Incarto n. 36.2020.23 TB
Lugano 2 luglio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° aprile 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 marzo 2020 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. Durante gli anni 2018 e 2019 RI 1 era affiliata per l'assicurazione malattia obbligatoria presso CO 1 e con la franchigia minima il premio mensile era di Fr. 476,40 rispettivamente di Fr. 492,80 (doc. 1).
L'11 febbraio 2019 (doc. 3) la Cassa malati ha trasmesso all'assicurata il conteggio delle partecipazioni 2018 n. __________ e il conteggio delle partecipazioni 2019 n.__________ con richiesta di versarle entro il 31 marzo 2019 l'importo di Fr. 35,54 rispettivamente di Fr. 64,40, per un totale di Fr. 99,95.
L'11 marzo 2019 (doc. 4) la Cassa malati ha inviato all'assicurata la richiesta di pagare, entro il 30 aprile 2019, Fr. 244,15 così come al conteggio delle partecipazioni 2019 n. __________.
Il 23 aprile 2019 (doc. 5) ha fatto seguito il conteggio delle partecipazioni 2019 n. __________ per Fr. 55.-, da corrispondere entro il 31 maggio 2019.
Non ottenendo il pagamento delle somme richieste, dapprima il 18 giugno 2019 la Cassa malati ha sollecitato l'assicurata a saldare entro il 3 luglio 2019 gli importi a suo carico di Fr. 99,95 (doc. 6), Fr. 244,15 (doc. 7) e di Fr. 55.- (doc. 8), poi il 20 agosto 2019 (doc. 9) l'ha diffidata dal versare entro il 19 settembre 2019 gli ammontari di Fr. 119,95 (doc. 9), di Fr. 294,15 (doc. 10) e di Fr. 75.-, di cui Fr. 20.rispettivamente Fr. 50.- e Fr. 20.- per spese di diffida.
B. Con precetto esecutivo n. __________ del 9 ottobre 2019 (doc. 13) dell'Ufficio di esecuzione di __________, la Cassa malati ha escusso la debitrice per le partecipazioni ai costi LAMal dal mese di dicembre 2018 al mese di marzo 2019 per l'importo di Fr. 399,10, a cui ha aggiunto Fr. 150.- per spese amministrative, oltre alle spese esecutive di Fr. 53,30.
L'opposizione formulata dall'assicurata al precetto esecutivo è stata tolta dalla Cassa malati con decisione formale del 17 ottobre 2019 (doc. 14), con cui l'assicuratore malattia ha confermato che le partecipazioni ai costi (Fr. 399,10) sono dovute, oltre alle spese di diffida di Fr. 90.- e le spese di apertura incarto di Fr. 60.-, per un importo complessivo da pagare di Fr. 549,10.
C. Con decisione su opposizione del 5 marzo 2020 (doc. A) CO 1 ha confermato la pretesa di pagamento di Fr. 549,10 e ha rigettato l'opposizione al PE.
La Cassa malati ha evidenziato che le varie richieste di proroga formulate dall'assicurata in attesa che la Cassa cantonale di compensazione se ne assumesse il pagamento in qualità di beneficiaria delle prestazioni complementari per il pagamento degli importi dovuti, hanno comportato il blocco delle procedure di incasso fino al 31 luglio 2019. Dopodiché, non avendo l'assicurata dato seguito né ai solleciti né alle diffide, il 5 ottobre 2019 la Cassa malati ha inoltrato una domanda di esecuzione, indipendentemente dalla richiesta di intervento dell'assistenza, che non ha effetto sospensivo sulle procedure di incasso.
Pertanto, non avendo l'assicurata pagato le partecipazioni dovute, la sua pretesa di pagamento è legittima.
D. Con ricorso del 1° aprile 2020 (doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione su opposizione e di sospendere la procedura esecutiva avviata nei suoi confronti "in attesa che le Istituzioni assistenziali competenti intervengono per sopperire al pagamento." (pag. 4).
La ricorrente ha evidenziato che dal mese di ottobre 2018 "non mi vengono più garantite le stesse condizioni di vita dei pensionati nazionali in quanto la Cassa cantonale di compensazione dell'AVS del Canton Ticino mi ha soppresso le prestazioni complementari AVS e non mi garantisce più la copertura delle spese di assicurazione malattia in netta violazione al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al Regolamento (CE) n. 987/2009 a cui si riporta l'allegato II dell'ALC.". Dopo avere citato le norme di questi Regolamenti, l'assicurata ha rilevato che nel suo caso v'era "una violazione del divieto di discriminazione dato che non mi viene applicata una parità di trattamento in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alla determinazione della normativa applicabile in uno dei due Stati (Italia - Svizzera) in conformità all'art. 2, 8 lett. a), b), d) ALC e all'Allegato II ALC, al fine di garantirmi le stesse condizioni di vita dei pensionati nazionali attraverso l'applicazione della normativa vigente in uno dei due Stati.". A questo proposito, l'insorgente ha osservato di avere già sollevato tale questione negli incarti n. 36.2019.106-107 aperti presso il TCA, chiedendo perciò di integrare l'attuale procedura nelle due già pendenti, "dato che i motivi del mancato pagamento sono identici e mi riporto integralmente su quanto già dedotto, prodotto e richiesto con i miei scritti del 22 ottobre 2019 e 27 novembre 2019.".
L'assicurata ha evidenziato che dal mese di ottobre 2018, senza l'aiuto delle prestazioni complementari, ha difficoltà ad arrivare a fine mese visto che percepisce soltanto una rendita AVS di Fr. 1'185.- e una pensione statale estera di € 613,77, soldi con i quali deve fare fronte a una pigione mensile di Fr. 943.- e al pagamento del premio LAMal di Fr. 486,40, importo che tuttavia le è impossibile pagare. Essa ha inoltre evidenziato che "(…) Allo stato attuale, né la Cassa cantonale di compensazione AVS, né l'USSI, mi stanno garantendo il pagamento dei premi LAMal rimasti insoluti. (…) Alla luce di ciò, in ossequio al principio di proporzionalità e di buona fede ex art. 9 Cost., si ritiene che anche le procedure esecutive oggetto dell'odierna controversia devono essere sospese in attesa che le Istituzioni di competenza (Cassa cantonale di compensazione AVS o USSI) intervengano per porre rimedio al pagamento di tutti i premi LAMal rimasti insoluti a partire dal mese di ottobre 2018 ed in conformità ai Regolamenti comunitari summenzionati." (pag. 3). Per questi motivi, l'assicurata ha chiesto al TCA di annullare la decisione impugnata o, subordinatamente, di sospenderla in attesa che le citate autorità intervengano e paghino il suo debito.
Infine, la ricorrente ha chiesto l'esonero dal pagamento di spese e tasse di giustizia e che le sia attribuita una congrua indennità.
E. Con risposta del 18 maggio 2020 (doc. IV) CO 1 ha chiesto al Tribunale di confermare integralmente la sua decisione su opposizione, non avendo la ricorrente manifestamente corrisposto gli importi delle partecipazioni richiestile con il precetto esecutivo n. __________ malgrado gli obblighi imposti dalla legge. Pertanto, il suo credito è legittimo e l'assicurata non l'ha neppure contestato.
In merito alla soppressione delle prestazioni complementari da parte della Cassa cantonale di compensazione, l'assicuratore malattia ha rilevato come non sia di sua competenza esprimersi su tale questione, anche perché concerne un'altra procedura ed esula dall'oggetto del contendere. La ricorrente rimane pertanto debitrice fino a completo rimborso del credito.
Di conseguenza, è a ragione che la Cassa malati ha rigettato l'opposizione dell'assicurata al predetto precetto esecutivo.
F. La ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. V).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pag. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, invero modestamente argomentata, resa in una fattispecie del tutto simile, per complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per l’importanza del caso rispettivamente per i precedenti esistenti, a quella che ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ma con esito opposto. Va segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è ritornata alla precedente prassi ed ha confermato la sua giurisprudenza costante antecedente la sentenza 31 agosto 2015, e quindi senza riprendere il giudizio, episodico ed estemporaneo, criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, RtiD I – 2016, n. 4.3.3 pag. 328 seg.).
Nel caso in esame il tema in discussione e sottoposto al giudizio di questa Corte è, principalmente, l’obbligo per l’assicurato di pagare premi e partecipazioni ai costi dell’assicurazione malattia per una persona divenuta “sans papier” e in attesa di ottenere da altra amministrazione il pagamento di prestazioni sociali. Si tratta di tema che la giurisprudenza federale (citata nelle considerazioni seguenti), quella cantonale (si veda in particolare la STCA 36.2019.106-197 dell’8 maggio 2020 relativa alla qui ricorrente) oltre alla dottrina, hanno ampiamente sviluppato. In particolare la STCA 36.2019.106-107 dell’8 maggio 2020, emanata da questa Corte nella sua composizione plenaria, ha analizzato i temi dell’obbligo assicurativo della signora RI 1, così come gli aspetti relativi alla sospensione della procedura d’incasso da parte dell’assicuratore e l’obbligo della Cassa di procedere nei confronti del debitore moroso. Come indicato, quindi, il presente giudizio può essere emanato monocraticamente nel pieno rispetto della volontà, autonoma, del legislatore cantonale manifestata all’art. 49 LOG.
nel merito
2. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
Per l'art. 4 LAMal le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente tra gli assicuratori che dispongono di un'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione sociale malattie conformemente alla LVAMal.
L'art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.
In virtù dell'art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende: a. un importo fisso per anno (franchigia) e b. il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).
Secondo l'art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Giusta l'art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
L'art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
3. La ricorrente ha chiesto al Tribunale di aspettare a giudicare sulla decisione su opposizione del 5 marzo 2020 nell'attesa che le competenti autorità si assumano il pagamento dei suoi debiti nei confronti della Cassa malati resistente.
Tuttavia, compito di questo Tribunale è unicamente verificare la correttezza della predetta decisione su opposizione emessa da CO 1 concernente il mancato pagamento, da parte dell'assicurata, delle partecipazioni ai costi per delle prestazioni di cura di cui ha beneficiato da dicembre 2018 a marzo 2019. Per questi importi la ricorrente è stata escussa con il precetto esecutivo n. __________ del 9 ottobre 2019, per un totale dovuto di Fr. 399,10, a cui si aggiungono le spese amministrative di Fr. 150.- (spese di diffida di Fr. 90.- e spese di apertura dell'incarto di Fr. 60.-) e le spese esecutive.
Va infatti ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b; STF C 22/06 del 5 gennaio 2007).
Di conseguenza, il TCA non può esaminare nel merito la questione riguardante il mancato intervento della Cassa cantonale di compensazione e/o dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento nel prendersi a carico i debiti per i quali la ricorrente è stata escussa da CO 1 e che fanno ora oggetto di disamina.
Ininfluenti sono pure i Regolamenti comunitari e l'ALC invocati dall'assicurata, esulando dal tema qui in esame.
4. Come già evidenziato nella STCA 36.2019.106-107 dell'8 maggio 2020 portante sulla medesima tematica ora in oggetto - a cui la ricorrente ha chiesto di integrare l'attuale procedura, che però si è protratta più a lungo a causa del prolungamento delle ferie giudiziarie deciso dal Consiglio federale dovuto alla situazione straordinaria del Coronavirus e, nel frattempo, le controversie formanti gli incarti n. 36.2019.106 e 107 sono già state evase -, con STCA 33.2019.7 del 19 agosto 2019 questo Tribunale ha confermato la soppressione da parte della Cassa cantonale di compensazione del diritto dell'assicurata alle prestazioni complementari e quindi al pagamento dei premi LAMal (il ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con STF 9C_576/2019 del 5 dicembre 2019).
Su questa tematica si è espressa la nostra Massima Istanza con STF 9C_291/2019 il 24 giugno 2019, confermando l'agire di una Cassa malati che ha domandato all'assicurato l'importo dei premi non più coperto dai sussidi erogati dalla Cassa cantonale di compensazione nell'ambito delle prestazioni complementari.
Di conseguenza, a ragione la Cassa malati ha in specie osservato che il fatto che la ricorrente non abbia più diritto alle prestazioni complementari non ha alcuna incidenza sulla procedura di incasso che ha avviato ed è ora qui sub judice. L'assicurata rimane infatti sua diretta debitrice e, perciò, l'assicuratore malattia può procedere all'incasso delle partecipazioni ai costi LAMal.
5. In effetti, nel giudizio precedente concernente la medesima ricorrente (STCA 36.2019.106-107), il TCA ha ricordato il principio dell'obbligo assicurativo per tutte le persone che vivono in Svizzera (DTF 134 V 34 consid. 5.5) e quindi anche per i cittadini stranieri senza permesso di dimora (DTF 129 V 77).
L'assicurata, come esposto l'8 maggio 2020, ha perso il permesso di soggiorno perché le è stato revocato dalle preposte autorità cantonali e tale misura è stata confermata in ultima istanza dal Tribunale federale il 12 giugno 2018 (STF 2C_205/2017).
Essendo la decisione di revoca del permesso B (UE/AELS) cresciuta in giudicato, l'assicurata ha quindi assunto da giugno 2018 lo statuto di sans-papiers e, in quanto tale, è assoggettata all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in virtù dell'art. 3 cpv. 1 LAMal in connessione con l'art. 1 cpv. 1 OAMal.
RI 1 è dunque validamente assicurata presso CO 1 e pertanto deve partecipare ai costi quali la franchigia e l'aliquota percentuale (art. 64 LAMal).
6. Per quanto concerne dunque l'oggetto del contendere, il TCA rileva che, senza ombra di dubbio, l'interessata non ha fatto fronte al pagamento delle partecipazioni ai costi pretesi dalla Cassa malati per il periodo da dicembre 2018 a marzo 2019 compresi.
Del resto, questa circostanza non è nemmeno contestata dalla ricorrente stessa, che si è limitata a chiedere al TCA di non evadere la decisione su opposizione finché la Cassa cantonale di compensazione o l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento si pronunceranno sulla questione relativa al pagamento dei suoi debiti contratti nei confronti della Cassa malati, circostanza che, però, come visto, è indipendente dall'obbligo di pagamento delle partecipazioni ai costi che sono dovuti in virtù dell'art. 64 LAMal e per recuperare i quali la Cassa resistente può procedere con i relativi incassi.
Non avendo dunque l'assicurata saldato gli importi dovuti e richiesti dalla Cassa malati dapprima con dei conteggi, poi con dei solleciti e in seguito con delle diffide di pagamento, l'assicuratore malattia era legittimato, in virtù dell'art. 64a LAMal, ad avviare delle procedure esecutive volte a recuperare quanto di sua spettanza.
Gli importi relativi alle partecipazioni ai costi ancora dovuti (Fr. 399,10), chiesti entro il termine di perenzione di 5 anni (cfr. a questo proposito la sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003 e la sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, nonché l'art. 24 LPGA), trovano conferma negli atti prodotti dall'assicuratore malattia e sono pertanto indubbiamente dovuti dalla ricorrente, che peraltro non li ha contestati come tali.
7. Con la decisione impugnata e con il precetto esecutivo, la Cassa malati ha inoltre preteso dall'assicurata l'importo di Fr. 150.- per spese amministrative, consistenti in Fr. 90.- a titolo di spese di diffida e in Fr. 60.- per spese di apertura incarto.
La ricorrente non ha messo in dubbio la legittimità di queste spese amministrative, ma al riguardo va osservato quanto segue.
Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
In concreto le "Disposizioni d'esecuzione complementari all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal", nelle edizioni 01.04.2016 applicabile al 2018 (cfr. STCA 36.2019.106-107) e 01.09.2018 valida per l'anno 2019 (doc. 2), all'art. 3.1 prevedono che i premi, le franchigie o le aliquote devono essere pagati entro la data indicata sulla fattura e che, trascorso tale termine, l'assicuratore può percepire un interesse di mora e le spese amministrative generate per solleciti, ingiunzioni di pagamento o procedure d'esecuzione.
Le spese di diffida di Fr. 90.- corrispondono esattamente agli importi fatturati dalla Cassa malati per ogni diffida di pagamento (Fr. 20.-, Fr. 50.- e Fr. 20.-) e sono dovute per colpa dell'assicurata medesima che non ha pagato nei termini quanto domandato. Esse trovano il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 2 OAMal e nelle predette CGA, perciò il loro addebito è giustificato.
Tuttavia, l'addebito di Fr. 50.- sull'importo dovuto di Fr. 244,15 è eccessivo, perciò il TCA lo riduce a Fr. 20.- come per le altre due diffide.
Queste norme valgono altresì per giustificare le spese di apertura incarto (Fr. 60.-) generate dal comportamento passivo della ricorrente.
8. Alla luce di quanto sopra esposto la decisione su opposizione impugnata deve essere riformata e il ricorso va parzialmente accolto.
L'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 9 ottobre 2019 emesso dall'Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva per l'importo di Fr. 399,10, oltre alle spese di diffida di Fr. 60.- e a quelle di apertura dell'incarto di Fr. 60.-.
9. Per quanto concerne infine la richiesta di esenzione delle spese e tasse di giustizia, va rammentato che la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni è gratuita (art. 61 lett. a LPGA).
Pertanto, fatta salva la realizzazione di un comportamento temerario o sconsiderato che può portare ad imporre alla parte la tassa di giudizio e le spese di procedura, circostanza qui non realizzata, la ricorrente non è astretta al versamento di alcunché.
Inoltre, la richiesta di riconoscerle un congruo importo a titolo di indennità non può essere accolta, giacché malgrado l'assicurata sia parzialmente vincente in causa, non è però patrocinata e quindi non è possibile riconoscerle delle indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.
2. La decisione su opposizione è riformata come segue:
2.1. CO 1 è creditrice nei confronti di RI 1 dell'importo di Fr. 399,10, oltre alle spese di diffida di Fr. 60.- e alle spese di apertura incarto di Fr. 60.- per le partecipazioni ai costi LAMal da dicembre 2018 a marzo 2019 compresi.
2.2. L'opposizione al PE n. __________ del 9 ottobre 2019 emesso dall'UE di __________ è rigettata in via definitiva per gli importi di cui al punto 2.1.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili all'insorgente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti