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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.03.2008 38.2008.6

March 12, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,360 words·~27 min·5

Summary

Assicurato sospeso per 35 giorni,poi ridotti a 25 in sede di opp.,per essersi licenziato senza aver reperito un nuovo impiego.Motivaz. addotte(incompatib.allo svolgim.funzione,insanabile contrasto con colleghi)non tali da rendere inesigibile prosecuz.almeno temporanea del lavoro. Sanzione confermata

Full text

Raccomandata

Incarto n. 38.2008.6   DC/sc

Lugano 12 marzo 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 4 dicembre 2007 emanata da

Cassa CO 1

    in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 4 dicembre 2007 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha ridotto da 35 a 25 giorni la durata della sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione precedentemente inflitta a RI 1, argomentando:

"  Dalla documentazione in nostro possesso, si rileva che il nostro assicurato ha lavorato presso la ditta __________ dal 1° giugno 2005 fino al 31 agosto 2007, con cambio sede in data 1° luglio 2007.

In data 23 agosto 2007 si è licenziato con decorrenza 31 agosto 2007 a causa di pessimi rapporti con i collaboratori. Egli sostiene di essere stato vittima di un mobbing quotidiano, durante il quale era oggetto di accuse ridicole. Ciò lo ha spossato psicologicamente e demotivato (qualche giorno dopo la rassegnazione delle dimissioni, dato il suo stato psico-fisico, ha dovuto far ricorso alla consultazione di un medico) - (estratto dalla lettera del sig. RI 1 datata 25 settembre 2007).

Il datore di lavoro ribadisce, per contro che, la preparazione professionale dell'assicurato lasciava alquanto a desiderare. Le accuse di mobbing sono semplicemente ridicole, inveritiere ed infondate. Le osservazioni che gli venivano rivolte non erano altro che normali osservazioni fatte da un superiore ad un subordinato sul lavoro svolto, peraltro in modo non soddisfacente. Da un colloquio avuto con la sua caporeparto ed il capo del personale lo stesso signor RI 1 ha ammesso i suoi problemi e che se non fosse stato in grado di svolgere il proprio lavoro avrebbe dato la disdetta del contratto di lavoro (scritto del 28 settembre 2007 ditta __________).

Visto quanto sopra, la cassa disoccupazione in data 1° ottobre 2007 ha emesso una decisione di sospensione di 35 giorni a partire dal

1° settembre 2007. Contro questa decisione, l'assicurato ha presen-tato opposizione ribadendo le motivazioni già precedentemente indicate ed allegando un certificato del Dr. Med. __________ di __________. Questo certificato medico cita testualmente "Spettabile ufficio, confermo di avere visitato in data 13.08.2007 il signor RI 1, __________, __________, dove ha mostrato una forte componente depressiva con disturbi dell'apparato gastrointestinale. Non riscontro un problema organico e la situazione difficile sul posto di lavoro (ristorante __________ di __________), mi inducono a nutrire il forte sospetto che il malessere del paziente sia da attribuire alla situazione lavorativa. Ho quindi consigliato al paziente di prendere in considerazione il fatto di cambiare posto di lavoro".

Dalla verifica di tutta la documentazione risulta evidente che tra le parti vi erano dei forti attriti e un malessere generale che, come spiegato dal Dr. Med. __________, potrebbero avere creato al sig. RI 1 i problemi di salute citati.

Tuttavia, il medico consiglia al paziente di prendere in considerazione il fatto di cambiare il posto di lavoro, non di dover lasciare il suo impiego con effetto immediato, trovandosi in questo modo senza alcun impiego." (Doc. A1)

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l'annullamento della sanzione con le seguenti motivazioni:

"  (...)

-   In data 01.11.2006 ero stato assunto con regolare contratto dalla catena __________ nella sede di __________ (__________) con la mansione di assistente della responsabile del ristorante __________;

-   In data 01.07.2007, a seguito di mia richiesta, venivo trasferito alla __________ di __________ dove però non sono mai stato posto davanti al challenge come da mia precedente mansione;

-   L'ambiente di lavoro si è subito rivelato ostile tanto che in data 23.08.07 mi vedevo costretto a rassegnare le dimissioni a causa degli insanabili contrasti sorti sia con i colleghi, sia con la responsabile del ristorante.

(...)

Occorre rilevare che il provvedimento risulta essere illegittimo e/o invalido in quanto carente di una adeguata ed idonea motivazione. In particolare modo non tiene conto dell'ambiente di lavoro in cui operavo, infatti sono stato vittima di un mobbing quotidiano, che mi ha alquanto demotivato e spossato psicologicamente tanto da dovermi recare in data 13.08.2007 (quindi dieci giorni prima delle mie dimissioni che sono state presentate con lettera in data 23.08.07 con decorrenza 31.08.07) dal medico di cura che mi ha sottoposto a visita riscontrandomi una forte componente depressiva con disturbi dell'apparato gastrointestinale.

(...)

Inoltre il datore di lavoro afferma che la preparazione professionale dell'assicurato lasciava alquanto a desiderare. Che le accuse di mobbing sono semplicemente ridicole, inveritiere e infondate.

Queste affermazioni contrastano palesemente con i vari attestati dì lavoro che mi sono stati rilasciati dalla ditta __________ durante tutta la mia esperienza lavorativa ed in particolare modo con l'attestato di lavoro del 3 settembre 2007 rilasciato proprio dalla __________ di __________ dove si certifica che sono "persona dotata di buone conoscenze professionali, ha sempre dimostrato spirito di adattamento e versatilità, nonché tenacia nei momenti di maggior impegno". (...)" (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 5 febbraio 2008 la Cassa chiede di respingere il ricorso e osserva in particolare:

"  (...)

Dalla verifica di tutta la documentazione risulta che, tra le parti vi fossero incomprensioni. Il medico ha spiegato che non riscontrando alcun problema organico e la situazione difficile sul posto di lavoro, lo hanno indotto a nutrire il forte sospetto che il malessere del paziente fosse da attribuire alla situazione lavorativa.

Quest'ultimo ha consigliato al paziente unicamente di prendere in considerazione il fatto di cambiare il posto di lavoro, non di dover lasciare il suo impiego il 23 agosto 2007 per il 30 agosto 2007 (con un preavviso di 7 giorni - vedi doc. 14-15), trovandosi in questo modo senza alcuna attività lavorativa.

Il certificato medico è stato inoltre rilasciato il 12 ottobre 2007 mentre il Sig. RI 1 ha disdetto i rapporti di lavoro il 23 agosto 2007.

Riteniamo quindi che la cassa disoccupazione ha cercato di comprendere i problemi dell'assicurato riducendo da 35 a 25 giorni la sospensione (decisione su opposizione del 4.12.2007 - doc. 7)." (Doc. III)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'assicurato che è disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. a LADI).

                                         E' segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato che ha disdetto il contratto di lavoro senza essersi preventivamente garantito un'altra occupazione, a meno che non si potesse esigere che conservasse il suo posto di lavoro primitivo (cfr. art. 44 lett. b OADI).

                                         Secondo costante giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la continuazione del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o è divenuta inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 22/04 dell'8 ottobre 2004; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 170/02 del 24 febbraio 2003; DLA 1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2, pag. 95).

                                         La costante giurisprudenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni (TFA) esige invece che un assicurato mantenga il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i superiori o l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. DLA 1953 N. 80, DLA 1954 N. 33; DLA 1968 N. 10, DLA 1976 N. 4; DLA 1976 N. 18; DLA 1977 N. 8; DLA 1986 N. 23).

                                         Analogamente, il TFA ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5 - tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi soggettivi").

                                         L'assicurato deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi desideri ("in tempi di disoccupazione non è possibile realizzare tutti i propri ideali", cfr. DLA 1977 N. 6, N. 13, N. 14, N. 31; DLA 1980 N. 43; DLA 1987 N. 1 e art. 16 cpv. 1 lett. b LADI).

                                         Nella già citata sentenza C 22/04 dell'8 ottobre 2004, l'Alta Corte si è così espressa a proposito dell'art. 44 lett. b OADI:

"  (...)

Cette disposition réglementaire est compatible avec l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).

Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention, les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a quitté volontairement son emploi sans motif légitime.

Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive LACI qu'un travail qui  n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI; SVR 1999 AlV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44). (...)"

                                         Va ancora precisato che la terza revisione della LADI  del 22 marzo 2002, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi preventivamente garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di impiego, la cui continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

                                         Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.

                               2.3.   La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).

                                         L’art 16 cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

                                         L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

"  non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.    non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b.    non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.    non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.    compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.    è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.      necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.    implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h.    è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.      procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

                                         (Per un commento cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, pag. 93-98; G. Gerhards, “Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts”, Ed. Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 113-114, n° 92f; KIGA des Kantons Aargau, "Arbeitslosenversicherung", Aarau, 1996, pag. 25-27, vedi pure: DLA 2000 pag. 48; DTF 124 V 62 consid. 3b pag. 63 e DTF 122 V 41).          

                               2.4.   Per costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che possono rendere inadeguata l'occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.                                      

                                         In una sentenza del 15 febbraio 1999 nella causa B., pubblicata in DLA 2000 N. 8, pag. 38, l'Alta Corte ha così riassunto la propria giurisprudenza sulla durata delle sospensioni inflitte agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI ,in relazione con l'art. 44 lett. b OADI:

"  c) Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV (eingefügt mit der auf den 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 11. Dezember 1995, AS 1996 295) liegt ein schweres Verschulden vor, wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat. Bei schwerem Verschulden dauert die Einstellung in der Anspruchsberechtigung 31 bis 60 Tage (Art. 45 Abs. 2 lit. c AVIV in der ab 1. Januar 1997 gültigen Fassung, AS 1996 3071).

In einem nicht veröffentlichten Urteil U. vom 9. November 1998, C 386/97, in dem es um die Ablehnung zumutbarer Arbeit ging, hat des Eidgenössische Versicherungsgericht die Bestimmung von Art. 45 Abs. 3 AVIV als gesetzmässig qualifiziert und einen kantonalen Entscheid aufgehoben, mit welchem die von der Verwaltung verfügte Einstellungsgrundes von 31 auf 28 Tage herabsetztet worden war. Der Begründung des Urteils ist zu entnehmen, dass eine Einstellungsdauer von weniger als 31 Tagen im Rahmen dieses Einstellungsgrundes generell unzulässig ist und sich das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt. Demgegenüber hat das Gericht im nicht veröffentlichten Urteil W. vom 16. September 1998, C 199/98, in einem Anwendungsfall von Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV (Kündigung ohne Zusicherung einer neuen Stelle) eine vom kantonalen Richter verfügte Herabsetzung der Einstellungsdauer von 39 auf 25 Tage geschützt mit der Feststellung, dass entschuldbare Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV vorlägen. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Kündigung des Arbeitsverhältnisses während der Probezeit erfolgte. In gleichem Sinn war bereits in dem in RJJ 1998 S. 213 publizierten Urteil B. vom 28. November 1997, C 282/97, entschieden worden. Das Urteil U. vom 9. November 1998 hat an dieser Rechtsprechung nichts geändert. Beim Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle kommt dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere Bedeutung zu als bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG) wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar feststehen. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann Art. 45 Abs. 3 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschrankt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu. Im übrigen fragt sich, ob ‑ unter dem Titel der entschuldbaren Gründe ‑ nicht auch bei der Ablehnung zumutbarer Arbeit Ausnahmen vorzubehalten sind, so wenn die Zumutbarkeit nach den gesamten Umständen (Art der Tätigkeit, Entlohnung, Arbeitszeit etc.) nur als Grenzfall zu bejahen ist. Dies kann im vorliegenden Fall indessen offen bleiben."

(cfr. DLA 2000 N. 8, consid. 2c, pag. 41-42)

                                         Nel caso che era chiamato a giudicare il TFA ha poi stabilito quanto segue:

"  d) Hier geht es nicht um den klassischen, nach der bisherigen Rechtsprechung in der Regel als schwer zu qualifizierenden Fall, wo der Versicherte zunächst das Arbeitsverhältnis auflöst und sich erst anschliessend um eine neue Stelle bemüht. Nach den glaubhaften und von der Verwaltung nicht bestrittenen Angaben des Beschwerdeführers hat er die bisherige Stelle auf den 11. Oktober 1997 gekündigt, nachdem ihm auf den 1. November 1997 eine andere Stelle mündlich zugesichert worden war. Nach den ebenfalls unbestritten gebliebenen Angaben des Beschwerdeführers ist das Arbeitsverhältnis in der Folge nur deshalb nicht zustande gekommen, weil er sich mit einer vom Arbeitgeber erst nachträglich verlangten Konkurrenzverbotsklausel nicht einverstanden erklären wollte. Indem der Beschwerdeführer das Arbeitsverhältnis auf eine bloss mündliche Zusicherung hin aufgelöst hat, verschuldete er die Arbeitslosigkeit nach dem Gesagten zwar selbst. Es liegt jedoch kein schweres Verschulden im Sinne von Art. 45 Abs. 2 lit. c AVIV vor. In vergleichbaren Fällen wurde bisher auf ein mittelschweres Verschulden erkannt (nicht veröffentlichtes Urteil B. vom 23. März 1983, C 16/82), was auch vorliegend als richtig erscheint. Es rechtfertigt sich daher, die verfügte Einstellungsdauer ermessensweise von 33 Tagen auf 20 Tage herabzusetzen."

(cfr. DLA 2000, N. 8, consid. 2d, pag. 42-42)

                                         In una sentenza del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il TFA ha inoltre confermato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che aveva lasciato il suo impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla malattia di sua madre.

                                         In una sentenza dell'8 aprile 1999, pubblicata in DLA 2000 N. 9, pag. 45, la nostra Massima istanza ha ribadito che:

"  (…) Zwar hat das Eidgenössischen Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil U. vom 9. November 1998 (C 386/97), in welchem es um die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit von unbefristeter Dauer ging, ausgeführt, dass eine Einstellung von weniger als 31 Tagen im Rahmen von Art. 45 Abs. 3 AVIV generell unzulässig ist und sich das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt. Dagegen hat das Eidgenössische Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil B. vom 15. febbraio 1999 (C 226/98) unter Hinweis auf die bisherige Rechtsprechung (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 16. September 1998 [C199/98] sowie in RJJ 1998 S. 213 publiziertes Urteil B. vom 28.November 1997 [C 282/97]), an welcher das erwähnte Urteil U. nichts geändert hat, entschieden, dass beim Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere Bedeutung zukommt als bei Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG)), wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar feststehen. Art. 45 Abs. 3 AVIV kann daher bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzellfall abgewichen werden kann. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu. Diese Überlegungen haben - unter dem Gesichtspunkt entschulbaren Gründe - auch ihre Gültigkeit, wenn es - wie Hier - um die Ablehnung einer (nicht amtlich zugewiesenen) zumutbaren Arbeit von bloss befristeter Dauer geht. (…)." (cfr. DLA 2000, N. 9, consid. 4 b)aa), pag. 50)

                                         Nonostante il principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza federale appena citata ha dunque stabilito che,  trattandosi di un assicurato che si licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale. Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr. RtiD I- 2004 pag. 212 seg.;  DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA dell'11 novembre 2003 nella causa SECO c/ B.-D., C 288/02; STFA del 4 agosto 2003 nella causa SECO c/ S., C 221/02; STCA del 17 marzo 2003 nella causa SECO c/ J., C 278/01).

                                    Ciò vale peraltro anche per le sanzioni fondate sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. DTF 130 V 125 seg. e D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali : alcuni temi d’attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg.,in particolare pag. 237-239)

                                         In una sentenza C 153/06 del 12 marzo 2007 il Tribunale federale ha stabilito che, a torto, un Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva ridotto da 25 a 20 giorni la durata della sospensione inflitta dall'amministrazione a un assicurato che aveva sciolto il contratto di lavoro durante il periodo di prova.

                                         Al riguardo l'Alta Corte si è così espressa:

"  2.2 Hinsichtlich des Verschuldensgrades hat das kantonale Gericht überdies richtig erwogen, dass die nicht entschuldbare Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen gestützt auf Art. 45 Abs. 3 AVIV in der Regel als schweres Verschulden zu werten ist (zur möglichen Abweichung hievon bei Vorliegen besonderer Umstände: BGE 130 V 125 ff.; ARV 2000 Nr. 8 S. 42 E. 2c, C 226/98). Bei der Überprüfung der Angemessenheit (vgl. Art. 132 lit. a OG) der verfügten Einstellungsdauer ist sodann der Grundsatz zu beachten, dass das Sozialversicherungsgericht sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen darf; das Gericht muss sich auf Gegebenheiten stützen können, welche seine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen. Vermag das kantonale Gericht einen solchen triftigen Grund für den Eingriff in das Ermessen der Verwaltung darzutun, namentlich indem einem im Verwaltungsverfahren noch unbeachteten Umstand Rechnung getragen wird, weicht das Bundesgericht seinerseits nicht ohne triftigen Grund in das der Vorinstanz zustehende Ermessen ein (BGE 126 V 353 E. 5d S. 362, 123 V 150 E. 2 S. 152; Urteil C 43/06 vom 19. April 2006, E. 1.2).

3.

3.1Augrund der Akten steht fest, dass die Beschwerdegegnerin am 26. April 2005 eine unbefristete Teilzeitstelle als kaufmännische Mitarbeiterin bei der Firma P.________ AG, von sich aus während der Probezeit auf den 6. Mai 2005 kündigte, da die Stelle offenbar nicht ihren Erwartungen entsprach. Der Streit dreht sich letztinstanzlich einzig um die verschuldensabhängige Dauer

der Einstellung. Dabei stellt sich insbesondere die Frage, ob das kantonale Gericht zu Recht ins Ermessen der Verwaltung eingegriffen hat.

3.2 Nach Auffassung des kantonalen Gerichts trägt die von der Kasse verfügte, im oberen Bereich des mittelschweren Verschuldens angesiedelte Einstellungsdauer von 25 Tagen den individuellen Umständen, namentlich den geltend gemachten Spannungen am Arbeitsplatz, nicht hinreichend Rechnung. Zu Gunsten der Versicherten habe die Verwaltung - gemäss Beschwerdeantwort im

vorinstanzlichen Verfahren - nur die laufende Probezeit berücksichtigt.

Deshalb sei eine Einstellungsdauer von 20 Tagen mithin im unteren Bereich des mittleren Verschuldens - angemessen.

3.3 Die beschwerdeführende Kasse hält letztinstanzlich daran fest, dass bei der Bemessung des Verschuldens sowohl die Tatsache, dass die Beschwerdegegnerin in der Probezeit gekündigt habe, als auch die nicht einfache Situation am Arbeitsplatz berücksichtigt worden sei, weshalb man bei der individuellen Verschuldensbeurteilung auch nur von einem mittelschweren

Verschulden ausgegangen sei. Da an der vorinstanzlichen Hauptverhandlung keine neuen Gründe für die Unzumutbarkeit der Arbeitsstelle vorgebracht worden seien, stelle die vorgenommene Kürzung des kantonalen Gerichts einen unzulässigen Eingriff in das der Verwaltung zustehende Ermessen dar.

3.4 Rechtsprechungsgemäss vermögen weder gesundheitliche Beschwerden, solange sie nicht ärztlich attestiert worden sind (BGE 124 V 234 E. 4b/bb S. 238), noch ein schlechtes Arbeitsklima oder Meinungsverschiedenheiten mit Vorgesetzten oder Arbeitskollegen eine Unzumutbarkeit der Fortführung des Arbeitsverhältnisses zu begründen (ARV 1986 Nr. 23 S. 92 E. 2b, C 202/85).

Gründe, welche den Verbleib an der Arbeitsstelle unzumutbar gemacht hätten, liegen hier klarerweise nicht vor, weshalb die Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu Recht erfolgte. Indessen können die genannten Umstände das Verschulden, die Stelle ohne Zusicherung einer neuen gekündigt zu haben, in einem milderen Licht erscheinen lassen. Dabei gilt es zu beachten, dass eine sachgerechte Ermessensbetätigung erfordert, den gesamten

Ermessensspielraum nach oben und unten in einer dem jeweiligen Verschulden entsprechenden Weise zu nutzen (BGE 123 V 150 E. 3c S. 153).

3.5 Der Verfügung vom 28. Juli 2005 wie dem Einspracheentscheid vom 25. August 2005 ist zu entnehmen, dass die Kasse - wenn auch in knapp begründeter Form - sowohl die unbefriedigende Arbeitsplatzsituation aufgrund der Schwierigkeiten mit der direkten Vorgesetzten, als auch die erfolgte Kündigung während der Probezeit beachtet und das Verschulden ausdrücklich in "Berücksichtigung aller Umstände" als mittelschwer eingestuft hat. Mit dem Abweichen von der Regelsanktion im Bereich des schweren Verschuldens hat die

Kasse demnach besondere Umstände, welche eine mildere Sanktion rechtfertigen, anerkannt. Dass sie dabei Erhebliches unbeachtet gelassen hätte, ergibt sich aus den Unterlagen nicht. Mit einer in der oberen Hälfte des mittleren Verschuldens liegenden Einstellungsdauer hat sie vielmehr ihr Ermessen sachgerecht betätigt, zumal aus den Akten nicht hervorgeht, dass die

Versicherte Schritte zur Bereinigung der belastenden Situation mit der Vorgesetzten oder der aufgeführten arbeitsvertraglichen Differenzen unternommen hätte. Gemäss Angaben der Arbeitgeberin im vorinstanzlichen Verfahren vom 2. März 2006 schien sie vielmehr zu einer Klärung derselben gar nicht bereit. Die Beschwerdeführerin kündigte das Arbeitsverhältnis mithin bereits 24 Tage nach Stellenantritt, womit sie das Risiko einer erneuten Arbeitslosigkeit klarerweise in Kauf nahm. Ihr persönliches Verhalten hat zum

Entstehen des Schadens im Sinne einer vermeidbaren finanziellen Mehrbelastung der Arbeitslosenversicherung beigetragen, woran sie angemessen mitzubeteiligen ist (vgl. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, Rz 822 in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV:

Soziale Sicherheit, 2., aktualisierte und ergänzte Auflage, Basel 2007). Wenn die Arbeitslosenkasse bei dieser Sachlage eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung für die Dauer von 25 Tagen verfügte, kann dies nicht als unangemessene Sanktion angesehen werden, welche eine abweichende Ermessensausübung wie sie die Vorinstanz vornahm, als naheliegender oder zweckmässiger erscheinen lässt."

                               2.6.   Nella presente fattispecie è incontestato che l'assicurato ha sciolto di propria iniziativa il contratto di lavoro senza essersi preventivamente procurato un altro impiego.

                                         Egli deve dunque venire sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, a meno che la prosecuzione del rapporto di lavoro, almeno fino al reperimento di una nuova occupazione, non fosse più ragionevolmente esigibile.

                                         Ora, le motivazioni addotte dall'assicurato (cfr. lettera di disdetta: incompatibilità allo svolgimento della funzione assegnata"; domanda d'indennità di disoccupazione, doc. 8: "incompatibilità con le funzioni assegnate (queste ultime non corrispondono al mio ruolo di assistente della responsabile)" e ricorso "insanabili contrasti con i colleghi, sia con la responsabile del ristorante"), non sono tali da rendere inesigibile la prosecuzione almeno temporanea del rapporto di lavoro.

                                         Infatti, come visto (cfr. consid. 2.2), la giurisprudenza federale esige che un assicurato mantenga il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro o la divergenza di vedute con i superiori.

                                         Del resto l'assicurato, al momento in cui ha dato le dimissioni, il 23 agosto 2007 (per il 30 agosto 2007 cfr. Doc. A4), aveva da poco iniziato (precisamente dal 1° luglio 2007) la sua attività presso il ristorante __________ della __________ di __________, dopo avere in precedenza lavorato presso la sede di __________ (dal 1° novembre 2006 al 30 giugno 2007, cfr. Doc. A2) e prima ancora  presso quella di __________ (dal 1° giugno 2005 al 31 ottobre 2006), cfr. Doc. A3).

                                         RI 1, che è stato trasferito a __________ su sua richiesta ha riconosciuto che l'ambiente di lavoro non corrispondeva alle sue aspettative.

                                         Vista la soddisfacente attività professionale svolta in precedenza presso altre sedi della medesima azienda, secondo questo Tribunale, l'assicurato, anziché sciogliere il contratto di lavoro,  avrebbe dovuto cercare di discutere con i suoi superiori per risolvere i problemi che si erano presentati (cfr. Doc. 2 e Doc. 4; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 riprodotta al consid. 2.5).

                                         Per quel che riguarda i problemi di salute alla base della decisione di sciogliere il contratto di lavoro (cfr. consid. 2.4), se è vero che in data 12 ottobre 2007 (e quindi successivamente alla fine del rapporto di lavoro) il dottor __________ ha attestato di avere visitato il ricorrente il 13 agosto 2007 (nell'opposizione del 25 settembre 2007 l'assicurato ha tuttavia affermato di essersi recato da un medico "qualche giorno dopo la rassegnazione delle dimissioni", cfr. Doc. 2) e di avere riscontrato una forte componente depressiva con disturbi dell'apparato gastrointestinale (senza appurare un problema organico) consigliandogli pertanto di "prendere in considerazione il fatto di cambiare posto di lavoro" (cfr. Doc. A5) è altrettanto vero che il medico non gli ha imposto l'immediato cambiamento del posto di lavoro.

                                         L'assicurato avrebbe così dovuto mantenere temporaneamente l'impiego e se non fosse riuscito a risolvere i problemi con i superiori e i colleghi avrebbe dovuto scogliere il contratto soltanto dopo avere reperito una nuova occupazione.

                                         Al riguardo il TCA constata che l'assicurato ha sciolto il rapporto di lavoro senza neppure rispettare il termine di disdetta contrattualmente previsto (cfr. Doc. 15).

                                         Nella presente fattispecie l'amministrazione ha comunque tenuto in considerazione le osservazioni dell'assicurato nella misura in cui in sede di opposizione ha ridotto da 35 a 25 giorni la durata della sospensione (cfr. Doc. 2.5).

                                         Questa valutazione può essere fatta propria dal TCA, il quale non può senza validi motivi sostituire il suo apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. la STF C 153/06 del 12 marzo 2007),  per cui la decisione su opposizione deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2008.6 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.03.2008 38.2008.6 — Swissrulings