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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.01.2026 36.2025.52

January 19, 2026·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,032 words·~40 min·3

Summary

Pagamento premi arretrati. Ricorso parzialmente accolto. Rigetto opposizione PE

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 36.2025.52   ir/gm

Lugano 19 gennaio 2026    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Ivano Ranzanici, PhD

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2025 di

RI1, ______  

contro  

la decisione su opposizione del 1° ottobre 2025 emanata da

CO1, ______     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto                       in fatto

A.    RI1 (1965) è domiciliato a ______, coniugato con ______ (1969) e padre di ______ (2010), ______ (2008), e ______ (2012), oltre che di una figlia ormai maggiorenne (______, 2005). Egli ha già adito il Tribunale cantonale delle assicurazioni con ricorso 6 maggio 2024 in materia di premi dell’assicurazione contro le malattie riferiti all’anno 2023, incarto evaso con la STCA 36.2024.20 del 23 settembre 2024.

Tutti i membri della famiglia, per gli anni qui d’interesse (2024 e 2025), erano assicurati, per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie, presso CO1 di ______ (CO1 o assicuratore qui di seguito). RI1 e la moglie ______ con la forma particolare d’assicurazione denominata ______ ed una franchigia di CHF 2'500, le figlie con la forma particolare d’assicurazione denominata “Assicurazione del medico di famiglia ______” e questo per l’anno 2024. Per l’anno successivo (2025) RI1 era assicurato presso CO1 sempre mediante la copertura ______, sua moglie mediante la copertura particolare denominata “studi medici della salute (LAMal)” mentre le figlie sempre con il sistema dell’assicurazione del medico di famiglia denominata “______” (v. polizze assicurative raggruppate nel doc. 2). Nel 2024 il premio mensile di RI1 era di CHF 412,15 al netto della ridistribuzione della tassa ambientale, quello della moglie ______ assommava a CHF 521,15 netti mentre il premio per ______, ______ e ______ era di CHF 115,05 ciascuna mensili. Nel 2025 RI1 doveva versare all’assicuratore un premio mensile di CHF 485,95, sua moglie un premio di CHF 473,45 mentre le tre figlie dovevano pagare ciascuna un premio mensile di CHF 129,55.

B.    Ritenuto il benefico della RIPAM il premio mensile per i 5 membri della famiglia ______ nel 2024 era mensilmente di CHF 847,80 (doc. 4) mentre per il successivo anno 2025 il premio mensile complessivamente dovuto era di CHF 1'348,05. Anche in questo caso la RIPAM è stata riconosciuta alla famiglia ______ ed il premio netto è stato fissato in CHF 581,85.

La Cassa ritiene che RI1, per sé, la moglie e le figlie minorenni, non abbia soluto i premi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 e gennaio, febbraio e marzo 2025 (doc. 4), premi che sono stati sollecitati (doc. 5) ma quelli riferiti all’anno 2025 per un importo non corretto siccome non è stata ritenuta la RIPAM. Il debitore è stato successivamente diffidato, con un carico di spesa amministrativa di CHF 25 per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 e per febbraio e marzo 2025. L’assicuratore non ha consegnato agli atti, nonostante il triplice invito del Tribunale cantonale delle assicurazioni a produrre gli atti completi (doc. II, IV e VII), la diffida per i premi del mese di gennaio 2025. RI1 non è riuscito a pagare il suo debito motivo per cui CO1 lo ha escusso. L’UE di ______ ha emanato a suo carico il PE _______ in data 23 giugno 2025 (doc. 8) per complessivi CHF 4'308 (oltre interessi al 5% dal 23 giugno 2025), spese per CHF 500 interessi per CHF 118,05 nonché il carico delle spese esecutive per CHF 74. L’escusso si è opposto al PE, e con decisione formale del 23 luglio 2025, l’assicuratore ha confermato il suo credito che ha determinato in complessivi CHF 4'944,60 e rigettato l’opposizione all’atto esecutivo (doc. 9). Allegata alla decisione una tabella che riassume il debito. Con scritto del 29 luglio 2025 l’assicurato si è opposto alla decisione formale siccome non sarebbe stata esposta in maniera esplicita la deduzione del premio e la tabella riassuntiva non sarebbe chiara. Infine l’assicurato ha domandato una possibilità di pagamento dilazionato.

C.    Con decisione resa su opposizione il 1° ottobre 2025 (doc. 11) l’assicuratore ha confermato il credito, precisando che il credito vantato è riferito ai premi al netto della RIPAM ed è composto dalle spese amministrative ripercuotibili sull’assicurato. CO1 ha quindi rigettato l’opposizione al PE per l’importo dei premi scoperto CHF 4'808 comprensivo delle spese cifrate in CHF 500 oltre agli interessi al 5% secondo le date indicate a pag. 5 della decisione su opposizione.

D.    Mediante ricorso 16 ottobre 2025 (doc. I) RI1 manifesta la sua contrarietà e comunque la sua volontà di pagare i premi dovuti. Egli chiede di considerare la sua condizione economica e di potere beneficiare di un pagamento dilazionato, diritto comunque conseguibile attraverso l’UE come in passato. Egli evidenzia di essere padre di 4 figlie in formazione ed indica il suo sforzo per far fronte agli impegni senza gravare sulle casse pubbliche. Egli domanda di potere assolvere ai suoi obblighi in modo sostenibile e responsabile. L’atto è stato trasmesso all’assicuratore con l’invito a produrre l’incarto completo e la possibilità di esprimersi in merito. Con osservazioni di ben 7 pagine datate 19 novembre 2025 (doc. III) l’assicuratore chiede, con argomenti che, laddove necessario, verranno ripresi in corso di motivazione, la reiezione del ricorso.

                                  Alle parti è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di postulare l’acquisizione di prove non richieste in precedenza e quindi anche di produrre ulteriore documentazione (doc. IV) come previsto dalle norme procedurali applicabili (Lptca - Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni). RI1 si è espresso il 3 dicembre 2025 (doc. V) ribadendo le sue conclusioni e richieste, la Cassa è rimasta silente. Il 5 dicembre 2025 (doc. VI) copia dello scritto del signor ______ è stato trasmesso all’assicuratore con facoltà di esprimersi in merito.

Il 23 dicembre 2025 il Giudice delegato ha interpellato le parti in merito alla data di versamento alla Cassa della RIPAM 2025 in favore della famiglia del ricorrente, da parte della Cassa cantonale di compensazione (doc. VII).

Il signor ______ ha trasmesso copia delle decisioni emanate dall’amministrazione competente in materia di RIPAM (doc. VIII/1) e l’assicuratore malattie è stato invitato a prendere posizione in merito (doc. IX del 29 dicembre 2025), ciò che ha fatto il successivo 8 gennaio 2026 (doc. X) trasmesso al ricorrente per conoscenza.

Non sono state acquisite ulteriori prove.

considerato                 in diritto

                                  in ordine

1.     Come evidenziato nella decisione relativa al medesimo assicurato datata 23 settembre 2024 (STCA 36.2024.20), anche in questo caso la vertenza, che ha per oggetto il pagamento di premi arretrati dovuti all’assicuratore sociale contro le malattie, non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove, qui in effetti non assunte). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale federale. Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pagg. 307 e segg. Il tema del debito riferito ai premi ed alle partecipazioni è stato più volte affrontato da questa Corte e dal TF nonché dalla dottrina, per tutte si faccia riferimento alle STCA 36.2023.5 del 2 ottobre 2023 (in merito si vedano le STF 9C_694/2023, 9C_695/2023, 9C_696/2023, 9C_697/2023, 9C_698/2023, 9C_699/2023), 36.2022.24 dell’11 luglio 2022, 36.2022.5 del 11 marzo 2022 e 36.2022.35 del 22 ottobre 2022 (e giurisprudenza ivi citata). Il debito di un coniuge preteso dall’assicuratore dall’altro coniuge è pure stato oggetto di ampia giurisprudenza (per un esempio si vedano le STCA 36.2023.5, 36.2004.88 e 100 del 12 novembre 2004), lo stesso dicasi per il debito per premi dei figli, che la giurisprudenza ha più volte affrontato (si vedano le STCA appena citate e la giurisprudenza specifica citata nelle considerazioni che seguono). Altro tema che è già stato analizzato ed approfondito adeguatamente dalla giurisprudenza e dalla dottrina è quello della compensazione di pretese dell’assicuratore verso l’assicurato per premi (in merito alla compensazione di pretese dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore si vedano le STCA 36.2023.5 e le STF 9C_694/2023, 9C_695/2023, 9C_696/2023, 9C_697/2023, 9C_698/2023, 9C_699/2023). Il presente giudizio, nel rispetto della chiara volontà del legislatore ticinese espressa all’art. 49 LOG, può quindi essere emanato monocraticamente. Il fatto che anche questo giudizio si estenda su più pagine (criterio in passato ritenuto, con altri, rilevante dal TF per determinare la possibilità di un giudizio monocratico, si vedano le STF 1C_858/2013 consid. 3.4 e 9C_699/2014 consid. 7.2.) non deriva dalla complessità degli aspetti giuridici o dell’istruttoria da condurre, bensì dalla volontà di completa esposizione dei fatti e del diritto applicabile.

                         nel merito

2.     Per riprendere quanto già esposto nelle decisioni 23 settembre 2024, inc. 36.2024.20, e 11 luglio 2022, inc. 36.2022.24, a norma dell’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali. L’art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipino ai costi delle prestazioni ottenute. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende (let. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (let. b) il 10% dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).

3.     Secondo l’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi. L’art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno. Questi interessi non decorrono dalla diffida dell’assicurato ma dal:

" ab dem Folgetag des vom Krankenversicherer gesetzten oder kraft Reglement geltenden Zahlungstermins (Fälligkeitstag) geschuldet, ab welchem sich der Prämienschuldner in Verzug befindet. Die Verzugszinspflicht entsteht jedoch nicht etwa erst mit Zustellung der Mahnung oder der Zahlungsaufforderung (Art. 64a Abs. 1) oder gar erst mit Ablauf der darin gesetzten Zahlungsfristen (SBVR Soziale Sicherheit-Eugster, Rz 1326), sondern beginnt bereits mit Ablauf der ordentlichen (ersten) Zahlungsfrist zu laufen. Bei periodisch anfallenden Forderungen wie der OKP-Prämien rechtfertigt es sich aus Praktikabilitätsgründen, für den Beginn des Verzugszinses den mittleren Verfall festzulegen, wobei eine kulanterweise über den ursprünglichen Fälligkeitstag hinausgehende Zahlungsfrist nicht massgebend ist (VersGer SG, 5. 11. 2012, KV 2012/3, E. 8.1.2 m. H. auf BGE 131 III 12 E. 9.5).”

(Ivo Bühler e Cliff Egle in Krankenversicherungsgesetz / Krankenversicherungsaufsichtsgesetz BSK KVG/KVAG, 1a edizione, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2020, ad art. 64a n. 10)

In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal). In questo senso la dottrina appena citata (Ivo Bühler e Cliff Egle BSK KVG/KVAG ad art. 64a n. 13) dove si rileva come:

" Zu den weiteren Aufwendungen i. S. v. Art. 105b Abs. 2 KVV zählen die Bearbeitungskosten. Diese werden in der Praxis mitunter uneinheitlich (z. B. als Mahnkosten oder Bearbeitungsgebühr oder auch als Unkostenbeitrag bzw. Aufwandsentschädigung) bezeichnet. Voraussetzung für die Auferlegung dieser Kosten ist, dass sich der Krankenversicherer aufgrund von schuldhaftem Verhalten des Schuldners veranlasst sah, besondere Bearbeitungsschritte (etwa eine Mahnung, vgl. EVG, 29. 1. 2003, K 28/02, E. 6) vorzunehmen (vgl. zum vom Krankenversicherer selber verschuldeten Zahlungsverzug N 38). Zur Überbindung der Bearbeitungskosten auf den Prämienschuldner im Verfahren nach Art. 64a bedarf es zudem einer reglementarischen Grundlage (vgl. letzter Teilsatz von Art. 105b Abs. 2 KVV; BGE 125 V 276 E. 2c/bb). Es ist allerdings zulässig, in der entsprechenden Reglementsbestimmung keine konkreten Beträge zu nennen, sondern die Kostentragungspflicht der Bearbeitungskosten der versicherten Person bzw. dem Prämienschuldner generell zu übertragen”.

Dottrina che cita appunto l’art. 14.2 delle CGA di CO1 a mo’ di esempio. Sempre su questo tema, per il rilievo del medesimo in concreto, va evidenziato che nella STF 8C_870/2015 consid. 4 del 4 febbraio 2016 l’Alta Corte ha (confermando la precedente STF 2C_717/2015 consid. 7.1) che:

" Bezüglich der Erhebung von Mahngebühren beim Verzug in der Zahlung von Prämien und Kostenbeteiligungen sind autonome Regelungen der Versicherer zulässig, sofern die versicherte Person die (unnötigen) Kosten schuldhaft verursacht hat und die Entschädigung angemessen ist … Mit anderen Worten steht die Höhe der im Zahlungsverzug einer obligatorisch versicherten Person zu erhebenden Kosten im Ermessen der Krankenversicherung, soweit sie sich an das Äquivalenzprinzip hält (vgl. EUGSTER, Krankenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 2015, Rz. 1348 f.). Das Äquivalenzprinzip verlangt, dass eine Gebühr nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum fraglichen Ausstand stehen darf und sich in vernünftigen Grenzen halten muss (z.B. Urteil 2C_717/2015 vom 13. Dezember 2015 E. 7.1; vgl. auch Urteil 2A.621/2004 vom 3. November 2004 E. 2.2 [betreffend Radio- und Fernsehempfangsgebühren])”.

Su questi specifici aspetti la dottrina citata più sopra (Ivo Bühler e Cliff Egle BSK KVG/KVAGad art. 64a n. 14) evidenzia come:

" Jegliche Geltendmachung von Bearbeitungskosten und Gebühren muss dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz genügen (vgl. SBVR Soziale Sicherheit-Eugster, Rz 9). Die Rechtsprechung, welche sich zur Höhe von Einzelfallbeträgen dieser Kostenart äussert, hat der Praxis dabei als Richtschnur zu gelten. Der Krankenversicherer ist neben dem Kostendeckungsprinzip insb. zur Einhaltung des Äquivalenzprinzips verpflichtet (vgl. z. B. EVG, 2. 2. 2006, K 112/05, E. 4.3, welcher Bearbeitungskosten im Umfang von CHF 190 im Verhältnis zu einem Ausstand von CHF 2133.15 als «Grenzfall» bezeichnet). Nach dem Äquivalenzprinzip beurteilt sich die Angemessenheit der Mahnspesenhöhe primär anhand des Verhältnisses zwischen der Gesamthöhe dieser Kosten auf der einen Seite und der Höhe des Prämienausstandes auf der anderen Seite (SVGer ZH, 26. 5. 2017, KV.2015.00086, E. 3.4.1 m. w. H.). Allerdings gilt diese Definition des Äquivalenzprinzips nicht absolut: Vielmehr ist ebenfalls das Verhältnis der Gebühren zum wirtschaftlichen |Gegenwert der Leistung, welche der Krankenversicherer im Verhältnis zum gesamten Aufwand des Verwaltungszweigs erbringt, zu berücksichtigen”.

4.     Detto delle spese che l’assicuratore può esigere per l’impegno amministrativo correlato al ritardo nel pagamento da parte dell’assicurato (in merito si dirà ancora quanto al consid. 12 e 13) occorre verificare quando queste spese possano essere esatte, quali atti dell’assicuratore permettano l’addebito delle spese, e va verificato se l’assicuratore che non segua pedissequamente le imposizioni legali possa esigere il riconoscimento di spese amministrative. Il testo dell’art. 64a cpv. 1 LAMal è chiaro. L’assicuratore deve sollecitare l’assicurato che non ha soluto tempestivamente i premi e quindi diffidarlo se il debito permane. Il testo legale della norma in lingua tedesca è chiaro:

" Bezahlt die versicherte Person fällige Prämien oder Kostenbeteiligungen nicht, so hat der Versicherer ihr, nach mindestens einer schriftlichen Mahnung, eine Zahlungsaufforderung zuzustellen, ihr eine Nachfrist von 30 Tagen einzuräumen und sie auf die Folgen des Zahlungsverzuges (Abs. 2) hinzuweisen”.

La dottrina citata (Ivo Bühler e Cliff Egle BSK KVG/KVAG ad art. 64a n. 40) rammenta che il legislatore prevede una procedura con due atti distinti, ossia l’assicuratore deve seguire due “steps”: “Abs. 1 ordnet als erste Verzugsfolge ein zwingendes, zweistufiges Mahnverfahren an”. La diffida deve concedere un termine supplementare di (almeno) 30 giorni per eseguire il pagamento e questo con la comminatoria delle conseguenze. La diffida è passo procedurale formale e necessario. Questo alla luce delle pesanti conseguenze giuridiche che l’incasso forzato dei premi trae seco. La diffida (così come la diffida) deve essere redatta informa scritta, il TF ammette anche la forma elettronica (STF 9C_597/2014 consid. 4.3) e quindi non necessariamente deve essere firmata. La dottrina citata (Ivo Bühler e Cliff Egle BSK KVG/KVAG ad art. 64a n. 43 in medio) rammenta che “Der Prämienschuldner kann auch bei Erhalt der Dokumente auf dem Wege einer nicht-unterzeichneten, elektronischen PDF-Datei drohende Verzugsfolgen (insb. die Anhebung der Betreibung) rechtzeitig abwenden”, occorre infatti rammentare che molti assicurati, ai fini del risparmio sui premi, concordano forme particolari d’assicurazione che prevedono le comunicazioni unicamente tramite piattaforma elettronica.

Non si dimentichi che l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una diffida e prima di un richiamo è dell’assicuratore (in questo senso STCA 36.2024.35 e 37 del 16 dicembre 2024) che deve rendere verosimile la notifica (si veda ancora la dottrina citata: Ivo Bühler e Cliff Egle BSK KVG/KVAG ad art. 64a n. 43: “Im Zweifelsfall muss der Versicherer die formgültige Zustellung von Mahnungen oder der Zahlungsaufforderung nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erbringen”).

Alla luce di quanto precede e di quanto ritengono dottrina e giurisprudenza occorrono, per procedere mediante incasso forzato di premi e partecipazioni, almeno “zwei Schriftstücke” (Ivo Bühler e Cliff Egle, BSK KVG/KVAG citato ad art. 64a n. 45) siccome l’assicurato deve sempre sapersi orientare in merito allo stadio in cui si trova la procedura. Non è necessario che l’assicuratore utilizzi i termini impiegati dal legislatore (sollecito, ingiunzione di pagamento o richiamo od altro sinonimo che tende a ricordare la giacenza del debito e la necessità di onorarlo possono essere usati, purché siano chiari in merito allo stadio della procedura). Per l’art. 105b cpv. 1 OAMal la diffida deve essere inviata al più tardi entro 3 mesi (lasso che non costituisce un termine di perenzione del diritto dell’assicuratore).

5.     Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare (STCA 36.2024.35/37 del 16 dicembre 2024) quando non vi sia contezza di una notifica di un sollecito o di una diffida (siccome l’assicuratore non l’abbia reso verosimile) la conseguenza è che il credito della Cassa non potrà fare oggetto della procedura esecutiva ma potrà unicamente, se reso verosimile, essere riconosciuto in sede di giudizio come evocato appunto nella STCA 36.2024.35/37 del 16 dicembre 2024 consid. 2.17 (giudizio emesso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni nella sua composizione completa). La dottrina (Ivo Bühler e Cliff Egle in BSK KVG/KVAG, ad art. 64a n. 52) rammenta come:

" Krankenversicherer sind nach korrekt durchgeführtem Mahnverfahren (Art. 64a Abs. 1) befugt, für Ausstände der erwähnten Kostenarten die Betreibung anzuheben (Anheben der Betreibung; Betreibungsbegehren), ohne dass ein rechtskräftiger Rechtsöffnungstitel vorliegt. Hier zeigt sich die Bedeutung des Mahnverfahrens nach Abs. 1 (s. N 39 ff.): Wurde ein solches überhaupt nicht (oder unter Verletzung einer formellen oder materiellen Voraussetzung) durchgeführt, so könnte sich u. U. schon die Betreibungsanhebung als unzulässig herausstellen. Dies ergibt sich aus der Formulierung «trotz Zahlungsaufforderung» in Art. 64a Abs. 2 Satz 1, welcher ein korrekt durchgeführtes Mahnverfahren inkl. Ablauf der mit der Zahlungsaufforderung gesetzten Frist impliziert. Die Aufhebung eines Rechtsvorschlages durch den Krankenversicherer ist in Fällen eines nicht korrekt durchgeführten Mahnverfahrens im Vornherein ausgeschlossen (SBVR Soziale Sicherheit-Eugster, Rz 1355 m. H. auf BGE 131 V 147 E. 6.3). Die Aufhebung eines Rechtsvorschlags unter Missachtung formeller und/oder materieller Voraussetzungen im Verfahren nach Art. 64a Abs. 1 hält damit einer gerichtlichen Überprüfung nicht stand. Der Krankenversicherer müsste allfällige Ausstände erneut betreiben und die durch das mangelhafte Verfahren verursachten Aufwände und Kosten tragen.”

In base alla giurisprudenza (DTF 131 V 147 e STF 9C_78/2016 e 9C_79/2016 del 21 luglio 2016), se la procedura imposta dall’art. 64a LAMal non è rispettata l’assicurato può essere riconosciuto debitore dei premi (e delle partecipazioni) pretesi dall’assicuratore ed obbligato al versamento dei medesimi ma non invece obbligato al pagamento delle spese di sollecito e diffida e non può essere rigettata l’opposizione ai PE che la Cassa ha fatto notificare al debitore (STF 9C_78/2016 consid. 3.2.).

Nella STCA 36.2024.35/37 citata (consid. 2.3) si è ricordato come, in merito al mancato ossequio dei precetti formali della norma da parte dell’assicuratore, il TF si è pronunciato nella DTF 131 V 147 consid. 5 (questa giurisprudenza è fondata sul tenore dell’art. 9 cpv. 1 OAMal in vigore sino alla fine del 2002 il cui testo prevedeva: "Se, nonostante diffida, l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva", sostituita poi dall’art. 90 cpv. 3 OAMal di tenore pressoché uguale). L’Alta Corte ricorda che il tenore della norma è chiaro:

" Der Wortlaut ist insoweit klar, als dass ein Vollstreckungsverfahren zwingend einzuleiten ist, wenn die versicherte Person fällige Prämien oder Kostenbeteiligungen trotz Mahnung nicht beglichen hat. Hingegen ist er nicht eindeutig hinsichtlich der Frage, ob - so die Überzeugung der Vorinstanz - das Vollstreckungsverfahren umgekehrt auch nur eingeleitet werden kann, wenn die fälligen Ausstände vorgängig gemahnt worden sind, oder - so im Ergebnis die Auffassung der Beschwerdeführerin - fällige Forderungen auch ohne spezielle Zahlungserinnerung direkt in Betreibung gesetzt werden können. Der vom Verordnungsgeber gewählte Satzaufbau gibt hierzu keine eindeutige und unmissverständliche Antwort.

(…)

Indessen wäre die Bestimmung ohne die gleichzeitige Verpflichtung des Versicherers, sämtliche fälligen Prämien und Kostenbeteiligungen zwingend zu mahnen, ihres Sinnes beraubt. Denn diesfalls wäre letztlich der Entscheid, ob eine fällige Forderung auf dem Betreibungsweg durchgesetzt werden soll oder nicht, dem Versicherungsträger anheimgestellt: Mahnt er, muss er bei ausgebliebener Zahlung zwingend das Vollstreckungsverfahren einleiten; verzichtet er auf die Zahlungserinnerung, muss er die Ausstände auch nicht auf dem Betreibungsweg vollstrecken und allfällige Krankheitskosten und Prämienausstände gingen damit zu Lasten der Versichertengemeinschaft. Dies widerspricht aber der gesetzlichen Zahlungspflicht des Versicherten (Art. 61 und 64 KVG), welche mit Blick auf die in der sozialen Krankenversicherung geltenden Grundsätze der Gegenseitigkeit und der Gleichbehandlung der Versicherten (Art. 13 Abs. 2 lit. a KVG) auf der anderen Seite vom Krankenversicherer verlangt, Ausstände einzufordern (vgl. EVGE 1967 S. 11 Erw. 3b; bestätigt in RSKV 1973 Nr. 178 S. 155 Erw. 3).”

6.     Come per il citato giudizio di questa Corte (23 settembre 2024, inc. 36.2024.20) CO1 chiede a RI1 il pagamento sia di premi propri, sia di quelli della coniuge e delle figlie minorenni ancora a suo carico. L’importo dei premi stabilito da CO1 appare in sé corretto e, come tale, non è contestato dall’assicurato. Si tratta dei premi dovuti dai membri della famiglia ______ per i mesi da ottobre a dicembre 2024 e per i mesi da gennaio a marzo 2025 per un importo complessivo di CHF 4'308, cifra peraltro non contestata dal ricorrente.

7.     Come evidenziato nella STCA 36.2024.20 del 23 settembre 2024 il Tribunale federale, modificando la sua precedente giurisprudenza (DTF 119 V16), ha ritenuto una responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dei premi dell’assicurazione sociale obbligatoria contro le malattie fondandosi sugli art. 163 cpv. 1 e 166 cpv. 1 e 3 CCS. Questa giurisprudenza è stata, di poi, ripresa in diverse occasioni, in particolare nelle STF 9C_14/2012 consid. 4 del 29 ottobre 2012 e STF 9C_756/2016 del 18 gennaio 2017, in particolare consid. 2.1cui si rinvia. In concreto il ricorrente è debitore anche dei premi insoluti della moglie.

8.     Per quanto attiene invece il debito delle figlie del signor RI1, minorenni, vanno qui richiamati gli art. 163 e 272 CCS, sitati per esteso nella precedente sentenza 36.2024.20 che vedeva coinvolte le medesime parti. In base all’art. 276 CCS il mantenimento da parte dei genitori consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie. I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela. Essi sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi. Come rammenta l’art. 277 cpv. 1 CCS l’obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio. Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (su questi aspetti: Francesca Ranzanici: L’entretien de l’enfant majeur, Ed. Weblaw, 2011, Berna; STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023).

                                  Come indicato in precedenza con riferimento ai premi del coniuge, la giurisprudenza federale ha stabilito che il pagamento dei premi delle assicurazioni sociali fa parte del “debito di mantenimento della famiglia” a norma dell’art. 163 cpv. 1 CCS (DTF 125 V 430 consid. 3). I coniugi, in base all’art. 166 cpv. 3 CCS, rispondono con vincolo di solidarietà tra loro per il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, e questo a prescindere dal regime matrimoniale. Di principio debitore del premio è la persona assicurata.

                                  Per i premi dei figli fino ai loro 18 anni compiuti (ossia sino a quando i premi devono essere inferiori rispetto a quelli degli adulti e dei giovani adulti come impone l’art. 61 cpv. 3 LAMal secondo cui: “Per i minorenni e i giovani adulti l’assicuratore fissa un premio più basso rispetto a quello degli altri assicurati; i premi dei minorenni devono essere più bassi rispetto a quelli dei giovani adulti”) l‘obbligo di pagamento del premio appartiene ai genitori come prevede l’art. 276 CCS. A contrario ne discende che i premi dei maggiorenni costituiscono onere preso a carico degli assicurati medesimi. In una sentenza ormai datata (K 132/01) il TF ha ritenuto che i genitori sono responsabili solidalmente unicamente per quanto attiene il pagamento dei premi dei figli minorenni, i figli maggiorenni sono invece responsabili per il pagamento del loro premio e delle loro partecipazione ai costi (STF 25 aprile 2008 9C_660/2007, consid. 3.2).

9.     Nel caso concreto i premi che CO1 domanda a RI1 si riferiscono alle figlie minorenni e sono maturati durante la minore età delle stesse. Ne viene che il debito appare correttamente stabilito e correttamente preteso. Il signor RI1, che non sostiene e non comprova di avere eseguito il versamento dei premi pretesi dall’assicuratore, è, quindi, debitore dell’importo di CHF 4’308 nei confronti dell’amministrazione.

                           10.  Come esplicitato nella STCA 36.2024.20 citata, anche in assenza di una specifica contestazione da parte dell’assicurato nonostante il suo dovere di collaborare e presentare contestazioni, il giudice delle assicurazioni sociali, in base a quanto indicato nella STFA 35/05 consid. 3.3. e 3.4. del 17 agosto 2005 deve ritenere che:

" l'assicuratore malattia, nei suoi provvedimenti … non solo rende una decisione di merito sull'onere pecuniario di una persona assicurata, bensì, in qualità di istanza competente, è pure abilitato a respingere le opposizioni a un precetto esecutivo - e a determinare così la prosecuzione dell'esecuzione senza dovere promuovere una procedura di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF (DTF 119 V 331 seg. consid. 2b con riferimenti) -, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a controllare in modo completo, in sede ricorsuale, simili domande. (…)”

                           11.  Nel caso all’esame il signor RI1 non contesta specificatamente il credito dell’assicuratore e la sua esigibilità rispettivamente la circostanza che il medesimo possa fare oggetto di una procedura esecutiva.

Dall’esame cui deve procedere questa Corte emerge però che, se l’importo esposto dalla Cassa per la somma dei premi di cui il signor RI1 è debitore, è in sé corretto (CHF 4'308), questi premi non possono tutti essere oggetto d’esecuzione. Come evidenziato in precedenza l’onere di provare di avere correttamente seguito tutti i passi della procedura imposta dall’art. 64a LAMal spetta alla Cassa. Ora dagli atti prodotti (e richiesti con i doc. II rispettivamente che la Cassa è stata invitata semmai a completare con il doc. IV ed il successivo doc. VII) CO1 non ha trasmesso la diffida di pagamento relativa al mese di gennaio 2025 per l’intera famiglia ______ (senza la figlia maggiorenne). La Cassa ha prodotto i documenti della fatturazione, delle sollecitazioni a pagare e delle diffide, in blocco (doc. 4, 5 e 6). In futuro si raccomanda all’assicuratore di dettagliare e specificatamente elencare numerandoli tutti i documenti, e non trasmettere al Tribunale di documenti in blocco sotto lo stesso numero, se vi avesse provveduto nel caso concreto CO1 si sarebbe avveduta della mancata diffida del signor RI1 per i premi del gennaio 2025.

I premi del 2025 sono stati oggetto di sollecito e diffida per importi non corretti siccome non ritenuta la RIPAM 2025 ottenuta dalla famiglia soltanto però successivamente a tali atti (doc. VII/1). L’agire di CO1 si rileva in sé corretto dato il momento, l’assicuratore ha poi corretto la pretesa con la decisione formale e nella decisione su opposizione una volta a conoscenza dell’importo della RIPAM 2025 riconosciuto.

Da quanto precede discende che, per i premi, il debito complessivo vantato da CO1 si palesa corretto (CHF 4'308) ma il rigetto dell’opposizione ordinato con la decisione su opposizione per il medesimo importo non può trovare qui conferma. Il rigetto dell’opposizione può qui essere concesso (con riferimento ai premi) solo per i premi del 2024 (ossia 854.15 x 3 mesi = 2'562.45) e per due premi dell’anno 2025 (febbraio e marzo) per CHF 1'162.30 (ossia 581,15 mensili pari a CHF 1'348,05 dedotto il sussidio cantonale di CHF 766,20). Il rigetto dell’opposizione al PE _______ dell’UE di ______ del 23 giugno 2025 deve avvenire solo per CHF 3’724.75.

                           12.  L’assicuratore pretende inoltre il versamento di spese amministrative per CHF 500. In concreto va ricordato come, il 1° gennaio 2012, è entrata in vigore una modifica della OAMal per cui:

" Art. 105b Procedura di diffida

“(…)

2Se l’assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato. Il DFI ne stabilisce gli importi massimi.

                                  Su questi temi si veda anche Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. ed. 2016, pag. 607 n. 656 e la STF 9C_317/2019 del 24 settembre 2019. Allo stadio attuale non risulta pubblicata nella raccolta sistematica del diritto federale una specifica Ordinanza del DFI, successiva alla modifica della OAMal (art. 105b cpv. 2), che fissi gli importi massimi. Il TF fa accenno alla nuova normativa delegata al DFI nella STF 9C_170/2024 dell’11 giugno 2024 nota all’assicuratore qui in causa ed in ulteriore giudizio (del 7 marzo 2025 che dichiara irricevibile un gravame) nella STF 9C_99/2025 senza rilievo alcuno.

                                  Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo. Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

                           13.  Sugli aspetti relativi alle spese amministrative ripercuotibili sull’assicurato va rammentato come, sotto l’egida della previgente Legge federale del 13 giugno 1911 sull’assicurazione contro le malattie (LAM abrogata con l’adozione della LAMal a far tempo dal 1 gennaio 1996), era ammesso, come rammentato nella DTF 125 V 276 consid. 2.c)aa):

" Die Erhebung eines Unkostenbeitrages für Spesen und Umtriebe, welche durch das Verhalten eines Versicherten verursacht worden sind, war unter dem KUVG bei entsprechenden statutarischen Bestimmungen zulässig (nicht veröffentlichte Urteile F. vom 25. Januar 1984 und B. vom 22. März 1982).”

In quel giudizio l’Alta Corte si è chiesta se, in base alle modifiche del diritto entrate in vigore con effetto al 1 gennaio 1996, “an dieser Rechtsprechung festgehalten werden kann” ossia se la medesima giurisprudenza potesse trovare applicazione. Dopo avere evidenziato che in base alla LAMI le Casse malattia si organizzavano a loro discrezione fatte salve le norme contrarie della legge, l’Alta Corte rileva che in base alla LAMal non è stata prevista analoga o corrispondente modalità ed il principio della legalità disciplina in modo completo e in dettaglio l’assicurazione delle cure medico sanitarie, con attenzione però al fatto che, laddove la normativa legale non è specifica e dettagliata le disposizioni regolamentari dell’assicuratore sociale non sono a priori inammissibili. Con rinvio all’art. 12 cpv. 2 lett. b) dell’OAMal, nella versione della sua adozione il 27 giugno 1995 (RU 1995 3867), in quel momento vigente, l’Alta Corte ha ricordato che per il riconoscimento della loro attività gli assicuratori dovevano allegare alla richiesta destinata all’UFAS, eventuali disposizioni generali relative ai diritti ed obblighi degli assicurati. Per quanto attiene l’addebito di spese di sollecito in caso di ritardato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, il giudizio dell’Alta Corte ricorda come la dottrina (e cita Gebhard Eugster; Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Rz. 5), ritenesse già allora ammissibile prevedere disposizioni che prevedessero il carico di spese amministrative, a condizione che la persona assicurata avesse causato in maniera colpevole i costi (non necessari) e che il risarcimento fosse adeguato (diversamente per quanto riguarda i costi che sorgono necessariamente nell'applicazione della legge). L’Alta Corte, sempre nella DTF 125 V 276, ha richiamato l’obbligo fatto alle Casse dall’art. 12 cpv. 2 lett. b) v.OAMal (testo del 27 giugno 1995) di allegare alla domanda di riconoscimento da inoltrare all’UFAS le “… le eventuali disposizioni generali sui diritti ed obblighi degli assicurati” (RU 1995 3872) anche in base al nuovo diritto che regola la materia dal 1 gennaio 1996. Il TF ha quindi considerato che spese di sollecito in caso di ritardo nel pagamento dei premi fossero da ammettere sulla base di disposizioni autonome degli assicuratori, e ciò “sofern die versicherte Person die (unnötigen) Kosten schuldhaft verursacht hat und die Entschädigung angemessen ist” (sottolineatura del redattore), questo sulla scorta del fatto che gli obblighi finanziari degli assicurati nei confronti degli assicuratori non erano disciplinati in maniera dettagliata dalla LAMal e neppure delle ordinanze in materia, e questo nella misura in cui und “die Erhebung von Mahngebühren nicht in gesetzliche Ansprüche eingreift”. Nel caso giudicato dal TF nella DTF 125 V 276 l’Alta Corte ha concluso che a giusto titolo l’assicuratore sociale aveva preteso, con la sua decisione, il versamento di spese di diffida. La sentenza ha fatto oggetto di un commento critico da parte del Prof. Jean-Louis Duc in AJP 2000 p. 1012 - 1014 cui si rinvia.

Alla luce della giurisprudenza citata, con modifica dell’OAMal decisa dal Consiglio federale il 9 novembre 2005, pubblicata il 20 dicembre successivo ed entrata in vigore il 1 gennaio 2006 (RU 2005 5639), l’esecutivo federale ha previsto esplicitamente nell’allora vigente art. 90 cpv. 5 v.OAMal, che all’assicurato che “ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue dispersioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati”.

Uguale tenore della norma lo si ritrova nel testo dell’art. 90 cpv. 5 v.OAMal nella versione in vigore dal 1 gennaio 2007 con la marginale “Riscossione dei premi e conseguenze della mora nel pagamento”. La norma cambia invece a seguito delle modifiche in vigore dal 1 agosto 2007 (modifica dell’Ordinanza del 27 giugno 2007; RU 2007 3573). Il tema del “Mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi” viene eretto a nuova Sezione 3° del Capitolo 2 dell’OAMal relativo ai premi degli assicurati, ed il nuovo art. 105b, che reca la marginale “Procedura di diffida e di esecuzione”, al capoverso 3, prevede esplicitamente che l’assicurato abbia agito con “colpa” (“Se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate …”). Anche in questo caso non sono reperibili motivazioni che abbiano spinto il Consiglio federale a modificare il tenore della norma.

Si annoti ancora che il tenore della norma, vigente dal 1° gennaio 2006, in lingua francese, è il seguente: “Si l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais de sommation ou des frais supplémentaires, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations”, sempre in ligua francese il tenore della norma modificata a partire dal 1° agosto 2007 è: “Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré“. Anche per quanto riguarda la lingua tedesca la modifica non attiene alla ragione per la quale le spese amministrative possono essere addebitate all’assicurato, come anche per il testo in francese, infatti dal 1° agosto 2007 il tenore era il seguente: « Verschuldet die versicherte Person Aufwendungen, die bei rechtzeitiger Zahlung nicht entstanden wären, so kann der Versicherer angemessene Bearbeitungsgebühren erheben, sofern er in seinen allgemeinen Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten eine entsprechende Regelung vorsieht ». Nel tenore in vigore dal 1 gennaio 2006 (art. 90 cpv. 5 v.OAMal) la norma prevedeva differenze minori e non riferite al comportamento dell’assicurato: “Verschuldet die versicherte Person Aufwendungen, die bei rechtzeitiger Zahlung nicht entstanden wären, so kann der Versicherer angemessene Mahngebühren oder Umtriebs Spesen erheben, sofern er in seinen allgemeinen Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten eine entsprechende Regelung vorsieht”, ossia se la persona assicurata causa spese che non sarebbero state sostenute in caso di pagamento tempestivo, l'assicuratore può addebitare adeguate spese di sollecito o di gestione, a condizione che nelle sue disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati sia prevista una regolamentazione in tal senso. In merito al testo in lingua tedesca G. Eugster (Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2 ed., Schulthess ed. Zurigo, 2018, pag. 600 e 601, n. 3) precisa come l’assicuratore possa „bei schuldhaft verursachten Zahlungsverzögerungen für die Mahnung eine angemessene Bearbeitungsgebühr erheben“. Questo autore ricorda come l’adozione della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA qui di seguito) non ha cambiato nulla a questa regolamentazione, egli evidenzia come “Eine Gebühr darf nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum fraglichen Ausstand stehen und muss sich in vernünftigen Grenzen halten. Die Mahnpraxis darf auch nicht Sinn und Zweck der Prämienverbilligung unterlaufen”. In merito all’agire colpevole da parte dell’assicurato Eugster, op. cit. loc. cit., citando la sentenza TFA K 28/02 consid. 6, ritiene che agisca in maniera colpevole l’assicurato che costringa l’assicuratore ad inviare solleciti: “Schuldhaft handelt die versicherte Person, wenn sich der Krankenversicherer ihres Verhaltens wegen zu Mahnungen veranlasst sieht (EVG K 28/02 E. 6). Zulässigkeitsvoraussetzung ist jedoch, dass der Krankenversicherer die Schuld korrekt berechnet hat (EVG K 7/06 E. 4.4 = SVR 2007 KV Nr. 14) und nicht selbst Anlass zum Zahlungsverzug gegeben hat”. Se il comportamento dell’assicurato obbliga l’assicuratore a diffidarlo per pagare il debito, la percezione delle spese va ammessa. Nella citata K 28/02 consid. 6 il Tribunale federale delle assicurazioni ha considerato che – in base alla DTF 125 V 276 – vi è “faute de l'assuré, lorsque, par son comportement, il oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations”. Questa giurisprudenza è stata nuovamente ripresa in una sentenza recente (STF 9C_498/2019 del 19 dicembre 2019 consid. 3.3.) dove l’Alta Corte considera che la ricorrente non poteva fare valere la sua buona fede siccome “Il y a faute au sens de cette disposition, lorsque, par son comportement, l'assuré oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations”.

Da quanto precede si deduce che, nelle diverse e successive versioni della norma dell’OAMal esposte, e nelle diverse lingue dei testi succedutisi, il percepimento delle spese di diffida e più generalmente spese amministrative possa avvenire solo laddove le condizioni dell’assicuratore lo permettano, da un lato, e quando il comportamento dell’assicurato sia colpevole, ossia quando egli, in conseguenza al suo comportamento, imponga all’assicuratore di notificargli diffide e procedere nei suoi confronti per l’incasso. Non è invece preteso un comportamento doloso perché l’assicuratore possa imporre dette spese amministrative.

Sempre G. Eugster (in Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2 ed., Schulthess ed. Zurigo, 2018, pag. 601, n. 4) rammenta che le spese percepibili debbono comunque essere commisurate all‘entità del debito dell’assicurato. Egli passa in rassegna la giurisprudenza federale in materia evidenziando come spese che si situano “deutlich weniger als 10% der Ausstände beliefen, wurden als gerade noch Verhältnismäßig erachtet“. L’autore evoca poi casi in cui il principio di equivalenza tra ammontare die premi e spese amministrative non è stato rispettato. Egli soggiunge che “Mahnspesen von CHF 480 (zuzüglich Bearbeitungskosten, CHF 90) bei Prämienausständen von CHF 1025.25, von CHF 280 (zuzüglich Bearbeitungskosten, CHF 100) bei Prämienausständen von CHF 735.60 sowie Mahnspesen von CHF 280 (zuzüglich Bearbeitungskosten, CHF 100), bei Prämienausständen von CHF 549.95 verletzen das Äquivalenzprinzip klar. Die vorinstanzlich vorgenommene Reduktion der Mahnkosten auf CHF 120 bzw. CHF 240 wurden als gerade noch tragbar erachtet (BGer 9C_874/2015 E. 4.2.3). Mahngebühren und Umtriebsspesen können betrieben werden (statt vieler: EVG K 144/03 = SVR 2006 KV Nr. 1; K 24/06 E. 3.2; K 12/05 E. 3.1)”.

                           14.  In concreto, oltre al debito per i premi, l’assicuratore domanda il versamento di spese amministrative per complessivi CHF 500, pari a più del 10% della somma pretesa (che diventano il 13,4% della somma qui riconosciuta), ciò che appare di primo acchito eccessivo ed assolutamente ingiustificato come si dirà.

Occorre esaminare la correttezza di questa pretesa, questo già alla luce del fatto che la stessa non è dettagliata da parte di CO1. Dagli atti prodotti si deduce unicamente che, per la copertura obbligatoria denominata ______ (art. 19 CSA) è prevista la possibilità per l’assicuratore di addebitare spese per solleciti e procedure esecutive, mentre l’art. 14.2 delle CGA prevede la possibilità per CO1 di addebitare “spese … per richiami ed esecuzioni”. Il plico doc. 5 contiene i solleciti trasmessi al signor ______, senza carico di spese mentre il plico doc. 6 contiene le diffide trasmesse all’assicurato, per le quali l’assicuratore ha stabilito una “tassa d’ingiunzione” di CHF 25 per ogni diffida. Gli atti presentano 5 diffide, manca la diffida per il mese di gennaio 2025. Per il resto la decisione formale non giustifica in nessun modo altre spese amministrative, la decisione su opposizione (la procedura lo si ricorda è gratuita: art. 52 cpv. 3 LPGA) non è specifica su questi aspetti.

Da quanto precede risulta che, nonostante quanto evidenziato nella STCA 36.2024.20 consid. 8 in fine, relativa alle medesime parti, l’assicuratore non ha motivato adeguatamente la sua pretesa. Nel precedente tra le medesime parti la sentenza di questa Corte non è stata contestata dinanzi al Tribunale federale. In quel caso CO1 pretendeva dall’assicurato un importo di spese di CHF 250 complessivi per un debito totale di CHF 3'148. La somma è stata ricondotta dalla sentenza a CHF 100. In concreto, non diversamente da allora, la cifra deve essere limitata alle sole spese amministrative argomentate non dovendo il giudice sostituirsi nella motivazione all’assicuratore. L’importo di CHF 500, a parte 5 solleciti per CHF 125 complessivi, non è per il resto motivato e neppure minimamente giustificato. Gli invii della Cassa avvengono in genere mediante posta semplice per grandi quantità, ossia B2 (come ritenuto nella STCA 36.2025.35-37, consid. 1.7., del 16 dicembre 2024 nota all’assicuratore). I solleciti e le diffide sono atti semplici, frutto di una standardizzazione del lavoro e opera dell’informatica (sono tutti identici tranne per gli aspetti distintivi del credito e del numero d’assicurato). Non diversamente le ingiunzioni sono standardizzate e non comportano un lavoro da parte di un collaboratore teso a ricostruire il credito, a reperire documentazione o altro compito dispendioso. Si rammenta qui che le spese amministrative non devono diventare una fonte di guadagno per l’assicuratore ma devono tendere a coprire spese particolari riconducibili all’assicurato moroso. In concreto non tocca a questa Corte indicare se CO1 abbia o meno dovuto aprire un fascicolo specifico con conseguente aggravio di spese, abbia avuto scritturazioni, spese particolari d’invio e simili.

Da quanto precede discende che unicamente l’importo, già generoso per le sole ingiunzioni, di CHF 125 deve essere ritenuto a livello di spese amministrative. All’assicuratore non sfugge certamente che il ricorrente non paga i premi siccome non riesce a farvi fronte, e non – per quanto emerge dagli atti – per una sua cattiva volontà come il signor RI1 ha più volte evidenziato alla luce del carico finanziario derivante dal mantenimento della famiglia numerosa con le figlie in formazione.

Alla luce di quanto precede le spese amministrative giustificate sono stabilite in CHF 125 in totale.

                           15.  Con la decisione su opposizione impugnata l’assicuratore ha condannato l’insorgente anche al pagamento degli interessi di mora al 5% sui premi dovuti, e meglio ha preteso l’interesse dal 30 settembre 2024 per i premi di ottobre, dal 31 ottobre 2024 sui premi di novembre, dal 30 novembre 2024 su quelli di dicembre e pretende il 5% di interessi dal31 dicembre 2024 per i premi di gennaio 2025, dal 31 gennaio 2025 per quelli di febbraio 2025 e dal 28 febbraio 2025per i premi di marzo 2025. Secondo l’art. 90 OAMal i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti (in consonanza anche con l'art. 26 cpv. 1 LPGA) è del 5% annuo. La scadenza del premio che va pagato anticipatamente è l’ultimo giorno del mese che precede quello da onorare. Il premio è scaduto se non è soluto il primo giorno del mese per cui è dovuto, e non invece l’ultimo giorno del mese precedente. Come rammenta infatti la dottrina (Ivo Bühler e Cliff Egle in BSK KVG/KVAG, 1a edizione, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2020, ad art. 64a n. 10):

" Soweit eine Kostenart vom Verzugszins erfasst ist, besteht dafür eine Verzugszinspflicht in der Höhe von 5 % pro Jahr (Art. 26 Abs. 1 ATSG; Art. 105a KVV). Dieser ist ab dem Folgetag des vom Krankenversicherer gesetzten oder kraft Reglement geltenden Zahlungstermins (Fälligkeitstag) geschuldet, ab welchem sich der Prämienschuldner in Verzug befindet. Die Verzugszinspflicht entsteht jedoch nicht etwa erst mit Zustellung der Mahnung oder der Zahlungsaufforderung (Art. 64a Abs. 1) oder gar erst mit Ablauf der darin gesetzten Zahlungsfristen (SBVR Soziale Sicherheit-Eugster, Rz 1326), sondern beginnt bereits mit Ablauf der ordentlichen (ersten) Zahlungsfrist zu laufen. Bei periodisch anfallenden Forderungen wie der OKP-Prämien rechtfertigt es sich aus Praktikabilitätsgründen, für den Beginn des Verzugszinses den mittleren Verfall festzulegen, wobei eine kulanterweise über den ursprünglichen Fälligkeitstag hinausgehende Zahlungsfrist nicht massgebend ist (VersGer SG, 5. 11. 2012, KV 2012/3, E. 8.1.2 m. H. auf BGE 131 III 12 E. 9.5).”

                                  In concreto CO1 prevede, nella sua regolamentazione dell’assicurazione secondo la LAMal (doc. 3), che la persona assicurata abbia l’obbligo di pagare in anticipo i premi. La copertura dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie con l’opzione “Studi medici della salute”, all’art. 5 del relativo regolamento (doc. 3) prevede unicamente gli aspetti del ribasso del premio, e non i tempi dei versamenti. Da quanto precede discende che i premi LAMal debbono essere pagati entro l’ultimo giorno del mese che precede quello per cui il premio è dovuto. Se il premio non è pagato a quella scadenza, dal giorno successivo, decorrono gli interessi moratori.

                           16.  Come già per la procedura sfociata nella STCA 36.2024.20 con il suo gravame l’assicurato chiede di potere pagare il suo debito ratealmente, e ciò alla luce delle particolari, e comprensibili, difficoltà economiche in cui versa, raffrontate agli impegni famigliari. Come già esposto nella STCA 36.2024.20 del 23 settembre 2024 il Regolamento dell’assicuratore prodotto agli atti non consente all’assicurato di ottenere un pagamento rateale del debito, per cui CO1 non può esservi obbligata. A ragione il signor RI1 osserva che un pagamento rateale potrà ottenerlo in sede di esecuzione del debito attraverso l’UE competente. Ciò non implica però che egli possa ottenere dalla Cassa detta rateizzazione, non va infatti dimenticato che l’assicuratore ha obblighi relativi alle esecuzioni poste in atto nei confronti dei propri assicurati, si tratta delle notifiche relative alle esecuzioni e relative agli attestati di carenza beni e ad altri crediti (art. 105e nonché 105f OAMal) e l’autorità cantonale preposta può decidere di assumere parzialmente i crediti (si veda in particolare l’art. 105fbis OAMal e seguenti). Le motivazioni che soggiacciono al rifiuto di CO1 non vanno ulteriormente approfondite, ritenuto che un diritto alla rateizzazione del debito non sussiste in favore dell’assicurato (che neppure può compensare le sue pretese con il debito verso l’assicuratore).

                           17.  In base a quanto precede il ricorso è parzialmente accolto. RI1 deve essere riconosciuto debitore dei premi per l’importo di CHF 4'308. L’opposizione al PE ______ del 23 giugno 2025 è però rigettata unicamente per l’importo di CHF 3’724.75. Gli interessi sono invece dovuti dal primo giorno del mese per il quale i premi sono dovuti. Dunque il signor RI1 deve un interesse al 5% su:

                                         CHF 854,15 dal 1° ottobre 2024 e sino al 31 ottobre 2024;

                                         CHF 1'708,30 dal 1° novembre al 30 novembre 2024;

                                         CHF 2'562,45 dal 1° dicembre 2024 al 31 gennaio 2025

                                         CHF 3'143,60 dal 1° febbraio 2025 al 28 febbraio 2025 e su

                                         CHF 3'724,75 dal 1° marzo 2025.

                                  Per quanto si riferisce alle spese amministrative le medesime sono fissate in CHF 125. Nonostante il parziale successo del gravame al signor RI1, siccome non patrocinato da un legale, non sono riconosciute ripetibili.

                                  Non sono prelevate tasse e spese giudiziarie. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)".

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie. Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.     Il ricorso formulato da RI1, ______, è parzialmente accolto. Di conseguenza:

1.1.         RI1 è riconosciuto debitore nei confronti di CO1 dell’importo complessivo, per premi riferiti ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 nonché gennaio, febbraio e marzo 2025, di CHF 4'308.

1.2.         RI1 è condannato al pagamento a CO1, a titolo di premi arretrati, dell’importo di CHF 3'724,75 oltre a CHF 125 a titolo di spese amministrative.

1.3.         Sui premi di cui al punto 1.2. sono dovuti interessi moratori al 5% come segue:

su CHF 854,15 dal 1° ottobre e sino al 31 ottobre 2024;

su CHF 1'708,30 dal 1° novembre al 30 novembre 2024;

su CHF 2'562,45 dal 1° dicembre 2024 al 31 gennaio 2025

su CHF 3'143,60 dal 1° febbraio al 28 febbraio 2025 e

su CHF 3'724,75 dal 1° marzo 2025.

1.4.         L’opposizione al precetto esecutivo n. _______ del 23 giugno 2025 dell’UE di ______ è rigettata in via definitiva per l’importo di CHF 3'849,75 oltre gli interessi al 5% calcolati come sub 1.3.

                             2.  Non sono prelevate tasse e spese giudiziarie e non sono attribuite ripetibili.

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                        Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici, PhD                                   Gianluca Menghetti

36.2025.52 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.01.2026 36.2025.52 — Swissrulings