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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.02.2007 38.2006.83

February 14, 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,514 words·~23 min·3

Summary

Indennità di disoccupazione negate.L'assicurata occupava in seno alla ditta,sua ex datrice di lavoro,una posizione analoga a un datore di lavoro(iscritta a RC quale socia e gerente). La Cassa ha comunque indicato che avrebbe riesaminato il caso per il periodo successivo alla cessione dell'attività.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 38.2006.83   DC/sc

Lugano 14 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 5 ottobre 2006 emanata da

Cassa CO 1     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 5 ottobre 2006 la Cassa CO 1 ha confermato la precedente decisione del 4 settembre 2006 con la quale ha negato a RI 1 il diritto all'indennità di disoccupazione in quanto l'assicurata risultava iscritta a registro di commercio con la funzione di socia e gerente con firma individuale della __________ (cfr. Doc. A).

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:

"  (...)

■    La __________ fu fondata nel __________, al momento in cui la compagnia __________ - di cui ero impiegata - decise di cessare le attività legate alla base di __________.

__________ propose allora ai dipendenti colpiti dalla decisione due opzioni: a) il trasferimento a __________ oppure b) la rinuncia al posto di lavoro presso la compagnia con il beneficio di un sussidio - per un periodo di dodici mesi - equivalente alla differenza fra il salario del nuovo impiego (qualora trovato in un periodo di sei mesi dalla disdetta) e il salario dianzi percepito come dipendente di __________.

La mia condizione privata di quel periodo mi imponeva di restare nella regione in quanto mi occupavo di mio padre il quale, abitando con me ed essendo in età avanzata e affetto da grave malattia degenerativa, necessitava di continuo aiuto e presenza.

La difficoltà di trovare un nuovo impiego nella regione - requisito impostomi per le ragioni dianzi citate - e nei tempi previsti dall'accordo __________, accompagnata dalla volontà di evitare l'alternativa della domanda di disoccupazione, mi spinsero a ricercare altre opzioni: trovai allora il finanziamento necessario per iniziare l'attività della __________ offrendo, quale personale controparte, il totale assolvimento da parte mia delle funzioni operative necessarie per il normale svolgersi dell'attività.

La decisione di iniziare l'attività sotto forma di __________ fu presa al fine di garantire la sicurezza dal punto di vista assicurativo e contributivo sia per gli impiegati attuali (io stessa) che futuri (nel caso di positiva evoluzione dei volumi d'affari).

La __________ ha perciò rappresentato la mia unica fonte di impiego e sostentamento finanziario per il periodo Novembre 2003/Luglio 2006 e non - come da voi concluso in base agli indizi ricevuti ed analizzati - qualcosa che indica che "l'assicurato ... utilizzava la relativa infrastruttura per condurre determinate attività per proprio conto".

Oltre a ciò, "il fatto che la società non disponga di organi sociali, ecc." - da voi indicato come indizio che prova che non ho "esercitato un'attività soggetta a contribuzione" - é legato a semplici motivi di economia operativa: i modesti volumi finanziari e l'ampiezza delle attività necessitavano di un semplice controllo finanziario da parte del socio finanziatore e un qualsiasi "organo sociale" sarebbe risultato inutile e superfluo. Essendo la sotto stessa l'unica dipendente attiva a livello operativo, fu scelta logica e naturale la richiesta e l'ottenimento della posizione di gerente con firma individuale in seno alla società per ottemperare alle mansioni giornaliere richieste dall'attività.

Nel corso dell'ultimo trimestre 2005 le condizioni del mercato peggiorarono a tal punto che l'investitore decise di interrompere l'attività e il finanziamento, dandomi un periodo di disdetta di tre mesi per liquidare l'inventario esistente e il disbrigo degli ordini pendenti.

Le attività operative della __________ sono attualmente cessate e la liquidazione della società tramite atto notarile é in fase di avviamento, in parallelo alle attività amministrative di chiusura (contratti di locazione, debitori, ...).

■    La riscossione del salario avveniva tramite prelievo regolare - da me direttamente effettuato - a debito del conto bancario __________ (documenti inviati alla Signora __________, ufficio assicurazioni sociali).

L'ammontare veniva immediatamente devoluto a coprire le mie necessità finanziarie personali (spese fisse quali: cassa malati, spese abitazione, ecc.) e un ulteriore versamento nel conto privato del rimanente (spese variabili quali: cibo, benzina, ecc.) risultava nella maggioranza dei casi del tutto superfluo, considerata la modestia della somma.

In alcuni casi ho effettuato il versamento del salario sul mio conto bancario personale (documenti inviati alla Signora __________, ufficio assicurazioni sociali).

Considerato quanto sopra - e tenendo inoltre conto del mio ventennale passato contributivo attivo­ritengo la vostra decisione di respingere la mia domanda come non giustificata e chiedo perciò che il mio caso venga ri-esaminato." (Doc. I)

                               1.3.   Il 21 novembre 2006 l'assicurata ha inviato un nuovo scritto al TCA (cfr. Doc. III).

                               1.4.   Nella sua risposta del 24 novembre 2006 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

"  (...)

In data 01.10.2003 la ricorrente ha iniziato l'attività di consulente di vendita per la __________, società da lei costituita e della quale è azionista maggioritaria, socia e gerente con firma individuale.

In data 25.05.2006 il rapporto di lavoro è stato disdetto per il 31.07.2006 causa difficoltà nello specifico settore commerciale.

Nel suo ricorso la signora RI 1 fa riferimento alla liquidazione della società che sarebbe in fase di avviamento.

Dall'estratto del registro di commercio del Cantone Ticino, stato al 22.11.2006, la società risulta tuttora iscritta ed attiva.

Da quanto precede è rilevabile che la posizione della signora RI 1 nella __________ è quella di persona esercitante un'influenza considerevole sulle decisioni che prende il datore di lavoro.

Ella è azionista maggioritaria, gerente con firma individuale e fintanto che mantiene questa posizione non può esserle riconosciuta l'indennità di disoccupazione.

La cifra B18 della circolare sull'indennità di disoccupazione stabilisce che la Cassa in siffatta situazione non deve nemmeno esperire ulteriori accertamenti.

II diritto alle indennità di disoccupazione è pertanto respinto in ossequio a quanto stabilito dall'art. 8 in connessione con l'art. 31 cpv. 1 lett. c LADI. (...)" (Doc. III)

                               1.5.   Il 4 dicembre 2006 l'assicurata ha inviato al TCA una lettera del seguente tenore:

"  (...)

Vi invio qui annesso la fotocopia dell'estratto di Registro di Commercio che attesta la cessione della __________.

Di fatto la Società summenzionata è stata ceduta in data 01.12.2006, di conseguenza non faccio più parte dei soci di codesta Società.

Tenendo conto di questa prova spero che il diritto alle indennità di disoccupazione mi venga pertanto riconosciuto." (Doc. VII)

                                         Al riguardo la Cassa CO 1, il 12 dicembre 2006, si è  così espressa:

"  Abbiamo preso atto della radiazione quale socia maggioritaria e gerente della signora RI 1 dalla __________ dal 01.12.2006.

Questo fatto può rappresentare un nuovo elemento di cui tenere conto per una diversa decisione circa il diritto all'indennità dal 01.12.2006.

Ribadiamo comunque che il rifiuto delle prestazioni si giustifica sempre per il periodo 01.08.2006-30.11.2006.

La Cassa esaminerà se le altre condizioni per il diritto all'indennità sono date dal 01.12.2000." (Doc. IX)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).

                                         In una decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il TFA ha stabilito che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.

                                         In una sentenza relativa a un caso ticinese, chiamata a pronunciarsi su una domanda di condono, in una decisione del 16 giugno 2003 nella causa G. (C 130/02), l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio cantonale e, in particolare, ha osservato che:

"  (…)

4.2 Come rilevato dalla Corte cantonale, non possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2 febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di riscossione di prestazioni.

4.3 I fatti così esposti ed accertati dalla precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata, sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che, secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e riferimenti), è considerato detenere una simile posizione un membro del consiglio di amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore unico di una SA familiare. (…)."

(STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C 130/02)

                                         In un altro caso ticinese, chiamato a pronunciarsi nel caso in cui ad un assicurato, vista la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro, è stato confermato l'ordine di restituzione di prestazioni ricevute indebitamente, il TFA ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

la precedente istanza ha quindi rettamente precisato che si è segnatamente in presenza di un errore manifesto allorquando vengono assegnate indennità di disoccupazione ad un lavoratore trovantesi in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e che, dopo essere stato licenziato, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI), continua a lavorare a tempo parziale e a determinare o comunque a influenzare in maniera rilevante le decisioni del datore di lavoro (sentenze del 6 luglio 2001 in re B. [C 274/99], I. [C 278/99] e O. [C 279/99], a contrario),

nel caso di specie, gli accertamenti esperiti dai primi giudici hanno permesso di evidenziare non solo che l'insorgente - il cui nome e la cui attività coincidono con la ditta (art. 944, 950 CO) e con la ragione sociale della datrice di lavoro -, è (già) stato azionista maggioritario della società nonché, eccezione fatta per gli apprendisti, unico dipendente della stessa, ma anche che l'incarico di amministratore unico è stato trasferito dal ricorrente al sessantaseienne padre, S.________, autore dell'atto di licenziamento e contestuale riassunzione a tempo parziale del figlio come pure della risposta alla Cassa CO 1 con la quale egli indicò di non essere a conoscenza degli azionisti della società, malgrado all'assemblea straordinaria del 31 ottobre 1997 fossero presenti tutte le azioni,

stante quanto precede, si giustifica senz'altro di ritenere, insieme ai primi giudici, che il ricorrente abbia rivestito una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro anche in seguito alle sue dimissioni da amministratore unico ed alla disdetta con contestuale riassunzione al 50% - del rapporto di lavoro, ed abbia così inteso, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto, alle quali l'interessato non avrebbe altrimenti potuto avere diritto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI; DTF 122 V 273 consid. 4), costruire una situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni assicurative (cfr. DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2), in tali condizioni, è a ragione che la Cassa e la Corte cantonale hanno ritenuto essere dati i presupposti per riconsiderare le decisioni informali con le quali all'assicurato sono state versate le indennità di disoccupazione e per domandarne la restituzione,

(…)." (cfr. STFA del 15 luglio 2003 nella causa O., C 217/02)

                                         Secondo il TFA, dunque, il lavoratore che gode di una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).

                                         A tale proposito in una sentenza del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, relativa a un caso ticinese, la nostra Massima ha osservato:

"  (…)

3.3 Al riguardo non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano una posizione dirigenziale e che, malgrado siano state formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (DLA 2003 no. 22 pag. 242 consid. 4 [sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02])." (STFA del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid. 3.3)

                               2.3.   Circa la questione di sapere se un assicurato può determinare o influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, in una sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N., (C 219/03), il TFA ha, tra l'altro, osservato che:

"  (…)

2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege (vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2 % am Aktienkapital beteiligt war. (…)."

(cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C 219/03)

                                         In questo contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una __________ è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).

                                         In una decisione, pubblicata in DLA 2004 N. 21, pag. 196, l'Alta Corte ha confermato che secondo la giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2 LADI, i membri del consiglio d’amministrazione di una società esercitano, in virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno diritto né all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.

                                         Contestualmente il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

3.2  Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI - lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer par analogie (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 sv. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3). (…)"

(cfr. DLA 2004 N. 21, consid. 3.2, pag. 198)

                                         Il principio secondo cui il diritto alle prestazioni di un membro di un consiglio di amministrazione è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le sue funzioni all’interno della società è stato ribadito nella STFA del 27 gennaio 2005 nella causa I., C 45/04, consid. 3.1. In tale sentenza l’Alta Corte ha esaminato se il diritto alle indennità di disoccupazione doveva o meno essere negato, in applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI e della giurisprudenza di cui alla DTF 123 V 234, a un assicurato, in quanto egli occupava una posizione dirigenziale nella società.

                                         In una sentenza del 4 ottobre 2006 nella causa P., C 353/05 il TFA ha dovuto occuparsi del caso di un assicurato, socio-gerente di una __________, che è stata licenziato per il 30 giugno 2004 per motivi economici ed ha rivendicato il diritto all'indennità di disoccupazione dal 9 luglio 2004. Il fallimento della società è stato pronunciato il 2 dicembre 2004 e la radiazione della società al Registro di commercio è avvenuta il 10 agosto 2005.

                                         Al riguardo l'Alta Corte si è così espressa:

"  (...)

On rappellera que l'arrêt précité réserve en principe le droit à l'indemnité d'un assuré qui, s'étant trouvé dans une position assimilable à celle d'un employeur, a quitté définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, ou a rompu définitivement tout lien, à la suite de la résiliation du contrat de travail, avec une entreprise qui continue d'exister (cf. consid. 7b/bb; voir aussi DTA 2003 n° 22 p. 241 consid. 2 et les références [C 92/02]). Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil d'administration ou d'un associé d'une Sàrl, l'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 273 consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2 [C 113/03]; DTA 2005 n° 23 p. 270 consid. 3 [C 102/04]). La radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société (arrêt C. du 29 novembre 2005, C 175/04).

Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive

l'entreprise et se fasse réengager. Si, malgré le maintien de l'inscription au registre du commerce, l'assuré prouve que concrètement il ne possèdait plus ce pouvoir de décision, la Cour de céans a déjà jugé qu'il n'y avait pas détournement de la loi (par exemple arrêt E. du 14 avril 2005, C 194/03).

3.

En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré que le licenciement de P.________ intervenait dans le cadre de la fermeture définitive de la société. Se fondant sur divers documents que le prénommé a produits (résiliations des contrats de travail des employés, cession du parc de machines à sous, commandements de payer, exercice du droit de rétention du propriétaire des locaux occupés par X.________ Sàrl), ainsi que sur les déclarations de la soeur de celui-ci, Elisabeth, qui a comparu en son absence (cf. compte-rendu d'audience du 3 novembre 2005), elle a retenu que la société n'avait plus de substance économi-que depuis le mois d'avril 2004 et qu'elle se trouvait dans une situation de « faillite virtuelle» irréversible. P.________ n'avait dès lors plus aucune possibilité de la réactiver, si bien qu'il n'y avait pas non plus de risque de détournement de

la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Un délai-cadre courant du 9 juillet 2002 au 8 juillet 2004 devait par conséquent lui être ouvert.

(...)

4.

4.1Pour le seco, si l'on pouvait admettre que P.________ n'avait plus exercé de fonction comparable à celle d'un employeur à compter du prononcé de la faillite de X.________ Sàrl, il n'était en revanche pas possible, avant cette date, de contrôler sa perte de travail. Les graves difficultés de la société n'y changeaient rien. Aussi bien, le délai-cadre à prendre en considération couvrait-il la période du 5 décembre 2002 au 4 décembre 2004.

4.2 L'intimé soutient qu'après la résiliation de son contrat de travail, son activité avait uniquement consisté dans la mise en oeuvre des opérations nécessaires à la dissolution de la société. Il se réfère aux diverses phases qui ont précédé la déclaration d'insolvabilité de X.________ Sàrl (du 26 octobre 2004) et estime avoir démontré que la fermeture définitive de l'entreprise avait toujours été la seule et unique action envisagée. Dans ce contexte, le maintien de son inscription comme associé au registre de commerce ne pouvait pas lui être reproché. Le registre du commerce du canton de Vaud excluait en effet catégoriquement de donner suite à une réquisition

de radiation d'un associé d'une Sàrl lorsqu'il n'en existait qu'un seul comme dans le cas de X.________ Sàrl - et que la conséquence de la radiation était l'absence complète d'inscription d'un associé pour la Sàrl. Enfin, il est d'avis qu'au vu des pièces fournies et des moyens de preuve offerts le versement effectif d'un salaire en sa faveur était plus vraisemblable que l'existence d'un accord fictif à ce sujet.

5.

5.1Si l'on ne peut certes nier, au vu des pièces produites, que X.________ Sàrl rencontrait des difficultés financières depuis le printemps 2004 déjà, on ne peut pas pour autant retenir que P.________ a définitivement quitté l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou qu'il a rompu tout lien avec la société avec la résiliation de son contrat de travail. L'assuré a en effet conservé son pouvoir de disposition sur la société. On notera que ce n'est que le 8 septembre 2004 qu'une réunion entre gérants et réviseur a eu

lieu afin de déterminer de la marche à suivre. A ce moment-là, la décision a été prise d'établir des comptes annuels et intermédiaires pour avoir une vue exacte de la situation de la société (voir procès-verbal de la réunion extraordinaire des associés de X.________ Sàrl daté du même jour). Dans l'intervalle, le but social initial de la Sàrl a perduré et la recherche de nouveaux fonds ou d'un repreneur n'était pas exclue, bien que les perspectives d'avenir de la société semblaient fortement réduites. En revanche, on peut admettre qu'au moment où la société X.________ Sàrl a présenté un avis de  surendettement au juge, l'intimé n'avait plus la volonté de maintenir la société en vie et de se réserver la possibilité d'en poursuivre ou d'en reprendre dès que possible l'exploitation dans le cadre du large but social fixé dans les statuts. Il s'ensuit que le délai-cadre d'indemnisation de l'intimé ne peut lui être ouvert qu'à partir du 26 octobre 2004 et que le délai-cadre de cotisation déterminant s'étend du 26 octobre 2002 au 25 octobre 2004. (...)"

                               2.4.   Nell'evenienza concreta RI 1 si è iscritta per il collocamento dal 1° agosto 2006, dopo essere stata licenziata dalla __________, per cessazione dell'attività (cfr. Doc. 62 e 67).

                                         Nella ditta in questione, dove ha lavorato quale gerente di succursale dal novembre del 2003, l'assicurata era socia gerente con una quota maggioritaria di 19'000 franchi su 20'000.

                                         Sebbene la ricorrente nella sua opposizione del 21 settembre 2006 abbia sostenuto che "le attività operative della __________ sono attualmente cessate e la liquidazione della società tramite atto notarile è in fase di avviamento, in parallelo alle attività amministrative di chiusura (contratti di locazione, debitori, ...)" (Doc. 7a) dall'estratto del Registro di commercio del Canton __________, rilevato il 22 novembre 2006, risulta che, a quel momento, la società risultava sempre attiva e l'assicurata aveva le medesime funzioni di socia gerente (cfr. Doc. 2).

                                         In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.3), questo Tribunale deve concludere che al momento determinante in cui è stata emessa la decisione su opposizione (cfr. SVR 2006 ALV Nr. 17, e cioè il 5 ottobre 2006), l'assicurata poteva ancora influenzare risolutivamente la volontà del datore di lavoro. Di conseguenza, a ragione, la Cassa CO 1 le ha negato il diritto a beneficiare dal diritto alle indennità di disoccupazione.

                                         La Cassa CO 1 ha comunque già annunciato che avrebbe riesaminato la situazione dell'assicurata dal 1° dicembre 2006 vista la cessione dell'attività (cfr. consid. 1.5 e Doc. VIIbis).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2006.83 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.02.2007 38.2006.83 — Swissrulings