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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.08.2005 38.2005.21

August 10, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,987 words·~1h 5min·4

Summary

non é idonea al collocamento l'assicurata che non vuole interrompere la sua attività e che ha preso delle misure che la occupano al 100% per svilupparla ulteriormente. In casu il diritto alle ID andava negato anche perché l'assicurata é ancora socia gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro

Full text

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.21   FS/td

Lugano 10 agosto 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 1 febbraio 2005 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 17 novembre 2004 la Cassa Disoccupazione __________ ha sottoposto per decisione (cfr. art. 81 cpv. 2 LADI) alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico il seguente caso concernente RI 1:

"  La signora RI 1 si è iscritta presso la nostra Cassa, dal 29.10.2004, quale disoccupata a tempo parziale.

L’assicurata, durante il periodo 01.07.2002 a tutt’oggi lavora quale gerente presso la __________.

L’assicurata al momento dell’iscrizione, presso la nostra Cassa, ha consegnato l’estratto registro commercio e dallo stesso constatiamo che la stessa è socia gerente della __________.

La sua iscrizione in disoccupazione è stata fatta causa mancanza di lavoro.

Questioni che devono formare oggetto di una decisione:

La Cassa può indennizzare l’assicurata? Se sì, con l’art. 24 LADI?" (cfr. doc. 16)

                                         Il 22 novembre 2004, riferendosi alla "Comunicazione Dubbi circa l'idoneità al collocamento" (trasmessale in copia), la Sezione del lavoro ha scritto all’assicurata una lettera del seguente tenore:

"  (…)

Indennità di disoccupazione – idoneità al collocamento (art. 8 e 15 LADI)

Gentile signora RI 1,

il 17 novembre 2004 la Cassa disoccupazione __________ ci ha sottoposto per decisione la pratica inerente la sua richiesta di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione dal 29 ottobre 2004.

Dalla documentazione in nostro possesso risulta che lei è socia e gerente con firma individuale della ditta __________, società della quale detiene il 90% del capitale sociale e presso la quale ha svolto l'ultima attività.

Vista la posizione ricoperta presso la società si ritiene sia impegnata a cercare sbocchi economici alla stessa e non sia quindi disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste da un datore di lavoro.

Visto quanto precede si prospetta una decisione di inidoneità al collocamento e di conseguenza il rifiuto delle indennità di disoccupazione a far tempo dal 29 ottobre 2004.

Le indennità non potrebbero inoltre essere versate ai sensi dell'art. 10 cpv. 2bis LADI. Si ritiene infatti che il suo tempo di lavoro sia stato temporaneamente ridotto.

La invitiamo a formulare eventuali osservazioni scritte, entro 10 giorni dalla presente.

Non ricevendo alcuna risposta entro il termine fissato procederemo all'emissione di una decisione in base agli atti in nostro possesso.

(…)."(cfr. doc. 15)

                                         Con scritto del 25 novembre 2004 l’assicurata ha osservato che:

"  (…)

con riferimento al Suo scritto del 22 novembre 2004 (arrivato da me solo oggi, 25 novembre) Le comunico che non sono d'accordo con la Sua comunicazione riguardante la mia disponibilità per il mercato del lavoro.

Sono certamente disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste da un datore di lavoro, cioè, come comunicato già all'ufficio di collocamento a __________, al 50%. Giustamente perché sto cercando un lavoro parziale al 50 percento per poter superare questo periodo economicamente molto duro e difficile.

Le chiedo gentilmente di poter prendere appuntamento con Lei quanto prima, in modo che Le possa esporre la mia situazione e dimostrare la mia disponibilità già soprammenzionata.

(…)." (cfr. doc. 14)

                                         Il 10 dicembre 2004, previa convocazione scritta (cfr. doc. 11/A), l’assicurata è stata sentita dal funzionario __________ presso l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro a Bellinzona.

                                         In quell’occasione è stato steso e l’assicurata ha controfirmato un verbale del seguente tenore:

"  (…)

Convocata in relazione alla comunicazione 17 novembre 2004 della Cassa disoccupazione __________ concernente la verifica dell'idoneità al collocamento e in relazione al suo scritto del 25 novembre 2004, l'assicurata dichiara:

preciso di non avere potuto presenziare al precedente appuntamento in quanto ho aperto tardivamente la busta contenente la convocazione.

In merito alla comunicazione della cassa disoccupazione __________ preciso di avere costituito, unitamente ai miei figli (__________) la società __________ in data 28 giugno 2002. Il capitale sociale è così suddiviso: fr. 18'000.-- sono detenuti dalla sottoscritta, fr. 1'000.-da mio figlio __________ e fr. 1'000.-- dall'altro figlio __________, entrambi residenti nel Canton __________. Il recapito della società è in Via __________, presso __________ __________.

Ho in affitto una casa all'interno del parco dell'albergo, la quale è composta in un ufficio, due aule per l'insegnamento e i servizi.

La società si occupa dell'insegnamento linguistico (italiano, tedesco e inglese). La proprietaria dell'immobile è la famiglia __________, la quale è anche proprietaria dell'Albergo. L'affitto ammonta a fr. 700.-- mensili. Le spese accessorie sono a mio carico (riscaldamento, ecc.).

Io sono l'unica dipendente occupata tutto l'anno a tempo pieno. Le altre dipendenti sono le seguenti: __________, __________, le quali sono occupate ad ore, secondo le esigenze di insegnamento.

Preciso di avere iniziato l'attività presso la __________ in data 1° luglio 2002. In precedenza svolgevo la stessa attività, tuttavia quale lavoratrice indipendente e questo dal 1° giugno 1997.

Mi occupo della gestione amministrativa e organizzativa della società, della ricerca dei clienti, dello sviluppo dell'attività, nonché delle lezioni di italiano e di tedesco.

Per sviluppare ulteriormente l'attività della società sto creando un sito internet, ho creato un prospetto illustrativo relativo alla scuola in tedesco e in italiano, sto facendo pubblicità su giornali e riviste (__________, per esempio) per l'insegnamento della lingua italiana, tedesca e inglese. Sto inoltre creando un singles club e il relativo sito internet (punto di incontro per persone singole - __________). E' quindi mia intenzione fare tutto il possibile per superare questo momento di difficoltà economica.

Attualmente sono impiegata a tempo pieno. Sto tuttavia cercando un'attività salariata al mattino. Nel caso in cui la reperissi, le lezioni del mattino sarebbero posticipate nel pomeriggio oppure alla sera.

Mi sono iscritta per il collocamento in quanto ho esaurito tutti i miei risparmi, i quali sono stati investiti nella società, per un importo di circa fr. 100'000.--. Sono quindi costretta a cercare un'attività a tempo parziale.

Per quanto concerne il salario preciso che prelevavo piccoli importi a più riprese dal conto corrente della società. Prelevavo il minimo indispensabile per non aggravare la situazione finanziaria della società. Non prelevavo mai lo stesso importo ogni mese. Non si trattava mai di un unico prelevamento a fine o inizio mese. Lei è già in possesso degli estratti bancari del mio conto privato dai quali è possibile rilevare i prelevamenti effettuati da me per il mio sostentamento e quello della ditta. La ditta ha circa fr. 50'000.-- di debiti nei miei confronti. Io e i miei figli abbiamo la procura per la gestione del conto corrente della società (entrambi con firma individuale).

Preciso di essermi iscritta per il collocamento quale docente di lingue oppure telefonista-ricezionista. Sono quindi alla ricerca di un'attività al mattino in questi rami di attività con una disponibilità dalle 08.00 alle 12.00 nel __________ e nel __________. Posso documentare le mie ricerche di lavoro dal momento in cui mi sono iscritta in disoccupazione, non prima. Le stesse sono state regolarmente consegnate al mio consulente del personale.

Preciso infine che dovrei prossimamente dare lezioni per un importo di fr. 20'000.-- per una riqualifica di un assicurato dell'AI. Non so tuttavia se e quando potrà iniziare. Sicuramente questa attività risolverebbe i momentanei problemi finanziari della società.

(…)." (cfr. doc. 11)

                                         Dopo aver chiesto e ricevuto dall’assicurata copia dell’estratto del registro di commercio e copia dell’atto di costituzione della __________ (cfr. doc. 9 e 10), con decisione del 17 dicembre 2004 la Sezione del lavoro ha stabilito che l’assicurata è ritenuta inidonea al collocamento (cfr. doc. 7).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata (cfr. doc. 6) la Sezione del lavoro Ufficio giuridico, in data 1° febbraio 2005, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la sua decisione del 17 dicembre 2004 e, tra l’altro, ha rilevato che:

"  (…)

3.   Nel caso in esame, dai documenti agli atti emerge segnatamente quanto segue:

   la signora RI 1 ha costituito nel mese di giugno 2002, unitamente ai suoi due figli (__________), la società __________ con sede a __________, della quale l'assicurata è socia gerente con firma individuale e detentrice di una quota sociale di fr. 18'000.-;

   -                            la società ha assunto gli attivi e i passivi della ditta individuale

__________, esposti nel bilancio allestito in data 31 dicembre 2001. Questa ditta è stata cancellata dal registro di commercio nel mese di giugno 2002 a seguito, appunto, dell'apporto dell'attivo e del passivo alla __________;

      -                               prima di iscriversi in disoccupazione, l'assicurata ha esplicato attività lavorativa presso la __________. Inoltre l'opponente si è annunciata presso l'Ufficio regionale di collocamento di __________, alla ricerca di un impiego a tempo parziale, a motivo della mancanza di lavoro presso la predetta ditta (cfr. Attestato del datore di lavoro datato 15 novembre 2004);

      -                               la signora RI 1, che si occupa in modo particolare della gestione amministrativa e organizzativa della società, della ricerca di clienti, dello sviluppo dell'attività e delle lezioni di italiano e di tedesco, è attualmente ancora occupata presso la società il pomeriggio. Nel corso della sua audizione di data 10 dicembre 2004, l'opponente ha del resto segnatamente precisato di essere attualmente impiegata a tempo pieno presso la stessa, di essersi iscritta in disoccupazione in quanto ha esaurito tutti i suoi risparmi e che inoltre, per quanto riguarda il suo salario, la stessa prelevava dal conto corrente della società, a più riprese, piccoli importi, il minimo indispensabile per non aggravare la situazione finanziaria della società (cfr. verbale, pag. 1 e 2).

Ora, visto quanto precede e alla luce della citata giurisprudenza, considerata in particolare la posizione della signora RI 1 in seno alla società, la stessa non può beneficiare delle indennità di disoccupazione, avendo per legge una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

Inoltre, tenuto conto del fatto che l'annuncio in disoccupazione è stato causato da una riduzione del lavoro, ci si trova pure confrontati con una riduzione temporanea del lavoro (art. 10 cpv. 2bis LADI), che imporrebbe la valutazione del caso nell'ottica delle norme relative alle indennità per lavoro ridotto. Ammettere la concessione di indennità di disoccupazione equivarrebbe a permettere un aggiramento delle disposizioni che limitano il diritto alle indennità per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI).

Visto quanto precede, le motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata.

(…)."

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del seguente tenore:

"  (…)

Mi riferisco alla soprammenzionata decisione dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro del 1° febbraio 2005 con la quale ha respinto la mia opposizione del 4 gennaio 2005.

Essendo convinta di avere il diritto ad un'indennità, Vi comunico con la presente il mio ricorso a tale decisione.

Ripeto che sono assolutamente idonea al collocamento per causa mancanza di lavoro. Per mio enorme dispiacere, ho troppo tempo libero in cui potrei facilmente occupare un posto di lavoro al 50% (al mattino), quanto lo sto già cercando. La mia situazione è pure leggermente cambiata nel senso che durante l'altra metà dei miei giorni lavorativi (nel pomeriggio) mi sto momentaneamente già occupando con le preparazioni alla chiusura/liquidazione della ditta __________.

Questa chiusura definitiva avrà luogo al più presto possibile, sperabilmente già per la fine di marzo, se no per la metà o fine di aprile 2005.

Dopo tale chiusura vorrò accettare un lavoro al 100% presso un datore di lavoro, possibilmente nella zona del __________.

Troverete qua acclusa anche la decisione soprammenzionata e la sua busta originale, quanto richiestemi. Vi prego comunque cortesemente di voler riesaminare il mio caso con grande attenzione.

(…)." (cfr. doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta del 13 maggio 2005 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha chiesto di respingere il ricorso, ha confermato le proprie allegazioni e, in particolare, ha ribadito che:

"  (…)

7. Ora, visto quanto precede e alla luce della citata giurisprudenza, considerato il ruolo svolto dall'assicurata per garantire il funzionamento e il successo della __________, che già in precedenza la stessa attività era condotta con una ditta individuale, che gli interessi della società sono tuttora concreti e importanti, non è possibile ritenere soggettivamente e oggettivamente idonea al collocamento la ricorrente, disponibile per altri datori di lavoro.

A questo aspetto va pure aggiunto che, già in virtù della posizione dell'assicurata in seno alla società, essa non può beneficiare delle indennità di disoccupazione, avendo per legge una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella società presso cui ha realizzato il proprio periodo contributivo, in relazione alla quale rivendica una perdita di lavoro e di cui ancora oggi è persona di riferimento.

Infine, il diritto alle indennità va negato pure in considerazione del fatto che l'annuncio in disoccupazione è stato causato da una riduzione del lavoro che va considerata temporanea (art. 10 cpv. 2bis LADI). Questa circostanza, imporrebbe la valutazione di un eventuale diritto a prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione nell'ottica delle norme relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali l'assicurata non avrebbe diritto in virtù della propria posizione in seno alla __________. Ammettere la concessione di indennità di disoccupazione equivarrebbe a permettere un aggiramento delle disposizioni che limitano il diritto alle indennità per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI).

(…).”(cfr. doc. IV)

                               1.5.   Con lettera del 31 maggio 2005 l’assicurata ha ancora scritto al TCA quanto segue:

"  (…)

Mi riferisco al Vostro soprammenzionato scritto e Vi comunico che, praticamente, non ho tanto da aggiungere. Poche cose sì:

Non so ragionare in termini giuridici come lo sa fare la giurista di Bellinzona, la signora __________, vorrei però ricordarVi il seguente fatto:

Siccome in tutti questi anni ho sempre pagato i contributi all'AVS / AI / IPG, AD ed alla LAINF, sia come datore di lavoro sia come impiegata (gerente) della __________, mi sembrerebbe proprio logico che, avendo proprio molto bisogno di un aiuto in questa mia situazione di momentanea non-autosufficienza economica, ne potessi anche ricevere un'indennità (perlomeno temporanea) da parte della AD / Assicurazione contro la Disoccupazione.

Non mi pare giusto che si debba proprio combattere in tale modo insistente per poter ricevere un sussidio da parte di un'assicurazione che ha sempre preso i contributi della sua assicurata per molti anni, ma che adesso invece, che dovrebbe anche dare qualcosa, si rifiuta in modo proprio quasi inimmaginabile di farlo. Non mi sembra giusto nei confronti degli assicurati in generale.

Sappiate che questo mio impegno personale per il diritto ad un aiuto, non lo faccio solo per me, lo faccio generalmente e per principio per tutti gli altri che soffrono una situazione simile alla mia e che forse non hanno il coraggio di combattere con la burocrazia.

Certamente, bisogna rendersi conto che ci sono anche dei truffatori che cercano di creare appositamente una situazione comoda per loro stessi, volendo approfittare dello stato dell'impiegato in una SA o Sagl.

Bisogna guardare e giudicare il caso individuale.

La mia situazione (l'avevo già descritta sia nei locali dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro a Bellinzona, sia in quelli dell'Ufficio Regionale di Collocamento/URC a __________) era tale che cercavo di salvare me stessa ed il mio sopravvivere economico che vedevo concretamente nel continuare ad esistere di quella mia creazione, la mia propria scuola di lingue che avevo tirato in avanti negli ultimi sette, otto anni e che mi permetteva di sopravvivere con le sue entrate concrete di denaro.

Vedevo una vera e propria chance futura nell'esistenza di questa ditta scuola ed era per ciò che avevo investito tutto il mio capitale privato che avevo ereditato nel 2002 con la vendita della casa dei miei genitori.

Erano CHF 100'000.-- incirca e li ho investiti praticamente tutti in questa Sagl. Tale fatto mi sembra proprio lampeggiante per far vedere che in questo caso concreto non si può trattare di un fatto di "imbroglio o truffa di assicurazione", bensì di una persona cittadina svizzera che ha bisogno di un sostegno. (Forse un bisogno altrettanto forte di quello dei nostri stranieri nella zona che ricevono tutti dell'aiuto... comunale, cantonale ed anche federale...!)

Io comunque al momento, non ho più niente tranne un conto bancario vuoto e quindi... dovrò purtroppo chiudere questo "bel sogno del mio futuro"...

Ripeto che sono convinta di avere il diritto ad un'indennità e Vi comunico con la presente che insisto a tale fatto.

Ripeto che sono assolutamente idonea al collocamento per causa mancanza di lavoro. Per mio enorme dispiacere, ho troppo tempo libero in cui potrei facilmente occupare un posto di lavoro al 50 % (al mattino), quanto lo sto già cercando.

La mia situazione è pure leggermente cambiata nel senso che durante l'altra metà dei miei giorni lavorativi (nel pomeriggio) mi sto momentaneamente già occupando con le preparazioni alla chiusura/liquidazione della ditta __________.

Questa chiusura definitiva avrà luogo al più presto possibile, sperabilmente in modo retroattivo per la fine del mese aprile 2005.

Dopo tale chiusura vorrò sempre continuare il mio lavoro come docente privata di lingue e come traduttrice di testi, ma cercherei anche un lavoro al 50 (oppure eventualmente anche al 100%), oltre al proprio impegno indipendente.

Vi prego comunque cortesemente di voler riesaminare il mio caso con grande attenzione.

(…)." (cfr. doc. VI)

                               1.6.   Il doc. VI è stato notificato alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico che con lettera del 9 giugno 2005 si è confermata in quanto espresso nella propria risposta di causa (cfr. doc. VII e VIII).

                                         Il doc. VIII è stato trasmesso per conoscenza all’assicurata (cfr. doc. IX).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurata deve essere o meno ritenuta idonea al collocamento.

                                         In tale contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

                                         Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:

"  Art. 15 Idoneità al collocamento

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)." (cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002

                               2.3.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

                                         L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

                                         Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosenversicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                         Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

                                         Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                         Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

                                         Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

                                         L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).

                                         Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

                                         L'Alta Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, ha, tra l'altro, osservato che:

"  (…)

Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato. Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente, nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02).

(…)" (cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, consid. 3)

                                         In un'altra sentenza del 7 giugno 2004 nella causa C. (C87/02), la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:

"  (…)

6.

6.1Come già detto nel considerando 3, giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute le ulteriori condizioni previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore vigente sino al 30 giugno 2003, stabilisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; dall'altro, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento).

6.2 Per quanto riguarda la disponibilità, da un punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3).

6.3 Il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui egli ha potuto determinare personalmente fino a quale momento sarebbe sussistito il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti; sentenza del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1; DLA 1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere considerato idoneo al collocamento colui che, come amministratore unico della ditta o come amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando la propria attività quale acquisizione di clienti, tutti i compiti suscettibili di mantenere il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1a e sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; sentenze del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1 e del 23 dicembre 1999 in re F., C 341/98, consid. 2; cfr. pure DTF 123 V 236 consid. 7).

6.4 Se, per contro, l'interessato può esercitare tale attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, è idoneo al collocamento. Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è infatti di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se egli intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego. Quali attività indipendenti intermedie entrano quindi in linea di conto quelle di natura transitorie, limitate nel tempo e che comportano investimenti minimi (DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata).

(…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella causa C., C 87/02)

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha così concluso che, in quel caso, l'assicurato era idoneo al collocamento in quanto l'attività indipendente da lui svolta dopo il licenziamento comportava la conclusione della sua precedente attività e non la continuazione della stessa.

                                         Essa poteva pertanto venire considerata un'attività transitoria che comportava investimenti minimi e quindi compatibile con l'assunzione di un'attività lavorativa a tempo pieno.

                                         Inoltre l'assicurato ha effettivamente reperito un lavoro all'80% che ha accettato malgrado l'attività si svolgesse fuori cantone.

                                         Il TFA ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti).

                                         Al riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G. (C 287/03), il TFA ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6); mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens, par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125 V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).

Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2). (…)." (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03)

                               2.4.   In una decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il TFA ha stabilito che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.

                                         In una sentenza relativa a un caso ticinese, chiamata a pronunciarsi su una domanda di condono, in una decisione del 16 giugno 2003 nella causa G. (C 130/02), l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio cantonale e, in particolare, ha osservato che:

"  (…)

4.2 Come rilevato dalla Corte cantonale, non possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2 febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di riscossione di prestazioni.

4.3 I fatti così esposti ed accertati dalla precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata, sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che, secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e riferimenti), è considerato detenere una simile posizione un membro del consiglio di amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore unico di una SA familiare. (…)"

(STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C 130/02)

                                         In un altro caso ticinese, chiamato a pronunciarsi nel caso in cui un assicurato, vista la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro, è stato tenuto a restituire prestazioni ricevute indebitamente, il TFA ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

la precedente istanza ha quindi rettamente precisato che si è segnatamente in presenza di un errore manifesto allorquando vengono assegnate indennità di disoccupazione ad un lavoratore trovantesi in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e che, dopo essere stato licenziato, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI), continua a lavorare a tempo parziale e a determinare o comunque a influenzare in maniera rilevante le decisioni del datore di lavoro (sentenze del 6 luglio 2001 in re B. [C 274/99], I. [C 278/99] e O. [C 279/99], a contrario),

nel caso di specie, gli accertamenti esperiti dai primi giudici hanno permesso di evidenziare non solo che l'insorgente - il cui nome e la cui attività coincidono con la ditta (art. 944, 950 CO) e con la ragione sociale della datrice di lavoro -, è (già) stato azionista maggioritario della società nonché, eccezione fatta per gli apprendisti, unico dipendente della stessa, ma anche che l'incarico di amministratore unico è stato trasferito dal ricorrente al sessantaseienne padre, S.________, autore dell'atto di licenziamento e contestuale riassunzione a tempo parziale del figlio come pure della risposta alla Cassa disoccupazione con la quale egli indicò di non essere a conoscenza degli azionisti della società, malgrado all'assemblea straordinaria del 31 ottobre 1997 fossero presenti tutte le azioni,

stante quanto precede, si giustifica senz'altro di ritenere, insieme ai primi giudici, che il ricorrente abbia rivestito una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro anche in seguito alle sue dimissioni da amministratore unico ed alla disdetta con contestuale riassunzione al 50% - del rapporto di lavoro, ed abbia così inteso, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto, alle quali l'interessato non avrebbe altrimenti potuto avere diritto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI; DTF 122 V 273 consid. 4), costruire una situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni assicurative (cfr. DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2), in tali condizioni, è a ragione che la Cassa e la Corte cantonale hanno ritenuto essere dati i presupposti per riconsiderare le decisioni informali con le quali all'assicurato sono state versate le indennità di disoccupazione e per domandarne la restituzione,

(…)." (cfr. STFA del 15 luglio 2003 nella causa O., C 217/02)

                                         Nella già citata STFA del 7 giugno 2004 nella causa C. (C 87/02), chiamata a decidere nel caso di un assicurato che, dopo aver svolto attività indipendente quale titolare di una ditta individuale, in seguito ha lavorato quale direttore con firma individuale di una SA, che ha rilevato le attività della sua ditta individuale e che lo ha licenziato perché la banca che aveva concesso il prestito necessario per la costituzione della società, poco tempo dopo (7 mesi), ha rinunciato al finanziamento del progetto in quanto non lo ha ritenuto decollato, l'Alta Corte ha, innanzitutto, rilevato:

"  (…)

4.

4.1 Secondo la giurisprudenza, il lavoratore che gode di una situazione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato dalla ditta, continua a determinarne le scelte oppure a influenzarle in maniera determinante. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità di disoccupazione verrebbe elusa la regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto, in particolare l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza del 16 dicembre 2003 in re E., C 301/02, consid. 2.1; DLA 2000 no. 14 pag. 67). Giusta tale disposizione non hanno infatti diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda (si veda in proposito DTF 120 V 525 consid. 3b). In tal senso esiste quindi uno stretto parallelismo tra il diritto alle indennità per lavoro ridotto e quello a indennità di disoccupazione.

4.2 Diversa è invece la situazione nel caso in cui il lavoratore dipendente, che si trova in una posizione assimilabile a quella del datore di lavoro, lascia definitivamente la ditta a seguito della sua chiusura. Lo stesso discorso vale se la ditta continua ad esistere, ma il dipendente, tuttavia, in seguito alla disdetta del suo contratto, interrompe ogni legame con la società. In tal caso egli può di principio pretendere indennità di disoccupazione (DTF 123 V 238 seg.; SVR 2001 ALV no. 14 pag. 41 seg. consid. 2a; DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2; sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02, consid. 3).

4.3 Al riguardo questa Corte ha inoltre ripetutamente statuito che il fatto di subordinare il versamento di indennità di disoccupazione all'interruzione di ogni legame con la società di cui la persona interessata era alle dipendenze può apparire rigoroso a seconda delle circostanze del caso concreto. Nondimeno, non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano una posizione dirigenziale che, malgrado siano state formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).

Inoltre, fintanto che un dirigente mantiene dei legami con la sua società, non soltanto è impossibile controllare la perdita di lavoro che subisce, ma esiste pure la possibilità che egli decida di perseguire lo scopo sociale (DLA 2002 no. 28 pag. 183; sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02). In tal caso, eccezion fatta per un esame a posteriori delle circostanze - che è contrario al principio secondo cui questo esame ha luogo nel momento in cui si statuisce sul diritto dell'assicurato -, è quindi impossibile determinare se le condizioni legali sono adempiute. Del resto con la citata condizione non viene perseguito l'abuso in sé stesso, bensì il rischio d'abuso (sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).

(…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella causa C., C 87/02)

                                         Viste le particolarità del caso concreto e cioè:

                                         -  costituzione il 1° gennaio 2000 della SA grazie ad un prestito bancario nell'ambito di un programma speciale finalizzato a finanziare dei progetti a cui l'assicurato, giovane imprenditore, già si occupava in precedenza quale titolare della sua ditta individuale;

                                         -  sin dall'inizio dipendenza totale dell'attività della nuova SA dal finanziamento della banca;

                                         -  revoca del sostegno al progetto dopo soli sette mesi dal suo avvio e conseguente licenziamento dell'assicurato per il 30 settembre 2000;

                                         -  impossibilità per l'assicurato, semplice direttore e non anche amministratore, di determinare e/o di influenzare le scelte della società vista la chiara volontà della banca di non sostenere il progetto, la mancanza di fondi per acquistare la materia prima necessaria alla produzione dei prodotti progettati e l'obbligo di restituire il prestito;

                                         -  verosimiglianza del fatto che la liquidazione della ditta sia stata ritardata solo perché le parti dovevano giungere ad un accordo in relazione alla restituzione del prestito;

                                         -  l'assicurato non ha determinato la conclusione del rapporto di lavoro che anzi sarebbe continuato se non fosse stato interrotto il finanziamento;

                                         -  invito esplicito all'assicurato di cercarsi un lavoro;

                                         -  l'amministratore unico ha dichiarato che la società non aveva nessuna attività e che la stessa, come poi avvenuto, sarebbe stata liquidata;

                                         il TFA ha concluso che "(…) per le sue peculiarità, la fattispecie non può essere assimilata ai casi usuali di abuso in cui gestori e/o amministratori di società anonime o altro, di cui detengono pure il capitale, vengono considerati quali datori di lavoro, in quanto malgrado l'uscita dalla ditta - di principio decisa personalmente - continuano a determinarne le scelte. (…)." La nostra Massima Istanza ha osservato che:

"  (…)

5.2 Visto quanto sopra, il ricorrente può e dev'essere senz'altro assimilato ad un dirigente licenziato che interrompe ogni contatto con la società, anche se non per sua volontà, in quanto privato dei mezzi necessari per continuare.

Ne consegue che il fatto che l'assicurato abbia affermato di voler concludere i progetti avviati con la SA, rispettivamente vendere il "know how" delle ditte, al fine di recuperare le spese sostenute, non significa che egli abbia continuato o sia stato intenzionato a lavorare per la E.________ SA, malgrado il licenziamento. In effetti un attento esame dell'incarto permette di asserire che la conclusione cui è giunto il seco poggia su un malinteso. C.________ ha sempre dichiarato di voler portare a termine i progetti avviati con la SA e la X.________ in qualità di indipendente - chiedendo espressamente alla Cassa disoccupazione di riottenere questo statuto -, e, meglio, tramite la X.________, società individuale che gestiva prima della fondazione della SA, non quale direttore della SA. Inoltre egli non intendeva continuare la produzione, ciò che non poteva appunto fare, bensì vendere i progetti in modo che venissero realizzati da altri. In simili condizioni risulta provato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 121 V 204) che non vi era in concreto alcun rischio di abuso e che quindi la perdita di lavoro di C.________ era senz'altro controllabile (in tal senso il Tribunale federale delle assicurazioni ha peraltro già statuito in un caso analogo alla presente fattispecie, e più precisamente nella sentenza del 16 dicembre 2003 in re E., C 301/02, in cui è stato dimostrato che dopo essere stato liberato dagli incarichi di direttore ed essere uscito dal consiglio di amministrazione, l'interessato non aveva più svolto alcuna attività per la ditta).

Ne consegue che, potendo avvalersi il ricorrente del diritto ad indennità di disoccupazione, dev'essere ancora esaminato se egli è idoneo al collocamento.

(…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella causa C., C 87/02)

                                         In una sentenza del 29 giugno 2005 nella causa U. (C 20/05) l'Alta Corte ha negato ad un assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione, argomentando:

"  3.1La juridiction cantonale a rappelé correctement les règles applicables en matière de droit à la prestation du travailleur jouissant d'une position analogue à celle d'un employeur (ATF 123 V 234) et de l'aptitude au placement. On peut sur ce point renvoyer au jugement entrepris.

3.2 Au vu des éléments d'enquête de l'Office de la main d'oeuvre étrangère du 14 mars 2002, les premiers juges ont confirmé la décision de la SACH niant le droit du recourant à des indemnités de chômage. Ils ont retenu en particulier que ce dernier avait continué à exercer une activité après son licenciement aussi bien pour M.________ que pour V.________.

Pour sa part et comme en première instance, le recourant conteste avoir déployé une quelconque activité au service de M.________ et soutient toujours remplir les conditions de l'aptitude au placement.

3.3 En fait, il convient de retenir que V.________ a été inscrit comme

directeur avec signature individuelle de la succursale en Suisse de

M.________, en même temps qu'il était employé de cette société au bénéfice d'un contrat de travail. Après son licenciement, il a conservé sa position dans la société, notamment la signature individuelle et continué à se présenter comme directeur de l'entreprise. L'inscription au registre du commerce a d'ailleurs subsisté comme telle jusqu'à ce jour. Si les bureaux de la société à G.________ ont été effectivement fermés le 30 septembre 1998, vraisemblablement dans l'idée de diminuer les frais, celle-ci avait aussi loué dans l'intervalle, soit dès novembre 1997, un appartement en duplex à Z.________. Or, selon les constatations des agents enquêteurs, ces locaux étaient toujours utilisés en 2001 à des seules fins commerciales aussi bien pour le compte de la société locatrice que pour V.________. Cette société

apparemment établie à S.________ est administrée en Suisse par le recourant; elle a repris dans le courant de l'année 1999 une partie des activités de M.________ dans le domaine de l'offre sur internet et moyennant paiement de sites à but ludiques ou érotiques. Différents sites commerciaux avaient été ouverts à cet effet, ainsi que des lignes téléphoniques du numéro 156 et un système de visio conférence pour adultes. De l'interrogatoire de V.________ par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 9 août 2001

ainsi que des pièces déposées dans la procédure pénale, il appert à

l'évidence que les activités de ces deux sociétés, partiellement imbriquées, qui poursuivaient au demeurant des buts identiques ont continué en 1999 et 2000 sous la direction du recourant, même si les résultats financiers n'ont apparemment pas atteints les objectifs souhaités.

3.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'administration et les premiers juges ont nié le droit du recourant à la prestation. En effet, d'une part, celui-ci a continué à travailler pour le compte de M.________, parallèlement à son activité pour V.________, tout en cherchant à développer l'affaire et à en améliorer le fonctionnement. Or, dans ces cas, selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI applicable mutatis mutandis pour fixer le droit à l'indemnité de chômage et la jurisprudence (ATF 123 V 236 consid. 7), n'ont pas droit à l'indemnité de chômage les travailleurs qui jouissent d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur et continuent à

 influencer les décisions de l'employeur d'une manière déterminante. Cela est valable même dans les cas où ils ont été formellement licenciés dès lors qu'ils n'ont pas rompu tout lien avec la société, la perte de travail n'étant alors pas contrôlable.

D'autre part, au degré de vraisemblance prépondérant requis, les conditions de l'aptitude au placement ne peuvent pas être considérées comme remplies en raison de l'activité lucrative exercée et faute, par conséquent, de disponibilité suffisante."

                                         In una sentenza del 4 luglio 2005 nella causa M. (C 270/04) il TFA ha ancora avuto modo di ricordare che:

"  la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di prevenire il rischio di un simile abuto che è insito nel pagametno di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re K., consid. 2)."

                                         Secondo il TFA, dunque, il lavoratore che gode di una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva.

                                         La situazione è invece differente quando il salariato, trovandosi in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione.

                                         Diversa è pure la situazione dell'assicurato che, pur conservando una posizione analoga a un datore di lavoro presso una ditta, si iscrive in disoccupazione dopo aver lavorato quale dipendente per una durata di almeno sei mesi presso un'altra ditta. In quel caso il diritto alle indennità va ammesso (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; SVR 2004 ALV Nr. 15 e a contrario STFA del 16 settembre 2004 nella causa E., C 71/04).

                               2.5.   Circa la questione a sapere se un assicurato può determinare o influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, in una sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N., (C 219/03), il TFA ha, tra l'altro, osservato che:

"  (…)

2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege (vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2 % am Aktienkapital beteiligt war.

(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C 219/03)

                                         In questo contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl é equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).

                                         In una decisione, pubblicata in DLA 2004 N. 21, pag. 196, l'Alta Corte ha confermato che secondo la giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2 LADI, i membri del consiglio d’amministrazione di una società esercitano, in virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno diritto né all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.

                                         Contestualmente il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

3.2  Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI - lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer par analogie (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 sv. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3).

(…).” (cfr. DLA 2004 N. 21, consid. 3.2, pag. 198)

                                         L’Alta Corte ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione in quanto l’assicurato ha conservato una posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro, tra l’altro, nei seguenti casi.

                                         In una decisione pubblicata in DLA 2001 N. 25 pag. 218 il TFA ha stabilito che un dirigente di una società anonima che affida il suo posto di amministratore unico e le sue azioni, che rappresentano il 99% del capitale sociale, al proprio coniuge non ha diritto all'indennità di disoccupazione fintantoché l'iscrizione della liquidazione della società non è stata richiesta presso il Registro di commercio. Egli continua infatti a mantenere un influsso determinante sulle decisioni dell'impresa e si trova di fatto in una posizione simile a quella di un datore di lavoro.

                                         In un'altra decisione pubblicata in DLA 2002 N. 28, pag. 183, chiamata a pronunciarsi sui presupposti del diritto alle indennità per lavoro ridotto, nel caso in cui una ditta in liquidazione è dichiarata in fallimento, ma tale fallimento viene in seguito sospeso per mancanza di attivi e il dirigente aziendale a cui è stato disdetto il contratto ne diventa il liquidatore, pur restando l'azionista di maggioranza e l'unico membro del consiglio d'amministrazione, l'Alta Corte ha stabilito che siccome la liquidazione continua anche dopo la sospensione del fallimento, gli organi della società -in casu l'assicurato in qualità di membro del consiglio d'amministrazione possono tra l'altro decidere di proseguire le attività della ditta fino alla sua vendita o al suo scioglimento.

                                         Questa circostanza esclude il diritto all'indennità di disoccupazione dell'assicurato - elusione delle disposizioni relative all'indennità per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI).

                                         In un'altra decisione pubblicata in DLA 2003 N. 22, pag. 140, l'Alta Corte, ha stabilito che la legge (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI) e la giurisprudenza (DTF 123 V 234) non si prefiggono di combattere l'abuso rappresentato dal versamento dell'indennità di disoccupazione ad un lavoratore con una posizione analoga a quella di un datore di lavoro ma piuttosto di prevenire l'abuso in quanto tale.

                                         In quell'evenienza il TFA ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione all'assicurato che, quale socio fondatore, amministratore unico e solo azionista, ha continuato a esercitare un'attività ridotta presso la sua società ex datrice di lavoro.

                                         La nostra Massima Istanza si è confermata nella propria giurisprudenza e ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione, tra l'altro, anche nei seguenti casi:

                                         -  assicurato che, quale amministratore unico e azionista, dopo la decisione di liquidazione, è stato incaricato della liquidazione della SA (cfr. STFA del 14 luglio 2003 nella causa C., C 83/03);

                                         -  assicurato che, fino alla decisione di scioglimento della ditta, ha mantenuto la posizione di membro del consiglio d'amministrazione con diritto di firma collettivo a due all'interno della SA sua datrice di lavoro (cfr. STFA del 26 settembre 2003 nella causa B., C 95/03);

                                         -  assicurato che dopo essere stato licenziato è uscito dal consiglio d'amministrazione e ha venduto tutto il pacchetto azionario della ditta sua datrice di lavoro la cui moglie, che già svolgeva funzioni importanti e che deteneva un mandato, è entrata quale membro nel nuovo consiglio d'amministrazione (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C 219/03);

                                         -  assicurato che, dopo essere stato licenziato, ha conservato la posizione di membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma collettiva a due all'interno della SA sua datrice di lavoro (cfr. STFA dell'8 giugno 2004 nella causa K., C 110/03);

                                         -  assicurato che, fino all'apertura del fallimento, ha mantenuto la posizione di socio gerente con diritto di firma individuale della Sagl sua datrice di lavoro (cfr. STFA del 16 giugno 2004 nella causa F., C 210/03);

                                         -  assicurato che, nonostante un periodo di inattività della ditta, conserva una partecipazione finanziaria nella società e la cui moglie riveste la carica di socia gerente con diritto di firma individuale della Sagl (cfr. STFA del 5 luglio 2004 nella causa D., C 155/03);

                                         -  assicurato che, dopo aver interrotto la sua attività indipendente e dopo aver trovato una soluzione per la cura della figlia, resta iscritto a registro di commercio quale membro illimitatamente responsabile della sua società in accomandita (cfr. STFA del 7 luglio 2004 nella causa D., C 11/04;

                                         -  assicurato che, dopo lo scioglimento della società nella quale ha rivestito la carica di socio gerente, mantiene le sue funzioni e viene iscritto a registro di commercio quale liquidatore con diritto di firma individuale della Sagl (cfr. STFA del 14 luglio 2004 nella causa L., C 19/04);

                                         -  assicurata il cui coniuge, che ha creato e in seguito trasformato la sua ditta individuale in una Sagl, riveste la carica di socio gerente della Sagl sua datrice di lavoro (cfr. STFA del 24 settembre 2004 nella causa S., C 30/04).

                                         Dalla giurisprudenza federale appena riprodotta si evince che la posizione analoga a quella di un datore di lavoro è riconosciuta, in particolare, allorquando l'assicurato e/o il suo coniuge, quale membro del consiglio di amministrazione e/o amministratore unico, socio gerente e socio illimitatamente responsabile, conserva questa sua posizione anche dopo aver perso il lavoro dalla SA, Sagl e società in accomandita sua datrice di lavoro.

                               2.6.   In una “Comunicazione” intitolata “Nessun diritto all’indennità di disoccupazione per persone con posizione analoga a quella di un datore di lavoro e per il/la coniuge che lavora nell’azienda”, pubblicata in Prassi ML/AD 2003/4 Foglio 4/1-4/4, il Segretariato di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell’8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), ha, tra l'altro, rilevato che:

"  (…)

1.1.   I tre elementi determinanti per l'analogia con la posizione di datore di lavoro:

a) Qualità di socio

Se il collaboratore è membro del consiglio d'amministrazione di una SA (art. 716 segg. CO) o se assume, in qualità di socio o di terza persona incaricata, la gestione di una S.a.g.l. (artt. 811-815 e 827 CO), l'analogia con la posizione di datore di lavoro è riconosciuta per legge. Il diritto all'ID resta escluso senza ulteriore esame fintanto che la persona mantiene tale posizione. Per una verifica si può ricorrere ad un estratto del registro di commercio.

b)                                  Partecipazione finanziaria all'azienda

L'analogia con la posizione di datore di lavoro deve essere verificata caso per caso. Se per l'entità della partecipazione finanziaria spettano al/la dipendente facoltà decisionali determinanti, la sua posizione risulta analoga a quella di un datore di lavoro ed è quindi escluso il diritto all'ID. Non è possibile fissare un limite percentuale mediante direttiva.

c) Appartenenza a un organo decisionale supremo dell'azienda o partecipazione alla direzione aziendale

                                  L'analogia con la posizione di datore di lavoro deve essere verificata di caso in caso. Se, per la struttura interna dell'azienda, alla persona spettano facoltà decisionali determinanti, la sua posizione risulta analoga a quella di datore di lavoro ed è quindi escluso il diritto all'ID.

Spesso l'analogia con la posizione di datore di lavoro viene definita in base a diversi elementi (per es. membro del consiglio d'amministrazione in possesso di un importante pacchetto azionario).

1.2.   Cessazione dell'analogia con la posizione di datore di lavoro

Per la cessazione dell'analogia con la posizione di datore di lavoro – e quindi per l'acquisizione del diritto all'ID – è determinante la perdita definitiva ed effettiva della posizione in questione da parte della persona assicurata. Ciò significa che non deve più sussistere neanche una delle qualità di cui sopra. In particolare, possono condurre alla loro perdita definitiva le seguenti circostanze:

-   la definitiva chiusura, cioè lo scioglimento (liquidazione) dell'azienda - la cessazione dell'attività dell'azienda non è di per sé sufficiente;

-   dichiarazione di fallimento - non è più possibile riattivare l'azienda in qualsiasi momento;

-   cessione dell'azienda o della partecipazione finanziaria con conseguente perdita dell'influenza;

-   licenziamento o dimissioni, con conseguente perdita della posizione analoga a quella di datore di lavoro – in caso di dimissioni è determinante il momento effettivo della partenza.

La data della definitiva cessazione della funzione deve essere verificata di caso in caso. Determinante per la cessazione dell'analogia con la posizione di datore di lavoro è la data effettiva della partenza. La condizione determinante è che da quel momento la persona in questione non possa più influire sull'andamento dell'attività.

Per quanto concerne l'iscrizione nel registro di commercio, non si deve necessariamente aspettare la pubblicazione della cancellazione sul FUSC, che può subire ritardi. Deve invece essere sempre controllata la data a partire dalla quale si è persa la funzione che escludeva il diritto all'ID: eventualmente si può fare riferimento all'iscrizione nel giornale del registro di commercio; può anche essere sufficiente un certificato d'uscita autenticato dal notaio come prova della partenza definitiva. Nel caso di una partecipazione finanziaria può essere considerata determinante la data di vendita.

(…)." (cfr. Prassi ML/AD 2003/4, Foglio 4/2 e 4/3)

                               2.7.   L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

                                         A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che:

"  Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

                                         In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

"  (…)

Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

                                         Questo Tribunale rileva innanzitutto che con scritto del 22 novembre 2004, menzionando espressamente gli art. 8 e 15 LADI che regolano i presupposti del diritto alle indennità di disoccupazione e l’idoneità al collocamento, l’amministrazione ha interpellato personalmente l’assicurata trasmettendole copia dello scritto con il quale il suo caso le era stato sottoposto per decisione e invitandola a formulare delle osservazioni in merito (cfr. doc. 15).

                                         La ricorrente ha dato seguito a tale scritto il 25 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004 è pure stata sentita presso l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro dal funzionario incaricato (cfr. consid. 1.1).

                                         Pertanto all’insorgente è stata data l’opportunità di esprimersi sul ventilato provvedimento già prima dell’emanazione della decisione formale del 17 dicembre 2004 conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungs-rechts", Ed. Stämpfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 447-448 n° 21 e 22).

                                         In simili condizioni, nel caso concreto, il diritto di essere sentito dell’assicurata è stato ossequiato.

                               2.8.   Nell’evenienza concreta dagli atti di causa risulta che l’assicurata si è iscritta al collocamento il 29 ottobre 2004 alla ricerca di un’attività a metà tempo (50%) quale docente-privato, telefonista ricezionista e che da quella data ha rivendicato il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 16/A e 17).

                                         L'assicurata, al momento determinante della decisione su opposizione (cfr. STFA del 1° luglio 2005 nella causa Service de l’industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, Sion contre F., C 198/04; STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04; DTF 121 V 366; DTF 129 V 4; DTF 129 V 169; DTF 129 V 356) era ancora impiegata presso la __________.

                                         Infatti, circa la “Fine del rapporto di lavoro”, nel proprio attestato del 15 novembre 2004, il datore di lavoro ha dichiarato che “(…) Nessuna disdetta, ma mancanza di lavoro. (…). “ (cfr. doc. 16/D, punto 10).

                                         Inoltre, anche nella sua lettera del 31 maggio 2005 al TCA, l’assicurata ha affermato di essere ancora occupata presso la __________ (cfr. doc. VI).

                                         L’assicurata è stata, insieme ai suoi due figli, promotrice della costituenda __________ e nella stessa ha apportato i beni della propria ditta individuale ricevendo in contropartita 20 quote di fr. 1'000.-- nominali (18 sottoscritte da lei e le altre due una a testa dai suoi figli) oltre a un credito a suo favore di fr. 3'877.57 (cfr. doc. 9/A, 9/B e 9/C).

                                         L’assicurata figura tuttora iscritta quale socia e gerente con diritto di firma individuale e con una quota di fr. 18'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000.-- (cfr. l’estratto del registro di commercio relativo alla __________ facilmente reperibile su internet all’indirizzo www.zefix.ch).

                                         Nelle sue osservazioni del 25 novembre 2004 l’assicurata ha, tra l’altro, sostenuto che “(…) sto cercando un lavoro parziale al 50 per cento per poter superare questo periodo economicamente molto duro e difficile. (…).” (cfr. doc. 14).

                                         In sede di audizione del 10 dicembre 2004 l’assicurata ha poi, in particolare, dichiarato che:

"  (…)

Mi occupo della gestione amministrativa e organizzativa della società, della ricerca dei clienti, dello sviluppo dell’attività, nonché delle lezioni di italiano e di tedesco.

Per sviluppare ulteriormente l’attività sto creando un sito internet, ho creato un prospetto illustrativo relativo alla scuola in tedesco e in italiano, sto facendo pubblicità su giornali e riviste (Tessiner Zeitung, Regione, Ticino Management, per esempio) per l’insegnamento della lingua italiana, tedesca e inglese. Sto inoltre creando un singles club e il relativo sito internet (punto di partenza per persone singole – __________). E’ quindi mia intenzione fare tutto il possibile per superare questo momento di difficoltà economica.

Attualmente sono impiegata a tempo pieno. Sto tuttavia cercando un’attività salariata al mattino. Nel caso in cui la reperissi, le lezioni del mattino sarebbero posticipate nel pomeriggio oppure alla sera.

(…).” (cfr. doc. 11)

                                         Nella sua lettera del 31 maggio 2005 al TCA l’assicurata, tra l’altro, si è ancora così espressa:

"  (…)

La mia situazione (l’avevo già descritta sia nei locali dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro a Bellinzona, sia in quelli dell’Ufficio Regionale di Collocamento/URC a __________) era tale che cercavo di salvare me stessa ed il mio sopravvivere economico che vedevo concretamente nel continuare ad esistere di quella mia creazione, la mia propria scuola di lingue che avevo tirato in avanti negli ultimi sette, otto anni e che mi permetteva di sopravvivere con le sue entrate concrete di denaro.

Vedevo una vera e propria chance futura nell’esistenza di questa ditta scuola ed era per ciò che avevo investito tutto il mio capitale privato che avevo ereditato nel 2002 con la vendita della casa dei miei genitori.

Erano CHF 100'000.-- circa e li ho investiti praticamente tutti in questa Sagl.

(…)." (cfr. doc. VI)

                                         Da quanto appena esposto questo Tribunale deve concludere che, a ragione, l’amministrazione ha stabilito che l’assicurata è ritenuta inidonea al collocamento.

                                         Infatti, nonostante le asserite difficoltà e la mancanza di lavoro, l’assicurata non ha mai inteso interrompere definitivamente la sua attività.

                                         Tant’è che, durante l’audizione del 10 dicembre 2004, ella ha ancora elencato le operazioni intraprese (che la occupavano a tempo pieno) per sviluppare ulteriormente la propria attività.

                                         Già per questa ragione, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3), la decisione su opposizione impugnata va dunque confermata.

                                         La giurisprudenza federale ha stabilito che il diritto alle indennità di disoccupazione va negato all’assicurato che si iscrive al collocamento mantenendo una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla ditta sua ex datrice di lavoro.

                                         Nel caso concreto, come visto sopra, l’assicurata si è iscritta in disoccupazione indicando una mancanza di lavoro presso la Sagl sua datrice di lavoro nella quale ella riveste la carica di socia e gerente con diritto di firma individuale e della quale detiene una quota di fr. 18'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000.--.

                                         Secondo questo Tribunale dunque, anche per questo motivo, conformemente alla giurisprudenza e alle direttive citate (cfr. consid. 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7), a ragione all’assicurata è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione.

                                         Alla stessa conclusione si giungerebbe anche se, come più volte da lei affermato, l’assicurata si stesse effettivamente occupando dello scioglimento/liquidazione della sua Sagl.

                                         Infatti, l’Alta Corte ha stabilito che al membro del consiglio di amministrazione e al socio gerente cui è affidata la liquidazione della SA e/o della Sagl non va riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenuta la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro, fino al momento in cui la società viene cancellata dal Registro di commercio (cfr. STFA del 14 luglio 2003 nella causa C., C 83/03 e STFA del 10 febbraio 2005 nella causa Seco contro F. e Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, C 295/03).

                                         Va ancora ricordato che, secondo il TFA la situazione dell’assicurato alle dipendenze di una Sagl nella quale egli occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro è paragonabile a quella di un indipendente (cfr. per un caso di un assicurato alle dipendenze di una Sagl di cui è socio e gerente la STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 27/00 e le sentenze non pubblicate STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; STFA del 15 ottobre 1998 nella causa D, C 213/98 e STFA del 15 maggio 1997 nella causa R., C 67/96 ivi citate).

                                         Ora, per costante giurisprudenza anche se l’asserita mancanza di lavoro non dipende dall’assicurata, le indennità di disoccupazione non hanno lo scopo di finanziare la perdita di lavoro delle persone che esercitano un’attività indipendente e di sottrarle ai rischi di perdite ivi connessi (cfr. STFA del 22 giugno 2005 nella causa B., C 19/05; DLA 2002 N. 5, consid. 2b, pag. 56 e DLA 2000 N. 5 pag. 22).

                                         Riguardo infine alla questione del versamento dei contributi sociali, compresi quelli per l’assicurazione contro la disoccupazione, il TCA si limita qui a rinviare ad una decisione del TFA del 29 dicembre 2004 nella causa W. (C160/04) nella quale l’Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

4.

4.1Die Beschwerdeführerin kritisiert dies unter anderem mit dem Argument, arbeitgeberähnliche Personen müssten Beiträge entrichten, könnten aber nie entsprechende Leistungen beziehen.

Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG schliesst arbeitgeberähnliche Personen vom Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung aus. Analoge Bestimmungen finden sich bei der Schlechtwetterentschädigung (Art. 42 Abs. 3 AVIG) und der Insolvenzentschädigung (Art. 51 Abs. 2 AVIG). Im Bereich der Arbeitslosenentschädigung besteht zwar keine Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG vergleichbare Vorschrift, welche arbeitgeberähnliche Personen von der Leistungsberechtigung ausschliesst. Indessen hat die Rechtsprechung (BGE 123 V 234 und zahlreiche seitherige Urteile) auch in diesem Bereich dieselbe Regelung angewendet. Denn bei arbeitgeberähnlichen Personen besteht auf Grund der ihnen zustehenden Befugnisse (Ausstellung von Gefälligkeitsbescheinigungen, beliebige Variation des eigenen Arbeitspensums und damit einhergehend Unkontrollierbarkeit des eigenen tatsächlichen Arbeitsausfalls, Mitbestimmung bei der eigenen Wiederanstellung usw.) in Bezug auf sämtliche Leistungszweige der Arbeitslosenversicherung dasselbe, im Vergleich zu gewöhnlichen Angestellten erhöhte Missbrauchspotential. Die Rechtsprechung nach BGE 123 V 236 bezweckt entgegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht nur dem ausgewiesenen Missbrauch an sich, sondern bereits dem Risiko eines solchen zu begegnen, welches der Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung an arbeitgeberähnliche Personen inhärent ist (Urteil F. vom 14. April 2003, C 92/02).

4.2 Im Unterschied zu selbstständig Erwerbenden geniessen arbeitgeberähnliche Personen durchaus Versicherungsschutz in der Arbeitslosenversicherung. Daher sind sie entgegen den Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht Selbstständigen gleichzustellen. Scheiden nämlich arbeitgeberähnliche Personen aus ihrem Betrieb in einer Weise aus, dass sie endgültig alle jene Eigenschaften verlieren, deretwegen sie bei Kurzarbeit auf Grund von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG vom Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung ausgenommen wären, besteht durchaus Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, soweit die übrigen Voraussetzungen (Art. 8 Abs. 1 AVIG) erfüllt sind. Das Erfordernis, aus der bisherigen Firma definitiv auszuscheiden, ist wegen der Missbrauchsgefahr notwendig, verhindert jedoch nicht generell, dass arbeitgeberähnliche Personen überhaupt jemals Arbeitslosenentschädigung beziehen könnten. Es trifft deshalb nicht zu, dass mit der Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 234 eine ganze Gruppe von Personen wohl Beiträge zahlen müsse, aber in diskriminierender Weise vom Anspruch auf die genannte Leistung ausgeschlossen werde. Eine Verletzung der Handels- und Gewerbefreiheit oder der Eigentumsgarantie ist damit nicht verbunden. Zu einer Änderung der Rechtsprechung BGE 123 V 236 besteht kein Anlass.

(…).“ (cfr. STFA del 29 dicembre 2004 nella causa W., C 160/04)

                                         Il TFA si è confermato nella propria giurisprudenza in un’altra decisione del 4 luglio 2005 nella causa M. (C 270/04) e, tra l’altro, ha osservato che:

"  (…)

3.2    Né osta a tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3).

(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04)

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata va quindi confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2005.21 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.08.2005 38.2005.21 — Swissrulings