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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.05.2020 36.2020.18

May 15, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,254 words·~26 min·6

Summary

RIPAM 2019. Calcolo al di fuori della tassazione per la scomparsa del marito della ricorrente. Superamento del limite. Ricorso respinto

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2020.18   IR/sc

Lugano 15 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 9 marzo 2020 formulato da

RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 27 febbraio 2020 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   RI 1, nata il __________ 1932, domiciliata a __________, assicurata presso __________ per l’assicurazione delle cure medico sanitarie obbligatoria, vedova dal 28 novembre 2018, ha domandato (doc. 1), mediante formulario pervenuto alla Cassa cantonale di compensazione il 4 gennaio 2019, la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie per l’anno 2019. L’assicurata ha prodotto la documentazione necessaria e richiesta dall’autorità cantonale evidenziando come “la tassazione che allego non tiene conto della mia nuova situazione famigliare. Sono rimasta vedova il 28.11.2018”.

                                         L’amministrazione ha eseguito le opportune verifiche, in particolare ha acquisito la decisione di prestazione di rendita vedovile dell’AVS della signora RI 1 (datata 29 novembre 2018) che prevede il versamento di una rendita mensile di CHF 2'033 per il mese di dicembre 2018, ha ritenuto dalla decisione di tassazione 2017 di __________ e RI 1 il valore della sostanza netta secondo i dati accertati dall’UT di __________ (CHF 290'448) ed il 31 marzo 2019 (doc. 2) ha respinto la richiesta di sussidio siccome il reddito disponibile superiore ai limiti che permettono la concessione dell’aiuto sociale.

                                  B.   Il 15 aprile 2019 la signora RI 1 si è rivolta alla Cassa contestando la decisione emanata, evidenziando come la nuova rendita AVS dal 1° gennaio 2019 assommi a CHF 2'050. L’assicurata ha chiesto all’amministrazione di rivedere la sua decisione (doc. 3). Dal canto suo la Cassa (scritto del 14 giugno 2019, doc. 5) ha chiesto all’assicurata di produrre documentazione relativa alla sua nuova situazione economica e la decisione di tassazione 2018 per l’imposta cantonale (IC qui di seguito). Mediante plico formante il doc. 6 tra gli atti prodotti dall’amministrazione, l’assicurata ha (per la RIPAM 2019 e 2020 qui non oggetto di contestazione) attestato la sua situazione economica indicando un debito (ipoteca fissa) di CHF 64'500 al 27 dicembre 2019, in precedenza CHF 65'000; il versamento di interessi passivi di CHF 165,50 trimestrali relativi a tale debito, l’attestazione relativa al percepimento della rendita AVS di CHF 2'050 mensili, la decisione di tassazione 2018 indicante (per dicembre 2018, ma riportati su base annua) redditi per un totale di CHF 34'012 e una sostanza netta di CHF 285'000.

                                  C.   Dopo avere verificato i propri calcoli (doc. 7) la Cassa ha emanato una decisione su reclamo il 27 febbraio 2020 con cui ha respinto il reclamo. In sostanza lamministrazione ha ritenuto un reddito disponibile (RD qui di seguito) di CHF 49'051 (comprendente la quota parte della sostanza, dedotto il premio medio di riferimento LAMal e gli interessi passivi sul debito) per concludere per il superamento del reddito disponibile massimo che consente il riconoscimento dell’aiuto al pagamento del premio LAMal.

                                  D.   Mediante atto del 9 marzo 2020 RI 1 si è aggravata al Tribunale cantonale delle assicurazioni contestando, implicitamente, la decisione resa e con richiesta di ricevere il sussidio per il 2020 (doc. I). Dal canto suo la Cassa cantonale di compensazione, con osservazioni del 17 aprile 2020, ha domandato la reiezione del gravame con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione (doc. II). Il 27 aprile 2020 all’assicurata è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’acquisizione di nuove prove.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

Il tema della riduzione dei premi dell’assicurazione malattie ha fatto oggetto di copiosa giurisprudenza cantonale e la materia è stata approfonditamente analizzata dalla dottrina (citata nelle considerazioni di merito che seguono), il caso all’esame non presenta inoltre difficoltà a livello di accertamento probatorio e di valutazione delle prove. Il giudizio può essere emanato monocraticamente.

2.     A norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi competente a esaminare il ricorso della signora RI 1 che è ampiamente tempestivo.

                                         nel merito

                                   3.   Il tema della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie è stato recentemente analizzato nella STCA 36.2019.77 del 27 aprile 2020 in cui è sono stati ricordati i principi che reggono la materia. In particolare va qui rammentato come, dal 2012, le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), che reggono la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha previsto un nuovo sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale. La precedente normativa aveva infatti mostrato talune lacune e, soprattutto, la novella tende ad ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale valuti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1, per maggiori dettagli si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016, capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il Parlamento, promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

                                         Le nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

                                         Il Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed è vincolato in particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo d’informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non solo fissare le procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.

                                         Con le norme introdotte nel 2012 uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.).

                                         Importante è qui rilevare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe fasce di assicurati.

                                   4.   Il Cantone accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è versato dal 1° gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione della richiesta.

                                         Per la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento. L'unità di riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.

                                         Il premio medio di riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla RIPAM, è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena descritto e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio di Stato determina annualmente il premio medio di rifermento per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal.

                                         Alla base del diritto alla riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai dati accertati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel suo annuale decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge (RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.--.

                                         L’art. 31 LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale, contrariamente al diritto previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia. Dall’importo così calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.

                                   5.   Il sistema da ultimo in vigore prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è accordato l’importo (normativo) massimo della prestazione sociale (art. 34 LCAMal), limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione di reddito della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti” (Rapporto DSS pag. 31; su questi aspetti si veda: Ranzanici, op.cit., capitolo 15, p. 476 e ss.). Questo contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole tipologie di differenziazione per l’importo massimo della prestazione.

                                         Con le modifiche a partire dalla RIPAM 2015 il legislatore ha quindi introdotto il nuovo concetto di reddito disponibile massimo (Ranzanici, op. cit., capitolo 15.2. p. 474 e ss., in particolare 15.2.2.p. 476). Per tale norma la riduzione dei premi è accordata sino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo che, per le UR senza figli, è definito con la formula di calcolo seguente:

                                         RDM = costante del 3,4 x 50% del limite di fabbisogno Laps senza computo della pigione

                                         Se dell'UR fanno parte dei figli la formula diviene ancor più complessa per cui:

                                         RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x 50 % del limite di fabbisogno Laps senza computo della pigione.

                                         Le due formule adottate dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento ai valori ritenuti all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono due valori costanti del 3,4 e del 3,9.

Nel corso dei lavori preparatori (Messaggio 6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997), l’esecutivo cantonale ha precisato di avere voluto inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni reddituali” (Messaggio citato, p. 13).

Posto il principio di fissare un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover considerare maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli” (Messaggio citato, p. 13).

                                         Da queste considerazioni è nata la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi parametri per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono quindi state proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie senza figli computabili, e del 3.9 in caso di presenza di figli. Sempre nel suo messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.

                                         Per la determinazione della costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p.14 e 15) specifiche tabelle di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore delle costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS) illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3 novembre 2014) e il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.

                                         In sostanza le costanti scelte dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a determinare per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto di una valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e composizione dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.

                                   6.   Come anticipato, per determinare il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata partendo dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione. L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni dall’assicurato medesimo o tramite terzi (v. Ranzanici, op. cit., capitolo 14.8. p. 387 e ss.)

                                         Il RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili sia per quel che riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna).

                                         Dai lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS (si veda Ranzanici, op. cit., n. 826, p. 433, capitolo 14.8.6). Come rammentato nelle STCA 36.2016.130-131 del 15 marzo 2017; 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. È possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali". L’amministrazione prescinde (così come il Giudice) dai dati fiscali in casi eccezionali, che ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal). In tali costellazioni è eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di tassazione. Sia l’amministrazione sia il Tribunale cantonale delle Assicurazioni se non dati gli estremi del regolamento (art. 14) debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.

                                         Dall’importo del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali (secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000) nonché le spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo massimo di CHF 3'000). Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal) o ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e p. 437 e ss. note 833 e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia non possono essere considerate.

                                         Secondo le norme vigenti la spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e dimostrata dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000. L’accento è posto sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18). La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF 3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari (si veda anche: Ranzanici, op. cit., n. 790 e 800 e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).

                                   7.   Per completezza va rammentato ancora che, per fissare l’importo della riduzione del premio da riconoscere agli assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65 cpv. 1 LAMal), l’importo normativo della RIPAM accertato in base alle norme va ulteriormente moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.10. p. 448 e ss.). L’art. 37 LCAMal prevede che il coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve finanziare dell’importo normativo del premio, determina di converso la quota, basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o dell’UR interessata.

                                   8.   Come anticipato nelle considerazioni del punto precedente la Cassa prescinde dal rifarsi ai dati previsti nella tassazione di riferimento quando gli stessi non siano attuali in seguito a eventi specificatamente previsti dal regolamento di applicazione della LCAMal. In particolare (come evocato nella STCA 36.2019.52 del 26 agosto 2019) in situazione di vedovanza.

                                         L’art. 14 RLCAMal prevede, al suo capoverso 1, l’obbligo (per l’imposizione voluta dall’esecutivo cantonale con l’espressione: “Il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi”) per l’amministrazione di procedere alla determinazione del diritto alla riduzione dei premi senza far capo ai valori ritenuti nella tassazione, in caso di

" a)   persone soggette all’imposta alla fonte e persone soggette all’obbligo d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate in Svizzera;

b)   persone domiciliate che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

c)   persone sole conformemente all’art. 11 capoverso 1 che hanno iniziato un’attività lucrativa dopo avere terminato la prima formazione;

d)   decesso del coniuge o del partner registrato;

e)   divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione domestica registrata;

f)    cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento, infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento professionale.”

