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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.03.2005 38.2004.92

March 9, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,298 words·~26 min·4

Summary

assicurato sospeso per abbandono di un impiego adeguato in un altro Cantone avendo solo la speranza di trovare un lavoro in Ticino.Sanzione ridotta da 31 a 25 giorni:disdetta data poiché la moglie si trovava male nel Cantone di lingua diversa e per permettere alla figlia di andare a scuola in Ticino

Full text

Raccomandata

Incarto n. 38.2004.92   DC/sc

Lugano 9 marzo 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 29 novembre 2004 emanata da

Cassa Disoccupazione CO 1       in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 29 novembre 2004 la Cassa  di disoccupazione CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato  la sospensione per 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione  precedentemente inflitta a RI 1, argomentando:

"  L'assicurato rivendica l'indennità di disoccupazione dal 4 ottobre 2004. Il 24 giugno 2004, l'assicurato disdice il rapporto di lavoro in __________, per trasferirsi in Ticino con la famiglia.

L'assicurato è sospeso temporaneamente dal diritto all'indennità per 31 giorni con decisione del 27 ottobre 2004.

Contro la decisione sopra menzionata l'assicurato interpone opposizione il 2 novembre 2004.

Il termine impartito è dunque rispettato.

Secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera e della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (LADI), l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità, se è disoccupato per propria colpa. La disoccupazione è segnatamente imputabile all'assicurato, che ha disdetto egli stesso il rapporto di lavoro, senza previamente assicurarsi un altro impiego, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego.

Il 5, il 13 ed il 26 ottobre 2004, l'assicurato dichiara alla cassa di essersi licenziato, poiché intenzionato a trasferirsi in Ticino per ragioni linguistiche. In sede di opposizione, l'assicurato ricorda che, al momento dell'inoltro della disdetta, aveva un accordo verbale per una possibile assunzione presso un'impresa di __________, concluso durante un colloquio personale. L'azienda e l'assicurato confermano che il colloquio è avvenuto il 26 giugno 2004, ovvero due giorni dopo l'inoltro della disdetta del rapporto di lavoro.

Secondo istruzioni del seco - Segretariato di Stato dell'economia, quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali, si ritiene che l'assicurato sia certo di ottenere un impiego solo dopo che il contratto è stato effettivamente concluso.

In considerazione di quanto sopra, l'opposizione è respinta e la decisione di sospensione di 31 giorni è confermata." (Doc. A)

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede la revoca della sanzione o, subordinatamente, una riduzione della stessa, rilevando:

"  Io non sono pratico della legge che mi sembra molto complicata. Mi sono trasferito da __________, __________ a __________ perchè mia moglie non riusciva ad adattarsi nella Svizzera interna, per la lingua, per la mentalità diversa e per il motivo che nostra figlia di 6 anni potesse iniziare la scuola elementare in lingua italiana.

Da giugno di quest'anno appena deciso il trasferimento ho cercato lavoro personalmente prendendo contatto con varie ditte per telefono.

Il trasloco l'ho fatto in settembre. Da giugno a settembre ho lavorato presso la ditta __________ (presso la quale sono rimasto 15 anni). Appena giunto in Ticino mi sono dato ancora da fare per cercare lavoro purtroppo non riuscendovi.

Chiedo che il Tribunale tenga conto dei motivi già da me indicati nell'opposizione e di quelli indicati sopra e annulli, rispettivamente riduca, la sanzione inflittami. Mi trovo infatti in grosse difficoltà finanziarie, avendo due figli e la moglie casalinga.

Sono a disposizione per potermi spiegare meglio di persona." (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 17 dicembre 2004 la Cassa chiede di respingere il ricorso e osserva:

"  (...)

Su richiesta della cassa, il 5 ottobre 2004 (allegato 7) ed il 26 ottobre 2004 (allegato 8), l'assicurato dichiara, che la ragione della disdetta del rapporto di lavoro è il trasferimento in Ticino, dove si parla la lingua italiana, per consentire anche alla figlia di iniziare per tempo la scuola elementare. Dichiara altresì di aver cercato un lavoro in Ticino, senza trovarlo.

(...)

Secondo istruzioni del seco - Segretariato di Stato dell'economia, si ritiene che l'assicurato sia certo di ottenere un impiego solo dopo che il contratto è stato effettivamente concluso, anche in forma verbale.

Dagli accertamenti compiuti risulta che l'assicurato, al momento in cui inoltra la disdetta del rapporto di lavoro, non ha ancora concluso alcun accordo, verbale o scritto, per una futura assunzione." (Doc. III)

                               1.4.   Il 17 dicembre 2004 l’assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

"  Tengo a precisare che nella settimana dal 20 giugno 2004 ho preso contatto per telefono con il sig. __________ di __________ che ha una ditta di gessatore avendo letto un suo annuncio nei locali della cassa disoccupazione di __________ che cercava personale. Mi sono proposto come aiutante gessatore spiegandogli che la mia formazione è quello di "isolatore" (isolazioni termiche degli edifici, attività vicina a quella di gessatore). Al telefono il sig. __________ mi ha detto che per lui andava bene e mi ha dato appuntamento per il giorno di sabato 26 giugno a __________. Al telefono mi aveva in pratica fatto capire che il posto era mio e che per i dettagli ci saremmo accordati di persona il sabato seguente.

Contento della prospettiva, dopo questa telefonata, ho dato la disdetta presso la ditta __________ per scritto il giorno 24 giugno.

Il colloquio di sabato 26 giugno a __________ si è svolto a mia soddisfazione: il sig. __________ mi ha chiesto di inviargli la fotocopia dei documenti (libretto per stranieri, ecc.) e ci siamo accordati anche sulla paga. Il sig. __________ mi ha promesso di spedirmi il contratto di lavoro nel corso della settimana seguente: purtroppo invece ricevetti una lettera dove mi comunicava che preferiva assumere un gessatore già formato invece di un aiuto gessatore in formazione come me.

Sono rimasto molto deluso e poi mi sono trovato colpito da una sanzione della disoccupazione.

È la prima volta che mi trovo disoccupato in 15 anni di lavoro. Il trasferimento in Ticino l'ho fatto perchè mia moglie stava male nella Svizzera tedesca. Non potevo tenere il vecchio lavoro restando con la famiglia separata dalle Alpi.

Chiedo che il Tribunale tenga conto di tutto ciò e riduca la sanzione della casa disoccupazione." (Doc. V)

                                         Al riguardo il 4 gennaio 2005 la Cassa si è così espressa:

"  (...)

L'assicurato dichiara che prima di inoltrare la disdetta del rapporto di lavoro aveva già concluso un accordo verbale telefonico con il potenziale datore di lavoro in Ticino.

Il 15 novembre 2004, l'assicurato dichiara tuttavia alla cassa di aver raggiunto un accordo verbale di assunzione soltanto il 26 giugno 2004, ovvero due giorni dopo l'inoltro della disdetta del rapporto di lavoro.

Inoltre, il datore di lavoro dichiara il 10 novembre 2004, di non aver concluso alcun accordo di assunzione, poiché le qualifiche dell'assicurato non rispondevano alle esigenze dell'azienda."

(Doc. VII)

                               1.5.   Il  27 gennaio 2005 Il TCA ha assegnato all’assicurato un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte sui seguenti documenti:

"  (...)

Ø lettera del 4 gennaio 2005 di CO 1 al TCA (VII);

Ø lettera del 5 luglio 2004 della __________ (14);

Ø lettera del 10 novembre 2004 della __________ (15); (...)"

(Doc. VIII)

                                         L’assicurato non ha formulato nessuna osservazione.

                                         in diritto

                                    In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'assicurato che è disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. a LADI).

                                         E' segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato che ha disdetto il contratto di lavoro senza essersi preventivamente garantito un'altra occupazione, a meno che non si potesse esigere che conservasse il suo posto di lavoro primitivo (cfr. art. 44 lett. b OADI).

                                         Secondo costante giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la continuazione del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o è divenuta inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. STFA dell'8 ottobre 2004 nella causa B., C 22/04; STFA del 24 febbraio 2003 nella causa G., C 170/02; DLA 1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2, pag. 95).

                                         La costante giurisprudenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni (TFA) esige invece che un assicurato mantenga il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i superiori o l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. DLA 1953 N. 80, DLA 1954 N. 33; DLA 1968 N. 10, DLA 1976 N. 4; DLA 1976 N. 18; DLA 1977 N. 8; DLA 1986 N. 23).

                                         Analogamente, il TFA ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5 - tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi soggettivi").

                                         L'assicurato deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi desideri ("in tempi di disoccupazione non è possibile realizzare tutti i propri ideali", cfr. DLA 1977 N. 6, N. 13, N. 14, N. 31; DLA 1980 N. 43; DLA 1987 N. 1 e art. 16 cpv. 1 lett. b LADI).

                                         Nella già citata sentenza dell'8 ottobre 2004 nella causa B.,

                                         C 22/04 l'Alta Corte si è così espressa a proposito dell'art. 44 lett. b OADI:

"  (...)

Cette disposition réglementaire est compatible avec l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).

Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention, les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a quitté volontairement son emploi sans motif légitime.

Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive LACI qu'un travail qui  n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI; SVR 1999 AlV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44). (...)"

                                         Va ancora precisato che la terza revisione della LADI  del 22 marzo 2002, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi preventivamente garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di impiego, la cui continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

                                         Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.

                               2.3.   La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).

                                         L’art 16 cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

                                         L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

"  non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.    non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b.    non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.    non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.    compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.    è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.      necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.    implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h.    è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.      procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

                                         (Per un commento cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, pag. 93-98; G. Gerhards, “Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts”, Ed. Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 113-114, n° 92f; KIGA des Kantons Aargau, "Arbeitslosenversicherung", Aarau, 1996, pag. 25-27, vedi pure: DLA 2000 pag. 48; DTF 124 V 62 consid. 3b pag. 63 e DTF 122 V 41).          

                               2.4.   Nella presente fattispecie è giustamente incontestato che l’occupazione dell’assicurato , nella sua professione di lavoratore edile con conoscenze professionali, alle dipendenze della ditta __________ a __________ era adeguata (cfr. Doc. 3, 4 e 5).

                                         L'amministrazione ha sospeso  RI 1 dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI in quanto egli avrebbe disdetto il contratto di lavoro senza previamente assicurarsi un altro impiego.

                                         Il ricorrente nel suo scritto del 17 dicembre 2004 ha invece affermato  di avere inoltrato la disdetta il 24 giugno 2004 soltanto dopo avere già trovato un impiego presso la ditta __________ di __________ il 20 giugno 2004. Questa possibilità di impiego non si è successivamente concretizzata in quanto egli non avrebbe avuto le qualifiche richieste dal datore di lavoro.

                                         Per costante giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti. Non basta invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

                                         In particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg., l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"  Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber  und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

                                         Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"  Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Umzumutbarkeit, am Arbeitsplatz, am Arbeitsplatz zu verbleiben".

                                         Nella presente fattispecie, dagli atti dell’incarto risulta che in data  8 novembre 2004 la Cassa ha sottoposto i seguenti quesiti all’ Impresa __________:

"  (...)

1.   in quale giorno l'assicurato ha avuto un colloquio personale presso la vostra impresa in vista di una possibile assunzione?

2.   quando, approssimativamente, l'assicurato ha preso contatto per la prima volta con la vostra impresa alla ricerca di un'occupazione?

3.   con l'assicurato era stato trovato un accordo verbale per la sua assunzione. Se sì, quando è stato trovato questo accordo? E se no, per quale ragione non è stato trovato l'accordo?

4.   dalla vostra lettera del 5 luglio 2004, che alleghiamo, rileviamo che eravate alla ricerca di un gessatore-intonacatore qualificato. L'assicurato vi aveva specificato, in sede di colloquio, che era un isolatore-intonacatore e non un gessatore-intonacatore?"

(Doc. 15/2)

                                     La ditta ha così risposto il 10 novembre 2004:

"  (...)

1.   ci sembra di ricordare che era sabato 26 giugno 2004;

2.   circa 5-7 giorni prima, telefonicamente;

3.   non è stato trovato l'accordo per l'assunzione poiché il sig. RI 1 è isolatore e quindi non idoneo alla nostra impresa che effettua lavori di gessatura;

4.   ai primi contratti ci è stato comunicato che era aiuto-gessatore (che invece era isolatore ne siamo venuti a conoscenza al colloquio personale)." (Doc. 15/1)

                                     Risulta inoltre che, in data 5 luglio 2004, la ditta aveva inviato                        all’assicurato uno scritto del seguente tenore:

"  Egregio signor RI 1,

ci riferiamo al colloquio avuto settimana scorsa con il ns. responsabile sig. __________ riguardo ad un’eventuale assunzione presso la nostra ditta.

Abbiamo purtroppo appreso, secondo le informazioni che ci ha dato, che la sua professione è isolatore.

Noi invece siamo alla ricerca di un gessatore-intonacatore qualificato, e quindi ci rammarica doverle comunicare che non possiamo assumerla." (Doc. 14)

                                         Il 13 dicembre 2004 l’assicurato si è così espresso sugli accertamenti compiuti dalla Cassa presso l’impresa __________:

"  Riguardo alle risposte fornite dal datore di lavoro devo dire che si era giunti ad un accordo verbale di assunzione come aiuto gessatore. Il colloquio è avvenuto il 26 giugno 2004 ma ad una settimana dal colloquio il datore di lavoro ha cambiato idea." (Doc. 16)

                                         Da quanto appena esposto risulta con evidenza che in data 20 giugno 2004 ha avuto luogo un primo contatto telefonico con il potenziale datore  di lavoro. L’incontro tra le parti si è svolto  soltanto il sabato 26 giugno 2004. Pertanto, quando il 24 giugno 2004 l’assicurato ha sciolto il precedente rapporto di lavoro, egli si trovava ancora in fase di trattative con l’Impresa __________. Il nuovo contratto di lavoro non era invece ancora stato concluso. Prova ne è che proprio durante il colloquio del 26 giugno 2004 il datore di lavoro ha potuto rendersi conto che egli non adempiva i requisiti  richiesti dalla ditta.

                                         Nella migliore delle ipotesi per il ricorrente si potrebbe peraltro sostenere che il contratto è stato  effettivamente concluso il 26 giugno 2004 e che l’accordo è poi stato revocato dal datore di lavoro una settimana dopo. Questa è del resto la tesi difesa dall’assicurato nel suo scritto del 3 novembre 2004 alla Cassa:

"  (...)

Al momento della disdetta avevo un accordo verbale, fatto con un colloquio avuto di persona, con una ditta di gessatura di __________. Purtroppo il datore di lavoro ha cambiato idea adducendo alla motivazione che cercavo un gessatore-intonacatore, ma già nel colloquio aveva specificato che sono un isolatore intonacatore ma che avrei potuto cavarmela.

Non potevo riprendere il lavoro disdetto in quanto non potevo pagare due appartamenti e non volevo, anche, dividere la famiglia. Infatti mia moglie non trovandosi bene a causa della lingua voleva trasferirsi in Ticino e far sì che nostra figlia iniziasse le scuole elementari in Ticino." (Doc. 13)

                                         In ogni caso, anche in questa ipotesi, il colloquio ha avuto luogo dopo che l’assicurato aveva già sciolto il precedente rapporto di lavoro.

                                         Pertanto, secondo questo Tribunale,  al momento in cui ha sciolto il contratto di lavoro l'assicurato aveva solo la speranza e l'aspettativa di reperire un nuovo impiego e non una garanzia di assunzione.

                                         In simili condizioni RI 1, non essendosi previamente procurato un nuovo impiego, alla luce della giurisprudenza federale citata deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. b OADI.     

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.                                      

                                         In una sentenza del 15 febbraio 1999 nella causa B., pubblicata in DLA 2000 N. 8, pag. 38, l'Alta Corte ha così riassunto la propria giurisprudenza sulla durata delle sospensioni inflitte agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI ,in relazione con l'art. 44 lett. b OADI:

"  c) Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV (eingefügt mit der auf den 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 11. Dezember 1995, AS 1996 295) liegt ein schweres Verschulden vor, wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat. Bei schwerem Verschulden dauert die Einstellung in der Anspruchsberechtigung 31 bis 60 Tage (Art. 45 Abs. 2 lit. c AVIV in der ab 1. Januar 1997 gültigen Fassung, AS 1996 3071).

In einem nicht veröffentlichten Urteil U. vom 9. November 1998, C 386/97, in dem es um die Ablehnung zumutbarer Arbeit ging, hat des Eidgenössische Versicherungsgericht die Bestimmung von Art. 45 Abs. 3 AVIV als gesetzmässig qualifiziert und einen kantonalen Entscheid aufgehoben, mit welchem die von der Verwaltung verfügte Einstellungsgrundes von 31 auf 28 Tage herabsetztet worden war. Der Begründung des Urteils ist zu entnehmen, dass eine Einstellungsdauer von weniger als 31 Tagen im Rahmen dieses Einstellungsgrundes generell unzulässig ist und sich das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt. Demgegenüber hat das Gericht im nicht veröffentlichten Urteil W. vom 16. September 1998, C 199/98, in einem Anwendungsfall von Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV (Kündigung ohne Zusicherung einer neuen Stelle) eine vom kantonalen Richter verfügte Herabsetzung der Einstellungsdauer von 39 auf 25 Tage geschützt mit der Feststellung, dass entschuldbare Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV vorlägen. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Kündigung des Arbeitsverhältnisses während der Probezeit erfolgte. In gleichem Sinn war bereits in dem in RJJ 1998 S. 213 publizierten Urteil B. vom 28. November 1997, C 282/97, entschieden worden. Das Urteil U. vom 9. November 1998 hat an dieser Rechtsprechung nichts geändert. Beim Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle kommt dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere Bedeutung zu als bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG) wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar feststehen. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann Art. 45 Abs. 3 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschrankt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu. Im übrigen fragt sich, ob ‑ unter dem Titel der entschuldbaren Gründe ‑ nicht auch bei der Ablehnung zumutbarer Arbeit Ausnahmen vorzubehalten sind, so wenn die Zumutbarkeit nach den gesamten Umständen (Art der Tätigkeit, Entlohnung, Arbeitszeit etc.) nur als Grenzfall zu bejahen ist. Dies kann im vorliegenden Fall indessen offen bleiben."

(cfr. DLA 2000 N. 8, consid. 2c, pag. 41-42)

                                         Nel caso che era chiamato a giudicare il TFA ha poi stabilito quanto segue:

"  d) Hier geht es nicht um den klassischen, nach der bisherigen Rechtsprechung in der Regel als schwer zu qualifizierenden Fall, wo der Versicherte zunächst das Arbeitsverhältnis auflöst und sich erst anschliessend um eine neue Stelle bemüht. Nach den glaubhaften und von der Verwaltung nicht bestrittenen Angaben des Beschwerdeführers hat er die bisherige Stelle auf den 11. Oktober 1997 gekündigt, nachdem ihm auf den 1. November 1997 eine andere Stelle mündlich zugesichert worden war. Nach den ebenfalls unbestritten gebliebenen Angaben des Beschwerdeführers ist das Arbeitsverhältnis in der Folge nur deshalb nicht zustande gekommen, weil er sich mit einer vom Arbeitgeber erst nachträglich verlangten Konkurrenzverbotsklausel nicht einverstanden erklären wollte. Indem der Beschwerdeführer das Arbeitsverhältnis auf eine bloss mündliche Zusicherung hin aufgelöst hat, verschuldete er die Arbeitslosigkeit nach dem Gesagten zwar selbst. Es liegt jedoch kein schweres Verschulden im Sinne von Art. 45 Abs. 2 lit. c AVIV vor. In vergleichbaren Fällen wurde bisher auf ein mittelschweres Verschulden erkannt (nicht veröffentlichtes Urteil B. vom 23. März 1983, C 16/82), was auch vorliegend als richtig erscheint. Es rechtfertigt sich daher, die verfügte Einstellungsdauer ermessensweise von 33 Tagen auf 20 Tage herabzusetzen."

(cfr. DLA 2000, N. 8, consid. 2d, pag. 42-42)

                                         In una sentenza del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il TFA ha inoltre confermato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che aveva lasciato il suo impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla malattia di sua madre.

                                         In una sentenza dell'8 aprile 1999, pubblicata in DLA 2000 N. 9, pag. 45, la nostra Massima istanza ha ribadito che:

"  (…) Zwar hat das Eidgenössischen Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil U. vom 9. November 1998 (C 386/97), in welchem es um die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit von unbefristeter Dauer ging, ausgeführt, dass eine Einstellung von weniger als 31 Tagen im Rahmen von Art. 45 Abs. 3 AVIV generell unzulässig ist und sich das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt. Dagegen hat das Eidgenössische Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil B. vom 15. febbraio 1999 (C 226/98) unter Hinweis auf die bisherige Rechtsprechung (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 16. September 1998 [C199/98] sowie in RJJ 1998 S. 213 publiziertes Urteil B. vom 28.November 1997 [C 282/97]), an welcher das erwähnte Urteil U. nichts geändert hat, entschieden, dass beim Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere Bedeutung zukommt als bei Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG)), wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar feststehen. Art. 45 Abs. 3 AVIV kann daher bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzellfall abgewichen werden kann. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu. Diese Überlegungen haben - unter dem Gesichtspunkt entschulbaren Gründe - auch ihre Gültigkeit, wenn es - wie Hier - um die Ablehnung einer (nicht amtlich zugewiesenen) zumutbaren Arbeit von bloss befristeter Dauer geht. (…)." (cfr. DLA 2000, N. 9, consid. 4 b)aa), pag. 50)

                                         In una sentenza del 17 marzo 2003 nella causa J. (C 278/01), citata in RtiD I-2004 pag. 213 il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato una sospensione di 25 giorni inflitta ad un'altra assicurata che, senza essersi previamente garantita una nuova occupazione, aveva lasciato il proprio posto di lavoro oltre Gottardo per seguire il fidanzato - con il quale aveva convissuto per tre anni -, trasferitosi in Ticino per intraprendere un'attività professionale.

                                         In un'altra sentenza dell'11 novembre 2003 (C 288/02) pubblicata in RtiD I-2004 pag. 212 l'Alta Corte ha stabilito che deve essere fissata in 25 giorni la sospensione concernente un'assicurata che, pendente la procedura di divorzio, ha abbandonato senza aver previamente reperito un nuovo impiego, il suo posto di lavoro in Svizzera interna, ritenuto ancora adeguato, per venire a vivere in Ticino dove risiedono i suoi genitori - apparentemente non bisognosi d'assistenza -, non documentando con attestati medici la necessità di lasciare impellentemente il tessuto socio-lavorativo nel quale ha vissuto per molti anni, né di prevenire un possibile esaurimento nervoso.

                                    Nonostante il principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza federale appena citata ha dunque stabilito che,  trattandosi di un assicurato che si licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale. Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr. RTiD I- 2004 pag. 212 seg.;  DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA dell'11 novembre 2003 nella causa SECO c/ B.-D., C 288/02; STFA del 4 agosto 2003 nella causa SECO c/ S., C 221/02; STCA del 17 marzo 2003 nella causa SECO c/ J., C 278/01).

                                    Ciò vale peraltro anche per le sanzioni fondate sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. DTF 130 V 125 seg. e D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali : alcuni temi d’attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg.,in particolare pag. 237-239)

                               2.6.   Nella presente fattispecie l’assicurato ha sciolto il  precedente rapporto di lavoro sostanzialmente per motivi familiari e meglio per trasferirsi in un Cantone dove si parla la sua lingua madre visto che la moglie non si trovava bene nelle Svizzere tedesca e per permettere alla figlia ( nata nel 1998, cfr. doc. 1 ) di iniziare la scuola elementare in Ticino (cfr. Doc. 4, Doc. 7, Doc. 8).

                                     Alla luce di queste motivazioni il TCA ritiene che , vista la giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.5), la Cassa, avrebbe dovuto infliggere all'assicurato una sanzione per colpa di media gravità e non per colpa grave. Di conseguenza la sanzione va ridotta da 31 a 25 giorni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto.

                                         § La decisione su opposizione del 29 novembre 2004 è riformata nel senso che RI 1 è sospeso per 25 giorni del diritto all'indennità di disoccupazione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

38.2004.92 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.03.2005 38.2004.92 — Swissrulings