Raccomandata
Incarto n. 38.2007.67 rs
Lugano 26 novembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13 luglio 2007 emanata da
Ufficio regionale di collocamento __________ in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 13 luglio 2007 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 31 maggio 2007 (cfr. doc. A2) con cui aveva sospeso l’assicurato per cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche nel periodo di disdetta dal 23 gennaio al 28 febbraio 2007 (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 13 luglio 2007 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con cui ha postulato l’annullamento della sanzione inflittagli.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto di avere comprovato delle ricerche di lavoro eseguite nel periodo di disdetta a partire dal mese di marzo 2007. Egli ha pure aggiunto che nel mese di febbraio 2007 non ha potuto effettuare alcuna ricerca, in quanto a fine gennaio sua madre, di anni ottantuno, che viveva da sola a __________, è caduta procurandosi la frattura di due vertebre lombosacrali. L’assicurato ha precisato che, siccome la madre non era autosufficiente e necessitava di assistenza continua, si è dovuto recare con frequenza presso la sua abitazione, soggiornandovi anche per alcuni giorni consecutivi. E’ stato poi indicato che a fine febbraio la madre è stata trasferita a casa della sorella dell’insorgente in provincia di __________.
L’assicurato ritiene, dunque, che non si giustifica in alcuno modo la sospensione irrogatagli, ritenuto anche che, appena ha potuto trovare una soluzione alternativa per la madre, ha prontamente ottemperato ai propri obblighi, presentando per il mese di marzo 2007 otto ricerche di impiego (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel periodo di disdetta dal 23 gennaio al 28 febbraio 2007.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).
Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;
2.6. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato, che ha conseguito nel 1981 una laurea in matematica presso l’Università di __________, è stato impiegato, dal 2000 fino alla fine di marzo 2007, dalla __________ quale “quadro middle manager” con mansioni di gestione di ordini, crediti documentari, logistica, recupero crediti e reporting (cfr. doc. 1).
In effetti il 23 gennaio 2007 al ricorrente è stata intimata la disdetta con effetto a partire dal 31 marzo 2007 a causa di ristrutturazione interna. L’assicurato è stato dispensato dal suo obbligo di presenza e di lavoro dal 23 gennaio 2007 (cfr. doc. A6, 1).
L’insorgente si è iscritto al collocamento dal 1° aprile 2007 (cfr. doc. 1).
Al momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurato, in relazione al periodo di disdetta dal 23 gennaio al 31 marzo 2007, ha presentato otto ricerche di lavoro effettuate nel mese di marzo 2007, ma nessuna per il lasso di tempo dal 23 gennaio al 28 febbraio 2007 (cfr. doc. 3).
Il consulente del personale, il 24 maggio 2007, ha trasmesso all’assicurato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 1° giugno 2007, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego dal 23 gennaio al 28 febbraio 2007.
Il collocatore ha pure precisato che oltre la data indicata l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. A5).
L’assicurato ha risposto con scritto del 29 maggio 2007, nel quale ha osservato che:
" (…)
A fine gennaio mia madre, di anni ottantuno, che viveva sola a __________, in provincia di __________, è caduta procurandosi la frattura di due vertebre lombo sacrali. Il fatto l’ha costretta a letto rendendola totalmente non autosufficiente e bisognosa di assistenza continuativa. Per tale assistenza mi sono dovuto recare con frequenza presso la sua abitazione soggiornandovi anche per diversi giorni consecutivi.
Per meglio farvi comprendere la gravità della situazione basta dire che a fine febbraio, non migliorando le sue condizioni e non potendo protrarre ulteriormente l’assistenza domiciliare da parte mia, abbiamo provveduto a trasferirla, con autoambulanza, presso l’abitazione di mia sorella, impossibilitata a recarsi assiduamente a __________ ma disponibile a prendersene cura presso la sua abitazione in __________ di __________, ove tuttora soggiorna per la convalescenza.
E’ palese che stante la situazione occorsami non abbia potuto ottemperare con tempestività alla ricerca di un nuovo impiego già dai primi giorni dopo l’avvenuta disdetta” (doc. 2, A4)
Dal profilo procedurale l’amministrazione ha ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC, non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’insorgente, con decisione formale del 31 maggio 2007, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per cinque giorni (cfr. doc. A2; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 13 luglio 2007 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.7. L’assicurato, dal 23 gennaio al 28 febbraio 2007, non ha effettivamente intrapreso sforzi volti al reperimento di un’attività adeguata.
A giustificazione della sua mancanza l’assicurato ha invocato la circostanza che da fine gennaio 2007 ha dovuto prestare assistenza a sua madre, anziana, che era caduta fratturandosi due vertebre lombosacrali. Egli ha specificato di essersi recato di frequente presso l’abitazione della madre a __________, in provincia di __________, soggiornandovi pure alcuni giorni consecutivi e ciò fino a fine febbraio quando la madre è stata trasferita a casa della figlia - sorella del ricorrente (cfr. doc. I; A4, 2).
Al riguardo questa Corte osserva, che, a prescindere dal fatto che l’infortunio della madre non è stato suffragato da alcuna documentazione medica, quanto addotto dall’insorgente non costituisce una valida motivazione per la totale assenza di ricerche dal 23 gennaio al 28 febbraio 2007.
Pur comprendendo la evidente preoccupazione dell’assicurato per lo stato di salute della madre e il suo disagio logistico, il TCA ritiene che il soggiorno a __________ non lo esimesse dall’effettuare perlomeno qualche ricerca.
Il ricorrente, laureato in matematica a __________, ha infatti sempre esercitato professioni con compiti di un certo livello, come ad __________ __________ di __________, dove rivestiva il ruolo di quadro middle manager. Dal 1997 al 2000 egli ha, poi, lavorato presso la __________ di __________ con mansioni di gestione e negoziazione crediti documentari, fatturazione, ecc.
Inoltre dal 1994 al 1997 l’assicurato è stato attivo presso la __________ di __________ in qualità di responsabile dei trasporti, della fatturazione delle spedizioni e dei crediti documentari (cfr. doc. 1).
Relativamente alle occupazioni ricercate dall’assicurato la modalità più adeguata per postulare presso un potenziale datore di lavoro è quella scritta.
Egli, pertanto, nel periodo dalla fine di gennaio alla fine di febbraio 2007 avrebbe potuto e dovuto compiere qualche ricerca scritta anche risiedendo temporaneamente presso la madre.
Le offerte di lavoro erano poi visionabili, ad esempio, sui quotidiani nei giorni in cui rientrava in Svizzera.
L’assicurato stesso ha, in effetti, affermato che presso la madre ha soggiornato “anche per diversi giorni consecutivi”, ma non che vi è rimasto per tutto il periodo prima che la medesima fosse trasferita presso la sorella (cfr. doc. I; A3; A4).
Inoltre la madre richiedeva sì di assistenza continua, nel senso di sorveglianza e aiuto, ma ciò non impediva certo all’assicurato di avere qualche momento per sé in cui avrebbe potuto preparare qualche lettera di candidatura.
Il fatto, infine, che nel mese di marzo 2007 abbia comunque effettuato otto ricerche di impiego è ininfluente ai fini della presente vertenza.
La costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo mese e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese, fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).
Tale principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).
In simili condizioni, il ricorrente, non avendo effettuato alcuna ricerca di lavoro nel periodo dal 23 gennaio al 28 febbario 2007, ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.
L'insorgente deve, dunque, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
2.8. Per quanto concerne l'entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato cinque giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.
Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo di disdetta ammonta a un minimo di 4 giorni di sospensione al mese (cfr. consid. 2.5.).
Tutto ben considerato, la penalità di cinque giorni (1 giorno per le mancate ricerche nel lasso di tempo dal 23 al 31 gennaio 2007 + 4 giorni per le mancate ricerche nel mese di febbraio 2007) inflitta al ricorrente dall’URC risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).
La decisione su opposizione del 13 luglio 2007 va, conseguentemente, confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti