Raccomandata
Incarto n. 38.2003.10 dc/gm
Lugano 27 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2003 di
__________
contro
la decisione del 6 dicembre 2002 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________ in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 6 dicembre 2002 l'URC di __________ ha preso nei confronti dell'assicurato la seguente decisione formale, concernente la frequentazione di un corso di perfezionamento:
Titolo del corso: __________ /Italiano Avanzato
Organizzatore: __________
Durata del corso: dal 28.10.2002 al 07.11.2002
Orario del corso: Lun-ven, 08.30-12.15 Festivo: 1.11.02
Luogo svolgimento: -
Cognome e nome: __________ No. personale:
__________
Stato civile: coniugato Scadenza TQ:
18.06.2004
Data di nascita: __________ No. AVS:
__________
Cassa: __________
Giusta gli art. 59 e 60 - 64 LADI come pure gli art. 81 - 88 OADI è deciso quanto segue:
l'assicurato è tenuto a seguire il corso summenzionato.
Durante il corso avrà diritto alle seguenti prestazioni
Giorni di corso: 156
Contributo alle spese:
Spese di corso: Fr. 1560.00 (Organizzatore)
Spese di viaggio: Fr. 116.00 Trasporti pubblici
Spese di vitto: Fr. 0.00
Spese per l'allggio: Fr. 0.00
Obbligo di controllo
Durante la frequenza del corso deve adempiere all'obbligo di controllo presso l'URC come stabilito.
Devono essere effettuate le normali ricerche di lavoro.
Altre istruzioni
Devono essere effettuate le normali ricerche di impiego.
Osservazioni:
L'assicurato non si è più presentato al corso senza avvisare.
Fattispecie e motivi:
L'assicurato ha i requisiti per poter partecipare al corso in oggetto.
Indicazioni importanti:
Di regola, le prestazioni accordate vengono pagate mensilmente una volta che i giustificativi necessari (attestato dell'organizzazione del corso, ricevute, formulario "Indicazioni della persona assicurata - FAUT", ecc.) sono stati consegnati alla cassa. Il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo (mese civile) a cui si riferisce.
In caso di mancata frequentazione del provvedimento assegnato senza valide giustificazioni, l'assicurato potrà essere sospeso dal diritto all'indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).
Rimedi giuridici:
L'assicurato, il SECO e chiunque sia toccato dalla presente decisione e abbia un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa ha diritto a ricorrere.
Il ricorso dev'essere inoltrato, entro 30 giorni dalla notifica della decisione, alla seguente autorità di ricorso:
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Via Pretorio 16 - 6900 Lugano.
L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, le motivazioni ed essere redatto il lingua italiana. Esso dev'essere corredato dalla decisione impugnata. Gli eventuali mezzi di prova devono essere, per quanto possibile, allegati. La procedura, salvo in caso di ricorso temerario, è gratuita." (cfr. Doc. _)
1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:
" Con la presente inoltro ricorso, in quanto sono stato impossibilitato a continuare il corso citato a margine a causa di urgenti motivi famigliari (come comunicato in data 08.11.2002 all'Ufficio Regionale di Collocamento - Signor __________, V. copia lettera Raccomandata allegata).
Nel medesimo termine ho avuto l'occasione di lavorare presso l'__________ (dove lavoro tutt'ora) e mi è purtroppo sfuggito di avvisare la Scuola __________. Preso dalla situazione famigliare ho creduto fosse sufficiente la lettera inviata all'URC.
Quindi chiedo che siano annullati i provvedimenti a mio carico, confidando nella vostra comprensione." (cfr. Doc. _)
1.3. Il 20 gennaio 2003 l'assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" In riferimento al ricorso inoltrato il 04.01.03 relativo alla decisione citata a margine, con la presente chiedo che lo stesso venga annullato:
Chiedo inoltre la sospensione momentanea dell'iscrizione all'Ufficio di collocamento." (cfr. Doc. _)
in diritto
2.1. In virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato é tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli. E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:
a. frequentare corsi appropriati di riqualificazione o di perfezionamento che migliorano la sua idoneità al collocamento;
b. partecipare a discussioni o sedute d’orientamento; nonché
c. fornire i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di un’occupazione.
Secondo l’art. 85 cpv. 1 lett. c LADI i servizi cantonali decidono sull’adeguatezza di un’occupazione, assegnano agli assicurati un’occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l’articolo 17 cpv. 3.
L’art. 85b cpv. 1 LADI stabilisce ancora che i Cantoni creano uffici regionali a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del lavoro.
2.2. In base all’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l’assicurato é sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell’ufficio del lavoro, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata assegnatagli, oppure non ha iniziato o ha interrotto senza motivi plausibili un corso al quale gli é stato detto di partecipare.
L’art 30a LADI ("privazione del diritto alle prestazioni") prevede, al cpv. 1, che il servizio cantonale priva l'assicurato del diritto alle prestazioni se, a conclusione della sospensione pronunciata ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera d, questi insiste nel rifiutare la partecipazione a un colloquio orientativo o a un provvedimento inerente al mercato del lavoro.
Secondo il cpv. 2 di questa disposizione "il disoccupato riacquista il diritto alle prestazioni dell'assicurazione se in un secondo tempo accetta di partecipare al provvedimento di integrazione, sempre che gli altri presupposti siano soddisfatti" (su queste disposizioni, cfr.: G. Gerhards, "Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts", Ed. Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 129-130).
2.3. Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), in una decisione del 10 settembre 1997, pubblicata in SVR 1998 ALV Nr. 12, pag. 37, ha stabilito che qualora la precedente istanza sia ingiustamente entrata nel merito di un rimedio giuridico, il Tribunale federale delle assicurazioni annulla la decisione di tale istanza ed accerta che non si può entrare nel merito del rimedio giuridico in mancanza di un presupposto processuale.
Se un ufficio del lavoro pronuncia la sospensione del diritto alle indennità poiché l’assicurato ha disatteso le istruzioni del competente ufficio del lavoro di frequentare un corso di perfezionamento, nell’ambito dell’esame della decisione in merito ai giorni di sospensione va esaminata pure la questione di sapere se le istruzioni furono date a ragione. Se però le istruzioni dell’ufficio del lavoro vengono esaminate a titolo preliminare in questo procedimento, non vi é interesse degno di protezione a che le istruzioni volte a frequentare un corso di perfezionamento possano essere impugnate a titolo indipendente.
Nel caso di specie si trattava di statuire su una decisione di un Tribunale cantonale che era entrato nel merito di un ricorso, inoltrato da un assicurato, contro una decisione che lo obbligava a frequentare un corso.
Il Tribunale cantonale era entrato nel merito ritenendo che altrimenti non si sarebbe mai potuto stabilire se, in casi analoghi, l’obbligo di frequentare il corso fosse o meno giustificato.
In quell’occasione il TFA ha concluso che a torto l’autorità cantonale era entrata nel merito della vertenza e, in particolare, ha rilevato che:
" (...) Dieser Auffassung des kantonalen Gerichts kann nicht gefolgt werden. In der Verfügung vom 30. September 1996 wurde der Beschwerdeführer richtigerweise darauf hingewiesen, dass das Nichtbefolgen von Weisungen des Arbeitsamtes gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG i.V.m. Art. 45 Abs. 2 AVIV Kürzungen der Arbeitslosen-entschädigung in Form von Einstelltagen zur Folge habe. Die angeführten Gesetzbestimmungen gelangen zur Anwendung, wenn ein Versicherter entgegen der Weisung des Arbeitsamtes eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. In beiden Fällen (Missachtung der Weisung, einen Kurs zu besuchen und Missachtung eine zumutbare Arbeit anzunehmen), hat die kantonale Amtstelle die Einstellung in der Bezugsberechtigung zu verfügen (Art 30 Abs. 2 AVIG). Gegen solche Verfügungen steht dem Versicherten nach Art. 100 AVIG der Beschwerdeweg offen. Im Rahmen eines Anfechtungsverfahrens, welches im Anschluss an den Erlass einer Einstellungsverfügung wegen Nichtannahme einer zumutbaren zugewiesenen Arbeit angestrengt wird, ist jeweils zu prüfen, ob die entsprechende Weisung des Arbeitsamtes rechtmässig, ob also namentlich die zugewiesene Arbeit zumutbar war. Gleiches gilt für Fälle wie den vorliegenden: Verfügt die kantonale Amtstelle eine Einstellung in der Bezugsberechtigung, weil der Versicherte die Weisung des zuständigen Arbeitsamtes, einen Weiterbildungskurs zu besuchen, missachtet hat, ist im Rahmen der Überprüfung der Verfügung über die Einstelltage insbesondere auch zu prüfen, ob die fragliche Weisung zu Recht ergangen ist. Es verhält sich demzufolge nicht so, dass im Falle des Nichteintretens auf die Beschwerde vom 3. Oktober 1996 nie ein Gerichtsentscheid zur Frage der Rechtmässigkeit der Weisung des KIGA vom 30. September 1996 hätte ergehen können. Das kantonale Gericht ist unter diesen Umständen zu Unrecht auf die Beschwerde eingetreten.”
(cfr. SVR 1998 ALV Nr. 12, consid. 3. d), pag. 38)
Questa giurisprudenza è stata confermata in DLA 1999 pag. 42 seg. (44) e in DLA 2001 pag. 84 seg. (85).
2.4. Nell’evenienza concreta a torto l’URC di __________ ha indicato sul retro della decisione che contro l’obbligo di partecipare al corso l’assicurato poteva inoltrare un ricorso al TCA.
In realtà, come stabilito dal TFA (cfr. consid. 2.3), un eventuale ricorso può essere interposto soltanto contro la sanzione che farà seguito alla mancata partecipazione al provvedimento inerente al mercato del lavoro. In assenza di una sanzione manca invece un interesse a ricorrere degno di protezione.
Questa giurisprudenza federale dovrebbe peraltro essere ormai nota da tempo a tutti i consulenti del personale degli URC (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo N° 3, Ed. OCST, Pregassona 2000 pag. 96).
Va comunque ricordato che un assicurato può invece contestare le prestazioni fornitegli durante la frequentazione del provvedimento inerente al mercato del lavoro, alla quale accetta comunque di partecipare (cfr. STFA del 6 dicembre 1999 nella causa M.M. pubblicata in SVR 2000 ALV Nr. 14).
Analoghe considerazioni valgono per il caso presente nel quale l'assicurato chiede di potere sospendere la frequentazione del corso.
Un ricorso potrà essere inoltrato soltanto contro un'eventuale sanzione che l'URC di __________ gli infliggerà se riterrà ingiustificata l'interruzione del corso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti