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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.03.2006 38.2005.96

March 28, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,748 words·~39 min·4

Summary

Assicurata, non informando l'Amministrazione che il marito era amministratore unico della SA che è stata la sua ultima datrice di lavoro(circostanza che escludeva il diritto a indennità), ha commesso negligenza grave.Negata la buona fede e di conseguenza il condono delle prestazioni ricevute a torto

Full text

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.96   DC/sc

Lugano 28 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 10 novembre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 12 ottobre 2005 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 12 ottobre 2005 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha confermato la propria decisione del 2  giugno 2005 con la quale ha respinto la domanda del 18 maggio 2005 dell’assicurata (cfr. Doc. 6) volta ad ottenere il condono dell’importo di fr. 9'242.75 chiestole in restituzione (cfr. Doc. 11, Doc. 8).

                                         L’amministrazione ha così motivato la decisione su opposizione:

"  (...)

1.   La signora RI 1 si è iscritta in disoccupazione in data 2 dicembre 2003, alla ricerca di un impiego a tempo pieno come commessa di vendita, ausiliare di pulizia, collaboratrice nell'economia domestica. L'assicurata si è annunciata alla Cassa di disoccupazione __________ di __________ (in seguito: Cassa), rivendicando le relative indennità a decorrere dal 1. dicembre 2003. La signora RI 1 è stata indennizzata fino al 30 aprile 2004. Dal 24 giugno 2004 la stessa non risulta più iscritta quale persona in cerca di impiego.

Con decisione 24 giugno 2004 l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG) ha ritenuto la signora RI 1 inidonea al collocamento a decorrere dal 2 dicembre 2003, in quanto legata alla società __________ in __________, presso la quale il marito risulta essere amministratore unico con firma individuale. L'assicurata non ha interposto opposizione contro la predetta decisione, che è pertanto cresciuta in giudicato.

(...)

3.   Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti emerge segnatamente quanto segue.

Sulla Domanda d'indennità di disoccupazione compilata in data 1. dicembre 2003, alla domanda n. 29 "Lei o Suo marito/Sua moglie partecipa o partecipava finanziariamente all'azienda oppure svolge o svolgeva una funzione direttiva (p.es. azionista, consigliere d'amministrazione in una SA o socio, gerente in una Sagl, ecc.)?", è stata fornita una risposta negativa. Ora, anche ammettendo che la signora RI 1, per la compilazione del predetto formulario, abbia fatto capo alla figlia (che, stante all'opponente, comprende l'italiano), è tuttavia l'assicurata medesima che ha sottoscritto la domanda. Non per niente, al termine della domanda, poco più sopra dello spazio riservato alle indicazioni di tempo e di luogo e alla firma dell'assicurato/a, è prevista la seguente Dichiarazione "[...] Confermo di aver risposto in modo veritiero e completo a tutte le domande poste. Prendo altresì atto che assumo la responsabilità di tutte le indicazioni inveritiere e dell'omissione di dati dì fatto che potrebbero condurre al pagamento ingiustificato di indennità di disoccupazione e che sono tenuto(a) alla restituzione degli importi ricevuti indebitamente".

Pure sull'Attestato del datore di lavoro datato 4 dicembre 2003, compilato e sottoscritto dal coniuge dell'opponente (amministratore unico della società ultima datrice di lavoro della signora RI 1), alla domanda "La persona assicurata o suo marito/sua moglie partecipa all'azienda o svolge una funzione direttiva (ad es. azionista, consigliere d'amministrazione in una SA o socio, gerente in una Sagl, ecc.)?", è stato risposto negativamente.

In considerazione di quanto precede, fornendo indicazioni inveritiere in seguito a grave negligenza, la signora RI 1 non ha avuto un comportamento conforme alla buona fede e ha così indotto la competente Cassa a versarle delle prestazioni assicurative alle quali non aveva in realtà diritto.

Non essendo dato, nel caso concreto, uno dei due presupposti cumulativi contemplati dai combinati disposti di cui agli articoli 25 LPGA e 4 OPGA, la domanda di condono presentata dalla signora RI 1 non può dunque essere accolta già per questo motivo. Lo scrivente Ufficio può dunque prescindere dall'esaminare la questione a sapere se la restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse cagionerebbe per l'opponente un grave rigore. (...)" (Doc. A)

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:

"  (...)

1)   Mi sono annunciata in disoccupazione in data 2 dicembre 2003 dopo aver lavorato presso il negozio __________ " per parecchio tempo.

2)   Ho usufruito di 5 mesi di indennità di disoccupazione in quanto avevo il diritto in seguito alle trattenute versatemi dal mio datore di lavoro.

3)   Con decisione del 24 giugno 2004, la Sezione del Lavoro mi ha ritenuta inidonea al collocamento, retroattivamente al 2 dicembre 2003 giorno della mia iscrizione in disoccupazione, in quanto avevo lavorato presso la società "__________" presso la quale il marito risulta essere amministratore unico.

4)   Preciso che ho sempre lavorato a tempo parziale in maniera onesta e come lavoratrice dipendente ho sempre versato i contributi sociali tra i quali quelli all'assicurazione disoccupazione.

5)   Sinceramente di queste procedure burocratiche non ne ero a conoscenza in quanto il mio lavoro consisteva nel fare la commessa durante la giornata e dedicarmi ai miei 3 figli durante il resto del tempo.

6)   Evidenzio che non ho mai influito sulla gestione della società di mio marito in quanto ho sempre e solo svolto la mia umile attività di commessa e donna di pulizia senza poter o voler influire sull'azienda. Preciso inoltre che da un alcuni anni mi trovo in una situazione famigliare delicata con parecchie incomprensioni con mio marito che purtroppo si sono ancor più inasprite. Ritengo quindi impossibile che con una tale situazione famigliare potessi dire o influenzare le eventuali decisioni prese da mio marito sull'azienda quando facciamo già fatica a parlare durante i pranzi in famiglia.

7)   Preciso inoltre che durante il colloquio di iscrizione in disoccupazione, alla presenza di 2 collaboratori dell'Ufficio Regionale di Collocamento, era emerso il fatto che mio marito fosse il proprietario della società "__________" ma venne subito chiuso questo argomento in quanto, presumo abbiano pensato che come semplice dipendente non avrei potuto influenzare in nessuna maniera la gestione e le scelte di mio marito.

8)   Ribadisco che la domanda di indennità è stata compilata da mia figlia, che comprende l'italiano e solo controfirmata dalla sottoscritta in quanto non competente di tutte le procedure da effettuarsi.

9)   Ho in buona fede firmato il documento senza farlo vedere a mio marito in quanto confermo che in quel periodo (e ancor più tuttora) vi erano delle forti incomprensioni.

10) A comprova di ciò evidenzio la mia buona fede in quanto non ho nemmeno fatto ricorso alla decisione della Sezione del Lavoro che mi dichiarava inidonea al collocamento.

11) Attualmente sono senza lavoro e senza indennità di disoccupazione e quindi mi è veramente difficile se non impossibile provvedere a rimborsare una cifra vicina ai 10 mila franchi.

12) Secondo l'art. 25 LPGA la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Ribadisco con immensa sincerità che non sapevo e non volevo incassare importi ai quali non avevo diritto ma pensavo unicamente che quanto mi fosse versato dalla Cassa Disoccupazione corrispondeva al mio diritto creato in seguito a tutti i versamenti da me effettuati per il tramite dei datori di lavoro ed ai quali non avevo mai usufruito di nulla.

Chiedo pertanto e cortesemente, Egregi Signori Giudici, di voler accogliere il mio ricorso in quanto non ho voluto assolutamente trarre in inganno qualsiasi ente, annullando la decisione su opposizione emanata dalla Sezione del Lavoro e concedendomi la domanda/ di condono presentata dalla sottoscritta in data 18 maggio 2005."

(Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 9 dicembre 2005 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e rileva in particolare:

"  (…)

Infine, riguardo a quanto sostenuto dalla signora RI 1 al punto 7 dell'atto ricorsuale, si constata come trattasi di semplici affermazioni generiche, in alcun modo suffragate, che l'assicurata si limita a sollevare soltanto in questa sede e che appaiono comunque in netto contrasto con quanto emerso dalla documentazione prodotta alla Cassa (in particolare, Domanda d'indennità di disoccupazione a Attestato del datore di lavoro; doc. 33 e 24). Del resto, quanto asserito dalla ricorrente non emerge dalla trascrizione a COLSTA del colloquio di iscrizione avvenuto il giorno 10 dicembre 2003 (cfr. doc. 34)." (Doc. III)

                               1.4.   Il 15 dicembre 2005 l'assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

"  (...)

tengo a precisare che la mattina che mi sono annunciata in disoccupazione, entrata nello stabile dell'Ufficio regionale di Collocamento di __________, ho dapprima chiesto agli sportellisti dove dovevo andare per formalizzare la mia iscrizione.

Il giovane, addetto a ciò, mi prese la documentazione e ne parlò con un suo collega dove emerse che, dalla lettera di licenziamento, mio marito era il padrone del negozio dove avevo lavorato. I due discussero un attimo su questa problematica e dopo un "e allora che problema c'è se il marito è il padrone" mi invitarono ad entrare dalla signorina che si occupava dell'iscrizione in disoccupazione.

La signorina mi chiese della documentazione (era una lista tra la quale ricordo la busta paga e la tessera AVS) ed il giorno successivo consegnai tutto quello che mi era stato richiesto.

Mi appello quindi alla vostra comprensione in quanto ho fatto tutto in buona fede senza voler rubare qualsiasi importo.

Come lavoratrice che aveva pagato i contributi sotto datore di lavoro (anche se era mio marito) pensavo che avessi diritto alle indennità di disoccupazione senza alcun problema.

Vedendo la lettera di licenziamento dove appare il nome di mio marito penso che non volevo nascondere nulla in quanto è firmata da __________ ed io mi chiamo RI 1.

Nella speranza che questo mio ricorso venga accolto, rimango a disposizione per ulteriori informazioni e ringraziandovi anticipatamente porgo distinti saluti." (Doc. V)

                                         Al riguardo il 21 dicembre 2005 la Sezione del lavoro si è così espressa:

"  (...)

preso atto della documentazione annessa (doc. V), lo scrivente Ufficio si riconferma in quanto espresso nella risposta di causa 9 dicembre 2005." (Doc. VII)

                               1.5.   Il 1° marzo 2006 il Presidente del TCA ha inviato all'assicurata una lettera così formulata :

"  Gentile Signora,

al fine di evadere il suo ricorso ci occorre sapere se, in occasione del primo colloquio con il suo consulente del personale, ha esplicitamente indicato al signor __________ che suo marito è amministratore unico di __________ oppure no.

In attesa di una sua risposta entro il termine di 5 giorni, voglia gradire distinti saluti." (Doc. IX)

                                         La ricorrente ha così risposto il 7 marzo 2006:

"  (...)

Le comunico che la mattina che mi sono annunciata per il primo colloquio all'Ufficio Regionale di Collocamento ho parlato con una persona di 28/30 anni con capelli scuri ma purtroppo non ricordo il suo nome e cognome anche se presumo fosse il signor __________.

In quel colloquio ricordo che era emerso, dalla lettera di licenziamento, che mio marito era il padrone del negozio dove avevo lavorato ma non ho esplicitamente indicato che mio marito era amministratore unico in quanto neanche io lo sapevo.

Io sapevo che il negozio era gestito da due soci (tra i quali mio marito) ma non ero a conoscenza chi fosse l'amministratore unico della società.

Veramente mi fidavo completamente di mio marito e pensavo facesse tutto per il mio bene (l'unica mia preoccupazione era lavorare onestamente per guadagnare uno stipendio per i miei figli)." (Doc. X)

                                         Il 20 marzo 2006 la Sezione del lavoro, preso atto di questa documentazione si è riconfermata nella risposta e nel successivo scritto 21 dicembre 2005 (cfr. Doc. XII)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

                                         Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

                                         L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

                                         Chiamata a pronunciarsi circa il diritto applicabile nel caso in cui l’amministrazione si è dovuta pronunciare su una domanda di condono dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e concernente la restituzione di prestazioni ricevute in precedenza, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

1.2 Die Vorinstanz hat hinsichtlich der am 18. Juli 2003 verfügten, mit Einspracheentscheid vom 16. Februar 2004 bestätigten Ablehnung des Erlassgesuchs des Beschwerdeführers Art. 95 Abs. 1 AVIG (in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung) in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 Satz 2 des auf den 1. Januar 2003 in Kraft getretenen Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) angewendet. Ob diese Vorgehensweise mit Blick darauf, dass die Gutgläubigkeit während des Leistungsbezugs vom 9. Mai bis 20. Juni 2002 - und damit ein Sachverhalt, der sich in einer vor dem In-Kraft-Treten des ATSG liegenden Zeitspanne verwirklicht hat - zur Diskussion steht, einer näheren Überprüfung stand hält, oder ob der bis Ende 2002 Grundlage für den Erlass einer Rückerstattungsschuld gegenüber der Arbeitslosenversicherung bildende Art. 95 Abs. 2 Satz 1 AVIG (in seiner bis dahin geltenden Fassung) zum Zuge kommt, braucht vorliegend nicht abschliessend beurteilt zu werden. Ebenso wenig wie im Falle der Rückerstattung von zu Unrecht bezogenen Leistungen (vgl. BGE 130 V 319 Erw. 5.1 und 5.2) kommt im Zusammenhang mit der Erlassvoraussetzung der Gutgläubigkeit der Frage ausschlaggebende Bedeutung zu, ob Art. 25 ATSG (oder altes Recht) anzuwenden ist, wenn der Einspracheentscheid nach dem In-Kraft-Treten des ATSG ergangen, der Erlass aber in Bezug auf vor dem 1. Januar 2003 gewährte Leistungen zu prüfen ist. Denn die nach dem ATSG diesbezüglich massgeblichen Grundsätze sind aus der früheren Regelung und den von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien zur Beurteilung der für einen Erlass unter anderem vorausgesetzten Gutgläubigkeit des Leistungsbezügers (BGE 122 V 223 Erw. 3, 112 V 103 Erw. 2c, 110 V 180 f. Erw. 3c; AHI 2003 S. 161 f. Erw. 3a; ARV 2001 Nr. 18 S. 162 Erw. 3b) hervorgegangen (vgl. auch Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, Zürich 2003, Rz 23 zu Art. 25). Unbestrittenermassen gelangten demgegenüber auf das am 1. Mai 2003 angehobene Erlassverfahren bereits die in Art. 4 Abs. 4 und 5 ATSV geregelten formalen Aspekte der Gesuchseinreichung zur Anwendung. (…)." (cfr. STFA del 27 aprile 2005 nella causa R.,

C 174/04)

                                         Inoltre, circa gli effetti dell'art. 25 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"  i) ALV: Die bisherige Rückerstattungsregelung des AVIG (vgl. alt Art.

6, alt Art. 95 AVIG) fällt grundsätzlich zugunsten derjenigen Art. 25 ATSG dahin (vgl. BBl 1999 4733, 4743). Immerhin werden für Einzelfragen abweichende Lösungen vorgesehen; dies betrifft die Rückforderung von Beiträgen, wo die in Art. 16 Abs. 3 AHVG vorgesehene Besonderheit auch für die ALV massgebend ist (vgl. Art. 6 AVIG), und einzelne Bereiche der Leistungsrückforderung (vgl. Art. 95 AVIG). Es ergeben sich insoweit gegenüber dem bisherigen Recht keine massgebenden Abweichungen."

(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 25, n. 45)

                                         Dunque la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità.

                                         L'art. 4 OPGA regola il condono.

                                         Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

                                         Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

                                         Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

                                         Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

                                         L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

"  1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

   a.   quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: il rispettivo importo massimo di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC;

   b.   quale pigione di un appartamento: il rispettivo importo massimo di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

   c.   quale importo per le spese personali: 4800 franchi l’anno;

   d.   quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria di persone secondo la versione vigente dell’ordinanza sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

3 La franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4 Sono computati come spese supplementari:

   a.   per le persone sole, 8000 franchi;

   b.   per i coniugi, 12 000 franchi;

   c.   per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio."

                                         Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

                                         -     l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

                                         -     la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

                                         Quindi, anche se manca una sola delle due condizioni suelencate il condono non può essere concesso.

                               2.3.   La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

                                         Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

                               2.4.   Con l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

                                         L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

                                         Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

                                                      Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

                                                      Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

                                         L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

                                         L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

                                                      Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

                                         Circa gli effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"  a) Die Mitwirkung beim Vollzug der Sozialversicherungsgesetze und

    insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zuge

    der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)

"  a  Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf verzichtet, von der

    allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)

                                         La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.

                                         In merito all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:

"  Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die nötigen Unterlagen").

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht "erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der Kasse (vgl. oben

N. 28) ist umfassend (vgl. "alles melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

-   Anspruchsberechtigung des Versicherten

    (s. Anspruchs- Voraussetzungen)

-   Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).

                                         Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

                                         Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

                                         Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

                               2.5.   In una decisione del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02 – decisione resa dopo che il TFA aveva già confermato il giudizio con il quale questo Tribunale ha concluso che l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile al 50% e ha rinviato gli atti all’amministrazione per il nuovo computo dell’importo da restituire – l’Alta Corte ha confermato anche il giudizio con il quale il TCA ha negato all’assicurata il condono dell’importo chiestole in restituzione in quanto la stessa non era in buona fede.

                                         In quell’occasione il TFA ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:

"  (…)

2.3 Per quanto concerne la nozione di buona fede, giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito dell'art. 47 cpv. 1 LAVS - sempre nella versione determinante in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2002 - vale per analogia anche in materia di assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; SVR 1998 ALV no. 14 pag. 41 consid. 3 e sentenze ivi citate). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammetterne la buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per es. una violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per es. una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no 14 pag. 73 consid. 4a, 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente. La consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto o dell'omissione è una questione di fatto, in merito alla quale il potere d'esame del Tribunale federale delle assicurazioni è limitato (art. 105 cpv. 2 OG). Per contro, il tema di sapere se una persona abbia fatto prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, è una questione di diritto, che il Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 223 consid. 3 e riferimenti; DLA 1998 no. 41 pag. 237 consid. 3).

3.

Nell'ambito della precedente procedura, statuendo in maniera definitiva sull'idoneità al collocamento e sulla perdita di lavoro computabile di P.________, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che le considerazioni specifiche di diritto penale, segnatamente quelle fondate sul principio "in dubio pro reo", che nel caso di specie hanno dato luogo alla pronuncia di condanna dell'interessata limitatamente all'attività lavorativa svolta durante il mese di giugno 1997, non necessariamente sono vincolanti e tornano applicabili nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove il giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). Facendo quindi notare come la ricorrente fosse stata regolarmente presente in ditta per 6-7 ore al giorno ed avesse seguitato ad utilizzare la vettura aziendale anche dopo essere stata licenziata, il Tribunale federale delle assicurazioni - dopo avere parimenti evidenziato la continuata collaborazione tra la ditta Y.________, di cui si occupava l'interessata, e l'ex datrice di lavoro fino agli inizi del 1998 - ha in quella sede accertato che in realtà, dal profilo della probabilità preponderante valida in materia, l'assicurata aveva continuato a lavorare, come in precedenza, anche dopo il suo licenziamento. Questa Corte ha per contro definito speciose le motivazioni addotte dalla ricorrente, che, a giustificazione del proprio comportamento, aveva dichiarato di impiegare le (molte) ore trascorse in ditta per la preparazione e consumazione del pranzo nonché per la gestione della corrispondenza e della contabilità private.

4.

4.1 Non sussistendo - in assenza di nuovi elementi suscettibili di sovvertirne la valutazione - motivo per scostarsi dagli accertamenti così messi in atto dal Tribunale federale delle assicurazioni, si tratta ora di esaminare se la ricorrente, pur avendo continuato a lavorare presso la società dell'allora marito e ad avere sottaciuto tale circostanza all'amministrazione, possa avere riscosso in buona fede le indennità di disoccupazione di cui è chiesta la restituzione.

4.2 In una sentenza pubblicata in DLA 1998 no. 14 pag. 70, questa Corte ha già avuto modo di stabilire che costituisce una grave negligenza - escludente di conseguenza il riconoscimento della buona fede - il fatto di lavorare - seppur a titolo gratuito - regolarmente a metà tempo e per quasi un anno per conto della ditta del proprio figlio senza informare la cassa di disoccupazione.

4.3 La presente fattispecie - così come accertata da questo Tribunale - non si differenzia sostanzialmente da quella ivi giudicata. Ne consegue che il ricorso di P.________, volto ad ottenere il condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, già solo per questo motivo merita di essere disatteso.

(…)." (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.B., C 292/02)

                                         In una decisione del 16 giugno 2003 nella causa C.G. (C130/02) la nostra Massima Istanza ha confermato il giudizio con il quale questo Tribunale, ravvisata la mancanza di buona fede, ha negato a un’assicurata il condono dell’importo chiestole in restituzione.

                                         Il TFA ha sviluppato, in particolare, le seguenti considerazioni:

"  (…)

3.

3.1 I primi giudici, ritenendo che l'interessata avrebbe violato il proprio obbligo di comunicare all'amministrazione un fatto importante per l'esercizio del diritto alle prestazioni - in concreto: la propria posizione di amministratrice unica con diritto di firma individuale, ricoperta dall'8 aprile 1988 e anche successivamente al suo licenziamento, all'interno della società datrice di lavoro di appartenenza del padre - hanno ravvisato una grave negligenza nel comportamento della ricorrente e hanno, di conseguenza, negato la propria buona fede e il diritto al condono dell'obbligo di restituzione.

3.2 Per parte sua, l'assicurata, facendo in sostanza notare come la sua carica di amministratrice unica risultasse dal registro di commercio e fosse pertanto, per l'effetto di pubblicità riconosciuto a tale registro (art. 933 cpv. 1 CO), notoria, contesta di avere violato un obbligo di informazione e censura l'operato dei primi giudici nella misura in cui le hanno negato la buona fede e, di conseguenza, il diritto al condono. A tal proposito, l'insorgente osserva che l'amministrazione poteva senz'altro, senza particolari ricerche e dispendio, prendere conoscenza della sua posizione di amministratrice, non fosse altro per il fatto che la ditta della datrice di lavoro recava il proprio nome di famiglia. A sostegno della propria buona fede, C.________ fa quindi valere il carattere marginale dell'attività svolta presso la società in qualità di amministratrice unica, e mette in risalto il fatto che, già solo alla luce dell'impegno estremamente ridotto, limitato a poche ore mensili e di conseguenza retribuito in fr. 2000.annui, mai avrebbe pensato che tale attività potesse essere di pregiudizio per il proprio diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

4.

A ben vedere, questo Tribunale non ravvisa seri motivi per non condividere, almeno nel suo risultato, l'operato della Corte cantonale.

4.1 Anche se il Tribunale federale delle assicurazioni - in materia di restituzione di indennità per lavoro ridotto (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. c LADI) versate a torto ad un membro del consiglio di amministrazione di una SA attivo nella ditta - ha già avuto modo di osservare come, per l'effetto di pubblicità del registro di commercio (art. 933 cpv. 1 CO), la cassa disoccupazione debba sin dall'inizio lasciarsi opporre l'appartenenza di un lavoratore al consiglio di amministrazione (DTF 122 V 270) e - in una sentenza avente per oggetto, come in concreto, una domanda di condono dell'obbligo di restituzione di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione - ha altresì precisato che non sussiste un obbligo legale incondizionato - tale da escludere eo ipso la buona fede - di segnalare spontaneamente la propria posizione di consigliere di amministrazione (sentenza dell'8 agosto 2001 in re K., C 90/01, consid. 4b/aa e bb), la pronuncia impugnata deve comunque essere confermata, e questo già solo in ragione di un altro aspetto.

4.2 Come rilevato dalla Corte cantonale, non possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2 febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di riscossione di prestazioni.

4.3 I fatti così esposti ed accertati dalla precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata, sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che, secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e riferimenti), è considerato detenere una simile posizione un membro del consiglio di amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore unico di una SA familiare.

4.4 In tali condizioni, avendo potuto e dovuto riconoscere l'illegittimità della propria richiesta di indennità di disoccupazione (cfr. DTF 123 V 237 consid. 7b/bb e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DLA 2002 no. 28 pag. 183 nonché il consid. 2a non pubblicato in DLA 2001 no. 27 pag. 225), l'insorgente non poteva giustamente essere ritenuta in buona fede al momento della loro riscossione. Ne consegue pertanto che a ragione la precedente istanza le ha negato il diritto al condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite.

4.5 A nulla serve, in un simile contesto, invocare la presunta conoscenza (cfr. consid. 4.1), da parte dell'amministrazione, dei  rapporti societari e, quindi, del fatto che C.________ non avrebbe, dall'inizio, avuto diritto alle prestazioni indebitamente versate dalla cassa di disoccupazione (cfr. a tal proposito DTF 123 V 234; consid. 2a non pubblicato in DLA 2001 no. 27 pag. 225). A tal proposito va infatti rammentato che l'eventuale errore da parte dell'amministrazione (in concreto: l'indebito versamento delle prestazioni assicurative) non è suscettibile di sopperire alla mancanza di buona fede iniziale dell'assicurato (DLA 1998 no. 41 pag. 234).

5.

In esito alle suesposte considerazioni, la pronuncia impugnata, non violando il diritto federale né fondandosi su un accertamento dei fatti manifestamente errato, merita di essere confermata mentre il gravame deve essere respinto.

(…)" (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella causa C.G., C 130/02)

                                         L’Alta Corte, in un'altra decisione del 23 settembre 1998 nella causa L. (C 162/98), ha confermato il precedente giudizio cantonale che aveva negato la buona fede nel caso di un'assicurata che, dopo aver lasciato la carica di membro del consiglio d'amministrazione, aveva assunto quella di direttrice con diritto di firma individuale e dichiarato di continuare a lavorare a tempo parziale per la medesima SA.

                                         Il TFA ha, in particolare, rilevato e concluso che:

"  (…)

3.-  a)  Alla pronunzia cantonale deve essere prestata adesione anche

           per quanto concerne l'applicazione dei menzionati principi (ndr.: i principi validi per stabilire sulla buona fede e sull'esistenza di un onere troppo grave nell'ambito di una domanda di condono) alla vertenza in oggetto. I giudici cantonali hanno innanzitutto posto in evidenza che questa Corte nella sentenza del 21 aprile 1997, aveva già constatato come L., presentando all'amministrazione la domanda d'indennità di disoccupazione del 31 agosto 1994, aveva voluto lasciare apparire una situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni assicurative in base ad uno statuto di persona idonea al collocamento. Detta conclusione deve essere confermata in concreto, nulla essendo stato posto in evidenza dalle precedenti istanze che potesse incidere sull'esito della presente vertenza dal profilo dell'esame della buona fede. In effetti, come emerge dagli atti all'inserto, l'interessata stessa aveva riempito, il 12 agosto 1994, l'attestato del datore di lavoro destinato all'assicurazione contro la disoccupazione. Dopo essersi annunciata parzialmente disoccupata, essa aveva continuato ad assumere la posizione di persona di riferimento dello studio di architettura L. SA, adoperandosi per evitare il fallimento della società nella speranza che i progetti sospesi fossero liberati. Considerati tali compiti, con l'assunzione dei quali L. a non far dubbio si distingueva da un qualsiasi architetto dipendente, essa di principio ben doveva saper di non essere idonea al collocamento.

      b)  Resta da esaminare se l'insorgente possa prevalersi della propria buona fede eccependo di essere stata indotta in errore, rispettivamente asserendo che l'atto o l'omissione colpevole era stato costitutivo solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare.

           In concreto, la precedente istanza ha chiesto all'addetto dell'Ufficio regionale di collocamento di Lugano se egli avesse confermato all'assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, ciò che il funzionario interrogato ha categoricamente negato, precisando che tale compito spettava principalmente alla Cassa disoccupazione. Il punto in discussione non è quindi di alcun soccorso per la ricorrente. Irrilevante ai fini decisionali è poi il fatto che detto collocatore abbia affermato essere probabilmente stato a conoscenza che L. fosse l'unica dipendente della L. SA e responsabile tecnica della stessa ditta. Né a esito diverso si può giungere tenendo conto degli sforzi personali intrapresi a suo tempo dall'insorgente per trovare lavoro.

      c)  Discende dalle suesposte considerazioni che la buona fede

           della ricorrente deve essere negata. (…)."

(cfr. STFA del 23 settembre 1998 nella causa L., C 162/98)

                                         Pronunciandosi nel caso di un assicurato che non aveva annunciato di avere ricevuto un salario durante alcuni giorni e al quale il Tribunale cantonale aveva riconosciuto la buona fede nella percezione delle indennità in un determinato periodo di controllo il TFA ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

3.2 Der Vorinstanz kann insofern beigepflichtet werden, als dem Beschwerdegegner auf Grund der Tatsache, dass er in dem am 19. März 2002 ausgefüllten Kontrollausweis für den Monat März 2002 die erst ab 26. März 2002 in der Firma X.________ AG ausgeübte Tätigkeit noch nicht aufgeführt hat, keine Meldepflichtverletzung vorzuwerfen ist. Wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht ausgeführt wird, genügt dies für eine Bejahung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug indessen nicht. Eine Verletzung der Melde- oder Auskunftspficht ist eine zwar häufige, aber nicht die einzige Form eines fehlerhaften Verhaltens, das die Annahme von Gutgläubigkeit ausschliesst (ARV 1998 Nr. 41 S. 239 Erw. 4b). Als der Beschwerdegegner die Taggelder für den Monat März 2002 gemäss Abrechnung der Arbeitslosenkasse vom 16. April 2002 ausbezahlt erhielt, wusste er von der in diesem Monat in der Firma X.________ AG geleisteten Arbeit und der ihm deswegen zustehenden Entlöhnung. Bei zumutbarer Sorgfalt hätte ihm daher nicht entgehen können, dass ihm die ausbezahlte Arbeitslosenentschädigung nicht oder zumindest nicht vollumfänglich zustand. Daran würde nichts ändern, wenn, wie im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, tatsächlich eine Mitarbeiterin des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums vom zusätzlich erzielten Verdienst in Kenntnis gesetzt worden wäre. Indem der Beschwerdegegner diesen Gegebenheiten nicht die nötige Beachtung schenkte, hat er nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Dass er nach Erhalt der Taggeldabrechnung für den Monat März 2002 nicht unverzüglich bei der Arbeitslosenkasse intervenierte und sie auf die offensichtlich zu hoch ausgefallene Zahlung aufmerksam machte, kann, entgegen der vorinstanzlichen Argumentation, nicht als bloss leichte Nachlässigkeit gewertet werden, sondern ist vielmehr als grobe Pflichtwidrigkeit zu qualifizieren, welche einer erfolgreichen Berufung auf den guten Glauben entgegensteht. Die nach Art. 95 Abs. 2 AVIG erforderliche Voraussetzung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug ist demnach nicht erfüllt, weshalb die Rückerstattung der für den Monat März 2002 zu Unrecht ausgerichteten Taggelder im Betrag von Fr. 841.25 nicht erlassen werden kann. (…)."

(cfr. STFA del 3 novembre 2003 nella causa L., C 172/03)

                                         In un altro caso il TFA ha negato la buona fede di un'assicurata che è stata chiamata a restituire delle indennità di disoccupazione, vista la sua disponibilità ad accettare un lavoro al 20% e non al 40% come erroneamente ritenuto.

                                         L'Alta Corte ha, tra l'altro, osservato che:

"  (…)

4.1 In dem am 20. März 2000 ausgefüllten Antrag auf Arbeitslosenentschädigung gab die Beschwerdeführerin noch an, bereit und in der Lage zu sein, eine Arbeit im Umfang von 40 % einer Vollzeitbeschäftigung anzunehmen. Wie sich in der Folge herausstellte, war sie im Hinblick auf die ihr zu Hause obliegende Kinderbetreuung indessen von Anfang an nur an einem 20 %igen Teilpensum interessiert. Die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin damit eine Melde- resp. Auskunftspflichtverletzung hat zu Schulden kommen lassen, kann dahingestellt bleiben. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass sie offenbar bereits am 7. April 2000 anlässlich eines Beratungsgesprächs auf dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum das Ausmass ihrer tatsächlichen Einsatzbereitschaft korrekt mit 20 % angegeben hat. Dass die Verwaltung die darauf gebotene rasche Reaktion vermissen liess und deshalb eine sofortige Reduktion der ausbezahlten Entschädigungen ausblieb, ist nicht mehr von der Leistungsbezügerin zu vertreten.

4.2 Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen. Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfalles erwartet werden. Nachdem die von der Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer Vollzeitbeschäftigung realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres erkennen müssen, dass ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser Höhe nicht zustehen konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie, würde sie eine Erwerbstätigkeit mit einem bloss 20 %igen Pensum ausüben, kaum je ein Gehalt in der Höhe der nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung erreichen würde. Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu nicht. Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen dem anrechenbaren Arbeits- und damit verbundenen Verdienstausfall und der ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm nicht die gebotene Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss leichten Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskrepanz zwischen dem zufolge Arbeitslosigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst und der deswegen bezogenen Versicherungsleistungen nicht gesprochen werden. Vielmehr ist mit Vorinstanz und Verwaltung von einer groben Pflichtwidrigkeit auszugehen, welche eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben ausschliesst. (…)"

(cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D. C 70/03, consid. 4)

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2001 a pag. 160 l'Alta Corte aveva già ricordato che:

"  (…) Nach der Rechtsprechung ist grobe Fahrlässigkeit gegeben, wenn jemand das ausser Acht lässt, was jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen als beachtlich hätte leuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum AVIG, Bd. II, N. 41 zu Art. 95). (…)" (cfr. DLA 2001, N. 18, consid. 4b, pag. 163)

                               2.6.   Nella presente fattispecie dall’esame degli atti dell’incarto  risulta che l’assicurata  nel 1989 è stata una dei fondatori della società anonima "__________” (cfr. doc. 31).

                                         Suo marito, __________, dal 1997 è amministratore unico della società (cfr. doc. 29  e 30).

                                         Sul formulario "Domanda d’indennità di disoccupazione" del 4 dicembre 2003 l’assicurata ha risposto "no" alla domanda numero 29, così formulata:

"  (...)

Lei o Suo marito/Sua moglie partecipa o partecipava finanziariamente all'azienda oppure svolge o svolgeva una funzione direttiva (p. es. azionista, consigliere d'amministrazione in una SA o socio, gerente in una Sagl, ecc.)? (...)" (Doc. 33)

                                         Tale indicazione non corrisponde alla verità per cui la buona fede non può essere riconosciuta alla ricorrente.

                                         Secondo questo Tribunale all’assicurata non poteva certo sfuggire che suo marito svolgeva un ruolo determinante all’interno dell’azienda.

                                         La ricorrente ha affermato in sede ricorsuale (vedi pure il verbale d’audizione dell’8 giugno 2004, doc. 16) che il formulario è stato compilato dalla figlia a da lei solo controfirmato. Questa circostanza non è atta a giustificare la risposta non corretta (che ha poi portato all’attribuzione indebita di indennità di disoccupazione). Infatti il citato formulario si conclude con la seguente indicazione:

"  (...)

Confermo di aver risposto in modo veritiero e completo a tutte le domande poste. Prendo altresì atto che assumo responsabilità di tutte le indicazioni inveritiere e dell'omissione di dati di fatto che potrebbero condurre al pagamento ingiustificato di indennità di disoccupazione e che sono tenuto(a) alla restituzione degli importi ricevuti indebitamente. (...)" (Doc. 33)

                                         L’assicurata doveva dunque porre una particolare attenzione alle sue risposte e in caso di dubbio, sottoporre il problema  al dipendente della cassa di disoccupazione.

                                         Infine, l’affermazione della ricorrente secondo la quale, al momento della registrazione  per il collocamento avrebbe comunicato che il marito era il proprietario della ditta, non è sufficiente per ammettere la sua buona fede. Infatti, anche volendo ammettere che tale comunicazione sia sufficiente per controbilanciare quella di segno opposto, figurante sul formulario allestito appositamente per l’organo addetto al versamento delle prestazioni (la cassa di disoccupazione), gli accertamenti compiuti dal TCA hanno permesso di escludere che tale comunicazione  sia stata fatta al consulente del personale in occasione del primo colloquio (cfr. al riguardo il verbale del colloquio di consulenza del 10 dicembre 2003, doc. 34 e consid. 1.5).

                                         Ora, quella sarebbe stata semmai la sede idonea per comunicare un fatto così importante.

                                         In conclusione, non essendo realizzato il primo presupposto cumulativo della buona fede, vista la violazione da parte dell’assicurata del suo obbligo di fornire indicazioni veritiere, a ragione l’amministrazione ha negato il condono dell’obbligo di restituzione delle indennità di disoccupazione indebitamente percepite.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2005.96 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.03.2006 38.2005.96 — Swissrulings