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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.10.2005 38.2005.46

October 6, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,402 words·~32 min·4

Summary

Un pilota di linea il cui grado di occupazione è stato ridotto al 60% deve essere ritenuto, sulla base delle circostanze concrete, idoneo al collocamento, a differenza di quanto previsto da una direttiva del SECO, che è infatti stata dichiarata dal TFA contraria alla legge. Ricorso accolto.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.46   DC/sc

Lugano 6 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 17 maggio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 15 aprile 2005 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 15 aprile 2005 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 3 settembre 2004 (cfr. Doc. N) ed ha stabilito che RI 1, di professione pilota di linea, comandante, è inidoneo al collocamento dal 1° giugno 2004.

                                         L'amministrazione si è in particolare così espressa:

"  (...)

Nella presente fattispecie, l'opponente rivendica le indennità di disoccupazione a decorrere dal 1. dicembre 2003. Da quella data egli è occupato a tempo parziale (60%) presso la compagnia __________, suo precedente datore di lavoro.

Secondo la direttiva del seco del 4 giugno 2004 relativa all'inidoneità al collocamento dei piloti occupati a tempo parziale (cfr. Prassi ML/AD 2004/3 - Foglio 10), a causa delle esigenze speciali inerenti all'orario di lavoro e all'impegno professionale a cui sono soggetti presso la compagnia aerea __________, i piloti occupati a tempo parziale non hanno la possibilità di trovare un'occupazione complementare sul libero mercato del lavoro nè di partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro o a corsi vari; di conseguenza, non sono idonei al collocamento e pertanto non hanno diritto alle indennità di disoccupazione. La predetta direttiva è entrata in vigore in data 1. giugno 2004 e si applica parimenti a tutti i casi ove vi è stato versamento di prestazioni.

In considerazione di quanto precede, l'opponente non può dunque essere ritenuto idoneo al collocamento a decorrere dal 1. giugno 2004. (...)" (Doc. B)

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

                                         Il suo patrocinatore sostiene che l'assicurato deve essere ritenuto idoneo al collocamento anche dopo il 31 maggio 2004, in particolare, sulla base delle seguenti considerazioni:

"   (...)

3.   Il qui ricorrente, di professione pilota di linea con funzioni di comandante, si era annunciato presso la Cassa di disoccupazione __________ in data 21 novembre 2003 per il periodo quadro dal 01.12.03 al 31.12.05.

Egli, infatti, dopo un lungo rapporto di collaborazione - sempre a tempo pieno - iniziato nel 1994 con __________ dapprima, __________ poi ed infine __________ (in seguito __________), si vedeva ipso facto ridotta la propria atti­vità professionale - per decisione unilaterale del datore di lavoro - dal 100% al 60% a far data appunto dal 1 ° dicembre 2003 a seguito delle note vicende che hanno tribolato il datore di lavoro __________.

(...)

4.   Dal 1 ° dicembre 2003, dunque, il qui ricorrente poteva pacificamente e del resto giustamente beneficiare delle indennità per disoccupazione parziale per il 40%.

Inaspettatamente, il 31 maggio 2004, la Cassa di disoccupazione __________ cessava ipso facto ogni versamento delle indennità di disoccupazione. La Cassa in parola poneva questo improvviso "cambiamento di rotta" in relazione ad una presunta comunicazione 05.06.04 del Segretariato di Stato all'economia (in seguito SECO) a mente della quale veniva semplicemente segnalato alle Casse disoccupazione che, in sintesi, i piloti occupati a tempo parziale presso __________ "... non possono mettersi normalmente a disposizione di un datore di lavoro" (Cfr. Doc. L3) viste segnatamente le peculiarità dell'attività professionale svolta e le esigenze legate a questa attività.

(...)

5.   Da questo nutrito scambio epistolare si possono segnatamente cristallizzare gli aspetti fattuali seguenti.

   ➢  Il qui ricorrente è stato pacificamente posto al beneficio delle indennità per di­soccupazione parziale del 40% dal 1 ° dicembre 2003 e per il periodo quadro dal 01.12.03 al 31.12.05.

   ➢   A dipendenza o facendo leva sulla circolare del SECO del 04.06.04, la Cassa di disoccupazione improvvisamente e motu proprio riteneva il qui ricorrente inidoneo al collocamento e sottoponeva il caso alla Sezione del lavoro. Que­sta presa di posizione della Cassa che sopprimeva ipso facto il diritto alle in­dennità per disoccupazione parziale interveniva unilateralmente e a far data dal 1° giugno 2004, quindi retroattivamente.

   ➢   Dal canto suo, il SECO, sia nella circolare 04.06.04, sia nella successiva presa di posizione 26.08.04 (Cfr. Doc. L3), certo fa riferimento ad una situazione ed esigenze particolari dell'attività di pilota, ma mai accenna o suggerisce che i piloti Swiss di cui è stato ridotto il tempo di lavoro da parte del datore di la­voro, siano da qualificarsi "inidonei al collocamento".

   ➢   Il ricorrente stesso, dal canto suo, ha più volte precisato, che certo il mestiere di pilota comandante di un velivolo comporta numerose specificità, ma egli è pienamente disposto e disponibile a trovare un posto di pilota ad esempio quale freelance. Egli, inoltre, sicuramente avrebbe il tempo adeguato da dedi­care ad altri datori di lavoro o di seguire corsi di formazione. Il ricorrente è addirittura disposto a lavorare a tempo pieno per un'altra compagnia aerea o datore di lavoro. Non da ultimo, egli segnala che i piloti possono altresì in­fluenzare i propri orari di lavoro, pianificando i loro impegni. Se del caso, grazie al sistema di pianificazione PBS (Cfr. Doc. G, I e M), essi hanno il tempo e possono anche fornire lavoro o prestazioni per terzi. In definitiva, quindi, nell'ambito della porzione di tempo di disoccupazione (40%) nulla osta ad eventualmente soddisfare ogni eventuale richiesta della Cassa di di­soccupazione o della Sezione del lavoro.

   ➢   Sulla base di questi elementi fattuali, la Sezione del lavoro decide con la querelata decisione che il qui ricorrente è inidoneo al collocamento.

Tanto succintamente considerato e come meglio si vedrà qui di seguito, la deci­sione della Sezione del lavoro è da riferirsi non solo ad una situazione palesemente non conforme alla realtà fattuale, ma pure pacificamente contraria al diritto, a con­solidata prassi giurisprudenziale ed a dottrina dominante.

      Prove:  c.s.

6.   Vi è innanzitutto da evidenziare una singolare incoerenza per non dire - e ci sia concesso - un vero e proprio "paradosso" nella decisione qui impugnata. A mente della Sezione del lavoro, i piloti occupati a tempo parziale non sarebbero (ora) idonei a collocamento. Ma, si badi bene, questa presunta e del resto conte­stata inidoneità al collocamento non è assolutamente stata riscontrata oggettiva­mente o valutata soggettivamente nell'attività professionale del disoccupato a tempo parziale, bensì essa è esclusivamente da ricondurre all'interpretazione - del resto errata - di una circolare del SECO.

Orbene, come potrà mai spiegare la Sezione del lavoro che sino a prima del 1 ° giugno 2004, i piloti disoccupati a tempo parziale erano perfettamente idonei al collocamento, mentre dopo il 1 ° giugno 2004, improvvisamente non lo sono più?

Come meglio si dirà in seguito, a mente dell'art. 15 cpv. 1 LADI, il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione. Que­sto vale evidentemente prima e dopo il 1 ° giugno 2004 e non è certo subordinato ad una circolare del SECO.

Questo motivo è a sé stante sufficiente ed atto a qualificare la decisione qui impu­gnata come contraria al principi fondamentali che reggono il nostro sistema giuri­dico, quali, il principio della legalità, della proporzionalità e dell'interesse pub­blico e della non-retroattività.

                                La decisione della Sezione del lavoro deve quindi essere annullata.

(...)

9.   Giusta l'art. 8 della Cost. fed. tutti sono uguali davanti alla legge. Con la decisione adottata dalla qui convenuta, i piloti assunti a tempo parziale da __________ vengono semplicemente discriminati non solo rispetto agli altri piloti, ma nei confronti di tutti gli altri disoccupati a tempo parziale. Infatti, se il ricorrente fosse impiegato a tempo parziale presso qualsivoglia altro datore di la­voro in Svizzera, egli potrebbe pacificamente percepire delle indennità di disoccu­pazione. Considerato che egli lavora per la __________, non ne ha diritto e deve rimborsare quanto percepito.

Vi è parimenti da chiedersi se il presente caso non violi altresì il cpv. 2 dell'art. 8 Cost. fed.

Queste considerazioni sono altresì pertinenti in relazione all'art. 9 della Cost. fed. che sancisce in particolare il diritto costituzionale di essere trattato senza arbitrio. Questa disamina non necessita  di particolare approfondimento visto la singolarità del caso di specie che vede, appunto, penalizzato il qui ricorrente rispetto a tutti gli altri lavoratori parzialmente disoccupati.

A mente del ricorrente, solo la Sezione del lavoro quale unico Cantone svizzero, ha adottato una siffatta prassi.

      Prove:  c.s.

10. La decisione della Sezione del lavoro qui impugnata viola altresì il principio della proporzionalità. Va da sé che se pure si ponesse a semplice titolo di modello acca­demico ipotetico il fatto che i piloti __________ parzialmente disoccupati non fossero idonei al collocamento, sicuramente non lo sono per loro colpa o indisponibilità. Non volendo nella fattispecie neppure esaminare se trattasi di eventuale colpa o misura di ritorsione o quant'altro da parte del SECO o del datore di lavoro in quanto queste considerazioni sarebbero perfettamente prive di utilità, nulla tuttavia può e deve essere rimproverato o posto a carico del disoccupato qui ricorrente.

      Di conseguenza, e giusta il principio della proporzionalità si dovrebbe, nella dene­gata ipotesi, applicare se del caso esclusivamente una misura di riduzione delle prestazioni. Tuttavia, vista le singolarità del fattispecie, eventuali penalità andreb­bero applicate, sempre a titolo squisitamente ipotetico, al responsabile, vale a dire, al datore di lavoro.

      Prove: c.s.

11. L'interesse pubblico nel caso __________ appare altresì di facile esposizione. Si può infatti ritenere che sia ampiamente interesse della col­lettività generare meno costi possibile salvaguardando più posti di lavoro.

      Di due cose l'una: o __________ licenzia un grande numero di piloti, ed allora la collet­tività dovrà sopportare un onere non indifferente, oppure __________ riduce il tempo di lavoro dei piloti richiedendo altresì sforzi supplementari al fine di garantire il rag­giungimento di un'attività solida e redditizia. In quest'ultimo caso, la collettività parteciperà solo limitatamente.

Con la decisione della Cassa, si potrebbe arrivare al paradosso che per gli interes­sati piloti e pure per il datore di lavoro, sia più redditizio sciogliere il rapporto di lavoro ponendo tutti i relativi costi a carico dello Stato.

Certo è che con la querelata decisione si penalizza chi di buona volontà è disposto a rinunciare a parti di salario o aumentare le proprie prestazioni in vista di un risa­namento della Compagnia aerea nazionale.

      Prove:  c.s.

12. Qualora una siffatta misura debba essere adottata, non lo potrà evidentemente es­serlo in via retroattiva. Inoltre, appare inaccettabile che tale singolare procedere non sia stato dichiarato al momento delle trattative a suo tempo intervenute sia tra datore di lavoro e piloti, rispettivamente, tra loro rappresentanti. Il qui ricorrente avrebbe dovuto sapere al più tardi il 1 ° dicembre 2003 che una tale misura sarebbe stata adottata, non fosse per determinare le proprie scelte. Questo non è stato il caso in crassa violazione della buona fede ed della sicurezza del diritto.

Non da ultimo, alla richiesta di restituzione di somme percepite dal ricorrente per applicazione retroattiva della citata circolare del SECO stravolge letteralmente ogni principio legale e giurisprudenziale sulla sicurezza del dritto e sulla non re­troattività delle norme." (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 23 giugno 2005 l'amministrazione propone di respingere il ricorso e osserva:

"  (...)

7.   Interpellato riguardo al caso specifico, in data 26 agosto 2004 il seco ha risposto come segue:

      " [...]. La nostra direttiva del 4 giugno scorso è stata emanata dopo aver esaminato con il datore di lavoro (__________) la reale disponibilità dei piloti a tempo parziale. Infatti, orari irregolari e prescrizioni di sicurezza, che ordinano periodi di riposo di una certa durata nonché una formazione continua, portano a che questi non possano mettersi normalmente a disposizione di un datore di lavoro.

L'incarto sottopostoci non presenta quindi alcun argomento suscettibile di poter portare ad un'eccezione a quanto esposto sopra. [...]" (cfr. doc. 13).

Nuovamente interpellato dopo l'introduzione del ricorso in esame, con scritto 13 giugno 2005 il seco non ha modificato le sue precedenti conclusioni (cfr. doc. 2) e si è limitato a segnalare che una vertenza relativa ad un caso simile è attualmente pendente dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

8.   Ora, tenuto conto delle indicazioni dell'autorità di vigilanza in generale (doc. 1) e riferite al caso specifico (doc. 2 e 13), ritenuto che le direttive dell'autorità di vigilanza sono in linea di principio vincolanti per gli organi esecutivi, il servizio cantonale ritiene di non potersi scostare dalle conclusioni espresse dal seco. Pertanto, considerato che il genere e le caratteristiche dell'attività svolta dal ricorrente (segnatamente per quanto attiene all'orario di lavoro e all'impegno professionale) non permettono l'esercizio di un'attività complementare nella stessa professione e, inoltre, che il signor __________ ha sempre ricercato un'attività quale pilota (cfr. doc. 22), egli deve essere ritenuto inidoneo al collocamento a decorrere dal 1. giugno 2004.

In merito alla censura sollevata riguardo alla fissazione degli effetti della decisione impugnata al 1. giugno 2004, va osservato che la cassa di disoccupazione - come rilevato anche dalla controparte - ha sospeso il versamento delle indennità di disoccupazione a partire dal periodo di controllo del mese di giugno 2004 e pertanto la decisione in questione non può comportare nessuna restituzione di indennità giornaliere di disoccupazione." (Doc. V)

                               1.4.   Il 20 luglio 2005 il patrocinatore del ricorrente ha postulato l'assunzione di ulteriori mezzi di prova, in particolare alcune audizioni testimoniali e l'allestimento di una perizia. Inoltre egli ha inviato la seguente documentazione:

"  (...)

Si produce sub. Doc. P, copia delle condizioni contrattuali di lavoro con­chiuse tra __________. e __________.

Alle cifre 21.5 e 21.6 del citato contratto sono segnatamente regolate le modalità d'esercizio di eventuali attività collaterali di un pilota impiegato presso __________, anche a tempo pieno.

Si osservi che a mente di siffatto contratto, un pilota dipendente di __________ può liberamente esercitare altre attività aviatorie quali il pilota di linea, di charter, di voli taxi o di voli di piacere, come pure l'istruttore di volo o l'impiego presso la guardia aerea, previo accordo scritto da parte del datore di lavoro.

Non sussiste alcuna limitazione materiale o tecnica in tal senso. (...)" (Doc. IX)

                               1.5.   Il 25 luglio 2005 il TCA ha assegnato all'amministrazione un termine di 10 giorni per prendere posizione sullo scritto del patrocinatore dell'assicurato e per produrre la versione integrale della sentenza del TCA del Canton Argovia e il ricorso del SECO contro tale decisione (cfr. Doc. X).

                               1.6.   Il 5 agosto 2005 la Sezione del lavoro ha prodotto la documentazione domandata, ha chiesto l'audizione di due testimoni ed ha espresso scetticismo sull'utilità di alcune audizioni testimoniali richieste dal ricorrente (cfr. Doc. XI).

                               1.7.   Con decreto del 10 agosto 2005 il presidente del TCA ha sospeso la causa in attesa della sentenza del TFA relativa al ricorso del SECO contro il giudizio del TCA del Canton Argovia del 22 febbraio 2005 (cfr. Doc. XII).

                               1.8.   Il 20 settembre 2005 il Presidente del TCA, richiamata la sentenza del TFA del 30 agosto 2005 (C 129/05), ha riattivato la causa ed ha assegnato alle parti un termine di 5 giorni per formulare osservazioni scritte (Doc. XV).

                               1.9.   Con lettera del 20 settembre 2005, pervenuto al TCA il 21 settembre 2005 il patrocinatore dell'assicurato richiamando la sentenza federale citata ha chiesto di riattivare la procedura (Doc. XVI).

                                         Il 21 settembre 2005 il patrocinatore dell'assicurato si è poi così espresso:

"  Con riferimento al Decreto 20.09.05 ed alla facoltà concessa alle parti di presen­tare delle osservazioni, parte ricorrente non può che ribadire argomenti e conside­razioni esposti in sede ricorsuale.

Alla luce della Sentenza 30.09.05 della la Camera del Tribunale federale delle assicurazioni in re SECO c/ M.W. M., non si può poi non osservare come la fatti­specie ivi trattata dalla nostra più alta Corte federale ricalchi perfettamente e rap­presenti in sintesi la "fotocopia" del caso qui dato a giudizio.

Tanto succintamente considerato, il sig. __________ postula l'integrale accoglimento delle richieste di cui al ricorso 17.05.05, protestando tasse, spese e congrue ripe­tibili." (doc. XVII)

                                         Il 26 settembre 2005 l'amministrazione ha rilevato:

"  Con riferimento alla causa citata a margine e al vostro scritto 20/21 settembre 2005, preso atto della sentenza 30 agosto 2005 del Tribunale federale delle assicurazioni (C 129/05), lo scrivente Ufficio comunica di rinunciare alla presentazione di osservazioni in merito." (Doc. XVIII)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurato dal 1° giugno 2004 deve essere o meno ritenuto idoneo al collocamento.

                                         In tale contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

                                         Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del

28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:

"  Art. 15 Idoneità al collocamento

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002

                               2.3.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

                                         L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

                                         Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                         Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo

(cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

                                         Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                         Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

                                         Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

                                         L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico

                                         (cfr. Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).

                                         Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

                                         L'Alta Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, ha, tra l'altro, osservato che:

"  (…)

Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato. Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente, nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (…)" (cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, consid. 3)

                               2.4.   Nella presente fattispecie RI 1 si è iscritto in disoccupazione dal 1° dicembre 2003 alla ricerca di un impiego di linea a tempo pieno come pilota di linea, dopo che il suo grado di occupazione presso la compagnia aerea __________ è stato ridotto al 60%.

                                         Nei primi mesi di disoccupazione l'assicurato è stato ritenuto idoneo al collocamento ed indennizzato dalla Cassa di disoccupazione applicando le disposizioni sul guadagno intermedio (art. 24 LADI).

                                         Dal 1° giugno 2004 l'assicurato è stato ritenuto inidoneo al collocamento e gli è stato di conseguenza negato il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione.

                                         L'amministrazione ha preso la propria decisione, confermata nell'impugnata decisione su opposizione, sulla base di una direttiva del SECO del seguente tenore:

"  Suite à de nombreuses demandes et par souci d'unité de pratique, nous vous communiquons ce qui suit:

Après avoir examiné avec la compagnie d'aviation __________ les divers modèles d'horaire de travail des pilotes engagés à temps partiel, nous sommes arrivés à la conclusion qu'en raison des exi­gences spéciales d'horaire et d'engagement professionnel auxquels ils sont soumis, ces pilotes n'ont pas la possibilité de trouver un emploi complémentaire sur le marché du travail ni de parti­ciper à des mesures de marché du travail ou des cours. Il en résulte qu'ils sont de manière gé­nérale inaptes à être placés et n'ont par conséquent pas droit à l'indemnité de chômage.

La présente directive prend effet rétroactivement le 1er juin 2004 et s'applique également à tous les cas où des prestations ont été accordées." (Doc. 1)

                               2.5.   Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali. Egli ne deve tuttavia tenere conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono una interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                         D'altro canto, il giudice se ne deve scostare quando esse sono incompatibili con le norme legali in esame (cfr. DTF 130 V 232 consid. 2.1; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 123 V 72 consid. 4°; DTF 122 V 253 consid. 3d; DTF 122 V 363 consid. 3c; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

                                         In DTF 127 V 57 il Tribunale federale delle assicurazioni ha, tra l'altro, così nuovamente esposto in modo estremamente chiaro il valore e la portata delle direttive, anche per l'amministrazione:

"  (…)

3.- a) La Circulaire MMT a été édictée en vertu de l'art. 110 LACI qui autorise le seco, en tant qu'autorité de surveillance chargée d'assurer l'application uniforme du droit, à donner des instructions aux organes d'exécution. Destinée à servir de guide aux caisses de chômage dans la manière dont elles vont mettre en oeuvre les mesures relatives au marché du travail, cette circulaire fait partie des ordonnances administratives dites interprétatives.

Bien que de telles ordonnances exercent, de par leur fonction, une influence indirecte sur les droits et les obligations des administrés, elles n'en ont pas pour autant force de loi. En particulier, elles ne lient ni les administrés, ni le juge, ni même l'administration dans la mesure où elles ne dispensent pas cette dernière de l'examen de chaque situation individuelle. Par ailleurs, elles ne peuvent créer de nouvelles règles de droit, ni contraindre les administrés à adopter un certain comportement, actif ou passif. En substance, elles ne peuvent sortir du cadre de l'application de la loi et prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 125 V 379 consid. I c et les références; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I: Les fondements généraux, 2e édition, Berne 1994, p. 266 ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e édition, Bâle/ Francfort‑sur‑le‑Main 1991, n. 365 ss; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 90; SPIRA, Le contrôle juridictionnel des ordonnances administratives en droit fédéral des assurances sociales, in: Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 803 ss). (…)" (cfr. DTF 127 V 57, consid. 3a, pag. 61)

                               2.6.   In una sentenza del 22 febbraio 2005 nella causa X, il Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia ha dichiarato contraria alla legge la direttiva del SECO del 4 giugno 2004 (cfr. consid. 2.4) ed ha in particolare rilevato:

"  (...)

Es steht im vorliegenden Fall fest und ist unbestritten, dass das Arbeitspensum des Beschwerdeführers per 1. Dezember 2003 auf 60 % reduziert wurde. Per 1. Dezember 2003 suchte der Be­schwerdeführer nicht nur Teilzeitbeschäftigungen im Umfang von 40 %, sondern auch Vollzeitstellen (in Vernehmlassungsbeila­ge 2). Gleichzeitig ging er weiterhin seiner Erwerbstätigkeit als Pilot bei der Swiss im auf 60 % reduzierten Teilzeitpensum nach. Diese Tätigkeit wurde in den Kontrollperioden Dezember 2003 bis Mai 2004 als Zwischenverdienst ausgewiesen und angerechnet. Aus dem Umstand, dass der Beschwerdeführer im fraglichen Zeit­raum weiterhin als Pilot bei der Swiss teilzeitlich tätig war, kann nicht ohne weiteres auf dessen Vermittlungsunfähigkeit geschlos­sen werden, da das Vorliegen eines Zwischenverdienstes zu prüfen ist (ARV 1996/97 Nr. 36 S. 202 Erw. 3), was vorliegend, wie erwähnt, bejaht wurde. Per 1. Dezember 2004 meldete sich der Beschwerdeführer offenbar von der Arbeitslosenversicherung ab, da er ab diesem Zeitpunkt eine (unbefristete) Vollzeitbeschäf­tigung als Pilot bei einer andern Fluggesellschaft antreten konnte.

Damit hat er aber den Beweis erbracht, dass er bereit ist, eine Vollzeitbeschäftigung anzunehmen, weshalb seine Vermittlungs­fähigkeit im fraglichen Zeitraum nicht aberkannt werden darf. Gemäss telefonischer Auskunft des Regionalen Arbeitsvermitt­lungszentrums (RAV) Baden vom 19, Januar 2005 war der Ver­mittlungsgrad des Beschwerdeführers 100 %, da er angab, auch eine Vollzeitbeschäftigung zu suchen. Dementsprechend wurde auch sein versicherter Verdienst von der Kasse berechnet. Dem­gemäss dürfte der Beschwerdeführer im fraglichen Zeitraum ab 1. Juni 2004 bis 30. November 2004 unter Vorbehalt der Erfül­lung der übrigen Anspruchsvoraussetzungen - einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung im Umfang einer Vollzeitbeschäf­tigung haben. Die Weisung des seco vom 4. Juni 2004 über die Vermittlungsunfähigkeit der Piloten in Teilzeitarbeitsstellen ist demzufolge mit den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen nicht vereinbar, weshalb auf diese nicht abzustellen ist. (...)" (Doc. 23)

                                         Questa decisione è stata confermata dal TFA.

                                         Nella sua sentenza del 30 agosto 2005 nella causa M., C 129/05 la Prima Camera del TFA ha dichiarato la direttiva del SECO contraria alla legge sulla base alle seguenti considerazioni:

"  (...)

4.1  Verwaltungsweisungen richten sich an die Durchführungsstellen und sind für das Sozialversicherungsgericht nicht verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen  Vorgaben darstellen. Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung,  durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu  gewährleisten, Rechnung getragen (BGE 130 V 172 Erw. 4.3.1, 232 Erw. 2.1, 129 V 204 Erw. 3.2, 127 V 61 Erw. 3a, 126 V 68 Erw. 4b, 427 Erw. 5a).

(...)

4.3  Obwohl der Begriff der Vermittlungsfähigkeit somit graduelle Abstufungen ausschliesst, bedeutet dies nicht, dass die Vermittlungsfähigkeit für alle Angehörigen einer bestimmten Berufsgruppe pauschal verneint (oder auch bejaht) werden kann. Sie ist vielmehr gestützt auf die konkreten individuellen Verhältnisse der jeweils am Recht stehenden Person zu prüfen.

Dabei sind die Teilelemente der Vermittlungsfähigkeit (Bereitschaft, in der Lage sein, Berechtigung; vgl. Art. 15 Abs. 1 AVIG) auf Grund der persönlichen Umstände dieser Person abzuklären und zu bestimmen. Daher ist es nicht zulässig, die Vermittlungsfähigkeit einer ganzen Berufsgruppe von vornherein zu verneinen.

4.4  Der vorliegende Fall macht dies deutlich. Einerseits trifft nicht zu,  dass alle bei der Swiss nur noch in Teilzeit angestellten Piloten für den Rest der ihnen zur Verfügung stehenden Arbeitszeit nicht vermittlungsfähig wären. Trotz der unregelmässigen Einsatzpläne und der Verpflichtung, sich zu bestimmten Zeiten auf Abruf bereit zu halten, sind sie verfügbar geblieben.

Dies hat der Versicherte durch die Vorlage mehrerer Teilzeitarbeitsverträge von Kollegen bei Drittfirmen vor dem kantonalen Gericht nachgewiesen. So erwähnt der Arbeitsvertrag des Piloten G.________ mit der Firma S.________ AG ausdrücklich, dass auf die Tätigkeit bei der Swiss Rücksicht genommen werde.

L.________ hat als Aushilfswagenführer mit Einsätzen nach Bedarf bei den Verkehrsbetrieben X.________ eine zusätzliche Stelle erhalten, Pilot N.________ eine Stelle mit einem Pensum von 50 % bei der Finanzkontrolle Y._________. P._________ bestätigte dem Versicherten in einer E-Mail, einen Teilzeitarbeitsvertrag bei der Firma A.________ erhalten zu haben. Es ist in der Tat ohne weiteres denkbar, dass die betroffenen Piloten eine Teilzeitarbeit finden, bei welcher auf ihre spezielle Situation Rücksicht genommen wird. Bei vielen Tätigkeiten ist es von untergeordneter Bedeutung, innerhalb welcher Woche oder an welchen Tagen eines Monats sie erledigt  werden. Dies gilt etwa für Aufgaben in den Bereichen Buchführung,  Rechnungswesen oder bei wissenschaftlichen Arbeiten. An solchen  Arbeitsplätzen können Arbeitnehmer ihre Einsatzzeiten im Rahmen der verabredeten Gesamtarbeitszeit mehr oder weniger frei einteilen.

4.5  Im Weiteren ist zu beachten, dass der Versicherte laut seinem Antrag auf Arbeitslosenentschädigung eine Vollzeitstelle gesucht hat. Die Behauptung in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, ein Pilot werde ohnehin keine Tätigkeit ausserhalb seines angestammten Berufs annehmen, ist in dieser pauschalen Form nicht zutreffend. Es steht fest, dass zahlreiche Pilotenstellen abgebaut wurden und noch abgebaut werden und die Betroffenen sich auch anderweitig nach einer neuen Arbeit umsehen müssen. Zudem bestehen im konkreten Fall keine Anzeichen dafür, dass der Versicherte nicht bereit gewesen wäre, eine Stelle in einem andern Tätigkeitsbereich anzunehmen.

4.6  Nach dem Gesagten ergibt sich, dass die bei der Swiss nur noch  teilzeitlich angestellten Piloten für eine weitere Teilzeitstelle oder eine  anderweitige Vollzeitarbeit vermittlungsfähig sein können. Die erwähnte Weisung des seco ist deshalb gesetzwidrig. Damit ist der kantonale Entscheid im Ergebnis zutreffend."

                               2.7.   Alla luce della sentenza federale riprodotta al consid. precedente questo Tribunale non può che annullare la decisione su opposizione impugnata che ha negato l'idoneità al collocamento dell'assicurato dal 1° giugno 2004.

                                         Tale decisione è stata infatti presa esclusivamente sulla base della direttiva del SECO ora dichiarata dal TFA contraria alla legge.

                                         RI 1 è dunque idoneo al collocamento (ed ha di conseguenza diritto alle indennità di disoccupazione se le altre condizioni sono adempiute) anche dopo il 31 maggio 2004.

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che l'assicurato ha ritrovato un impiego a tempo pieno dal 1° marzo 2005 (cfr. Doc. 20 e 21) e che egli ha dimostrato di avere cercato lavoro anche dopo il 1° giugno 2004 (cfr. Doc. 22).

                               2.8.   Visto l'esito della precedente vertenza risulta superflua l'assunzione delle prove chieste dalle parti.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto e la decisione su opposizione del 15 aprile 2005 è annullata.

                                         § Di conseguenza RI 1 è idoneo al collocamento dal 1° giugno 2004.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Sezione del Lavoro Ufficio giuridico verserà al ricorrente

fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti