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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.04.2006 38.2005.98

April 6, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,035 words·~40 min·4

Summary

Assicurato sospeso per 16 giorni per avere interrotto un programma occupazionale. Dalla documentazione medica agli atti(anche dal rapporto del medico fiducario dell'amministrazione) risulta,tuttavia,che per motivi di salute gli era impossibile terminare il POT.La sanzione è pertanto stata annullata.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.98   DC/sc

Lugano 6 aprile 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 23 novembre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 16 novembre 2005 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 16 novembre 2005 la Sezione del lavoro ha parzialmente modificato una precedente decisione del 19 aprile 2005 (cfr. Doc. 15) con la quale RI 1 è stato sospeso per 21 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere interrotto un programma di occupazione, argomentando:

"  (...)

1.   Il signor RI 1 si è annunciato in disoccupazione in data 13 dicembre 2004 (termine quadro per la riscossione: 20.12.2004 - 19.12.2006; guadagno assicurato: 3'028), alla ricerca di un impiego a tempo pieno come operaio di fabbrica, artigiano, autista-fattorino.

Con decisione 11 marzo 2005 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha inserito l'assicurato nel programma di occupazione temporanea (in seguito: POT) organizzato dall'__________ dal 14 marzo al 13 settembre 2005, a tempo pieno, presso l'__________ a __________.

In data 23 marzo 2005 l'organizzatore della misura ha informato l'URC delle seguenti assenze non giustificate del signor RI 1: il giorno 18 marzo 2005 (dalle ore 08.00 alle ore 12.00) e dal 23 marzo 2005.

Con scritto 24 marzo 2005 il signor RI 1 ha comunicato all'URC la sua intenzione di interrompere la misura, adducendo la seguente motivazione: "[...] già durante la decisione per la frequentazione dello stesso non si è valutata la miglior soluzione per un mio reinserimento professionale. Il programma di cui sopra non mi da alcuna possibilità di riqualifica".

2.   In data 29 marzo 2005 l'URC ha sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del  lavoro (in seguito: UG), per esame e decisione, il caso del signor RI 1, con Comunicazione relativa a una sanzione (rifiuto PML) del seguente tenore:

      " [...] II signor RI 1 è stato iscritto al suddetto PO, dopo aver passato in rassegna con lui i vari PO disponibili. Alfine di aiutarlo a reinserirsi socialmente nel mondo del lavoro, si è optato per questa soluzione. Lui era comunque d'accordo di parteciparvi al momento in cui è stata emessa la decisione. In data odierna ricevo però una sua raccomandata, dalla quale si evince che ha interrotto il PO lo scorso 23.03.05. [...]."

La predetta comunicazione (con i relativi allegati) è stata sottoposta per conoscenza ed eventuali osservazioni in data 1. aprile 2005 all'assicurato, il quale è rimasto silente.

Esperiti i necessari accertamenti, con decisione 19 aprile 2005 l'UG ha sospeso il signor RI 1 per la durata di 21 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, per interruzione ingiustificata della misura assegnatagli.

Contro la predetta decisione l'assicurato ha interposto in data 25/27 aprile 2005 l'opposizione qui in esame. Unitamente alla stessa, il signor RI 1 ha prodotto un certificato medico 24 marzo 2005 del Dr. Med. __________, specialista in malattie interne e polmonari, attestante la totale inabilità al lavoro per tre settimane causa malattia.

Con scritto datato 7 aprile 2005, pervenuto all'UG in data 20 maggio 2005, il signor RI 1 ha prodotto il summenzionato certificato medico, precisando di essersi recato alla misura anche il pomeriggio del 23 marzo 2005.

3.   Successivamente all'opposizione, il servizio cantonale ha esperito ulteriori accertamenti presso l'URC. Dagli stessi emerge in particolare che il signor RI 1, contrariamente a quanto da lui sostenuto, ha interrotto la misura già il 23 marzo 2005 (cfr. pure Attestato presenze PML relativo al mese di marzo), che in data 22 marzo 2005 egli aveva comunicato alla propria consulente come pure all'organizzatore che non intendeva più frequentare il POT, che l'URC è stato informato della sua inabilità lavorativa solamente in data 29 marzo 2005 (data di ricezione del primo certificato medico e alla quale si è proceduto all'annullamento della misura) e, infine, che l'assicurato non ha fornito all'organizzatore alcuna particolare spiegazione in merito all'interruzione del provvedimento.

L'opponente risulta essere stato inabile al lavoro nel periodo dal 24 marzo al 19 aprile 2005 (cfr. tre certificati medici del Dr. Med. __________) e, successivamente, anche dal 7 al 10 luglio e dal 16 luglio al 19 agosto 2005.

Non avendo l'assicurato dato seguito alla convocazione dello scorso 1. settembre e neppure al precedente scritto 12 maggio 2005, con scritto 8 settembre 2005 l'UG gli ha trasmesso il risultato degli accertamenti esperiti presso l'URC e la documentazione acquisita presso la Cassa di disoccupazione __________ di __________. Al signor RI 1 è pure stata concessa la facoltà di visionare la documentazione formante il suo incarto URC e sono state sottoposte alcune domande come pure la dichiarazione di svincolo da trasmettere al suo medico curante. L'assicurato è tuttavia rimasto silente, sia riguardo al suddetto scritto, sia riguardo al successivo scritto 3 ottobre 2005 del medesimo Ufficio.

(...)

5.. Nel caso in esame, dai documenti agli atti emerge che il signor RI 1 è stato totalmente inabile per malattia nel periodo dal 24 marzo al 19 aprile 2005. Egli ha d'altra parte frequentato la misura sino al 22 marzo 2005.

Si osserva che l'assicurato ha inizialmente motivato l'interruzione del POT con il fatto che lo stesso non gli dava alcuna possibilità di riqualifica (cfr. lettera 24 marzo 2005 indirizzata all'URC). Soltanto in un secondo tempo, dapprima con l'opposizione e successivamente con scritto 7 aprile 2005, il signor RI 1 ha addotto motivi di salute (allegando al riguardo un certificato medico stilato dal Dr. Med. __________ in data 24 marzo 2005), dopo aver chiaramente comunicato sia all'URC che all'organizzatore di non essere intenzionato a proseguire con la misura, in quanto non di suo interesse. Si nota al riguardo che lo scritto 24 marzo 2005 dell'assicurato non fa alcun riferimento alla sua inabilità lavorativa, benché il predetto certificato medico rechi la medesima data.

Va d'altra parte constatato come l'opponente abbia sinora prodotto certificati medici di diverso genere (in parte stilati dalla Clinica __________ di __________, in parte redatti dal Dr. Med. __________), come quello prodotto dall'assicurato per giustificare l'interruzione della misura propostagli contenga soltanto una breve indicazione medica e come lo stesso assicurato, nonostante diffida scritta, abbia ignorato il suo obbligo di informare e di collaborare impedendo in tal modo all'amministrazione di poter far capo al medico di fiducia e di chiarire la fattispecie.

Ora, visto quanto sopra, si ritiene non sussista una sufficiente giustificazione dell'interruzione del provvedimento da parte del signor RI 1, per cui appare appropriata una sospensione dello stesso dal diritto alle indennità di disoccupazione. Tuttavia, considerato come ci si trova confrontati, nel caso concreto, con una interruzione di un POT, anziché con un rifiuto dello stesso (nel qual caso è prevista una sospensione di maggiore durata), si giustifica una riduzione della sospensione inflitta con la decisione contestata." (Doc. A1)

                                         L'assicurato è così stato sospeso per 16 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede la revoca della sanzione, rilevando:

"  (...)

Le mie assenze di 2 mezze giornate il giorno 18.03.05 e 23.03.05 dimostrano che io il corso l'ho frequentato regolarmente e a partire dal 24.03.05 ero inabile al 100% (vedi mia racc. allegata), il certificato di inabilità del 24.03.05 l'ho inviato per lettera raccomandata il 25.03.05!!! Vedi allegato.

Ho fatto le considerazioni sull'ineguatezza del PO in quanto lo sospendevo causa malattia.

Chiedo che mi vengano restituite le indennità di disoccupazione" (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 20 dicembre 2005 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva in particolare:

"  (...)

4.   Con scritto 24 marzo 2005 il signor RI 1 ha comunicato all'URC la sua intenzione di interrompere la misura, adducendo la seguente motivazione: "[...]già durante la decisione per la frequentazione dello stesso non si è valutata la miglior soluzione per un mio reinserimento professionale. Il programma di cui sopra non mi da alcuna possibilità di riqualifica" (doc. 5).

5.   In data 29 marzo 2005 l'URC ha sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del  lavoro (in seguito: UG), per esame e decisione, il caso del signor RI 1, con Comunicazione relativa a una sanzione (rifiuto PML) del seguente tenore:

      " [...] Il signor RI 1 è stato iscritto al suddetto PO, dopo aver passato in rassegna con lui i vari PO disponibili. Alfine di aiutarlo a reinserirsi socialmente nel mondo del lavoro, si è optato per questa soluzione. Lui era comunque d'accordo di parteciparvi al momento in cui è stata emessa la decisione. In data odierna ricevo però una sua raccomandata, dalla quale si evince che ha interrotto il PO lo scorso 23.03.05. [...]" (doc. 17).

6.   La predetta comunicazione (con i relativi allegati) è stata sottoposta per conoscenza ed eventuali osservazioni in data 1. aprile 2005 all'assicurato (doc. 16), il quale è rimasto silente.

7.   Esperiti i necessari accertamenti, con decisione 19 aprile 2005 l'UG ha sospeso il signor RI 1 per la durata di 21 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, per interruzione ingiustificata della misura assegnatagli (doc. 15).

8.   Contro la predetta decisione l'assicurato ha interposto in data 25/27 aprile 2005 opposizione. Unitamente alla stessa, il signor RI 1 ha prodotto un certificato medico 24 marzo 2005 del Dr. Med. __________, specialista in malattie interne e polmonari, attestante la totale inabilità al lavoro per tre settimane causa malattia (doc. 14).

9.   Con scritto datato 7 aprile 2005, pervenuto all'UG in data 20 maggio 2005, il signor RI 1 ha prodotto il summenzionato certificato medico, precisando di essersi recato alla misura anche il pomeriggio del 23 marzo 2005 (doc. 11).

10. Successivamente all'opposizione, il servizio cantonale ha esperito ulteriori accertamenti presso I'URC. Dagli stessi emerge in particolare che il signor RI 1, contrariamente a quanto da lui sostenuto, ha interrotto la misura già il 23 marzo 2005 (cfr. pure Attestato presenze PML relativo al mese di marzo; doc. 5), che in data 22 marzo 2005 egli aveva comunicato alla propria consulente come pure all'organizzatore che non intendeva più frequentare il POT, che l'URC è stato informato della sua inabilità lavorativa solamente in data 29 marzo 2005 (data di ricezione del primo certificato medico e alla quale si è proceduto all'annullamento della misura) e, infine, che l'assicurato non ha fornito all'organizzatore alcuna particolare spiegazione in merito all'interruzione del provvedimento (doc. 5).

11. L'opponente risulta essere stato inabile al lavoro nel periodo dal 24 marzo al 19 aprile 2005 (cfr. tre certificati medici del Dr. Med. __________; doc. 5) e, successivamente, anche dal 7 al 10 luglio e dal 16 luglio al 19 agosto 2005 (doc. 6 a 10).

12. Non avendo l'assicurato dato seguito alla convocazione dello scorso 1. settembre e neppure al precedente scritto 12 maggio 2005 (doc. 6 e 12), con scritto 8 settembre 2005 l'UG gli ha trasmesso il risultato degli accertamenti esperiti presso l'URC e la documentazione acquisita presso la Cassa di disoccupazione __________ di __________. Al signor RI 1 è pure stata concessa la facoltà di visionare la documentazione formante il suo incarto URC e sono state sottoposte alcune domande come pure la dichiarazione di svincolo da trasmettere al suo medico curante (doc. 5). L'assicurato è tuttavia rimasto silente, sia riguardo al suddetto scritto, sia riguardo al successivo scritto 3 ottobre 2005 del medesimo Ufficio (doc. 4).

(...)

15. Nella presente fattispecie, dai documenti agli atti emerge che il signor RI 1 è stato totalmente inabile per malattia nel periodo dal 24 marzo al 19 aprile 2005 (cfr. doc. 5). Egli ha d'altra parte frequentato la misura sino al 22 marzo 2005 (cfr. doc. 5).

Si osserva che l'assicurato ha inizialmente motivato l'interruzione del POT con il fatto che lo stesso non gli dava alcuna possibilità di riqualifica (cfr. lettera 24 marzo 2005 indirizzata all'URC). Soltanto in un secondo tempo, dapprima con l'opposizione e successivamente con scritto 7 aprile 2005, il signor RI 1 ha addotto motivi di salute (allegando al riguardo un certificato medico stilato dal Dr. Med. __________ in data 24 marzo 2005), dopo aver chiaramente comunicato sia all'URC che all'organizzatore di non essere intenzionato a proseguire con la misura, in quanto non di suo interesse. Si nota al riguardo che lo scritto 24 marzo 2005 dell'assicurato non fa alcun riferimento alla sua inabilità lavorativa, benché il predetto certificato medico rechi la medesima data (cfr. doc. 11).

Va d'altra parte constatato come il ricorrente abbia sinora prodotto certificati medici di diverso genere (in parte stilati dalla Clinica __________ di __________, in parte redatti dal Dr. Med. __________), come quello prodotto dall'assicurato per giustificare l'interruzione della misura propostagli contenga soltanto una breve indicazione medica e come lo stesso assicurato, nonostante diffida scritta, abbia ignorato il suo obbligo. di informare e di collaborare impedendo in tal modo all'amministrazione di poter far capo al medico di fiducia e di chiarire la fattispecie.

Ora, in considerazione di quanto sopra, constatato come non sussista una sufficiente giustificazione dell'interruzione del provvedimento da parte del signor RI 1, appare giustificata una sospensione di 16 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione." (Doc. III)

                               1.4.   Il 22 febbraio 2006 la Sezione del lavoro ha trasmesso degli attestati medici relativi a RI 1 (Doc. V e 19-23).

                                         All'assicurato è stato assegnato un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte. Egli è tuttavia rimasto silente.

                               1.5.   Il 4 aprile 2006 la Sezione del lavoro ha fatto pervenire al TCA ulteriore documentazione.

                                         Si tratta innanzitutto di un rapporto del 13 marzo 2006 del dottor __________, specialista FMH in medicina interna e medico di fiducia LADI che ha ritenuto l'assicurato totalmente inabile al lavoro ed impossibilitato a partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro dal mese di marzo alla fine di dicembre 2005 (cfr. Doc. 26).

                                         L'amministrazione ha pure trasmesso due decisioni del 4 aprile 2006 con la quale ha rinunciato a sanzionare l'assicurato per il rifiuto di un impiego (cfr. Doc. 24 e STCA del 10 ottobre 2005, relativa allo stesso ricorrente, 38.2005.68) e per non avere partecipato ad una piattaforma informativa nei giorni 7 e 8 luglio 2005 (cfr. Doc. 25).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Secondo l'art. 46 LPGA ("gestione degli atti"), per ogni procedura in materia di assicurazioni sociali, l'assicuratore registra in modo sistematico tutti i documenti suscettibili di essere determinanti.

                                         Nella presente fattispecie il TCA constata che il Servizio Cantonale ha numerato i documenti da 1 a 18. In realtà sotto alcuni di questi numeri (ad esempio sub. 5 o sub. 17) figurano molti documenti importanti non numerati.

                                         Anch'essi dovevano invece essere catalogati (ad esempio con 5.1, 5.2, ecc.). L'amministrazione è invitata in futuro a prestare maggiore attenzione a questo aspetto e a registrare sistematicamente tutti i documenti che trasmette al Tribunale.

                                         Nel merito

                               2.3.   Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo".

                                         La terza revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

                                         Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 pag. 1972).

                                         In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

                                         Al riguardo il TFA, in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:

"  (...)

2.1 Nell'ambito della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI (art. 59-75) sono stati sottoposti a una ri­organizzazione sistematica e, parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967 segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., con­sid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il pe­riodo contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli  uffici regionali di collocamento e ai prov­vedimenti inerenti al mercato del lavoro, dei risparmi da contrapporre ai maggiori on derivanti dagli Accordi bilaterali (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."

                                         La giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).

                                         L'art. 59 LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli assicurati devono adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste misure.

                                         L'art. 64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il tenore di questa disposizione è il seguente:

"1   Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

    a.  programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

    b.  pratiche professionale in imprese o nell'amministrazione;

    c.  semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione:

2  L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3  L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c."

                                         Per quel che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA del 29 marzo 2005 nella causa D., C 274/04; STFA del 12 aprile 2005 nella causa B., C 269/04; STFA del 30 settembre 2005 nella causa  B., C 279/03).

                                         A questo proposito in una sentenza del 6 dicembre 1999 nella causa M., C 376/98, il TFA ha rilevato:

"  In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art. 72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).

Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile (cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag. 78 seg.)."

                                         In DTF 125 V 367 il TFA ha ricordato che:

"  Zum andern gelten für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit, muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"

                                         L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato.

                                         In una sentenza dell'11 ottobre 2005 nella causa W., (C 184/05) il TFA ha ricordato che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde, unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen in Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".

                               2.4.   Per costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che possono rendere inadeguata l'occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).

                               2.5.   Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 72 cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa M. C 126/02; DTF 125 V 361).

                                         La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA del 9 febbraio 2006 nella causa T., C 301/05; STFA del 13 dicembre 2005 nella causa S., C 272/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).

                                         Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

                                         Su queste questioni, vedi in particolare:

                                         G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schultess, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg..

                               2.6.   In una sentenza del 29 dicembre 1997 nella causa V., pubblicata in RDAT II-1998 pag. 255 seg., il TCA, respingendo il ricorso di un assicurato che aveva rifiutato di partecipare ad un programma di occupazione, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  Nell'evenienza concreta, l'URC di Biasca, vista l'impossibilità di assegnare al ricorrente un'occupazione adeguata e non ritenendo opportuni altri provvedimenti inerenti il mercato del lavoro (cfr. art. 72 a cpv. 1 LADI), gli ha offerto un lavoro nell'ambito di un programma occupazionale per disoccupati (cfr. Doc. A3).

Il TCA è dunque chiamato a stabilire se l'impiego assegnato all'assicurato "è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato". Se così non fosse, l'occupazione sarebbe inadeguata e di conseguenza esclusa dall'obbligo di accettazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI).

L'assicurato, nato nel 1949, non fa valere che l'occupazione non era conforme alla sua età o alle sue condizioni di salute (cfr. pure Doc. 4). Egli sostiene invece che l'impiego non era conforme alla sua situazione personale, in quanto gli avrebbe precluso "ogni e qualsiasi possibilità di rapporti affettivi" con la sua convivente (da sei anni) e il figlio di quest'ultima.

Al proposito N.V. sottolinea di essere domiciliato a C. e di rientrare ogni fine settimana a T. in Provincia di B. Ora, visto che durante il programma d'occupazione a Pollegio avrebbe dovuto lavorare ogni sabato (cfr. Doc. 3 e Doc. VII) e qualche ora (una volta al mese) anche la domenica, gli sarebbe stato impossibile "per sei mesi partire di sabato - primo pomeriggio o sera - e rientrare la domenica sera (se non addirittura di domenica mattina) facendo 540 km di tragitto stradale" (cfr. Doc. A).

Come sottolinea Gerhards ("Kommentar zum Arbeitslosenversiche-runggesetz", Vol. I, ed. Paul Haupt, Berna e Stoccarda 1988, pag. 234 no. 27), con il concetto di "situazione personale" si intende soprattutto lo stato civile, il numero di figli bisognosi di cure, l'obbligo di assistenza verso genitori o parenti, l'esistenza di una casa propria (cfr. STCA del 15 aprile 1997 nella causa M.S.H., a proposito di una donna che doveva occuparsi dei suoi figli piccoli).

Nella presente fattispecie l'assicurato, celibe, vive tutta la settimana a C. e si reca ogni fine settimana in Provincia di B., dove risiedono la sua convivente e il figlio di quest'ultima per i quali, secondo quanto affermato dal suo patrocinatore, il ricorrente adempie "ad ogni onere di assistenza" (cfr. consid. 1.2).

Questo Tribunale ritiene che i motivi addotti dall'assicurato, seppure parzialmente comprensibili, non erano tali da rendere inadeguata l'occupazione assegnatagli.

Innanzitutto, va ricordato che è l'assicurato stesso ad avere scelto di vivere solo in Svizzera (e dunque separato dai suoi cari) (precisamente a C., dove è domiciliato) durante tutta la settimana.

Inoltre, l'obbligo di lavorare anche di sabato (fino a mezzogiorno) non gli avrebbe comunque impedito di recarsi a T. per una breve visita, mentre invece era da lui esigibile che una volta al mese non rientrasse in Italia quando doveva lavorare la domenica (in questa occasione, del resto, egli avrebbe potuto ricevere la visita della convivente e del figlio di quest'ultima).

Infine e soprattutto l'occupazione in questione aveva un carattere temporaneo e sarebbe durata solo sei mesi.

A ciò va aggiunto che, per costante giurisprudenza federale, il concetto di famiglia, vincolante anche per le assicurazioni sociali, è quello che presuppone il matrimonio (cfr. su questo aspetto RDAT II 1996, pag. 245).

Il concetto di "situazione personale" ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, deve dunque essere interpretato valutando se si è in presenza di una coppia sposata o, come nel caso concreto, di conviventi. Nel primo caso la "protezione" per l'assicurato è certamente superiore (vedi comunque a proposito del diritto al ricongiungimento famigliare, esteso pure ai conviventi, la STCA del 12 marzo 1997 nella causa D.K. relativa agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI).

E' anche utile precisare che la seconda revisione della LADI ha formulato in parte in modo più restrittivo il concetto di occupazione adeguata, per cui, come sottolinea Gerhards ("Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrecht", pag. 113) qualche occupazione che fino al 31 dicembre 1995 non era adeguata, lo è invece dal 1. gennaio 1996.

In conclusione, dunque, a mente del TCA, l'occupazione assegnata all'assicurato rispettava il presupposto dell'art. 16 capoverso 2 lettera c LADI, conformemente a quanto richiesto dall'art. 72 a cpv. 2 LADI. Nella presente fattispecie prevale pertanto l'aspetto di reinserimento nel mondo del lavoro, che è uno dei principali obiettivi dei programmi di occupazione, e che si giustifica tanto più nel caso dell'assicurato disoccupato da più di un anno (e cioè dal 21 dicembre 1995; cfr. Doc. 5) al momento in cui gli è stata assegnata l'occupazione temporanea (su questi aspetti cfr. DLAD 1987 pag. 39; D. Cattaneo, "Les mesures préventives ....", pag. 523 n. 891).

La decisione dell'UCL, che ha inflitto a N. V., la sanzione minima prevista dalla legge (cfr. consid. 2.5. e 2.6.) deve dunque essere confermata.

A titolo abbondanziale va rilevato che al medesimo risultato si dovrebbe pure giungere anche volendo applicare alla presente fattispecie tutti i criteri dell'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. al riguardo consid. 2.7.).

L'occupazione in questione, quanto alla durata del lavoro, rispettava infatti le condizioni previste dal "Contratto normale di lavoro per il personale dell'agricoltura": 40 ore di lavoro settimanali (cfr. Doc. VII) contro "le 50 ore nella media annuale, ma comunque al massimo 55 ore alla settimana" previste dal contratto normale (cfr. Doc. VIII). Essa non poteva dunque venire rifiutata sulla base dell'art. 16 cpv. 2 lett. a LADI.

Contrariamente al parere del rappresentante dell'assicurato, il ricorrente non può neppure invocare l'art. 16 cpv. 2 lett. b LADI ("non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato").

In effetti il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di precisare, nella già citata sentenza emessa prima della revisione della LADI, che, dopo un periodo prolungato di disoccupazione, anche un'attività in un programma di occupazione che non corrisponde alle qualifiche professionali e all'attività precedente dell'assicurato deve essere accettata. In quell'occasione il TFA, dopo aver affermato che l'obbligo di partecipare a lavori di pulizia del bosco e di costruzioni di sentieri escursionistici non costituisce una violazione della libertà personale del disoccupato ed avere ricordato che in un periodo di grave crisi economica un assicurato deve accettare anche un'occupazione che non corrisponde alle sue qualifiche e ai suoi desideri (e segnatamente non può rifiutare un'occupazione temporanea in un settore diverso da quello dove era attivo prima di rimanere disoccupato), si è così espresso nel caso concreto: "n'est dès lors pas déterminante l'allégation du recourant selon laquelle il a une formation de programmeur et est apte davantage à l'exercice d'un travail intellectuel que manuel" (cfr. DLAD 1987 pag. 38).

Analoghe considerazioni devono valere, nella presente fattispecie, per un carpentiere qualificato, in disoccupazione da più di un anno e chiamato a svolgere per un periodo di sei mesi un'attività di orticoltore (cfr. sui contenuti di questo programma d'occupazione cfr. "Disoccupazione e orticoltura" in Caritas Insieme, luglio-agosto 1997, pag. 10-12).

Infine, visto che l'assicurato è domiciliato a C. e l'occupazione gli è stata assegnata a P., il tragitto non dura certamente più di due ore per recarsi al lavoro e più di due ore per il rientro, e non può            dunque essere esclusa dall'obbligo di accettazione sulla base dell'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI (cfr. G. Gerhards, "Grundriss..." pag. 113)." (RDAT II-1998 pag. 258-262).

                                         In un'altra sentenza del 5 luglio 1999 nella causa G. (38.98.00410), il TCA ha invece stabilito quanto segue:

"  Nella presente fattispecie all'assicurato è stato proposto in data 31 luglio 1997 (cfr. Doc. B) un impiego quale artigiano, in un programma di occupazione temporanea, presso Caritas Ticino, in un lavoro dove non necessitano qualifiche professionali (cfr. Doc. A).

L'assicurato ha così giustificato la mancata partecipazione al colloquio d'assunzione con il responsabile del programma di occupazione:

"                                                                             In quanto mi avete assegnato in modo inadeguato, non confacente alle mie qualifiche.

Risulta dal vostro "colsta ... No. E1306910": qualificazione senza qualifica, nel merito tengo a precisarvi che non sono senza qualifica, ho frequentato il Centro scolastico industrie artistiche per cinque anni a tempo pieno dove ho conseguito la licenza in grafica ed il dipl.fed. di grafico e come professione / att. = artigiano, quando la mia professione non è quella di artigiano. Oltre a ciò, mi avete fatto firmare per una assegnazione a Cadenazzo e poi mi avete assegnato per: due Giubiasco, Cadenazzo e Pollegio." (Doc. C)

Alle luce della giurisprudenza federale e cantonale citata (cfr. consid. 2.7 e 2.8) le argomentazioni addotte dall'assicurato non sono tali da giustificare il rifiuto dell'occupazione assegnata. Le nuove disposizioni relative all'obbligo di partecipare ad un programma di occupazione non prevedono infatti più, come in passato, di tenere conto delle qualifiche professionali dell'assicurato per considerare adeguata questa misura inerente al mercato del lavoro. Va comunque sottolineato che, visto il lungo periodo di disoccupazione e considerata la durata limitata dell'occupazione assegnata, anche volendo applicare la precedente giurisprudenza federale, il lavoro di orticoltore sarebbe stato adeguato per un grafico (cfr. consid. 2.8 infine).

In simili condizioni la sospensione di 25 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, inflitta all'assicurato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, non può che essere confermata (cfr. consid. 2.6)."

                               2.7.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                               2.8.   Per quanto concerne l'entità della sospensione, occorre segnalare che il TFA in una sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa UCL c/ D.S. (C 262/01), si è pronunciato su un ricorso dell'Ufficio cantonale del lavoro (dal 1° gennaio 2002: Sezione del lavoro) del Cantone Ticino inoltrato contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi.

                                         L'Alta Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.

                                         Il TFA ha accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

                                         Al riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:

"  (…)

2.

2.1 La Corte cantonale si è distanziata dalla valutazione operata dall'UCL e ha qualificato solo come leggera - e non come mediamente grave - la colpa dell'assicurata. In particolare, non ha condiviso il provvedimento amministrativo poiché esso avrebbe riprodotto "meccanicamente (in funzione della durata della misura)", e quindi senza tenere conto dell'insieme delle circostanze, le tabelle emanate dal seco in materia (cfr. Prassi ML/AD 99/1 foglio A/1).

2.2 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente, dando per scontato che la durata della sospensione vada determinata a dipendenza della gravità della colpa nel singolo caso e debba pertanto tenere conto di tutte le circostanze concrete, censura nondimeno l'operato dei primi giudici e ritiene che la sanzione inflitta dall'amministrazione, fondata sulle direttive emanate dal seco al fine di eliminare le forti divergenze cantonali riscontrate in materia, sarebbe già rispettosa del principio di proporzionalità, mentre gli elementi soggettivi evocati dalla pronuncia impugnata non sarebbero tali da giustificarne una riduzione.

3.

3.1 In una recente sentenza pubblicata in DTF 125 V 197, resa nell'ambito applicativo dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 1995, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare una sospensione per 20 giorni, ossia per la durata massima prevista dalla normativa allora in vigore per i casi di colpa mediamente grave, decretata nei confronti di un assicurato che non aveva dato (tempestivamente) seguito all'ingiunzione dell'Ufficio di iscriversi a un (adeguato) programma occupazionale di 6 mesi

mancando di conseguenza di parteciparvi. Similmente, in una successiva sentenza 19 agosto 2002 in re K., C 355/01, questa Corte ha tutelato la decisione di sanzionare con 23 giorni di sospensione un tale rifiuto. In numerose altre occasioni, per contro, questo Tribunale ha ravvisato in casi analoghi un comportamento gravemente colposo (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c OADI).

Così, ha già avuto modo di convalidare la sospensione per 45 giorni di un assicurato che si era rifiutato, per la presenza di - peraltro effettivi - problemi di schiena, di intraprendere, nell'ambito di un programma occupazionale temporaneo, un'attività di custode presso una casa di cura, la molteplicità delle funzioni inerenti a questa occupazione non essendo stata ritenuta tale da causare un eccessivo e ripetuto carico della schiena (sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99, C 382/00). Parimenti, in una precedente sentenza, inedita, del 19 maggio 1999 in re S., C 54/98, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che l'abbandono, dopo pochi giorni e senza valido motivo, di un'occupazione temporanea assegnata all'assicurato nell'ambito di un programma occupazionale, giustificava una sospensione di (almeno) 31 giorni (cfr. pure sentenze 28 marzo 2001 in re Z., C 308/00, 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99).

II Tribunale federale delle assicurazioni, nella sua giurisprudenza, qualifica infine, normalmente, come mediamente grave l'assenza ingiustificata a un corso e l'interruzione del medesimo (cfr. sentenza 9 ottobre 2002 in re M., C 136/01, e i riferimenti ivi citati).

3.2 Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza citata del 21 maggio 2002  in re W. -,                                     il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999, no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr. Prassi -ML/AD 99/1 foglio A/1), consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria cantonale dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di ­tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti di D.S. non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta.         

3.3 Né sono ravvisabili circostanze particolari che giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la considerazione che

D.S. era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un anno e sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto, beneficiando di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione annunciato, avrebbe anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e capacità organizzativa (cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il fatto che il programma occupazionale assegnato presso la Magistri Ticinesi avrebbe comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle esigenze del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito ed essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività proposta, l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità (cfr. sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00, consid. 2b, come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b).

3.4 Considerato l'insieme delle circostanze come pure l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché minima prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000 all'UCL, di. avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile D.S. mediante una sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve.

4.

In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il comportamento di D.S. non configurasse un comportamento gravemente colposo passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata." (cfr. STFA 25.2.2003 nella causa UCL c/ D.S., C 262/01)

                                         Relativamente alla sentenza del TFA del 12 febbraio 2001 nella causa B. (C 446/99, C448, C 382/00), menzionata nel giudizio appena citato, questo Tribunale constata che erroneamente l'Alta Corte ha indicato che la sospensione di 45 giorni inflitta a un assicurato per aver rifiutato, a causa di problemi alla schiena, un'attività di custode nell'ambito di un programma occupazionale è stata convalidata dalla stessa. In realtà, infatti, tale sanzione è stata ridotta dalla nostra Massima Istanza a 20 giorni, in considerazione proprio dei disturbi alla schiena che rendevano alcune mansioni concernenti l'occupazione assegnata all'assicurato non adeguate al suo stato di salute.

                                         In una sentenza del 16 aprile 2003 nella causa M. (C 224/02), l'Alta Corte ha poi ritenuto incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero tenute in considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover effettuare lavori pesanti.

                               2.9.   Nell'evenienza concreta all'assicurato, nato nel 1966 e domiciliato a __________, di professione disegnatore per riscaldamenti (cfr. Doc. 18), il consulente del personale ha formalmente assegnato l'11 marzo 2005 un programma di occupazione temporanea organizzato da __________, __________, e denominato "__________" da effettuare,  a tempo pieno, dal 14 marzo al 13 settembre 2005 (cfr. Doc. 17).

                                         L'assicurato ha iniziato a frequentare il programma di occupazione.

                                         Egli lo ha interrotto il 24 marzo 2005 ed ha inviato all'URC di __________ uno scritto del seguente tenore:

"  Spett. URC, gentile Signora __________,

scrivo la presente per comunicare che sospendo il programma occupazionale a cui sono stato iscritto "__________ - __________ " da 14.03.05 a 13.09.05, in quanto già durante la decisione per la frequentazione dello stesso non si è valutata la miglior soluzione per un mio reinserimento professionale.

Il programma di cui sopra non mi da alcuna possibilità di riqualifica." (Doc. 5)

                                         Lo stesso giorno in cui l'assicurato ha inviato questo scritto, il dottor __________, specialista FMH in malattie interne e polmonari ha allestito un certificato attestante un'inabilità lavorativa del ricorrente per tre settimane (cfr. Doc. H3).

                                         Il dottor __________, con certificato del 13 aprile, ha successivamente attestato che l'inabilità lavorativa perdurava.

                                         Il 20 aprile 2005 lo specialista ha certificato una capacità lavorativa, dal suo profilo, dal 20 aprile 2005.

                                         Dalla documentazione prodotta dal Servizio cantonale emerge inoltre che il dottor __________, Capo servizio, e il dottor __________, della Clinica __________ il 23 gennaio 2006 hanno affermato in particolare che dall'11 maggio 2005 RI 1 non era in condizione di svolgere un'attività lavorativa e di sostenere con profitto un corso di formazione anche di pochi giorni (cfr. Doc. 23).

                                         Anche il dottor __________ il 24 gennaio 2006 ha avuto occasione di descrivere i problemi di salute dell'assicurato (cfr. Doc. 23).

                                         Infine il 13 marzo 2006 il dottor __________, specialista FMH in medicina interna e medico di fiducia LADI, rispondendo ad alcuni quesiti postigli dal Servizio cantonale il 22 febbraio 2006 (cfr. Doc. 19) si è così espresso:

"  (...)

1.

Dal mese di marzo 2005 fino almeno alla fine 2005 il paziente era da considerare inabile al lavoro; questa conclusione è motivata dalla situazione psichiatrica, come detto già precedentemente precaria e gradualmente peggioratasi a partire dal marzo 2005. Secondo il parere del Dr. __________ l'IL è dettata essenzialmente della problematica psichiatrica, nonostante un problema fisico intercorrente, verosimilmente legato alla colonna vertebrale, che si è comunque rapidamente risolto.

Il fatto che il MC avesse in data 20 aprile 2005 certificato la fine dell'IL, alla luce dell'evoluzione futura, non contraddice questa valutazione complessiva.

Per quanto riguarda il periodo degli ultimi mesi, approssimativamente da inizio gennaio, non ho alcun elemento su cui basare una valutazione della capacità lavorativa (il paziente non è più stato visto dal MC).

2.

Nel lasso di tempo indicato al punto 1 bisogna ritenere che il paziente fosse inabile al lavoro per ogni tipo di professione, per i motivi sopra elencati e secondo il parere del MC, che non ho elementi per confutare e appare coerente.

3.

Per lo stesso motivo (patologia psichiatrica), ritengo corretta la valutazione del MC che lo stato di salute presentato a partire da marzo 2005 non permettesse al Signor RI 1 nemmeno di partecipare alle misure propostegli dall'URC (POT da marzo a settembre; corso di formazione in luglio 2005)." (Doc. 26)

                                         Alla luce di questa documentazione medica il TCA deve concludere che l'assicurato, per motivi di salute, era impossibilitato a portare a termine il programma di occupazione malgrado il certificato del dottor __________ attestante una piena capacità lavorativa dal 20 aprile 2005.

                                         Di conseguenza, siccome il programma di occupazione non era conforme allo stato di salute dell'assicurato (cfr. art. 64 cpv. 2 LADI e 16 cpv. 2 OADI), egli non può essere sanzionato per averlo interrotto.

                                         Di conseguenza la decisione su opposizione deve essere annullata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto e la decisione su opposizione del 16 novembre 2005 è annullata.

                                         § L'assicurato non è sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere abbandonato il programma di occupazione iniziato il 14 marzo 2005.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2005.98 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.04.2006 38.2005.98 — Swissrulings