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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.06.2020 36.2020.20

June 10, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,658 words·~38 min·4

Summary

RIPAM 2019 e 2020 chiesto a seguito dell'aumento delle spese causato dal ricovero di uno dei mebri dell'UR in casa anziani. Richiedente al beneficio di usufrutto iscritto nella tassazione per importo significativo. RIPAM respinte

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2020.20-21   IR/sc

Lugano 10 giugno 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sui ricorsi del 12 marzo 2020 di

RI 1    

contro  

le decisioni su reclamo del 12 febbraio 2020 emanate da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   RI 1, 1941, coniugata con __________ dal 28 settembre 1963, domiciliata a __________, e al beneficio di una rendita così come il coniuge __________, nato nel 1938, e pure al beneficio di prestazioni della LPP, ha domandato (doc. A1) la riduzione del premio dell’assicurazione delle cure medico sanitarie per sè e per il marito, entrambe assicurati presso __________, riferita al 2019 mediante formulario inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione il 28 giugno 2019.

                                         A sostegno della propria domanda la signora RI 1 ha evidenziato come, dal 7 giugno 2019, il marito è degente presso la Casa Anziani a __________, ciò che ha comportato il versamento di una importante retta. L’istante ha prodotto alla Cassa il certificato fiscale rilasciato dall’IAS e riferito alle rendite AVS percepite dal marito (CHF 7'056 nel corso del 2018), relative a lei stessa (CHF 20'328 per il 2018), l’attestazione della Cassa pensioni __________ relativo a __________, indicante un importo di CHF 29'394 per l’anno 2018, nonché la tassazione 2017 indicante una sostanza netta pari a CHF 907'232, prima della deduzione sociale.

                                         A fondamento dell’incremento delle spese derivate dal trasferimento di __________ in casa Anziani, la signora RI 1 ha prodotto la fattura del mese di giugno 2019 per un importo (ancora provvisorio e parziale) di CHF 2'525. La signora RI 1 ha pure prodotto la polizza assicurativa di __________ (indicante un premio di CHF 495,60 per il 2019 per ognuno dei coniugi e per la sola obbligatoria) ed ha attestato i debiti gravanti la sostanza immobiliare e gli interessi passivi.

                                  B.   Mediante decisione formale del 31 agosto 2019 la Cassa ha respinto la richiesta (doc. A2). Avverso questa decisione la signora RI 1 si è aggravata il 13 settembre 2019 (doc. A3) producendo il modulo per la revisione annuale del calcolo della retta in casa anziani da cui emerge una prestazione dovuta di CHF 158,70 giornalieri oltre a prestazioni speciali. L’amministrazione ha dato atto della ricevuta del reclamo (doc. A4 del 20 settembre 2019), ha eseguito la verifica dei calcoli (doc. A5) e ha emanato la decisione su reclamo il 12 febbraio 2020 (doc. A6). In tale atto la Cassa ha riesaminato i parametri posti alla base del calcolo e ricalcolato il diritto alla prestazione, fortemente influenzato dall’importo della sostanza immobiliare. Dopo avere stabilito il reddito disponibile in CHF 152'289 l’amministrazione ha rilevato il netto superamento del reddito disponibile massimo che consente il versamento di un aiuto (CHF 46'857,60) e ha respinto il reclamo.

                                  C.   Mediante trasmissione del formulario, pervenuto alla Cassa il 9 luglio 2019, RI 1 ha chiesto (doc. B1) la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per sé e per il marito __________ anche con riferimento all’anno 2020. La signora RI 1 ha evidenziato, nello scritto del 17 luglio 2019 destinato all’amministrazione, che la sostanza computata all’unità di riferimento è tale “in quanto beneficiari di un usufrutto dal momento che tutte le nostre proprietà sono state donate ai figli in data 6 ottobre 2004”. Nuovamente, a sostegno della sua richiesta, la signora RI 1 ha prodotto copia della retta di giugno 2019 del marito presso la Casa Anziani, la decisione di tassazione 2017, e copia degli atti già spediti alla Cassa cantonale di compensazione nel contesto della richiesta dell’anno precedente (2019).

                                         La Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda per il netto superamento del reddito disponibile dei parametri massimi che concedono diritto alla riduzione dei premi (doc. B2). L’assicurata, a nome dell’unità di riferimento, ha contestato la decisione (doc. B3 del 12 dicembre 2019) e prodotto le nuove polizza assicurative relative all’anno 2020 che attestano un importante incremento di spesa.

                                         L’amministrazione ha dato atto della ricezione del reclamo il 13 gennaio 2020 (doc. B4) e ha eseguito la verifica dei propri calcoli e dei relativi parametri (doc. B5) per emanare, il 12 febbraio 2020 (doc. B6), la decisione su reclamo con cui ha respinto il gravame dell’assicurata per il netto superamento del valore massimo che dà diritto alla riduzione (CHF 47'278,80 per l’anno 2020) del reddito disponibile (CHF 137'458) siccome la Cassa ha ritenuto la sostanza indicata nella tassazione.

                                  D.   Con un unico atto (ricorso del 12 marzo 2020), a nome dell’unità di riferimento, RI 1 ha contestato sia la decisione su reclamo relativa all’anno 2019 sia quella concernente l’anno 2020. A fondamento della contestazione l’assicurata lamenta da un lato la mancata deduzione delle spese di cura di __________ presso la Casa Anziani (circa CHF 60'000) e contesta il computo del valore locativo delle proprietà gravate da usufrutto in favore dell’UR ma donate ai figli nel 2004. L’assicurata evidenzia come il bene di maggior pregio sia l’abitazione in cui vive e nella quale ospita la figlia __________ la quale ha perduto il posto di lavoro nel 2017 senza reperirne uno nuovo e non beneficiando più delle prestazioni dell’assicurazione disoccupazione. Il figlio __________, avendo una propria famiglia, non può certamente aiutare la madre e il padre economicamente.

                                         Secondo l’esponente l’effettivo reddito disponibile, ossia la disponibilità finanziaria dell’UR, non sarebbe tale da permettere di far fronte alle spese imposte in particolare dall’assicurazione malattie. RI 1 evidenzia come le rimangano CHF 10'000 annui per l’assicurazione malattie e il sostentamento. Nelle sue conclusioni l’assicurata chiede l’annullamento delle decisioni impugnate e l’ammissione alla RIPAM 2019 e 2020.

                                  E.   Invitata a prendere posizione sulle impugnative (doc. III del 27 aprile 2020 trasmesso con ritardo rispetto alla data del ricorso in seguito alle restrizioni conseguenti alla pandemia che ha colpito anche il Canton Ticino) la Cassa ha trasmesso gli atti completi e, con atto 18 maggio 2020 (doc. IV), ha chiesto unicamente di respingere i ricorsi per le motivazioni già addotte nelle decisioni impugnate.

                                         Il 20 maggio 2020 il giudice delegato ha trasmesso all’assicurata la risposta di causa con una lettera in cui ha indicato alla signora RI 1 il diritto di ulteriormente esprimersi sulla procedura e quello di domandare l’acquisizione di specifiche prove (doc. V).

                                         La signora RI 1 non si è espressa in merito.

                                         in diritto

                                         in ordine

1.    La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pag. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, invero modestamente argomentata, resa in una fattispecie del tutto simile, per complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per l’importanza del caso rispettivamente per i precedenti esistenti, a quella che ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ma con esito opposto. Va segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è ritornata alla precedente prassi ed ha confermato la sua giurisprudenza costante antecedente la sentenza 31 agosto 2015, e quindi senza riprendere il giudizio, episodico ed estemporaneo, criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.).

Nel caso in esame il tema in discussione e sottoposto al giudizio di questa Corte è quello del diritto alla riduzione dei premi a fronte della disponibilità di una sostanza e meglio del computo dell’usufrutto sulla sostanza (su questo tema si vedano le STCA 36.1999.17 del 22 aprile 1999; 36.2002.77 dell'8 ottobre 2012; 36.2007.71 del 6 settembre 2007; la sentenza del 5 novembre 2012 inc. 36.2012.22 nonché la TCA 36.2014.6 del 15 maggio 2014 emanata dal TCA nella sua composizione completa) dove si è ritenuto che l'usufrutto è computato all'usufruttuario e ciò conseguentemente al fatto che – a livello fiscale – l'IC sul reddito e sulla sostanza sono poste a carico di chi gode il bene. Secondo la prassi del TCA “il valore è considerato per la determinazione del diritto alla RIPAM”. Altro tema è quello del calcolo autonomo del reddito al di fuori dei parametri fiscali per l’intervenuto ricovero di un membro dell’UR in casa anziani (STCA 36.2018.76 del 18 marzo 2019), del computo delle spese di malattia (analizzato nella STCA 36.2012.42 ed evaso con la sentenza del 3 settembre 2012 oltre che nella STCA 36. 2012.11 del 20 giugno 2012 nella composizione a tre giudici), dell’aiuto prestato a un membro della famiglia maggiorenne e autonomo che non fa parte della UR. Si tratta di temi non nuovi, già oggetto di esame a più riprese da parte di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, come rilevabile dalla giurisprudenza citata più avanti. Non solo la giurisprudenza ma la dottrina (citata più sotto) si è ampiamente chinata su questi aspetti riprendendo la prassi del TCA. Come indicato quindi il presente giudizio può essere emanato monocraticamente nel pieno rispetto della volontà, autonoma, del legislatore cantonale manifestata all’art. 49 LOG.

2.    Va ancora ricordato norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie (materia di competenza cantonale come rammenta la dottrina; sul tema della riduzione dei premi si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016).

                                         Affinché il ricorso sia ricevibile la decisione deve essere resa dall’amministrazione interessata (la Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni) a seguito del reclamo dell’assicurato. In altri termini non è la decisione formale resa dall’amministrazione che può fare l’oggetto di un diretto ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la decisione che segue il reclamo dell’assicurato.

3.    Mediante un unico atto (ricorso 12 marzo 2020) la signora RI 1 contesta sia la decisione emessa su reclamo il 12 febbraio 2020 relativa alla RIPAM 2019 sia la decisione della medesima Cassa sempre datata 12 febbraio 2020 relativa alla RIPAM 2020. Si giustifica, alla luce delle medesime argomentazione soggiacenti i due provvedimenti, di congiungere le due procedure non solo a livello istruttorio ma anche per quanto attiene il giudizio.

                                         nel merito

                                   4.   Il tema della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie è stato recentemente analizzato nella STCA 36.2019.77 del 27 aprile 2020 in cui è sono stati ricordati i principi che reggono la materia. In particolare va qui rammentato come, dal 2012, le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), che reggono la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha previsto un nuovo sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale. La precedente normativa aveva infatti mostrato talune lacune e, soprattutto, la novella tende ad ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale valuti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1, per maggiori dettagli si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016, capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il Parlamento, promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

                                         Le nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

                                         Il Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed è vincolato in particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo d’informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non solo fissare le procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.

                                         Con le norme introdotte nel 2012 uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.).

                                         Importante è qui rilevare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe fasce di assicurati.

                                   5.   Il Cantone accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è versato dal 1° gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione della richiesta.

                                         Per la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento. L'unità di riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.

                                         Il premio medio di riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla RIPAM, è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena descritto e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio di Stato determina annualmente il premio medio di rifermento per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal.

                                         Alla base del diritto alla riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai dati accertati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel suo annuale decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge (RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.--.

                                         L’art. 31 LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale, contrariamente al diritto previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia. Dall’importo così calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.

                                   6.   Il sistema da ultimo in vigore prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è accordato l’importo (normativo) massimo della prestazione sociale (art. 34 LCAMal), limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione di reddito della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti” (Rapporto DSS pag. 31; su questi aspetti si veda: Ranzanici, op.cit., capitolo 15, p. 476 e ss.). Questo contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole tipologie di differenziazione per l’importo massimo della prestazione.

                                         Con le modifiche a partire dalla RIPAM 2015 il legislatore ha quindi introdotto il nuovo concetto di reddito disponibile massimo (Ranzanici, op. cit., capitolo 15.2. p. 474 e ss., in particolare 15.2.2.p. 476). Per tale norma la riduzione dei premi è accordata sino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo che, per le UR senza figli, è definito con la formula di calcolo seguente:

                                         RDM = costante del 3,4 x 50% del limite di fabbisogno Laps senza computo della pigione

                                         Se dell'UR fanno parte dei figli la formula diviene ancor più complessa per cui:

                                         RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x 50 % del limite di fabbisogno Laps senza computo della pigione.

                                         Le due formule adottate dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento ai valori ritenuti all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono due valori costanti del 3,4 e del 3,9.

Nel corso dei lavori preparatori (Messaggio 6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997), l’esecutivo cantonale ha precisato di avere voluto inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni reddituali” (Messaggio citato, p. 13).

Posto il principio di fissare un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover considerare maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli” (Messaggio citato, p. 13).

                                         Da queste considerazioni è nata la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi parametri per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono quindi state proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie senza figli computabili, e del 3.9 in caso di presenza di figli. Sempre nel suo messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.

                                         Per la determinazione della costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p.14 e 15) specifiche tabelle di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore delle costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS) illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3 novembre 2014) e il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.

                                         In sostanza le costanti scelte dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a determinare per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto di una valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e composizione dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.

                                   7.   Come anticipato, per determinare il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata partendo dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione. L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni dall’assicurato medesimo o tramite terzi (v. Ranzanici, op. cit., capitolo 14.8. p. 387 e ss.)

                                         Il RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili sia per quel che riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna).

                                         Dai lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS (si veda Ranzanici, op. cit., n. 826, p. 433, capitolo 14.8.6). Come rammentato nelle STCA 36.2016.130-131 del 15 marzo 2017; 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. È possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali". L’amministrazione prescinde (così come il Giudice) dai dati fiscali in casi eccezionali, che ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal). In tali costellazioni è eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di tassazione. Sia l’amministrazione sia il Tribunale cantonale delle Assicurazioni se non dati gli estremi del regolamento (art. 14) debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.

                                         Dall’importo del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali (secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000) nonché le spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo massimo di CHF 3'000). Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal) o ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e p. 437 e ss. note 833 e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia non possono essere considerate.

                                         Secondo le norme vigenti la spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e dimostrata dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000. L’accento è posto sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18). La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF 3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari (si veda anche: Ranzanici, op. cit., n. 790 e 800 e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).

                                   8.   Per completezza va rammentato ancora che, per fissare l’importo della riduzione del premio da riconoscere agli assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65 cpv. 1 LAMal), l’importo normativo della RIPAM accertato in base alle norme va ulteriormente moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.10. p. 448 e ss.). L’art. 37 LCAMal prevede che il coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve finanziare dell’importo normativo del premio, determina di converso la quota, basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o dell’UR interessata.

                                   9.   Come anticipato nelle considerazioni del punto precedente la Cassa prescinde dal rifarsi ai dati previsti nella tassazione di riferimento quando gli stessi non siano attuali in seguito a eventi specificatamente previsti dal regolamento di applicazione della LCAMal. In particolare (come evocato nella STCA 36.2019.52 del 26 agosto 2019) in situazione di vedovanza.

                                         L’art. 14 RLCAMal prevede, al suo capoverso 1, l’obbligo (per l’imposizione voluta dall’esecutivo cantonale con l’espressione: “Il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi”) per l’amministrazione di procedere alla determinazione del diritto alla riduzione dei premi senza far capo ai valori ritenuti nella tassazione, in caso di

" a)   persone soggette all’imposta alla fonte e persone soggette all’obbligo d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate in Svizzera;

b)   persone domiciliate che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

c)   persone sole conformemente all’art. 11 capoverso 1 che hanno iniziato un’attività lucrativa dopo avere terminato la prima formazione;

d)   decesso del coniuge o del partner registrato;

e)   divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione domestica registrata;

f)    cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento, infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento professionale.”

                                         Il regolamento (art. 14 cpv. 2) prevede poi altre ipotesi in cui, a richiesta dell’assicurato o dell’UR, il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente. Le ipotesi sono le seguenti:

" 2La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG accerta, su richiesta, i dati necessari per il calcolo del reddito di riferimento al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante in caso di:

a)   cessazione parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g) del capoverso 1;

b)   diminuzione delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

c)   diminuzione del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

d)   diminuzione degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

e)   diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale determinante, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per necessità primarie proprie.”

                                         La norma prevede ulteriormente che:

" (…)

3Nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), i dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.

4I dati necessari nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

5Per le persone non residenti in Svizzera, assicurate obbligatoriamente in Svizzera in ragione degli Accordi bilaterali CH/CE o della Convenzione istitutiva dell’AELS, di cui alla lett. a) del capoverso 1, si richiamano le disposizioni federali specifiche relative al calcolo del reddito determinante.”

                                         In particolare, dunque, nell’ipotesi della diminuzione del reddito conseguito comunicato all’amministrazione la Cassa procede alla determinazione del diritto alla riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali, accertando il reddito da ultimo conseguito dai membri che compongono l’unità di riferimento.

                                10.   Va indicato che per l’anno 2019, l’esecutivo cantonale ha fissato le basi di calcolo nel Decreto esecutivo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal del 19 dicembre 2018 secondo cui il periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento è la classificazione dell’imposta cantonale per l’anno 2016. Il premio medio di riferimento per gli adulti assomma a CHF 5'766 mentre per i giovani adulti è di CHF 4'594. La costante per il calcolo del reddito disponibile massimo per un’unità senza figli è del 3.6 e per un’unità con figli è del 4.5. Per i proprietari o usufruttuari di sostanza immobiliare, ai fini del calcolo del reddito disponibile di riferimento ai sensi dell’art. 30 LCAMal, il valore della sostanza immobiliare registrato nella tassazione di riferimento di ciascun membro dell’unità di riferimento è maggiorato con la percentuale di adeguamento prevista dall’Ufficio cantonale di stima. Non così quando, invece, le spese aumentano. In questa costellazione, come nel caso in esame, la Cassa si attiene alla tassazione applicabile.

                                         Qui l’agire dell’amministrazione è certamente corretto.

Per quanto riguarda la riduzione dei premi per l’anno 2020 il Consiglio di Stato ha fissato, con decreto esecutivo del 6 novembre 2019 i seguenti parametri:

" a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2017.

b) premio medio di riferimento:

    - adulti: fr. 5'910.–

    - giovani adulti: fr. 4'594.–

    - minorenni: fr. 1'373.–.

c) costante per il calcolo del reddito disponibile massimo:

    - unità di riferimento senza figli:3.6

    - unità di riferimento con figli:4.5.”

                                11.   L’esponente contesta il fatto che sia computato nella sostanza, per la determinazione del diritto alla RIPAM, anche dell’usufrutto. Essa ricorda la cessione dei beni ai figli garantendosi il diritto d’usufrutto sugli stessi.

                                         L’argomento non è di pregio. Come rilevato nelle STCA 36.2014.6 del 15 maggio 2014 e nelle STCA 36.1999.17 del 22 aprile 1999; 36.2002.77 dell'8 ottobre 2012; 36.2007.71 del 6 settembre 2007 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto che l'usufrutto è computato all'usufruttuario. Nella STCA 36.2014.6 questa Corte ha evidenziato come “la prassi del TCA conduce, in situazioni analoghe a quelle qui in discussione, a ritenere i beni gravati da usufrutto nella partita fiscale dell'usufruttuario. La ragione è in sé comprensibile. Chi beneficia del bene quale usufruttuario dispone (salvo patto contrario) di tutto il bene ad esclusione della nuda proprietà che equivale a ben poco, per l’art. 745 cpv. 2 CCS l’usufrutto “attribuisce all’usufruttuario il pieno godimento della cosa, salvo contraria disposizione”. A livello fiscale, come visto e come noto alla ricorrente, i beni soggetti a usufrutto sono inseriti nella partita fiscale del beneficiario dell’usufrutto. La sostanza ritenuta dalla Cassa, in concreto, appare quindi corretta siccome dedotta dalla tassazione applicabile.

                                12.   La ricorrente contesta l’agire dell’amministrazione nella misura in cui non considera le spese di malattia necessarie in conseguenza del ricovero del signor __________ presso la Casa Anziani ove è degente da giugno 2019.

                                         In merito alle spese di malattia questa Corte ha già analizzato, nella STCA 36.2012.42 del 3 settembre 2012, il tema specificatamente. In quel caso, a fronte di un assicurato ricoverato da poco in una casa anziani ed astretto al pagamento di una retta importante, alla luce della sua sostanza, il Tribunale cantonale delle assicurazioni (nella sua composizione completa) aveva ritenuto che:

" La volontà del legislatore appare chiara e la lista delle possibili deduzioni dal reddito lordo per cifrare il RDS è certamente esaustiva e non soggetta ad interpretazioni. Ciò che ha determinato le scelte del Parlamento ticinese è stata la natura della spesa ed il suo vincolo, come descritto in precedenza. Altre deduzioni non possono essere ammesse anche se la LT riconosce talune spese necessarie od obbligate in deduzione dal reddito per cifrare l’imponibile. Si pensi ad esempio alle spese per disabilità. Il diritto fiscale ammette le deduzioni ma non la nuova LCAMal. Giusta l’art. 9 cpv. 2 lett. h bis LAID (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005) dai proventi imponibili sono dedotte le “spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili” ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis) “al cui sostentamento egli provvede”, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo. Contrariamente a quanto stabilito per le spese di malattia ed infortunio, nel caso delle spese per disabilità non va presa in considerazione alcuna franchigia. L’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD (per l’imposta federale diretta) afferma lo stesso principio, così come l’art. 32 cpv. 1 lett. l LT (per l’imposta cantonale). Si tratta, a ben vedere, di spese necessarie ed imposte da una condizione particolare e specifica, nonostante ciò non sono state considerate e nessun elemento concreto permette di ritenere che si sia trattato di una lacuna. L’esame dei lavori preparatori induce a ritenere che si tratti di scelta deliberata del legislatore verosimilmente voluta per tenere in conto di altre prestazioni di cui beneficiano persone invalide (si pensi all’AGI). Stessa sorte anche per le deduzioni ammesse in favore dei contribuenti al beneficio di rendite AVS AI cui vengono riconosciute in deduzione dal reddito (già al netto) importi, di sicuro rilievo, ammessi dall’art. 34 LT (su questo aspetto si veda RtiD No.3t/I-2009 (CDT 8.9.2009 N. 80.2008.73). La legge (art. 31 LCAMal) non consente una diversa interpretazione e non permette, conseguentemente, altre detrazioni. La lista degli importi deducibili dal reddito lordo – per la fissazione del RDS – lo si ribadisce è da ritenere esaustiva. Ulteriori spese vincolate in deduzione dal reddito lordo per fissare il reddito disponibile non possono essere considerate in difetto di una esplicita volontà del legislatore nelle nuove norme della LCAMal.

Alla luce di questi rilievi non può qui essere accolta la critica mossa dal ricorrente al Servizio Prestazioni della Cassa per il fatto di non avere considerato l’onere derivante dalle spese derivanti dalla degenza in casa anziani medicalizzata del signor A.. D’avviso di questa Corte nella diaria versata alla casa anziani, che comprende anche le spese di vitto ed alloggio, sono certamente comprese spese – oltre a quelle che l’assicuratore malattia riconosce e versa all’istituzione di ricovero – che tendono a coprire prestazioni di natura infermieristica e para infermieristica, rispettivamente per i servizi resi all’ospite, spese necessarie perlomeno in parte in relazione all’incapacità dell’assicurato di sopperire da solo ai suoi interi bisogni (in casu al signor A. ha un grado 4 di incapacità come desumibile dagli allegati al doc. 3).

Va qui certamente riconosciuto al ricorrente che, per il suo ricovero in casa anziani, egli debba oggettivamente sopportare una spesa maggiore rispetto alla situazione precedente (quando viveva con il figlio).

Dette maggiori spese, derivanti dall’oggettiva disabilità, incidono in certa misura sulle capacità finanziarie dell’assicurato. La scelta deliberata del legislatore ticinese di non considerare spese di questa natura in deduzione dal reddito, anche se discutibile e severa nelle sue conseguenze, va qui rispettata rientrando in quell’ampiezza di manovra che la legge federale riconosce ai Cantoni nella determinazione della materia. Ciò analogamente al mancato riconoscimento delle franchigie che i beneficiari di rendite AVS si vedono riconosciute a livello fiscale.

Il ricorrente non può di conseguenza essere seguito laddove ritiene che la retta della casa anziani, ed in generale le maggiori spese derivanti dalla sua degenza in casa Fondazione X., debbano essere riconosciute in deduzione dal reddito. Il fatto che altri corpi normativi (la LT rispettivamente la LPC o la Laps) prevedano modalità diverse per la determinazione del diritto alla prestazione sociale non permette di ritenere nell’ambito della LCAMal i medesimi criteri in via di analogia. La critica di disparità di trattamento, di divieto dell’arbitrio e di violazione della LAMal non può essere seguita. Le norme, che trovano applicazione per tutte le situazioni analoghe alle condizioni del signor A., non discriminano il ricorrente rispetto ad altre persone oggettivamente nelle sue condizioni. I lavori preparatori della modifica della LCAMal prevedono esplicitamente la concessione di un aiuto sociale mediante la RIPAM, ciò che non preclude la richiesta di prestazioni complementari all’AVS rispettivamente prestazioni dell’assistenza ne dovessero ricorrere gli estremi, che considerino da un lato ben precise entrate tra cui è annoverata la sostanza. Tra le spese unicamente il PMR contributi sociali, pensioni alimentari e spese per il conseguimento del reddito nonché interessi passivi (con determinati limiti queste due categorie) possono essere dedotte. Incrementi di spesa dovuti a condizioni di salute quali ricoveri in case anziani, in nosocomi, presenza di franchigie LAMal alte per scelta dell’assicurato, ed altre spese analoghe non concorrono alla determinazione del diritto alla RIPAM.

                                         Nello stesso senso la dottrina (Ranzanici, op. cit., n. 1165 dove è criticata la scelta del legislatore ticinese).

                                         Nel discende che spese per malattia quali quelle invocate dalla ricorrente, rispettivamente per la disabilità o per le cure connesse al ricovero in casa anziani, non possono essere ritenute in questa sede.

                                13.   Il fatto che alla ricorrente rimangano, dopo avere soluto con le ordinarie entrate, solo pochi mezzi per fronteggiare le spese ordinarie della vita, e che la figlia che con lei convive abbia difficoltà in conseguenza alla perdita del posto di lavoro, sono situazioni che creano comprensibile difficoltà e certamente cruccio per il reperimento della liquidità sufficiente all’ordinario. Purtroppo però il legislatore ticinese, che dispone di ampio potere per codificare la materia, ha deciso di considerare la quota di sostanza che va a determinare l’importo del reddito disponibile dell’unità di riferimento, qui composta dai coniugi __________. La Cassa ha quindi ritenuto gli importi inseriti nelle decisioni in maniera corretta. Da rilevare ancora come la figlia __________, nata nel 1968, non può essere compresa nell’unità di riferimento dei genitori.

                                14.   Ai fini della RIPAM 2019 i redditi conseguiti dai signori __________, rilevati dalla tassazione 2016, assommano a CHF 88'601. La cifra comprende il valore locativo dei beni per CHF 17'807. Già questo importo di reddito, anche volendo dedurre il valore locativo e di locazione per non considerarlo come suggerisce la ricorrente, e dedotti gli importi deducibili rilevabili dalla tassazione applicabile, non consentirebbe di conseguire il sussidio. Infatti esso sarebbe superiore alla cifra massima sussidiabile di CHF 46'857,60.

                                         A maggior ragione il sussidio non può essere concesso se si considera, come è necessario fare per le ragioni esposte, sia il reddito locativo della proprietà immobiliare sia la quota della sostanza. Il reddito disponibile assomma a CHF 152'289 come rettamente calcolato dall’amministrazione. Il reddito disponibile è tale anche se non è immediatamente monetizzabile e comprensibilmente la ricorrente se ne lamenta. La scelta del legislatore vincola però il giudice.

                                         La decisione su reclamo della Cassa riferita alla RIPAM 2019 si rivela pertanto corretta e va salvaguardata.

                                15.   Per l’anno 2020 il decreto esecutivo del Consiglio di Stato impone di ritenere la tassazione 2017. Anche in questa costellazione si ha un reddito complessivo (comprensivo del valore locativo) di CHF 89’134 come dichiarato dalla ricorrente (prima della deduzione delle spese di gestione e manutenzione degli immobili). Questo importo da solo, dedotti gli importi dei premi medi deducibili e le spese per interessi passivi, non consente di riconoscere il diritto al sussidio. L’importo massimo sussidiabile assomma a CHF 47'278,20. A maggior ragione se si computa la quota parte della sostanza come occorre fare per legge. La decisione della Cassa è quindi corretta anche con riferimento alla RIPAM 2020, il reddito disponibile essendo superiore a CHF 137'000.

                                16.   Alla luce di quanto precede i ricorsi devono essere respinti senza carico di tasse di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   I ricorsi formulati il 12 marzo 2020 contro le decisioni emesse su reclamo il 12 febbraio 2020 (n. 2019/62882-1 e 2020/35102-1) sono congiunti.

                                   2.   I ricorsi sono respinti.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti

36.2020.20 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.06.2020 36.2020.20 — Swissrulings