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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.03.2011 38.2011.2

March 7, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,702 words·~24 min·3

Summary

Negato ind.per insolvenza non avendo fatto valere in tempo utile il proprio credito salar.Trascorso 1 anno tra ultimo versam. e invio del PE(1.2.10).IL per un certo periodo irril.,poiché poteva comunque inviare lettere al DL.Non di utilità il comport.del rappr.Inoltrato ist.in Pretura solo il 6.4.10

Full text

Raccomandata

Incarto n. 38.2011.2   DC/sc

Lugano 7 marzo 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2011 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 28 dicembre 2010 emanata da

Cassa CO 1,       in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 28 dicembre 2010 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato il precedente provvedimento del 7 dicembre  2010 con il quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità per insolvenza per non aver rispettato l’obbligo generale di diminuire il danno, non avendo fatto valere in tempo utile il proprio credito salariale (cfr. doc. A1, A2).

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 28 dicembre 2010 l’assicurato ha  inoltrato un tempestivo ricorso  al TCA, postulando l’erogazione delle indennità per insolvenza richieste.

                                         A motivazione della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha, in particolare, addotto  di non essersi trovato in una bella situazione dopo la chiusura del __________ di __________ nel gennaio del 2009, di avere subito delle violenze, di essere rimasto inabile al lavoro per infortunio da giugno a settembre 2009 e di avere cercato di recuperare i crediti salariali tramite il proprio sindacato (cfr. doc. I).

                               1.3.   La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, rilevando:

"  (…)

Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i seguenti punti:

      a)  il signor RI 1 ha sottoscritto un contratto di lavoro con la __________ in data 17.11.2008 con decorrenza dal 01.12.2008 in qualità di gerente per un salario fisso lordo di fr. 4'683.00 mensili;

      b)  il salario è stato regolarmente versato dal 01.12.2008 al 31.01.2009: dal 01.02.2009 al 23.06.2009, giorno in cui l'esercizio pubblico "__________" di __________ è stato chiuso per ordine dell'ufficio permessi di __________, la __________ non ha più versato quanto dovuto per contratto al ricorrente;

      c)  la __________, per il periodo 17.06.2009-03.09.2009, ha erogato delle indennità perdita di guadagno per infortunio;

      d)  in data 28.05.2009 il ricorrente sollecitava per la prima volta il datore di lavoro a volergli versare i salari arretrati da febbraio 2009 a maggio 2009;

      e)  seguivano poi richiami il 06.07.2009, il 10.08.2009 (in quest'occasione con minaccia di procedere per vie legali se entro 5 giorni non fosse stato versato il dovuto) e le dimissioni immediate in data 08.09.2009 per mora del datore di lavoro;

      f)   dopo aver coinvolto l'__________ per difendere i suoi diritti, il sindacato fece seguire ulteriori 3 lettere datate 22.10.2009, 30.10.2009 e 10.12.2009, in quest'ultima minacciando ancora il ricorso alle vie legali;

      g)  solo in data 01.02.2010 il signor RI 1 fece spiccare un precetto esecutivo per l'ammontare di fr. 15'000.00 nei confronti della socia gerente __________ della __________.

Da quanto precede la Cassa ritiene ingiustificato l'invio del precetto esecutivo solo il 1° febbraio 2010 per crediti salariali risalenti al mese di febbraio 2009. Già con lettera del mese di agosto erano state minacciate le vie legali, poi non intraprese sebbene continuasse la mora del datore di lavoro, al punto che l'8 settembre 2009 furono inviate le dimissioni.

Di difficile comprensione è pure stato il comportamento dell'__________ che ha malgrado i precedenti richiami senza esito, ulteriormente tergiversato con altri richiami.

Tutto ben considerato, la Cassa ritiene che con il proprio comportamento il signor RI 1 non ha ottemperato i requisiti posti dall'art. 55 cpv. 1 LADI." (Doc. III) 

                            1.4.   In uno scritto del 7 febbraio 2011 l’assicurato ha contestato l’operato del __________ per non avere agito tempestivamente a tutela dei suoi diritti (cfr. doc. V).

                                         Il 14 febbraio 2011 l’amministrazione ha confermato la propria posizione (cfr. doc. VII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente oppure no la Cassa CO 1 CO 1 ha negato a RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza.

                               2.3.   Secondo l'art. 51 cpv. 1 LADI:

"  I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:

a.   il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

b,   il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c.   hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali."

                                         L'art. 51 cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

                               2.4.   L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:

"  Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

(Foglio 14)

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa inte­ramente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insol­venza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.

                                         In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al riguardo il TFA si è così espresso:

"  2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen, mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002 auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9. September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11. November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16. Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002 erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine konkreten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet und damit bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht nachgekommen."

                                         In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.

                                         A proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:

"  2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)

                                         In un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:

"  Non si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione finanziaria."

                                         Nel caso concreto l'Alta Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:

"  4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach vorliegend nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes Verschulden angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten Schritte zur Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der Beschwerdeführerin, sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet, bis der Arbeitgeber in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren Arbeitgeber wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine Mutter tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und hatte somit auch keine Mitarbeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es ihr kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte abzuschätzen, wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt spricht auch, dass sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen musste, welcher noch im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem Arbeitspensum in einen Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen Aufwand über die notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.

Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete, kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im Privathaushalt - nicht als grobes Verschulden und damit als Verletzung ihrer Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere hat sie mit dem Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der Arbeitslosenkasse beigetragen. Die Sache ist demnach an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen, damit diese die weiteren Voraussetzungen prüfe und - gegebenenfalls - über den Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."

(cfr. DLA 2007 pag. 55)

                                         In una sentenza 8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa intenzionale o una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro non cambia la situazione.

                                         In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine langandauernde, das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn überhaupt keine, also auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der Sicht des Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann, dass sich bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im Einzelfall verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten Schritten aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand allein, dass zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche Beziehungen bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts jedenfalls nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben während eines halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das bestehende Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der Lohnansprüche abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich erscheinen, hat unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon aus Gründen der Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben (vgl. Urteil C 240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).

Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte, um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden, weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht belegt. Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von einigen Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem während sechs Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht mehr als objektiv verständlich zu werten. Ausser der persönlich-verwandtschaftlichen Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat denn auch das kantonale Gericht keine weiteren Umstände genannt, welche das Verhalten des Beschwerdegegners einsichtig und nachvollziehbar erscheinen liessen, weshalb sein Entscheid in Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und der Anspruch des Versicherten auf Insolvenzentschädigung wegen Verletzung seiner Schadenminderungspflicht vor der Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010 pag. 48-49)

                               2.5.   La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:

"  Direttiva

Campo:     IDI

Rubrica:   Obbligo di diminuire il danno

Articolo:    55 cpv. 1 LADI

_______________________________________________________

Obbligo di diminuire il danno prima e dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro

1.   Secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

2.   Secondo la giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del diritto all'IDI.

                                In merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per insolvenza.

3.   Per contro, il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.

4.   Adempiere il proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto esecutivo, ecc.).

5.   Di conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

6.   In linea di massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione dello stesso.

Occorre che la cassa valuti nei singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.

                                Dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la certezza di incassare i crediti salariali.

                                Dalla giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di                                   attendere tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)

                               2.6.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha lavorato per la __________ come gerente del __________ a partire dal 1° dicembre 2008 (cfr.doc.8).

                                         Egli ha ricevuto il salario convenuto di fr. 4'683.-- mensili soltanto durante i primi due mesi di attività (cfr. doc. 7).

                                         Il 28 maggio 2009 l’assicurato ha rivendicato per iscritto il versamento dei salari arretrati (cfr. doc. 38).

                                         Il 23 giugno 2009 l’esercizio pubblico è stato chiuso per ordine dell’Ufficio permessi di __________ (cfr. doc. 29).

                                         Il 6 luglio 2009 RI 1 ha nuovamente chiesto il pagamento dei salari arretrati (cfr. doc. 37). La domanda è stata ribadita in uno scritto del 10 agosto 2009 nel quale l’assicurato ha comunicato al datore di lavoro che avrebbe adito le vie legali se non avesse ricevuto nulla entro il termine di cinque giorni (cfr. doc. 36).

                                         L’8 settembre 2009 l’assicurato ha disdetto con effetto immmediato il contratto per mora del datore di lavoro (cfr. doc. 35).

                                         Il 30 ottobre 2009, in rappresentanza dell’assicurato, il __________, richiamata una precedente richiesta del 22 ottobre, ha proposto al datore di lavoro di liquidare bonalmente la vertenza mediante il versamento di un importo di fr. 15'000.-- (cfr. doc. 34).

                                         Questa richiesta è stata riconfermata il 10 dicembre 2009, con minaccia di ricorso alle vie legali (cfr. doc. 33).

                                         Il 1° febbraio 2010 RI 1 ha fatto spiccare un precetto esecutivo contro il datore di lavoro (cfr. doc. 32).

                                         L’8 aprile 2010, tramite il proprio rappresentante, l’assicurato ha inoltrato in Pretura un’istanza per mercedi e salari chiedendo la condanna dell’ex datore di lavoro a pagare fr. 15'000.-- (cfr. doc. 31). L’istanza è stata accolta dal Pretore del Distretto di __________ con sentenza del 5 luglio 2010 (cfr. doc. 28).

                                         Il rappresentante dell’assicurato ha inoltrato un’istanza di fallimento il 3 settembre 2010, che ha poi ritirato il 4 novembre, per cui la procedura è stata stralciata dai ruoli (cfr. doc. 21 e doc. 25).

                                         Il 19 novembre 2010 l'assicurato ha inoltrato la domanda d'indennità per insolvenza (cfr. doc. 7).

                                         L’amministrazione, con decisione del 7 dicembre 2010, confermata con decisione su opposizione del 28 dicembre 2010, ha negato a RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza, in quanto questi avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 1.1.; 2.4. e 2.5.).

                               2.7.   Il TCA, chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, non può che approvare l’operato dall’amministrazione.

                                         Infatti l’assicurato, dopo avere ricevuto il salario durante soltanto i primi due mesi di attività (e cioè fino al 31 gennaio 2009) ed avere assegnato al datore di lavoro, il 10 agosto 2009, un termine di 5 giorni per versargli quanto dovuto, ha fatto spiccare un precetto esecutivo soltanto il 1° febbraio 2010. È quindi trascorso  un anno tra l’ultimo versamento del salario e l’invio del precetto esecutivo.  

                                         L'assicurato attendendo così tanto tempo prima di agire in modo incisivo contro il datore di lavoro ha commesso una grave negligenza giusta l’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010; STCA 38.2009.37-38 dell’11 gennaio 2010; STCA 38.2009.83 del 18 gennaio 2010; STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007).

                                         La giurisprudenza esige, infatti, che il dipendente, rispettivamente il proprio rappresentante, metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).

                                         A nulla di diverso può portare la circostanza che l’assicurato è stato inabile al lavoro dal 17 giugno al 3 settembre 2009, visto che, in quel periodo, egli ha comunque potuto inviare delle lettere al suo datore di lavoro, in particolare quella del 10 agosto 2009.

                                         Neppure di utilità per il ricorrente, nella presente vertenza, è il comportamento del __________, il quale anziché adire immediatamente le vie legali (eventualmente subito dopo un primo infruttuoso contatto con l’ex datore di lavoro di RI 1), ha atteso fino al 6 aprile 2010 per inoltrare l’istanza in Pretura.

                                         Infatti, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).

                                         Di conseguenza, secondo questo Tribunale, a ragione la Cassa ha negato al ricorrente il diritto all'indennità per insolvenza.

                               2.8.   Nel suo scritto del 7 febbraio 2011 l’assicurato ha chiesto di interpellare il __________ sui motivi per cui ha ritardato ad agire. Il TCA rinuncia ad assumere la prova richiesta, in quanto alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente,  tale accertamento non muterebbe l’esito della vertenza.

                                         Al riguardo, giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

38.2011.2 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.03.2011 38.2011.2 — Swissrulings