Raccomandata
Incarto n. 38.2007.56 DC/sc
Lugano 5 novembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 6 agosto 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 luglio 2007 emanata da
Cassa CO 1, in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 20 luglio 2007 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 3 maggio 2007 con cui aveva negato all’assicurata il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione a decorrere dal 17 aprile 2005, in quanto non aveva compiuto il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi.
La Cassa ha in particolare sottolineato:
" (...)
Secondo le disposizioni di legge, una volta definite le date di un termine quadro, non è possibile spostarle. Unicamente alla scadenza di un termine quadro, qualora l'assicurato dovesse chiedere ulteriori prestazioni, la Cassa esamina se tutti i presupposti del diritto alle indennità sono soddisfatti prima di aprire un nuovo termine quadro.
Alla scadenza del precedente termine quadro tutti i contatori delle indennità vengono azzerati escludendo in tal modo qualsiasi trasferimento, nel nuovo termine quadro, di indennità non riscosse.
Dopo aver attentamente esaminato l'incarto, figura che il termine quadro dell'assicurata, iniziato il 1° febbraio 2005, si è concluso in data 31 gennaio 2007. Durante questo periodo di 2 anni la Sig.na RI 1 aveva diritto a 400 indennità di disoccupazione, delle quali 382,2 sono state percepite.
Purtroppo alla scadenza del termine quadro, anche se non sono state indennizzate tutte le prestazioni, non è più possibile recuperare le indennità non percepite (17,8) in quanto, come indicato sopra, le 400 indennità possono essere ricevute unicamente nei 2 anni partenti dalla data di annuncio (1° febbraio 2005 / 31 gennaio 2007).
L'assicurata, riannunciata in data 17 aprile 2007, poteva usufruire di un nuovo termine quadro di 2 anni qualora avesse potuto giustificare nei 2 anni precedenti (17 aprile 2005 /16 aprile 2007) almeno 12 mesi di contribuzione.
Dalla documentazione prodotta, e, del resto, come indicato dall'assicurata, pur comprendendo il periodo di 2 mesi svolti presso la "__________", non è possibile raggiungere i 12 mesi di contribuzione in quanto si arriva al massimo ad un periodo inferiore ai 9 mesi (il mese di gennaio 2005 presso la __________ è fuori termine quadro dei 2 anni precedenti l'annuncio del 17 aprile 2007)." (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha rilevato:
" (...)
Nella decisione della CO 1 del 20.07.2007 mi hanno dichiarato, che nel nuovo termine quadro di 2 anni (17.04.2005 - 16.04.2007) risultano secondo loro, il calcolo in totale 9 mesi di lavoro.
Pertanto la decisione della CO 1 non corrisponde al giusto. La CO 1 mi confermano 9 mesi di lavoro mentre la __________ mi hanno confermato 6,5 mesi di lavoro.
La decisione della __________ non corrisponde con quella della CO 1, perciò non accetto la decisione sbagliata della CO 1.
Visto che i conteggi della __________ non erano corretti, la CO 1 non doveva confermare la decisione del 03.05.2007.
Sono al corrente, che ci vogliono 12 mesi di contribuzione, prima che si possa usufruire di un nuovo termine quadro. Per correttezza richiedo dalla __________, che mi confermino per iscritto i 9 mesi relativi che ho lavorato negli ultimi 2 anni, come mi sono stati pure confermati scritti dalla CO 1, per non avere problemi di avvenire con l'ufficio di lavoro.
Vogliate per favore provvedere per il seguimento del mio caso sopra indicato."(Doc. III)
1.3. La Cassa, nella sua risposta del 12 settembre 2007, chiede di respingere il ricorso (cfr. Doc. V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il TCA é chiamato a stabilire se la ricorrente, al momento della sua nuova iscrizione in disoccupazione, adempiva o meno il presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
L'assicurato ha, in effetti, diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
2.3. Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che, nel pertinente termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 9 LADI), che va dal 17 aprile 2005 al 16 aprile 2007, l'assicurata ha contribuito durante circa 9 mesi (cfr. per i dettagli i differenti rapporti di lavoro enumerati dalla Cassa nella decisione su opposizione, Doc. A1).
La stessa ricorrente ha del resto indicato di avere effettuato soltanto 10 mesi di contribuzione (cfr. Doc. A3).
Come giustamente rilevato dall'amministrazione (cfr. Doc. V) il lavoro svolto durante il mese di gennaio 2005 non può comunque essere considerato in quanto si situa fuori del termine quadro determinante.
Di conseguenza non essendo soddisfatto il periodo di contribuzione minimo di 12 mesi e non essendo fatto valere nessuno dei motivi di esonero previsti dalla legge (cfr. art. 14 LADI), a ragione, l'amministrazione non ha ritenuto realizzato il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
Per quel che riguarda la richiesta dell'assicurata di vedersi confermato il periodo di contribuzione di 9 mesi, che figura nella decisione su opposizione, anziché quello di 6,5 mesi che figura nella decisone iniziale (cfr. Doc. 15) questo Tribunale sottolinea che decisivo è il contenuto della decisione su opposizione, anche per quel che riguarda le motivazioni.
La decisione su opposizione sostituisce infatti la decisione iniziale.
Riguardo all'importanza e allo scopo della procedura di opposizione, in una sentenza C 273/06 del 25 settembre 2007 il Tribunale federale ha rilevato:
" Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (voie ordinaire). Aux termes de l'art. 10 al. 1 OPGA, l'opposition doit contenir des conclusions, être motivée et signée par l'opposant. La procédure d'opposition - préalable au recours - est obligatoire (SVR 2006 ALV no 13 p. 44 consid. 2.2.2 [arrêt du 30 septembre 2005, C 279/03]; SVR 2005 AHV no 9 p. 30 [arrêt du 25 novembre 2004, H 53/04]; voir aussi ATF 130 V 388). Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191)."
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti