato una determinata decisione, poiché la Cassa di disoccupazione le aveva indicato che l’impugnativa era senza possibilità di successo, non si giustificava la restituzione del termine. La buona fede ex art. 9 Cost. della parte ricorrente non poteva essere tutelata, visto che l’affermazione della Cassa non era vincolante e corrispondeva soltanto a una sua valutazione soggettiva.
2.8. Come visto sopra, l’assicurato, nei formulari “Indicazioni della persona assicurata” per i mesi da giugno 2016 a giugno 2017, non ha indicato di avere svolto l’attività di __________ presso il __________ di __________ (cfr. doc. 4/2; consid. 2.6.).
L’insorgente ha così disatteso i suoi obblighi di cui agli art. 28 e 31 LPGA (cfr. consid. 2.5.).
La mancata comunicazione di cui sopra, allorquando egli era iscritto in disoccupazione, ha impedito alla Cassa di verificare in modo corretto in che misura potevano essergli assegnate le indennità di disoccupazione per l’arco di tempo da giugno 2016 a giugno 2017 (cfr. art. 28 cpv. 2 LADI).
Al riguardo va segnalato che il consulente del personale URC, il 7 giugno 2016, contestualmente alla compilazione del “Piano d’azione” aveva d’altronde reso attento il ricorrente che “ogni prova lavorativa (anche non pagata) deve essere comunicata in anticipo all’URC e segnalata sul formulario Indicazioni della Persona Assicurata (IPA)” (cfr. doc. 2/1).
Come indicato nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 3), l’assicurato da tale indicazione avrebbe dovuto e potuto dedurre che, se sull’IPA va annotata anche una semplice prova di lavoro non pagata, a maggior ragione, era necessario informare circa l’attività di volontariato quale __________ da cui percepiva delle indennità.
L’Alta Corte ha, ad esempio, avuto modo di stabilire che costituisce una grave negligenza escludente di conseguenza il riconoscimento della buona fede - il fatto di non informare la Cassa di lavorare a titolo gratuito regolarmente a metà tempo e per quasi un anno per conto della ditta del proprio figlio (cfr. pure STF C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 4.2.).
Il ricorrente ha addotto di avere dichiarato l’attività di __________, in particolare, all’URC e nelle dichiarazioni fiscali (cfr. doc. I pag. 3; 4/9).
Al riguardo è utile osservare, da una parte, che il Tribunale federale, nel giudizio 8C_218/2015 del 7 settembre 2015, citato sopra (cfr. consid. 2.5.), ha ricordato che la LADI non prevede lo scambio generale di informazioni tra l’URC e le varie casse di disoccupazione.
Inoltre, in ogni caso, la comunicazione all’URC non esimeva l’insorgente dal compilare rettamente i formulari “Indicazioni della persona assicurata” (cfr. anche STF 8C_448/2007 del 2 aprile 2008 menzionata dalla parte resistente nella decisione su opposizione e nella risposta di causa).
Dall’altra, in relazione al fatto di avere dichiarato fiscalmente le indennità quale __________ è utile sottolineare che la nostra Massima istanza, in una sentenza C 103/06 del 2 ottobre 2006, ha ribadito che per negare la buona fede nel contesto del condono non è necessario un comportamento doloso, né fraudolento (cfr. pure STF 8C_617/2009 consid. 6.1. del 5 novembre 2009).
In una sentenza 8C_408/2017 del 2 agosto 2017 (anch’essa pure indicata dalla Sezione del lavoro nella decisione su opposizione; cfr. doc. Q; consid. 1.2.) il TF ha poi precisato che nell’ambito del condono la condizione della buona fede è un concetto puramente giuridico, senza nessuna implicazione di natura etica o sul valore delle persone.
Infine va rilevato che con giudizio 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicato in DLA 2017 N. 5 pag. 144, anche citato nella risposta di causa (cfr. doc. III), l’Alta Corte ha deciso che un’assicurata che ricopre la carica di consigliera comunale deve informare la Cassa della sua funzione e dell’indennità percepita. Se omette di farlo agisce con negligenza grave e non è quindi ammissibile la buona fede.
Il TF ha specificato che in quel caso di specie l’assicurata non poteva dedurre dalla formulazione delle domande nei formulari IPA (Ha lavorato per uno o più datori di lavoro? Ha esercitato un’attività indipendente?) che il suo reddito quale consigliera comunale non fosse da annunciare. Dalla lettura di tali quesiti si comprende piuttosto che è richiesto agli assicurati di segnalare lo svolgimento di un’attività lucrativa, indipendentemente dalla sua natura.
In simili condizioni la Sezione del lavoro, a ragione, ha negato l’esistenza del presupposto della buona fede, in quanto l’assicurato ha commesso una grave negligenza non indicando sui formulari mensili della Cassa lo svolgimento dell’attività in questione.
2.9. Alla luce delle risultanze di cui sopra, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede del ricorrente, prima condizione per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su opposizione del 3 aprile 2019.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti