Raccomandata
Incarto n. 38.2006.28 rs/sc
Lugano 29 settembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 febbraio 2006 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di CO 1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 21 febbraio 2006 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 30 gennaio 2006 con cui ha sospeso l’assicurato per tre giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per non avere riferito al proprio consulente di avere iniziato a lavorare e per non essere stato reperibile entro ventiquattro ore (cfr. doc. 2; A).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 21 febbraio 2006 l’assicurato ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:
" (...)
Allora per quale motivo devo scontare tre giorni quando, non ho mai usufruito della disoccupazione in riferimento al periodo menzionato.
Io mi sono annunciato alla disoccupazione il 15 di agosto circa dopodiché l'ufficio di fallimenti licenziava tutto il personale dell'__________ dopo il fallimento della società che lo gestiva la __________ di __________, io continuavo il mio lavoro perchè l'albergo veniva rilevato dagli stessi proprietari con un'altra società la __________ con sede a __________ continuavo a timbrare perchè così mi era stato consigliato dal mio consulente.
Quando sono andato per il controllo mezza giornata prima allo sportello il funzionario ha chiesto al mio collocatore che era mio desiderio se non c'erano problemi timbrare quel giorno altrimenti non l'avrei fatto, la risposta fu nessun problema, per completare la mia richiesta dissi anche che lavorando di notte infatti sono gerente al __________ preferivo dormire la mattina dopo.
Fino lì tutto ok dopo un po' mi si accusa di tante cose fra l'altro di avermi telefonato ad un numero __________ molto probabile il funzionario non era attento quando scriveva il mio numero che è il __________ anche perchè l'informazione gli diceva senz'altro che RI 1 aveva un altro numero, i fogli di controllo non li consegnavo perchè non avevo diritto alla disoccupazione per la cassa di pagamento faccio presente che il funzionario sapeva e poteva evitare che io dovessi andare a cercare i timbri inutilmente, mi chiamava ad un telefonino che io non sempre rispondo alle chiamate anonime, poi perchè tre giorni di sospensione se non percepisco nulla." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 30 marzo 2006 (cfr. doc. III) l’URC ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.4. In replica l’assicurato ha presentato alcune precisazioni in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).
1.5. Il 24 aprile 2006 l’URC ha comunicato di non avere nulla da aggiungere e ha ribadito quanto formulato nella risposta di causa. L’amministrazione ha, inoltre, allegato della documentazione riguardante l’assicurato (cfr. doc. VII; 5-8).
Il 29 maggio 2006 l’URC ha trasmesso ulteriore documentazione (cfr. doc. IX; 9-12).
1.6. Gli scritti dell’amministrazione e i relativi annessi sono stati inviati al ricorrente per conoscenza (cfr. doc. VIII; X).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Secondo l’art. 30 cpv. 2 LADI il servizio cantonale pronuncia le sospensioni di cui al capoverso c, d e g, nonché secondo il capoverso 1 lettera e qualora sia stato violato l’obbligo di informare o di annunciare rispetto ad esso o all’ufficio del lavoro. Negli altri casi decidono le casse.
L’art. 85 lett. g LADI, poi, contempla in particolare la competenza dei servizi cantonali a sospendere gli assicurati dal diritto alle prestazioni nei casi previsti nell’articolo 30 capoversi 2 e 4.
L'art. 17 della Legge sul rilancio dell’ occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) stabilisce che l’Ufficio cantonale del lavoro e gli Uffici regionali di collocamento svolgono i compiti attribuiti loro dagli articoli 85 e 85b della LADI.
Giusta l’art. 2a lett. e Reg.L-rilocc gli URC sono competenti per sospendere gli assicurati dal diritto alle prestazioni in relazione alle ricerche di lavoro, al mancato rispetto di istruzioni e delle prescrizioni di controllo sino ad un massimo di 18 giorni (art. 85 cpv.1 lett. g LADI).
In simili condizioni, l’URC è l’autorità competente a pronunciare una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui un assicurato non comunichi delle circostanze rilevanti per l’URC medesimo e/o non rispetti un’istruzione impartita dallo stesso, come quella di essere raggiungibile entro un giorno, prevista, peraltro, dalla legislazione sull’assicurazione contro la disoccupazione, sempre che l’entità della penalità sia limitata a 18 giorni al massimo.
In casu, come visto sopra, l’URC di __________ ha sospeso l’assicurato per tre giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per non avere riferito al proprio consulente di avere iniziato a lavorare e per non essere stato reperibile entro ventiquattro ore.
Il TCA entra, quindi, nel merito del presente ricorso.
Nel merito
2.3. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicurato debba o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione.
L’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.
L'art. 17 cpv. 2 LADI enuncia in particolare che, dopo essersi annunciato personalmente per il collocamento al servizio competente, l'assicurato deve osservare le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
Giusta l’art. 21 OADI ("consulenza e controllo"), in vigore dal 1° gennaio 2000:
Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente fissa le date dei colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato. (cpv. 2)
Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui risultati di ciascun colloquio. (cpv. 3)
Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 4)"
L'art. 22 OADI precisa quanto segue a proposito dei "colloqui di consulenza e di controllo":
" Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro quindici giorni dopo che l'assicurato si è annunciato per essere collocato. (cpv. 1)
Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato almeno una volta al mese. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato. (cpv. 2)
Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 3)
Il servizio competente stabilisce d'intesa con l'assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un giorno. (cpv. 4)."
Al riguardo va rilevato che il TFA, in una sentenza del 16 settembre 2005 nella causa X., C 171/05, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 10 pag. 36 segg., ha stabilito che le prescrizioni del diritto dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardanti la raggiungibilità sono conformi alla legge.
2.4. L’assicurato, inoltre, è sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti il suo obbligo di informare o di annunciare (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. e LADI).
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato (cfr. n. 16 dell’Allegato alla legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.1).
L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".
L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"a) Die Mitwirkung beim Vollzug der Sozialversicherungsgesetze und insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.
b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zuge der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."(cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, ad art. 28, n. 30 e 31)
a Der Gesetzgeber hat grunsätzlich darauf verzichtet, von der allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies
betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)." (cfr. Kieser, op. cit., ad art. 31, n. 23)
La dottrina e la giurisprudenza sviluppate sotto l’egida del vecchio art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.
In merito all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:
" Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf “alle erforderlichen Auskünfte” (96 I, III). Was dabei im einzelnen “erforderlich” ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. “die nötigen Unterlagen”).
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht “erforderlich” oder “nötig” sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der Kasse (vgl. oben N. 28) ist umfassend (vgl. “alles melden”), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- vorausetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, p. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30)
In una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 80, il TFA ha stabilito che la sospensione del diritto all’indennità, pronunciata in virtù dell’art. 30 LADI, può aggiungersi alla restituzione di prestazioni. Secondo il vecchio art. 96 cpv. 2 LADI (oggi abrogato), la persona assicurata era tenuta ad annunciare alla cassa di aver conseguito un guadagno intermedio.
Il TFA ha in particolare rilevato che:
" (...)
c) qu’en l’espèce, les premiers juges ont estimé que l’omission reprochée a l’assuré par la caisse devait toutefois être considérée comme un oubli et non comme une dissimulation destinée à obtenir indûment des indemnités de chômage, de sorte que les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI ne seraient pas remplies selon eux;
qu’eu égard à la règle de l’art. 96 al. 2 LACI, l’assuré ne saurait toutefois se contenter d’attendre que son employeur annonce un éventuel gain intermédiaire à sa place à la caisse de chômage, mais il doit informer personnellement la caisse de ce fait (arrêts non publiés B.C. du 17 décembre 1991, C 33/91, et F du 19 mai 1988, C 49/87; GEHRARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, vol. I, nos 28 et 29 p. 312; STAUFFER, Die Arbeitslosen-versicherung, n° 2.3.1 p. 87);
qu’en l'occurrence, l’intimé devait en particulier se douter que l’annonce - émanant de sa part - de la perception d’un gain intermédiaire de 644 fr. 95 aurait probablement conduit la caisse de chômage à réduire le montant des indemnités journalières;
que selon la jurisprudence, la notion de faute en droit de l’assurance-chômage n’est pas la même qu’en droit pénal et civil, en ce sens qu’elle ne suppose pas un comportement attaquable en soi, à savoir un acte illégal (DTA 1982 n° 4 pp. 38-39 consid. 1a et les références; GEHRARDS, op. cit., vol. I, ch. 8 p. 364; voire aussi ATF 122 V 45 consid. 3c/bb);
qu’un assuré qui omet de déclarer a l’administration l’existence d’une occupation rémunérée durant la période de chômage commet une faute (arrêt non publié M. du 25 mai 1982, C 29/81), laquelle justifie donc en l’espèce une suspension du droit à l’indemnité prononcée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI; (...).”(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 80, consid. c, p. 243)
Ancora, circa l'obbligo di annunciare e informare, in un'altra sentenza, la nostra Massima istanza ha condiviso l'opinione del TCA e, in particolare, ha sottolineato che:
" (…)
2.- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli, a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe particolarmente lieve e la sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come correttamente apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e argomentazioni non possono essere prese in considerazione, essendo esse generiche e non comprovate. E' quindi del tutto incontestabile che il ricorrente ha violato il suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla legge, per cui a ragione la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di disoccupazione. (…)"(cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa B., C 89/00, consid. 2a)
L'Alta Corte, confermando il precedente giudizio cantonale, in un' altra sentenza ha, in particolare, osservato che:
" (…)
3.- b) Da quanto precede emerge in modo del tutto verosimile che nei predetti periodi il ricorrente è stato inabile al lavoro nella misura del 100% e che egli, non potendo ignorarlo, avrebbe dovuto produrre i relativi due certificati medici (del 16 dicembre 1996 e del 23 settembre 1997). Non trasmettendoli all'amministrazione, egli ha quindi intenzionalmente o per negligenza grave violato il suo obbligo di informare e annunciare giusta l'art. 96 LADI. Alla pronunzia litigiosa deve pertanto essere prestata adesione laddove i primi giudici, dopo un accurato esame della documentazione agli atti, hanno pertinentemente ritenuto non sussistere in concreto il presupposto della buona fede, necessario per condonare all'assicurato l'obbligo di rimborsare le prestazioni indebitamente percepite nella residua misura di fr. 9662.75. (…)"
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 3b)
Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.
Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, p. 191; DTF 123 V 150 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, p. 21).
Il TFA, in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 193, ha stabilito che una sospensione del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. f LADI può essere pronunciata solo qualora l'assicurato abbia agito intenzionalmente, vale a dire consapevolmente e volontariamente.
Inoltre, nel caso di violazione unica dell’obbligo di informare, è in contrasto con il principio della proporzionalità infliggere la sanzione di cui all’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI a un assicurato che peraltro decade, per lo stesso motivo, dal diritto all’indennità giornaliera giusta l’art. 42 cpv. 2 OADI.
In una sentenza pubblicata in DLA 2000 p. 169, la nostra Massima Istanza ha deciso che se un assicurato esercita a titolo benevolo o a titolo di favore un'attività che dovrebbe essere svolta soltanto dietro retribuzione (quindi analoga a un rapporto di lavoro) senza annunciarlo all'assicurazione contro la disoccupazione, il suo diritto all'indennità deve essere sospeso in base all'art. 30 cpv. 1 lett. b LADI e non dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) o f) LADI (cfr. DLA 2000 N. 32, consid. 1d, pag. 173).
Infine, in una pronunzia del 13 aprile 2006 nella causa P., C 169/05, il TFA ha confermato una sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione di 31 giorni comminata a un assicurato che, in violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, aveva omesso di notificare alla propria cassa l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente che in realtà perdurava già da circa due mesi:
" Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. L'état de fait visé par cette disposition est toujours réalisé lorsque l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formulas destinées à la caisse, à l'office du travail ou à l'autorité cantonale. Une violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l'assuré contrevient à ses devoirs découlant des art. 28 et 31 LPGA. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Quant à l'art. 31 al. 1 LPGA, il impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191 consid. 2.1.1).
2.1.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
2.2 Sur la base des pièces versées au dossier, il ressort que P.________ a travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA à raison respectivement de 4, 45,5 et 93 heures durant les mois de janvier, février et mars 2004. Selon les décomptes de la caisse, le recourant a réalisé à cette occasion des gains intermédiaires bruts de 91 fr. 40, 943 fr. 20 et 2'284 fr. Sur les cartes de contrôle qu'il a signées les 4 et 26 février, ainsi que le 18 mars 2004, le recourant a indiqué ne pas avoir exercé d'activité lucrative dépendante ou indépendante durant la période de contrôle indiquée sur la carte. De même, dans le questionnaire intitulé «Indications de la persone assurée» (questionnaire IPA) pour le mois d'avril 2002, qu'il a rempli le 5 avril 2004 dans le but d'obtenir une avance sur l'indemnité de chômage, il a indiqué ne pas avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Ce n'est que sur le duplicata du questionnaire IPA du mois d'avril 2004, daté du 26 avril 2004, qu'il a signalé pour la première fois avoir travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA. A la suite d'un téléphone auprès de cette société, la caisse a été informée que le recourant y occupait un emploi depuis la fin du mois de janvier 2004.
2.3 Il ressort de ce qui précède que P.________ a omis de signaler à la caisse durant près de deux mois l'existence de son engagement par la société X.________ SA. Malgré la formulation explicite des questions figurant sur les cartes de contrôle et, à partir du 1er avril 2004, sur les questionnaires IPA, le recourant a nié, dans les formules qu'il a remplis les 4 et 26 février, 18 mars et 5 avril 2004, avoir exercé une quelconque activité lucrative. Il importe peu que certains de ces formulaires aient été remplis dans le but unique d'obtenir une avance. Il n'y a en effet pas lieu de poser des exigences différentes en matière d'obligation de renseigner en fonction du but auquel est destiné le formulaire que l'assuré remplit. Dans tous les cas, les informations données doivent correspondre à la réalité.
Cela étant, le recourant a omis de déclarer immédiatement et spontanément à l'administration l'existence d'une occupation rémunérée et la réalisation d'un gain intermédiaire durant le délai-cadre d'indemnisation. C'est donc à juste titre que les instances précédentes ont qualifié la faute commise par le recourant de grave. Quant à la durée de la suspension (31 jours), elle n'apparaît pas qu'elle se situe à la limite inférieure prévue en cas de faute grave.” (STFA succitata, consid. 2.1.1ss)
2.5. Il Segretariato di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell’8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella versione francese della Circolare relativa alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 (Circulaire IC, Janvier 2003), in merito alla violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, ha stabilito che:
"D 34 L'assuré enfreint son obbligation d'aviser et de renseigner lorsqu'il répond de manière fausse ou incomplète aux questions figurant sur le formulaire à remettre à l'autorité compétente. Il y a aussi motif de suspension lorsqu'il ne fournit pas spontanément tous les renseignements importants pour déterminer son droit à l'indemnité ou calculer ses prestations.
D 35 Le fait que des indications fausses ou incomplètes lui aient effectivement permis de toucher des prestations auxquelles il n'avait pas droit ne revêt pas une grande importance.
D. 36 S'il est établi que l'assuré a enfreint sciemment son obligation de renseigner et d'aviser, l'organe d'éxecution concerné dépose de surcroît une plainte pénale conformément à l'art. 106 LACI.
D 37 Si la violation de l'obligation de reinsegner et d'aviser entraîne une perte durable ou passegère du droit à l'indemnité, aucune suspension ne sera prononcé." (cfr. Circulaire IC, Janvier 2003, D34-D37)."
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.7. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato nel passato ha ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione, ad esempio nel periodo dal gennaio al luglio 2003 e dal marzo 2004 al febbraio 2005.
Dalle carte processuali emerge, poi, che l’assicurato nel 2005 era dipendente dell’__________ di __________.
Tale hotel era gestito dalla __________, la quale è stata dichiarata fallita l’8 agosto 2005 (cfr. doc. 1).
L’amministrazione del fallimento ha disdetto il rapporto di impiego del ricorrente per il 10 agosto 2005 (cfr. doc. 1).
La nuova società che gestisce l’Hotel, la __________ l’ha, però, riassunto a decorrere dall’11 agosto 2005 (cfr. doc. 1).
L’insorgente è stato licenziato con effetto dal 15 settembre 2005 (cfr. doc. 1).
Egli si è iscritto nuovamente in disoccupazione il 24 agosto 2005 con effetto dal 1° settembre 2005 (cfr. doc. 1).
Visto, però, che il ricorrente ha avuto la possibilità di continuare a lavorare presso la medesima struttura fino al 15 settembre 2005, l’iscrizione è stata annullata e modificata nel senso che la disoccupazione ha avuto inizio il 16 settembre 2005 (cfr. doc. 1).
Dal verbale relativo al colloquio di consulenza del 12 dicembre 2005, sottoscritto dal ricorrente, emerge che l’appuntamento seguente presso lo sportello era stato fissato per il 20 gennaio 2006 (cfr. doc. 1).
Inoltre dal verbale concernente il colloquio dell'8 febbraio 2006 si evince che l'insorgente nel mese di gennaio 2006 ha conseguito guadagno intermedio (cfr. doc. 1).
L’assicurato, il 19 gennaio 2006, si è presentato presso l’URC indicando che non avrebbe potuto presenziare il 20 gennaio 2006 in quanto lavorava (cfr. doc. A; I; 2).
Il suo consulente del personale, il 20 gennaio 2006, gli ha inviato la seguente Richiesta di giustificazione:
" Nel verbale di consulenza del 12 dicembre 2005 abbiamo fissato un appuntamento allo sportello il 20 gennaio 2006 al mattino. Lei si è presentato il giorno 19 gennaio, dicendo che non avrebbe potuto al 20 poiché lavora. Al suo consulente non ha riferito di aver iniziato a lavorare.
Inoltre il sottoscritto ha tentato inutilmente di contattarla telefonicamente sia sul telefonino portatile sia sulla rete fissa. Il numero telefonico __________ non è più attivo. Le ricordo che è nell'obbligo di essere reperibile nell'arco di 24 ore e che deve comunicare al suo consulente qualsiasi cambiamento sia per quanto riguarda il suo stato di disoccupato sia per i dati in nostro possesso dal giorno dell'iscrizione. Non ottemperando queste piccole regole, potrebbe incorrere in spiacevoli sanzioni.
Giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale comportamento può comportare una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.
La invitiamo a formulare le sue giustificazioni per iscritto al nostro Ufficio (allegando l'eventuale documentazione a sostegno delle sue dichiarazioni) entro il 30.01.2006, oltre tale data una decisione verrà presa in base agli atti in nostro possesso." (Doc. 2e)
L’assicurato ha risposto il 27 gennaio 2006, precisando, in particolare, che quando lavora di notte cerca di dormire di mattina (cfr. doc. 2).
L’amministrazione, non ritenendo valida la motivazione addotta dall’insorgente, l’ha sospeso per tre giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione con decisione del 30 gennaio 2006 (cfr. doc. 2).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 21 febbraio 2006 (cfr. doc. A).
Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’assicurato garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA.
2.8. Come esposto sopra, la nuova società che gestisce l’__________ ha licenziato l’assicurato per il 15 settembre 2005 (cfr. doc. 1).
Questa circostanza si evince pure dal verbale dell’11 ottobre 2005, sottoscritto dal ricorrente (cfr. doc. 1).
Soltanto durante il colloquio dell’8 febbraio 2006 l’assicurato ha consegnato una nuova disdetta del rapporto di impiego datata 31 dicembre 2005 con effetto al 31 gennaio 2006 (cfr. doc. 1).
In simili condizioni, occorre concludere che l’URC non era a conoscenza dell’attività lavorativa dell’assicurato durante il mese di gennaio 2006.
L’assicurato, né nella procedura di opposizione, né in quella ricorsuale, ha sostenuto di avere espressamente informato il proprio consulente relativamente alla propria attività lavorativa nel mese di gennaio 2006.
Egli, a propria difesa, invoca piuttosto il fatto che in ogni caso egli non percepiva indennità di disoccupazione. Inoltre il ricorrente ha puntualizzato che il numero del telefono fisso composto dal collocatore era errato e di non rispondere sempre alle chiamate anonime sul cellulare (cfr. doc. I; V).
In primo luogo, in merito alla censura secondo cui egli non avrebbe realizzato un profitto economico, è utile ripetere che il dovere di informare deve essere sempre rispettato da parte di beneficiari di prestazioni. Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità.
Secondo la giurisprudenza federale, è irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. consid. 2.4.).
In secondo luogo, nel verbale dell’8 febbraio 2006 è stato indicato che i faut dei mesi precedenti non sono stati consegnati alla Cassa di disoccupazione (cfr. doc. 1).
Tale circostanza è altresì stata confermata dall’assicurato nell’atto ricorsuale (cfr. doc. I).
Pertanto è altamente verosimile che nemmeno la Cassa sapesse dell’impiego svolto dall’insorgente.
L’assicurato, di conseguenza, ha violato il proprio obbligo di comunicare i cambiamenti rilevanti intervenuti nella sua situazione.
L’URC, se avesse saputo tempestivamente dell’attività lavorativa esercitata dal ricorrente, avrebbe potuto rivedere senza indugio la data dell’appuntamento presso lo sportello.
Inoltre tale informazione era importante ai fini dell’eventuale decisione circa l’attribuzione di provvedimenti di formazione, di occupazione e speciali ai sensi della LADI, nonché dell’esame preliminare dell’idoneità al collocamento (cfr. art. 2a e 2c lett. a Reg.L-rilocc).
A giusta ragione, quindi, l’amministrazione ha sospeso l’insorgente dal diritto alle indennità di disoccupazione.
2.9. La sanzione inflitta all’assicurato si giustifica comunque anche per un altro motivo.
Il ricorrente, in effetti, non ha potuto essere raggiunto dal proprio consulente entro un giorno, come invece previsto dalle disposizioni di controllo previste dalla LADI e dall’OADI (cfr. art. 17 cpv. 2 LADI; 21 OADI; consid. 2.3.), in quanto il suo numero telefonico di casa non risultava valido e il cellulare era spento (cfr. doc. A, III).
L’assicurato era, del resto, ben consapevole dell’obbligo di essere reperibile entro un giorno, avendo già fatto capo a più riprese all’assicurazione contro la disoccupazione.
Inoltre egli ha partecipato perlomeno un paio di volte, e meglio il 6 settembre 2005 e l’8 marzo 2004, all’incontro informativo “Diritti & Doveri”, durante il quale sono stati illustrati i principali aspetti inerenti alla LADI e le misure attive per il promovimento del collocamento (cfr. doc. 1).
L’attenzione del ricorrente è stata, poi, specificatamente attirata su questo punto mediante la sottoscrizione delle “Conferme di iscrizione per la persona in cerca di impiego”, segnatamente dell’11 ottobre 2005 e del 10 marzo 2004 (cfr. doc. 1). Tali formulari, prima dello spazio per l’apposizione della firma dell’assicurato, prevedono:
" Firmando il presente documento confermo che le informazioni sopra elencate sono esatte. Confermo, inoltre, d’essere informato che la legge impone di partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 17 LADI) come pure ad essere raggiungibile entro 24 ore." (Doc. 1)
La raggiungibilità di un assicurato entro un giorno è essenziale per l’amministrazione al fine di garantire con quest’ultimo un contatto quanto più celere possibile (cfr. STFA del 23 luglio2002 nella causa Z., C 2/02, consid. 2), ad esempio allo scopo di assegnargli un’occupazione adeguata.
Per quanto concerne l’obiezione dell’assicurato secondo cui il numero telefonico composto dal collocatore sarebbe stato errato (cfr. doc. I), giova rilevare che è stato lo stesso ricorrente che il 27 agosto 2005, compilando il Curriculum Vitae prestampato all’attenzione dell’URC, ha indicato, quale numero del proprio telefono fisso, lo __________ (cfr. doc. 1), che è risultato errato.
In proposito si sottolinea all’assicurato che il numero di telefono andava indicato con precisione. Se poi lo stesso è stato nel frattempo modificato, tale cambiamento andava immediatamente comunicato all’amministrazione.
La circostanza, infine, di non rispondere sempre alle chiamate anonime (cfr. doc. I) non è di alcun ausilio all’insorgente.
Sapendo di dovere essere raggiungibile entro ventiquattro ore dall’amministrazione, egli era tenuto a lasciare acceso il cellulare e a rispondere a qualsiasi telefonata.
Nel caso in cui una chiamata fosse stata effettuata da qualche sconosciuto o ad ogni modo non rivestisse per lui alcun interesse, avrebbe potuto in ogni tempo e in pochi secondi terminarla, specificando di non voler essere disturbato in futuro.
L'assicurato, essendo risultato irraggiungibile senza validi motivi, non ha così rispettato le istruzioni impartitegli.
2.10. Per quanto riguarda l’entità della sanzione, va rilevato che l’amministrazione, infliggendo una penalità di tre giorni, ha ritenuto particolarmente lieve la colpa dell’assicurato (cfr. consid. 2.6.).
Tutto ben considerato, soprattutto il fatto che il ricorrente era già stato sanzionato in precedenza più precisamente, il 21 settembre 2005 è stato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per due giorni per mancate ricerche nel periodo di disdetta (cfr. doc. 2) -, occorre concludere che la sanzione di tre giorni di sospensione inflitta all’insorgente ossequia il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).
La decisione su opposizione del 21 febbraio 2006 contestata deve, conseguentemente, essere confermata.
Infine, in relazione alla richiesta dell’assicurato di tenere conto della sanzione nel periodo in cui egli non aveva diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. V), va segnalato che l’art. 30 cpv. 3 LADI enuncia che la sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i presupposti per il diritto all’indennità. Il numero dei giorni di sospensione è computato nel numero massimo di indennità giornaliere giusta l’articolo 27. Inoltre tale disposto prevede che l’esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l’inizio del termine di sospensione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti