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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.03.2018 38.2018.4

March 28, 2018·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,508 words·~18 min·5

Summary

Negato diritto a ID da 1/2017 in quanto non disocc. parzialmente. L'orario è stato solo temporaneamente ridotto dal 100 al 25%. Per stabilire l'esistenza della disoccupazione decisiva è l'effettiva e definitiva interruzione del rapp. di lavoro e non cessazione giuridica dei rapp. contratto di lavoro

Full text

Raccomandata

Incarto n. 38.2018.4   dc/gm

Lugano 28 marzo 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2018 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 30 novembre 2017 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 30 novembre 2017 l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 24 luglio 2017 (cfr. Doc. 22/1) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione del 1° gennaio 2017.

                                         L'amministrazione ha ritenuto che l'orario di lavoro dell'assicurato è stato solo temporaneamente ridotto, argomentando:

" (…)

Ora, nonostante il datore di lavoro non abbia comunicato e/o formalizzato per iscritto all'interessato la riassunzione a tempo pieno dal 1. marzo 2017, si constata che lo stesso aveva però informato verbalmente il signor RI 1 di tale sviluppo lavorativo. Ciò emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese personalmente dal datore di lavoro all'UG (cfr. verbale di audizione 3 luglio 2017) e da quanto riferito dall'assicurato all'URC in ben due occasioni (cfr. Analisi del profilo della persona in cerca d'impiego e Piano d'azione 30 dicembre 2016 e verbale di audizione 8 febbraio 2017).

Inoltre l'argomento della rappresentante, secondo cui la riassunzione a tempo pieno del signor RI 1 dal 1. marzo 2017 sia avvenuta per il licenziamento in tronco del collega di lavoro, signor __________, si contraddice con la notifica di un posto vacante all'URC del 2 marzo 2017 da parte del datore di lavoro, per la ricerca di un cuoco pizzaiolo (cfr. Conferma d'iscrizione di un posto vacante del 3 marzo 2017).

Considerato quanto precede, è necessario ritenere che dal 1. gennaio 2017 il tempo di lavoro dell'assicurato è stato ridotto temporaneamente, per ragioni attinenti alla diminuzione degli incassi ed alla modifica contrattuale non è corrisposta un'effettiva e definitiva fine (anche solo a titolo parziale) del rapporto di lavoro, infatti dal 1. marzo 2017 la percentuale lavorativa dell'assicurato presso l'esercizio pubblico in parola è stata aumentata al 100%.

L'assicurato non può essere considerato disoccupato ai sensi delle disposizioni relative alle indennità di disoccupazione (art. 10 cpv. 1 lett. 2bis LADI), cosicché almeno uno dei presupposti (cumulativi) indispensabili per il riconoscimento del diritto all'indennità non appare soddisfatto. (…)” (Doc. A)

                               1.2.   Contro questa decisione su opposizione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale la sua patrocinatrice sottolinea che l’assicurato, al quale è stato ridotto l’onere lavorativo del 100% al 25% a partire dal 1° gennaio 2017 deve essere ritenuto idoneo al collocamento, in quanto egli era disposto ad accettare qualsiasi altra attività lavorativa.

                                         La rappresentante del ricorrente rileva poi che non vi era necessaria certezza riguardo alla riassunzione a tempo pieno:

" (…)

Il signor RI 1 ed il signor __________ - è bene ribadirlo e sottolinearlo - non avevano alcun tipo di accordo circa l'eventualità che il signor RI 1 potesse venire riassunto.

Certo è che il signor __________ era dispiaciuto lasciare a casa un così valido collaboratore e sarebbe stato felice – qualora gli affari fossero andati meglio - in futuro di poterlo riassumere.

Tale attestazione di buona volontà è stata cristallinamente condivisa sia con il lavoratore che con la Cassa Disoccupazione, entrambi espressamente al corrente del fatto che la riduzione drastica della percentuale lavorativa non dipendeva dall'operato del signor RI 1 (ineccepibile) ma solo dalla situazione in cui si è venuta a trovare la __________.

Era per tutti in effetti perfettamente in chiaro come economicamente - in quel momento - non fosse possibile mantenere l'impiego al 100% del signor RI 1 presso la __________ e che se nel frattempo si fossero presentate altre possibilità, lo stesso le avrebbe colte.

Vi è in effetti una differenza abissale tra buoni auspici ed assicurazioni e la differenza (e le relative conseguenze) erano note a tutti.

Il signor RI 1, appunto, vista la situazione e l'impossibilità di avere garanzie da parte del datore di lavoro, altro non ha potuto che iscriversi da subito in disoccupazione con la piena volontà ed intenzione di prendere una qualsiasi opportunità lavorativa che gli si fosse presentata, anche rinunciando al 25% presso la __________, qualora si fosse presentata un’occasione al 100%.

Anch'egli in cuor suo - come cristallinamente detto durante i vari colloqui - sperava in una ripresa economica, con l'avvento della bella stagione, in modo che il datore di lavoro potesse ri-aumentargli la propria percentuale lavorativa (cfr. verbale di audizione dell'8.2.2017).

Tale auspicio, tale speranza sono - ed a maggior ragione giuridicamente - ben diversi da un'assicurazione legale rispettivamente ad un accordo/ garanzia per la ripresa di attività.

Assicurazione e garanzia che nel caso concreto - come del resto attestato dall'Ufficio preposto stesso - non vi erano. (…)” (Doc. I pag. 4-5)

                               1.3.   Nella sua risposta del 9 febbraio 2018 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…) Innanzitutto, si ribadisce che non sono condivisibili gli argomenti esposti dalla rappresentante, relativi alla mancanza di accordo tra le parti circa la riassunzione a tempo pieno dal 1. marzo 2017, in quanto non trovano conferma nelle dichiarazioni rese dal datore di lavoro all'UG (doc. 19) e dall'assicurato all'URC in due occasioni (doc. 2/1 e doc. 6).

In particolare, significativo è che il datore di lavoro ha esplicitamente dichiarato all'UG d'aver comunicato verbalmente al proprio personale di cucina, che da marzo 2017 avrebbero ripreso l'attività a tempo pieno (doc. 19), circostanza confermata dall'assicurato all'URC (doc. 2/1 e doc. 6). Piuttosto, la riduzione del tempo di lavoro normale di lavoro è da ritenersi di natura temporanea.

Si contestano inoltre gli ulteriori argomenti della rappresentante, riguardanti la comunicazione verbale data dal signor __________ al proprio personale, riguardante la ripresa dell'attività lavorativa, che tenta di sminuirne la chiara valenza, riscontrabile nell'esplicita dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro all'UG (doc. 19).

Non si condivide inoltre l'argomento della rappresentante, che senza il licenziamento in tronco dell'altro collaboratore (fatto inaspettato ed imprevedibile) al signor RI 1 non sarebbe potuto essere offerto alcun posto di lavoro a fine febbraio.

Infatti, come già esposto nella decisione su opposizione (doc. 25) ed al precedente punto 2, tale circostanza è in contraddizione con la notifica di un posto vacante all'URC del 2 marzo 2017 da parte del datore di lavoro, per la ricerca di un cuoco pizzaiolo (cfr. Conferma d'iscrizione di un posto vacante del 3 marzo 2017; doc. 24). Pertanto, constatato che l'annuncio del posto vacante all'URC per la ricerca di un cuoco pizzaiolo da parte del datore di lavoro è avvenuta il giorno 2 marzo 2017, quindi successivamente all'aumento del tempo di lavoro al 100% del signor RI 1 (1. marzo 2017), si ritiene che tale circostanza sia indipendente dal licenziamento dell'altro collaboratore, signor __________.

Tuttalpiù, considerato che l'esercizio pubblico in parola, occupava nel settore cucina due persone, segnatamente il signor RI 1 ed il signor __________, come si evince dalle dichiarazioni rese dagli stessi (doc. 12 e doc. 14) e dal datore di lavoro all'UG (doc. 19), la ricerca di un cuoco pizzaiolo da parte di quest'ultimo intrapresa tramite l'URC dal 2 marzo 2017 (doc. 24) era presumibilmente volta alla sostituzione della posizione lavorativa vacante, precedentemente ricoperta dal signor __________.

Difatti, dall'esame del Protocollo posto vacante (PVV) (doc. 24/1), emerge che il datore di lavoro ha comunicato all'URC il 22 marzo 2017 di non aver ancora trovato un candidato per ricoprire la posizione di cuoco-pizzaiolo ed il 27 aprile 2017 d'aver assunto una persona. Ciò permette di avvalorare il convincimento, che l'aumento del tempo di lavoro al 100% del signor RI 1 dal 1. marzo 2017, sia indipendente dal licenziamento con effetto immediato del signor __________ (fine febbraio 2017) e che la procedura di selezione intrapresa tramite l'URC II 2 marzo 2017, fosse volta alla sostituzione di quest'ultimo. Oltretutto, si evidenzia che la rappresentante nel ricorso in oggetto (p.to D, pag. 6), riferendosi al datore di lavoro, afferma quanto segue: "(...) Il fatto che oltre al signor RI 1 abbia richiesto una terza persona è – quindi – dovuto esclusivamente all'inopinato ed inatteso licenziamento dell'altro cuoco __________, fatto terzo ed imprevisto (...)".

Pertanto si ritiene che, l'intenzione del datore di lavoro non fosse quella della definitiva fine del rapporto lavorativo (anche solo a tempo parziale), bensì quella di ridurre temporaneamente l'orario di lavoro, difatti dal 1. marzo 2017 il ricorrente ha ripreso al 100% la propria attività lavorativa presso l'esercizio pubblico in parola.

E' evidente che la riduzione del tempo di lavoro è avvenuta per compensare la diminuzione del volume d'attività, e pertanto tale misura adottata dal datore di lavoro aveva carattere provvisorio, in attesa di riprendere il normale orario lavorativo.” (Doc. III)

                               1.4.   Il 12 febbraio 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Sezione del lavoro ha negato all’assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione dal 1° gennaio 2017.

                               2.2.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia totalmente o parzialmente disoccupato (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a LADI).

                                         Per l’art. 10 cpv. 1 LADI, è considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno.

                                         In base all’art. 10 cpv. 2 LADI, è considerato parzialmente disoccupato chi non è vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un’occupazione a tempo parziale (lett. a) oppure ha un’occupazione a tempo parziale e cerca un’occupazione a tempo pieno oppure un’altra occupazione a tempo parziale (lett. b).

                                         Giusta l’art. 10 cpv. 2bis LADI, non è considerato parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato temporaneamente ridotto (lavoro ridotto).

                                         In una sentenza del 19 gennaio 1993 pubblicata in DTF 119 V 156 il TFA (dal 1° gennaio 2007: il Tribunale federale, TF) ha stabilito che per stabilire l'esistenza della disoccupazione è decisiva l'effettiva e definitiva interruzione del rapporto di lavoro e non la cessazione giuridica dei rapporti contrattuali di lavoro.

                                         In un’altra sentenza del 16 gennaio 1997, pubblicata in DLA 1996/1997 pag. 170 seg., l’Alta Corte ha stabilito che due soci di una S.r.l. che si sono licenziati a vicenda e che si sono in seguito riassunti a tempo parziale – a causa di una diminuzione delle ordinazioni – non hanno diritto all’indennità di disoccupazione ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2bis LADI. Infatti, queste convenzioni fanno pensare piuttosto a una riduzione temporanea del lavoro – in attesa di una ripresa delle ordinazioni – e pertanto a un’elusione della fattispecie prevista all’articolo 31 capoverso 3 lettera c LADI.

                                         In quell’occasione il TFA ha in particolare ricordato che:

" (…)

b) Le critère déterminant de distinction entre le circonstances visées aux art. 10 al. 1 let. B e 10 al. 2bis LACI réside normalment dans la durée de cette situation. Il y a travail à temps partiel lorsque l’on sait dès le début, que l’horaire réduit sera permanent et définitif. En revanche, la réduction de l’horaire a un caractère provisoire et passager, dans l’attente de retrouver l’horaire normal (cf. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. 3, not. no. 24 ad art. 10 al 2bis, Saviaux, Les rapports de travail en cas de difficultés économiques de l’employeur et l’assurance-chômage, thèse Lausanne 1993, p. 31 ss). (…)" (DLA 1996/97 pag. 172-173)

                                         Sul tema vedi pure STCA 38.2009.92 del 21 gennaio 2010 e STFA C 385/00 del 5 luglio 2002.

                                         A proposito di queste norme, Boris Rubin (in: Rubin, Assurance-chômage, 2a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2006) rileva che:

" 3.5.2.2 Distinction entre chômage complet, partiel et réduction de l'horaire de travail

Il convient de distinguer d'une part le chômage complet (art. 10 al. 1 LACI) et d'autre part le chômage complet d'une personne partiellement sans emploi (art. 10 al. 2 LACI). Dans l'un et l'autre de ces deux cas, il n'y a pas de contrat de travail pour le temps chômé. Tel n'est pas le cas dans l'hypothèse d'une réduction de l'horaire de travail au sens des art. 31 ss LACI, laquelle présuppose l'existence d'un contrat de travail. Lors de la première révision de la LACI, le législateur a d'ailleurs introduit un art. 10 al. 2bis, dont la vocation est de délimiter aussi clairement que possible le chômage partiel et la réduction de l'horaire de travail. En vertu de cette disposition, n'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement. (pag. 145) […]

6.1.1.2.1 Réduction de l'horaire de travail et chômage partiel

[…] L'assuré qui se trouve au chômage partiel est sans emploi ou partiellement sans emploi et recherche, dans cette dernière éventualité, à être occupé à un taux supérieur. En cas de RHT [réduction de l’horaire de travail, ndr.], le contrat de travail subsiste, même si l'activité de l'assuré est totalement interrompue. En d'autres termes, la RHT consiste en un chômage accompagné du maintien des rapports de travail.

Selon la terminologie utilisée dans la convention OIT nº 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, conclue à Genève le 21 juin 1988 et entrée en vigueur pour la Suisse le 17 octobre 1991, la RHT est appelée " perte de gain due au chômage partiel défini comme une réduction temporaire de la durée normale ou légale du travail " ou " suspension ou réduction du gain due à une suspension temporaire de travail " (v. l'art. 10 al. 2 notamment)." (pag. 474 e seg.)

                                         Il medesimo autore, nel Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ed. Schulthess 2014, sottolinea invece che:

" (…)

16 Selon l'art. 10 al. 2bis LAC, n'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement. Cette disposition vise à délimiter clairement le chômage partiel donnant lieu au versement de l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) et la RHT débouchant sur le versement de l'indemnité en cas de RHT (art. 31 ss LACI).

L'indemnité de chômage n'est versée que dans des situations où il ne subsiste plus de relations contractuelles pour le temps chômé (FF 1980 III 561 ; DTA 1996/1997 p. 170 consid. 2a p. 172). Quant à l'indemnité en cas de RHT, elle est versée en cas de chômage dans le cadre d'un rapport de travail. Ce chômage se traduit par une réduction de la durée normale de travail ou, carrément, par une suspension d'activité. La perte de travail en cas de chômage a un caractère très souvent définitif à l'égard de l'employeur qui a procédé au licenciement. Quant à la perte de travail subie dans le contexte d'une RHT, elle est toujours censée être temporaire (art. 31 al. 1 let. d LACI). L'horaire redevient normal après la RHT.

17 En instituant l'art. 10 al. 2bis LACI, le législateur entendait empêcher le contournement des prescriptions relatives à l'indemnité en cas de RHT (FF 1989 III 381). Cela étant, dès qu'il existe formellement un licenciement pour le temps chômé, seules les dispositions concernant l'indemnité de chômage sont applicables, et ce même si la perte de travail pourrait ressembler à une RHT. Dans cette configuration, l'application par analogie d'une disposition restrictive du régime de l'indemnité en cas de RHT est envisageable. Jusqu'à présent, seul l'art. 31 al. 3 let. c LACI a fait l'objet d'une extension dans le domaine de l'indemnité de chômage (v. N 18 ss). Ce procédé restreint le droit à l'indemnité de chômage de personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur. (…)” (pag. 96-97)

                               2.3.   Nella presente evenienza, dagli atti dell’incarto risulta che l’assicurato si è iscritto in disoccupazione il 21 dicembre 2016 cercando un'occupazione al 100% dal 1° gennaio 2017.

                                         A quel momento egli lavorava al 25% presso la __________ che l’aveva assunto dal 10 agosto 2012 con un contratto di durata indeterminata (cfr. doc. 2).

                                         Il 30 novembre 2016 __________, gerente della __________, ha consegnato a RI 1 uno scritto del seguente tenore:

" Dalla nostra odierna riunione datata 30.11.2016, siamo costretti a ridurre il suo grado lavorativo per un periodo transitorio al 25% dal 1° gennaio del 2017, dettato da un calo vertiginoso degli incassi.

Vogliamo ringraziarla per la sua collaborazione.” (Doc. 5/1)

                                         Nell’Analisi dal profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione figura l’indicazione secondo cui “la promessa, non scritta dal datore di lavoro è che da marzo 2017 il signor RI 1 possa riprendere a tempo piano” (cfr. doc. 2/1).

                                         Il 3 luglio 2017 __________ è stato sentito dalla Sezione del lavoro. In quell’occasione è stato allestito un verbale, da lui pure firmato, del seguente tenore:

" D1: Descrivere la struttura/organizzazione della __________.

R1: Si tratta di un esercizio pubblico con 100 posti interni e 120 esterni con obbligo di gerenza a tempo pieno. Il gestore della __________ sono io __________. Ho appena concluso la formazione di gerente e attualmente la funzione è occupata dal signor __________. Mi occupo della gestione totale dell'Esercizio pubblico. Attualmente occupo un pizzaiolo, un cuoco, tre camerieri a tempo pieno e una cameriera a tempo parziale. Personalmente mi occupo un po' di tutto, mentre mia moglie mi da il cambio in caso di bisogno. L'Esercizio pubblico ha attività di carattere annuale, nel periodo estivo è aperto 7/7 giorni mentre nel periodo invernale è chiuso tutti i mercoledì. Da febbraio 2017 l'orario di apertura è dalle ore 07:00 alle ore 24:00, mentre in precedenza era dalle ore 05:30 alle ore 24:00.

D2: Da quando il signor RI 1 è suo dipendente? Con quale funzione e in quale percentuale?

R2: Il signor RI 1 è mio dipendente da 5 anni con la funzione di cuoco-pizzaiolo a tempo pieno.

D3: Per quali motivi in data 30.11.2016 ha ridotto il grado di occupazione del signor RI 1 al 25%?

R3: A causa di una riduzione degli incassi ho comunicato a tutto il personale che per un periodo transitorio avrei dovuto ridurre la percentuale di lavoro al 25% per gli addetti della cucina. Verbalmente avevo comunicato agli addetti della cucina che da marzo 2017 avrebbero ripreso l'attività a tempo pieno, come è poi effettivamente successo. Il signor __________ mi aveva comunicato che non aveva diritto alla disoccupazione, pertanto ho deciso di non ridurgli il tempo di lavoro.

D4: Conferma che il signor RI 1 fino al 15.01.2017 ha lavorato a tempo pieno (circa 8 ore al giorno)?

R4: No. Il signor RI 1 ha lavorato negli orari indicati nella tabella "Controllo dell'orario di lavoro CCNL". Il signor RI 1 ha problemi di salute e penso che inconsapevolmente ha fatto delle dichiarazioni inveritiere in merito agli orari di lavoro svolti nel mese di gennaio 2017.

D5: Il signor RI 1 ha dichiarato di aver lavorato il giorno 08.02.2017. Per quali motivi nella tabella "Controllo dell'orario di lavoro CCNL" è stato indicato "riposo"?

R5: Il giorno 08.02.2017 il ristorante era chiuso, pertanto il signor RI 1 non può aver lavorato.

D6: Il signor RI 1 ha dichiarato di aver lavorato a tempo pieno (circa 8 ore) nei giorni 27 e 28.02.2017. Per quali motivi nella tabella "Controllo dell'orario di lavoro CCNL" è stata indicata un'attività a tempo parziale per entrambi i giorni?

R6: In questi due giorni il signor RI 1 ha lavorato a tempo parziale in quanto è stato sostituito da me. Per quali motivi il signor RI 1 ha dichiarato di aver lavorato a tempo pieno, ribadisco quanto da me dichiarato alla domanda 4. (…)” (Doc. 19)

                                         Alla luce degli elementi appena esposti questo Tribunale deve concludere che il datore di lavoro non intendeva ridurre definitivamente il tempo di lavoro di RI 1 al 25%, bensì voleva farlo soltanto temporaneamente. Infatti, l'assicurato dal 1° marzo 2017 ha ripreso la sua attività a tempo pieno.

                                         In simili condizioni, richiamata la giurisprudenza e la dottrina riprodotta al considerando 2.2, questo Tribunale deve concludere che rettamente la Sezione del lavoro ha ritenuto applicabile al caso concreto l’art. 10 cpv. 2bis LADI. Pertanto, l’assicurato non può essere considerato parzialmente disoccupato nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2017.

                                         In assenza del presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. a LADI il diritto alle indennità di disoccupazione deve così essere negato senza dovere ulteriormente esaminare se le altre condizioni da cui dipende il diritto all'indennità di disoccupazione (e segnatamente e soprattutto quello dell'idoneità al collocamento, cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI).

                                         La decisione su opposizione del 30 novembre 2017 deve pertanto essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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