                                         Il regolamento (art. 14 cpv. 2) prevede poi altre ipotesi in cui, a richiesta dell’assicurato o dell’UR, il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente. Le ipotesi sono le seguenti:

" 2La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG accerta, su richiesta, i dati necessari per il calcolo del reddito di riferimento al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante in caso di:

a)   cessazione parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g) del capoverso 1;

b)   diminuzione delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

c)   diminuzione del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

d)   diminuzione degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

e)   diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale determinante, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per necessità primarie proprie.”

                                         La norma prevede ulteriormente che:

" (…)

3Nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), i dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.

4I dati necessari nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

5Per le persone non residenti in Svizzera, assicurate obbligatoriamente in Svizzera in ragione degli Accordi bilaterali CH/CE o della Convenzione istitutiva dell’AELS, di cui alla lett. a) del capoverso 1, si richiamano le disposizioni federali specifiche relative al calcolo del reddito determinante.”

                                         In particolare, dunque, nell’ipotesi della diminuzione del reddito conseguito comunicato all’amministrazione la Cassa procede alla determinazione del diritto alla riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali, accertando il reddito da ultimo conseguito dai membri che compongono l’unità di riferimento.

                                   9.   Va indicato che per l’anno 2019, l’esecutivo cantonale ha fissato le basi di calcolo nel Decreto esecutivo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal del 19 dicembre 2018 secondo cui il periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento è la classificazione dell’imposta cantonale per l’anno 2016. Il premio medio di riferimento per gli adulti assomma a CHF 5'766 mentre per i giovani adulti è di CHF 4'594. La costante per il calcolo del reddito disponibile massimo per un’unità senza figli è del 3.6 e per un’unità con figli è del 4.5. Per i proprietari o usufruttuari di sostanza immobiliare, ai fini del calcolo del reddito disponibile di riferimento ai sensi dell’art. 30 LCAMal, il valore della sostanza immobiliare registrato nella tassazione di riferimento di ciascun membro dell’unità di riferimento è maggiorato con la percentuale di adeguamento prevista dall’Ufficio cantonale di stima.

                                10.   In concreto la Cassa ha proceduto alla determinazione del reddito al di fuori della tassazione applicabile (tranne che per la sostanza come prevede il regolamento LCAMal) alla luce della morte del marito della ricorrente avvenuta il 28 novembre 2018. Per determinare il reddito su cui fondare il calcolo la Cassa ha acquisito i dati necessari e ha potuto fare capo, da ultimo, alla decisione di tassazione della signora RI 1 riferita al periodo successivo la scomparsa del marito.

                                         Va ancora evidenziato come, per stabilire il reddito determinante in base al quale stabilire il sussistere o meno del diritto alla riduzione del premio, la Cassa non può, come d’altronde il giudice, ritenere debiti o spese quali quelle indicate dall’assicurata, ossia le spese funerarie o per l’intervento chirurgico agli occhi subìto dal marito (computo della franchigia legale) ed ancora la retta del ricovero per diversi mesi per un importo superiore ai CHF 28'000 non coperti interamente dalla rendita AVS del defunto marito della ricorrente. Queste spese non sono previste dalle norme legali e, come detto, la lista delle spese deducibili è determinata dal legislatore e non può essere ampliata dall’amministrazione o dal giudice.

                                         Nel caso in esame l’amministrazione ha ritenuto l’importo della rendita AVS della ricorrente (CHF 2'050 mensili) cui ha cumulato il reddito della sostanza per CHF 11'855 e la quota della sostanza per CHF 19'025. Da questi importi è stato dedotto l’importo degli interessi passivi e il premio medio dell’assicurazione malattia.

                                         Il calcolo eseguito dalla Cassa è fondato su valori corretti dedotti dall’amministrazione dalla documentazione prodotta e acquisita. Il valore della rendita pensionistica (CHF 2'050 mensili), l’importo del reddito della sostanza (valore locativo e redditi da titoli e capitale) è correttamente fissato in CHF 11'855 e la quota della sostanza per CHF 19'025. Pure correttamente sono stabiliti gli interessi passivi versati. Il calcolo eseguito dalla Cassa del reddito massimo sussidiabile è pure giusto:

                                         3,6 x 50% del limite Laps per l’Unità di riferimento considerata

                                         E quindi:

                                         3.6 x 17'411 = 31'393,80

                                         In concreto per conseguire il diritto al sussidio nell’anno d’interesse l’assicurata avrebbe dovuto poter contare su di un reddito inferiore ai CHF 31'393,80. In concreto il reddito a disposizione è invece di CHF 49'051 e quindi superiore.

                                   9.   Da quanto precede emerge che la decisione della Cassa qui impugnata è corretta e il ricorso deve essere di conseguenza respinto senza carico di tasse e spese alla ricorrente e senza attribuzione di ripetibili all’amministrazione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti

36.2020.18 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.05.2020 36.2020.18 — Swissrulings