Raccomandata
Incarto n. 36.2025.58 cs
Lugano 19 gennaio 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2025 di
1. RI1, ______ 2. RI2, ______ 3. RI3, ______ tutti rappr. da: avv. RA1, ______
contro
la decisione su reclamo del 22 ottobre 2025 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. RI1 (nato nel 1970), la moglie RI2 (nata nel 1969) e la figlia RI3 (nata nel 2002), cittadini svizzeri, si sono trasferiti dalla Svizzera all’Italia il 24 febbraio 2020. RI1 e RI2 hanno continuato a svolgere la loro attività lucrativa, come in precedenza, nel nostro Paese.
1.2. Il 14 aprile 2020 RI1 e RI2 hanno scritto all’assicuratore e, riferendosi alle polizze assicurative di tutti e tre i componenti della loro famiglia, hanno affermato che “visto il nostro trasferimento di domicilio in Italia avvenuto a fine dicembre come da documenti del Comune di ______ allegati, ci vediamo obbligati ad inoltrare la disdetta del nostro contratto assicurazione cassa malati con effetto retroattivo. Annulliamo quindi le polizze (...). Vi chiediamo quindi di volerci trasmettere la conferma della disdetta dalla vostra cassa malati così da poter attivare la copertura sanitaria italiana al più presto” (plico doc. 17).
1.3. Con scritti del 21 aprile 2020 e del 22 aprile 2020 relativi a RI1, RI2 e RI3 (cfr. allegati doc. 22) l’assicuratore ha affermato che a “seguito della notifica di partenza del Controllo abitanti abbiamo disdetto con effetto al 24.02.2020 le seguenti assicurazioni: Assicurazione obbligatoria di base (LAMal) – Assicurazioni complementari (LCA) (…)” (plico doc. 17).
1.4. Con decisione del 23 maggio 2022, facente seguito ad alcuni contatti telefonici e via email con RI1, la Cassa cantonale di compensazione ha riattivato la copertura assicurativa LAMal per tutto il nucleo familiare con effetto retroattivo al 24 febbraio 2020, ritenuto che la procedura di opzione in favore del sistema sanitario nazionale non era stata applicata correttamente.
1.5. Il 14 giugno 2022 gli interessati, rappresentati dall’avv. RA1, hanno inoltrato un reclamo con il quale hanno sostenuto di non essere stati portati a conoscenza della possibilità di optare in favore del sistema sanitario del Paese di residenza entro tre mesi dalla partenza per l’Italia, rispettivamente di rimanere affiliati in Svizzera alla LAMal.
1.6. Con decisione del 12 agosto 2022 la Cassa ha annullato e sostituito la precedente decisione del 23 maggio 2022 ed ha accolto la “richiesta di esenzione dall’obbligo di assicurazione in Svizzera mediante l’esercizio del diritto di opzione”, rilevando che “successivamente alla raccomandata datata 14 aprile 2020, l’assicurato e i suoi famigliari non avrebbero ricevuto alcuna informazione da parte dell’assicuratore malattie svizzero sulla possibilità ma soprattutto modalità di esercitare il diritto d’opzione a favore del sistema sanitario italiano” e che in “ragione di quanto precede, ritenuto che nel caso di specie si è confrontati con un caso giustificato, la sua richiesta di esenzione può essere accolta” (doc. 11).
1.7. In data 21 marzo 2025 RI1, RI2 e RI3 hanno chiesto di potersi affiliare all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal).
1.8. Con decisione dell’8 luglio 2025, confermata dalla decisione su reclamo del 22 ottobre 2025, l’amministrazione ha respinto la richiesta, rilevando che gli assicurati, di principio, non possono modificare la loro scelta iniziale.
1.9. RI1, RI2 e RI3, sempre rappresentati dall’avv. RA1, sono insorti al TCA contro la predetta decisione su reclamo, chiedendone l’annullamento e domandando che essi possano assicurarsi ed affiliarsi in Svizzera alla LAMal (doc. I).
I ricorrenti rammentano che al momento della loro partenza per l’Italia, ______ ha disdetto la loro assicurazione malattie delle cure medico-sanitarie indicando o comunque lasciando intendere che non avrebbero potuto essere assicurati in Svizzera. L’assicuratore non ha dato loro, né indicato, alcuna possibilità di scelta, cosicché la famiglia ______ ha dovuto assicurarsi presso il sistema sanitario nazionale italiano.
Con decisione del 23 maggio 2022 la Cassa cantonale di compensazione ha riattivato la copertura LAMal in Svizzera, chiedendo tuttavia il pagamento dei premi retroattivi da febbraio 2020. Non intendendo pagare due premi assicurativi per lo stesso periodo, ossia quelli in Italia, già pagati, e quelli in Svizzera, gli assicurati hanno impugnato la decisione, ottenendo ragione e rimanendo assicurati in Italia.
Con il ricorso essi contestano di aver scelto implicitamente di rimanere assicurati al sistema sanitario italiano. Gli insorgenti, a suo tempo, non avevano deciso di rimanere assicurati nel sistema sanitario del loro Paese di residenza, ma si era trattato di un’imposizione ritenuto che ______ al momento della partenza ha disdetto il rapporto assicurativo in Svizzera senza fornire alcuna informazione in merito al diritto di opzione. Ciò, secondo i ricorrenti, è accaduto anche al momento dell’emissione della decisione del 23 maggio 2022, quando era stata riattivata l’affiliazione in Svizzera ma con l’obbligo di pagare i premi in maniera retroattiva. Neppure in questo caso è possibile parlare di esercizio del diritto di opzione, poiché avrebbero dovuto pagare i premi presso due assicuratori per il medesimo rischio e per il medesimo periodo.
Secondo gli insorgenti la legislazione citata dalla Cassa non indica da nessuna parte che il diritto di opzione può essere esercitato solo una volta e le direttive dell’UFSP del 2 settembre 2009 e la circolare dell’UFAS del 26 aprile 2002, riportate nella decisione su reclamo, non avrebbero carattere vincolante.
Per gli assicurati né il diritto europeo, né la giurisprudenza vieterebbero di esercitare due volte il diritto di opzione.
Gli insorgenti vogliono assicurarsi da subito alla LAMal, senza effetto retroattivo.
Essi sostengono che deve applicarsi solo il diritto materiale svizzero, che prevedrebbe la possibilità per un cittadino svizzero (anche se abita all’estero) e che lavora in Svizzera, di assicurarsi nel proprio Paese.
In ogni caso, secondo i ricorrenti, l’ALC permetterebbe ai cittadini svizzeri residenti all’estero di poter essere assicurati in Svizzera.
1.10. Con risposta del 28 novembre 2025 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.11. Con scritto del 15 dicembre 2025, trasmesso per conoscenza alla Cassa il medesimo giorno (doc. VI), i ricorrenti hanno richiamato l’intero incarto dalla Cassa cantonale di compensazione e dall’assicuratore malattie ______ (doc. V).
considerato in diritto
2.1. Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
Secondo l’art. 3 cpv. 2 LAMal il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.
Per l’art. 3 cpv. 3 LAMal può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che (lett. a) esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA), (lett. b) lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.
Ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal sono assicurate le persone che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea e sono soggette all’assicurazione svizzera ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II, menzionati nell’art. 95a lettera a della legge.
Secondo l’art. 7 cpv. 8 OAMal le persone tenute ad assicurarsi ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere d–ebis devono assicurarsi entro tre mesi dalla nascita dell’obbligo d’assicurazione in Svizzera. Se si assicurano entro questo termine, l’assicurazione inizia dall’assoggettamento all’assicurazione svizzera. Se si assicurano più tardi, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione. L’assicurazione cessa se queste persone non adempiono più le condizioni per un assoggettamento all’assicurazione svizzera conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II, all’Accordo AELS, al relativo allegato K e all’appendice 2 dell’allegato K o ad altri accordi internazionali.
Per l’art. 2 cpv. 6 OAMal a domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, purché possano esservi esentate conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Svizzera.
L’art. 95a lett. a LAMal prevede che ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): regolamento (CE) n. 883/2004.
2.2. In concreto i ricorrenti, cittadini svizzeri domiciliati in Italia, chiedono di poter essere assicurati in Svizzera.
Trattandosi di una fattispecie che presenta elementi di carattere transfrontaliero, il caso deve essere deciso non solo sulla base delle norme di diritto interno svizzero in materia di LAMal, bensì anche alla luce delle norme dell’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall’altra (ALC; RS 0.142.112.681) e dei regolamenti cui rinvia (cfr. anche sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, pubblicata in DTF 140 V 98).
Ratione temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1).
Infatti, una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).
Questi regolamenti sono poi stati a loro volta modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0.831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004. Infatti l’art. 3 n. 1 lett. a prevede che il regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociali riguardanti le prestazioni di malattia.
Pure dato è il necessario nesso transfrontaliero giacché RI1 e RI2, residenti in Italia, lavorano in Svizzera, mentre RI3, ormai maggiorenne, è una cittadina svizzera residente in Italia.
L’ALC ed il regolamento (CE) n. 883/2004 si applicano pure ratione personae.
Di cittadinanza svizzera e residenti in Italia, RI1 e RI2 sono infatti lavoratori soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 regolamento (CE) n. 883/2004).
Per quanto concerne la figlia RI3, ormai maggiorenne (nata nel 2002), ella non risulta lavorare in Svizzera ed i ricorrenti non sostengono né che svolge un’attività lavorativa in un altro Paese, né che riceve rendite o indennità da un Paese a cui si applica l’ALC.
Secondo l’art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004, qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie da a) a d), e meglio, in sostanza, persona che esercita un’attività lucrativa (lett. a), dipendente pubblico (lett. b), persona che riceve indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 65 del Regolamento (CE) n. 883/2004 (lett. c), persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile (lett. d), è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del regolamento che garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.
Per cui, di norma, nella misura in cui la competenza non può essere determinata sulla base delle lettere da a a d, segnatamente in assenza di un’attività lucrativa o del percepimento di una rendita, si applicano le norme del Paese di residenza della persona senza attività lucrativa (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443). Ai sensi dell’art. 1 lett. j del Regolamento (CE) n. 883/2004 la residenza è il luogo in cui una persona risiede abitualmente (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443).
Nelle ipotesi di cui all’art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004 rientrano segnatamente le persone che non hanno mai lavorato, ad esempio gli studenti senza attività lucrativa e coloro che hanno perso o abbandonato la qualità di persone con attività lucrativa (cessazione definitiva dell’esercizio di una professione) senza aver chiesto una rendita (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443/444). Queste persone non vanno confuse con i familiari che possono far valere un diritto derivato da un assicurato soggetto al Regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 444).
A questo proposito per l’art. 1 lett. i) 1.i) del Regolamento (CE) n. 883/2004 per familiare si intende qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla quale sono erogate le prestazioni. Per l’art. 1 lett. i) 2. del medesimo regolamento se la legislazione di uno Stato membro applicabile ai sensi del punto 1 non distingue i familiari dalle altre persone alle quali tale legislazione è applicabile, il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico sono considerati familiari.
Di norma e salvo eccezioni, i familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, laddove non hanno uno statuto proprio in virtù dell’esercizio di un’attività lavorativa o del percepimento di una rendita o di indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione, hanno un diritto derivato alla protezione sociale se la persona da cui proviene questo diritto è soggetta essa stessa personalmente al Regolamento (CE) n. 883/2004 (DTF 143 V 52 consid. 6.2.2.2; DTF 147 V 402 consid. 4.1; Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 91, pag. 437). Di regola ai familiari senza attività lucrativa si applicano, per quanto concerne l’assicurazione contro le malattie, le medesime norme applicabili alla persona assicurata dalla quale derivano i loro diritti (cfr. DTF 147 V 402 consid. 4.1; DTF 143 V 52 consid. 6.2.2.2; Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 91, pag. 437).
Le persone senza attività lucrativa che possono far valere sia un diritto derivato che un diritto autonomo, teoricamente, sono doppiamente assicurate, nel luogo di residenza (in applicazione dell’art. 11 n. 3 lett. e Regolamento (CE) n. 883/2004) e nel Paese dove viene esercitata l’attività lucrativa dalla persona dalla quale proviene il diritto derivato (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 117, pag. 444).
Per evitare una doppia assicurazione dei membri della famiglia, che potrebbe risultare nella situazione in cui i loro diritti (o obblighi) derivati in uno Stato membro entrano in conflitto con i loro diritti (o obblighi) propri o autonomi di assicurarsi in un altro Stato membro, e per garantire una condivisione degli oneri all’interno dell’Unione europea, per quanto concerne i sistemi fondati su una copertura assicurativa universale, finanziati dalle imposte e aperti a tutte le persone domiciliate sul territorio dello Stato membro, l’art. 32 del regolamento (CE) 883/2004 prevede una regola sul conflitto delle leggi (DTF 147 V 402, consid. 4.4.1; DTF 143 V 53 consid. 6.3.2, con riferimenti), secondo cui:
1. Un diritto autonomo a prestazioni in natura in base alla legislazione di uno Stato membro o al presente capitolo è prioritario rispetto ad un diritto derivato alle prestazioni per i familiari. Un diritto derivato alle prestazioni in natura è tuttavia prioritario rispetto ai diritti autonomi se il diritto autonomo nello Stato membro di residenza esiste direttamente e soltanto sulla base della residenza dell’interessato in tale Stato membro.
2. Qualora i familiari di una persona assicurata risiedano in uno Stato membro la cui legislazione non subordina il diritto alle prestazioni in natura a condizioni di assicurazione o di esercizio di un’attività subordinata o autonoma, le prestazioni in natura sono erogate per conto dell’istituzione competente nello Stato membro in cui essi risiedono, se il coniuge o la persona che provvede ai figli della persona assicurata esercita un’attività subordinata o autonoma in tale Stato membro o riceve una pensione da tale Stato membro sulla base dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma.
Questo disposto stabilisce il principio secondo cui un diritto autonomo prevale su un diritto derivato, a meno che il diritto autonomo non si fondi direttamente ed esclusivamente sulla residenza. Il diritto autonomo fondato sulla sola residenza cede eccezionalmente il passo al diritto derivato fondato sull’assicurazione. Tuttavia, ai sensi del secondo paragrafo della norma, quando il coniuge o la persona che ha la custodia dei figli esercita un’attività salariata o non salariata nello Stato di residenza della famiglia o percepisce una rendita da un istituto di questo Stato, i diritti dello Stato di residenza prevalgono (DTF 147 V 402, consid. 4.4.2; DTF 143 V 53 consid. 6.3.2.1, con riferimenti).
In concreto non è necessario stabilire se RI3 può far valere un diritto derivato, e dunque segue le sorti dei suoi genitori, entrambi lavoratori in Svizzera, oppure se può far valere un diritto autonomo.
In entrambi i casi infatti ella va affiliata in Italia. Se fa valere un diritto autonomo a causa della sua residenza, in applicazione dell’art. 11 n. 3 lett. e Regolamento (CE) n. 883/2004, se fa valere un diritto derivato, come si vedrà nei seguenti considerandi, a causa dell’affiliazione in Italia anche dei genitori (cfr. DTF 147 V 402, consid. 4.1; DTF 143 V 52 consid. 6.2.2.2; cfr. anche Allegato XI cpv. 3 lett. a punto IV del regolamento (CE) 883/2004).
2.3. L’art. 11 n. 1 enuncia il principio dell’unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 n. 2 a 16, dichiarando di principio determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Fatti salvi gli articoli 12-16, di norma, una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento (CE) n. 883/2004; principio della lex loci laboris; DTF 142 V 192, consid. 3.1).
Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 142 V 192 consid. 3.1; cfr. anche DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; DTF 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti; DTF 132 V 57 consid. 4.1 con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid. 5).
Tuttavia, nell’ambito dell’assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige il diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea o svizzeri residenti in questi Paesi possono scegliere l'assicurazione del loro luogo di residenza.
L’allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004, cifra 3, lett. a, punto i, prevede che alle persone, non residenti in Svizzera, soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del titolo II del regolamento si applicano le disposizioni giuridiche svizzere che disciplinano l’assicurazione malattia obbligatoria. Per la lett. b le persone di cui alla lett. a possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria se risiedono, tra l’altro, in Italia e dimostrano che vi beneficiano di copertura in caso di malattia. Detta richiesta dev’essere depositata entro i tre mesi successivi all’insorgenza dell’obbligo assicurativo in Svizzera; se in casi giustificati la richiesta è depositata dopo tale termine, l’esenzione prende effetto dall’inizio dell’obbligo d’assicurazione (allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004, cifra 3 lett. b) aa)). Si applica a tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato (allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004, cifra 3 lett. b) bb)).
Nella DTF 147 V 402, al consid. 9.2.2 il Tribunale federale ha stabilito che conformemente alla cifra 3 lett. b dell’allegato XI “Svizzera” del regolamento (CE) n. 883/2004 la domanda presentata dalla persona assicurata assoggettata alle norme svizzere in virtù del titolo II del regolamento vale per tutti i membri della famiglia che risiedono nello stesso Stato (cifra 3 lett. b, bb). La domanda concerne unicamente i membri della famiglia che non dispongono di uno statuto proprio del diritto delle assicurazioni sociali (“Sozialrechtsstatut”), per esempio perché non esercitano loro stessi un’attività lucrativa. Si tratta di un meccanismo di “affiliazione familiare”, nel quale la qualità del capo famiglia (“chef de la famille”) si estende a tutti i suoi membri. A causa della dipendenza dell’obbligo di assicurazione dei membri della famiglia dalla persona che esercita un’attività lucrativa, il diritto di opzione non può essere esercitato da ogni membro della famiglia individualmente.
La decisione di aderire alla copertura assicurativa del servizio sanitario nazionale dello Stato di residenza deve essere formulata entro tre mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto svizzero (principio dell'"opting out", cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 30 ; STF 9C_275/2025 del 7 agosto 2025 = SVR 2025 KV n. 25).
Tale facoltà è comunemente detta “diritto d’opzione” (DTF 147 V 402, consid. 4; DTF 142 V 192, consid. 3.2; DTF 135 V consid. 4.32 pag. 344).
In virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L’eventuale esenzione dall’obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera. Per i lavoratori frontalieri detto termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 2.3.3).
La dottrina rammenta che le seguenti situazioni autorizzano l’esercizio del diritto di opzione: inizio dell’attività lucrativa in Svizzera, ripresa dell’attività lavorativa in Svizzera dopo un periodo di disoccupazione, presa di domicilio in uno Stato dell’UE che prevede il diritto di opzione, cambio di statuto da esercitante un’attività lavorativa a pensionato (cfr. Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2a edizione, 2018, n. 30 ad art. 3, pag. 74).
Il diritto di opzione non può essere esercitato tacitamente per atti concludenti (STF 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.2; STF 9C_801/2014 del 10 marzo 2015 consid. 3.3, pubblicata in SVR 2015, KV N. 20, pag. 80).
2.4. Nel caso di specie è pacifico che i coniugi ______, cittadini svizzeri, attivi nel nostro Paese, e la loro figlia, dal 24 febbraio 2020 si sono trasferiti in Italia.
Il 14 aprile 2020 RI1 e RI2 hanno scritto all’assicuratore e, riferendosi alle polizze assicurative di tutti e tre i componenti della loro famiglia hanno affermato che “visto il nostro trasferimento di domicilio in Italia avvenuto a fine dicembre come da documenti del Comune di ______ allegati, ci vediamo obbligati ad inoltrare la disdetta del nostro contratto assicurazione cassa malati con effetto retroattivo. Annulliamo quindi le polizze (...). Vi chiediamo quindi di volerci trasmettere la conferma della disdetta dalla vostra cassa malati così da poter attivare la copertura sanitaria italiana al più presto” (plico doc. 17).
Con scritti del 21 aprile 2020 e del 22 aprile 2020 relativi a RI1, RI2 e RI3 (cfr. allegati doc. 22) l’assicuratore ha affermato che a “seguito della notifica di partenza del Controllo abitanti abbiamo disdetto con effetto al 24.02.2020 le seguenti assicurazioni: Assicurazione obbligatoria di base (LAMal) – Assicurazioni complementari (LCA) (…)” (plico doc. 17).
Il 5 gennaio 2022 la Cassa cantonale di compensazione ha scritto a RI1 e con riferimento ad una telefonata del medesimo giorno, ha confermato che “il diritto di opzione può essere esercitato entro un termine di tempo ben determinato (3 mesi). Se entro questo termine la persona interessata non fa valere il predetto diritto di opzione, automaticamente si applica il principio dell’assicurazione malattia in Svizzera, richiamato il principio di diritto europeo lex loci labori. Prendiamo atto che lei ha notificato la partenza per l’Italia con effetto 24 febbraio 2020 e quindi non ha esercitato il diritto di opzione entro i termini sopraccitati. In ragione di quanto precede, le confermiamo che lei e sua figlia RI3 siete soggetti all’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie in Svizzera e siete pertanto tenuti a rimanere assicurati presso l’assicuratore malattie ______. Di conseguenza invitiamo l’assicuratore malattie ______, che ci legge in copia, a voler rettificare il contratto assicurativo con i premi stabiliti per lo Stato in cui risiede (art. 61 cpv. 4 LAMal) e a voler trasmettere allo scrivente Ufficio (…) una conferma di detta modifica” (doc. 1).
Il 13 gennaio 2022 RI1 ha scritto alla Cassa, allegando un’email dell’assicuratore LAMal, chiedendo di aiutarlo affinché non debba pagare una copertura assicurativa per tutta la famiglia per circa 2 anni di premi per la quale non ha potuto usufruire di benefici o avere una copertura. L’interessato ha chiesto di aggiornare la lettera senza menzionare la data o impostarla in modo che non debba pagare 2 anni di premi (doc. 24).
Il 28 gennaio 2022 l’assicuratore LAMal ha confermato che per la famiglia ______ ha attivato l’assicurazione LAMal retroattivamente al 25 febbraio 2020, applicando i premi CH/UE Italia (doc. 23).
Il 2 febbraio 2022 RI1 si è rivolto alla Cassa, contestando il contenuto della lettera del 5 gennaio 2022 (doc. 22). Egli ha indicato che nessuno lo aveva informato circa il suo diritto di opzione citato nella lettera e che ______ ha inviato una lettera di disdetta della copertura assicurativa di base con effetto retroattivo al 24 febbraio 2020 per tutti i membri della famiglia. In seguito alla disdetta, vi è stata l’iscrizione al sistema sanitario italiano, con contestuale sottoscrizione di una copertura supplementare privata. Egli rileva che né la Cassa né l’assicuratore hanno mai dato la possibilità di scelta, al momento del trasferimento in Italia, ma “ci hanno disdetto, ingiustamente, le coperture di base senza darci la possibilità di scelta” (doc. 22). L’assicurato ha aggiunto che la richiesta di informazioni alla Cassa era intesa a “capire e conoscere i nostri diritti riguardanti la copertura assicurativa delle cure medico sanitarie alle quali i cittadini svizzeri all’estero [h]anno diritto. Diritto che a noi ci hanno negato” (doc. 22). L’assicurato ha concluso affermando di non aver “ancora deciso se esercitare il nostro sacro santo diritto di opzione per avere una copertura assicurativa per le cure medico sanitarie di base in Svizzera” (doc.22).
Con decisione del 12 maggio 2022 la Cassa ha assoggettato tutti e tre i componenti della famiglia ______ all’assicurazione malattie LAMal presso ______ con effetto dal 25 febbraio 2020 (doc. 16). Ciò poiché non è mai stato esercitato il formale diritto di opzione entro il termine di 3 mesi dalla partenza dalla Svizzera.
Il 14 giugno 2022 gli assicurati, rappresentati dall’avv. RA1, hanno inoltrato reclamo, chiedendo l’annullamento della predetta decisione (doc. 15). Essi hanno affermato:
" (…) La disdetta è quindi stata data chiaramente dalla Cassa Malati. E si noti pure che la disdetta è stata data con effetto retroattivo al 24.2.2020.
La ______ ha peraltro chiaramente indicato (o comunque lasciato chiaramente intendere) che i miei assistiti non potevano essere assicurati, visto che avevano lasciato la Svizzera. E tutto questo senza dare (o indicare) agli assicurati alcuna possibilità di scelta (e questo potrà anche essere confermato anche dal signor […], che si chieda venga sentito).
Ovviamente i miei assistiti, che non potevano né volevano restare senza copertura assicurativa sanitaria, hanno dovuto assicurarsi in Italia, come da documentazione già in vostro possesso.
Ed ora le autorità svizzere rimproverano ai miei assistiti, basandosi oltretutto su un fatto errato (e chiaramente riconoscibile anche da Voi quale errato, ossia il fatto che la disdetta NON è stata data dai miei assistiti, ma dalla Cassa Malati), di non avere per tempo esercitato il diritto di opzione (di cui nessuno li aveva informati o sarebbe venuto in mente di esercitare, visto che era stato loro comunicato dalla Cassa Malati che non potevano essere assicurati in Svizzera…). Diritto di opzione che in questa sede viene esercitato.
E fa anche specie che ora la Cassa Malati (dalla quale i miei clienti sono stati trattati veramente male, dopo anni di affiliazione) si butti a pesce cercando di approfittare di una situazione che essa stessa, per sua negligenza, ha creato, ossia il richiedere i premi assicurativi arretrati. Ma è il mondo di oggi.
Chiaramente i miei assistiti, che sono in perfetta buona fede e che sono stati fuorviati dall’incompetenza altrui, non possono accettare questa decisione (oltretutto con effetto retroattivo, ciò che in una simile fattispecie è semplicemente inaccettabile), anche e soprattutto per il fatto che NON intendono pagare due premi assicurativi per lo stesso periodo, ossia quelli in Italia, già pagati, e ora quelli in Svizzera. E si noti che in Italia, oltre alla copertura sanitaria di base, hanno anche stipulato una copertura supplementare per potere avere un migliore servizio sanitario (e si allega copia delle polizze).” (doc. 15, sottolineatura del redattore)
Il 20 luglio 2022 gli assicurati hanno trasmesso alla Cassa le rispettive tessere europee di assicurazione malattia europea e il formulario E104 dell’ASL competente, dell’8 luglio 2022 (doc. 12). Da quest’ultimo documento emerge che gli interessati sono stati iscritti al Servizio Sanitario Lombardo dal 3 aprile 2020 al 3 aprile 2021 e dal 17 maggio 2021.
Con decisione del 12 agosto 2022 che “annulla e sostituisce la precedente decisione del 23 maggio 2022” la Cassa ha accolto la richiesta di esenzione dall’obbligo di assicurazione in Svizzera “mediante l’esercizio del diritto di opzione” e di “conseguenza la decisione del 23 maggio 2022 di riattivare il rapporto assicurativo tra l’assicuratore malattia ______ ed il sig. RI1 con i suoi famigliari retroattivamente al 25 febbraio 2020 è annullata” (doc. 11). A motivazione della modifica, l’amministrazione ha affermato:
" (…) Dalle informazioni in nostro possesso risulta che il signor ______ ha notificato regolarmente la propria partenza al Comune di domicilio, mentre avrebbe informato l’assicuratore malattie svizzero ______ per lettera raccomandata il 14 aprile 2020. In essa veniva richiesta la trasmissione della conferma di disdetta dall’assicuratore malattie svizzero così da poter “attivare” la copertura sanitaria italiana al più presto.
Abbiamo constatato che successivamente alla raccomandata datata 14 aprile 2020, l’assicurato e i suoi famigliari non avrebbero ricevuto alcuna informazione da parte dell’assicuratore malattie svizzero sulla possibilità ma soprattutto modalità di esercitare il diritto d’opzione a favore del sistema sanitario italiano.
In ragione di quanto precede, ritenuto che nel caso di specie si è confrontati con un caso giustificato, la sua richiesta di esenzione può essere accolta. Ne consegue che la sua richiesta di esenzione dall’obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera e quella dei suoi familiari deve essere accolta e che la nostra decisione del 23 maggio 2022 di riattivare la copertura assicurativa in Svizzera retroattivamente al 25 febbraio 2020 deve essere annullata.” (doc. 11)
La decisione del 12 agosto 2022 è cresciuta incontestata in giudicato.
Il 21 marzo 2025 la famiglia ______, rappresentata dall’avv. RA1, ha scritto alla Cassa, rilevando di volersi assicurare in Svizzera, da subito e non con effetto retroattivo, alla LAMal. Il 17 aprile 2025 la Cassa, tramite email, ha risposto di non concedere un’“ulteriore scelta d’opzione” (doc. 7).
Il 4 luglio 2025 l’avv. RA1 ha chiesto l’emanazione di una decisione formale (doc. 6).
Con decisione dell’8 luglio 2025 la Cassa ha respinto “l’istanza di esercitare nuovamente il diritto di opzione” (doc. 5). Con decisione su reclamo qui impugnata del 22 ottobre 2025, l’amministrazione ha confermato la reiezione della richiesta dei ricorrenti (doc. 1).
2.5. Nel caso di specie, RI1 e RI2, in qualità di lavoratori in Svizzera e residenti in Italia, in applicazione del diritto europeo (cfr. consid. 2.2) possono, su domanda, essere esentati dall’assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in cui risiedono in Italia e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia (cfr. STF 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.1). Tale diritto, di principio, non può essere esercitato tacitamente per atti concludenti (STF 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.2; STF 9C_801/2014 del 10 marzo 2015 consid. 3.3, pubblicata in SVR 2015, KV N. 20, pag. 80).
Dalla documentazione agli atti emerge, come rilevato dagli insorgenti, che al momento della loro partenza per l’Italia l’assicuratore (cfr. art 7b OAMal) e la Cassa (cfr. art. 6a LAMal) non li hanno informati circa il loro diritto di optare in favore del sistema sanitario del Paese di residenza (Italia) oppure di mantenere l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera (sul tema cfr. anche la STF 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.2 e STF 9C_275/2025 del 7 agosto 2025, consid. 4.2 = SVR 2025 KV n. 25).
Agli assicurati, come emerge dalla STF 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.3, doveva quindi essere data a posteriori la possibilità di esercitare il loro diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano, rispettivamente la possibilità di rimanere assicurati in Svizzera (cfr. comunque la successiva STF 9C_275/2025 del 7 agosto 2025, consid. 4.2 = SVR 2025 KV n. 25).
Tale possibilità è stata concessa nell’ambito della precedente procedura, terminata con l’emissione della decisione del 12 agosto 2022 tramite la quale la Cassa ha annullato la riaffiliazione retroattiva alla LAMal dei ricorrenti ed ha ammesso l’esercizio, seppur tardivo, del loro diritto di opzione in favore del sistema sanitario del Paese di residenza, ossia l’Italia.
In quell’occasione i ricorrenti, già rappresentati, hanno esplicitamente affermato di esercitare il loro diritto di opzione (pag. 2, doc. 15: “Diritto di opzione che in questa sede viene esercitato”).
Gli assicurati non hanno impugnato la decisione del 12 agosto 2022. Essi non si sono lamentati di essere stati esentati dall’obbligo assicurativo LAMal, né hanno contestato di aver esercitato il loro diritto di opzione in favore del sistema sanitario del loro Paese di residenza.
In questa sede gli insorgenti affermano di essere rimasti nel sistema sanitario italiano alfine di non dover pagare tutti i premi LAMal arretrati dal 25 febbraio 2020, allorché avevano già contribuito al sistema sanitario italiano.
Tuttavia, se non fossero stati d’accordo con la decisione del 12 agosto 2022, gli assicurati, si ribadisce, già rappresentati, avrebbero dovuto impugnarla, sostenendo di voler rimanere affiliati alla LAMal, ma senza dover pagare i premi retroattivamente, facendo valere la loro buona fede, ritenuto che nessuno li aveva informati in merito ai loro diritti quando si sono trasferiti in Italia (cfr. anche cfr. STF 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.3).
Avendo accettato la decisione del 12 agosto 2022, che ha accertato siccome avvenuto l’esercizio del loro diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano, non possono ora sostenere il contrario.
Resta da esaminare se l’esercizio del diritto di opzione in favore del sistema sanitario del Paese di residenza può essere revocato.
2.6. Di principio la scelta esplicita di un sistema sanitario presso il quale ci si intende assicurare è definitiva e “relativamente” irrevocabile, nel senso che il diritto di opzione può essere nuovamente esercitato solo se si produce un “nuovo evento generatore” (cfr. DTF 147 V 402, consid. 4.2, DTF 147 V 387, consid. 6.2, STF 9C_34/2020 del 21 ottobre 2021, STF 9C_561/2016 del 27 marzo 2017, in particolare consid. 7, pubblicata in SVR 2018 KV n. 18; STCA 36.2019.103 del 5 febbraio 2020; Ghislaine Riondel, La prise en charge des soins de santé dans un contexte transfrontalier européen, 2016, n. 676, pag. 344; Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2a edizione, 2018, n. 34 ad art. 3, pag. 76).
Nella STF 9C_561/2016 del 27 marzo 2017, pubblicata in SVR 2018 KV n. 18, in un caso relativo ai rapporti con la Francia, al consid. 7.2 il Tribunale federale ha affermato che le legislazioni svizzere e francesi sono state adattate alfine di prendere in considerazione il diritto di opzione introdotto dalla regolamentazione europea. In questo contesto, è stato deciso che il diritto di opzione può essere esercitato solo una volta, a meno che non intervenga un “nuovo evento generatore”. Su quest’ultima nozione le autorità svizzere e francesi hanno trovato un accordo, allestendo una lista esaustiva (“7.2. Ce nouveau grief n'est pas plus fondé que les griefs déjà soulevés précédemment. On notera effectivement que les législations suisses et françaises ont été adaptées afin de prendre en compte le droit d'option instauré par la réglementation européenne (à ce propos, cf. ATF 142 V 192 consid. 3 p. 194 ss). Dans ce cadre juridique, il a été convenu que le droit d'option ne pouvait être exercé qu'une seule fois à moins qu'un "nouveau fait générateur" n'intervienne. Cette notion de fait générateur a été interprétée de concert par les autorités suisses et françaises, qui en ont dressé la liste exhaustive dont ne fait pas partie le transfert des frontaliers bénéficiant d'un contrat d'assurance privé dans le régime de la CMU (cf. GHISLAINE RIONDEL, La prise en charge des soins de santé dans un contexte transfrontalier européen, 2016, nos 676 s. p. 344 s.)”).
La dottrina sostiene che tra questi “eventi generatori”, per quanto concerne i rapporti con l’Italia, la Germania e l’Austria, sono riservati in particolare i casi di modifica dello statuto giuridico, quali ad esempio il matrimonio o il divorzio, la nascita di un figlio o la morte di un membro della famiglia, da far valere entro 3 mesi (cfr. Eugster, op. cit., loc. cit.; cfr. Riondel, op. cit., n. 677, pag. 344). La Francia è più restrittiva, rispetto alla Svizzera, nell’accettare la riapertura del diritto di opzione (cfr. Riondel, op. cit., n. 676 e seguenti, pag. 344 e seguenti). L’irrevocabilità della scelta trova il suo fondamento nella sicurezza del diritto.
Un’interpretazione restrittiva contribuisce ad evitare una continua modifica della legislazione applicabile e permette di prevenire eventuali lacune assicurative. Semplici vantaggi od inconvenienti relativi al sistema sanitario per il quale si è optato non possono costituire un motivo per derogare all’irrevocabilità di principio della scelta iniziale del sistema sanitario.
In una successiva STF 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, relativa ad un caso ticinese e concernente una frontaliera italiana, l’Alta Corte ha confermato l’irrevocabilità dell’esercizio del diritto di opzione (cfr. consid. 6.2).
Con STF 9C_30/2020 del 14 giugno 2021, pubblicata in DTF 147 V 387, il Tribunale federale ha stabilito che nei rapporti tra la Germania e la Svizzera, la perdita, senza colpa dell'assicurato, della sua copertura d'assicurazione malattie in seguito all'abbandono del modello assicurativo LCA ______, costituisce un motivo particolare che permette a un frontaliere tedesco di operare una nuova scelta o di ritornare sull'opzione precedente (consid. 7).
Al consid. 6.2 il TF ha rammentato che nella sentenza 9C_561/2016 del 27 marzo 2017 si era già chinato su un caso relativo ai rapporti tra la Francia e la Svizzera concernente l’impossibilità, di principio, di revocare l’esercizio del diritto di opzione. Per il Tribunale federale sebbene la citata pronunzia era fondata in gran parte sulla circostanza che tra i due Paesi era stato sottoscritto un accordo del 7 luglio 2016 (in vigore dal 1° ottobre 2016) circa la facoltà di esercitare, salvo eccezioni, il diritto di opzione una sola volta, non è possibile giungere ad un’altra conclusione nei rapporti con la Germania, poiché l’accordo con le autorità francesi non va oltre quanto desumibile dalle norme applicabili in base al diritto europeo. Il Tribunale federale sottolinea che già nel precedente giudizio ha affermato che l’irrevocabilità di principio dell’esercizio del diritto di opzione è conforme allo scopo dell’ALC di coordinare i sistemi di sicurezza sociale con particolare riguardo alla parità di trattamento (“Das Bundesgericht hat sich im Übrigen bereits mit Urteil 9C_561/2016 vom 27. März 2017 in einem Sachverhalt, welcher das Verhältnis zwischen der Schweiz und Frankreich betraf, mit der Frage der Unwiderruflichkeit der Optionsausübung auseinandergesetzt und kam dort zum gleichen Ergebnis. Zwar spielt in der Begründung dieses Urteils eine entscheidende Rolle, dass die zuständigen französischen und schweizerischen Behörden übereingekommen seien, dass das Optionsrecht nur einmal ausgeübt werden könne, es sei denn eine grundsätzlich neue Situation liege vor. Daraus können jedoch für die vorliegende Konstellation - obwohl es an analogen Übereinkünften der deutschen und schweizerischen Behörden fehlt - keine abweichende Schlüsse gezogen werden, geht doch das Übereinkommen der französischen und schweizerischen Behörden nicht über das hinaus, was der anzuwendenden Regelung ohnehin zu entnehmen ist. Das Bundesgericht hat zudem auch im genannten Urteil betreffend französische Grenzgänger festgehalten, die (grundsätzliche) Unwiderruflichkeit des Optionsrechts stimme mit den Zielen des FZA überein, da sie zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit unter besonderer Berücksichtigung des Gleichbehandlungsprinzips führe. Es sind vorliegend keine Gründe ersichtlich, die zu einer anderen Einschätzung führen würden”).
Al consid. 6.3 il Tribunale federale ha stabilito che la circostanza secondo la quale l’art. 2 cpv. 6 OAMal, a differenza dei cpv. 4, 5, 7 e 8, non prevede che l’esonero o la rinuncia all’esonero, tranne in presenza di un motivo particolare (cpv. 4, 7 e 8), non possono essere revocati, non è un motivo per decidere diversamente, poiché l’interpretazione voluta dall’assicurato è in contrasto con quanto prevedono gli accordi internazionali. Per l’Alta Corte è dubbio che con un’ordinanza si possa derogare ai regolamenti europei. Inoltre non vi è alcuna evidenza che con l’ordinanza si volesse derogare agli accordi internazionali.
Un diritto di revoca libero e senza limiti sarebbe in contraddizione con il principio di solidarietà e della parità di trattamento. Solo i frontalieri potrebbero modificare a piacimento la loro affiliazione. Essi avrebbero, a differenza delle persone domiciliate in Svizzera, malgrado un’età avanzata ed un conseguente rischio accresciuto di ammalarsi, la possibilità di assicurarsi nuovamente nel nostro Paese, mentre quando erano giovani e potenzialmente sani avrebbero potuto approfittare di un’assicurazione estera privata meno cara. L’art. 7 cpv. 4 OAMal, allora citato dal ricorrente, consente del resto una nuova domanda solo in presenza di motivi particolari (“Wenn der Beschwerdeführer in seiner Hauptbegründung dafür hält, das Optionsrecht sei mehrmalig und voraussetzungslos widerrufbar, weist er insbesondere auf den Wortlaut des Art. 2 Abs. 6 KVV hin. Dass diese Bestimmung - anders als die Absätze 4, 5, 7 und 8 - nicht vorsieht, die Befreiung oder ein Verzicht auf die Befreiung von der Versicherungspflicht könnten entweder nicht (Abs. 5) oder nicht ohne besonderen Grund (Abs. 4, 7 und 8) widerrufen werden, trifft zwar zu. Anders als der Beschwerdeführer meint, lässt sich daraus jedoch nicht ableiten, den unter Absatz 6 fallenden Personen werde umgekehrt ein jederzeitiges Optionsrecht eingeräumt bzw. diese könnten ihre Optierung ohne Weiteres frei widerrufen. Vielmehr stünde eine derart weite Auslegung in klarem Widerspruch zur völkervertraglich getroffenen Regelung. Abgesehen davon, dass fraglich ist, ob der Verordnungsgeber überhaupt die Kompetenz hätte, von völkerrechtlichen Vereinbarungen abzuweichen, bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass eine solche Abweichung vorliegend beabsichtigt war. Hinzu kommt, dass ein freier und beliebig wiederholbarer Widerruf mit dem Solidaritätsprinzip sowie dem Gleichbehandlungsgrundsatz nicht zu vereinbaren wäre. Diesfalls läge die Optierung nämlich allein in der Willkür der betroffenen Grenzgänger. Diese hätten - im Unterschied zu inländischen Versicherten - trotz höheren Alters und demzufolge schlechte(re)n Risikos ohne Weiteres die Möglichkeit, sich (erneut) in der Schweiz zu versichern, nachdem sie als junge und potenziell gesunde Versicherte von einer günstigen (ausländischen) Privatversicherung profitiert hätten. Schliesslich steht Art. 7 Abs. 4 KVV der in der Beschwerde vertretenen weiten Auslegung entgegen, lässt doch dessen letzter Satz e contrario ein neues Gesuch jedenfalls nur dann zu, wenn ein besonderer Grund besteht”).
Al consid. 7.1 il TF ha affermato che secondo il tribunale cantonale al verificarsi di determinati nuovi eventi vi è un nuovo diritto di opzione che può essere esercitato entro tre mesi. A questo proposito l’autorità inferiore ha citato uno scritto del 16 dicembre 2016 dell’UFSP ai Governi cantonali che elenca quali “nuovi fatti generatori” l’inizio dell’attività lavorativa in Svizzera, la ripresa dell’attività lavorativa in Svizzera dopo un periodo di disoccupazione, la presa di domicilio in un Paese dell’UE che permette l’esercizio del diritto di opzione, ed il passaggio dallo statuto di persona dipendente a pensionato. Questi eventi sono stati elencanti nell’Accordo vincolante con la Francia e sono stati definiti esaustivi. Per i domiciliati in Italia, Germania ed Austria, le persone che non hanno precedentemente esercitato il diritto di opzione possono inoltre presentare una domanda di esonero dalla LAMal entro tre mesi dall’arrivo di un nuovo familiare per matrimonio o per nascita.
Al consid. 7.4 il Tribunale federale ha affermato di non condividere l’opinione del Tribunale cantonale secondo cui l’elenco dell’UFSP contenuto nella lettera del 2016 sarebbe esaustivo. Per stabilire se vi è il diritto di esercitare nuovamente l’opzione occorre esaminare, perlomeno nei rapporti con la Germania, se la modifica intervenuta è rilevante per il rapporto assicurativo (“ob es eine eingetretene Änderung für das Versicherungsverhältnis erheblich ist”).
Nel caso giudicato dall’Alta Corte al momento in cui aveva esercitato il suo diritto di opzione, il ricorrente era assicurato per il tramite di ______ con il prodotto assicurativo ______ secondo la LCA. Il 31 dicembre 2016 questo modello assicurativo ha cessato di esistere, e con esso la copertura assicurativa. La perdita della copertura assicurativa va considerata significativa. Determinante per il rinnovo del diritto di opzione è la circostanza che la persona assicurata non ha avuto alcuna influenza sulla disdetta della sua assicurazione (cfr. consid. 7.5).
In conclusione la perdita involontaria dell’assicurazione ______ rappresenta un motivo particolare che giustifica la possibilità di esercitare nuovamente il diritto di opzione, rispettivamente di revocare l’opzione. In queste condizioni alla persona assicurata deve essere garantita la possibilità di affiliarsi alla LAMal.
Il Tribunale federale è giunto alla medesima conclusione in 4 successive sentenze del 21 ottobre 2021, sempre relative alla cessazione dell’assicurazione ______ di ______ (9C_31/2020; 9C_32/2020; 9C_33/2020 e 9C_34/2020).
In una sentenza del 30 giugno 2021, pubblicata in DTF 147 V 402, relativa ai rapporti con la Francia, il Tribunale federale ha stabilito che un cambiamento di circostanze per uno dei genitori, che gli conferisce il diritto di scegliere il sistema di assicurazione malattie (diritto d'opzione), non costituisce un fatto suscettibile di consentire una modifica dell'affiliazione all'assicurazione malattie per i membri della famiglia che era stata precedentemente determinata dall'altro genitore (consid. 9.2).
L’Alta Corte al consid. 9.2.3 ha stabilito che, tenuto conto della dipendenza tra l’affiliazione dei membri della famiglia all’assicurazione del luogo di residenza e quella del lavoratore frontaliere in virtù della scelta da lui esercitata in favore del sistema sanitario del luogo di residenza (su questo aspetto cfr. consid. 2.3. della presente sentenza), il nuovo “fatto generatore” che permette di modificare l’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera deve sorgere o negli stessi membri della famiglia toccati dalla scelta del lavoratore o dal lavoratore frontaliere medesimo. L’affiliazione dei membri della famiglia che dipende da un diritto derivato costituisce la conseguenza dell’esercizio del diritto di opzione da parte del lavoratore frontaliere in seguito all’inizio della sua attività lavorativa in Svizzera. Fin tanto che la situazione del lavoratore frontaliere o dei membri della famiglia non si modifica in relazione a dei “fatti generatori” riconosciuti, l’esenzione dall’assicurazione obbligatoria svizzera deve essere considerata come definitiva e irrevocabile.
Nel caso giudicato dal Tribunale federale, nella famiglia composta da un padre, una madre e due figli, il padre ha esercitato il suo diritto di opzione ai sensi della cifra 3 lett. b dell’allegato XI “Svizzera” del regolamento (CE) 883/2004, dal 1° settembre 2017, avendo iniziato un’attività salariata nel nostro Paese. La domanda da lui presentata valeva per tutti i membri della sua famiglia residenti in Francia (let. b, bb). Il suo diritto di opzione ha comportato per la moglie ed i due figli un diritto derivato di essere affiliati presso il medesimo regime di assicurazione malattia. Conformemente al diritto di opzione concordato tra la Svizzera e la Francia nell’accordo del 7 luglio 2016, l’esenzione dall’assicurazione malattie svizzera può essere revocato, per i figli, solo in presenza di un nuovo “fatto generatore” concernente il padre o i suoi figli. Per cui, la circostanza che la madre, successivamente, ha iniziato un’attività lucrativa in Svizzera senza esercitare il diritto di opzione, ciò che ha comportato la sua affiliazione alla LAMal, non implica la conseguente affiliazione in Svizzera anche dei figli.
La decisione della madre di non esercitare il diritto di opzione non costituisce un nuovo “fatto generatore” per i figli poiché non concerne il padre, dal quale dipendeva l’affiliazione dei figli.
Al consid. 9.2.6.1 il Tribunale federale ha affermato che l’art. 32 cpv. 1 del regolamento (CE) 883/2004 non concerne la situazione in esame, dove sono in causa i diritti derivati dei genitori dei due ricorrenti, ma l’ordine di priorità tra un diritto autonomo e un diritto derivato di cui beneficia un membro della famiglia.
Al consid. 9.2.6.2 l’Alta Corte, citando la dottrina, ha rammentato che la regolamentazione dei conflitti prevista dall’art. 32 del Regolamento (CE) 883/2004 non è completa. Non regola il conflitto tra due diritti derivati. In tal caso quando i figli possono far valere dei diritti derivati sia nei confronti dello Stato competente per il padre che per lo Stato competente per la madre, la dottrina dà la priorità all’istituzione dello Stato di residenza, riferendosi all’art. 11 paragrafo 3 lett. e del Regolamento (CE) 883/2004. Si tratta anche di evitare che il diritto dei membri della famiglia di scegliere tra due istituzioni competenti possa essere esercitato in diverse occasioni e lo Stato competente possa essere cambiato a volontà.
2.7. In concreto, questo Tribunale non ha alcun motivo per non applicare i suesposti principi anche ai rapporti con l’Italia, ritenuto che non sono stati sottoscritti ulteriori accordi che derogano ai regolamenti europei.
Accertato che tutti e tre i ricorrenti hanno esercitato esplicitamente il loro diritto di opzione in favore del sistema sanitario nazionale di residenza nell’ambito della procedura sfociata nella decisione 12 agosto 2022 (cfr. doc. 15, reclamo del 14 giugno 2022, pag. 2), che di principio l’opzione è irrevocabile (nei rapporti con l’Italia cfr. STF 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.2) e che essi non fanno valere che sia intervenuta una modifica rilevante per il rapporto assicurativo (cfr. per quanto concerne l’onere delle parti di sollevare e motivare le proprie censure: STF 9C_293/2025 del 12 novembre 2025, consid. 7.4, con riferimento alla DTF 119 V 347 consid. 1a e alla dottrina: Jean Métral, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2.a edizione 2025, n. 75 e seguenti ad art. 61 LPGA; Susanne Bollinger, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione 2025, n. 15 ad art. 61 LPGA), né essa emerge in altro modo dagli atti, a giusta ragione la Cassa ha stabilito che per gli assicurati non vi è la possibilità di revocare la loro opzione ed assicurarsi alla LAMal.
La decisione su reclamo impugnata merita di conseguenza conferma.
2.8. Con il ricorso e lo scritto del 15 dicembre 2025 gli insorgenti hanno richiamato l’incarto della Cassa cantonale di compensazione (doc. I e V) e dell’assicuratore ______ (doc. V).
La Cassa ha trasmesso l’intero incarto con la risposta di causa (cfr. doc. III, pag. 8) e il TCA il 3 dicembre 2025 ha messo a disposizione delle parti tutti gli atti prodotti, assegnando un termine di 10 giorni per visionarli e prendere posizione in merito (doc. IV).
Questo Tribunale rinuncia a richiamare ulteriori atti dalla Cassa e l’incarto di ______, poiché, per i motivi ampiamente esposti ai considerandi da 2.3 a 2.6, essi hanno esplicitamente optato in favore del sistema sanitario del loro Paese di residenza con il reclamo del 14 giugno 2022 e non hanno contestato la successiva decisione del 12 agosto 2022.
La questione delle informazioni fornite in precedenza dalla Cassa e da ______ non modificherebbe di conseguenza l’esito della procedura.
Conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.9. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In materia di prestazioni la LAMal non ha previsto di prelevare le spese.
Inoltre, in materia di contributi, il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti