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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.11.2006 38.2006.41

November 27, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,130 words·~46 min·4

Summary

Idoneità al collocamento con un grado di disponibilità del 50%.L'attività di viticoltore ha impegnato l'assicurato in media annua al 50%. L'obbligo di informare non è stato violato(l'amministrazione non aveva tutti gli elementi del caso)e comunque è esclusa la buona fede(l'attività non è diminuita).

Full text

Raccomandata

Incarto n. 38.2006.41   rs/sc

Lugano 27 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 8 giugno 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 10 maggio 2006 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 10 maggio 2006 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 2 febbraio 2006 con cui ha ritenuto __________ idoneo al collocamento per il periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2005 con un grado di disponibilità in misura del 50%, in quanto l’attività di viticoltore svolta dall’assicurato ha richiesto, nel 2005, in media un’attività del 50% (cfr. doc. 6 allegato 1; A).

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato, ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore si è così espresso:

"  (...)

1- Come al solito l'Ufficio giuridico della sezione del lavoro non dà seguito ad alcuna istruttoria e soprattutto non assume nessuna prova indicata dall'assicurato.

Peccato perchè simile modo di agire diminuisce la fiducia del cittadino più debole nei confronti della giustizia e soprattutto viola l'art. 29 cpv. 2 Cost. Fed. Secondo tale principio deve essere garantito il diritto di esprimersi all'interessato prima della pronuncia di una decisione a lui sfavorevole e soprattutto di fornire e assumere le prove circa fatti suscettibili di influire sul provvedimento.

RI 1 infatti ha sempre dato seguito a tutto quanto richiesto dal proprio collocatore e soprattutto ha sempre intrattenuto un rapporto chiaro e cristallino con quest'ultimo.

L'assicurato in sostanza ha sempre chiesto il permesso prima di intraprendere ogni e qualsiasi passo. In particolare ha avvisato della propria lodevole intenzione di continuare a praticare il suo hobby della vigna con la speranza di poterla fare diventare una professione.

Oggi egli viene punito senza colpa alcuna quando ancora nel settembre 2005 veniva dichiarato idoneo al collocamento in ragione del 100%.

I dati indicati dalla Sezione del lavoro per confermare la precedente decisione sono poi teorici e di parte. Si basano infatti su quanto espresso in maniera amorfa dalla Sezione dell'agricoltura: quest'ultima non si è neppure degnata di fare un sopralluogo.

RI 1 è comunque fiero di come gestisce il proprio hobby, tuttavia la gestione non è di certo professionale e neppure redditizia.

Agli atti si produce il bilancio 2006 (recte: 2005) che attesta inequivocabilmente una perdita.

2- Con il presente gravame, oltre a contestare il fondamento della presa di posizione della Sezione del lavoro - siccome non provata - per giustificare la parziale inidoneità al lavoro del signor RI 1, si solleva pure una palese violazione del principio della buona fede dell'assicurato.

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost. Fed. deve sempre essere garantito.

Tale diritto, per consolidata giurisprudenza ovviamente applicata da cod. Lod. Tribunale, assume ancora più peso quando l'autorità non solo fornisce un'informazione, ma adotta una misura concreta.

Il diritto alla tutela della buona fede può pure essere invocato con successo in presenza di rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione tali di far nascere nell'amministrato determinate aspettative.

Appare quindi in maniera palese la necessità dell'audizione in contraddittorio del signor __________ (collocatore del signor RI 1).

In occasione dei colloqui avuti con quest'ultimo l'assicurato ha sempre fornito tutte le informazioni richieste in merito al suo hobby e soprattutto mai nessuno gli ha detto che coltivare vigna piuttosto che giocare a golf o a tennis avrebbe potuto comportare una sua parziale inidoneità al lavoro. Anzi l'assicurato è stato spronato a continuare il suo hobby nella speranza potesse diventare la sua professione.

Avallare la decisione della Sezione del lavoro significa sostenere che sarebbe stato meglio per RI 1 andare a prendere il sole piuttosto che continuare con il proprio hobby della vigna ciò che non è degno di uno stato di diritto.

Il gravame merita quindi protezione anche perchè RI 1 ha nuovamente perso il posto di lavoro e non sa se, prima di iscriversi alla cassa disoccupazione, deve bruciare tutte le sue piante di vigna ... !." (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 3 luglio 2006 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III.

                               1.4.   Il 6 luglio 2006 l’assicurato, sempre tramite il proprio legale, ha chiesto formalmente, quale prova a sostegno di quanto indicato e argomentato nell’impugnativa, l’audizione in contraddittorio del proprio collocatore, signor __________ (cfr. doc. V).

                               1.5.   Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).

                                         in diritto

                               2.1.   Ai sensi dell’art. 8 LADI l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione, segnatamente, se è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10 LADI), ha subito una perdita di lavoro computabile (art. 11 LADI) ed è idoneo al collocamento (art. 15 LADI).

                                         A quest’ultimo proposito giova rilevare che l'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

                                         Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                         Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

                                         Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                         Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

                                         Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

                                         L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

                                         Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

                                         Secondo la giurisprudenza federale l'esercizio di un'attività indipendente, anche se duraturo, non esclude a priori il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STFA del 17 dicembre 2002 nella causa F., C 88/02; in quell'occasione l'Alta Corte ha infatti, tra l'altro, affermato che: "Die Dauerhauftigkeit der selbstständigen Erwerbstätigkeit ist nur insofern von Bedeutung, als sie allenfalls die Vermittlungsfähigkeit in Frage stellt. Sie ist indessen keine negative Anspruchvoraussetzung, bei deren Vorliegen, wie di Vorinstanz anzunehmen scheint, ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung von Vornherein ausgeschlossen wäre. Massgebendes Kriterium für diesen Punkt ist die Vermittlungsfähigkeit.").

                                         Va, poi, ricordato che per ammettere l'idoneità al collocamento di una persona è sufficiente che la stessa sia disposta a lavorare almeno in una misura pari al 20% di un'attività a tempo pieno.

                                         Il TFA, in merito, ha osservato che:

"  (…)

Für die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit von teilweise Arbeitslosen (Art. 10 Abs. 2 AVIG) ist daher in zeitlicher Hinsicht massgebend, ob sie bereit und in der Lage sind, eine zumutbare Arbeit im Umfang des geltend gemachten Arbeitsausfalles, der mindestens 20% einer Vollerwerbstätigkeit betragen muss, anzunehmen (BGE 115 V 431 f. Erw. 2c/11, 436 f. Erw. 2c; Gerhards, a.a.O, Fn. 6 zu N. 61 ff. zu Art. 15). (…)."

(cfr. DLA 1996/1997, N. 7, consid. 4c)aa), pag. 26)

                               2.2.   La nostra Massima Istanza ha comunque stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

                                         E' invece dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti).

                                         Al riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03, il TFA ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6); mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens, par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125 V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).

Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2). (…)."

(cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03)

                                         Al riguardo cfr. pure STFA del 15 gennaio 2004 nella causa Service de l’emploi en matière d’assurance-chômage c/ H., C 313/02, pubblicata in DLA 2004 N. 11 pag. 118 segg.

                               2.3.   Nella presente evenienza la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurato, per il periodo dal mese di gennaio al mese di ottobre 2005, idoneo al collocamento con un grado di disponibilità in misura del 50%.

                                         Oggetto del contendere è, pertanto, esclusivamente la questione di sapere se correttamente o meno è stata considerata una perdita di lavoro computabile soltanto del 50%.

                                         L’amministrazione ha determinato, nel caso del ricorrente, una perdita di lavoro computabile del 50% per il lasso di tempo dal mese di gennaio al mese di ottobre 2005, fondandosi principalmente sul parere della Sezione dell’agricoltura secondo cui il budget medio annuale di manodopera relativo all’attività di viticoltore dell’insorgente, vista l’importante frammentazione parcellare e l’ubicazione delle superfici in collina, era di 0.52 unità senza tenere conto del tempo necessario alla vinificazione (cfr. doc. A; allegato 1 a doc. 6).

                                         L’assicurato ha contestato quanto deciso dalla Sezione del lavoro, adducendo, in buona sostanza, che la viticoltura è per lui un hobby, la cui gestione non è né professionale, né redditizia.

                                         Inoltre egli sostiene che nei suoi confronti è stato violato il principio della buona fede, in quanto, nonostante abbia sempre informato il consulente del personale circa il proprio hobby, nessuno gli avrebbe mai precisato che tale attività avrebbe pregiudicato parzialmente il suo diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. I).

                                         Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi, constata dapprima che, dal profilo procedurale, l’amministrazione ha ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

                                         In effetti, prima di emanare la decisione formale del 2 febbraio 2006, la Sezione del lavoro, da un lato, ha proceduto il 3 ottobre 2005 all’audizione dell’assicurato in merito alla verifica dell’idoneità al collocamento (cfr. doc. 12), dall’altro, gli ha trasmesso per osservazioni il parere del 10 novembre 2005 richiesto alla Sezione dell’agricoltura, in relazione al quale egli si è espresso con scritto del 21 dicembre 2005 (cfr. doc. 8, 9).

                               2.4.   RI 1 è stato attivo, dal 1° gennaio 2002 al 31 ottobre 2003, presso la __________ di __________, dalla quale è stato licenziato per motivi legati alla ristrutturazione dell’azienda (cfr. doc. 16).

                                         Il 14 gennaio 2004 il ricorrente, di formazione __________, si è iscritto in disoccupazione ricercando un’occupazione a tempo pieno quale viticoltore (cfr. doc. 16).

                                         Dal 1° dicembre 2004 l’assicurato ha svolto un’attività lucrativa presso il viticoltore __________ di __________, conseguendo guadagno intermedio (cfr. doc. 17, 14).

                                         Nel periodo da gennaio a ottobre 2005, l’insorgente ha effettuato, per iscritto, numerose ricerche di un impiego a tempo pieno (cfr. doc. 18).

                                         In particolare, dal mese di gennaio al mese di marzo 2005 egli ha compiuto 58 ricerche di lavoro in qualità di __________ presso studi __________ della zona di __________, del __________ e di __________.

                                         Dal mese di aprile 2005 l'assicurato ha iniziato a cercare un’occupazione, oltre che quale __________ e presso fornitori __________ - 16 ricerche -, nell’ambito dei metalli preziosi - 3 ricerche. In effetti nel mese di ottobre 2004 la collocatrice aveva raccomandato all’assicurato di diversificare i settori professionali di ricerca (cfr. doc. 17).

                                         Il ricorrente ha, poi, intrapreso sia nel mese di maggio 2005, che nel mese di giugno 2005 20 sforzi, suddivisi tra __________ e __________, volti al reperimento di un lavoro quale viticoltore, impiegato in un’enoteca o nel commercio di vini.

                                         Nel mese di luglio 2005 sono state effettuate 6 ricerche nell’ambito del commercio del vino e 13 ricerche in gioiellerie come orefice.

                                         L’assicurato, nei mesi di agosto e di settembre 2005, ha cercato un impiego sempre in qualità di orefice, compiendo 29 ricerche nel __________, __________ e __________ (cfr. doc. 18).

                                         Le ricerche svolte dall’assicurato, che del resto non sono mai state oggetto di sanzione da parte dell’URC, potrebbero fare concludere per una disponibilità dell’assicurato ad essere impiegato al 100%.

                               2.5.   Decisivi per l’esito della vertenza sono, tuttavia, altri elementi.

                                         In primo luogo, agli atti risulta, come già menzionato, il parere del 10 novembre 2005 della Sezione dell’agricoltura, redatto sulla base di alcuni quesiti postile dalla Sezione del lavoro relativi alla situazione viticola reale dell’assicurato, allo stato occupazionale (tempo di lavoro e/o unità lavorative necessarie), a eventuali crediti agricoli e alla possibilità o meno di svolgere un’attività lavorativa a tempo pieno e nel contempo occuparsi della coltivazione viticola (cfr. doc. 11).

                                         Dalla valutazione della Sezione dell’agricoltura emerge quanto segue:

"  (...)

Domanda 1:

A nostra conoscenza il signor RI 1 coltiva attualmente 13'277 m2 di vigneto mentre nel verbale di audizione dell'Ufficio giuridico ne dichiara 16'000 m2. Per una verifica più approfondita dei dati le trasmettiamo in allegato le superfici gestite dal viticoltore durante gli ultimi 3 anni.

Domanda 2:

Il signor RI 1 necessita di 1'393 ore di lavoro annuale per gestire le superfici dichiarate; il bisogno medio annuale di mano d'opera è di 0.52 unità.

Per la valutazione del fabbisogno in ore di lavoro è stato utilizzato il "budget de travail FAT" del "Service de travail FAT" del "Service romand de vulgarisation agricole" di Losanna.

Domanda 3:

Il signor RI 1 non ha finora beneficiato di alcun aiuto agli investimenti.

Domanda 4:

Come già da risposta alla domanda n° 2 il signor RI 1 abbisogna di una mano d'opera di 0.52 unità lavorative per gestire le superfici dichiarate vista l'importante frammentazione parcellare, l'ubicazione delle superfici in collina. Senza contare il tempo necessario alla vinificazione qui non verificato." (Doc. 10)

                                         Da quanto appena esposto si desume che l’attività di viticoltura dell’assicurato richiede in media un’unità lavorativa annua al 50%, senza calcolare il tempo di lavoro necessario per la vinificazione.

                                         Questa Corte non ha motivo alcuno per dubitare della piena attendibilità dell’apprezzamento della Sezione dell’agricoltura.

                                         In effetti da un attento esame della documentazione allegata da quest’ultima al proprio parere si evince che la stessa si è fondata sulla effettiva situazione viticola dell’insorgente, e meglio sulla superficie totale coltivata e sui kg di uva dichiarati nell’ambito della vendemmia 2004.

                                         In particolare, relativamente alla coltivazione e ai quantitativi di uva raccolta, è stato precisato trattarsi di uve __________, __________ e __________ (cfr. doc. 10). Tali uve corrispondono a quelle menzionate dal ricorrente nel Business Plan dell’agosto 2005 in relazione alla descrizione del vino rosso barricato da lui prodotto, __________ (cfr. doc. 14).

                                         Risulta, pertanto, priva di fondamento la censura formulata dall’assicurato secondo cui la Sezione dell’agricoltura avrebbe tenuto conto di una situazione diversa dalla sua (cfr. doc. 8).

                                         In proposito giova, peraltro, segnalare che contrariamente a quanto asserito nel ricorso, ossia che la Sezione dell’agricoltura non avrebbe esperito alcun sopralluogo (cfr. doc. I pag. 3), l’insorgente, in occasione del colloquio di consulenza del 28 luglio 2005, ha indicato di avere ricevuto una visita da parte della citata Sezione che ha stilato una previsione della produzione (cfr. doc. 17).

                                         La valutazione fornita dalla Sezione dell’agricoltura trova d’altronde conferma nell’evoluzione dell’attività stessa dell’assicurato, iniziata nel 1993 disponendo di tre terreni, due propri e uno in affitto.

                                         Al riguardo va rilevato che nel Curriculum Vitae redatto nel mese di ottobre 2003 all’attenzione dell’URC il ricorrente, mentre ha risposto negativamente alle domande volte a sapere se apparteneva a un consiglio di amministrazione di una SA, era amministratore unico di una SA oppure socio di una Sagl, nulla ha indicato al quesito “E’ titolare di una ditta individuale?” (cfr. doc. 16).

                                         Inoltre nella dichiarazione d’imposta 2003 del dicembre 2004 egli ha specificato di esercitare l’attività accessoria di viticoltore (cfr. doc. 12).

                                         Agli inizi del 2004 egli ha pure precisato in un formulario destinato all’Ufficio delle misure attive di disporre di una cantina attrezzata per la vinificazione (cfr. doc. 21).

                                         Nelle proprie lettere di candidatura del 2005 l’insorgente ha del resto informato i potenziali datori di lavoro di essere attivo da dieci anni nella viticoltura e di avere accumulato esperienza da sei anni nella vinificazione barricata (cfr. doc. 18).

                                         Nel mese di settembre 2005 egli ha, poi, dichiarato al proprio collocatore che dal mese di gennaio 2004, allorché è divenuto disoccupato, ha aumentato il quantitativo di terreni che ha in cura, puntualizzando che l’aumento sarebbe pari a complessivi 6000 m2 di cui la metà adibita a vigneto (cfr. doc. 17).

                                         Più precisamente dal verbale di audizione del 3 ottobre 2005 emerge che:

"  (...)

Al momento di iscrivermi in disoccupazione la situazione viticola (terreni) si presentava così:

Superficie propria      4'000 m2    __________

Affitto                          4'700 m2    __________ da __________ + __________

Dai sigg. __________ acquisto circa 1'000 kg di uva coltivati sul loro terreno.

Nel corso della primavera 2004 ho preso in affitto il seguente terreno:

affitto       3'600 m2                       a __________ (__________) da Fam. __________ di

                                                     __________

Su questo terreno sono appena state impiantate delle viti e quindi il primo raccolto potrà essere eseguito, se tutto va bene, solamente fra 4 anni (2008).

Nel corso dell'anno 2005, ho aumentare la superficie di coltivazione e la situazione si presenta come indicato nel Business Plan citato. (...)" (Doc. 12; la sottolineatura è del redattore)

                                         Nel Business Plan dell’agosto 2005 menzionato è stato indicato:

"  (...)

La situazione per il 2005 si presenta così:

Superficie propria                       4'700 m2  __________

Affitto (evtl. poss. acquisto) di    4'700 m2  __________, __________ da

                                                                    __________ + __________ Affitto di       3'600 m2                                              a __________ (__________) da Fam.

                                                                    __________ __________

Affitto di                                      2'000 m2  a __________ da __________                                                        __________

Affitto di                                      1'200 m2  a __________ da __________

Affitto di                                         500 m2  Fam. __________, __________

Totale                                       16'000 m2

Si aggiungono a questo ca. 1'000 kg di uva acquistata da terzi (Fam. __________, __________)." (Doc. 14; la sottolineatura è del redattore)

                                         Da quanto attestato dal ricorrente risulta che lo stesso, nel periodo da gennaio 2004 ad agosto 2005, ha aumentato la superficie dei terreni a sua disposizione di 7'300 m2.

                                         La Sezione dell’agricoltura ha, in ogni caso, precisato che la superficie di vigneto coltivata corrisponde a 13'277 m2 (cfr. doc. 10).

                                         E’ vero che come allegato dal ricorrente il bilancio 2005 attesta una perdita (cfr. doc. I; D).

                                         Tuttavia questo dato non è indicativo per la commisurazione del tempo dedicato dall’assicurato alla propria attività di viticoltura.

                                         E’, al contrario, determinante il fatto che dal conto economico 2005 emerga che, rispetto agli anni precedenti, è stato incrementato il ricavo delle vendite.

                                         In effetti per il 2003 tale ricavo è stato di fr. 8'911.--, per il 2004 di fr. 25'570.-- e per il 2005 di fr. 29'167.-- (cfr. doc. 3, D).

                                         In occasione del colloquio di consulenza del 17 agosto 2005 l’assicurato ha invero dichiarato di aver prodotto, nel 2004, 1200 bottiglie di vino (cfr. doc. 17).

                                         In proposito è utile segnalare che da una scheda concernente l’assicurato, presente nel sito dell’__________ __________ (__________), risulta che “… oltre ad avere acquisito i migliori terreni della zona. Per trarne il meglio in un unico vino, sul modello del __________, __________ – e metterlo in bottiglia: tremila nel 2004, tutte esaurite nel giro di tre mesi, poi seimila nel 2005 e quindicimila in prospettiva”.

                                         Quanto alla circostanza indicata dal ricorrente durante l’audizione dinanzi alla Sezione del lavoro del 3 ottobre 2005 che ha molti amici nella Svizzera tedesca che soggiornano in Ticino il fine settimana e lo aiutano a titolo gratuito in tutti i lavori da svolgere nei vigneti e in cantina (cfr. doc. 12), peraltro non più sollevata nell’opposizione e nel ricorso, va osservato che la stessa non è stata minimamente comprovata, né sono stati indicati i nomi degli asseriti amici.

                                         Considerato che il ricorrente ha avuto a più riprese la possibilità di perlomeno elencare dettagliatamente i nominativi delle persone che a suo dire lo aiuterebbero nei lavori connessi alla sua attività di viticoltore, tale omissione configura una violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA del 9 giugno 2005 nella causa C., C 107/04, consid., 3; STFA del 21 gennaio 2005 nella causa X., H 223/03, consid. 4.3.1.).

                                         In proposito va osservato che l’Alta Corte in una sentenza del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons Appenzell Ausserrhoden c/ G., C 234/04, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali, nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago.

                                         Contestualmente il TFA ha rilevato:

"  (…)

4.2 Ob trotz vorgängiger behördlicher Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren."

(STFA del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons Appenzell Ausserrhoden c/ G., C 234/04, consid. 4.2.; le sottolineature sono del redattore)

                                         L’assicurato deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo al fatto che dei conoscenti avrebbero collaborato gratuitamente alla viticoltura (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STFA del 9 giugno 2005 nella causa C., C 107/04, consid., 3; STFA del 21 gennaio 2005 nella causa X., H 223/03, consid. 4.3.1.).

                                         Del resto nel verbale afferente al colloquio di consulenza del 12 settembre 2005 l’insorgente medesimo ha dichiarato di curare lui stesso i vigneti (cfr. doc. 17).

                                         Pertanto da quanto esposto risulta che l’attività di viticoltore, nell’arco di tempo da gennaio ad agosto 2005, impegnava l’assicurato personalmente in media al 50%.

                               2.6.   In secondo luogo, va rilevato che l’insorgente solamente durante il colloquio di consulenza del mese di agosto 2005 si è dichiarato disposto a lasciare il progetto di viticoltore per un’altra attività (cfr. doc. 17).

                                         Tale affermazione è stata relativizzata già in occasione dell’audizione davanti alla Sezione del lavoro del 3 ottobre 2005, allorché egli ha indicato che un’attività lavorativa (l’assicurato si riferiva in particolare all’occupazione presso il __________ a __________ che ha poi effettivamente iniziato) non gli avrebbe impedito di continuare a occuparsi della coltivazione e produzione di vino, siccome quest’ultima attività viene svolta principalmente alla sera e al finesettimana (cfr. doc. 12).

                                         Né nell’opposizione, né nell’atto ricorsuale è stato fatto accenno alcuno alla disponibilità a interrompere la propria attività di viticoltore non appena reperito un impiego a tempo pieno.

                                         E’ perciò altamente verosimile che il ricorrente non avesse realmente l’intenzione di lasciare la menzionata attività.

                                         Questa circostanza è ben comprensibile se si pone mente al fatto che l’assicurato si è impegnato a medio-lungo termine prendendo in affitto ulteriori terreni e soprattutto piantando, nel 2004, delle nuove viti che saranno produttive solo nel 2008 (cfr. doc. 12).

                                         Dal sito internet __________, fino al mese di agosto 2006, è d’altronde emerso che il vino dell’assicurato “__________” sarebbe stato disponibile a partire dal 31 agosto 2006, mentre attualmente risulta che tale vino sarà disponibile dal 1° giugno 2007.

                                         L’asserzione dell’assicurato secondo cui i lavori venivano svolti di sera o durante i finesettimana è, poi, confutata da quanto espresso dalla Sezione dell’agricoltura.

                                         Quest’ultima ha sì indicato che il bisogno annuale di manodopera è di 0.52 unità, tuttavia ha precisato che si tratta di un valore medio.

                                         Da una tabella allegata dalla citata Sezione risulta, infatti, che la situazione viticola dell’assicurato richiede da metà maggio ad agosto un impegno orario giornaliero di 7 ore e ½ - 8 ore e nel mese di ottobre di quasi 9 ore (cfr. doc. 10).

                                         Era, quindi, impossibile per l’assicurato, almeno durante questi mesi, espletare le varie mansioni esclusivamente di sera o nei finesettimana.

                                         Per completezza si rileva che le ore di lavoro necessarie nelle prime settimane di gennaio e nei mesi di aprile, novembre e dicembre sono di 3 al giorno, mentre alla fine di gennaio e nei mesi di febbraio e marzo di 5 e ½ al giorno.

                               2.7.   In simili condizioni, questo Tribunale deve concludere che, in concreto, non è verosimile secondo il grado della verosimiglianza preponderante usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32) che il ricorrente nel periodo da gennaio a ottobre 2005 fosse effettivamente alla ricerca di un impiego salariato a tempo pieno, anziché a metà tempo, e che fosse disposto ad abbandonare la sua attività indipendente se necessario (al riguardo cfr. STFA del 26 giugno 2006 nella causa S., C 135/05, relativa a un assicurato ritenuto idoneo al collocamento ma alla ricerca di un impiego al 50% vista l’attività indipendente quale titolare di una ditta individuale nell’ambito dell’elettronica).

                                         In proposito va rilevato che non è privo di significato il fatto che l’assicurato, nel 2004, abbia inoltrato all’Ufficio delle misure attive una domanda relativa a un sostegno economico al fine di intraprendere un’attività indipendente nel settore vitivinicolo (cfr. art. 71a segg. LADI).

                                         La risposta è stata negativa, poiché a carico del ricorrente esistevano delle procedure esecutive (cfr. doc. 21). Egli ha precisato che il debito in questione sarebbe una pretesa dell’ex moglie per bloccargli il progetto (cfr. doc. 17).

                                         Se l’assicurazione contro la disoccupazione avesse accolto la sua richiesta, l’insorgente verosimilmente avrebbe intrapreso l’attività di viticoltore al 100%. Il rifiuto di sovvenzionare il progetto ha, dunque, comportato un ritardo nell’attuazione dello stesso che permette di giustificare il fatto che nel 2005 l’impegno dell’assicurato, che ha dovuto provvedere da sé al relativo finanziamento, fosse del 50%.

                                         L’inizio, il 1° novembre 2005, di un’attività lavorativa dipendente da parte dell’assicurato presso il __________, nell’ambito della quale egli ha beneficiato per i primi tre mesi di assegni per il periodo di introduzione giusta gli art. 65 e 66 LADI (cfr. doc. 19), non è di alcun ausilio per il medesimo.

                                         In effetti se è vero che tale impiego era al 100%, è altrettanto vero che lo stesso si è concluso alla fine di aprile 2006 a seguito della disdetta data dal datore di lavoro nel mese di marzo 2006 per motivi di ordine economico (cfr. doc. E).

                                         Siccome l’occupazione è durata unicamente nei mesi invernali, ovvero quando l’attività di viticoltura necessita di meno ore di lavoro giornaliero (cfr. doc. 10), l’esercizio della stessa non permette di giungere a una conclusione differente rispetto a quella stabilita dalla Sezione del lavoro.

                                         Inoltre, contrariamente a quanto sostiene l’assicurato (cfr. doc. I), l’attività di viticoltore non va considerata un semplice hobby, in quanto la stessa non può essere esercitata quando più conviene - la cura della vigna e la vinificazione richiedono l’espletamento di determinati lavori in precisi momenti dell’anno che non possono essere rinviati - e neppure può essere interrotta immediatamente nel caso di reperimento di un impiego, senza subire perdite (cfr. STFA del 5 agosto 2002 nella causa H., C 175/00, consid. 3.1.).

                                         Infine è utile segnalare che in una sentenza del 1° luglio 2005 nella causa Service de l’industrie, du commerce et du travail - Sion c/ F., C 198/04, l’Alta Corte ha confermato la sentenza della commissione di ricorso in materia di assicurazione contro la disoccupazione con cui ha ritenuto idoneo al collocamento un assicurato -enologo-, in quanto l’attività indipendente di commerciante di vini nell’ottobre 2003, implicando la vinificazione e la commercializzazione di relativamente modeste quantità di uva, non impediva parallelamente l’esercizio di un’attività lavorativa dipendente.

                                         Il TFA ha comunque precisato che il giudizio sarebbe stato differente, dal profilo dell’idoneità al collocamento, se nel periodo in questione l’assicurato avesse già affittato 3,5 ettari di vigna di cui doveva occuparsi.

                                         In relazione al caso in esame va ribadito che la superficie vitata dell’assicurato era nel 2005 di poco più di 1,3 ettari (cfr. consid. 2.5.).

                                         Pertanto, dato che l’Alta Corte, in relazione a una vigna di 3,5 ettari, ha lasciato intendere che l’idoneità al collocamento vada negata, si giustifica in casu ritenere che il ricorrente - che nel 2005 si occupava di 1,3 ettari di terreno - era idoneo al collocamento ma con un grado di disponibilità lavorativa del 50%.

                               2.8.   L’insorgente ha, altresì, eccepito la carente informazione relativa al fatto che l’attività di viticoltore avrebbe compromesso, almeno parzialmente, il proprio diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto la perdita di lavoro da indennizzare sarebbe stata considerata del 50%.

                                         Egli ha, di conseguenza, invocato l’applicazione dell’art. 9 Cost., ossia la tutela della sua buona fede (cfr. doc. I).

                                         Il TCA deve, quindi, esaminare se l’amministrazione ha o meno violato il proprio dovere di informazione e consulenza.

                                         L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), in vigore dal 1° gennaio 2003, regola la “Informazione e consulenza”.

                                         Questa importante disposizione legale ha il seguente tenore:

"  1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; STFA del      9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del   28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).   

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.; DLA 2002 pag. 194).

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

                                         Riguardo, più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         In un’altra sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05 la nostra Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della buona fede dell’assicurato erano adempiuti.

                                         Il ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente, accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato, nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.

                                         In proposito cfr. pure STFA dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.

                                         Per contro in una sentenza del 21 dicembre 2005 nella causa AWA c/A., C 9/05 il TFA si è chinato sul caso di un assicurato che dopo essersi licenziato dal suo ultimo posto di lavoro ha iniziato nel mese di settembre 2002 un’attività indipendente, percependo a tale fine il capitale di libero passaggio del secondo pilastro. Il 19 maggio 2003 egli si è iscritto in disoccupazione. La Cassa ha trasmesso all’Ufficio del lavoro la fattispecie per decisione. Tramite un formulario compilato dall’assicurato nel mese di settembre 2003 l’Ufficio del lavoro è stato informato, da un lato, che se lo stesso avesse reperito un impiego, avrebbe interrotto immediatamente la sua attività indipendente. Dall’altro, che l’assicurato, mediante la sua attività, voleva comunque raggiungere economicamente e imprenditorialmente l’indipendenza, ciò che implicava un elemento di durata.

                                         L’Alta Corte ha deciso che l’Ufficio del lavoro, in simili condizioni, ha a ragione negato il diritto alle indennità di disoccupazione da maggio 2003.

                                         L’amministrazione, solo dopo aver ottenuto, nel mese di settembre 2003, queste indicazioni, era in grado di farsi un quadro della situazione professionale dell’assicurato.

.                                                                               Pertanto in quel caso non si trattava di un comportamento futuro dell’assicurato, bensì dell’attività indipendente esercitata fino a quel momento. Non era, quindi, possibile per l’amministrazione invitare l’assicurato ai sensi dell’art. 27 LPGA a riflettere su un’azione progettata che minacciava il diritto alle prestazioni.

                                         Quest’ultima sentenza si distingue dalla DTF 131 V 472 e dalla STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05.

                                         Nelle due sentenze appena menzionate l’art. 27 LPGA ha trovato applicazione, perché un avviso, al momento dell’iscrizione in disoccupazione, da parte dell’autorità, ossia dell’URC nella DTF 131 V 472 e dell’URC e della Cassa nella sentenza del 28 ottobre 2005, C 157/05, circa il fatto che un determinato comportamento futuro o comunque modificabile comprometteva il diritto a prestazioni della disoccupazione poteva essere dato e avrebbe potuto fare riflettere l’assicurato se attuare il proprio progetto o invece mantenere una determinata situazione.

                                         Nel caso deciso con sentenza del 21 dicembre 2005, C 9/05, per contro, al momento dell’iscrizione la Cassa non era al corrente di alcuni elementi, per cui non avrebbe potuto in ogni caso rendere attento l’assicurato sui rischi in cui incorreva. Infatti l’Ufficio del lavoro interpellato dalla Cassa ha dovuto procedere a degli accertamenti per poter decidere in merito al suo diritto alle indennità di disoccupazione. L’Ufficio competente per emettere il relativo provvedimento si è basato su un periodo ormai trascorso, il che non permetteva di dare seguito all’obbligo di fornire consulenza di cui all’art. 27 LPGA. Per l’assicurato un eventuale avviso era a quel momento irrilevante, non potendo più modificare la situazione a cui era confrontato nei mesi precedenti la decisione.

                               2.9.   Nel caso di specie dalla documentazione agli atti, e in particolare dai verbali dei colloqui di consulenza, si evince, da una parte, che effettivamente il consulente del personale dell’assicurato era al corrente dell’attività accessoria di viticoltore di quest’ultimo (cfr. doc. 17).

                                         Dall’altra, che il collocatore non ha mai reso attento il ricorrente che tale sua occupazione pregiudicava, almeno parzialmente il suo diritto alle indennità di disoccupazione.

                                         In concreto, tuttavia, analogamente alla sentenza del 21 dicembre 2005, C 9/05, menzionata al considerando precedente, fino all’emissione del parere del 10 novembre 2005 della Sezione dell’agricoltura, interpellata dalla Sezione del lavoro alla quale il caso del ricorrente era stato sottoposto da parte dell’URC (cfr. doc. 14), l’amministrazione non era in possesso di tutti gli elementi per informare l’insorgente del rischio di non avere diritto a prestazioni al 100%.

                                         In effetti l’assicurato, che si è annunciato per il collocamento nel mese di gennaio 2004, ha ampliato la propria attività solo nel corso del 2004-2005 (cfr. doc. 12, 17). Inoltre era necessaria una valutazione tecnica basata sulla superficie coltivata e sulle quantità di uva prodotte per stabilire quale fosse in realtà la disponibilità lavorativa dell’assicurato.

                                         Dalle carte processuali nemmeno risulta, come invece preteso dal ricorrente (cfr. doc. I), che l’amministrazione l’abbia spronato a continuare la sua attività di viticoltore nella speranza che potesse diventare la sua professione.

                                         Al contrario dal verbale del colloquio di consulenza del 16 febbraio 2005 emerge che l’assicurato medesimo ha indicato di sperare “… tanto che la soluzione al suo problema lavorativo sia la viticoltura” (cfr. doc. 17).

                                         Inoltre durante il colloquio con l’URC del 15 novembre 2004 la collocatrice, relativamente alla possibilità di esercitare un‘attività indipendente parziale presso il viticoltore __________ di __________, ha indicato che nel caso di attività indipendente si riservava di segnalare il caso all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro per esaminare l’idoneità al collocamento (cfr. doc. 17).

                                         Il ricorrente è però poi stato assunto da __________ quale lavoratore dipendente (cfr. doc. 17).

                                         Conseguentemente, in concreto, l’art. 27 LPGA non è stato violato.

                             2.10.   In ogni caso anche volendo ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che nel caso in esame l’amministrazione abbia contravvenuto, nei confronti dell’assicurato, al proprio dovere di informazione e consulenza, l’esito della vertenza non sarebbe differente.

                                         Infatti la buona fede del ricorrente non potrebbe essere tutelata.

                                         Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1.   l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

2.   l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.   l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.   l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.   la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

                                         (cfr. STFA del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

                                         La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio in una sentenza del 6 settembre 2001 nella causa M., C 344/00, è stata così precisata:

"  (…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob Dispositionen getroffen

wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“

                                         Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza del 29 agosto 2002 nella causa S., C 25/02, in cui, nell’ambito di una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare, è stata tutelata la buona fede dell’assicurato. Questi, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI.

                                         L’Alta Corte non ha invece considerato ossequiata questa condizione in una sentenza del 25 ottobre 2005 nella causa S., C 177/04. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata informazione da parte dell’autorità.

                                         Nel caso in esame questa Corte ritiene che non sarebbe soddisfatto il presupposto secondo cui la mancata informazione deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.

                                         Il ricorrente, infatti, ha continuato la propria attività di viticoltore anche dopo aver saputo, al più tardi alla fine del 2005, che la sua disponibilità a svolgere un’occupazione, alla luce dell’attività citata, non poteva essere considerata in misura maggiore del 50%(cfr. doc. 8, 9).

                                         In effetti, come già esposto, dal sito internet __________ risulta che l’assicurato è sempre presente sul mercato quale produttore di vino, segnatamente del vino “__________”.

                                         L’affermazione ricorsuale del patrocinatore dell’insorgente secondo cui “il gravame merita quindi protezione anche perché RI 1 ha nuovamente perso il posto di lavoro e non sa se, prima di iscriversi alla cassa di disoccupazione, deve bruciare tutte le sue piante di vigna…!” (cfr. doc. I) implica, poi, che il ricorrente non ha per nulla diminuito, perlomeno fino all’emanazione della decisione su opposizione del 10 maggio 2006 (il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione su opposizione contestata; cfr. STFA del 14 giugno 2005 nella causa F., I 319/04, consid. 1.1.; STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 129 V 4 consid. 1.2.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b), il quantitativo di uva da produrre.

                                         Da ciò va dedotto che anche se egli avesse ricevuto da parte dell’amministrazione la contestata informazione alla fine di dicembre 2004-inizio 2005, non avrebbe immediatamente modificato alcunché a livello della coltivazione della vite.

                                         Di conseguenza in casu, non vi sarebbe nesso di causalità tra l’eventuale errata/omessa informazione da parte dell’amministrazione e il comportamento dell’assicurato.

                             2.11.   L’assicurato, con il ricorso e con lo scritto del 6 luglio 2006, ha chiesto al TCA di sentire il collocatore dell’URC di __________, __________, come pure di richiamare, da un lato, i propri interi incarti dalla Sezione del lavoro e dalla Cassa __________, dall’altro, tutti i propri verbali di audizione (cfr. doc. I; V).

                                         Il TCA rileva innanzitutto che l’incarto della Sezione del lavoro relativo al caso del ricorrente e i suoi verbali di audizione sono parte integrante delle tavole processuali.

                                         Considerato quanto rilevato in precedenza, ossia che sulla base della documentazione agli atti le questioni attinenti alla perdita di lavoro computabile presentata dal ricorrente, nonché alla violazione o meno dell’art. 27 LPGA sono state sufficientemente chiarite (cfr. consid. 2.5.- 2.7.; 2.9.) e che, in particolare, l’eventuale omessa informazione da parte delle autorità competente non sarebbe causale per la mancata interruzione, o perlomeno riduzione, dell’attività di viticoltore (cfr. consid. 2.10.), questo Tribunale ritiene che né l’audizione postulata, né il richiamo dell’incarto dalla Cassa potrebbero mettere in luce nuovi elementi ai fini del giudizio.

                                         Di conseguenza la richiesta dell’insorgente concernente l’audizione del signor __________ e il richiamo dell’incarto menzionato deve essere respinta.

                                         A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04, consid. 3.2.; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                             2.12.   Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che nel caso di specie rettamente la Sezione del lavoro ha ritenuto che l’assicurato, dal mese di gennaio al mese di ottobre 2005, ha subito una perdita di lavoro computabile del 50%.

                                         La decisione su opposizione del 10 maggio 2006 va, dunque, confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2006.41 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.11.2006 38.2006.41 — Swissrulings